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Document 51995PC0434(02)
Proposal for a Council Regulation (EC) on the common organization of the market in processed fruit and vegetables
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
/* COM/95/0434 def. - CNS 95/0248 */
GU C 52 del 21.2.1996, pp. 23–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli /* COM/95/0434 DEF - CNS 95/0248 */
Gazzetta ufficiale n. C 052 del 21/02/1996 pag. 0023
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (96/C 52/02) COM(95) 434 def.- 95/0248 (CNS) (Presentata dalla Commissione il 10 novembre 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale considerando che sul settore ortofrutticolo in generale agiscono vari fattori di cambiamento, di cui la Comunità deve tener conto mediante una ridefinizione delle regole di base che disciplinano le organizzazioni di mercato del settore; che, per quanto riguarda taluni prodotti trasformati, è inoltre necessario tener conto della situazione dei mercati internazionali; che le numerose modificazioni apportate al regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione (2), rendono indispensabile, a fini di chiarezza, la sostituzione con un nuovo regolamento; considerando che è opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni essenziali del regolamento (CEE) n. 2245/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per le pesche sciroppate (3), modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (4), del regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (6), del regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (7); che detti regolamenti vanno quindi abrogati; considerando che taluni prodotti trasformati rivestono particolare importanza nelle regioni mediterranee della Comunità, dove i prezzi alla produzione sono sensibilmente superiori a quelli dei paesi terzi; che il regime di aiuto alla produzione basato sulla stipulazione di contratti che garantiscano il regolare approvvigionamento dell'industria contro pagamento di un prezzo minimo al produttore, applicato ormai da tempo, ha dato buoni risultati ed è quindi opportuno mantenerlo; che tuttavia, in parallelo con gli ortofrutticoli freschi, è bene potenziare il ruolo delle organizzazioni di produttori onde favorire una maggiore concentrazione e una gestione più razionale dell'offerta ed agevolare il controllo del rispetto del prezzo minimo pagato ai produttori; considerando che, dato il nesso esistente tra i prezzi dei prodotti da consumarsi freschi e quelli dei prodotti destinati alla trasformazione, è necessario che il prezzo minimo al produttore sia determinato in funzione dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli freschi e con l'effetto di mantenere un adeguato equilibrio tra i vari sbocchi del prodotto fresco; considerando che l'importo dell'aiuto deve compensare la differenza tra i prezzi corrisposti ai produttori nella Comunità e quelli praticati nei paesi terzi; che è quindi necessario impostare il calcolo in modo da tener conto di questa differenza e dell'incidenza dell'andamento del prezzo minimo, ferma restando l'applicazione di determinati elementi tecnici; considerando che, a causa delle ingenti quantità di materie prime disponibili e dell'elasticità del potenziale di trasformazione, in certi casi la concessione dell'aiuto può comportare un aumento considerevole della produzione; che, per evitare le difficoltà di smercio che potrebbero conseguirne, è opportuno assoggettare la concessione dell'aiuto a limitazioni, le quali, a seconda dei prodotti, potranno assumere la forma di una soglia di garanzia o di un regime di quote; che l'esperienza acquisita nel comparto dei prodotti trasformati a base di pomodori milita a favore dell'adozione di un regime meno rigido, inteso a stimolare il dinamismo delle imprese e la competitività dell'industria comunitaria; considerando che le peculiarità che caratterizzano il settore delle uve secche hanno determinato l'applicazione di un sistema di aiuto legato alla superficie specializzata coltivata; che detto sistema, congiuntamente al principio della superficie massima garantita, inteso ad evitare un'estensione smisurata della coltura delle uve da essiccazione, devono essere entrambi mantenuti, come in passato, nell'ambito dello stesso regolamento; considerando che proseguono le operazioni di reimpianto volte a combattere le fillossera; che, per evitare che tali operazioni cessino, lasciando vaste superfici ancora indifese, è opportuno che resti in vigore il regime di aiuto ai produttori che procedono al reimpianto del vigneto a fini di lotta contro la fillossera; considerando che, per facilitare lo smercio dei prodotti trasformati e il loro adattamento qualitativo alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di fissare apposite norme; considerando che, nei settori delle uve secche e dei fichi secchi, il sistema di ammasso a fine campagna, limitato a un determinato quantitativo, deve essere mantenuto salvo taluni aggiustamenti; che occorre stabilire il livello dei prezzi di acquisto per i due prodotti in funzione delle rispettive caratteristiche; considerando che occorre prevedere la possibilità di attuare misure specifiche a favore di alcuni settori esposti alla concorrenza internazionale e la cui produzione è di grande importanza a livello regionale o locale; che tali misure devono recare miglioramenti strutturali diretti a stimolare la competitività e a promuovere la domanda dei prodotti in oggetto; considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 31 dicembre 1994 (8), ha introdotto gli adattamenti e le misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare il nuovo regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 426/86, modificato dall'allegato XIV del regolamento (CE) n. 3290/94 devono essere inserite nel presente regolamento; che tuttavia, a fini di semplificazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di attuare talune disposizioni tecniche relative ad un'eventuale penuria di zucchero; considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno rendere applicabili in questo settore le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune; considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tenere in debito conto parallelamente gli obiettivi sanciti dagli articoli 39 e 110 del trattato; considerando che, per agevolare l'esecuzione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura che attui una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. 