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Document 51995AP0239
Legislative resolution embodying Parliament' s opinion of the European Parliament on the proposal for a European Parliament and Council Decision adopting an action programme for Community customs (Customs 2000) (COM(95)0119 and 0451 - C4-0142 and 0435/95 - 95/0087(COD)) (Codecision procedure: first reading)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d' azione della dogana comunitaria ("Dogana 2000") (COM(95)0119 e 0451 - C4-0142 e 0435/95 - 95/0087(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d' azione della dogana comunitaria ("Dogana 2000") (COM(95)0119 e 0451 - C4-0142 e 0435/95 - 95/0087(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)
GU C 308 del 20.11.1995, p. 46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d' azione della dogana comunitaria ("Dogana 2000") (COM(95)0119 e 0451 - C4-0142 e 0435/95 - 95/0087(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 308 del 20/11/1995 pag. 0046
A4-0239/95 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione della dogana comunitaria («Dogana 2000") (COM(95)0119 - C4-0142/95 e COM(95)0451/95 - C4-0435/95 - 95/0087(COD)) La proposta è approvata con le modifiche seguenti: (Emendamento 27) Primo considerando >Testo originale> considerando che il completamento del mercato interno, effettivo dal 1° gennaio 1993, l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, l'allargamento dell'Unione a nuovi Stati e lo sviluppo rapido degli scambi commerciali dell'Unione con il resto del mondo, in particolare a seguito degli accordi firmati nel quadro del GATT nell'aprile 1994 e approvati dal Consiglio il 19 dicembre 1994, richiede che siano chiaramente identificati e attuati dagli orientamenti strategici che permettano di definire meglio il ruolo che la dogana è destinata a svolgere nell'Unione europea; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il completamento del mercato interno, effettivo dal 1° gennaio 1993, l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, l'allargamento dell'Unione a nuovi Stati, la prevista estensione del regime comune di transito ai paesi di Visegrad e lo sviluppo rapido degli scambi commerciali dell'Unione con il resto del mondo, in particolare a seguito degli accordi firmati nel quadro del GATT nell'aprile 1994 e approvati dal Consiglio il 19 dicembre 1994, richiede che siano chiaramente identificati e attuati dagli orientamenti strategici che permettano di definire meglio il ruolo che la dogana è destinata a svolgere nell'Unione europea; (Emendamento 1) Considerando primo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che con la realizzazione del mercato interno sono stati aboliti i controlli sulle merci a tutte le frontiere interne dell'Unione, ma che fra i mercati nazionali dei paesi europei e il mercato interno europeo sussistono tuttora differenze sostanziali; che pertanto è di primaria importanza l'ulteriore trasformazione entro la fine del decennio del mercato interno europeo in un mercato «nazionale» con frontiere interne aperte e una frontiera esterna unica; (Emendamento 2) Considerando primo ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il presupposto per la creazione del mercato «nazionale» europeo è la protezione comune delle frontiere esterne; che contemporaneamente devono essere soppresse all'interno le barriere residue, il che comporta la realizzazione della libera circolazione delle persone, l'introduzione della moneta unica, la tutela comunitaria della proprietà intellettuale, l'applicazione del principio del paese d'origine all'imposta sul valore aggiunto, il riconoscimento reciproco delle norme e degli standard tecnici, il potenziamento delle reti transeuropee e la realizzazione dello statuto della società per azioni europea; che questi traguardi devono essere raggiunti entro l'anno 2000; (Emendamento 28) Terzo considerando >Testo originale> considerando che l'attuazione di queste procedure e di questi controlli alla frontiera esterna dell'Unione europea è compito delle amministrazioni doganali degli Stati membri; che l'efficacia dell'azione di tali amministrazioni doganali è una condizione essenziale per garantire una nuova gestione del mercato interno; che, tuttavia, in taluni casi potrebbe rendersi necessario un accordo a livello comunitario su dei criteri che determinino il livello dei controlli da effettuare; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che l'attuazione di queste procedure e di questi controlli alla frontiera esterna dell'Unione europea è compito delle amministrazioni doganali degli Stati membri; che l'efficacia dell'azione di tali amministrazioni doganali è una condizione essenziale per garantire una nuova gestione del