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Document 51995PC0135

Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per l' ambiente (Life)

/* COM/95/135 def. - SYN 95/0093 */

GU C 184 del 18.7.1995, pp. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0135

Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per l' ambiente (Life) /* COM/95/135 DEF - SYN 95/0093 */

Gazzetta ufficiale n. C 184 del 18/07/1995 pag. 0012


Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life)

(95/C 184/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 135 def. - 95/0093(SYN)

(Presentata dalla Commissione l'11 maggio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione dello strumento finanziario per l'ambiente, (Life), avviene per fasi e che la prima si conclude il 31 dicembre 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) (1) stabilisce all'articolo 14, paragrafo 1, che la Commissione formuli proposte su eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la prima fase;

considerando che, visto il contributo positivo dato da Life alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, è opportuno attuare una seconda fase della durata di quattro anni, che si concluda il 31 dicembre 1999;

considerando che l'esperienza maturata durante la prima fase di Life ha rivelato la necessità di concentrare gli sforzi riducendo i settori d'azione che possono fruire del sostegno finanziario comunitario, di semplificare le procedure di gestione e di definire piû chiaramente i criteri di selezione e di valutazione di tali azioni;

considerando che occorre pertanto aumentare, in conformità del principio di sussidiarietà, l'efficacia e la trasparenza delle modalità di applicazione di Life;

considerando che la conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei tra l'Unione europea ed alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale prevede la partecipazione di questi a programmi comunitari, tra l'altro nel settore dell'ambiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1973/92 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in seguito denominato "Life".

Obiettivo generale di Life è contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica comunitaria nel settore dell'ambiente.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

Le azioni che possono fruire del sostegno finanziario di Life sono:

1. A livello comunitario:

1.1. azioni per la protezione della natura:

misure necessarie all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche e, in particolare, della rete europea Natura 2000;

1.2. altre azioni per l'attuazione della politica comunitaria a favore dell'ambiente:

a) azioni preparatorie e di sostegno volte a facilitare l'applicazione della normativa comunitaria aumentando l'efficacia degli interventi strutturali a favore dell'ambiente nei settori prioritari di intervento, ovvero:

- protezione e gestione razionale delle zone costiere;

- riduzione dei rifiuti industriali e in particolare di quelli tossici e pericolosi, ivi compreso il ripristino dei siti contaminati;

- protezione delle acque, ivi compreso il trattamento delle acque reflue;

b) progetti dimostrativi, azioni di stimolo e assistenza tecnica alle comunità locali allo scopo di integrare gli aspetti ambientali nella gestione del territorio;

c) azioni innovative e dimostrative allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle attività industriali, come nel caso di progetti che consentano di verificare l'economicità delle tecnologie pulite, di assicurare una formazione ambientale adeguata all'applicazione di tali tecnologie, di promuovere le verifiche ambientali, i marchi di qualità ecologica ecc;

2. Paesi terzi della regione mediterranea e paesi rivieraschi del Mar Baltico, esclusi i paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno concluso accordi di associazione con l'Unione europea:

a) assistenza tecnica alla realizzazione delle strutture amministrative necessarie in campo ambientale e alla definizione di politiche e programmi di azione in materia ambientale;

b) azioni dimostrative volte a promuovere lo sviluppo sostenibile.

3. Misure di accompagnamento adottate su iniziativa della Commissione, necessarie all'analisi, alla valutazione o alla promozione di azioni sviluppate nel quadro definito dai precedenti paragrafi 1 e 2 e diffusione dell'informazione in materia.»

3) L'articolo 3 è abrogato.

4) L'articolo 7 è sostituito dal seguento testo:

«Articolo 7

1. L'applicazione di Life avviene per fasi. La seconda fase si conclude il 31 dicembre 1999.

2. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio.»

5) L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

1. Le quote percentuali delle risorse comunitarie che possono essere attribuite a ciascuno dei settori d'intervento di cui all'articolo 2 sono fissate come segue:

a) 46 % per le azioni realizzate nel quadro del settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1;

b) 46 % per le azioni realizzate nel quadro del settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2;

c) 5 % per le azioni di cui all'articolo 2, paragafo 2;

d) 3 % per le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

2. La quota percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 è in genere pari al 50 % dei costi approvati.

Tuttavia tale percentuale può essere pari al:

- 30 % del costo dei progetti che generano entrate significative;

- 75 % al massimo, in via eccezionale, dei costi delle azioni riguardanti, nella Comunità europea, habitat naturali o specie prioritarie indicati dalla direttiva 92/43/CEE.

3. La quota massima di sostegno finanziario comunitario per le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e per le misure di accompagnamento previste dall'articolo 2, paragrafo 3 è del 100 % dei costi associati a tali azioni.»