2. L'organizzazione comune riguarda i prodotti seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 3. La durata delle campagne di commercializzazione per i prodotti di cui al paragrafo 2 è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 26. TITOLO I REGIME DI AIUTI Articolo 2 1. Ai prodotti di cui all'allegato I, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità, si applica un regime di aiuto alla produzione. 2. L'aiuto alla produzione è concesso all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in virtù dei contratti stipulati tra le imprese di trasformazione e le organizzazioni di produttori riconosciute o titolari di un prericonoscimento a norma del regolamento (CE) n. . . ./95 del Consiglio. Le suddette organizzazioni di produttori applicano le disposizioni del presente articolo ai produttori non aderenti ad alcuna delle strutture collettive contemplate dal regolamento (CE) n. . . ./95, i quali si impegnano a commercializzare per il loro tramite la totalità della produzione destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione. I contratti devono essere sottoscritti prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. Articolo 3 1. Il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base: a) del prezzo minimo applicato per la campagna precedente; b) dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli; c) della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione. 2. Il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna. 3. Il prezzo minimo e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26. Articolo 4 1. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori. 2. L'importo dell'aiuto è fissato in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario al prezzo minimo, nei limiti del disposto del paragrafo 1. Salvo l'applicazione dell'articolo 5, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si tiene conto in particolare: a) della differenza fra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti, b) dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, e c) per i prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato, dell'andamento del volume degli scambi con l'estero e del relativo prezzo, quando quest'ultimo criterio comporta una diminuzione dell'importo dell'aiuto. 3. L'aiuto è fissato in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti forfettariamente. Essi vengono regolarmente aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita. 4. L'aiuto è versato alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati che sono: a) ottenuti da una materia prima raccolta nella Comunità, per la quale le imprese di trasformazione abbiano pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 3; b) conformi ai requisiti di qualità minimi. 5. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base ai prezzi realmente praticati nella fase «uscita azienda agricola» per i prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione, ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati da tali paesi terzi. 6. Per i prodotti, la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50 % del mercato del consumo comunitario, l'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell'anno civile che precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente. 7. Per quanto riguarda i prodotti derivati dai pomodori, l'aiuto alla produzione è calcolato per i prodotti seguenti: a) concentrati di pomodori del codice NC 2002 90; b) pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà San Marzano o da varietà simili del codice NC 2002 10; c) pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe del codice NC 2002 10; d) succhi di pomodori del codice NC 2009 50. 8. L'aiuto alla produzione per gli altri prodotti trasformati a base di pomodori è derivato dagli importi fissati, secondo i casi, o per i concentrati di pomodori, tenuto conto in particolare del tenore di estratto secco del prodotto, oppure per i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche commerciali dei prodotti. 9. Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione fissa l'importo dell'aiuto secondo la procedura di cui all'articolo 26. Secondo la stessa procedura, essa stabilisce i coefficienti di cui al paragrafo 3, i requisiti di qualità minimi e le altre modalità di applicazione del presente articolo. Articolo 5 1. Per ciascuna campagna di commercializzazione è istituito, per i prodotti sottoindicati, un limite di garanzia per la Comunità, il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto alla produzione. Il limite di garanzia è fissato nel modo seguente: - per le pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta, un quantitativo di 582 000 tonnellate espresso in peso netto; - per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, un quantitativo di 102 805 tonnellate espresso in peso netto. 2. Il superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 è calcolato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto. In caso di superamento del limite, l'aiuto è ridotto, per la campagna successiva, in funzione del superamento accertato per il prodotto in oggetto. Articolo 6 1. È istituito un regime di quote per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori. L'aiuto alla produzione è limitato ad un quantitativo di prodotti trasformati equivalente ad un volume di 6 596 787 tonnellate di pomodori freschi. 2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è ripartito, ogni cinque anni, in tre gruppi di prodotti - concentrato di pomodori, pomodori pelati interi in conserva e altri prodotti - in funzione della media dei quantitativi prodotti, nel rispetto del prezzo minimo, nel corso delle cinque campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale viene effettuata la ripartizione. Tuttavia, la prima ripartizione - per la campagna 1996/97 e per le quattro campagne successive - viene effettuata in base alla media dei quantitativi effettivamente prodotti nel corso delle campagne 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95. 