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Document 51994PC0313
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE the circulation of feed materials amending directives 70/524/EEC, 74/63/EEC, 80/511/EEC, 82/471/EEC, 82/475/EEC, 91/357/EEC, 91/516/EEC, 92/87/EEC and 93/74/EEC as well as repealing directive 77/101/EEC
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla circolazione di prodotti per l' alimentazione degli animali che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE, 91/516/CEE, 92/87/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla circolazione di prodotti per l' alimentazione degli animali che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE, 91/516/CEE, 92/87/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE
/* COM/94/313 def. - CNS 94/0180 */
GU C 236 del 24.8.1994, pp. 7–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla circolazione di prodotti per l' alimentazione degli animali che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE, 91/516/CEE, 92/87/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE /* COM/94/313DEF - CNS 94/0180 */
Gazzetta ufficiale n. C 236 del 24/08/1994 pag. 0007
Proposta di Direttiva del Consiglio relativa alla circolazione di prodotti per l'alimentazione degli animali che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE, 91/516/CEE, 92/87/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (94/C 236/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 313 def. - 94/0180(CNS) (Presentata dalla Commissione il 20 luglio 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che nel campo della produzione, del trattamento e del consumo di prodotti agricoli i prodotti per l'alimentazione degli animali hanno un ruolo importante; considerando che, tenuto conto del crescente interesse per la qualità, per l'efficacia e per l'ambiente, la funzione degli alimenti per animali in agricoltura assumerà un'importanza ancora maggiore; considerando che nella prospettiva di tale evoluzione le norme relative alla circolazione dei prodotti per l'alimentazione degli animali sono importanti per conseguire una sufficiente trasparenza nell'intero iter degli alimenti migliorando la qualità della produzione agricola, soprattutto quella animale; considerando che la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (1), modificata da ultimo con la direttiva 90/654/CEE (2), definisce norme per la commercializzazione degli alimenti semplici per animali; che sino ad ora negli Stati membri vigevano consuetudini differenti per la regolamentazione della commercializzazione delle materie prime; che pertanto la direttiva 77/101/CEE consente agli Stati membri di prevedere, in taluni casi, norme derogatorie; considerando che tali deroghe hanno condotto ad una situazione in cui in alcuni Stati membri la direttiva 77/101/CEE disciplina la commercializzazione sia degli alimenti semplici che delle materie prime per alimenti, mentre in altri Stati membri unicamente quella degli alimenti semplici, la qual cosa offre una scappatoia per gli alimenti semplici che possono essere venduti come materie prime per alimenti degli animali, non soggetti a regolamentazione alcuna; considerando che, ai fini di un funzionamento efficace del mercato unico, le discrepanze esistenti a livello degli Stati membri non devono più sussistere; che, tenuto conto del campo d'applicazione della presente direttiva, occorre sostituire la direttiva 77/101/CEE con una nuova normativa; considerando che gli alimenti semplici e le materie prime per alimenti sono tra loro talmente simili e prossimi che, al fine di garantire un'integrazione coerente del campo d'applicazione della presente direttiva, essi devono essere inseriti nell'unica categoria «prodotti per l'alimentazione degli animali»; considerando che, allo scopo di ottenere la trasparenza auspicata nell'intero iter degli alimenti, la presente direttiva deve concernere la «circolazione» di prodotti per l'alimentazione degli animali; considerando che per ottenere risultati soddisfacenti nella produzione animale occorre, in ampia misura, utilizzare correttamente prodotti adeguati e di buona qualità per l'alimentazione degli animali; che tali prodotti devono pertanto essere sempre di qualità sana, leale e mercantile; che essi non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone né essere commercializzati in modo da indurre in errore; considerando che poiché diversi prodotti possono