Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0545

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni

/* COM/95/0545 def. - COD 95/0282 */

GU C 90 del 27.3.1996, pp. 5–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0545

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni /* COM/95/0545 DEF - COD 95/0282 */

Gazzetta ufficiale n. C 090 del 27/03/1996 pag. 0005


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni

(96/C 90/05)

COM(95) 545 def. - 95/0282(COD)

(Presentata dalla Commissione il 30 gennaio 1996)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189B del trattato,

(1) considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 sul riesame della situazione nel settore delle telecomunicazioni e sulla necessità di ulteriori sviluppi in questo mercato (1), la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sui principi e sul calendario per una liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni (2) e le risoluzioni del Parlamento europeo del 20 aprile 1993 (3), del 7 aprile 1995 (4) e del 19 maggio 1995 (5) hanno appoggiato il processo di completa liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazioni entro il 1° gennaio 1998, con un possibile periodo di transizione per taluni Stati membri;

(2) considerando che la comunicazione sulla consultazione relativa al Libro verde per la liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo ha confermato la necessità di principi generali a livello dell'Unione europea per garantire che i regimi di autorizzazione generale e di concessione di licenze individuali siano basati su criteri di proporzionalità e siano aperti, trasparenti e non discriminatori; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995 sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare per le telecomunicazioni (6) riconosce che la definizione, conformemente al principio di sussidiarietà, di norme comuni sui regimi di autorizzazioni generali e di licenze individuali negli Stati membri basate su categorie di diritti e obblighi bilanciati rappresenta un fattore chiave per tale quadro regolamentare nell'Unione; che tali principi devono tener conto di tutte le autorizzazioni richieste per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni e per la creazione e/o il funzionamento delle infrastrutture per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni;

(3) considerando che è necessario definire una disciplina comune per la autorizzazioni generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazioni; che, conformemente alla normativa comunitaria e in particolare alla direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (7), modificata da ultimo dalla direttiva 96/. . ./CE, l'ingresso sul mercato dev'essere ristretto solo sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionali e non discriminatori, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base di procedure e di concessione obiettive, trasparenti e non discriminatorie applicate dalle autorità di regolazione nazionali; che detta direttiva fissa inoltre i principi, inter alia, per i costi e i diritti di passaggio; che tali principi debbono essere completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina comune;

(4) considerando che le condizioni delle autorizzazioni, ad esempio quelle relative alla tutela dei consumatori, sono necessarie per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico a vantaggio degli utenti delle telecomunicazioni; che, conformemente agli articoli 52 e 59 del trattato, il regime normativo nel settore delle telecomunicazioni deve rispettare i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e deve tener conto della necessità di agevolare l'introduzione di nuovi servizi così come l'ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche; che dunque i sistemi di autorizzazioni generali e di licenze individuali debbono essere il meno costrittivi possibile compatibilmente con il rispetto delle esigenze pertinenti; che gli Stati membri non sono obbligati a introdurre o mantenere sistemi di autorizzazione, in particolare quando la prestazione di servizi di telecomunicazioni e la creazione e/o il funzionamento delle infrastrutture di telecomunicazioni non sono sottoposte, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, a tale sistema di autorizzazione;

(5) considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel mercato, nella prospettiva dello sviluppo della società dell'informazione;

(6) considerando che gli Stati membri possono definire e concedere differenti categorie di autorizzazioni; che ciò non deve impedire alle imprese, in particolare a quelle stabilite in un altro Stato membro, di elaborare le proprie strategie commerciali e, in particolare, di scegliere il tipo di servizi o infrastrutture di telecomunicazioni che desiderano fornire, nel rispetto delle norme pertinenti;

(7) considerando che per facilitare la prestazione di servizi di telecomunicazioni nella Comunità bisogna dare la precedenza ai regimi di accesso al mercato che non richiedono autorizzazioni o che si basano su autorizzazioni generali, da completare, ove necessario, con licenze individuali che definiscano gli elementi non opportunamente trattati nelle autorizzazioni generali;

(8) considerando che le condizioni delle autorizzazioni dovrebbero essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio in oggetto, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti; che le autorizzazioni non debbono imporre ai beneficiari di tali autorizzazioni obblighi non in rapporto con le telecomunicazioni; che le autorizzazioni possono essere uno strumento per applicare le condizioni richieste dalla normativa comunitaria, in particolare nel settore della fornitura di una rete aperta (ONP);