3. Il quantitativo di pomodori freschi, determinato per ciascun gruppo di prodotti in conformità del paragrafo 2, è ripartito annualmente tra gli Stati membri in funzione della media dei quantitativi prodotti, nel rispetto del prezzo minimo, nel corso delle tre campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale viene effettuata la ripartizione, eccettuata la campagna 1995/96, che non è presa in considerazione. Tuttavia, per le prime tre ripartizioni - effettuate per le campagne 1996/97, 1997/98 e 1998/99 - si tiene conto dei quantitativi effettivamente prodotti nelle campagne 1992/93, 1993/94 e 1994/95. Nessuna ripartizione ai sensi del presente paragrafo può avere per effetto una variazione, tra Stati membri o tra gruppi di prodotti, superiore al 20 % rispetto ai quantitativi assegnati per la campagna precedente. All'atto della ripartizione, effettuata a norma del paragrafo 2, detta percentuale è calcolata rispetto ai quantitativi della campagna precedente previa applicazione dei coefficienti di variazione risultanti, per ciascun gruppo di prodotti, dalla ripartizione in parola. 4. Gli Stati membri procedono alla ripartizione dei quantitativi ad essi attribuiti tra le imprese di trasformazione stabilite nel loro territorio, in base alla media dei quantitativi prodotti, nel rispetto del prezzo minimo, nel corso delle tre campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale viene effettuata la ripartizione, eccettuata la campagna 1995/96, che non è presa in considerazione. Tuttavia, per le prime tre ripartizioni - effettuate per le campagne 1996/97, 1997/98 e 1998/99 -, viene tenuto conto dei quantitativi effettivamente prodotti nelle campagne 1992/93, 1993/94 e 1994/95. 5. Le ripartizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 26. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura. Esse contengono, tra l'altro, le norme applicabili alle imprese che hanno iniziato la loro attività da meno di tre anni, alle nuove imprese, nonché in caso di fusione o dismissione di imprese. Articolo 7 1. È accordato un aiuto per la coltura di uva sultanina, uve secche delle varietà Moscatel e uve secche di Corinto, destinate alla trasformazione. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie specializzata coltivata, in base alla resa media per ettaro di tale superficie. Esso è fissato inoltre tenendo conto: a) della necessità di garantire il mantenimento delle superfici tradizionalmente adibite alle colture precitate; b) delle possibilità di smaltimento delle uve secche precitate. L'importo dell'aiuto può essere differenziato in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese. 2. È istituita, per ciascuna campagna di commercializzazione, una superficie massima garantita comunitaria, pari alla media delle superfici adibite alle colture di cui al paragrafo 1, durante le campagne 1987/88, 1988/89 e 1989/90. Se le superfici specializzate adibite alla produzione di uve secche superano la superficie massima garantita, l'importo dell'aiuto è ridotto per la campagna di commercializzazione successiva in funzione del superamento rilevato. 3. L'aiuto è pagato dopo il raccolto o se i prodotti sono stati essiccati ai fini della trasformazione. 4. I produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera e che non beneficiano degli aiuti previsti dalle azioni strutturali contro detta malattia assunte a carico del FEAOG, sezione orientamento, fruiscono, durante tre campagne, di un aiuto fissato in funzione dell'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 e dell'importo dell'aiuto concesso a titolo delle suddette azioni strutturali. In tal caso, il paragrafo 3 non si applica. 5. Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, la Commissione fissa l'importo dell'aiuto secondo la procedura di cui all'articolo 26. Secondo la stessa procedura sono stabilite le modalità d'applicazione del presente articolo, accerta l'eventuale superamento della superficie massima garantita e determina la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto. Articolo 8 Possono essere stabilite norme comuni di qualità per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, destinati al consumo nella Comunità o esportati verso i paesi terzi, secondo la procedura di cui all'articolo 26. Articolo 9 1. Gli organismi, persone fisiche o giuridiche autorizzate dagli Stati membri interessati, in appresso denominati «organismi d'ammasso», acquistano, negli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione, i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi prodotti nella Comunità durante la campagna in corso, sempreché i prodotti rispondano a requisiti di qualità da determinare. I quantitativi di uva sultanina e di uve secche di Corinto acquistati conformemente al paragrafo 2 non possono superare 27 370 tonnellate. 2. Il prezzo al quale gli organismi d'ammasso acquistano i prodotti di cui al paragrafo 1 è pari: a) per i fichi secchi, al prezzo minimo corrispondente alla categoria di qualità inferiore, diminuito del 5 %; b) per l'uva sultanina e le uve secche di Corinto, al prezzo d'acquisto in vigore per la campagna 1994/95; aggiornato ogni anno in funzione dell'andamento del prezzo minimo all'importazione di cui all'articolo 13 o, a partire dall'anno 2000, dei prezzi mondiali. 3. L'esecuzione dello smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi d'ammasso non deve compromettere l'equilibrio del mercato e deve garantire la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento degli acquirenti. Per i prodotti che non possono essere smaltiti in condizioni normali, possono essere adottate misure particolari. In tal caso, può essere richiesta una cauzione speciale a garanzia del rispetto dell'esecuzione degli obblighi assunti, in particolare per quanto riguarda la destinazione del prodotto. La cauzione viene incamerata, in tutto o in parte, se gli obblighi non sono rispettati o lo sono solo parzialmente. 4. Un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi d'ammasso per i quantitativi di prodotti che hanno acquistato e per l'effettiva durata del loro ammasso. Tuttavia l'aiuto cessa di essere versato oltre il periodo di diciotto mesi successivo alla fine della campagna nel corso della quale il prodotto è stato acquistato. 