essere destinati ad usi alimentari o ad usi non alimentari, la loro destinazione per usi alimentari deve essere specificata in modo chiaro mediante un requisito di etichettatura che preveda la chiara indicazione della destinazione al momento in cui essi vengono immessi in circolazione a tal fine; considerando che la circolazione dei prodotti per l'alimentazione degli animali avviene sovente in consegne all'ingrosso ripartite o no in diverse unità; che la circolazione di tali prodotti è prevalentemente accompagnata da documenti quali fatture e distinte merci; che questa documentazione può essere utilizzata come «documento di accompagnamento» come indicato all'articolo 5 della presente direttiva; che ciò può essere autorizzato solo se in tutte le fasi della circolazione l'identificazione e il riferimento reciproco della (delle unità della) consegna e del documento di accompagnamento sono garantiti adeguatamente utilizzando, ad esempio, opportuni numeri o simboli di riferimento; considerando che poiché i prodotti per l'alimentazione degli animali possono presentare qualità differenti dal punto di vista sanitario e nutritivo, occorre operare una chiara distinzione tra i vari prodotti imponendo, quando entrano in circolazione, un requisito di etichettatura che preveda l'indicazione dei rispettivi nomi specifici; considerando che è necessario fornire ai rispettivi acquirenti o utilizzatori di tali prodotti, nel loro intero iter, informazioni complementari precise e significative quali le guantità dei costituenti aventi un effetto diretto sulla qualità dei prodotti per l'alimentazione degli animali; che è necessario evitare che i venditori omettano di dichiarare i costituenti analitici in modo che gli acquirenti più piccoli non debbano richiedere inutilmente tale informazione e che occorre evitare costi inutili dovuti a ripetizioni superflue delle analisi proprio prima del termine dell'iter degli alimenti; che taluni Stati membri incontrano difficoltà circa i controlli a livello delle aziende agricole; che in tale circostanza occorre prevedere disposizioni riguardanti la dichiarazione dei costituenti all'inizio dell'iter dei prodotti per l'alimentazione degli animali; considerando che il suddetto requisito non è strettamente indispensabile in caso di consegne certe a fabbricanti riconosciuti di alimenti composti che dispongono delle attrezzature necessarie per determinare la composizione dei prodotti per l'alimentazione degli animali, dal momento che la dichiarazione delle quantità dei costituenti analitici degli alimenti composti deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 79/373/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (4); che ciò deve essere previsto chiaramente da un requisito specifico di etichettatura relativo alla destinazione; considerando che la circolazione dei prodotti per l'alimentazione degli animali da e tra agricoltori consiste, nella stragrande maggioranza dei casi, di prodotti coltivati di origine vegetale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a semplice trattamento fisico quale la trinciatura o la macinazione e non trattati con additivi; che, data la conoscenza generale delle caratteristiche di tali prodotti e per motivi di funzionalità, non deve essere ritenuta necessaria la dichiarazione dei costituenti su un documento di accompagnamento quale, ad esempio, la fattura; che ciò deve essere necessario dopo il trattamento di tali prodotti con additivi poiché tale trattamento può modificarne la composizione chimica e il valore nutritivo; considerando che i prodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali sono venduti in piccole quantità in molti punti di vendita al dettaglio sovente per l'alimentazione di animali da compagnia; che, data la generale conoscenza delle caratteristiche di tali prodotti e per motivi di funzionalità, non deve essere ritenuta necessaria la dichiarazione dei costituenti; considerando che, quando non sono direttamente disponibili dati affidabili definitivi sui costituenti analitici, in particolare per quanto riguarda prodotti per l'alimentazione degli animali provenienti da paesi terzi e posti per la prima volta in circolazione nella Comunità, nonché al fine di evitare soste non necessarie dei prodotti nei porti e alle congiunzioni strada/ferrovia, occorre prevedere la possibilità di fornire entro sei giorni lavorativi la conferma definitiva dei dati dichiarati provvisoriamente; considerando