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Document 51995PC0529

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su un' azione a livello dell' Unione europea nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nell' Unione europea

/* COM/95/529 def. - COD 95/0274 */

GU C 15 del 20.1.1996, pp. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0529

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su un' azione a livello dell' Unione europea nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nell' Unione europea /* COM/95/529 DEF - COD 95/0274 */

Gazzetta ufficiale n. C 015 del 20/01/1996 pag. 0006


Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un'azione a livello dell'Unione europea nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nell'Unione europea

(96/C 15/07)

COM(95) 529 def. - 95/0274(COD)

(Presentata dalla Commissione il 10 novembre 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 57, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del comitato delle regioni,

1. considerando che il 7 dicembre 1993 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'introduzione dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (1); che la risoluzione del Consiglio sottolineava l'importanza di un'azione coordinata per permettere l'introduzione dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità, tenuto conto della natura globale di questi servizi; che il Consiglio ha sottolineato la necessità di sviluppare una politica efficace e ha chiesto alla Commissione di studiare il problema, di controllare gli sviluppi internazionali e di proporre le appropriate misure e/o azioni;

considerando che il 19 maggio 1995 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea (2) nel quale considera obiettivo prioritario quello di definire, entro il 1° gennaio 1996, un approccio armonizzato di autorizzazione per le comunicazioni mobili e personali e, su questa base, l'attuazione di procedure per la fornitura di licenze relative a tali sistemi in una prima fase; che tale approccio dev'essere conseguito prima del 1° gennaio 1996 per tener conto del rapido sviluppo di questi servizi a livello mondiale e del loro potenziale sociale e commerciale;

considerando che il 29 giugno 1995 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea (1) nella quale considera come obiettivo prioritario quello di garantire, prima del 1° giugno 1996, la definizione di un approccio armonizzato di autorizzazione per le comunicazioni mobili e personali via satellite, dopo opportuna analisi dell'Ectra;

considerando che i sistemi satellitari di comunicazioni personali hanno un importante ruolo da svolgere per garantire il servizio universale in regioni isolate dell'Unione, rafforzando così la coesione sociale ed economica;

2. considerando che, sulla base di un esauriente studio sugli aspetti di telecomunicazione, commerciali e industriali, e sugli aspetti di frequenza e normalizzazione delle comunicazioni personali via satellite, e dopo consultazione delle industrie interessate, la Commissione ha presentato una serie di proposte per i responsabili e il relativo calendario per arrivare alla selezione e all'autorizzazione per i servizi di comunicazioni personali via satellite sulla base di un approccio comune;

3. considerando che l'entrata sul mercato degli operatori di segmento di spazio di PCS satellitare può essere limitato esclusivamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, giustificati dalla scarsità delle risorse, e che le procedure di concessione debbono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie; che è necessaria una selezione armonizzata dei sistemi, nei limiti dello spettro comune, a livello dell'Unione; che le condizioni comuni di autorizzazione per i servizi PCS satellitari debbono essere basati su principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

4. considerando che, poiché le comunicazioni satellitari personali rispondono per la loro stessa natura soprattutto alle esigenze di coloro che viaggiano all'interno e all'esterno dell'Unione, legislazioni nazionali divergenti, normative e misure amministrative potrebbero ostacolare o impedire la fornitura di servizi di comunicazioni satellitari personali sul territorio dell'Unione, la libera circolazione delle relative apparecchiature e, di conseguenza, l'introduzione dei sistemi satellitari PCS nel mercato unico;

5. considerando che la libera fornitura di servizi di comunicazioni personali satellitari e la libera circolazione delle relative apparecchiature nel mercato unico possono essere ottenute solo se si perviene al ravvicinamento delle norme nazionali e delle misure amministrative sulla base di condizioni armonizzate di autorizzazione per i fornitori di servizi e gli operatori di gateway e, se necessario, le apparecchiature terminali;

6. considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio stanno esaminando le misure di autorizzazione e di concessione di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni nell'Unione; che, data l'urgenza del problema e in assenza di decisioni e attuazioni di misure di autorizzazione a livello dell'Unione europea, il settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite richiede un'azione a livello dell'Unione europea, come indicato nella decisione; che l'azione deve essere di durata limitata;

