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Document 51995PC0211

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante quinta modifica del regolamento (CEE) n.1866/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell' Øresund

/* COM/95/211 def. - CNS 95/0068 */

GU C 302 del 14.11.1995, pp. 14–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0211

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante quinta modifica del regolamento (CEE) n.1866/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell' Øresund /* COM/95/211 DEF - CNS 95/0068 */

Gazzetta ufficiale n. C 302 del 14/11/1995 pag. 0014


Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'OEresund (95/C 302/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 211 def. - 95/0068(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 31 maggio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in virtù degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie, al fine di garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive; che a tal uopo il Consiglio può fissare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso;

considerando che è necessario stabilire, a livello comunitario, i principi e talune modalità di fissazione delle suddette misure tecniche, affinché ciascuno Stato membro possa garantire la gestione delle attività di pesca esercitate nelle acque marittime che rientrano nella sua giurisdizione o sovranità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2156/91 (3), istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, del Belt e dell'OEresund;

considerando che la Commissione internazionale della pesca del Baltico, istituita dalla Convenzione di Gdansk e appresso denominata «Commissione Baltico», stabilisce le regole applicabili alle operazioni di pesca effettuate in tale mare;

considerando che la commissione Baltico ha notificato agli Stati contraenti, mediante lettere del 20 settembre 1993 e del 20 settembre 1994, alcune raccomandazioni adottate rispettivamente nella diciannovesima e ventesima sessione, al fine di modificare, fra l'altro, le misure tecniche;

considerando che dalla suddetta convenzione risulta che la Comunità è tenuta ad applicare tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'OEresund, con riserva delle obiezioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo XI della convenzione; che è opportuno formulare tali obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. La pesca del merluzzo è vietata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'OEresund dal 1° giugno al 31 agosto 1995.»

2. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga al paragrafo 3, i merluzzi bianchi sotto misura possono essere tenuti a bordo entro il limite del 5 % in peso delle catture di merluzzi che si trovano a bordo.»

3. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Nella pesca delle aringhe e degli spratti, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi non può superare il 10 % del peso totale delle catture. Di tale percentuale di catture accessorie di merluzzi può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi di dimensione inferiore a quelle richieste per tale specie.»

4. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il controllo delle reti, la dimensione delle maglie viene determinata mediante un misuratore piatto, di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile recante una serie di bordi paralleli collegati da bordi intermedi convergenti secondo un restringimento di 1 cm in 8 cm oppure bordi convergenti con lo stesso restringimento. Sulla faccia del misuratore è impressa la larghezza in mm sia nelle sezioni a bordi paralleli sia in quelle a bordi convergenti. In quest'ultimo caso, la larghezza è impressa ad ogni mm di distanza ed è indicata a intervalli regolari.»

5. All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In deroga al paragrafo 1, nella pesca del merluzzo è ammesso tenere a bordo soltanto gli attrezzi da pesca autorizzati per la cattura di detta specie o attrezzi con dimensione delle maglie superiore a quella fissata all'allegato IV. Se attrezzi non autorizzati per la cattura del merluzzo si trovano a bordo della nave, è vietato qualsiasi sbarco di merluzzo.»

6. All'allegato I qualsiasi riferimento alla «Repubblica democratica tedesca» è sostituito da «Repubblica federale di Germania».

7. L'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

8. L'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

9. È aggiunto un allegato V conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

DIMENSIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

>SPAZIO PER TABELLA>

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE PREVISTA ALL'ARTICOLO 5

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

»

ALLEGATO III

«ALLEGATO V

DISPOSITIVI SPECIALI DI SELETTIVITÀ

Per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie e menzionate all'allegato IV, sono autorizzati i due seguenti modelli di finestre di fuga:

Finestra di fuga (modello 1)

Due finestre di fuga, con maglie in plastica disposte a diamante completamente aperte, vengono fissate al sacco delle reti da traino e delle sciabiche danesi impiegate per la pesca del merluzzo bianco. L'apertura delle maglie non deve essere inferiore a 105 mm. Le due finestre vengono fissate con una pezza di rete separata (tra le maglie ordinarie disposte a diamante e le maglie delle finestre). La dimensione delle maglie di questa pezza separata deve corrispondere al valore che si ottiene moltiplicando la lunghezza del lato di maglia della finestra per la radice quadrata di 2.

Le finestre vengono fissate sui 2 lati del sacco; la distanza tra l'estremità posteriore del sacco e le finestre deve essere compresa tra 40 e 50 cm. Ciascuna finestra deve avere una lunghezza pari all'80 % della lunghezza totale del sacco e un'altezza di 50 cm e deve essere collocata in modo che tra la cucitura superiore e quella inferiore della finestra stessa resti un varco di 15-20 cm.

Finestra di fuga (modello 2)

Identificazione

Le finestre sono pezze di rete rettangolari fissate sul sacco. Ogni sacco conta due finestre.

Dimensioni

Ogni finestra ha una larghezza minima di 45 cm su tutta la sua lunghezza, nonché una lunghezza minima di 3,5 m di misura sui lati (figura 1 del diagramma 2).

Pezza di rete

Le maglie delle finestre hanno una dimensione minima di 105 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo (figura 2 del diagramma 2). La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco (figura 2). Ogni finestra ha una larghezza di 8 maglie quadrate aperte ed una lunghezza compresa tra 57 e 62 maglie (figura 2 del diagramma 2).

Collocazione

Il sacco è diviso in un pannello superiore e un pannello inferiore da ralinghe situate sul lato destro e su quello sinistro (figura 1 del diagramma 2). Le due finestre sono collocate sul pannello inferiore, immediatamente accanto alle ralinghe e sotto di esse (figura 1 del diagramma 2). Le finestre terminano a non meno di 2 m e non più di 2,5 m dalla sagola di chiusura.

L'estremità anteriore della finestra è fissata su una larghezza di 8 maglie della pezza normale del sacco (figura 3 del diagramma 2). Un lato è fissato alla ralinga o ad un punto in prossimità immediata della stessa, l'altro lato è fissato alla pezza normale del pannello inferiore del sacco, seguendo una linea retta di maglie a taglio K (taglio obliquo).

Dimensione delle maglie su tutto il sacco

Su tutte le parti del sacco le maglie hanno una dimensione minima di 105 mm.

>RIFERIMENTO A UN FILM>

»

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