che diversi regolamenti comunitari di base prevedono elenchi di ingredienti e di prodotti per l'alimentazione degli animali; considerando che, per motivi pratici e per coerenza ed efficacia giuridica, occorre definire un elenco dei principali prodotti per l'alimentazione degli animali analogo a quelli già stabiliti in settori affini; considerando che detto elenco non può essere esaustivo, tenuto conto della grande diversità di prodotti e di sottoprodotti che possono essere messi in circolazione ed utilizzati, della continua evoluzione della tecnologia alimentare, noché della necessità di non limitare la scelta dei fabbricanti e degli agricoltori; che è ammissibile la circolazione di prodotti per l'alimentazione degli animali diversi da quelli inclusi nell'elenco succitato purché siano designati con denominazioni specifiche che ne impediscano la confusione con prodotti che soddisfano ai requisiti per avere una denominazione stabilita a livello comunitario; considerando che i prodotti per l'alimentazione degli animali contenenti quantità di sostanze e prodotti indesiderabili superiori a quelle indicate per gli alimenti semplici nell'allegato I della direttiva 74/63/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE, possono essere consegnati, per ulteriore trattamento, solo a fabbricanti riconosciuti di alimenti composti che dispongano di adeguate attrezzature di trattamento; che ciò deve essere previsto chiaramente da un requisito specifico di etichettatura relativo alla destinazione; considerando che la modificazione dell'elenco dei principali prodotti per l'alimentazione degli animali è un provvedimento che deve basarsi su dati scientifici; considerando che l'elenco di cui alla parte B dell'allegato I della presente direttiva deve essere utilizzato ai fini della circolazione di prodotti per l'alimentazione degli animali per tutte le destinazioni nonché ai fini dell'etichettatura di prodotti per l'alimentazione degli animali utilizzati in alimenti composti; considerando che la direttiva 92/87/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari (6), prevede un elenco degli ingredienti che devono essere indicati nell'etichettatura dei mangimi composti; che occorre provvedere che la direttiva 92/87/CEE sia abrogata all'entrata in vigore delle parti A e B dell'allegato I della presente direttiva; considerando che, al fine di migliorare la chiarezza e la confrontabilità nel campo dell'identificazione internazionale degli alimenti e degli scambi di dati su di essi, la Commissione deve poter adottare, se del caso, disposizioni attuative allo scopo di istituire, per gli alimenti, un sistema internazionale di codificazione di semplice riscontrabilità basato su glossari relativi all'origine, alla funzione, al procedimento di fabbricazione e alla maturità/qualità dell'alimento; considerando che per agevolare l'adozione di misure attuative occorre ricorrere alla procedura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente degli alimenti per animali; considerando che è importante garantire che l'esattezza delle dichiarazioni effettuate possa essere controllata ufficialmente in modo uniforme nell'intera Comunità, conformemente alle relative disposizioni previste dalla direttiva, in tutti gli stadi della circolazione dei prodotti per l'alimentazione degli animali; considerando che l'introduzione della presente direttiva implica l'abolizione dei termini «alimenti semplici per animali», «materie prime (ingredienti)», «materie prime» e «ingredienti»; che tali termini devono essere sostituiti, nella legislazione comunitaria sugli alimenti per animali attualmente in vigore, in particolare nelle direttive del Consiglio 70/524/CEE (7), 74/63/CEE, 80/511/CEE (8), 82/471/CEE (9), 82/475/CEE (10), 91/357/CEE (11), 91/516/CEE (12), 92/87/CEE e 93/74/CEE (13) con l'espressione «prodotto per l'alimentazione degli animali» e che, ove necessario, la definizione di «prodotti per l'alimentazione degli animali» deve essere sostituita con quella contenuta nella presente direttiva; che ciò incide anche sulla definizione di mangimi composti; considerando che le «miscele di prodotti per l'alimentazione degli animali», diverse da quelle elencate esplicitamente come prodotto per l'alimentazione degli animali, sono considerate come «mangimi composti semilavorati»; che la direttiva 79/373/CEE deve essere modificata di conseguenza; considerando che i prodotti per l'alimentazione degli