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Document 51995PC0331

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' organizzazione commune del mercato del riso

/* COM/95/331 def. - CNS 95/0203 */

GU C 21 del 25.1.1996, pp. 8–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0331

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' organizzazione commune del mercato del riso /* COM/95/331 DEF - CNS 95/0203 */

Gazzetta ufficiale n. C 021 del 25/01/1996 pag. 0008


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (96/C 21/05) COM(95) 331 def. - 95/0203(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 agosto 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il nuovo orientamento della politica agricola comune deve portare a un migliore equilibrio dei mercati e favorire la competitività dell'agricoltura comunitaria;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso deve comprendere un sistema comune di prezzi per l'insieme della Comunità; che detto sistema può essere realizzato fissando un prezzo d'intervento per il risone, valido per tutta la Comunità, che gli organismi competenti sono tenuti a rispettare all'atto dell'acquisto;

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (di seguinto denominati «accordo GATT»), la Comunità si è impegnata a ridurre progressivamente i dazi doganali derivanti dalla tariffazione del preesistente regime di prelievi; che la riduzione dei dazi doganali dev'essere accompagnata da una diminuzione dei prezzi comunitari che salvaguardi la competitività del prodotto comunitario; che, per evitare un'erosione del reddito dei produttori conseguente alla suddetta diminuzione dei prezzi istituzionali, risulta opportuno istituire un regime di pagamenti compensativi alla produzione, concessi all'ettaro, intesi a mantenere gli attuali livelli di redditività della coltura e il cui importo sia fissato in funzione del calo previsto dei prezzi e delle rese agronomiche registrate nei vari Stati membri durante un periodo considerato rappresentativo;

considerando che l'istituzione del predetto regime di pagamenti compensativi all'ettaro rende necessaria la determinazione di una superficie massima, la quale rispecchi la superficie coltivata a riso nel corso di un periodo rappresentativo e, nel contempo, consenta di mantenere obiettivi di produzione compatibili con le esigenze del mercato e di onorare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo GATT in materia di esportazioni commerciali; che, in caso di superamento, l'osservanza della superficie massima può essere garantita mediante la riduzione dell'aiuto in misura sufficiente ad esercitare un effetto dissuasivo sui produttori;

considerando che una modifica del regime d'intervento finalizzata al conseguimento di più ampi sbocchi di mercato senza dover ricorrere all'ammasso presso l'organismo d'intervento può contribuire a rendere più fluido il mercato e suscitare, da parte di quest'ultimo, una reazione più sana alle conseguenze della tariffazione dei prelievi e in particolare alle intensificate variazioni congiunturali dei prezzi; che una siffatta modifica consentirà altresì di preservare la funzione originaria dell'intervento, evitando che questo si trasformi in uno sbocco a sé;

considerando che giova pertanto subordinare l'acquisto all'intervento all'applicazione di un regime d'intervento preventivo, in virtù del quale il produttore procederà all'ammasso del prodotto, percependo un anticipo sul prezzo d'intervento e rimanendo libero di vendere il prodotto fintantoché questo non sia messo in vendita dall'organismo d'intervento;

considerando che è opportuno che il prezzo d'intervento continui ad essere soggetto a maggiorazioni mensili, onde tener conto, tra l'altro, delle spese di magazzinaggio e degli interessi sul riso immagazzinato nella Comunità, nonché della necessità di smaltire le scorte in funzione della domanda;

considerando che appare necessaria una restituzione alla produzione per l'amido di riso e i prodotti derivati, analogamente a quanto previsto per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (1), con cui essi sono in concorrenza;

considerando che la realizzazione del mercato unico comunitario nel settore del riso implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, in aggiunta al regime d'intervento, tale regime di scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, può contribuire, in linea di massima, a stabilizzare il mercato comunitario; che un simile regime si fonda sugli impegni contratti nel quadro dell'accordo GATT; che i tipi di riso nelle varie fasi di lavorazione, segnatamente il riso Indica e il riso Japonica, sono esattamente identificati dai codici NC;

