Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0543

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni

/* COM/95/543 def. - COD 95/0280 */

GU C 62 del 1.3.1996, pp. 3–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0543

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni /* COM/95/543 DEF - COD 95/0280 */

Gazzetta ufficiale n. C 062 del 01/03/1996 pag. 0003


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni

(96/C 62/04)

COM(95) 543 def. - 95/0280(COD)

(Presentata dalla Commissione il 4 gennaio 1996)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in base alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) (1) si riferisce all'armonizzazione delle condizioni per un accesso aperto ed efficiente e per l'utilizzazione delle reti di telecomunicazione pubbliche e, ove applicabile, dei servizi; che, d'accordo con tale direttiva, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/44/CEE, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affitate (2);

(2) considerando che la risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, sul riesame della situazione del settore delle telecomunicazioni e la necessità di ulteriori sviluppi in questo mercato (3), congiuntamente con la risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, sui principi e il calendario per la liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione (4) chiede la liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione entro il 1° gennaio 1998 (con periodi transitori per alcuni Stati membri); che tale liberalizzazione è appoggiata dalla risoluzione del Parlamento europeo, del 20 aprile 1993, relativa al riesame 1992 della Commissione della situazione del settore delle telecomunicazioni (5) e dalla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 maggio 1995, relativa al Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e le reti televisive via cavo (parte II);

(3) considerando che la risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, ha incluso tra gli obiettivi prioritari della politica di telecomunicazioni della Comunità l'applicazione, e ove necessario, l'adattamento alla luce dell'ulteriore liberalizzazione, su tutto il territorio comunitario dei principi ONP relativi agli organismi destinatari e a temi quali il servizio universale, l'interconnessione e i costi di accesso nonché ai problemi correlati delle condizioni di licenza; che la risoluzione del Consiglio, del 18 settembre 1995, sull'attuazione del futuro quadro regolamentare per le telecomunicazioni (6) ha chiesto alla Commissione, d'accordo con il calendario fissato nelle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, di sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio prima del 1° gennaio 1996 tutte le disposizioni legislative necessarie per creare il quadro regolamentare europeo per le telecomunicazioni che accompagnerà la piena liberalizzazione in questo settore, segnatamente per quanto riguarda l'adattamento al futuro contesto competitivo delle misure ONP;

(4) considerando che la risoluzione del Parlamento europeo, del 6 maggio 1994, sulla comunicazione della Commissione completata dalla proposta di risoluzione del Consiglio sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (1) sottolinea l'importanza fondamentale dei principi del servizio universale; che la risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (2) chiede agli Stati membri di creare e mettere in atto un quadro regolamentare appropriato per garantire il servizio universale in tutto il proprio territorio; che, come riconosciuto dal Consiglio nella risoluzione in oggetto, il concetto di servizio universale deve evolvere per tenere il passo con i progressi tecnologici, lo sviluppo del mercato e le variazioni nella domanda degli utilizzatori; che il servizio universale di telecomunicazioni ha una funzione importante nel rafforzare la coesione economica e sociale, in particolare nelle aree distanti, periferiche e isolate, nelle aree rurali e nelle zone insulari della Comunità;

(5) considerando che i principi di base relativi all'accesso e all'utilizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione pubblici, creati nel quadro ONP, debbono essere adattati per garantire servizi a scala europea in un contesto liberalizzato, a vantaggio degli utenti e degli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione pubblici; che in un contesto liberalizzato l'impostazione facoltativa basata su norme tecniche e specifiche comuni, ove necessario con correlativi meccanismi di consultazione, è quella più adatta a soddisfare le esigenze degli utenti; che la fornitura di un servizio universale e la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi devono essere comunque garantiti a tutti gli utilizzatori della Comunità con misure legislative obbligatorie; che è necessario creare un quadro generale per l'interconnessione alle reti e ai servizi di telecomunicazione pubblici, in modo da fornire agli utenti comunitari l'interfunzionalità dei servizi da estremo a estremo;

