Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995AP0283

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativa all' aiuto umanitario (COM(95)0201 - C4-0265/95 - 95/0119(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

GU C 339 del 18.12.1995, p. 54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)

51995AP0283

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativa all' aiuto umanitario (COM(95)0201 - C4-0265/95 - 95/0119(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 339 del 18/12/1995 pag. 0054


A4-0283/95

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'aiuto umanitario (COM(95)0201 - C4-0265/95 - 95/0119(SYN))

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

(Emendamento 1)

Considerando primo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, nel contesto della sua politica di aiuto umanitario, l'Unione ha il compito di elaborare e studiare, insieme ai suoi partner operativi e di concerto con gli Stati membri, una strategia umanitaria nelle zone colpite da catastrofi naturali o provocate dall'uomo o in circostanze eccezionali analoghe;

(Emendamento 2)

Considerando secondo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che per aiuto umanitario si intende la concessione, immediata o a lungo termine, di qualsiasi aiuto necessario alle persone colpite da catastrofi naturali o provocate dall'uomo, come inondazioni, terremoti, siccità e conflitti armati o situazioni eccezionali di effetto equivalente; che l'aiuto umanitario comprende la concessione di assistenza di emergenza, in particolare sotto forma di rifugi, alimenti, cure mediche e, in taluni casi, può comprendere azioni di ristrutturazione a breve termine allo scopo di permettere l'arrivo degli aiuti a destinazione e di iniziare ad aiutare le popolazioni vittime di catastrofi a raggiungere un adeguato livello di autosufficienza;

(Emendamento 3)

Quinto considerando

>Testo originale>

considerando che è particolarmente opportuno intervenire a livello di prevenzione dei disastri al fine di assicurare una preparazione preliminare ai rischi che ne derivano e di conseguenza porre in essere un sistema di allarme e di intervento adeguato;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è particolarmente opportuno intervenire a livello di prevenzione dei disastri al fine di assicurare una preparazione preliminare ai rischi che ne derivano e di cercare di evitarli e di conseguenza porre in essere un sistema di allarme e di intervento adeguato;

(Emendamento 4)

Sesto considerando

>Testo originale>

considerando che occorre pertanto garantire e aumentare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di prevenzione e di intervento mirati a rispondere alle esigenze create da catastrofi naturali o da circostanze eccezionali di portata analoga;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che occorre pertanto garantire e aumentare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di prevenzione e di intervento mirati a rispondere alle esigenze create da catastrofi naturali o provocate dall'uomo o da circostanze eccezionali di portata analoga;

(Emendamento 5)

Settimo considerando

>Testo originale>

considerando che l'aiuto umanitario, il cui solo obiettivo consiste nel prevenire e nell'alleviare la sofferenza umana, è concesso in base al principio della non discriminazione tra le vittime per motivi razziali, religiosi, di nazionalità o di appartenenza politica e che non potrebbe essere retto da considerazioni di natura politica o subordinato a esse;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'aiuto umanitario, il cui solo obiettivo consiste nel prevenire e nell'alleviare la sofferenza umana, è concesso in base al principio della non discriminazione tra le vittime per motivi razziali, relativi al sesso, all'età, alla condizione fisica, religiosi, di nazionalità o di appartenenza politica e che non deve essere retto da considerazioni di natura politica o subordinato a esse;

(Emendamento 6)

Articolo 1

>Testo originale>

Nell'ambito della sua attività umanitaria, la Commissione interviene con azioni di assistenza, di soccorso e di protezione basate sul principio di non discriminazione, a favore delle popolazioni, soprattutto le più vulnerabili, dei paesi terzi colpiti da catastrofi naturali o causate dall'uomo, come guerre e conflitti, oppure da avvenimenti eccezionali di portata analoga, per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che ne derivano. In tale contesto, la Comunità intraprende anche azioni di preparazione ai rischi, nonché attività di prevenzione delle catastrofi o delle circostanze eccezionali di portata analoga.

>Testo dopo la votazione del PE>

Nell'ambito della sua attività umanitaria, la Comunità interviene, direttamente o in associazione con organizzazioni multilaterali e/o non governative, con azioni di assistenza, di soccorso e di protezione basate sul principio di non discriminazione, a favore delle popolazioni, soprattutto le più vulnerabili, dei paesi terzi colpiti da catastrofi naturali o causate dall'uomo, come guerre e conflitti, oppure da avvenimenti eccezionali di portata analoga, per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che ne derivano, qualora le autorità locali non siano in grado o non siano disposte a garantire la sopravvivenza e la protezione di tali popolazioni. In tale contesto, la Comunità intraprende anche azioni di preparazione ai rischi, nonché attività di prevenzione delle catastrofi o delle circostanze eccezionali di portata analoga.