considerando che, per tenere permanentemente sotto controllo l'andamento degli scambi, occorre provvedere al rilascio di titoli d'importazione o di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle operazioni oggetto di tali titoli;

considerando che, onde evitare o attenuare eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili alle importazione di taluni prodotti, può essere utile subordinare l'importazione di uno o più dei prodotti in questione al pagamento di dazi doganali addizionali, se sono soddisfatte determinate condizioni; che è quindi necessario introdurre una disposizione in merito;

considerando che è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e a gestire i contingenti tariffari che scaturiscono dagli accordi internazionali;

considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti degli accordi GATT, è atta a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del riso; che questa possibilità è sottoposta a limitazioni in termini di quantità e di valore;

considerando che il rispetto delle limitazioni in valore può essere garantito sia in sede di fissazione delle ristituzioni che in sede di controllo dei pagamenti in applicazione della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato mediante l'obbligo di fissazione anticipata delle restituzioni, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione prefissata nell'ambito di una zona geografica a cui si applica un'aliquota di restituzione unica; che, in caso di modifica della destinazione, deve essere pagata la restituzione applicabile alla destinazione reale, limitatamente all'importo applicabile alla destinazione prefissata;

considerando che il controllo delle limitazioni quantitative presuppone un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace; che, a questo scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni alla presentazione di un titolo di esportazione; che le restituzioni devono essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, secondo la particolare situazione di ciascun prodotto; che possono essere ammesse deroghe a tale disciplina soltanto per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato II del trattato, ai quali non si applicano limitazioni in termini di valore, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da ogni restrizione; che è opportuno autorizzare deroghe alle norme tassative di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione non rischiano di superare i limiti di volume; che il controllo dei quantitativi esportati con restituzione nel corso delle campagne contemplate dall'accordo verrà effettuato in base ai titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, occorre prevedere, nella misura necessaria al buon funzionamento dello stesso, la possibilità di disciplinare il ricorso al cosiddetto regime di perfezionamento attivo e passivo ed eventualmente vietarlo qualora lo richieda la situazione del mercato;

considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo dei prezzi e dei dazi può incepparsi; che, in una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte alle probabili perturbazioni che ne conseguirebbero, è necessario autorizzare la Comunità a prendere tutte le misure del caso; che tali misure devono essere compatibili con gli obblighi derivanti dall'accordo GATT;

considerando che occorre prevedere la possibilità di adottare provvedimenti in caso di perturbazione o rischio di perturbazione del mercato comunitario, tale da poter compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del tratatto, imputabile alle importazioni o alle esportazioni;

considerando che la diminuzione dei prezzi comuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento rischia di provocare perturbazioni sul mercato interno; che occorre quindi autorizzare la Commissione a prendere tutte le misure eventualmente necessarie per evitare simili perturbazioni;

considerando che l'evoluzione del mercato comune nel settore del riso esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento; che questa comunicazione è particolarmente necessaria in caso di impegni internazionali;

considerando che la realizzazione di un mercato unico fondato su un sistema di prezzi comuni risulterebbe compromessa dalla concessione di taluni aiuti; che è pertanto necessario rendere applicabili al settore del riso le disposizioni del trattato che permettono di vagliare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli che sono incompatibili con il mercato comune;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno predisporre una procedura basata su una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato di gestione per i cereali;

considerando che, ai fini dell'organizzazione comune del mercato del riso, dev'essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, istituita dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 (2), è stata più volte modificata; che i rispettivi testi, a causa del loro numero, della loro complessità e della loro dispersione in diverse gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano dell'organicità indispensabile a qualsiasi normativa; che, per questo motivo, è opportuno procedere alla loro codificazione nel quadro di un nuovo regolamento e abrogare il precitato regolamento (CEE) n. 1418/76; che è d'uopo abrogare i numerosi regolamenti del Consiglio derivati dal regolamento di base, i quali non hanno più alcun fondamento giuridico;

considerando che il regime dei pagamenti compensativi deve essere oggetto di sorveglianza; che, per garantire un effettivo controllo, giova prevedere l'introduzione di questo regime di aiuto nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Ai fini del presente regolamento, per risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani medi, riso a grani lunghi e rotture di riso di intendono i prodotti di cui all'allegato A.