mercato interno; che, tuttavia, è necessario un accordo a livello comunitario su dei criteri che determinino il livello dei controlli da effettuare; (Emendamento 3) Considerando terzo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la creazione di un sistema doganale europeo omogeneo è indispensabile per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e che è auspicabile, a termine, la creazione di una autentica Autorità doganale europea da finanziare con la parte dei prelievi e diritti doganali che è oggi restituita agli Stati membri; (Emendamento 4) Ottavo considerando >Testo originale> considerando che l'attuazione di un programma d'azione comunitaria costituisce una delle azioni più adeguate per realizzare questi obiettivi; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che l'attuazione di un programma d'azione comunitaria costituisce una delle azioni più adeguate per realizzare questi obiettivi; che in occasione della relazione interinale e di quella finale la Commissione valuterà l'opportunità di istituire un'accademia doganale, (finanziata dalla Comunità e dagli Stati membri), destinata a migliorare la formazione dei funzionari doganali degli Stati membri nel campo del diritto comunitario; (Emendamento 5) Undicesimo considerando >Testo originale> considerando che occorre tenere conto, nei settori della formazione e della cooperazione tecnica, della dimensione esterna dell'azione della Comunità e degli Stati Membri; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che occorre tener conto, nei settori della formazione e della cooperazione tecnica, della dimensione esterna dell'azione della Comunità e degli Stati membri; che i funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati Membri dovranno recare in modo visibile sull'uniforme, durante il servizio, il simbolo a dodici stelle dell'Unione europea; (Emendamento 6) Dodicesimo considerando >Testo originale> considerando che il finanziamento del programma d'azione sarà condiviso tra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo comunitario apparirà nel bilancio della Commissione; che la presente decisione stabilisce, per l'insieme della durata del programma, una copertura finanziaria che costituisce la referenza privilegiata, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il finanziamento del programma d'azione sarà condiviso tra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo a carico del bilancio della Comunità apparirà alla sezione III Commissione; che la presente decisione stabilisce, per l'insieme della durata del programma, una copertura finanziaria che costituisce la referenza privilegiata, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale; (Emendamento 29) Quattordicesimo considerando >Testo originale> considerando che questo programma d'azione si fonda sull'esperienza acquisita nel corso dell'azione pilota iniziata dalla Commissione nel 1994; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che questo programma d'azione si fonda sull'esperienza acquisita nel corso dell'azione pilota iniziata dalla Commissione nel 1994 e tiene conto delle conclusioni illustrate nella comunicazione «Frodi nel regime di transito, soluzioni previste e prospettive per il futuro» del 29 marzo 1995 (1). (1) COM(95)108 (Emendamento 30) Articolo 1, paragrafo 4 >Testo originale> 4. La procedura di controllo e di valutazione di cui all'articolo 15 mira ad analizzare i risultati ottenuti e a trarne degli insegnamenti per la prosecuzione dell'azione della Comunità. >Testo dopo la votazione del PE> 4. La procedura di controllo e di valutazione di cui all'articolo 15 mira ad analizzare i risultati ottenuti e a trarne degli insegnamenti per la prosecuzione dell'azione della Comunità e per l'ulteriore sviluppo del diritto comunitario. (Emendamento 7) Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 4 bis. Ai fini della presente decisione, per «amministrazione doganale» si intende l'amministrazione civile che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del codice doganale comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1), è competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale. Essa non può essere, per motivi organizzativi e di omogeneità, che unica per ciascuno Stato membro. - ------------ G.U. L 302 del 19.10.1992, pag. 1 (Emendamento 8) Articolo 1 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 1 bis Misure che contribuiscono alla presa di coscienza della dogana comunitaria 1. La Commissione formula tutte le proposte necessarie all'apertura degli statuti degli agenti di dogana delle Comunità in modo da garantire che tali agenti possano essere distaccati presso le amministrazioni doganali di altri Stati membri, per occuparvi posti di loro competenza, come previsto nella logica dello sviluppo e del completamento del mercato interno. 