7. considerando che, alla luce del calendario previsionale di realizzazione dei sistemi satellitari di comunicazioni personali, l'azione mira a garantire che, in un periodo di tempo limitato, vengano adottate nell'Unione le appropriate misure normative e politiche di selezione e autorizzazione per i sistemi satellitari di comunicazioni personali, tenendo nel debito conto le dimensioni internazionali e le susseguenti esigenze;

8. considerando che, a causa della disponibilità limitata di risorse di frequenza, bisognerà definire categorie di servizi di comunicazioni personali via satellite per le quali è necessario una gara di appalto per effettuare una selezione dei sistemi via satellite; che un'azione di selezione a livello dell'Unione dovrebbe evitare decisioni nazionali incompatibili sulla selezione di sistemi via satellite; che le procedure in base alle quali verrà portata avanti la gara di appalto dovranno essere determinate in dettaglio;

9. considerando che i potenziali candidati dovranno essere informati delle gare di appalto, dei criteri scelti per la selezione e dei principi che verranno usati per definire le condizioni comuni da allegare alle autorizzazioni per gli operatori di segmento di spazio per i servizi PCS satellitari;

10. considerando che la definizione di condizioni comuni per gli operatori di segmento di spazio selezionati, e di condizioni armonizzate di autorizzazione per i fornitori di servizi, operatori dei gateway e, se necessario, la circolazione e l'utilizzazione delle apparecchiature deve permettere agli Stati membri di fornire le autorizzazioni in base ai regimi applicabili a livello nazionale e conformemente alle disposizioni della direttiva 94/46/CE, evitando in questo modo decisioni di regolamentazione nazionale non coordinate e incompatibili;

11. considerando che le misure adottate dal comitato di radiocomunicazioni europeo (ERC) e dal comitato europeo per le norme di telecomunicazione (Ectra), se coerenti con gli interessi dell'Unione europea, possono rappresentare una base per l'uso delle frequenze pertinenti da parte dei servizi satellitari di comunicazioni personali e possono essere usate per l'elaborazione dei criteri di concessione delle autorizzazioni;

considerando che gli organismi europei di normalizzazione, come ad esempio l'ETSI (European Telecommunications Standard Institute) e il CEN/Cenelec, possono essere implicati al momento opportuno nell'elaborazione delle norme pertinenti in questo settore;

12. considerando che la dimensione globale dei sistemi e dei servizi satellitari di comunicazioni personali, così come la relativa struttura normativa globale nel cui quadro vengono forniti, svolge un ruolo importante nelle decisioni dell'Unione; che tale azione a livello dell'Unione permetterà all'Unione e agli Stati membri di esercitare una maggiore influenza sullo sviluppo mondiale delle comunicazioni mobili e personali;

considerando che la natura squisitamente mondiale dei servizi di comunicazioni personali via satellite può richiedere l'adozione di un numero importante di accordi con paesi terzi su, tra l'altro, l'interfunzionamento, la libera circolazione e l'uso delle apparecchiature terminali, la gestione dei sistemi via satellite e dei centri di controllo satellitari, l'uso delle frequenze di banda e i piani di ripartizione, il sistema di chiamata, le operazioni di sicurezza e di emergenza, l'accesso alle stazioni di gateway e l'accesso ai mercati dei paesi terzi; che questi accordi sono strettamente collegati agli accordi per l'accesso al mercato; che dunque la Commissione può avviare negoziati bilaterali e/o multilaterali su tali aspetti delle comunicazioni personali satellitari;

13. considerando che i risultati delle discussioni internazionali e/o cambi giustificati di circostanze possono richiedere modifiche alle decisioni prese nel quadro della presente azione o esigere nuove appropriate azioni della Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri;

14. considerando che gli Stati membri dovranno prendere in tempo opportuno le iniziative necessarie per dar seguito alla presente azione e alle decisioni che ne derivino e comunicare alla Commissone le misure nazionali di attuazione;

