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Document 51995PC0199(02)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

/* COM/95/199 def. - SYN 95/0122 */

GU C 318 del 29.11.1995, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0199(02)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna /* COM/95/199 DEF - SYN 95/0122 */

Gazzetta ufficiale n. C 318 del 29/11/1995 pag. 0011


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (1*) (95/C 318/09) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 199 def. - 95/0122(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 15 settembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . ./95, ha instaurato un sistema di risanamento strutturale del settore della navigazione interna; che tale regolamento intende ridurre la sovraccapacità delle flotte di navigazione interna mediante la previsione di azioni di demolizione dei battelli coordinate a livello comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 prevede la possibilità di un finanziamento comunitario per gli anni dal 1995 al 1998 e che devono ancora essere determinate le modalità di finanziamento per gli anni dal 1996 al 1998;

considerando che il sistema di risanamento strutturale attualmente in vigore si basa sul principio secondo cui esso è finanziato in primo luogo dagli operatori del settore interessato e che questi la finanziano mediante contributi annuali;

considerando che i contributi pubblici devono essere concessi annualmente in maniera proporzionale ai contributi forniti dagli operatori del settore interessato; che tale azione è prevista per una durata di tre anni, dal 1996 al 1998, e che deve essere sottoposta a valutazione annuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1101/89 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. L'importo dei contributi finanziari della Comunità per gli anni 1996, 1997 e 1998 non può superare il doppio dell'importo dei contributi degli operatori del settore.

5. Negli anni indicati al paragrafo 4, gli Stati membri interessati mettono congiuntamente a disposizione dei loro fondi importi analoghi a quelli della Comunità. La quota parte di ciascuno Stato membro interessato è calcolata proporzionalmente alla capacità della sua flotta attiva rispetto a quella degli altri Stati membri. Gli importi sono determinati dalla Commissione in cooperazione con le autorità dei vari fondi di demolizione.

6. Durante l'azione di demolizione dal 1996 al 1998, all'inizio di ciascun anno la Commissione determina, nell'ambito del presente regolamento, le modalità dell'azione di demolizione per l'anno in corso, in funzione sia delle disponibilità finanziarie, sia dell'andamento del mercato, sia infine delle misure di liberalizzazione attuate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1*) La presente proposta è stata elaborata tenendo conto della proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 1101/89 presentata dalla Commissione il 7 giugno 1995 [Doc. COM(95) 200 def. (GU n. C 292 del 7. 11. 1995, pag. 16)].

(2) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

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