animali contenenti sostanze e prodotti indesiderabili in quantità superiori a quelle indicate per i prodotti semplici nell'allegato I della direttiva 74/63/CEE devono essere consegnati soltanto a fabbricanti riconosciuti di alimenti composti; che tali sostanze e prodotti indesiderabili, ad eccezione della aflatossina, del cadmio e dell'arsenico, nonché i prodotti complementari per alimentazione degli animali, incluse le eccezioni indicate, devono essere elencati nell'allegato II, parte B, della direttiva 74/63/CEE; considerando che per una protezione efficace della salute umana e degli animali e per il buon funzionamento del mercato interno occorre intraprendere un'azione al livello comunitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva si applica ai prodotti per l'alimentazione degli animali in circolazione all'interno della Comunità. 2. La presente direttiva è d'applicazione, salve restando le altre disposizioni comunitarie nel settore dell'alimentazione degli animali. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni: a) «prodotti per l'alimentazione degli animali»: svariati prodotti di origine vegatale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, prodotti derivati dalla loro trasformazione industriale, nonché le diverse sostanze organiche o inorganiche, contenenti o no additivi, destinati ad essere usati nell'alimentazione degli animali per via orale, come tali o trasformati, nella preparazione di alimenti composti oppure come supporto delle premiscele; b) «immissione in circolazione» («circolazione»): la detenzione di prodotti per l'alimentazione degli animali a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o a pagamento, nonché la vendita stessa e altre forme di trasferimento. Articolo 3 Gli Stati membri prescrivono che i prodotti per l'alimentazione degli animali possono essere fatti circolare nella Comunità solo se di qualità sana, leale e mercantile. Essi prescrivono che detti prodotti non devono costituire alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone, né devono essere presentati in modo da indurre in errore. Articolo 4 Gli Stati membri prescrivono che le disposizioni generali dell'allegato I, parte A, si applichino alla circolazione dei prodotti per l'alimentazione degli animali. Articolo 5 1. Gli Stati membri prescrivono che i prodotti per l'alimentazione degli animali possono essere messi in circolazione soltanto se le indicazioni sotto elencate (che devono essere chiaramente visibili, leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore, del confezionatore, dell'importatore, del venditore o del distributore, stabiliti all'interno della Comunità) sono apposte su un documento di accompagnamento o, se del caso, sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso: a) l'espressione «prodotto per l'alimentazione degli animali»; b) il nome di tale prodotto e, se del caso, altri requisiti conformi alle disposizioni di cui all'articolo 7; c) per i prodotti per l'alimentazione degli animali elencati nell'allegato I, parte B, le indicazioni di cui all'allegato I, parte B, colonna 4; d) per i prodotti per l'alimentazione degli animali non elencati nell'allegato I, parte B, le indicazioni di cui all'allegato I, parte C, colonna 2; e) se del caso, le indicazioni di cui all'allegato I, parte A; f) il quantitativo netto espresso in unità di peso, nel caso di prodotti solidi, e in unità di peso o di volume, nel caso di prodotti liquidi; g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo. 2. Sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite altre eventuali informazioni, a condizione che facciano riferimento a fattori obiettivi o quantificabili dimostrabili e che non inducano in errore l'acquirente. 3. Per quantitativi di prodotti per l'alimentazione degli animali inferiori a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto di vendita. 4. Qualora un documento di accompagnamento si riferisca ad un'intera partita che verrà o meno ripartita in più unità, l'identificazione e il riferimento biunivoco dell'intera partita nonché il relativo documento di accompagnamento dovranno essere adeguatamente garantiti durante tutte le fasi della circolazione. 