15. considerando che l'industria interessata dovrebbe essere sollecitata a cooperare strettamente con la Commissione e con le autorità di regolamentazione nazionali per giungere a soluzioni dei problemi sollevati nel corso delle procedure di selezione e autorizzazione per i servizi di comunicazioni personali via satellite; che questa cooperazione può essere estesa per trattare i problemi in un contesto internazionale;

considerando che la Commissione può voler sollecitare l'aiuto di un comitato ad hoc di esperti nell'elaborazione del lavoro dettagliato necessario per condurre a buon fine i compiti che le vengono affidati dalla presente decisione; che il comitato ad hoc di esperti dovrebbe essere formato, per quanto possibile, da esperti delle industrie interessate nella misura del necessario, e completato da esperti dei ministeri nazionali, rappresentanti degli organismi attinenti (ad esempio ETSI, Ectra, ERC) e altri organismi governativi;

considerando che la natura delle informazioni commerciali presentate dai potenziali candidati e da altre industrie interessate potrebbe essere riservata; che verranno adottate le misure di riservatezza necessarie per queste informazioni; che tuttavia ciò non dovrà impedire la pubblicazione di informazioni pertinenti per le procedure di selezione e autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Realizzazione di un'azione a livello dell'Unione

La decisione concerne l'introduzione di servizi di comunicazioni personali via satellite nell'Unione per mezzo di un'azione coordinata a livello dell'Unione tra gli organismi nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni.

L'azione ha una durata limitata a tre anni a partire dalla data di pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione riesamina gli sviluppi nel settore delle comunicazioni personali via satellite, prepara una relazione sull'efficacia delle azioni intraprese in base alla decisione al termine di due anni e, se necessario, propone al Parlamento europeo e al Consiglio un prolungamento dell'azione in questo settore.

Articolo 2

Obiettivi

Nei limiti di tempo fissati all'articolo 1, l'azione nel settore delle comunicazioni personali via satellite si propone:

i) di selezionare gli operatori dei segmenti di spazio per i sistemi satellitari PCS;

ii) di elaborare condizioni comuni da allegare alle autorizzazioni per gli operatori del segmento di spazio dei sistemi satellitari PCS, i fornitori di servizi, gli operatori gateway e, se del caso, le misure necessarie per la circolazione e l'uso delle apparecchiature;

iii) di armonizzare le condizioni di autorizzazione fissate conformemente alle disposizioni della direttiva 94/46/CE per i fornitori di servizi S-PCS e gli operatori di gateway, e, se necessario, le misure appropriate per la circolazione e l'utilizzazione delle apparecchiature terminali;

iv) di avviare contatti e, se necessario, negoziati tra l'Unione europea e i paesi terzi per dar vita a una cooperazione internazionale che miri a promuovere lo sviluppo dei servizi di comunicazioni personali via satellite e rimuovere gli ostacoli al loro sviluppo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, s'intende per:

- autorizzazione di un operatore di segmento di spazio: il permesso che autorizza un'impresa a definire e utilizzare una capacità di segmento di spazio per la fornitura di servizi S-PCS e ad ottenere il diritto di una corrispondente frequenza di spettro a condizioni definite;

- fornitore di servizi S-PCS: un'impresa che fornisce servizi satellitari di comunicazione, quali definiti nella direttiva 94/46/CE, e che utilizza la capacità di segmento di spazio fornita dagli operatori di segmento di spazio prescelti; non è inclusa nella definizione la rivendita dei servizi autorizzati:

- operatore di gateway: un'impresa che fornisce servizi satellitari di rete, quali definiti nella direttiva 94/46/CE, e che utilizza la capacità di segmento di spazio fornita dagli operatori di segmento di spazio prescelti;

Articolo 4

Creazione di una procedura di selezione per gli operatori dei segmenti di spazio

La Commissione, in stretta cooperazione con gli organismi nazionali di regolamentazione degli Stati membri e nel rispetto della procedura indicata all'articolo 7:

i) definisce le categorie di servizi di comunicazioni personali via satellite e determina, quando opportuno, la necessità di selezionare gli operatori dei segmenti di spazio per le comunicazioni personali via satellite;

ii) adotta, per le categorie pertinenti, i criteri di selezione comune degli operatori dei segmenti di spazio per le comunicazioni personali via satellite che saranno autorizzati a fornire servizi sul territorio dell'Unione;

iii) adotta le procedure per la gara di appalto;

iv) adotta, per tutte le categorie di servizi, i principi delle condizioni comuni da allegare alle autorizzazioni degli operatori di segmenti di spazio per le comunicazioni personali via satellite selezionati.