(9) considerando che l'armonizzazione delle condizioni delle autorizzazioni dovrebbe agevolare significativamente la libera prestazione dei servizi di telecomunicazioni nella Comunità;

(10) considerando che la corresponsione di diritti imposta alle imprese nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(11) considerando che i sistemi di licenze individuali dovrebbero essere limitati ad un numero ristretto di situazioni predefinite; che gli Stati membri non dovrebbero limitare a priori il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni, se non nella misura necessaria ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio;

(12) considerando che gli Stati membri devono poter essere autorizzati a imporre condizioni specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazioni pubbliche grazie alla loro posizione di mercato; che il potere di mercato di un'impresa dipende da un certo numero di fattori, ivi compresa la quota del prodotto e del servizio in oggetto sul relativo mercato geografico, il fatturato in rapporto all'importanza del mercato, la capacità d'influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che ai fini della presente direttiva si deve ritenere che un'impresa avente una quota superiore al 25 % di un particolare mercato del settore delle telecomunicazioni nell'area geografica di uno Stato membro nella quale è autorizzata a operare detenga un potere di mercato significativo, salvo diversa valutazione dell'autorità di regolazione nazionale, nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza; che l'autorità di regolazione nazionale può decidere, ai soli fini dell'applicazione della direttiva 96/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio (interconnessione), che un'impresa titolare di una quota inferiore detiene tuttavia un significativo potere di mercato;

(13) considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando tra l'altro il completamento del servizio universale, in particolare nelle regioni isolate, periferiche e senza sbocchi, nelle zone rurali e nelle isole; che pertanto gli Stati membri devono poter imporre obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali;

(14) considerando che per agevolare la concessione di licenze individuali alle imprese che le richiedono in più Stati membri è opportuno creare un sistema di «sportello unico»;

(15) considerando che i sistemi di autorizzazione devono tener conto della necessità di contribuire alla creazione delle reti di telecomunicazioni transeuropee, come previsto nel titolo XII del trattato; che a questo fine può essere utile coordinare le procedure nazionali di concessione delle autorizzazioni alle imprese che intendano prestare servizi di telecomunicazione o creare e/o utilizzare infrastrutture di telecomunicazione in più Stati membri;

(16) considerando che le imprese della Comunità debbono beneficiare di un accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e comparabile e godervi di un trattamento simile a quello che il contesto normativo comunitario offre alle imprese di proprietà di cittadini di paesi terzi o con partecipazione maggioritaria di questi o comunque da questi controllate; che i negoziati sulle telecomunicazioni nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la cui fine è prevista per il mese di aprile 1996, possono sfociare in un accordo bilanciato e multilaterale che garantisca agli operatori comunitari un accesso effettivo e comparabile nei paesi terzi;

(17) considerando che è opportuno istituire un comitato di natura consultativa che assista la Commissione;

(18) considerando che, fatte salve le altre procedure disponibili per garantire l'applicazione della normativa comunitaria, è opportuno prevedere una procedura specifica che faciliti l'attuazione pratica dei principi fissati nella presente direttiva;

(19) considerando che l'applicazione della presente direttiva dev'essere riesaminata al momento opportuno alla luce dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e di «sportello unico» previste dalla presente direttiva;

(20) considerando che, sulla base della piena attuazione di un contesto competitivo e in particolare della direttiva 90/388/CEE, l'adozione della presente direttiva rappresenterà un contributo sostanziale al conseguimento dello scopo fondamentale di permettere lo sviluppo del mercato interno nel settore delle telecomunicazioni e in particolare la libera prestazione di servizi e infrastrutture di telecomunicazioni in tutta la Comunità; che gli Stati membri, in particolare attraverso le proprie autorità di regolazione nazionali, debbono attuare detto contesto comune,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI

Articolo 1

Campo di applicazione e finalità

La presente direttiva riguarda le procedure di concessione di autorizzazioni, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, e le relative condizioni di dette autorizzazioni.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

a) «Autorizzazione»: ogni «autorizzazione generale» o «licenza individuale», definite come segue:

- «autorizzazione generale»: ogni sistema di autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolato da una «licenza per categoria» o da norme di legge generali, e che preveda o meno una registrazione, consente alle imprese di prestare servizi di telecomunicazioni ed, eventualmente, creare e/o gestire infrastrutture per la prestazione di detti servizi;

- «licenza individuale»: un'autorizzazione concessa da un'autorità di regolazione nazionale, la quale conferisce diritti specifici ad un'impresa che opera in regime di autorizzazione generale, ovvero l'assoggetta ad obblighi specifici, qualora detta impresa non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'autorità di regolazione nazionale.