(6) considerando che il quadro normativo ONP concerne le caratteristiche generali delle reti e dei servizi di telecomunicazione pubblici forniti commercialmente ma non deve occuparsi dei dettagli di esecuzione; che in questo contesto i servizi di telecomunicazione non includono i servizi radio e televisivi;

(7) considerando che gli Stati membri debbono garantire, conformemente al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione da quelle operative, l'indipendenza della o delle autorità nazionali di regolamentazione, e provvedere affinché esse svolgano un ruolo chiave nell'attuazione del quadro normativo previsto dalla legislazione comunitaria; che le autorità nazionali di regolamentazione debbono disporre dei mezzi necessari per svolgere i compiti loro assegnati;

(8) considerando che il progetto di direttiva della Commissione, che modifica la direttiva 90/388/CEE della Commissione, relativa alla realizzazione di una completa concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni (3), prevede una adeguata serie di numeri per i servizi di telecomunicazione da assegnare in maniera obiettiva, non discriminatoria, proporzionale e trasparente;

(9) considerando che per garantire la disponibilità di linee affittate in tutta la Comunità gli Stati membri debbono far sì che in ogni punto del loro territorio gli utenti possano accedere ad un insieme minimo di linee affittate grazie ad almeno un organismo; che gli organismi con l'obbligo di fornire le linee affittate debbono essere scelti dagli Stati membri in base al loro potere sul mercato delle linee affittate in questione; che gli Stati membri debbono notificare alla Commissione gli organismi destinatari della presente direttiva, i tipi di linea affittata con il pacchetto minimo di prestazioni obbligatorie e il settore geografico in cui vige tale obbligo; che in una determinata area geografica tutti i tipi di linea affittata forniti da un organismo notificato sono sottoposti alle disposizioni generali della presente direttiva;

(10) considerando che il potere di mercato di un organismo dipende da un certo numero di fattori, inclusa la quota di mercato del prodotto o del servizio in oggetto nel mercato geografico in questione, il fatturato in rapporto alle dimensioni del mercato, la capacità di influenzare le condizioni del mercato, il controllo sui mezzi di accesso per gli utilizzatori finali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che, ai fini della presente direttiva, un organismo che abbia più del 25 % di un particolare mercato di linee affittate nell'area geografica dello Stato membro in cui è autorizzato ad operare verrà considerato come detentore di un potere di mercato significativo, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non accerti che non è così; che un organismo che si mantiene al di sotto della quota di mercato indicata non deve essere considerato come detentore di un potere di mercato significativo, a meno che non si possa dimostrare il contrario;

(11) considerando che il concetto di servizi di linee affittate evolve sulla spinta del progresso tecnologico e della domanda del mercato, permettendo agli utenti un uso più flessibile della larghezza di banda della linea affittata, con particolare riguardo alle possibilità di instradamento e gestione, in nuovi tipi di linee affittate;

(12) considerando che per ottenere comunicazioni più efficienti in seno alla Comunità è importante che gli Stati membri incoraggino la fornitura di pacchetti armonizzati supplementari di linee affittate di livello superiore, in base alla domanda di mercato e ai progressi nella normalizzazione;

(13) considerando che fino a quando non si sia pervenuti ad un contesto competitivo efficiente è necessario un controllo ufficiale delle tariffe per le linee affittate in modo da garantire l'orientamento ai costi e la trasparenza, conformemente al principio di proporzionalità; che è opportuno accantonare i principi dell'orientamento ai costi e della trasparenza in specifici mercati sui quali nessun organismo gode di un potere significativo; che in un contesto completamente concorrenziale i meccanismi di mercato garantiscono che le tariffe per le linee affittate restino ragionevoli;

(14) considerando che le norme tecniche comuni adottate in base alla direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1) e la direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite (2) definiscono le condizioni di collegamento delle apparecchiature terminali alle linee affittate;

(15) considerando che alcune modifiche alle misure ONP vigenti sono necessarie per garantire coerenza con i nuovi sviluppi tecnici e con le altre misure regolamentari che formano parte del quadro normativo complessivo delle telecomunicazioni;