Articolo 5

Selezione degli operatori dei segmenti di spazio

1. Un invito a manifestazione d'interesse viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.

i) L'invito a manifestazione d'interesse illustrerà i criteri di selezione comune per ciascuna categoria di servizi [come indicato all'articolo 4, paragrafo ii)], le procedure di selezione [come indicato all'articolo 4, paragrafo iii)] e i principi delle condizioni comuni da allegare alle autorizzazioni [come indicato all'articolo 4, paragrafo iv)].

ii) L'invito a manifestazione d'interesse sollecita persone e organismi che desiderino gestire un sistema per fornire servizi di comunicazioni personali via satellite nell'Unione europea a manifestare il proprio interesse.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, viene adottata una decisione per scegliere gli operatori di segmenti di spazio per le comunicazioni personali via satellite per le categorie di servizio pertinenti.

Articolo 6

Adozione di condizioni comuni armonizzate per le autorizzazioni

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, viene adottata una decisione che indica:

i) le condizioni comuni da allegare alle autorizzazioni degli operatori di segmenti di spazio per le comunicazioni personali via satellite selezionati:

ii) le condizioni armonizzate da allegare alle autorizzazioni dei fornitori di servizi per le comunicazioni personali via satellite, gli operatori gateway, e, se del caso, le misure necessarie per la circolazione e l'uso delle apparecchiature;

iii) ogni ulteriore misura volta ad agevolare lo sviluppo dei servizi di comunicazioni personali via satellite.

Ai fini dell'adozione di condizioni comuni e armonizzate per le autorizzazioni, la Commissione può decidere, quando lo giudichi opportuno, di consultare i rappresentanti degli operatori dei segmenti di spazio selezionati.

Articolo 7

Cooperazione con il CEPT e con gli organismi europei di normalizzazione

A sostegno dell'adozione di criteri e condizioni comuni e armonizzati e tenendo in conto il calendario allegato, la Commissione può richiedere agli organismi europei di normalizzazione quali l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute), il CEN/Cenelec, l'ERC (European Radio Committee) e l'Ectra (European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs) di mettere a punto criteri tecnici e condizioni, sulla base di mandati affidati nel quadro degli accordi attinenti con queste organizzazioni.

Articolo 8

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita, nell'attuazione della presente decisione, da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali di regolamentazione degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Comitato di regolamentazione

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, la seguente procedura viene applicata ai punti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se li misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

Aspetti internazionali

1. La Commissione sorveglia gli sviluppi, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi regolamentari, al di fuori dell'Unione e, ove necessario, si consulta con i paesi terzi per l'introduzione coordinata a livello globale dei sistemi satellitari di comunicazioni personali;

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli ostacoli incontrati, de jure o di fatto, da organismi comunitari nell'introdurre sistemi satellitari di comunicazioni personali in paesi terzi;

3. La Commissione, qualora decida che l'azione intrapresa nel quadro della presente decisione - in particolare per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 - richieda negoziati per agevolare l'introduzione dei sistemi di comunicazioni personali nell'Unione e rimuovere i relativi ostacoli, avvia, se necessario, gli opportuni negoziati.

L'azione della Commissione deve essenzialmente mirare a garantire un accesso effettivo e comparabile delle imprese degli Stati membri ai mercati dei paesi terzi in oggetto.

4. Le misure adottate in base al presente articolo non pregiudicano gli obblighi assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro dei pertinenti accordi internazionali.

Articolo 11

Modifiche delle decisioni

Per tener conto dei risultati delle discussioni nelle sedi internazionali e/o con i paesi terzi, dei risultati delle misure adottate in base alle disposizioni dell'articolo 10, o di giustificati cambi di circostanze, la Commissione adotta, in stretta cooperazione con gli organismi nazionali di regolamentazione degli Stati membri e conformemente alla procedura indicata all'articolo 8, le misure appropriate, incluse modifiche alle sue decisioni.