2. La Commissione formula tutte le proposte necessarie all'adozione per gli agenti delle dogane della Comunità di un'uniforme comune o, quanto meno, di insegne comuni al fine di richiamare, agli occhi dei cittadini tanto dell'Unione europea quanto dei paesi terzi, il ruolo e l'appartenenza di tali agenti alla Comunità. (Emendamento 9) Articolo 2, punto 3 >Testo originale> 3. Rafforzare la presa in considerazione della dimensione comunitaria nell'organizzazione dei servizi e nella messa in opera delle infrastrutture e delle attrezzature, e promuovere l'utilizzo in comune di mezzi materiali di funzionamento che contribuiscano all'attuazione della regolamentazione comunitaria. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Rafforzare la presa in considerazione della dimensione comunitaria nella messa in opera delle infrastrutture e delle attrezzature, e promuovere l'utilizzo in comune di mezzi materiali di funzionamento che contribuiscano all'attuazione della regolamentazione comunitaria. (Emendamento 31) Articolo 2, punto 7 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 7 bis. preparare i paesi terzi associati che intendono aderire all'Unione europea. (Emendamento 10) Articolo 5, punto 3, secondo e terzo comma (nuovi) >Testo dopo la votazione del PE> A tal fine la Commissione propone misure volte ad armonizzare detti controlli sotto un duplice profilo: - quantitativo, ravvicinando la frequenza dei controlli, - qualitativo, favorendo lo sviluppo di tecniche di identificazione e di analisi del rischio. La Commissione coordina le verifiche dei servizi doganali a sdoganamento avvenuto assumendosi la responsabilità dell'elaborazione di un'effettiva politica dei controlli a posteriori eseguiti presso le imprese transnazionali ed effettuati congiuntamente. (Emendamento 11) Articolo 5, punto 7 >Testo originale> 7. procedono a una riflessione approfondita sulla definizione e l'esercizio dei poteri degli agenti dei servizi doganali, nonché sulle possibilità di coordinare l'utilizzo delle risorse disponibili. >Testo dopo la votazione del PE> 7. procedono a una riflessione approfondita sulla definizione e l'esercizio dei poteri del personale doganale così da renderli omogenei in tutti gli Stati dell'Unione, nonché sulle possibilità di coordinare l'utilizzo delle risorse disponibili. (Emendamento 12) Articolo 5 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 5 bis Per ovviare ai modesti risultati conseguiti nel settore del recupero a posteriori dei diritti oggetto di frode o elusi o del recupero degli indebiti, la Commissione presenta una relazione sulle disposizioni giuridiche vigenti negli Stati membri e sulle difficoltà incontrate dai servizi doganali di questi ultimi. Essa intraprende tutte le iniziative necessarie al coordinamento dell'azione degli Stati membri in questi settori. Presenta inoltre, con il concorso degli Stati membri, una relazione in cui vengono individuati i casi in cui le garanzie stabilite nella regolamentazione comunitaria risultino inadeguate a fronte dei rischi incorsi e propone tutte le modifiche opportune al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. (Emendamento 13) Articolo 6, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Questo controllo si prefigge l'obiettivo di garantire l'adeguamento di questa regolamentazione e di queste procedure alla tutela degli interessi legittimi dell'Unione e dei suoi membri pur rispondendo alle necessità degli operatori del commercio internazionale. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Questo controllo si prefigge l'obiettivo di garantire l'adeguamento di questa regolamentazione e di queste procedure alla tutela degli interessi legittimi dell'Unione e dei suoi membri pur rispondendo alle necessità degli operatori del commercio internazionale. Nel contempo la Commissione si preoccupa di fornire un'interpretazione delle regolamentazioni doganali comuni che sia sensata, che tenga conto adeguatamente dei processi economici ed eviti oneri amministrativi eccessivamente elevati. (Emendamento 39) Articolo 7, terzo comma, secondo trattino >Testo originale> - il miglioramento della raccolta, dell'analisi, della diffusione e dello sfruttamento delle informazioni a livello della Comunità, ricorrendo al massimo all'informatica, >Testo dopo la votazione del PE> - il miglioramento della raccolta, dell'analisi, della diffusione e dello sfruttamento delle informazioni a livello della Comunità, ricorrendo al massimo all'informatica e potenziando, nel modo più rapido possibile, l'impiego di sistemi computerizzati da parte dei servizi doganali; ciò vuol dire che: >Testo dopo la votazione del PE> - entro il 