5. All'organismo d'ammasso è concessa una compensazione finanziaria pari alla differenza fra il prezzo d'acquisto pagato dagli organismi d'ammasso e il prezzo di vendita. Tale compensazione è diminuita degli eventuali utili risultanti dalla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. 6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli organismi di ammasso che offrono adeguate garanzie sia di un magazzinaggio in buone condizioni tecniche, sia di una soddisfacente gestione dei prodotti acquistati. Detti organismi hanno l'obbligo, in particolare, d'immagazzinare i prodotti acquistati in locali distinti e di tenere per questi prodotti una contabilità distinta. 7. La messa in vendita dei prodotti acquistati a norma del paragrafo 1 avviene mediante gara o mediante vendite a prezzi fissati anticipatamente. Le offerte presentate sono prese in considerazione solo se viene costituita una cauzione. 8. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 2 e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso, la compensazione finanziaria, nonché l'acquisto e la vendita dei prodotti da parte degli organismi d'ammasso, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26. Articolo 10 1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 che presentano una particolare importanza economica o ecologica, a livello locale o regionale, e che sono sottoposti a forte concorrenza internazionale, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 26, misure specifiche intese al miglioramento della competitività e alla promozione di questi prodotti. Tali misure possono comprendere, in particolare: a) azioni volte a migliorare l'idoneità alla trasformazione dei prodotti raccolti e ad adeguarne le caratteristiche alle esigenze dell'industria di trasformazione; b) azioni finalizzate alla messa a punto scientifica e tecnica di nuovi metodi o procedimenti operativi atti a migliorare la qualità e/o a ridurre i costi di produzione dei prodotti trasformati; c) azioni concernenti lo sviluppo di nuovi prodotti e/o di nuovi impieghi dei prodotti trasformati; d) la realizzazione di studi economici e di mercato; e) azioni intese a promuovere il consumo e l'impiego dei prodotti in oggetto. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 vengono realizzate da organizzazioni di produttori o dalle loro unioni, riconosciute a norma del regolamento (CE) n. . . ./95, d'intesa con le organizzazioni che rappresentano gli altri comparti del settore interessato. 3. Il finanziamento pubblico delle misure di cui al paragrafo 1 ammonta al 50 %. Esso è per il 10 % a carico dello Stato membro e per il 90 % a carico della Comunità nelle regioni dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (9), mentre per le altre regioni è per il 20 % a carico dello Stato membro e per l'80 % a carico della Comunità. 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle destinate a garantire la complementarità e la compatibilità delle misure previste con quelle decise a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. . . ./95, nonché con quelle decise a norma degli articoli 2, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio (10), sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26. TITOLO II SCAMBI CON I PAESI TERZI Articolo 11 1. Tutte le importazioni e le esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni d'applicazione degli articoli 15, 16, 17 e 18. Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione all'importazione o dell'esportazione durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. 2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26. Articolo 12 1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26. Articolo 13 1. Per i prodotti elencati nell'allegato II, viene fissato un prezzo minimo all'importazione per le campagne 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999. Il prezzo minimo all'importazione è stabilito tenendo conto in particolare: - del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità, - dei prezzi praticati sui mercati mondiali, - della situazione sul mercato interno della Comunità, - dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi. Qualora il prezzo minimo all'importazione non venga rispettato, in aggiunta al dazio doganale si applica una tassa compensatoria calcolata sulla base dei prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori. 2. Il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è fissato prima dell'inizio della campagna. Un prezzo minimo all'importazione deve essere fissato per le uve secche di Corinto e per le altre uve secche. Per ciascuno dei due gruppi, il prezzo minimo all'importazione può essere fissato per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto da determinare e per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto superiore a tale peso. 3. Il prezzo minimo all'importazione per le ciliegie trasformate è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. Il prezzo può essere fissato per i prodotti in imballaggi immediati aventi un peso netto determinato. 4. Il prezzo minimo da rispettare all'importazione per le uve secche è quello applicabile il giorno dell'importazione. L'eventuale tassa compensatoria è quella applicabile lo stesso giorno. 5. Il prezzo minimo all'importazione da rispettare per le ciliegie acide e per le ciliegie trasformate è quello applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. 6. La tassa compensatoria per le uve secche è fissata tenendo conto di una scala di prezzi all'importazione. La differenza tra il prezzo minimo all'importazione e ciascuno scaglione è pari: - all'1 % del prezzo minimo per il primo scaglione, - al 3 %, 6 % e 9 %, rispettivamente, del prezzo minimo per il secondo, terzo e quarto scaglione, Il quinto scaglione copre tutti i casi in cui il prezzo all'importazione è inferiore a quello applicato per il quarto scaglione. L'importo massimo della tassa compensatoria da fissare per le uve secche non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo ed un importo determinato sulla base del prezzo più favorevole applicato sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi. 7. Se il prezzo all'importazione delle ciliegie acide e delle ciliegie trasformate è inferiore al prezzo minimo per tali prodotti, viene riscossa una tassa compensatoria di importo pari alla differenza tra i due prezzi. 