Articolo 12

Attuazione

1. Gli Stati membri predispongono le necessarie misure legislative o amministrative per mettere in atto le misure concordate in base a questa decisione o che ad essa fanno seguito;

2. Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, gli Stati membri forniscono le informazioni eventualmente loro richieste dalla Commissione allo scopo di controllare l'attuazione della decisione.

3. Entro tre mesi dall'adozione delle decisioni prese in base a questa decisione e tenendo in conto il calendario allegato, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per verificare il rispetto di tali decisioni.

Articolo 13

Riservatezza

1. Fatte salve le disposizioni di questa decisione, la Commissione e gli organismi nazionali di regolamentazione, i loro funzionari e altri dipendenti, e gli esperti consultati non possono rivelare le informazioni ottenute in seguito all'attuazione di questa decisione o comunque coperte dagli obblighi del segreto professionale.

2. Le norme del paragrafo 1 non ostano alla pubblicazione di informazioni sui criteri di selezione e sulle condizioni di autorizzazione che non includono informazioni di natura riservata.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) GU n. C 339 del 16. 12. 1993, pag. 1.

(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(1) GU n. C 188 del 22. 7. 1995, pag. 2.

ALLEGATO

CALENDARIO PROPOSTO PER LE MISURE A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

Settembre 1996 Definizione delle categorie di servizi di comunicazioni personali via satellite per i quali è necessaria una selezione di sistemi satellitari

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di un invito a manifestazione d'interesse

Ottobre 1996 Adozione dei criteri per la selezione dei sistemi satellitari e dei principi per le autorizzazioni a tali sistemi

Dicembre 1996 Selezione dei sistemi satellitari usati per la fornitura di categorie di servizi satellitari PCS, sulla base di una gara di appalto e successiva valutazione

Adozione delle condizioni comuni per le autorizzazioni ai sistemi selezionati

Marzo 1997 Adozione delle condizioni armonizzate per le autorizzazioni in tutti gli aspetti delle comunicazioni personali via satellite (tra l'altro: fornitura di servizi, apparecchiature, interfunzionamento, numerazione, accesso ai gateway).

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia (96/C 15/08) COM(95) 533 def. - 95/0275(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 novembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Moldavia sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e sta compiendo notevoli sforzi al fine di attuare un modello di economia di mercato;

considerando che da una parte la Moldavia e dall'altra le Comunità europee e gli Stati membri di queste ultime hanno firmato un accordo di associazione e cooperazione che favorirà lo sviluppo di una piena cooperazione fra le parti;

considerando che le autorità moldave hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità europea e ad altri donatori bilaterali; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dall'FMI e dalla Banca mondiale, resta da soddisfare nel 1995 un fabbisogno finanziario di circa 50 Mio di USD al fine di sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma;

considerando che la Moldavia ha stipulato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo di stand-by a sostegno del proprio programma economico; che tale accordo è stato approvato dal Consiglio dell'FMI il 22 marzo 1995;

considerando che, con la decisione 94/346/CE (1), il Consiglio ha autorizzato la concessione di assistenza finanziaria a favore della Moldavia per un importo fino a 45 Mio di ECU; che occorre tuttavia ulteriore assistenza finanziaria ufficiale al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve valutarie e appoggiare le riforme strutturali necessarie in questo paese;

considerando che la concessione alla Moldavia di un altro prestito è uno strumento atto ad alleviarne i vincoli finanziari esterni;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Moldavia un prestito a lungo termine per un importo massimo di 15 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di 10 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare la situazione del paese sotto il profilo delle riserve e sostenere l'attuazione delle necessarie riforme strutturali.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Moldavia attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il Comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra il FMI e la Moldavia.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità moldave le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto collegamento con l'FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Moldavia in una sola quota da erogarsi subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2 e sulla base dell'attuazione soddisfacente dell'accordo di stand-by.

2. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Moldavia.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Moldavia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Moldavia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Moldavia.

5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

(1) GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 27.

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