5. Le eventuali modifiche delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) o f) relative ad una partita ed effettuate nel corso della circolazione devono essere dichiarate dall'impresa o dal responsabile di cui al paragrafo 1, lettera g). Articolo 6 In deroga all'articolo 5, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) e all'allegato I, parte A, sezione V, punti 2 e 3 non sono indispensabili se: a) si può dimostrare che i prodotti per l'alimentazione degli animali saranno consegnati a fabbricanti di alimenti composti registrati in un elenco nazionale ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio; esse possono comunque essere fornite; nel caso in cui le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) non siano fornite, l'indicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) è sostituita dall'espressione «prodotti per l'alimentazione degli animali destinati a fabbricanti riconosciuti di alimenti composti» e dev'essere dichiarato il nome e l'indirizzo del fabbricante cui il prodotto è destinato; b) sono immessi in circolazione prodotti di origine vegetale, dopo il raccolto, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a semplice trattamento fisico e non trattati con additivi; c) sono posti in circolazione prodotti di origine animale, freschi o conservati, sottoposti o no a semplice trattamento fisico, in quantità inferiori a 10 kg, destinati all'utilizzatore finale per l'alimentazione di animali familiari; d) sono forniti dati provvisori, indicanti livelli minimi o massimi garantiti, relativi a prodotti per l'alimentazione degli animali provenienti da paesi terzi e immessi per la prima volta in circolazione nella Comunità a condizione che venga garantito che i dati definitivi saranno forniti entro sei giorni lavorativi; qualora vengano forniti dati provvisori occorrerà aggiungere l'indicazione «dati provvisori soggetti a controllo di (14) con il numero (15), che dovranno essere confermati entro il (16)». Articolo 7 1. Gli Stati membri prescrivono che i prodotti per l'alimentazione degli animali di cui all'allegato I, parte B, possono essere messi in circolazione unicamente sotto le denominazioni in esso specificate e a condizione che corrispondano alle descrizioni e ai requisiti in materia di composizione in esso specificati. 2. Gli Stati membri possono autorizzare la circolazione di prodotti per l'alimentazione degli animali diversi da quelli dell'elenco di cui al paragrafo 1, a condizione che le denominazioni utilizzate siano diverse da quelle elencate che in questo contesto non possano indurre in errore l'acquirente. Articolo 8 Gli Stati membri prescrivono che a) i prodotti per l'alimentazione degli animali contenenti una percentuale di sostanze e prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata ai sensi della direttiva 74/63/CEE, possono essere messi in circolazione unicamente per essere usati da fabbricanti di alimenti composti registrati in un elenco nazionale conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE. b) i prodotti per l'alimentazione degli animali conformi al disposto del paragrafo 1 devono essere etichettati, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), come «prodotti per l'alimentazione degli animali destinati a fabbricanti riconosciuti di alimenti composti». Articolo 9 Per la circolazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano su un documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette fissate agli stessi devono essere redatte in una lingua facilmente comprensibile dall'acquirente oppure devono essere fornite in altro modo adeguato. Ciò non pregiudica la possibilità di utilizzare al riguardo più di una lingua. Articolo 10 Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti per l'alimentazione degli animali non siano soggetti, per motivi inerenti alle disposizioni contenute nella presente direttiva, a restrizioni di circolazione diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Articolo 11 Conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 a) può essere adottato un sistema di codificazione numerico per i prodotti per l'alimentazione degli animali che figurano nell'elenco, sulla base di glossari relativi all'origine, al ruolo del prodotto, al procedimento di fabbricazione e alla maturità/qualità del prodotto per l'alimentazione degli animali, per agevolare l'identificazione a livello internazionale, segnatamente la denominazione e la descrizione; b) l'allegato I può essere modificato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Articolo 12 Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché durante la circolazione dei prodotti venga effettuato, almeno per sondaggio, un controllo ufficiale inteso ad accertare la conformità ai requisiti previsti dalla presente direttiva. Articolo 13 La Commissione è assistita dal Comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con la decisione 70/372/CEE del Consiglio (17), appresso denominato «comitato». Articolo 14 Nei casi in cui si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, sono d'applicazione le disposizioni che seguono. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere al riguardo, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in esame, se necessario procedendo a votazione. Il parere è posto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro può chiedere che la propria posizione venga messa a verbale. La Commissione tiene massimo conto del parere del comitato e informa quest'ultimo del modo in cui ne ha tenuto conto. Articolo 15 1. La direttiva 70/524/CEE è modificata nel modo seguente: 1) L'espressione «alimenti semplici per animali» è ovunque sostituita con «prodotti per l'alimentazione degli animali». 2) Il testo dell'articolo 2, lettera f) è sostituito dal testo seguente: «f) "prodotti per l'alimentazione degli animali": svariati prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o no additivi, destinati ad essere usati nell'alimentazione degli animali per via orale, come tali o trasformati, nella preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele;»; 3. Il testo dell'articolo 2, lettera g) è sostituito dal testo seguente: «g) "mangimi composti": miscele di prodotti per l'alimentazione degli animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;»; 2. La direttiva 74/63/CEE del Consiglio à modificata nel modo seguente: 1) L'espressione «alimenti semplici per animali» è ovunque sostituita con «prodotti per l'alimentazione degli animali»; 2) Il testo dell'articolo 2 lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) "prodotti per l'alimentazione degli animali": svariati prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o no additivi, destinati ad essere usati nell'alimentazione degli animali per via orale, come tali o trasformati, nella preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele;»; 3) Il testo dell'articolo 2, lettera h) è sostituito dal testo seguente: «h) "mangimi composti": miscele di prodotti per l'alimentazione degli animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;»; 4) Il testo dell'articolo 2, lettera i), è sostituito dal testo seguente: «i) "prodotti per l'alimentazione degli animali destinati a fabbricanti riconosciuti di mangimi composti": svariati prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o no additivi, destinati alla preparazione dei mangimi composti o come supporto di premiscele;»; 5) L'espressione «materie prime» è ovunque sostituita con «prodotti per l'alimentazione degli animali destinati a fabbricanti riconosciuti di alimenti composti». 6) L'espressione «materia prima» è ovunque sostituita con «prodotto per l'alimentazione degli animali destinato a fabbricanti riconosciuti di alimenti composti». 7) L'espressione «alimento semplice» di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sostituita con «prodotto per l'alimentazione degli animali». 8) L'allegato II della direttiva 74/63/CEE è modificato nel modo indicato nell'allegato II della presente direttiva. 3. La direttiva 80/511/CEE del Consiglio è modificata nel modo seguente: All'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il termine «ingredienti» è sostituito dall'espressione «prodotti per l'alimentazione degli animali». 4. La direttiva 82/471/CEE del Consiglio è modificata nel modo seguente: All'articolo 1, paragrafo 2, 1) alla lettera d) sono soppresse le parole «semplici e»; 2) è aggiunta la seguente lettera g): «g) circolazione di prodotti per l'alimentazione degli animali». 5. La direttiva 82/475/CEE è modificata nel modo seguente: 1) Il termine «ingredienti» è ovunque sostituito dall'espressione «prodotti per l'alimentazione degli animali». 2) Il termine «ingrediente» nel quinto considerando è sostituito dall'espressione «prodotto per l'alimentazione degli animali». 6. La direttiva 91/357/CEE è modificata nel modo seguente: 1) All'articolo 1 il termine «ingrediente» è sostituito dall'espressione «prodotto per l'alimentazione degli animali»; 2) Il termine «ingredienti» è ovunque sostituito dall'espressione «prodotti per l'alimentazione degli animali». 