(Emendamento 7)

Articolo 2, lettera d)

>Testo originale>

d) eseguire lavori di ristrutturazione e di ricostruzione, a breve termine, destinati ad agevolare l'arrivo dei soccorsi, a prevenire l'aggravarsi degli effetti della crisi e ad aiutare le popolazioni colpite a ritrovare un livello minimo di autosufficienza;

>Testo dopo la votazione del PE>

d) eseguire lavori di ristrutturazione e di ricostruzione, a breve termine, destinati ad agevolare l'arrivo dei soccorsi, a prevenire l'aggravarsi degli effetti della crisi e ad aiutare le popolazioni colpite a ritrovare un livello minimo di autosufficienza, ponendo le basi per la successiva applicazione della politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità;

(Emendamento 8)

Articolo 2, lettera e)

>Testo originale>

e) far fronte agli esodi di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) determinati da catastrofi naturali o causate dall'uomo; nonché condurre a buon fine le azioni di rimpatrio e di aiuto al reinsediamento nei paesi di origine;

>Testo dopo la votazione del PE>

e) far fronte alle conseguenze degli esodi di popolazioni (profughi, sfollati all'interno del paese interessato e rimpatriati) originati da catastrofi naturali o causate dall'uomo, nonché condurre a buon fine le azioni di rimpatrio e di aiuto al reinsediamento nei paesi di origine qualora esistano le condizioni fissate dalle convenzioni internazionali in vigore;

(Emendamento 9)

Articolo 2, lettera f)

>Testo originale>

f) assicurare la preparazione al rischio di disastri o di circostanze eccezionali di portata analoga ed instaurare un sistema adeguato di allarme rapido e di intervento;

>Testo dopo la votazione del PE>

f) assicurare la preparazione al rischio di disastri, naturali o causati dall'uomo, o di circostanze eccezionali di portata analoga e contribuire alla loro prevenzione instaurando un sistema adeguato di allarme rapido e di intervento;

(Emendamento 10)

Articolo 2, lettera g)

>Testo originale>

g) Mettere in atto azioni di protezione delle vittime di conflitti o di circostanze di portata analoga.

>Testo dopo la votazione del PE>

g) Mettere in atto e sostenere azioni di protezione delle vittime di conflitti o di circostanze di portata analoga, in conformità delle convenzioni internazionali pertinenti.

(Emendamento 11)

Articolo 3, primo comma

>Testo originale>

Gli aiuti comunitari contemplati dal presente regolamento possono servire a finanziare l'acquisto e la fornitura di qualsiasi prodotto o materiale necessario all'attuazione delle azioni umanitarie; le spese per il personale, estero o locale, impegnato nell'ambito di tali azioni; il magazzinaggio, l'invio, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione intesa a facilitare o a consentire l'accesso ai destinatari dell'aiuto.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli aiuti comunitari contemplati dal presente regolamento possono servire a finanziare l'acquisto e la fornitura di qualsiasi prodotto o materiale necessario all'attuazione delle azioni umanitarie, compresa la costruzione di rifugi o alloggi per le popolazioni interessate; le spese per il personale, estero o locale, impegnato nell'ambito di tali azioni; il magazzinaggio, l'invio internazionale e locale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione intesa a facilitare o a consentire l'accesso ai destinatari dell'aiuto.

(Emendamento 12)

Articolo 4

>Testo originale>

Gli aiuti possono inoltre essere utilizzati per il finanziamento delle azioni seguenti:

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli aiuti possono inoltre essere utilizzati per il finanziamento delle azioni seguenti:

>Testo originale>

- studi preliminari di fattibilità, di controllo e di valutazione delle azioni umanitarie;

>Testo dopo la votazione del PE>

- studi preliminari di fattibilità, di controllo, di seguito e di valutazione delle azioni umanitarie;

>Testo originale>

- azioni di formazione e studi di carattere generale relativi all'attività umanitaria;

>Testo dopo la votazione del PE>

- azioni di formazione e studi di carattere generale relativi all'attività umanitaria;

>Testo originale>

- azioni finalizzate a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri, con altri paesi donatori, con le organizzazioni e istituzioni umanitarie internazionali e con le organizzazioni non governative;

>Testo dopo la votazione del PE>

- azioni finalizzate a rafforzare il coordinamento della Commissione con gli Stati membri, con altri paesi donatori, con le organizzazioni e istituzioni umanitarie internazionali e con le organizzazioni non governative;

>Testo originale>

- azioni di assistenza tecnica necessarie all'esecuzione dei progetti umanitari, compreso lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni ed enti umanitari europei o tra questi e quelli dei paesi terzi;

>Testo dopo la votazione del PE>

- azioni di assistenza tecnica necessarie all'esecuzione dei progetti umanitari, compreso lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni ed enti umanitari europei o tra questi e quelli dei paesi terzi, nonché azioni di rafforzamento della concertazione e del coordinamento tra i partner operativi di ECHO e tra le organizzazioni che li rappresentano;

>Testo originale>

- azioni di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica europea e dei paesi terzi per favorire una maggiore conoscenza della problematica umanitaria.

