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Document 51995PC0144

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL COMSIGLIO che modifica il regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

/* COM/95/144DEF - CNS 95/0091 */

GU C 117 del 12.5.1995, pp. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0144

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL COMSIGLIO che modifica il regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali /* COM/95/144DEF - CNS 95/0091 */

Gazzetta ufficiale n. C 117 del 12/05/1995 pag. 0010


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

(95/C 117/08)

COM(95) 144 def. - 95/0091(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (1) e qualsiasi regolamento di modifica di detto regolamento sono direttamente interessati dalla produzione e dalla commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare dei materiali di riproduzione delle varietà tutelate; che questi provvedimenti contribuiscono al progresso tecnico per aumentare la produttività agricola attraverso la continua selezione di varietà vegetali migliorate;

considerando che, data la necessità di garantire la coerenza del sistema delle procedure di ricorso con la giurisdizione comunitaria nei diversi settori della proprietà industriale e commerciale, è opportuno adeguare le disposizioni relative alle azioni che possono essere intentate contro le decisioni dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o delle sue commissioni di ricorso, organi istituiti dal suddetto regolamento, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (2);

considerando che, conformemente alla decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/149/CECA, CE (4), detto Tribunale esercita in primo grado la giurisdizione assegnata alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità - con particolare riguardo ai ricorsi presentati conformemente all'articolo 173, quarto comma del trattato CE - e dagli atti adottati in esecuzione dei trattati stessi, salvo disposizioni contrarie contenute in un atto che istituisca un organo disciplinato dal diritto comunitario; che la facoltà conferita da questo regolamento alla Corte di giustizia di annullare o riformare le decisioni delle commissioni di ricorso e in casi specifici le decisioni dell'Ufficio viene esercitata in primo grado dal Tribunale di cui sopra, conformemente alla suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio è modificato come segue:

1. L'articolo 67, paragrafo 3 è modificato come segue:

- nella versione tedesca i termini «direkte Beschwerde» sono sostituiti dai termini «unmittelbare Klage» e il termine «eingelegt» è sostituito dal termine «erhoben»;

- nella versione inglese i termini «direct appeal» sono sostituiti dai termini «direct action» ed il termine «lodged» è sostituito dal termine «brought».

2. L'articolo 73 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 73

Ricorso contro decisioni della commissione di ricorso

1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.

5. Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.»

3. L'articolo 74 è modificato come segue:

- nella versione tedesca il titolo è sostituito con «Unmittelbare Klage» e nel paragrafo 1 i termini «Beschwerde direkt» sono sostituiti dai termini «unmittelbare Klage» e il termine «eingelegt» è sostituito dal termine «erhoben»;

- nella versione inglese il titolo è sostituito da «Direct action» e nel paragrafo 1 i termini «A direct appeal to the Court of Justice of the European Communities may lie from» sono sostituiti dai termini «A direct action may be brought before the Court of Justice against».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 227 dell'1. 9. 1994.

(2) GU n. L 11 del 14. 1. 1994.

(3) GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1, e corrigendum nella GU n. L 241 del 17. 8. 1989, pag. 4.

(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 29.

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