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Document 51994PC0635

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica le regolamento (CEE) n. 4007/87, che proroga il periodo previsto all' articolo 90, paragrafo 1 e all' articolo 257, paragrafo 1 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo

/* COM/94/635 def. - CNS 94/0315 */

GU C 382 del 31.12.1994, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0635

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica le regolamento (CEE) n. 4007/87, che proroga il periodo previsto all' articolo 90, paragrafo 1 e all' articolo 257, paragrafo 1 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo /* COM/94/635DEF - CNS 94/0315 */

Gazzetta ufficiale n. C 382 del 31/12/1994 pag. 0037


Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 4007/87, che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (94/C 382/08) COM(94) 635 def. - 94/0315(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 19 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2 e l'articolo 257, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo prima dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto di adesione, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che la data di scadenza di tale periodo, stabilita al 31 dicembre 1987 nell'atto di adesione, è stata prorogata dal regolamento (CEE) n. 4007/87 (1), del 22 dicembre 1987, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 370/94 (2), fino al 31 dicembre 1994, sia per la Spagna che per il Portogallo;

considerando che è opportuno prorogare il periodo in esame di un anno sia per la Spagna che per il Portogallo, per permettere a questi due Stati membri di far fronte, in particolare, a specifiche difficoltà tecniche di applicazione della normativa vitivinicola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4007/87 è modificato come segue:

1. al primo comma, la data del «31 dicembre 1994» per la Spagna è sostituita da quella del «31 dicembre 1995»;

2. al secondo comma, la data del «31 dicembre 1994» per il Portogallo è sostituita da quella del «31 dicembre 1995».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 378 del 31. 12. 1997, pag. 1.

(2) GU n. L 48 del 19. 2. 1994, pag. 9.

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