>Testo dopo la votazione del PE>

- azioni di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica europea e dei paesi terzi per favorire una maggiore conoscenza della problematica umanitaria;

- spese connesse alla visibilità delle azioni umanitarie;

- azioni di sostegno alle strutture locali di aiuto umanitario che abbiano un rapporto di associazione con i partner umanitari della Commissione;

>Testo dopo la votazione del PE>

- misure per rafforzare le capacità locali in materia di prevenzione, intervento immediato ed efficiente svolgimento dell'operazione.

(Emendamento 13)

Articolo 6

>Testo originale>

Le azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità possono essere avviate sia su richiesta di organismi e organizzazioni internazionali o non governative che per iniziativa della Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Le azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità possono essere avviate sia su richiesta di organismi internazionali e organizzazioni non governative, o in seguito a richiesta di uno Stato membro, sia per iniziativa della Commissione o di un paese beneficiario.

(Emendamento 14)

Articolo 7

>Testo originale>

1. I partner umanitari che possono beneficiare di un finanziamento ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti seguenti:

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Le organizzazioni non governative che possono beneficiare di un finanziamento per compiere azioni previste dal presente regolamento devono rispondere ai requisiti seguenti

>Testo originale>

a) essere in possesso dello statuto di organizzazioni autonome senza fini di lucro, legalmente riconosciuto nel paese d'origine;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) essere costituite come organizzazioni autonome senza fini di lucro in uno Stato membro della CE, secondo la legislazione vigente in tale Stato;

>Testo originale>

b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, a titolo eccezionale, in un paese terzo.

>Testo dopo la votazione del PE>

b) avere la sede principale in uno Stato membro della Comunità, nei paesi beneficiari o, a titolo eccezionale, in un paese terzo donatore,

>Testo originale>

2. Al fine di determinare se una ONG sia ammissibile ad accedere ai finanziamenti comunitari, si tiene conto degli elementi seguenti:

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Dimostrare la propria capacità di effettuare con efficacia le azioni di aiuto umanitario, in particolare mediante:

>Testo originale>

a) la capacità di gestione amministrativa e finanziaria,

>Testo dopo la votazione del PE>

a) la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria,

>Testo originale>

b) le capacità tecniche e logistiche in relazione all'azione prevista,

>Testo dopo la votazione del PE>

b) le proprie capacità tecniche e logistiche in relazione all'azione prevista,

>Testo originale>

c) l'esperienza nel settore dell'aiuto umanitario,

>Testo dopo la votazione del PE>

c) la propria esperienza nel settore dell'aiuto umanitario,

>Testo originale>

d) i risultati delle azioni eseguite dalla ONG interessata, in particolare con il finanziamento della Comunità,

>Testo dopo la votazione del PE>

d) i risultati delle azioni eseguite, in particolare con il finanziamento della Comunità,

>Testo originale>

e) la disponibilità a partecipare, se del caso, al sistema di coordinamento istituito nell'ambito di un'azione umanitaria,

>Testo dopo la votazione del PE>

e) la propria disponibilità a partecipare, se del caso, ai meccanismi di concertazione e ai sistemi di coordinamento creati nell'ambito della strategia umanitaria,

>Testo originale>

f) l'attitudine a sviluppare rapporti di cooperazione con gli operatori umanitari dei paesi terzi interessati,

>Testo dopo la votazione del PE>

f) la propria attitudine a sviluppare rapporti di cooperazione con gli operatori umanitari e con le comunità di base dei paesi terzi interessati, approfittando della loro conoscenza della realtà locale;

>Testo originale>

g) la stipula, con la Comunità, del contratto-quadro di partenariato nel settore dell'aiuto umanitario.

>Testo dopo la votazione del PE>

f bis) la propria indipendenza e imparzialità in materia di esecuzione dell'aiuto umanitario,

g) la stipula, con la Comunità, del contratto-quadro di partenariato nel settore dell'aiuto umanitario.