1° gennaio 1997 tutti gli uffici doganali devono essere in grado di fornire informazioni in tempo reale circa i documenti TIR rilasciati e ricevuti; entro il 1° gennaio 1996 la Commissione presenta un piano volto a facilitare tale azione, in compartecipazione con gli Stati membri, - il regime di transito comune deve essere computerizzato entro il 1° gennaio 1998. (Emendamento 15) Articolo 7, terzo comma, sesto trattino >Testo originale> - lo sviluppo della cooperazione con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, oltre che con gli ambienti professionali interessati, >Testo dopo la votazione del PE> - lo sviluppo della cooperazione con paesi terzi e in particolare i paesi associati dell'Europa centro-orientale e con le organizzazioni internazionali competenti, oltre che con gli ambienti professionali interessati, (Emendamento 16) Articolo 7, comma terzo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Nel quadro delle relazioni con gli operatori del settore del commercio estero, gli Stati Membri saranno incoraggiati a concludere protocolli di accordo con qualunque rappresentante abilitato delle professioni interessate, al fine di predisporre dispositivi adeguati di controllo, di verifica o di scambio di informazioni o dati di qualsivoglia carattere, suscettibili di contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. (Emendamento 32) Articolo 9, frase introduttiva >Testo originale> La Commissione sostiene le azioni che mirano a migliorare i metodi di lavoro delle amministrazioni doganali. In compartecipazione con gli Stati membri, incoraggia lo sviluppo e l'applicazione di nuovi metodi di lavoro, in particolare nei settori seguenti: >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione sostiene le azioni che mirano a migliorare i metodi di lavoro delle amministrazioni doganali. In compartecipazione con gli Stati membri, incoraggia lo sviluppo e l'applicazione di nuovi metodi di lavoro, in particolare nei settori seguenti, riconoscendo priorità alla sorveglianza doganale rispetto all'immissione in libera pratica; (Emendamento 17) Articolo 9, punto 4, secondo e terzo comma (nuovi) >Testo dopo la votazione del PE> Al fine di agevolare il lavoro degli uffici incaricati dei controlli, la Commissione propone misure miranti a consentire a tali uffici, se necessario, l'accesso alle informazioni sulle transazioni rientranti nel codice doganale comunitario immesse nelle banche dati di altri Stati membri. Qualora necessario, la Commissione formula proposte atte a consentire agli Stati membri che dispongono di sistemi poco efficienti di dotarsi dei sistemi più efficienti di altri Stati membri nonché misure relative all'immissione in una banca dati unica dei dati custoditi presso gli Stati membri. (Emendamento 18) Articolo 10, secondo comma (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Laddove le disparità tra i poteri riconosciuti ai funzionari di dogana ostino a un'efficace collaborazione doganale e amministrativa in ambito comunitario o con paesi terzi, la Commissione presenta una relazione su tali disparità e sulle misure da adottare per ravvicinare e armonizzare detti poteri. (Emendamento 19) Articolo 11, paragrafo 3 >Testo originale> 3. Per aiutare l'identificazione di tali possibilità di azione, la Commissione organizza riunioni di esperti e seminari che riuniscano, se necessario, dei rappresentanti degli ambienti economici interessati. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Per aiutare l'identificazione di tali possibilità di azione, la Commissione organizza riunioni di esperti e seminari che riuniscano, sistematicamente, dei rappresentanti degli ambienti economici interessati. (Emendamento 20) Articolo 12, secondo comma (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione informa l'autorità di bilancio sul contenuto delle misure da essa adottate. (Emendamento 21) Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma >Testo originale> A tale scopo, in funzione delle necessità identificate e su una base reciproca, potranno essere organizzati scambi di funzionari con tali amministrazioni oltre che seminari di formazione; il bilancio comunitario si assume per queste operazioni la parte del costo corrispondente ai funzionari delle amministrazioni dell'Unione, nonché un contributo, da determinarsi caso per caso, alle spese di organizzazione dei seminari. >Testo dopo la votazione del PE> A tale scopo, in funzione delle necessità identificate e su una base reciproca, potranno essere organizzati scambi di funzionari con tali amministrazioni oltre che seminari di formazione; il bilancio comunitario si assume per queste operazioni la parte del costo corrispondente ai funzionari delle amministrazioni dell'Unione, nonché un