TITOLO I Regime dei prezzi

Articolo 2

Per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, la campagna di commercializzazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 3

1. Per il risone è fissato un prezzo d'intervento pari a:

- 351,00 ECU/t per la campagna di commercializzazione 1996/97,

- 333,45 ECU/t per la campagna di commercializzazione 1997/98,

- 315,90 ECU/t per la campagna di commercializzazione 1998/99,

- 298,35 ECU/t per la campagna di commercializzazione 1999/2000 e seguenti.

Il prezzo d'intervento è fissato per una qualità tipo definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili durante una parte della campagna di commercializzazione. Gli importi e il numero delle maggiorazioni mensili sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Il prezzo d'intervento è fissato nella fase del commercio all'ingrosso, per merce resa al magazzino, non scaricata. Esso è valido per tutti i centri d'intervento designati a norma dell'articolo 9.

Articolo 4

1. Durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile, il risone può essere sottoposto ad un regime d'intervento preventivo della durata di quattro mesi. Durante questo periodo:

a) il produttore:

- provvede al magazzinaggio del prodotto;

- percepisce, secondo modalità da determinarsi, un anticipo pari al 60 % del prezzo d'intervento fissato per la qualità tipo;

b) il risone sottoposto a regime d'intervento preventivo può essere venduto, secondo modalità da determinarsi,

- dallo stesso produttore, oppure

- dall'organismo d'intervento, per l'esportazione o per l'approvvigionamento del mercato interno.

2. Il produttore può procedere alla vendita del prodotto soltanto previo accordo dell'organismo d'intervento e dopo aver rimborsato l'eventuale anticipo percepito.

La messa in vendita da parte dell'organismo d'intervento è notificata immediatamente al produttore. La vendita da parte di quest'organismo dà luogo al pagamento del saldo del prezzo d'intervento valido al momento dell'uscita del prodotto dal magazzino, rettificato in funzione della qualità constatata in quel momento, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 9.

Articolo 5

1. Durante il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto, gli organismi d'intervento acquistano i quantitativi di risone ad essi conferiti, purché il prodotto sia stato sottoposto al regime di cui all'articolo 4 e le offerte rispondano a requisiti quantitativi e qualitativi da determinarsi.

2. Se la qualità del risone offerto differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo viene rettificato mediante l'applicazione di maggiorazioni o detrazioni. Possono essere fissate maggiorazioni o detrazioni da applicarsi al prezzo d'intervento al fine di determinare un orientamento varietale della produzione.

3. Alle condizioni da determinarsi, gli organismi d'intervento mettono in vendita, per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno, il risone acquistato conformemente al paragrafo 1.

Articolo 6

Possono essere decise misure particolari al fine di:

- evitare il ricorso massiccio all'applicazione degli articoli 4 e 5 in talune regioni della Comunità;

- sopperire alla penuria di risone conseguente a calamità naturali.

Articolo 7

1. I produttori comunitari di riso hanno diritto ad un pagamento compensativo alle condizioni stabilite nel presente articolo e secondo modalità da determinarsi.

2. Il pagamento compensativo è fissato all'ettaro di superficie risicola seminata ed è regionalizzato.

3. L'ammontare del pagamento compensativo è calcolato sulla base della media delle rese agronomiche registrate negli Stati membri per i raccolti 1992, 1993 e 1994; tuttavia, per la Spagna e il Portogallo esso è determinato sulla base rispettivamente dei periodi 1990-1992 e 1989-1991. Tali importi sono fissati come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Al fine di ottenere un migliore orientamento della produzione, gli importi di cui sopra possono essere differenziati secondo la varietà mediante l'applicazione di maggiorazioni e detrazioni.

