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Document 51994PC0473
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) establishing a system of compensation for the additional costs incurred in the marketing of certain fishery products from the Azores, Madeira,the Canary Islands and the French department of Guiana as a result of their very remote location
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori
/* COM/94/473 def. - CNS 94/0255 */
GU C 343 del 6.12.1994, pp. 17–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori /* COM/94/473DEF - CNS 94/0255 */
Gazzetta ufficiale n. C 343 del 06/12/1994 pag. 0017
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori (94/C 343/10) COM(94) 473 def. - 94/0255(CNS) (Presentata dalla Commissione il 7 novembre 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando le difficoltà in cui versa il settore della pesca nell'Unione europea, acuite in particolare dai costi del trasporto dei prodotti alieutici ai mercati a causa della lontananza e dell'isolamento delle regioni ultraperiferiche; considerando che il Consiglio, con decisioni 89/687/CEE (1), 91/314/CEE (2) e 91/315/CEE (3), ha istituito programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), delle isole Canarie (Poseican), nonché di Madera e delle Azzorre (Poseima), i quali si inquadrano nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche e definiscono le linee generali delle soluzioni da applicare per tener conto delle peculiarità di tali regioni e dei condizionamenti che ne ipotecano lo sviluppo; considerando il successo di azioni analoghe già attuate; considerando che dette regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha adottato, nel settore alieutico, misure intese a compensare per il 1992 e il 1993 i costi supplementari che gravano sulla trasformazione del tonno nelle Azzorre e a Madera, sulla produzione e il congelamento del tonno nonché sul congelamento e la trasformazione delle sardine nelle isole Canarie; che tali azioni sono state portate avanti, nel 1994, con l'adozione del regolamento (CE) n. 1503/94 del Consiglio (4); che si è ravvisata la necessità di prevedere, a decorrere dal 1995, un regime di compensazione dei costi supplementari in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti in causa; che occorre pertanto adottare misure per il mantenimento delle azioni sopra citate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori. Articolo 2 1. Per quanto riguarda le Azzorre e Madera, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 155 ECU/t per una quantità massima di 15 000 t di tonno all'anno consegnate all'industria locale, in ragione di 10 000 t per le Azzorre e 5 000 t per Madera. 2. Per quanto riguarda le Canarie, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 125 ECU/t per il tonno destinato alla commercializzazione allo stato fresco (nei limiti di una quantità massima di 10 400 t all'anno), di 45 ECU/t per il tonno congelato (nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno), di 85 ECU/t per le sardine destinate alla conservazione (nei limiti di una quantità massima di 10 500 t all'anno) e di 45 ECU/t per le sardine e gli sgombri destinati al congelamento (nei limiti di una quantità massima di 7 000 t all'anno). 3. Per quanto riguarda il dipartimento francese della Guiana, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel versamento di 865 ECU/t per i gamberetti prodotti dalla pesca industriale (nei limiti di una quantità massima di 3 500 t all'anno) e nel versamento di 930 ECU/t per i gamberetti prodotti dalla pesca artigianale (nei limiti di una quantità massima di 500 t all'anno). Articolo 3 Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (5). Articolo 4 Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6). Esse sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia. Articolo 5 Ogni tre anni e per la prima volta il 1° gennaio 1998, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, eventualmente corredata di proposte circa gli adeguamenti che si rivelassero necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 1. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39. (2) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5. (3) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10. (4) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 8. (5) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. (6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.