b) «Autorità di regolazione nazionale»: ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, preposto da uno Stato membro alla concessione delle autorizzazioni e alla sorveglianza nel rispetto delle medesime.

c) Sistema di «sportello unico»: sistema che agevola l'ottenimento di licenze individuali presso più autorità di regolazione nazionali, grazie ad una procedura coordinata e in un unico luogo.

d) «Esigenze fondamentali»: motivi non economici di pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazioni o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni. Detti motivi sono limitati alla sicurezza di funzionamento della rete, alla salvaguardia della sua integrità e, in casi ben giustificati, all'interoperabilità dei servizi, alla protezione dei dati, alla tutela dell'ambiente e dell'assetto territoriale, nonché all'uso effettivo dello spettro di frequenze e alla necessità di evitare nocive interferenze tra sistemi di telecomunicazioni radio fisse e altri sistemi tecnici, terrestri o spaziali.

La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della vita privata.

e) «Servizi di telecomunicazioni»: servizi che consistono, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione.

f) «Servizio di telecomunicazioni pubblico»: servizio di telecomunicazioni a disposizione del pubblico.

g) «Servizio universale»: servizio minimo definito o pacchetto di servizi di qualità specificata, accessibile a tutti gli utenti in qualsiasi luogo e, viste le condizioni nazionali particolari, a prezzo ragionevole.

2. Altre definizioni di cui alla direttiva 90/387/CEE del Consiglio (1) e alla direttiva 96/. . ./CE (interconnessione) si applicano, ove pertinenti, alla presente direttiva.

Articolo 3

Principi relativi alle autorizzazioni

1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni a un'autorizzazione, il rilascio dell'autorizzazione e le relative condizioni sono conformi ai principi di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Le autorizzazioni possono contenere solamente le condizioni di cui all'allegato I.

Inoltre tali condizioni debbono essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio interessato, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di telecomunicazioni possano essere prestati o senza autorizzazione o in base ad autorizzazioni generali, assortite, ove necessario, di obblighi e diritti, per i quali è necessaria una valutazione individuale delle domande e che danno luogo alla concessione di una o più licenze individuali. Gli Stati membri possono esigere licenze individuali solo se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, oppure è soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, conformemente alle disposizioni della sezione III.

SEZIONE II AUTORIZZAZIONI GENERALI

Articolo 4

Condizioni

1. Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le eventuali condizioni di tali autorizzazioni sono quelle elencate nell'allegato I, punti 2 e 3. Le autorizzazioni devono permettere di creare un sistema il meno oneroso possibile che assicuri il rispetto delle esigenze fondamentali e delle altre esigenze d'interesse pubblico elencate nell'allegato I, punti 2 e 3.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni delle autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

3. In caso di modificazione delle condizioni di un'autorizzazione generale, gli Stati membri rendono nota opportunamente la loro intenzione in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il proprio punto di vista sulle previste modificazioni.

Articolo 5

Procedure

1. Gli Stati membri non precludono ad un'impresa conforme alle condizioni indicate nell'autorizzazione generale, secondo le disposizioni dell'articolo 4, la prestazione del servizio di telecomunicazioni previsto.

2. Gli Stati membri possono esigere che, prima di prestare il servizio di telecomunicazioni, l'impresa che beneficia di un'autorizzazione generale, notifichi all'autorità di regolazione nazionale la propria intenzione in tal senso e comunichi le informazioni, relative al servizio in oggetto, necessarie al fine di verificare la conformità alle condizioni stabilite secondo l'articolo 4. Possono inoltre imporre all'impresa un periodo di attesa non superiore alle due settimane prima di iniziare a prestare i servizi oggetto dell'autorizzazione generale.

3. Se il beneficiario di un'autorizzazione generale non si conforma alle condizioni dell'autorizzazione generale secondo l'articolo 4, l'autorità di regolazione nazionale può comunicare all'impresa che non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale. L'autorità di regolazione nazionale offre all'impresa una ragionevole opportunità per render noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e per rimediare alle eventuali violazioni. Se l'impresa in oggetto non elimina dette violazioni, l'autorità di regolazione nazionale conferma la propria decisione e ne indica le motivazioni, notificandola all'impresa entro una settimana dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro detta decisione, da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolazione nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

Articolo 6

Corresponsione di diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione coprano esclusivamente i costi amministrativi connessi all'attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale.

2. I diritti da corrispondere, i criteri di determinazione dei medesimi e le eventuali modificazioni sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché le parti interessate possano agevolmente accedere a dette informazioni.