(16) considerando che i settori individuati nell'allegato I della direttiva 90/387/CEE come possibili settori di applicazione delle norme di rete aperta sono stati esaminati in dettaglio in studi ora sottoposti a consultazione pubblica, in base alla procedura di cui all'articolo 4 della direttiva 90/387/CEE; che le misure prioritarie indicate nell'allegato III della direttiva 90/387/CEE sono state adottate;

(17) considerando che per permettere alla Commissione di svolgere il compito di controllo affidatole dal trattato è necessario notificare rapidamente alla Commissione le modifiche nella composizione della o delle autorità nazionali di regolamentazione e dei corrispondenti organismi;

(18) considerando che, ai sensi del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità, quali enunciati nell'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di adeguare le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE ad un contesto concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario; che la presente direttiva si limita al minimo indispensabile per raggiungere tale obiettivo e non va al di là di quanto necessario a tal fine;

(19) considerando che il funzionamento delle direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE deve essere verificato entro il 31 dicembre 1999; che tale verifica deve tener conto dell'accresciuto livello di concorrenza sui mercati delle telecomunicazioni;

(20) considerando che, in base agli articoli 52 e 59 del trattato, il regime regolamentare nel settore delle telecomunicazioni dev'essere compatibile e coerente con i principi di libertà di stabilimento e la libera fornitura di servizi, e che deve tener conto della necessità di agevolare l'introduzione di nuovi servizi e l'applicazione generalizzata dei ritrovati tecnologici;

(21) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 24 ottobre 1995 la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del cittadino per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (3),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 90/387/CEE

La direttiva 90/387/CEE è così modificata:

1) L'articolo 1 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono intese ad agevolare la fornitura di reti e/o di servizi di telecomunicazione pubblici, negli e tra gli Stati membri, in particolare la fornitura di servizi da parte di società, imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della società, impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.»

b) È aggiunto il nuovo paragrafo 3:

«3. Le condizioni di fornitura della rete aperta (ONP) mirano a garantire in tutta la Comunità:

- la fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni,

- la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi,

- l'accesso e l'interconnessione alle reti e ai servizi di telecomunicazione pubblici,

- la fornitura di servizi di telecomunicazione armonizzati a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo su base facoltativa le interfacce tecniche armonizzate per un accesso ed una interconnessione aperte ed efficienti, nonché le correlative norme e/o specifiche.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) "utenti": i singoli, in particolare i consumatori, nonché gli enti e gli organismi che usano i servizi di telecomunicazione pubblici;

2) - "rete di telecomunicazioni": i sistemi di trasmissione e, eventualmente, i dispositivi di commutazione e gli altri mezzi che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

- "rete pubblica di telecomunicazioni": una rete di telecomunicazioni usata per fornire servizi pubblici di telecomunicazione;

3) - "servizi di telecomunicazioni": i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e/o nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione;

- "servizio pubblico di telecomunicazioni": un servizio di telecomunicazione disponibile al pubblico;

4) "servizio universale": un pacchetto minimo definito di servizi di qualità specifica a disposizione di tutti gli utenti, ovunque e tenuto conto delle condizioni nazionali particolari, ad un prezzo ragionevole;

5) "punto terminale di rete": il punto fisico nel quale all'utente viene fornito un accesso alla rete di telecomunicazioni pubblica. È il punto nel quale vengono definite le specifiche d'interfacciamento tecnico;

6) "requisiti fondamentali": i motivi non economici d'interesse generale che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alle reti e/o ai servizi di telecomunicazione pubblici. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi giustificati, l'interfunzionalità dei servizi e la protezione dei dati.

La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza dell'informazione trasmessa o memorizzata e la tutela della sfera privata;

7) "interconnessione": il collegamento fisico e logico dei dispositivi degli organismi che forniscono le reti di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione, in modo da permettere agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti di un altro organismo o di accedere ai servizi forniti da un altro organismo;

8) "condizioni di fornitura della rete aperta": le condizioni, armonizzate a norma della presente direttiva, che riguardano l'accesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche, ed eventualmente ai servizi pubblici di telecomunicazione nonché l'uso efficace delle reti e dei servizi.