4. È istituita una superficie massima garantita comunitaria (SMGC), ripartita tra gli Stati membri (superficie massima garantita nazionale, SMGN).

Le superfici massime garantite corrispondono al numero medio di ettari coltivati a riso nel 1992, 1993 e 1994. Tuttavia, per la Spagna e il Portogallo vengono prese in considerazione le superfici corrispondenti rispettivamente ai periodi 1990-1992 e 1989-1991. Tali superfici sono fissate come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Se le superfici destinate alla risicoltura nel corso di un anno superano la superficie massima garantita comunitaria, viene applicata per la stessa annata di produzione:

- a tutti i produttori, una riduzione del pagamento compensativo pari a sei volte il tasso di superamento per i primi cinque punti di percentuale;

- se il superamento eccede i cinque punti suddetti, un'ulteriore riduzione dell'aiuto verrà applicata ai produttori negli Stati membri che superano di oltre il 5 % la SMGN. Tale riduzione sarà pari a sei volte il tasso di superamento della SMGN eccedente i primi cinque punti di percentuale. Questa aliquota può tuttavia essere corretta per tenere conto, in particolare, dell'eventualità che in uno o più Stati membri la SMGN maggiorata del 5 % non sia stata interamente utilizzata. In tal caso, la riduzione supplementare prevista dal presente articolo può essere adattata tenendo conto, proporzionalmente, della SMGN degli Stati membri interessati. Nondimeno, la correzione deve garantire che la riduzione media ponderata per l'insieme della Comunità sia uguale alla percentuale di cui è superata la SMGC.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del presente regolamento, stabilisce la portata e la ripartizione delle riduzioni da applicare.

Per ciascuna regione di produzione, lo Stato membro deve comunicare alla Commissione i dati analitici, suddivisi per varietà, relativi alle superfici, alle rese, alla produzione e alle scorte giacenti presso i produttori e presso le riserie. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e degli stabilimenti di lavorazione, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro.

Articolo 8

1. Alle condizioni da determinarsi, può essere concessa una restituzione alla produzione per l'amido e per taluni prodotti derivati, ottenuti dal riso e dalle rotture di riso e utilizzati per la fabbricazione di determinati prodotti.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 viene fissata periodicamente.

Articolo 9

Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 le modalità di applicazione del presente titolo e in particolare:

a) l'elenco dei centri d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Questo elenco, adottato previa consultazione degli Stati membri interessati, comprende i centri d'intervento situati in zone eccedentarie, i quali sono dotati di infrastrutture e impianti tecnici adeguati e godono di una situazione favorevole in materia di trasporti;

b) le modalità di applicazione degli articoli 4 e 5. Queste riguardano in particolare:

- la qualità e la quantità minime esigibili all'intervento;

- le maggiorazioni e le detrazioni applicabili all'intervento;

- le procedure e le condizioni per la presa in consegna da parte degli organismi d'intervento, nonché ogni altra modalità relativa all'intervento;

- le procedure e le condizioni per la messa in vendita da parte degli organismi d'intervento;

- l'eventuale costituzione di una cauzione a copertura degli anticipi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

c) la natura e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 6;

d) le modalità di applicazione dell'articolo 7, nonché le maggiorazioni e detrazioni applicabili al pagamento compensativo;

e) le modalità di applicazione dell'articolo 8, nonché la fissazione delle restituzioni e l'elenco dei prodotti contemplati da questo articolo.

TITOLO II Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 10

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 14 e 15.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che assicuri l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in casi di forza maggiore, rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata nel termine o lo è soltanto parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 11

1. Può essere fissata una sovvenzione per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, a fini di consumo, dei prodotti di cui al codice NC 1006 (escluso il codice NC 1006 10 10), provenienti dagli Stati membri e che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato.