SEZIONE III LICENZE INDIVIDUALI

Articolo 7

Campo di applicazione

1. Oltre alle condizioni delle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli di cui all'allegato II, gli Stati membri possono esigere licenze individuali assortite delle condizioni di cui all'allegato I, punto 4, solo per i seguenti scopi:

a) per permettere al licenziatario l'accesso a frequenze radio o numerazioni specifiche;

b) per concedere al licenziatario diritti particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;

c) per concedere al licenziatario il diritto di fornire infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche tra la Comunità e i paesi terzi;

d) per imporre al licenziatario l'onere della prestazione obbligatoria di servizi di telecomunicazioni pubblici;

e) per imporre, conformemente alle regole comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai licenziatari che detengano una quota di mercato significativa per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazione.

2. Le imprese che desiderano prestare servizi che non sono ancora oggetto di autorizzazione generale e che non possono essere gestiti senza autorizzazione, oppure che desiderano godere di diritti supplementari non inclusi nella relativa autorizzazione generale, possono presentare domanda di licenza individuale.

3. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, nel più breve tempo possibile, o consentono la prestazione del servizio di cui trattasi o la creazione e/o l'esercizio dell'infrastruttura relativa senza autorizzazione, oppure adottano il sistema di autorizzazione generale di cui alla sezione II.

Articolo 8

Condizioni

1. Le condizioni che, ove giustificato, possono essere apposte alle licenze individuali sono elencate nell'allegato I, punto 4.

Dette condizioni possono essere connesse solo a situazioni che giustifichino la concessione di tale tipo di licenza, come previsto all'articolo 7.

Tuttavia, gli Stati membri possono incorporare i termini delle pertinenti autorizzazioni generali nelle licenze individuali.

2. I diritti accordati in base a un'autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere modificati dalla concessione di una licenza individuale, tranne in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni delle licenze individuali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

Articolo 9

Procedure

1. Lo Stato membro che concede licenze individuali provvede affinché le informazioni sulle procedure relative alle licenze individuali vengano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a dette informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

2. Nelle fattispecie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere una licenza individuale prima di aver assolto alle formalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali, deve farlo:

- utilizzando procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottoponendo tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente, e

- fissando limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunicando al più presto al richiedente la decisione sulla domanda, comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima.

4. Salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, ogni impresa conforme alle condizioni fissate e rese pubbliche dagli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni della presente direttiva può ottenere una licenza individuale.

5. Se il titolare di una licenza individuale non si conforma alle condizioni indicate nella licenza secondo le norme pertinenti della presente direttiva, l'autorità di regolazione nazionale può revocare o sospendere la licenza individuale. L'autorità di regolazione nazionale offre all'impresa una ragionevole opportunità per render noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e per rimediare alle eventuali violazioni. Se l'impresa non elimina dette violazioni, l'autorità di regolazione nazionale conforma la propria decisione e ne indica le motivazioni, notificandola all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione.

6. Gli Stati membri che rifiutano la concessione di una licenza individuale, che la revocano o che la sospendono debbono indicarne le ragioni. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale rifiuto, revoca o sospensione, da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dall'autorità di regolazione nazionale.

Articolo 10

Numero limitato

1. Gli Stati membri possono limitare a priori il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio, nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza.

2. Se uno Stato membro intende limitare il numero di licenze individuali concesse, deve:

- tenere nel debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di ottimizzare i vantaggi degli utenti,

- permettere alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui limiti previsti,

- pubblicare la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone le ragioni,

- riesaminare detti limiti a intervalli di tempo ragionevole,

- sollecitare la presentazione di domande di licenze.

3. Gli Stati membri concedono le licenze individuali in base a criteri di selezione obiettivi, dettagliati, trasparenti, proporzionali e non discriminatori. La selezione tiene in debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di ottimizzare i vantaggi degli utenti.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui criteri di selezione vengano opportunamente pubblicate in modo da rendere facilmente accessibili dette informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento a detta pubblicazione.

4. Se, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o successivamente, uno Stato membro, di propria iniziativa o su domanda di un'impresa, constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e sollecita la presentazione di domande di licenze supplementari.

Articolo 11

Corresponsione di diritti

Gli Stati membri provvedono affinché i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente finalizzati a coprire i costi amministrativi connessi alla concessione della relativa licenza individuale. I diritti da corrispondere, i relativi criteri di determinazione e le eventuali modificazioni sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché le parti interessate possano agevolmente accedere a dette informazioni.

