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Document 51994PC0635
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC) No 4007/87 extending the period referred to in Articles 90(1) and 257(1) of the Act of Accession of Spain and Portugal
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica le regolamento (CEE) n. 4007/87, che proroga il periodo previsto all' articolo 90, paragrafo 1 e all' articolo 257, paragrafo 1 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica le regolamento (CEE) n. 4007/87, che proroga il periodo previsto all' articolo 90, paragrafo 1 e all' articolo 257, paragrafo 1 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo
/* COM/94/635 def. - CNS 94/0315 */
GU C 382 del 31.12.1994, p. 37–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica le regolamento (CEE) n. 4007/87, che proroga il periodo previsto all' articolo 90, paragrafo 1 e all' articolo 257, paragrafo 1 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo /* COM/94/635DEF - CNS 94/0315 */
Gazzetta ufficiale n. C 382 del 31/12/1994 pag. 0037
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 4007/87, che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (94/C 382/08) COM(94) 635 def. - 94/0315(CNS) (Presentata dalla Commissione il 19 dicembre 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2 e l'articolo 257, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo prima dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto di adesione, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che la data di scadenza di tale periodo, stabilita al 31 dicembre 1987 nell'atto di adesione, è stata prorogata dal regolamento (CEE) n. 4007/87 (1), del 22 dicembre 1987, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 370/94 (2), fino al 31 dicembre 1994, sia per la Spagna che per il Portogallo; considerando che è opportuno prorogare il periodo in esame di un anno sia per la Spagna che per il Portogallo, per permettere a questi due Stati membri di far fronte, in particolare, a specifiche difficoltà tecniche di applicazione della normativa vitivinicola, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4007/87 è modificato come segue: 1. al primo comma, la data del «31 dicembre 1994» per la Spagna è sostituita da quella del «31 dicembre 1995»; 2. al secondo comma, la data del «31 dicembre 1994» per il Portogallo è sostituita da quella del «31 dicembre 1995». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 378 del 31. 12. 1997, pag. 1. (2) GU n. L 48 del 19. 2. 1994, pag. 9.