7. La direttiva 91/516/CEE è modificata nel modo seguente: Il termine «ingredienti» è ovunque sostituito dall'espressione «prodotti per l'alimentazione degli animali». 8. La direttiva 92/87/CEE è modificata nel modo seguente: 1) Il termine «ingrediente» è ovunque sostituito dall'espressione «prodotto per l'alimentazione degli animali». 2) Il termine «ingredienti» è ovunque sostituito dall'espressione «prodotti per l'alimentazione degli animali». 9. La direttiva 93/74/CEE è modificata nel modo seguente: 1) All'articolo 5, punto 8 il termine «ingredienti» è ovunque sostituito dall'espressione «prodotti per l'alimentazione degli animali»; 2) Il testo dell'articolo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) "mangimi composti": miscele di prodotti per l'alimentazione degli animali, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;» Articolo 16 La direttiva 77/101/CEE è abrogata. Articolo 17 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 18 Le disposizioni adottate sono d'applicazione a decorrere dal 1° luglio 1997. Tuttavia gli Stati membri prescrivono che i prodotti per l'alimentazione degli animali messi in circolazione prima del 1° luglio 1997 non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono rimanere in circolazione fino al 30 giugno 1998. Articolo 19 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 20 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48. (3) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30. (4) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23. (5) GU n. L 38 dell' 11. 2. 1974, pag. 31. (6) GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19. (7) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (8) GU n. L 126 del 21. 5. 1980, pag. 14. (9) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8. (10) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 27. (11) GU n. L 193 del 17. 7. 1982, pag. 34. (12) GU n. L 281 del 9. 10. 1991, pag. 23. (13) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23. (14) Nome e indirizzo del laboratorio d'analisi. (15) Numero di riferimento relativo alle analisi dei dati definitivi. (16) Data del sesto giorno lavorativo successivo a quello in cui sono stati forniti i dati provvisori. (17) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1. ALLEGATO I PARTE A Osservazioni generali I. NOTE ESPLICATIVE 1. I prodotti per l'alimentazione degli animali sono elencati e denominati nella parte B con i seguenti criteri: - l'Origine del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio vegetale, animale o minerale, - la Parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi, ossa, - la Lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto è stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grasso, - Grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o la qualità/tipo del prodotto/sottoprodotto, ad esempio a basso tenore di glucosinolato, ricco di sostanze grasse, a basso tenore di zuccheri. 2. L'elenco è diviso in 12 capitoli: 1. Cereali, loro prodotti e sottoprodotti 2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti 3. Semi di legumiose, loro prodotti e sottoprodotti 4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti 5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti 6. Foraggi e foraggi grossolani 7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti 8. Prodotti lattiero-caseari 9. Prodotti di animali terrestri 10. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti 11. Minerali 12. Vari. II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUREZZA BOTANICA 1. Qualora non siano stati fissati altri valori nelle parti B o C, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati nelle parti B e C deve raggiungere il 95 %. 2. Si considerado impurezze botaniche: a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee); b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purchè la loro percentuale non superi lo 0,5 %. 3. I valori indicati si riferiscono al peso del prodotto in quanto tale. III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI Quando il nome di un prodotto per l'alimentazione degli animali comprende una o più parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio di semi di soia può essere definito «olio di semi di soia» oppure «olio di soia». IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione di prodotti per l'alimentazione degli animali citati nelle parti B e C dell'allegato. Quando le denominazioni di tali prodotti contengono un nome comune o una denominazione del presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> V. DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIVELLI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B E C 1. I tenori indicati o da dichiarare riguardano il peso dei prodotti per l'alimentazione degli animali, salvo diversamente specificato. 