Inoltre, in caso di risorse scarse, gli Stati membri possono permettere all'autorità di regolazione nazionale di imporre, su base non discriminatoria, diritti supplementari per la concessione delle licenze individuali. I diritti debbono tenere in debito conto la necessità di ottimizzare l'uso delle risorse e d'introdurre e sviluppare i servizi innovativi e la concorrenza.

SEZIONE IV PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI IN TUTTA LA COMUNITÀ

Articolo 12

Principio

Nella formulazione e nell'esecuzione pratica dei sistemi di autorizzazione, gli Stati membri facilitano la prestazione di servizi di telecomunicazioni tra gli Stati membri.

Articolo 13

Coordinamento delle procedure di concessione dell'autorizzazione

1. Le imprese che intendono prestare servizi di telecomunicazioni o creare infrastrutture di telecomunicazioni in una pluralità di Stati membri possono chiedere alle autorità di regolazione nazionali interessate di coordinare le procedure di autorizzazione, in modo da concedere le autorizzazioni necessarie a condizioni sostanzialmente identiche.

2. Qualora le imprese, nei periodi di tempo indicati nella presente direttiva, non ottengano da uno o più Stati membri le autorizzazioni necessarie, o qualora si constatino differenze significative tra le condizioni di autorizzazione, si applica la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. L'impresa interessata deferisce la questione al comitato istituito dall'articolo 16.

Se ritiene che sussistano gli estremi per un esame più approfondito, il presidente di detto comitato convoca al più presto un gruppo di lavoro che includa almeno due membri di detto comitato e un rappresentante delle autorità di regolazione nazionali interessate. Entro tre mesi, il gruppo di lavoro definisce la propria posizione.

4. La posizione concordata secondo la procedura di cui al paragrafo 3 costituisce la base della soluzione che lo Stato membro interessato deve applicare senza indugio. In mancanza di posizione concordata, o se la posizione concordata non viene applicata in un periodo di tempo ragionevole non superiore a due mesi, salvo casi giustificati, vengono adottate le misure necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 14

Armonizzazione

1. Fatta salva la facoltà di autorizzare servizi supplementari, gli Stati membri provvedono affinché i servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II possano essere prestati senza autorizzazione o in base a un'autorizzazione generale.

2. Ogni volta che appaia necessario, sono armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali per la prestazione dei servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II, le procedure per la concessione di autorizzazioni generali e licenze individuali e la determinazione dell'entità dei diritti da corrispondere.

L'armonizzazione delle condizioni e delle procedure mira ad istituire un sistema il meno oneroso possibile che sia in grado di garantire il rispetto delle esigenze fondamentali e delle altre esigenze d'interesse pubblico di cui all'allegato I, punti 2 e 3.

L'armonizzazione mira inoltre ad elaborare un complesso equilibrato di diritti e di obblighi per i beneficiari delle autorizzazioni.

3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione conferisce mandati alla CEPT/ECTRA, CEPT/ERC, o ad altri importanti organismi di armonizzazione pertinenti. I mandati precisano i compiti da eseguire e le categorie di autorizzazione generale da armonizzare fornendo al tempo stesso un calendario per l'elaborazione delle condizioni e delle procedure armonizzate. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, viene adottata una decisione in cui viene indicato che i servizi di telecomunicazione in oggetto possono essere prestati sulla base di autorizzazioni generali armonizzate.

4. Le norme di cui al paragrafo 3 scadono il 1° gennaio 2001, salvo che la Commissione, nella relazione di cui all'articolo 22, proponga di confermarle o di modificarle.

Articolo 15

Sistema di sportello unico per le licenze individuali

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione prende le misure necessarie, ivi comprese le opportune modalità di amministrazione tecnica, per l'istituzione di un sistema di sportello unico per le licenze individuali. Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee vengono pubblicati riferimenti a dette modalità.