8. Il prezzo minimo all'importazione, l'importo della tassa compensatoria e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26. Articolo 14 1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in oggetto, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. 2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione sono quelli comunicati dalla Comunità all'organizzazione mondiale del commercio conformemente alla sua offerta depositata nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1. 3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione in oggetto. I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in oggetto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitaria per il prodotto. 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26. Tali modalità riguardano segnatamente: a) i prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all'articolo 5 di detto accordo. Articolo 15 1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, istituiti in virtù di accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26. 2. La gestione dei contingenti può essere effettuata mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi oppure mediante loro combinazione: a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»); b) metodo di ripartizione proporzionale delle quantità chieste al momento della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo «dell'esame simultaneo»); c) metodo basato sulla considerazione delle correnti tradizionali degli scambi (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»). Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. 3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove opportuno, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, con la possibilità d'ispirarsi a metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round. 4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comportano se del caso: a) disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, b) disposizioni sul riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a), c) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione. Articolo 16 1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di: a) quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti senza aggiunta di zuccheri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, b) zucchero bianco e zucchero greggio del codice NC 1701: - glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90, - isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, nonché - sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero del codice NC ex 1702 90 99 incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sulla base dei relativi prezzi nel commercio internazionale, e nei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. 2. Per quanto riguarda l'attribuzione delle quantità esportabili con restituzione, è stabilito il metodo: a) più idoneo alla natura dei prodotti e alla situazione del mercato in oggetto, che consenta l'impiego più efficiente delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori, b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione, c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. 3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Quando la situazione del commercio internazionale ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione, per un determinato prodotto, può essere differenziata a seconda della destinazione di quest'ultimo. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26. Tale fissazione ha luogo periodicamente. Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa. 4. La restituzione è concessa soltanto su domanda e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione. 5. L'importo della restituzione per i prodotti esportati è quello del giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data: a) alla destinazione indicata nel titolo, ovvero b) alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo. Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate. 6. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 per i prodotti che beneficiano delle restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 26. 7. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento in essi previsti, applicabili per i prodotti interessati. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non incide sulla validità dei titoli d'esportazione. 8. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o inutilizzati, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26. Articolo 17 1. Il presente articolo si applica alle restituzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). 2. Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) la situazione e le prospettive di evoluzione: - dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità; - dei prezzi praticati nel commercio internazionale; b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto minime a partire dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di inoltro fino ai paesi di destinazione; c) l'aspetto economico delle esportazioni previste; d) i limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato. 3. I prezzi sul mercato della Comunità per i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto: a) dei corsi rilevati sui mercati di paesi terzi, b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi praticati nei paesi terzi di destinazione, c) dei prezzi alla produzione rilevati nei paesi terzi esportatori, d) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità. 4. La restituzione viene pagata quando è fornita la prova che i prodotti: - sono stati esportati fuori della Comunità, - sono di origine comunitaria, e - per le restituzioni differenziate, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 26, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti. 5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26. Articolo 18 1. Il presente articolo si applica alle restituzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b). 