Fatta salva la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:

- interfacce tecniche, ivi compresa, se del caso, la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete,

- le condizioni di utilizzazione,

- i principi di tariffazione,

- l'accesso alle frequenze e a numeri/indirizzi/denominazioni, se del caso;

9) "specifiche tecniche", "norme" e "apparecchiature terminali": le specifiche tecniche, norme e apparecchiature terminali definite nell'articolo 1 della direttiva 91/263/CEE (*).

(*) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.»

3) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi pubblici di telecomunicazione, ad eccezione delle restrizioni compatibili con la normativa comunitaria.»

b) Il paragrafo 4 è soppresso.

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Fatte salve le direttive specifiche adottate nel settore della fornitura della rete aperta, e nella misura in cui l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al paragrafo 2 del presente articolo possa indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alle reti e/o ai servizi di telecomunicazione, le modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti essenziali, segnatamente per quanto concerne l'interfunzionalità dei servizi e la protezione dei dati, sono determinate, ove opportuno, dalla Commissione con la procedura prevista all'articolo 10.»

4) L'articolo 4 è soppresso.

5) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Gli estremi delle norme e/o specifiche stabilite come base per l'interfacciamento tecnico armonizzato e/o delle caratteristiche armonizzate dei servizi per la fornitura della rete aperta, che si considerano opportuni per l'accesso aperto ed efficiente, l'interconnessione e l'interfunzionalità, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in modo da promuovere la prestazione di servizi di telecomunicazione armonizzati a beneficio degli utenti di tutta la Comunità.

Se del caso, la Commissione, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 9, richiede la redazione di norme da parte degli organismi di normalizzazione europei.

2. Gli Stati membri promuovono l'uso di norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi del paragrafo 1, per la fornitura di interfacce tecniche e/o funzioni di rete.

In attesa dell'adozione di tali norme e/o specifiche, o nel in cui non vengano adottate o non risultino economicamente valide, gli Stati membri promuovono l'uso di:

- norme e/o specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei come l'ETSI o il CEN/Cenelec,

o, in assenza di tali norme e/o specifiche,

- norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI),

o, in assenza di tali norme e/o raccomandazioni,

- norme e/o specifiche sviluppate da organismi industriali internazionali ampiamente riconosciuti nel settore,

o, in assenza di tali norme e/o specifiche,

- norme e/o specifiche nazionali ampiamente riconosciute nel settore.

3. Se il grado di applicazione delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1 appare insufficiente a garantire l'interfunzionalità dei servizi transfrontalieri o all'interno di uno o più Stati membri, la loro applicazione può essere resa obbligatoria, con la procedura prevista dall'articolo 10, nella misura strettamente necessaria a garantire interfunzionalità e ad ampliare la libera scelta degli utenti, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato.

Prima che l'adozione delle norme e/o specifiche venga resa obbligatoria, ai sensi del primo comma, la Commissione sollecita il parere di tutti i soggetti interessati pubblicando a tale scopo un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. Qualsiasi Stato membro, o la Commissione, qualora ritengano che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non corrispondono all'obiettivo dell'accesso aperto ed efficace, dell'interconnessione e dell'interfunzionalità, e in particolare ai principi di base e ai requisiti fondamentali di cui all'articolo 3, interpellano il comitato di cui all'articolo 9, indicandone i motivi. Il comitato emette senza indugio un parere.

5. Alla luce del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri dell'eventuale necessità di sopprimere gli estremi delle norme e/o delle specifiche in questione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

6) È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1. Gli Stati membri possono disporre che i compiti che la normativa comunitaria assegna all'autorità nazionale di regolamentazione siano svolti da più organismi. In tal caso essi definiscono chiaramente i compiti incombenti a ciascun organismo.