2. Il sistema di sportello unico è conforme alle seguenti condizioni:

a) esso è aperto a tutti i prestatori di servizi che intendono gestire servizi di telecomunicazioni nella Comunità;

b) è possibile presentare la domanda e/o dichiarazione in un sol luogo nella Comunità e vengono designati uno o più organismi presso i quali possono essere presentate le domande e/o dichiarazioni. La domanda può includere, se necessario, richieste per il coordinamento delle frequenze e di sito e/o l'attribuzione e registrazione di nomi, numeri o indirizzi;

c) entro i sette giorni successivi alla formale ricezione, l'organismo presso il quale è stata presentata la richiesta inoltra la domanda e/o dichiarazione alle rispettive autorità di regolazione nazionali;

d) entro sei settimane dalla ricezione della domanda, le autorità di regolazione nazionali decidono sulla concessione della licenza; entro una settimana da detta ricezione notificano la decisione al richiedente e all'organismo presso il quale è stata presentata la domanda;

e) per tenere conto di esigenze commerciali, le autorità di regolazione nazionali abbreviano, quando possibile, il termine di sei settimane di cui alla lettera d) per certe categorie di servizi;

f) l'articolo 9 si applica alle domanda di licenze individuali introdotte con il sistema di sportello unico;

g) gli organismi presso i quali possono essere presentate le domande e/o dichiarazioni sottopongono alla Commissione una relazione annuale sul funzionamento del sistema di sportello unico, incluse in particolare le informazioni sulle domande respinte e sulle obiezioni mosse alle dichiarazioni.

SEZIONE V IL COMITATO DELLE TELECOMUNICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA (CTVE)

Articolo 16

Istituzione del comitato

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti delle autorità di regolazione nazionali degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato delle telecomunicazioni dell'Unione europea (CTVE) (in prosieguo: «il comitato»).

Articolo 17

Procedimento

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente fissa in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Se necessario, la Commissione comunica al comitato i risultati di regolari consultazioni con i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, con gli utenti, i consumatori, i fabbricanti, i prestatori di servizi e i sindacati.

Inoltre, il comitato, alla luce della politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni, agevola lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e gli sviluppi della regolamentazione relativa all'autorizzazione dei servizi delle telecomunicazioni.

SEZIONE VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 18

Paesi terzi

1. Per garantire alle imprese comunitarie un accesso effettivo e comparabile ai mercati dei paesi terzi, gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di ordine generale incontrate, de jure o de facto, da imprese comunitarie per ottenere le autorizzazioni e per svolgere la propria attività sulla base di tali autorizzazioni nei paesi terzi, e di cui gli Stati membri hanno ricevuto segnalazione. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni commerciali.

2. Qualora constati che un paese terzo non offre alle imprese comunitarie diritti di accesso alle autorizzazioni comparabili a quelli che la Comunità offre alle imprese di detto paese terzo, la Commissione può presentare al Consiglio proposte per un mandato a negoziare al fine di ottenere diritti comparabili per le imprese comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, la Commissione può proporre in qualsiasi momento al Consiglio di esentare uno o più Stati membri dagli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle imprese del paese terzo in oggetto. La Commissione può presentare la proposta di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata nel più breve tempo possibile.

4. Le misure decise in base ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità derivanti da accordi internazionali sulla liberalizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione.

Articolo 19

Riservatezza

1. La Commissione e le autorità di regolamentazione nazionali non divulgano le informazioni coperte da segreto d'ufficio.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non ostano alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione delle licenze che non includono informazioni di natura riservata.

Articolo 20

Notificazione

1. Oltre a quelle già richieste ai sensi della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo delle autorità nazionali e degli organismi competenti a rilasciare le autorizzazioni nazionali;

- tutte le informazioni sui sistemi di autorizzazione nazionali, incluse le condizioni e le procedure, in particolare se e per quali servizi vengono richieste licenze e i criteri in base ai quali vengono esaminate le domande;

- le disposizioni nazionali generali che riguardano specificatamente il settore dei servizi di telecomunicazioni.

2. Entro due settimane dalla loro entrata in vigore, gli Stati membri notificano ogni eventuale modificazione in rapporto con le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1.

3. A richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione analizza le condizioni, i criteri e/o le procedure indicate nelle autorizzazioni nazionali, con particolare riguardo alla giustificazione delle misure e del rispetto del principio di proporzionalità. Entro un mese dalla ricezione della domanda e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, la Commissione decide se uno Stato membro può continuare ad applicare la misura in esame. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e agli Stati membri.

Articolo 21

Autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva

Gli Stati membri fanno il necessario affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva si allineino alle disposizioni della presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999. Gli obblighi a tale data non conformi con le disposizioni della presente direttiva saranno privi d'effetto. Gli Stati membri possono ottenere dalla Commissione un differimento del termine di cui al presente articolo.

Articolo 22

Riesame

1. Le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati ai nuovi sviluppi tecnologici e le procedure appropriate sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

2. Anteriormente al 1° gennaio 2000 la Commissione esamina l'opportunità di modificare le disposizioni della presente direttiva sulla base della relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta, in base all'esperienza acquisita, la necessità di un'ulteriore evoluzione delle strutture normative delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione e i servizi e le reti transeuropee.