L'importo della sovvenzione predetta è fissato, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, in base alla differenza tra il corso o i prezzi dei prodotti considerati sul mercato mondiale e i corsi o prezzi dei medesimi prodotti sul mercato comunitario nonché, se del caso, dei prezzi dei medesimi prodotti franco isola della Riunione.

La sovvenzione è accordata a richiesta dell'interessato, e può essere fissata, se del caso, mediante gara. La gara riguarda l'importo della sovvenzione.

La fissazione della sovvenzione avviene periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare la sovvenzione nell'intervallo, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

2. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano alla sovvenzione prevista al paragrafo 1.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 12

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione:

a) del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione rispettivamente per il riso Indica e Japonica, maggiorato:

- dell'80 % per il riso Indica,

- dell'88 % per il riso Japonica,

e previa deduzione del prezzo all'importazione;

b) del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione, maggiorato di una percentuale da calcolare e previa deduzione del prezzo all'importazione.

Tuttavia, tale dazio non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

La percentuale di cui alla lettera b) è calcolata adattando le percentuali rispettive di cui alla lettera a) in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria.

3. In deroga al paragrafo 1,

a) non viene riscosso alcun dazio per l'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006 10 e ai codici NC 1006 20 e 1006 40 00, destinati ad essere consumati sul posto,

b) al dazio da riscuotere per l'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006 30 destinati ad essere consumati sul posto è applicato il coefficiente di 0,30.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità includono segnatamente:

- la fissazione dei tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti di cui al paragrafo 2;

- la fissazione dell'importo di protezione dell'industria e le disposizioni necessarie per stabilire e calcolare i prezzi all'importazione e per verificarne l'autenticità.

Articolo 13

1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio prevista all'articolo 12, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a meno che le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sprorporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

A tal fine, i prezzi all'importazione cif vengono verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario.

4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità riguardano in particolare:

a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, nonché le disposizioni specifiche da applicare ai prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, segnatamente per quanto concerne la determinazione dei prezzi all'importazione da considerare in vista dell'applicazione di un dazio all'importazione addizionale;

b) la fissazione dei prezzi rappresentativi e gli altri criteri previsti per garantire l'applicazione del paragrafo 1, conformemente all'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 14

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma di merci elencate nell'allegato B non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitivi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,

b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione;

c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente,

b) mediante gara, per i prodotti per cui era prevista in passato tale procedura.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità essere modificate nell'intervallo dalla Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Le restituzioni fissate periodicamente per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) sono stabilite almeno una volta al mese.

4. Le restituzioni vengono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

a) situazione e prospettive di evoluzione,

- sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e delle rotture di riso, nonché delle disponibilità;

- sul mercato mondiale, dei prezzi del riso e delle rotture di riso;

b) obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

c) limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

d) interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

e) aspetti economici delle esportazioni considerate.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), le restituzioni vengono fissate conformemente ai seguenti criteri specifici:

a) prezzi praticati per questi prodotti sui diversi mercati rappresentativi della Comunità per l'esportazione;

b) corsi più favorevoli constatati sui diversi mercati dei paesi terzi importatori;

c) spese di commercializzazione e di trasporto più favorevoli dai mercati comunitari di cui alla lettera a) fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità che servono detti mercati, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale.

6. Qualora la restituzione sia fissata mediante gara, la gara riguarda l'importo della restituzione.

7. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente.

8. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data,

a) alla destinazione indicata nel titolo, ovvero b) alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso l'importo non potrà superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo.

Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.

9. Le disposizioni dei paragrafi 7 e 8 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 (1).

10. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 7 e 8 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 23.

11. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 23, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile conformemente al paragrafo 4 è adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo di intervento e, se del caso, delle variazioni di tale prezzo, secondo la fase di trasformazione ai tassi di conversione applicabili.

