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Document 51994PC0309

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell' ambito della politica comune della pesca

/* COM/94/309 def. - CNS 94/0173 */

GU C 247 del 3.9.1994, pp. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0309

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell' ambito della politica comune della pesca /* COM/94/309DEF - CNS 94/0173 */

Gazzetta ufficiale n. C 247 del 03/09/1994 pag. 0007


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (94/C 247/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 309 def. - 94/0173(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 agosto 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CE) n. . . ./94 del Consiglio, del . . . 1994, [che istituisce i regimi di accesso a talune zone e risorse di pesca comunitarie] contiene norme per la limitazione dello sforzo di pesca in determinate zone;

considerando che si devono predisporre misure di sorveglianza e di controllo delle attività alieutiche soggette a limitazioni dello sforzo di pesca e che ciò esige una sorveglianza dei giorni trascorsi in zona dai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri;

considerando che, a tale scopo, è necessario che le navi soggette a permessi di pesca speciali a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (1), cessino le loro attività di pesca per il tipo di pesca in oggetto quando hanno esaurito i giorni in zona autorizzati per questo tipo di pesca e che è quindi indispensabile che i capitani dei pescherecci titolari di permessi di pesca speciali sorveglino in modo preciso il loro sforzo di pesca e che gli Stati membri siano informati onde poter espletare il controllo delle attività di pesca;

considerando che ciascuno Stato membro deve prendere le disposizioni necessarie per controllare, mediante sondaggio, le attività di pesca delle navi esonerate dall'obbligo di tenere un giornale di bordo;

considerando che le limitazioni dello sforzo di pesca devono essere gestite a livello sia degli Stati membri che della Comunità; che gli Stati membri devono registrare, sulla base dei giorni in zona, il numero di giorni per nave standard, GNS, e comunicarlo alla Commissione;

considerando che è necessario introdurre norme sull'impiego degli attrezzi da pesca affinché i pescherecci rispettino le limitazioni dello sforzo di pesca;

considerando che occorre prevedere che i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro cessino la loro attività per un determinato tipo di pesca quando sia stato raggiunto il livello di sforzo di pesca globale autorizzato per quello Stato membro e per quel tipo di pesca;

considerando che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è così modificato:

1) Al titolo I è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1. Quando il Consiglio, nell'ambito delle condizioni di accesso alle zone e alle risorse, adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 con riguardo alle attività dei pescherecci comunitari per taluni tipi di pesca, decide di sottoporre detti pescherecci ad un regime di comunicazione dei movimenti e/o delle catture, si applicano le disposizioni seguenti:

- tutti i capitani delle navi autorizzate a pescare comunicano alle autorità di controllo dello Stato membro del quale battono bandiera, in appresso denominato "Stato di bandiera", ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona corrispondente al tipo di pesca di cui trattasi;

- tutti i capitani delle navi autorizzate a pescare comunicano le quantità catturate per specie presenti a bordo, nonché le quantità per specie trasbordate su altre navi;

- lo Stato membro di bandiera provvede affinché vengano registrate le informazioni trasmesse dai suddetti pescherecci quando praticano il tipo di pesca considerato.

Nel caso di pescherecci che esercitano l'attività di pesca in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera assicura la comunicazione istantanea di tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.»

2) È inserito il seguente titolo II bis:

«TITOLO II bis

Controllo dello sforzo di pesca

Articolo 19 bis

Per garantire l'osservanza delle misure comunitarie che disciplinano le condizioni di accesso alle acque e alle risorse, adottate in applicazione degli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, i pescherecci che esercitano le attività contemplate dalle misure stesse sono assoggettati alle disposizioni del presente titolo.

Articolo 19 ter

Per i pescherecci soggetti a limitazione dei giorni in zona, il capitano del peschereccio deve considerare come giorno in zona ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. . . ./94 [regimi di accesso]:

- il giorno di entrata della nave nella zona corrispondente al tipo di pesca praticato, indipendentemente dall'ora di entrata;

- il giorno di uscita della nave dalla zona, indipendentemente dall'ora di uscita;

- 24 ore trascorse dalla nave nella zona suddetta, misurate in tempo universale.

Per gli attrezzi fissi, il capitano deve considerare come giorno in zona dell'attrezzo fisso:

- il giorno di entrata della nave che impiega l'attrezzo fisso nella zona considerata, indipendentemente dall'ora di entrata;

- il giorno di uscita dell'attrezzo fisso dalla zona, indipendentemente dall'ora di uscita;

- 24 ore trascorse dall'attrezzo dormiente nella zona, misurate in tempo universale.

Articolo 19 quater

1. Il capitano del peschereccio deve indicare e contabilizzare nel giornale di bordo i giorni in zona effettuati per ciascun tipo di pesca, dal momento dell'entrata nella zona al momento dell'uscita dalla zona.

2. Per le navi esonerate dall'obbligo della tenuta del giornale di bordo, lo Stato membro di bandiera effettua controlli campionari intesi a valutare il numero totale dei giorni di permanenza in zona.