2. Per garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione:

- le autorità nazionali di regolamentazione sono giuridicamente autonome e funzionalmente indipendenti dagli organismi che forniscono le reti di telecomunicazione, le apparecchiature o i servizi;

- gli Stati membri che conservano la proprietà o un notevole livello di controllo degli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione provvedono affinché esista un'effettiva separazione strutturale tra funzioni di regolamentazione e funzioni connesse alla proprietà o al controllo.

3. Gli Stati membri procurano che vi siano opportuni meccanismi a livello nazionale in virtù dei quali gli interessati abbiano il diritto di ricorrere davanti ad un organo indipendente contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione.»

7) Gli articoli 6 e 7 sono soppressi.

8) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

La Commissione esamina e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1999. La relazione si basa in particolare sulle informazioni fornite alla Commissione e al comitato ONP dagli Stati membri. Se necessario, nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per adeguare la presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione verso un contesto pienamente concorrenziale.»

9) Nell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, il termine «gli organismi di telecomunicazioni» è sostituito da «gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi pubblici di telecomunicazione.»

10) Gli allegati I e III sono soppressi.

11) L'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifica della direttiva 92/44/CEE

La direttiva 92/44/CEE è così modificata:

1) In tutto il testo, il termine «organismi di telecomunicazione» è sostituito da «organismi notificati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)».

2) Nell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli Stati membri provvedono affinché in ogni punto del loro territorio almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni di questa direttiva.

Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi derivanti dalla presente direttiva non vengano imposti a organismi senza rilevante potere di mercato.»

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva valgono, ove necessario, le definizioni di cui alla direttiva 90/387/CEE.

2. Inoltre, ai fini della presente direttiva s'intende per:

- "linee affittate": le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione trasparenti fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta (le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata),

- "comitato ONP": il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE,

- "autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo di cui all'articolo 5, lettera a) della direttiva 90/387/CEE.»

4) L'articolo 3 è così modificato:

a) Il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Le modifiche nelle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte vengono pubblicate appena possibile. L'autorità nazionale di regolamentazione può stabilire un congruo termine per la pubblicazione.»

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

5) Nell'articolo 4, secondo trattino, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«- il termine di fornitura normale, ossia il periodo - decorrente dal giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata - entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti il 95 % di tutte le linee affittate di uno stesso tipo».

6) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le eventuali limitazioni all'accesso alle linee affittate e alla loro utilizzazione siano introdotte unicamente per rispettare i requisiti fondamentali, compatibili con il diritto comunitario, e siano imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione con atti normativi.

Non deve essere introdotta né mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di telecomunicazione.»

b) Nel paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le condizioni di accesso si ritengono soddisfatte per l'apparecchiatura terminale quando questa possiede i requisiti di omologazione stabiliti per il suo collegamento al punto terminale di rete relativo al tipo di linea affittata in questione, a norma delle direttive 91/263/CEE (*) o 93/97/CEE (**).

*(*) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

(**) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1.»

7) L'articolo 7 è così modificato:

a) È aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Gli Stati membri promuovono la fornitura dei tipi supplementari di linee affittate individuati nell'allegato III, tenendo conto della domanda sul mercato e dei progressi nella normalizzazione.»

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati II e III agli sviluppi tecnici e all'andamento della domanda del mercato, compresa l'eventuale esclusione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 90/387/CEE, tenendo conto del livello di sviluppo delle reti nazionali.»

8) L'articolo 8 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli organismi notificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), rispettino il principio di non discriminazione quando forniscono le linee affittate. Segnatamente gli organismi forniscono le linee affittate a terzi con le stesse condizioni e la stessa qualità con cui le forniscono per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.»

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi che forniscono linee affittate comunichino obbligatoriamente le informazioni necessarie per individuare gli organismi ai quali si applica la presente direttiva.»

9) L'articolo 9 è soppresso.

10) L'articolo 10 è così modificato:

a) Il paragrafo 2, lettera b), punto iii) è sostituito dal testo seguente:

«iii) Se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate, da un lato alle linee affittate e dall'altro agli altri servizi.»