3. Anteriormente al 1° gennaio 1999 la Commissione presenta una relazione sulle possibilità di accesso delle imprese comunitarie ai mercati delle telecomunicazioni dei paesi terzi. Se del caso, può presentare le proposte di cui all'articolo 18.

Articolo 23

Differimento

Agli Stati membri con reti meno sviluppate che esercitano il diritto concesso conformemente alla direttiva 90/388/CEE di differire l'esecuzione dell'obbligo di abolire i diritti speciali o esclusivi nel settore della telefonia vocale e della fornitura delle reti di telecomunicazioni pubbliche, al fine di procedere agli aggiustamenti strutturali necessari, viene concesso analogo differimento quanto all'applicazione alla fornitura di telefonia vocale e di reti di telecomunicazioni pubbliche delle disposizioni di cui agli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 21 della presente direttiva.

Agli Stati membri con reti molto piccole che esercitano il diritto concesso conformemente alla direttiva 90/388/CEE di differire l'esecuzione dell'obbligo di abolire i diritti speciali o esclusivi nel settore della telefonia vocale e della fornitura delle reti di telecomunicazioni pubbliche, al fine di procedere agli aggiustamenti strutturali necessari, viene concesso analogo differimento quanto all'applicazione alla fornitura di telefonia vocale e di reti di telecomunicazioni pubbliche delle disposizioni di cui agli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 21 della presente direttiva.

Articolo 24

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Entro due mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei rappresentanti in seno al comitato CTVE.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.

(2) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 4.

(3) GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 39.

(4) GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 310.

(5) GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 479.

(6) GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1.

(7) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

(1) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

ALLEGATO I

EVENTUALI CONDIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le condizioni delle autorizzazioni devono rispettare la direttiva 90/388/CEE (1) e successive modifiche, in particolare le direttive 94/46/CE (2), 95/. . ./CE (3), 95/. . ./CE (4) e 95/. . ./CE (5).

2. Condizioni che possono essere associate a tutte le autorizzazioni, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità

2.1. Condizioni che mirano a garantire la conformità con le pertinenti esigenze fondamentali.

2.2. La fornitura d'informazioni ragionevolmente necessarie per verificare l'ottemperanza con le condizioni applicabili.

3. Condizioni specifiche che possono essere associate alle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni pubbliche e di infrastrutture utilizzate per la fornitura di tali servizi, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità

3.1. Condizioni attinenti alla protezione degli utilizzatori, conformemente a quanto stabilito nella direttiva di applicazione dell'ONP alla telefonia vocale (6), e, subordinatamente a quanto indicato al punto 1 del presente allegato, alla protezione dei consumatori, in particolare per quanto concerne:

- l'approvazione preliminare da parte delle autorità di regolamentazione nazionali dei contratti standard per consumatori,

- la fornitura di fatture dettagliate e accurate,

- la creazione di una procedura per dirimere le controversie,

- l'appropriata pubblicizzazione delle variazioni nelle condizioni di accesso, incluse tariffazione, qualità e disponibilità del servizio.

3.2. Contributo finanziario per la fornitura del servizio universale, conformemente alla direttiva sull'intercollegamento (1).

3.3. Disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la fornitura dell'informazione di directory universale.

3.4. Fornitura dei servizi di emergenza.

3.5. Disposizioni speciali per le persone disabili.

3.6. Condizioni attinenti all'intercollegamento, conformemente alla direttiva sull'intercollegamento (2) e agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

3.7. Condizioni attinenti al raggiungimento delle esigenze di interesse pubblico riconosciute dal trattato CE, in particolare dai suoi articoli 36 e 56, e specificatamente per quanto riguarda la morale e la sicurezza pubbliche.

4. Condizioni specifiche che possono essere associate alle licenze individuali, in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità

4.1. Condizioni specifiche legate all'attribuzione di diritti di numerazione (concordanza con gli schemi nazionali di numerazione, ecc.).

4.2. Condizioni specifiche legate all'attribuzione di frequenze radio particolari.

4.3. Esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, legate all'uso di risorse scarseggianti.

4.4. Durata massima, solo se necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio e fatte salve le altre norme sul ritiro o la sospensione delle licenze.

4.5. Fornitura degli obblighi di servizio universale, conformemente alla direttiva sull'intercollegamento e sull'applicazione dei principi dell'ONP alla telefonia vocale (3).