Può essere fissato un importo correttivo secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

Le disposizioni del primo e secondo comma possono essere applicate in tutto o in parte a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.

12. La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

- sono di origine comunitaria, sempreché si tratti di risone e di riso semigreggio, salvo in caso di applicazione del paragrafo 14;

- sono stati esportati fuori della Comunità, e

- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 8, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 23, fatte salve condizioni da stabilire, tali da offrire garanzie equivalenti.

Possono essere adottate disposizioni complementari in conformità della procedura di cui all'articolo 23.

13. Non è concessa alcuna restituzione per l'esportazione di risone e riso semigreggio importati da paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore provi:

- l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato,

- la riscossione di tutti i dazi all'importazione allorché il prodotto è stato importato.

In tal caso, la restituzione è pari, per ciascun prodotto, ai dazi riscossi al momento dell'importazione se questi sono inferiori alla restituzione applicabile; qualora i dazi riscossi al momento dell'importazione risultino, invece, superiori alla restituzione applicabile, la restituzione è pari a quest'ultima.

14. Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli.

15. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione delle quantità esportate non assegnate o non utilizzate, in particolare quella relativa all'adattamento di cui al paragrafo 11, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 23. Per la modifica dell'allegato B si segue la medesima procedura. Tuttavia, le modalità relative all'applicazione del paragrafo 7, per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato, sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 15

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui al paragrafo 1 si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione di misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, e che devono essere immediatamente applicate. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 16

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni riportate nell'allegato A, viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.

Articolo 17

1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) dovessero raggiungere il livello dei prezzi comunitari e sempreché tale situazione dovesse confermarsi o aggravarsi per cui il mercato della Comunità ne fosse o rischiasse di essere perturbato, possono essere adottate le misure opportune.

2. I corsi o i prezzi sul mercato mondiale raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando essi si avvicinano o superano il prezzo d'intervento, maggiorato:

- dell'80 % nel caso del riso semigreggio dei codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98,

e

- dell'88 % nel caso del riso semigreggio dei codici NC diversi dai codici 1006 20 17 e 1006 20 98.

3. La situazione di cui al paragrafo 1 può confermarsi o aggravarsi quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e quando tale squilibrio rischia di protrarsi, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

4. Il mercato della Comunità è perturbato o rischia di esserlo per la situazione di cui ai paragrafi precedenti quando il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale è tale da ostacolare l'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 o da provocare l'esportazione di tali prodotti dalla Comunità, in modo tale da mettere in causa la stabilità del mercato o la sicurezza degli approvvigionamenti.

5. Qualora le condizioni di cui al presente articolo siano soddisfatte, possono essere adottate le seguenti misure:

- applicazione di un prelievo all'esportazione; inoltre un prelievo all'esportazione specifico può formare oggetto di una procedura di gara concernente un determinato quantitativo,

- fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di esportazione,

- sospensione totale o parziale dei titoli d'esportazione,

- rigetto totale o parziale delle domande di rilascio dei titoli di esportazione in corso di esame.

L'abrogazione di tali misure è decisa al più tardi quando si constata che, per tre settimane consecutive, la condizione di cui al paragrafo 2 non è più soddisfatta.

6. Per la fissazione del prelievo all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), si tiene conto dei seguenti elementi:

a) situazione e prospettive di evoluzione:

- sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e delle disponibilità,

- sul mercato mondiale, dei prezzi del riso nonché dei prezzi dei prodotti trasformati del settore del riso,

b) obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, volti a garantire a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi;

c) interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

d) aspetto economico delle esportazioni.

7. Per la fissazione del prelievo all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si applicano gli elementi di cui al paragrafo 6. Inoltre si tiene conto dei seguenti elementi specifici:

a) prezzi praticati per le rotture di riso sui vari mercati della Comunità,

b) quantitativo di rotture di riso necessarie per la fabbricazione dei prodotti in questione e, se del caso, valore dei sottoprodotti;

c) possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in questione sul mercato mondiale.