6. Nell'articolo 9:

- il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare. In caso di azioni che riguardino più di uno Stato membro, la proposta è inviata dall'autorità o dall'organismo responsabile del coordinamento dell'azione».

- Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«La Commissione informa gli Stati membri del contenuto delle proposte presentate nel contesto delle dichiarazioni di interesse e delle domande dei paesi terzi».

- Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Ad eccezione delle azioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) disciplinate dalle procedure previste agli articoli 8 e 21 della direttiva 92/43/CEE, le altre azioni che rientrano nell'ambito di Life sono approvate secondo la procedura prevista all'articolo 13 e comportano:

- per i progetti da realizzare nella Comunità europea: una decisione quadro della Commissione rivolta agli Stati membri, relativa alle proposte approvate e singole decisioni rivolte ai beneficiari, relative ai progetti specifici;

- per i progetti da realizzare nei paesi terzi: un contratto o una convenzione che stabilisca i diritti e i doveri delle parti, stipulati con i beneficiari incaricati della realizzazione delle suddette azioni.»

- Il paragrafo 6 è abrogato.

7) È aggiunto un nuovo articolo 9bis il cui contenuto è il seguente:

«Articolo 9 bis

1. Le richieste di sostegno finanziario devono riguardare azioni che rispondano ai seguenti criteri:

a) devono rivestire un interesse comunitario, in particolare per quanto riguarda:

- gli habitat o le specie interessate; oppure

- le soluzioni offerte ad un problema riscontrato frequentemente nella Comunità;

b) devono contribuire significativamente all'attuazione della politica comunitaria in materia ambientale e favorire in particolare un approccio plurinazionale o per regione biogeografica;

c) per quanto riguarda i progetti di conservazione della natura:

- devono riguardare siti proposti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/42/CEE o siti classificati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE o specie elencate negli allegati I o II di queste due direttive;

d) per quanto riguarda in particolare i progetti dimostrativi, le azioni di stimolo e d'assistenza tecnica:

- devono avere carattere innovativo ed esemplare e rappresentare un progresso rispetto alla situazione attuale o allo stato della tecnica disponibile;

- devono essere in grado di stimolare una più ampia diffusione e applicazione delle pratiche o delle tecnologie favorevoli alla protezione dell'ambiente;

- devono mirare allo sviluppo e al trasferimento di conoscenze efficaci che consentano di essere utilizzate in situazioni identiche o simili;

- devono essere caratterizzate da un soddisfacente rapporto costi-benefici e, se del caso, offrire garanzie di fattibilità dal punto di vista economico;

- devono rispettare le condizioni di applicazione del principio "chi inquina paga";

2. Le richieste devono rispettare le seguenti condizioni:

a) tener conto degli studi e dei mezzi necessari al trasferimento delle conoscenze acquisite solo nel caso in cui tali attività contribuiscano direttamente all'obiettivo perseguito con l'azione finanziata;

b) per i progetti diversi da quelli in cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1 sono escluse:

- le spese relative a investimenti in infrastrutture pesanti o agli investimenti a carattere strutturale non innovativo;

- le attività di ricerca e sviluppo tecnologico coperte dal programma quadro;

- le attività già affermate su scala industriale;

c) per quanto riguarda i progetti relativi alla promozione di tecnologie pulite e/o generatori di entrate, deve essere previsto un contributo finanziario dell'operatore in misura almeno pari al sostegno comunitario;

3. Le richieste che non ottemperano ai criteri di cui al paragrafo 1 sono irricevibili e, di fatto, escluse dalla procedura di valutazione prevista dal presente regolamento. Le spese che esulano dalle condizioni indicate al paragrafo 2 sono considerate inammissibili.»

8) Nell'articolo 12, l'ultima frase del paragrafo 4 che iniziava con: «Ogni due anni . . .» è soppressa.

9) All'articolo 13, secondo capoverso, l'inizio della prima frase «Fatto salvo il disposto dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE» è soppresso.

10) È aggiunto il seguente nuovo articolo 13bis:

«Articolo 13bis

Lo strumento Life è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (Peco), conformemente alle condizioni enunciate nei protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari (che saranno) conclusi con tali paesi.»

11) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Entro il 31 dicembre 1998, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento e sull'utilizzazione degli stanziamenti e formula proposte su eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la seconda fase.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide dell'attuazione della terza fase a partire dal 1° gennaio 2000.»

12) È aggiunto il seguente articolo 14bis:

«Articolo 14bis

Le domande di contributo riguardanti azioni che non hanno ottenuto un contributo a motivo dell'insufficiente dotazione finanziaria del 1995, possono essere prese in considerazione, in virtù e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nel corso dell'esercizio finanziario 1996.»

13) L'allegato «Settori d'azione contemplati all'articolo 2, paragrafo 1 e ripartizione indicativa delle risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4» è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1.

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