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Document 51995PC0514
Amended proposal for a COUNCIL DIRECTIVE introducing minimum Community measures necessary for the control of diseases affecting bivalve molluscs
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei molluschi bivalvi
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei molluschi bivalvi
/* COM/95/514 def. - CNS 94/0213 */
GU C 19 del 23.1.1996, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei molluschi bivalvi /* COM/95/514 DEF - CNS 94/0213 */
Gazzetta ufficiale n. C 019 del 23/01/1996 pag. 0014
Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei molluschi bivalvi (1) (96/C 19/10) COM(95) 514 def. - 94/0213(CNS) (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 13 novembre 1995) Il 26 settembre 1994, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di cui sopra. A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo il 7 aprile 1995, la proposta iniziale è modificata come segue: 1) All'articolo 3, punto 2, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente: «c) della mortalità anormale constatata; per mortalità anormale si intende una mortalità improvvisa che interessa all'incirca il 15 % dello stock e si produce nel corso di un breve periodo tra due osservazioni (all'incirca 15 giorni).» 2) All'articolo 3, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Il registro, che può essere esaminato dal servizio ufficiale, su sua richiesta, deve essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni.» 3) All'articolo 4, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «1. Gli Stati membri provvedono a sottoporre i banchi sfruttati e le zone in cui sono allevati molluschi bivalvi ad un programma permanente di monitoraggio e di campionamento.» 4) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il trattino seguente: «- redigere, oltre all'elenco dei siti in cui sono presenti le malattie di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE, l'elenco dei siti in cui si registrano mortalità anormali e l'elenco degli agenti patogeni registrati in tali siti, in particolare presso le specie ospiti diverse da quelle di cui all'allegato A, elenco II, della direttiva 91/67/CEE.» (1) GU n. C 285 del 13. 10. 1994, pag. 9.