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Document 51995PC0381

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO in merito a un Quarto programma d' azione a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000)

/* COM/95/381 def. - CNS 95/0206 */

GU C 306 del 17.11.1995, pp. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0381

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO in merito a un Quarto programma d' azione a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) /* COM/95/381 DEF - CNS 95/0206 */

Gazzetta ufficiale n. C 306 del 17/11/1995 pag. 0002


Proposta di decisione del Consiglio in merito a un Quarto programma d'azione a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) (95/C 306/02) COM(95) 381 def. - 95/0206(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 luglio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che il Consiglio ha adottato sei direttive, due raccomandazioni e nove risoluzioni nel campo della parità di opportunità per le donne e gli uomini (1);

considerando che tali direttive e atti del Consiglio nel campo della parità delle opportunità tra le donne e gli uomini hanno svolto un ruolo sostanziale ai fini del miglioramento della situazione delle donne;

considerando che la parità tra le donne e gli uomini è un principio fondamentale riconosciuto dal diritto comunitario;

considerando che i capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Essen il 10 e 11 dicembre 1994, hanno ribadito che la parità di opportunità per le donne e gli uomini assieme alla lotta contro la disoccupazione è uno dei compiti principali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

considerando che nel Libro bianco su crescita, competitività e occupazione la Commissione ribadisce la necessità di rafforzare le politiche volte ad assicurare la parità delle opportunità per le donne e gli uomini sul piano dell'occupazione (2);

considerando che nel Libro bianco sulla politica sociale europea la Commissione si impegna a pubblicare, nel corso del 1995, un quarto programma d'azione sulla parità di opportunità tra le donne e gli uomini che entrerà in vigore nel 1996 (3);

considerando che il Parlamento europeo ha fortemente e ripetutamente incitato l'Unione europea a rafforzare la propria politica nel campo della parità di opportunità per le donne e gli uomini (4);

considerando che i primi tre programmi di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1982-1985, 1986-1990, 1991-1995) hanno svolto un ruolo importante per il miglioramento della situazione delle donne e la promozione della cooperazione a tutti i livelli nel merito;

considerando che occorre consolidare e sviluppare i risultati ottenuti nell'ambito di questi tre programmi; che malgrado gli sforzi compiuti sia a livello nazionale che comunitario continuano a sussistere sperequazioni soprattutto per quanto concerne l'occupazione delle donne e la retribuzione del loro lavoro;

considerando che lo sviluppo dell'istituzione e della formazione professionale nonché l'incremento dell'attività delle donne sono fattori forieri di una maggiore competitività dell'economia europea;

considerando che si avverte l'esigenza di sviluppare misure che tengano conto dei mutamenti socio-economici, in particolare per rispondere ai mutamenti intervenuti nelle strutture familiari, nel ruolo rispettivo delle donne e degli uomini nella società, nell'organizzazione della vita lavorativa e nella struttura demografica della società;

considerando che a tal fine occorre promuovere una cooperazione attiva tra la Commissione, gli Stati membri, le parti sociali e tutte le organizzazioni interessate e favorire la sinergia tra tutte le politiche e le misure pertinenti in materia;

considerando che il presente programma può, conformemente all'articolo 3 B del trattato e fatte salve le competenze degli Stati membri nella promozione della parità di opportunità, recare un valore aggiunto comunitario identificando e stimolando esempi di buona prassi e politiche, incoraggiando l'innovazione e procedendo allo scambio di esperienze pertinenti;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del programma, poteri diversi da quelli contemplati all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione istituisce il quarto programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (denominato qui di seguito programma) per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

Il programma è destinato a promuovere l'inserimento della dimensione della parità di opportunità tra le donne e gli uomini nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di tutte le politiche, misure e azioni condotte a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

Articolo 2

Il programma persegue i seguenti sei obiettivi:

- mobilitare attorno alla tematica della parità di opportunità tutti gli attori socio-economici;

- promuovere la parità di opportunità nell'ambito di un'economia che si evolve;

- stimolare una politica di conciliazione della vita familiare e di quella professionale per le donne e gli uomini;

- favorire una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nel processo decisionale;

- rafforzare le condizioni per l'esercizio dei diritti alla parità;

- appoggiare l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle azioni condotte per raggiungere gli obiettivi summenzionati.

Articolo 3

Onde conseguire gli obiettivi menzionati all'articolo 2, le seguenti misure possono essere poste in atto, valorizzate e/o sostenute nell'ambito del programma:

a) Il sostegno metodologico, tecnico e finanziario a progetti integrati volti all'identificazione e al trasferimento di buone prassi nei settori dell'economia, dell'imprenditorialità e dell'occupazione, della conciliazione della vita professionale e della vita familiare, e della partecipazione delle donne al processo decisionale.

b) La costituzione di meccanismi di osservazione e di monitoraggio delle politiche pertinenti in relazione alla parità di opportunità nonché la realizzazione di studi sull'insieme delle questioni economiche, sociali e giuridiche legate alla parità di opportunità.

c) La valutazione continuativa delle attività avviate a titolo del programma.

d) L'attuazione di tutte le azioni appropriate per lo scambio di informazioni e la diffusione più ampia possibile del patrimonio di acquisizioni comunitarie in materia di parità di retribuzione, di trattamento e di opportunità nonché dei risultati delle iniziative intraprese.

Articolo 4

La Commissione e gli Stati membri promuovono la coerenza e la complementarità tra le iniziative condotte a titolo del presente programma e quelle condotte a titolo dei fondi strutturali e delle altre politiche o azioni comunitarie, comprese quelle in materia di istruzione e di formazione professionale.

Articolo 5

Le attività del programma che saranno aperte alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi dell'Europa centrale e orientale, di Cipro e di Malta, nonché dei paesi mediterranei partner dell'Unione europea, saranno definite nel contesto delle relazioni dell'Unione europea con questi paesi.

Articolo 6

La Commissione assicura l'attuazione del programma conformemente alla presente decisione. A tal fine la Commissione coopera in uno spirito di partnership con gli Stati membri.

Articolo 7

1. La Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 1998 una relazione intermedia sull'attuazione del programma.

2. La Commissione presentarà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2001 una relazione finale sull'attuazione del programma.

Articolo 8

La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) Direttiva 75/117/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19;

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro, GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40;

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio relativa alla progressiva applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24;

Direttiva 86/378/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale, GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40;

Direttiva 86/613/CEE del Consiglio relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le autorità nel settore agricolo e relativa altresì alla tutela della maternità, GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56;

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1;

Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1984 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne, GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34;

Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992 sulla custodia dei bambini, GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 16;

Risoluzione del Consiglio del 12 luglio 1982 relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne, GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3;

Risoluzione del Consiglio del 7 giugno 1984 relativa alle azioni per combattere la disoccupazione femminile, GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 4;

Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985 che contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione, GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 1;

Seconda risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1986 concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne, GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2;

Risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1988 sul reinserimento professionale e l'inserimento professione tardivo delle donne, GU n. C 333 del 28. 12. 1988, pag. 1;

Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3;

Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1991 relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995), GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1;

Risoluzione del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei, GU n. C 231 del 20. 8. 1994, pag. 1;

Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995 sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali, GU n. C . . . del . . ., pag. . . ..

(2) Bollettino delle Comunità europee, supplemento 6/93.

(3) COM(94) 333 del 27 luglio 1994.

(4) Risoluzione sulla valutazione del terzo programma d'azione comunitario sulla parità di opportunità e le proposte per il quarto programma d'azione comunitario A4-0104/95 del 14 giugno 1995.

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