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Document 51994PC0404
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
/* COM/94/404 def. - CNS 94/0217 */
GU C 297 del 25.10.1994, pp. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi /* COM/94/404DEF - CNS 94/0217 */
Gazzetta ufficiale n. C 297 del 25/10/1994 pag. 0020
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (94/C 297/11) COM(94) 404 def. - 94/0217(CNS) (Presentata dalla Commissione il 4 ottobre 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/94 (2), prevede che ai produttori di frumento duro di regioni di produzione tradizionali possa essere concesso un supplemento al pagamento compensativo, allo scopo di compensare la perdita supplementare di reddito dei produttori in questione rispetto ai produttori di altri cereali, a seguito della fissazione di un prezzo unico per l'insieme dei cereli; che tale beneficio è limitato alle superfici seminate a frumento duro nelle zone tradizionali; considerando che, a seguito dell'allineamento del prezzo del frumento duro su quello degli altri cereali, nonché della restrizione del versamento dei pagamenti compensativi supplementari per le superfici coltivate a frumento duro alle sole zone elencate agli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1765/92, la coltivazione di detto cereale al di fuori delle suddette zone, in particolare in Francia, si è ridotta in misura sproporzionata rispetto all'obiettivo che ci si era prefissi; considerando che è quindi opportuno salvaguardare un certo livello di produzione nelle regioni in cui la produzione era consolidata prima dell'attuazione della riforma al di fuori delle zone tradizionali; considerando che è opportuno pertanto prevedere un aiuto per le superfici coltivate a frumento duro al di fuori delle zone indicate negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1765/92; che al contempo occorre però limitarne l'importo ad un livello che corrisponda alla perdita di reddito dovuta all'allineamento del prezzo di detto cereale su quello degli altri cereali; considerando tuttavia che, al fine di evitare un'estensione eccessiva delle superfici seminate a frumento duro, è opportuno limitare le superfici ammissibili al beneficio di un aiuto supplementare rispetto a quelle coltivate ad altri cereali; considerando, d'altro canto, che occorre riesaminare il contingente nazionale di produzione di frumento duro per la Spagna e il Portogallo al fine di tener conto più adeguatamente della situazione reale dei produttori durante il periodo di riferimento; che, per motivi di equità, occorre inoltre considerare la regione italiana dell'Umbria come zona di produzione tradizionale di frumento duro relativamente ad un numero limitato di ettari che corrisponda alla superficie tradizionalmente coltivata a frumento duro; considerando che, tenuto conto della particolare situazione strutturale dei nuovi Länder tedeschi, la produzione di semi oleosi in Germania potrebbe essere caratterizzata da uno sviluppo divergente tra i vari Länder; che, per motivi di equità, occorre prevedere una differenziazione tra i Länder tedeschi per quanto riguarda le sanzioni derivanti da un eventuale superamento simultaneo della superficie massima garantita e della superficie nazionale di riferimento; che, d'altro lato, occorre adottare i provvedimenti necessari ad evitare che l'applicazione di questo sistema abbia un'incidenza sull'entità o sulla data di pagamento dell'acconto accordato ai semi oleosi in altre regioni della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, i termini «550 000 ha» e «30 000 ha» sono sostituiti rispettivamente con «570 000 ha» e «35 000 ha». 2) All'articolo 4, paragrafo 4, i termini «In Francia» e «dipartimenti» sono sostituiti con «In Francia e in Italia» e «dipartimenti e regioni». 3) All'articolo 4, è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Per i dipartimenti della Francia in cui la produzione di frumento duro è consolidata, diversi da quelli indicati negli allegati II e III, è istituito un aiuto di 115 ECU/ha limitatamente ad una superficie di 50 000 ha.» 4) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), è inserita la seguente frase prima dell'ultima frase: «Tuttavia, per quanto concerne la Germania, l'adeguata riduzione supplementare può essere differenziata su richiesta di detto Stato, in tutto o in parte, per superficie di base regionale; in caso di ricorso a tale facoltà, la Germania comunica senza indugio alla Commissione gli elementi considerati ai fini del calcolo delle riduzioni da applicare.» 5) All'articolo 11, paragrafo 2, è inserita la seguente frase dopo la prima frase: «Qualora la disposizione specifica prevista per la Germania all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), penultima frase, rischi di avere un'incidenza sulla data di pagamento dell'acconto, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o sulla sua entità, è possibile fissare una data di pagamento e/o un livello dell'acconto specifici per la Germania.» 6) All'articolo 12, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente: «- le modalità di determinazione, per quanto riguarda il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento al pagamento compensativo di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, nonché dei criteri di ammissibilità al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei dipartimenti da prendere in considerazione e le misure da adottare in caso di superamento del limite fissato per il versamento dell'aiuto medesimo;». 7) All'allegato III è aggiunto quanto segue: «Italia: - Umbria: 50 000 ha». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dalla campagna 1995/1996. Il presente regolamento à obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (2) GU n. L 106 del 27. 4. 1994, pag. 14.