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Document 51995PC0143
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC) N° 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) N. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all' interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) N. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all' interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
/* COM/95/143DEF - SYN 95/0107 */
GU C 164 del 30.6.1995, pp. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) N. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all' interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio /* COM/95/143DEF - SYN 95/0107 */
Gazzetta ufficiale n. C 164 del 30/06/1995 pag. 0008
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (95/C 164/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 143 def. - 95/0107(SYN) (Presentata dalla Commissione il 3 maggio 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita del suo territorio (1), in particolare l'articolo 16, considerando che dal 7 febbraio 1994 la Comunità economica europea è parte della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento; considerando che alla seconda conferenza dei paesi aderenti alla convenzione di Basilea è stata adottata all'unanimità la decisione («decisione II/12») di vietare immediatamente qualsiasi movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento finale da Stati OCSE a Stati non OCSE e di vietare dal 1° gennaio 1998 qualsiasi movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di riciclo o di ricupero da Stati OCSE a Stati non OCSE; considerando che le parti sono tenute a cooperare attivamente per garantire l'effettiva attuazione della decisione II/12; considerando che per quanto concerne i rifiuti destinati allo smaltimento finale, l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 259/93 vieta già tutte le esportazioni di tali rifiuti verso Stati non OCSE; che l'articolo 18 dello stesso regolamento vieta tutte le esportazioni di rifiuti verso gli Stati ACP; considerando che attualmente il regolamento 259/93 non prevede un divieto assoluto di esportazioni di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di riciclo o di ricupero verso Stati non OCSE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 259/93 è così modificato: 1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Tutte le esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III e IV destinati al ricupero sono vietate ad eccezione di quelle verso: a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE; b) altri paesi: - aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso con la Comunità, o con la Comunità e gli Stati membri, accordi bilaterali, multilaterali o regionali in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, nonché del paragrafo 2. Qualsiasi esportazione di questo tipo è comunque vietata dal 1° gennaio 1998; - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui detti accordi siano compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea, nonché al paragrafo 2. Gli accordi in questione vengono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, a seconda di quale data sia anteriore e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino. Qualsiasi esportazione di questo tipo è comunque vietata dal 1° gennaio 1998.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1.