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Le autorità nazionali di regolamentazione possono astenersi dall'applicare i principi di cui al paragrafo 1 agli organismi che non hanno un potere di mercato significativo per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica.»

11) L'articolo 11 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome o i nomi della(e) autorità nazionale(i) di regolamentazione competente(i) per l'esecuzione dei compiti definiti nella presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica relativa alle autorità nazionali di regolamentazione.»

b) È aggiunto il nuovo paragrafo 1 bis:

«1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli organismi che forniscono linee affittate e che sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente direttiva. La notifica include, ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in ciascuna area geografica al fine di soddisfare le disposizioni dell'articolo 1 e le eventuali deroghe accordate, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4.»

c) Il secondo comma del paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«L'autorità nazionale di regolamentazione tiene a disposizione della Commissione, e le sottopone su richiesta, i dati relativi ai casi in cui è stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonché le informazioni sulle misure prese e sulle relative motivazioni.»

12) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Relazione

La Commissione esamina e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. La relazione si basa in particolare sulle informazioni fornite alla Commissione e al comitato ONP dagli Stati membri. La relazione deve includere un giudizio sulla necessità di mantenere in essere la presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione verso un contesto pienamente concorrenziale. Se necessario, possono essere proposte ulteriori misure per adeguare la presente direttiva.»

13) L'allegato I è modificato come segue:

a) La nota in calce (¹) è sostituita dal testo seguente:

«(¹) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Consiglio e del Parlamento europeo (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).»

b) I paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della sezione D sono eliminati.

c) La sezione E è sostituita dal testo seguente:

«E. Condizioni per l'allacciamento di apparecchiature terminali.

Le informazioni sulle condizioni per l'allacciamento includono una panoramica completa dei requisiti che le apparecchiature terminali da collegare alla linea affittata in questione devono soddisfare ai sensi della direttiva 91/263/CEE o 93/97/CEE.»

14) L'allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato III.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27. Direttiva modificata dalla decisione 94/349/CEE della Commissione (GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 40).

(3) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.

(4) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 4.

(5) GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 39.

(6) GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1.

(1) GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 551.

(2) GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 1.

(3) GU n. C 263 del 10. 10. 1995, pag. 6.

(1) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag 1).

(2) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

ALLEGATO I

«ALLEGATO

Quadro di riferimento per l'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta

L'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta, di cui all'articolo 2, paragrafo 10, dev'essere conforme al quadro di riferimento che segue, tenuto conto delle pertinenti norme del trattato:

1. Interfacce tecniche armonizzate e/o funzioni di rete

Nel mettere a punto le condizioni di fornitura di una rete aperta si tiene conto dello schema che segue per la definizione delle specifiche delle interfacce tecniche e/o le funzioni di rete:

- per i servizi e per le reti esistenti vengono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti;

- per i servizi completamente nuovi o per il potenziamento dei servizi esistenti vengono adottate, nel limite del possibile, le interfacce esistenti. Qualora non risultino idonee, bisogna indicare i miglioramenti e/o le specifiche delle nuove interfacce;

- per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, bisogna tener conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura di una rete aperta ai sensi dell'articolo 3.

Le proposte di fornitura di una rete aperta, debbono, ove possibile, essere conformi al lavoro degli organismi europei di normalizzazione, segnatamente l'ETSI, e tener conto del lavoro condotto dagli organismi internazionali di normalizzazione, segnatamente la ITU/T.

2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione

Le condizioni di fornitura e di utilizzazione identificano le condizioni di accesso e di fornitura dei servizi, nella misura in cui sono necessarie.

a) Le condizioni di fornitura concernono le condizioni in cui un servizio viene offerto agli utilizzatori. Includono:

- tempo normale di allacciamento,

- tempo normale di riparazione,

- qualità del servizio, in particolare disponibilità, e della trasmissione,

- manutenzione e gestione della rete.

b) Le condizioni di utilizzazione concernono le condizioni che si applicano agli utilizzatori:

- condizioni di accesso alla rete,

- condizioni di uso in compartecipazione,

- condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni, ove necessario.