8. Qualora la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, il prelievo all'esportazione può essere differenziato.

9. Il prelievo all'esportazione da riscuotere è quello applicabile alla data dell'esportazione. Tuttavia il prelievo applicabile alla data dalla presentazione della domanda di titolo è applicato, a richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da realizzarsi entro la durata di validità di tale titolo.

10. Nessun prelievo è applicato alle esportazioni effettuate nell'ambito dell'aiuto alimentare in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 10.

11. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Secondo la stessa procedura e per ciascun prodotto:

- si decide l'adozione delle misure di cui al paragrafo 5 e la soppressione delle misure di cui al secondo e terzo trattino dello stesso paragrafo,

- si procede periodicamente alla fissazione del prelievo all'esportazione.

In caso di necessità la Commissione può stabilire o modificare il prelievo all'esportazione.

12. La Commissione può, in casi urgenti, adottare le misure descritte al paragrafo 5, terzo e quarto trattino. Essa notifica la decisione presa agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella sua sede. Tale decisione comporta, per i prodotti in questione, l'applicazione delle misure adottate a decorrere dalla data a tal fine indicata, che è successiva a quella della notifica. La decisione relativa alle misure descritte al paragrafo 5, terzo trattino è applicabile per un periodo massimo di sette giorni.

Articolo 18

1. Qualora, per effetto delle importazioni o esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantonché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione in conformità della procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi e entro quali limiti gli Stati membri possono adottare misure conservative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO III Disposizioni generali e finali

Articolo 19

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, né dall'articolo 10, paragrafo 1 del trattato.

Articolo 20

Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 21

Il disposto dell'articolo 40, paragrafo 4 del trattato e le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 40 si applicano, limitatamente alla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ai dipartimenti francesi d'oltremare per i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 22

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 23

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato di gestione dei cereali, istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in appresso denominato «il comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Rimangono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 del suddetto regolamento relative al comitato.

Articolo 24

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 25

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 26

1. Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è abrogato a decorrere dalla campagna 1996/1997.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

3. I seguenti regolamenti sono abrogati a decorrere dalla campagna 1996/1997:

- regolamento (CEE) n. 1422/76 (1)

- regolamento (CEE) n. 1424/76 (2)

- regolamento (CEE) n. 1425/76 (3)

- regolamento (CEE) n. 1426/76 (4)

- regolamento (CEE) n. 3878/87 (5)

4. Onde facilitare il passaggio dall'attuale regime dell'organizzazione comune del mercato del riso al regime previsto dal presente regolamento, ovvero il passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra nel corso delle campagne 1996/97 e 1997/98, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23, prendere tutte le misure transitorie che giudichi necessarie.

5. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3508/92 è aggiunto il seguente trattino:

«- al regime di sostegno a favore dei produttori di riso, istituito dall'articolo del regolamento (CE) n. . . .»

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1996/1997, eccetto il disposto dell'articolo 26, paragrafo 4, che si applica dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

(3) GU n. L 355 del 5. 12. 1993, pag. 1.

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 18.

(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 26.

(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 28.

(5) GU n. L 363 del 24. 12. 1987, pag. 3.

ALLEGATO A

Definizioni

1. a) Risone: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura.

b) Riso semigreggio: il risone dal quale è stata esportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riz brun» «riz cargo», «riz loonzain» e «riso sbramato».

c) Riso semilavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni.

d) Riso lavorato: il risone, dal quale sono stati aspottati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo.

2. a) Riso a grani tondi: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2.

b) Riso a grani medi: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3.

c) Riso a grani lunghi:

A. riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

B. riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza larghezza pari o superiore a 3.

d) Misurazione dei grani: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

i) prelevare un campione rappresentativo della partita;

ii) selezionare il campione per operare su grani interi;

iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;

iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

3. Rotture: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

ALLEGATO B

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C

Tabella di concordanza

>SPAZIO PER TABELLA>

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