contributo, da determinarsi caso per caso, alle spese di organizzazione dei seminari. La Commissione, in virtù del principio della buona gestione finanziaria e del rapporto costo/efficacia, finanzia le operazioni e l'organizzazione dei seminari che comportano le spese più ridotte. (Emendamento 22) Articolo 13, paragrafo 4 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 4 bis. La formazione dei funzionari doganali quale definita dal programma Matthaeus va estesa ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale che partecipano da poco al libero commercio internazionale, visto che molte irregolarità in campo doganale sono accertate soprattutto nell'ambito del transito di merci provenienti da tali paesi. (Emendamento 23) Articolo 13, paragrafo 4 ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 4 ter. La Commissione formula tutte le proposte utili ai fini della creazione di un istituto europeo permanente di formazione doganale, le cui attività saranno innanzitutto orientate alla formazione di base comune dei quadri superiori delle amministrazioni doganali degli Stati membri e della Commissione o delle altre istituzioni comunitarie e successivamente al perfezionamento di tali agenti nel corso della carriera nonché agli scambi di esperienze e all'organizzazione di seminari nel territorio comunitario. (Emendamento 35) Articolo 14, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Nel quadro dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 7, la Commissione realizza azioni o sostiene le iniziative degli Stati membri che mirano a migliorare e rafforzare le relazioni tra le amministrazioni doganali dell'Unione e gli operatori del commercio estero. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Nel quadro dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 7, la Commissione realizza azioni o sostiene le iniziative degli Stati membri che mirano a migliorare e rafforzare le relazioni tra le amministrazioni doganali dell'Unione e gli operatori del commercio estero. A tale riguardo la Commissione tiene espressamente conto dell'esperienza e delle informazioni provenienti dagli operatori del commercio estero. (Emendamento 24) Articolo 15, paragrafo 3 e paragrafo 4, frase introduttiva e primo trattino >Testo originale> 3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, rispettivamente entro il 31 dicembre 1997 e entro il 31 dicembre 2000, relazioni sull'attuazione e l'impatto del programma. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, rispettivamente entro il 31 dicembre 1997 e entro il 30 giugno 1999, relazioni sull'attuazione e l'impatto del programma. >Testo originale> 4. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio: - entro il 31 dicembre 1998, una relazione interinale sull'attuazione del presente programma, >Testo dopo la votazione del PE> 4. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio: - entro il 30 giugno 1998, una relazione interinale sull'attuazione del presente programma, (Emendamento 25) * Articolo 16, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Fatte salve le azioni il cui finanziamento è previsto nel quadro di altri programmi comunitari, la copertura finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo dall'1.1.1996 al 31.12.2000, è fissata in 50.000.000 ECU. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati nei limiti delle prospettive finanziarie. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Il finanziamento delle azioni del programma è diviso tra la Comunità e gli Stati membri. Fatte salve le azioni il cui finanziamento è previsto nel quadro di altri programmi comunitari, la copertura finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000, è fissata in 50.000.000 ECU comprese le spese amministrative. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. Le entrate derivanti dalle sanzioni contro le irregolarità in materia di applicazione del diritto comunitario sono iscritte quali entrate nella sezione III, Commissione. * Testo aggiunto con il COM(95)0451 e non disponibile in italiano. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione della dogana comunitaria («Dogana 2000")(COM(95)0119 - C4-0142/95 e COM(95)0451 - C4-0435/95 - 95/0087(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0119 e COM(95)0451 - 95/0087(COD), - visti gli articoli 189 B, paragrafo 2, 100A e 113 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0142/95 e C4-0435/95), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0239/95), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento; 4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione; 5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, così come modificata dal Parlamento; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.