3. Principi armonizzati di tariffazione

I principi di tariffazione debbono essere coerenti con i principi enunciati all'articolo 3, paragrafo 1.

Ciò implica segnatamente che:

- le tariffe debbono essere basate su criteri obiettivi e debbono in linea generale essere orientate ai costi, anche se è inteso che la fissazione del livello reale delle tariffe resta di competenza della legislazione nazionale e non è sottoposta alle condizioni di fornitura della rete aperta. Qualora un organismo non detenga più una parte importante del mercato in oggetto, l'autorità nazionale di regolamentazione competente può non più tener conto della disposizione per l'orientamento ai costi. Uno degli obiettivi dev'essere la definizione di principi tariffari efficaci in tutta la Comunità pur garantendo l'offerta di servizi generali all'insieme della popolazione;

- le tariffe debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure corrette;

- per consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le tariffe debbono essere sufficientemente scorporate, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza. In particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono, in regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione propriamente detta;

- le tariffe debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento.

Tutti i costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi debbono rispettare i principi di cui sopra nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.

Possono esistere differenti tariffe, segnatamente per tener conto dell'alto volume di traffico in periodi di punta e della riduzione di traffico in periodi morti, a condizione che il differenziale sia giustificato commercialmente e non in conflitto con i principi sopra esposti.

4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero, all'indirizzo, alla denominazione

L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero, all'indirizzo rappresenta l'elemento singolo più importante di tutti i protocolli di telecomunicazione e di tutti i servizi di telecomunicazione che permettono la selezione della o delle destinazioni.

I servizi di telecomunicazione forniti via la rete telefonica pubblica fissa usano di solito il sistema d'instradamento in base al numero per identificare la o le destinazioni di una chiamata. In altri servizi di telecomunicazione il concetto più generale d'instradamento in base all'indirizzo svolge il ruolo centrale; in alcuni, come ad esempio nel servizio di gestione dei messaggi secondo la raccomandazione serie X.400, oltre all'instradamento in base all'indirizzo anche l'instradamento in base alla denominazione svolge un ruolo importante, ed è possibile che, in complemento ai primi due sistemi, anche l'instradamento in base alla denominazione possa prima o poi avere una funzione importante in tutti i servizi di telecomunicazione.

Aderire ad un approccio armonizzato per la numerazione, l'indirizzamento e ove possibile la denominazione, è dunque essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo e l'interoperabilità dei servizi. Inoltre l'assegnazione di numeri/indirizzi/nomi dovrebbe essere corretta e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.

Per ottenere questo risultato è necessario:

- garantire, conformemente ai principi armonizzati, la disponibilità di una gamma adeguata di numeri e indirizzi, e ove applicabile di nomi, per tutti i servizi di telecomunicazione pubblici;

- garantire il coordinamento delle posizioni nazionali negli organismi internazionali in cui vengono prese le decisioni sull'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni, tenendo in conto del loro possibile futuro sviluppo a livello europeo;

- garantire che i piani nazionali attinenti di telecomunicazioni per l'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni siano sviluppati sotto stretto controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione, in modo da salvaguardare l'indipendenza dagli organismi che forniscono le reti di telecomunicazione pubbliche o i servizi di telecomunicazione pubblici;

- garantire che le procedure di assegnazione di numeri, indirizzi e denominazioni individuali e/o la gamma di indirizzi/numeri siano trasparenti, corrette e tempestive e che l'assegnazione venga effettuata in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria;

- dare alle autorità nazionali di regolamentazione la possibilità di fissare condizioni per l'utilizzazione dei piani di numerazione/indirizzamento di certi prefissi o di certi codici abbreviati, segnatamente quando sono usati per servizi di interesse pubblico generale (annuari telefonici, servizi di emergenza, ecc.) o per garantire un accesso equo.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

Top