3. Il capitano deve consegnare alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera l'originale del giornale di bordo nel termine di 48 ore a decorrere dalla fine delle operazioni di sbarco.

4. Se le operazioni di sbarco vengono effettuate più di quindici giorni dopo l'entrata nella zona soggetta a limitazione dello sforzo di pesca, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera una prima volta entro quindici giorni dall'entrata della nave nella zona suddetta e successivamente ogni quindici giorni.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 19 quinquies

1. I capitani dei pescherecci soggetti a permessi di pesca speciali notificano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con 15 giorni di anticipo, la data prevista di esaurimento del numero di giorni in zona di cui dispongono per ciascun tipo di pesca.

2. Essi notificano alle rispettive autorità competenti, con un giorno di anticipo, la data di esaurimento del numero di giorni in zona per il tipo di pesca praticato.

3. In seguito alla notifica di cui al paragrafo 2, la validità dei permessi di pesca speciali applicabili ai pescherecci per i tipi di pesca praticati scade a decorrere dalla data di esaurimento dei giorni in zona.

Articolo 19 sexies

1. Gli Stati membri provvedono affinché la totalità dei giorni in zona maturati dai pescherecci battenti la loro bandiera venga registrata in base alle informazioni contenute nei giornali di bordo e a quelle pervenute a norma dell'articolo 19 quater, paragrafo 2.

2. I giorni in zona maturati dai pescherecci battenti bandiera di un dato Stato membro vengono detratti dal totale dei giorni in zona dello stesso Stato membro in base al "numero di giorni per nave standard", (in appresso designato con la sigla GNS) quale definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. . . ./94, ed ammesso per lo Stato membro per il tipo di pesca di cui trattasi a norma dell'allegato I del regolamento precitato.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire:

- che le navi soggette a permessi di pesca speciali rispettino i giorni in zona ammessi per i singoli tipi di pesca;

- che i gruppi di navi non soggetti a permessi di pesca rispettino il numero complessivo di giorni in zona.

4. Sulla base dei giorni in zona registrati a norma del paragrafo 1 e delle informazioni disponibili, ciascuno Stato membro calcola il numero di GNS per tipo di pesca trascorsi dai pescherecci battenti la sua bandiera.

5. Ciascuno Stato membro imputa il numero di GNS trascorsi dai pescherecci battenti la sua bandiera al livello di sforzo di pesca ammesso per i singoli tipi di pesca.

Articolo 19 septies

Ciascuno Stato membro notifica per via informatica alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, il numero totale di GNS utilizzato, per ciascun tipo di pesca, dai pescherecci battenti la sua bandiera nel corso del mese precedente.»

3) Al titolo III è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

1. Se l'accesso ad un determinato tipo di pesca è subordinato all'impiego di determinati attrezzi da pesca, i pescherecci comunitari soggetti a permessi di pesca speciali per una stessa zona, rilasciati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio (*) possono portare e utilizzare soltanto gli attrezzi ammessi dal loro permesso di pesca speciale.

2. Lo Stato membro, qualora in forza dell'allegato I del regolamento (CE) n. . . ./94 [regimi di accesso] autorizzi pescherecci battenti la sua bandiera che non sono soggetti a permessi di pesca speciali, indica gli attrezzi da pesca che tali pescherecci possono utilizzare per ciascun tipo di pesca.

3. Soltanto i pescherecci comunitari di cui al paragrafo 1, che pescano nel corso di una stessa operazione in zone di pesca diverse da quella di cui al paragrafo 1, possono portare gli attrezzi corrispondenti alle loro attività nelle zone di cui trattasi, sempre che gli attrezzi non ammessi che si trovano a bordo siano sistemati in modo da non essere agevolmente utilizzabili, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.

4. Tutti gli attrezzi da pesca dormienti, il cui impiego è autorizzato in virtù di un permesso di pesca speciale, devono essere segnalati da una boa o altro oggetto simile, munito di un riflettore radar galleggiante sulla superficie, di colore giallo, nitidamente e permanentemente contrassegnato dalla(e) lettera(e) e dal(i) numero(i) della nave a cui appartengono.

(*) GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.»

4) Al titolo IV è inserito il seguente articolo 21 bis:

«Articolo 21 bis

1. Ciascuno Stato membro fissa la data a decorrere dalla quale si deve considerare che il numero totale di GNS impiegato dai pescherecci battenti la sua bandiera, per un tipo di pesca soggetto a limitazione dello sforzo di pesca, abbia raggiunto il limite massimo ammissibile dello sforzo di pesca. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente l'attività di pesca dei suddetti pescherecci per il tipo di pesca considerato. Il provvedimento viene notificato immediatamente alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

2. La Commissione, in seguito ad una notifica effettuata a norma del paragrafo 1 o di sua propria iniziativa, fissa, in base alle informazioni di cui dispone, la data in cui si considera raggiunto il livello dello sforzo di pesca globale assegnato allo Stato membro per un determinato tipo di pesca.

A decorrere da tale data, nessuna nave battente bandiera di detto Stato membro è autorizzata a praticare quel tipo di pesca.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.

(2) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

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