2. L'importo della restituzione è pari: - nel caso dello zucchero greggio, dello zucchero bianco e degli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (11), e delle relative disposizioni di applicazione; - nel caso dell'isoglucosio, dell'importo della restituzione per l'esportazione di questo prodotto come tale in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle relative disposizioni di applicazione; - nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo delle restituzioni per l'esportazione di questi prodotti come tali, fissato per ciascuno di tali prodotti in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (12) e delle relative disposizioni di applicazione. 3. Per poter beneficiare della restituzione i prodotti trasformati devono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero, di isoglucosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi. La veridicità della dichiarazione di cui al primo comma è verificata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. 4. Qualora la restituzione risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a tali prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) anziché quelle dello stesso articolo, lettera b). 5. La restituzione è concessa all'esportazione dei prodotti: a) che sono di origine comunitaria, b) che sono stati importati dai paesi terzi e per i quali è stato riscosso all'importazione il dazio di cui all'articolo 12, purché l'esportatore esibisca la prova: - dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto importato in precedenza, e - della riscossione del dazio all'importazione per tale prodotto. Nel caso di cui alla lettera b), la restituzione per ciascun prodotto è pari al dazio riscosso all'importazione, se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'importazione è superiore alla restituzione, si applica quest'ultima. 6. La restituzione viene pagata allorché è esibita la prova che i prodotti: - rispondono ad una delle due situazioni di cui al paragrafo 5, - sono stati esportati fuori della Comunità, e - per le restituzioni differenziate, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 26, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti. 7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26. Articolo 19 1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo: - per i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e - per gli ortofrutticoli destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione ivi prevista si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, immediatamente applicabili, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, e la cui durata di validità non può superare sei mesi. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda. 3. Ogni Stato membro più deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata. Articolo 20 1. Qualora, in virtù dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1785/81, sia riscosso all'esportazione di zucchero bianco un prelievo superiore a 5 ECU per 100 chilogrammi, può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 26, la riscossione di una tassa sull'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento e contenenti come minimo il 35 % di zucchero addizionato. 2. L'importo della tassa all'esportazione è fissato tenendo conto: - della natura del prodotto trasformato a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, - del tenore di zucchero addizionato del prodotto in questione, - del prezzo dello zucchero bianco praticato nella Comunità e di quello praticato sul mercato mondiale, - del prelievo all'esportazione applicabile allo zucchero bianco, - delle implicazioni economiche dell'applicazione di tale tassa. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26. Articolo 21 1. Per la classificazione dei prodotti soggetti al presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune. 2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in forza di esso, nelle importazioni provenienti da paesi terzi sono vietate: - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale, - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. Articolo 22 1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fino alla cessazione di detta turbativa e del rischio di essa. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure conservative. 2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunitate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato. TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 23 Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento. Articolo 24 1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto di tale comunicazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 26. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate secondo la stessa procedura. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese dalla loro emanazione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate ai fini dell'applicazione o in forza del presente regolamento, nonché le relative modificazioni. 3. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e per prevenire e reprimere le frodi. Articolo 25 È istituito un comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Articolo 26 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla prodecura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese. Articolo 27 Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro. Articolo 28 Le spese effettuate in applicazione degli articoli 2, 7 e 9 paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3 sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (13). Articolo 29 Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 39 e 110 del trattato. Articolo 30 1. I regolamenti (CEE) nn. 426/86, 2245/88, 1206/90 e 668/93, sono abrogati. 2. I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell'allegato III. Articolo 31 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69. (3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 18. (4) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3. (5) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (7) GU n. L 72 del 25. 3. 1993, pag. 1. (8) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (9) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (10) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. (11) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (12) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (13) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Tavole di concordanza