4.6. Condizioni applicate agli operatori che godono di una posizione di mercato significativa, come notificato dagli Stati membri conformemente alla direttiva sull'intercollegamento (4) per garantire le esigenze di interconnessione o di controllo specifiche.

4.7. Disponibilità di informazioni sulla partecipazione in altre società, quando la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3 sia operativa.

4.8. Esigenze relative alla qualità, disponibilità e continuità del servizio e/o della rete, inclusa la competenza finanziaria, di gestione e tecnica del richiedente e le disposizioni che fissano un periodo minimo di attività.

4.9. Esigenze legate alla difesa.

L'elenco delle condizioni non pregiudica le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria e relative al contenuto dei programmi audiovisivi destinati al pubblico.(1) Direttiva 90/388/CEE della Commissione relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10).

(2) Direttiva della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni via satellite (GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 15).

(3) Direttiva della Commissione del 18 ottobre 1995 che modifica la direttiva 90/388/CEE per quanto riguarda l'abolizione delle restrizioni all'uso delle reti televisive via cavo per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni già liberalizzati [C(95) 2422 def.].

(4) Proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni mobili e personali (GU n. C 197 dell'1. 8. 1995, pag. 5).

(5) Proposta di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE della Commissione per quanto riguarda la realizzazione della piena competitività nei mercati delle telecomunicazioni (GU n. C 263 del 10. 10. 1995, pag. 6).

(6) Proposta di direttiva della Commissione sull'applicazione dei principi dell'ONP alla telefonia vocale [COM(94) 689 def.] (GU n. C 122 del 18. 5. 1995, pag. 4) e posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1995 su tale proposta.

(1) Proposta di direttiva della Commissione sull'interconnessione alle reti e ai servizi di telecomunicazioni pubblici nel quadro dell'ONP, adottata dalla Commissione il 19 luglio 1995 e non ancora pubblicata.

(2) Proposta di direttiva della Commissione sull'intercollegamento alle reti e ai servizi di telecomunicazioni pubblici nel quadro dell'ONP, adottata dalla Commissione il 19 luglio 1995 e non ancora pubblicata.

(3) Proposta di direttiva della Commissione sull'intercollegamento alle reti e ai servizi di telecomunicazioni pubblici nel quadro dell'ONP, adottata dalla Commissione il 19 luglio 1995 e non ancora pubblicata. Proposta di direttiva della Commissione sull'applicazione dei principi dell'ONP alla telefonia vocale [COM(94) 689 def.] (GU n. C 122 del 18. 5. 1995, pag. 4) e posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1995 su tale proposta.

(4) Proposta di direttiva della Commissione sull'intercollegamento alle reti e ai servizi di telecomunicazioni pubblici nel quadro dell'ONP, adottata dalla Commissione il 19 luglio 1995 e non ancora pubblicata.

ALLEGATO II

SERVIZI CHE DEBBONO ESSERE INCLUSI NELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI

1. Servizi di supporto di dati, inclusi i servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito offerti al pubblico.

2. Altri servizi di telecomunicazioni fissi diversi dalla telefonia vocale per il pubblico, il telex, e la trasmissione di dati, inclusi:

- i servizi di trasmissione dati a valore aggiunto, ad esempio i servizi di telecopia, i servizi X400 (sistemi di gestione di messaggeria) e i servizi X500 (annuario elettronico mondiale);

- i servizi di trasmissione vocale a valore aggiunto, ad esempio i servizi di archiviazione e di posta elettronica vocale, i servizi di posta elettronica, i servizi di audiotesto e teletesto, di videoconferenze, di ritrasmissione dei messaggi via PSTN (commutazione privata), i videotelefoni, le richieste di informazione;

- i servizi a tariffa maggiorata, ad esempio le chiamate a costi ripartiti, i servizi telefonici a costi ripartiti o gratuiti, le carte magnetiche di chiamata;

- la telefonia vocale fornita esclusivamente a gruppi chiusi di utenti.

3. Servizi di telecomunicazioni personale satellitari (S-PCS).

4. Rete satellitare e servizi di comunicazione diversi dal S-PCS, incluse le microstazioni, la ritrasmissione satellitare di informazioni e i servizi mobili satellitari.

5. Comunicazioni mobili.

6. Telefonia vocale per il pubblico.

7. Linee affittate.

L'autorizzazione generale di cui al presente elenco di servizi non pregiudica le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria e relative al contenuto dei programmi audiovisivi destinati al pubblico.

Top