2. Deve essere indicato il tenore di umidità del prodotto per l'alimentazione degli animali qualora sia superiore al 14,5 % del peso del prodotto, salvo diversamente specificato. Possono essere comunque dichiarati valori inferiori o pari ai limiti suindicati. 3. Deve essere indicato il tenore di ceneri, insolubili in acido cloridrico, dei prodotti per l'alimentazione degli animali qualora sia superiore al 2,2 % rispetto alla materia secca. VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DENATURAZIONE E AGLI AGENTI LEGANTI Se i prodotti indicati nalla colonna 2 della parte B o nella colonna 1 della parte C dell'allegato vengono utilizzati per denaturare o legare prodotti per l'alimentazione degli animali, devono essere fornite le seguenti informazioni: - agenti denaturanti: natura e quantità dei prodotti utilizzati - agenti leganti: natura dei prodotti utilizzati. Per gli agenti leganti, la quantità dei prodotti utilizzati non può essere superiore al 3 % del peso totale. VII. DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIVELLI MINIMI TOLLERATI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B E C Se da un controllo ufficiale di cui all'articolo 12 della direttiva risulta che la composizione di un prodotto per l'alimentazione degli animali è differente da quella dichiarata cosicché il valore del prodotto risulta ridotto, sono ammessi i seguenti valori massimi di tolleranza: a) per proteina grezza: - 2 unità per tenori dichiarati superiori o uguali al 20 %, - 10 % del tenore dichiarato per tenori dichiarati inferiori al 20 % ma superiori o uguali al 10 %, - 1 unità per tenori dichiarati inferiori al 10 %; b) per zuccheri totali, zuccheri riducenti, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio): - 2 unità per tenori dichiarati superiori o uguali al 20 %, - 10 % del tenore dichiarato per tenori dichiarati inferiori al 20 % ma superiori o uguali al 5 %, - 0,5 unità per tenori dichiarati inferiori al 5 %; c) per amido e inulina: - 3 unità per tenori dichiarati superiori o uguali al 30 %, - 10 % del tenore dichiarato per tenori dichiarati inferiori al 30 % ma superiori o uguali al 10 %, - 1 unità per tenori dichiarati inferiori al 10 %; d) per grassi e oli grezzi: - 1,8 unità per tenori dichiarati superiori o uguali al 15 %, - 12 % del tenore dichiarato per tenori dichiarati inferiori al 15 % ma superiori o uguali al 5 %, - 0,6 unità per tenori dichiarati inferiori al 5 %; e) per fibre grezze: - 2,1 unità per tenori dichiarati superiori o uguali al 14 %, - 15 % del tenore dichiarato per tenori dichiarati inferiori al 14 % ma superiori o uguali al 6 %, - 0,9 unità per tenori dichiarati inferiori al 6 %; f) per umidità e ceneri grezze: - 1 unità per tenori dichiarati superiori o uguali al 10 %, - 10 % del tenore dichiarato per tenori dichiarati inferiori al 10 % ma superiori o uguali al 5 %, - 0,5 unità per tenori dichiarati inferiori al 5 %; g) per i valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e materia insolubile in etere di petrolio: - 1,5 unità per tenori dichiarati (valori) superiori o uguali al 15 % (15), a seconda del caso, - 10 % del tenore dichiarato (valore) per tenori dichiarati (valori) inferiori al 15 % (15) ma superiori o uguali al 2 % (2), a seconda del caso, - 0,2 unità per tenori dichiarati (valori) inferiori al 2 % (2), a seconda del caso; h) per ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl: - 10 % del tenore dichiarato per tenori dichiarati superiori o uguali al 3 %, - 0,3 unità per tenori dichiarati inferiori al 3 %; i) per carotene, vitamina A e xantofilla: - 30 % del tenore dichiarato; j) per metionina, lisina e basi azotate volatili: - 20 % del tenore dichiarato. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II La direttiva 74/63/CEE è modificata nel modo seguente: Nell'allegato II, parte B, colonna 1 e colonna 2 sono elencate rispettivamente tutte le sostanze e i prodotti indesiderabili, fatta eccezione per l'aflatossina, il cadmio e l'arsenico di cui alla colonna 1 dell'allegato I, nonché i prodotti di accompagnamento, comprese le eventuali eccezioni di cui alla colonna 2 dell'allegato I.