This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51994PC0561
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) on the certification of animals and animal products
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alla certificazione di animali e prodotti di origine animale
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alla certificazione di animali e prodotti di origine animale
/* COM/94/561 def. - CNS 94/0278 */
GU C 373 del 29.12.1994, pp. 16–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alla certificazione di animali e prodotti di origine animale /* COM/94/561DEF - CNS 94/0278 */
Gazzetta ufficiale n. C 373 del 29/12/1994 pag. 0016
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla certificazione di animali e prodotti di origine animale (94/C 373/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 561 def. - 94/0278 (CNS) (Presentata dalla Commissione il 7 dicembre 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), e la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, affidano allo Stato membro speditore o destinatario il compito di garantire l'adeguatezza dei controlli veterinari e, se del caso, della certificazione; considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno di animali e prodotti di origine animale, gli Stati membri devono poter contare totalmente sulla attendibilità della certificazione sul luogo di produzione e di spedizione; considerando che questo obiettivo non può essere realizzato da Stati membri singoli; che pertanto devono essere adottate norme comuni riguardanti gli obblighi delle autorità competenti e dei funzionari autorizzati, nonché la conformità della certificazione relativa ad animali e prodotti di origine animale alla normativa comunitaria; considerando che è necessario prendere misure efficaci onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento si applica alla certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria riguardante l'immissione sul mercato e gli scambi di animali e prodotti di origine animale. Articolo 2 1. Per legislazione veterinaria si intende la legislazione di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e agli allegati A e B della direttiva 90/425/CEE. 2. Per funzionario autorizzato si intende una persona autorizzata dall'autorità competente a firmare i certificati richiesti dalla legislazione veterinaria. 3. Si applicano inoltre, mutatis mutandis, le definizioni contenute nell'articolo 2 delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE. Articolo 3 1. I funzionari autorizzati non rilasciano certificati in settori che esulano dalle loro conoscenze o che non possono essere da loro stessi verificati. All'occorrenza, i certificati, quando vengono presentati al funzionario autorizzato, sono accompagnati da note orientative dalle quali risulti la portata di eventuali indagini, prove o esami da eseguire. 2. I funzionari autorizzati non firmano certificati in bianco o incompleti, relativi ad animali o prodotti che essi non abbiano ispezionato o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato in base ad un altro certificato o attestato, il funzionario autorizzato deve essere in possesso di quel documento prima di firmare. 3. I funzionari autorizzati devono avere uno status che ne garantisca l'imparzialità e in particolare non devono avere interessi commerciali diretti negli animali o nel prodotti che vengono certificati. Articolo 4 1. Le autorità competenti prendono tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare essi devono garantire che i funzionari da loro autorizzati siano vincolati per legge dagli obblighi che loro incombono e totalmente edotti sull'importanza del contenuto di ogni certificato che firmano. 2. Ogni autorità competente mantiene un registro aggiornato delle firme dei propri funzionari autorizzati e conserva le copie di tutti i certificati rilasciati a suo nome per un periodo adeguato. Articolo 5 1. Le autorità competenti indagano e prendono le misure adeguate per penalizzare qualsiasi caso di certificazione falsa o fuorviante che venga da essi individuata. Le sanzioni devono essere sufficienti almeno ad annullare eventuali benefici finanziari indebitamente ottenuti. 2. Se si scopre che un funzionario autorizzato ha consapevolmente rilasciato un certificato doloso, l'autorità competente prende tutte le misure necessarie, salve restando le altre conseguenze di ordine giuridico, a garantire che la persona in questione non possa commettere nuovamente il reato. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.