(Emendamento 15)

Articolo 9

>Testo originale>

La Comunità può finanziarie le azioni umanitarie avviate dalla Commissione europea o da organizzazioni umanitarie degli Stati membri. A tal fine la Commissione può disporre, in conformità delle disposizioni finanziarie vigenti, dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo le modalità amministrative convenute preliminarmente tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Comunità può finanziarie le azioni umanitarie avviate dalla Commissione europea o da organizzazioni specializzate degli Stati membri. A tal fine la Commissione può disporre, in conformità delle disposizioni finanziarie vigenti, dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo le modalità amministrative convenute preliminarmente tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

(Emendamento 16)

Articolo 11

>Testo originale>

Articolo 11

1. La Commissione adotta le modalità amministrative di gestione e di esecuzione delle azioni previste dal presente regolamento.

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 12

1. Le condizioni di finanziamento ed esecuzione delle azioni di aiuto umanitario previste dal presente regolamento sono stabilite in un contratto quadro di partenariato.

>Testo originale>

2. L'aiuto viene concesso alle organizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, a condizione che questi ultimi si impegnino a rispettare i termini relativi allo stanziamento e all'attuazione comunicati dalla Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. L'aiuto viene concesso alle organizzazioni e agli organismi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento a condizione che si impegnino a rispettare le condizioni di concessione e di esecuzione stabilite dalla Commissione e previste nel contratto quadro di partenariato.

L'articolo 12 della proposta di regolamento diventa l'articolo 11.

(Emendamento 18)

Articolo 13

>Testo originale>

1. Al fine di garantire e di migliorare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di aiuto umanitario, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per assicurare uno stretto coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione, sia a livello di decisioni che sul posto.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Al fine di garantire e di migliorare l'efficacia, la complementarità e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di aiuto umanitario, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per promuovere uno stretto coordinamento delle sue attività e di quelle degli Stati membri, sia a livello di decisioni che sul posto. A tal fine, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutta l'assistenza necessaria, in particolare ogni informazione utile.

>Testo originale>

2. A tal fine, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutta l'assistenza necessaria, e in particolare ogni informazione utile.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La Commissione vigila affinché tutte le azioni umanitarie finanziate dalla Comunità siano coordinate con quelle realizzate da organizzazioni e organismi internazionali, in particolare quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite.

>Testo dopo la votazione del PE>

2 bis. La Commissione fa il possibile per potenziare la concertazione e la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi donatori nel campo degli aiuti umanitari.

>Testo dopo la votazione del PE>

2 ter. La Commissione fa anche il possibile per intrattenere strette relazioni con il Parlamento europeo, il Consiglio e i vari servizi della Commissione che si occupano di assistenza per i casi di emergenza, riabilitazione, prevenzione delle catastrofi e sviluppo.

(Emendamento 19)

Articolo 14, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La Commissione è incaricata della preparazione, della decisione e della gestione delle azioni previste dal presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro genere in vigore, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario della Comunità.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La Commissione è incaricata della preparazione, della decisione, della gestione, del controllo e della valutazione delle azioni previste dal presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro genere in vigore, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario della Comunità.

(Emendamento 20)

Articolo 14, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Le decisioni relative all'attuazione dei piani globali di aiuto umanitario sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Le decisioni relative all'attuazione dei piani globali di aiuto umanitario volti a fornire un quadro coerente di azioni in una regione in cui una crisi umanitaria si protragga nel tempo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 15, paragrafo 2.

(Emendamento 21)

Articolo 15, paragrafo 3, primo comma

>Testo originale>

3. Una volta all'anno si procede a uno scambio di opinioni, in base alla presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, degli orientamenti generali dell'azione umanitaria per gli anni a venire.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Una volta all'anno si procede a uno scambio di opinioni, in base alla presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, degli orientamenti generali dell'azione umanitaria per gli anni a venire. Contemporaneamente la commissione competente del Parlamento europeo è informata delle proposte della Commissione.

(Emendamento 22)

Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

4 bis. La Commissione organizza su base annuale una riunione informativa con le organizzazioni che partecipano agli aiuti umanitari della Comunità in base a un contratto quadro di partenariato, allo scopo di studiare strategie di lavoro comuni, assicurare un seguito e fare una valutazione dei risultati delle azioni realizzate in associazione.

(Emendamento 23)

Articolo 16

>Testo originale>

La Commissione effettua a intervalli regolari valutazioni delle azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati e per ricavarne orientamenti finalizzati a migliorare l'efficacia delle azioni future. Le relazioni di valutazione sono trasmesse al comitato.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione effettua a intervalli regolari valutazioni delle azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati e per ricavarne orientamenti finalizzati a migliorare l'efficacia delle azioni future. Le relazioni di valutazione sono trasmesse al comitato e all'autorità di bilancio.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativa all'aiuto umanitario (COM(95)0201 - C4-0265/95 - 95/0119(SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0201 - 95/0119(SYN) ((GU C 180 del 14.7.1995, pag. 6.)),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 W del trattato CE (C4-0265/95),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (A4-0283/95),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

Top