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Document 51994PC0249

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane

/* COM/94/249DEF - SYN 147 */

GU C 206 del 26.7.1994, pp. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0249

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane /* COM/94/249DEF - SYN 147 */

Gazzetta ufficiale n. C 206 del 26/07/1994 pag. 0014


Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane (1) (94/C 206/07) COM(94) 249 def. - 94/0147(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 21 giugno 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

considerando che il protocollo n. 5 della quarta convenzione ACP-CEE relativo alle banane stabilisce che, per le esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessuno Stato ACP è posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi;

considerando che le organizzazioni nazionali di mercato hanno finora garantito ai fornitori tradizionali ACP di banane uno sbocco per la loro produzione sui mercati tradizionali, consentendo loro di ricavare, su tali mercati, un reddito sufficiente;

considerando che l'organizzazione comune del mercato prevista dal regolamento (CEE) n. 404/93 definisce l'ambito che consente di mantenere, sul mercato comunitario, i vantaggi di cui beneficiano i fornitori ACP tradizionali, conformemente al summenzionato impegno della Comunità;

considerando che sussiste comunque il rischio che l'introduzione della nuova organizzazione di mercato e la necessità di adattarvisi possano mettere a repentaglio il mantenimento delle forniture degli ACP;

considerando che occorrerà un impegno particolare per adeguarsi alle nuove condizioni di mercato onde poter sfruttare le nuove opportunità offerte;

considerando che la struttura e la natura del nuovo mercato nonché le strategie di commercializzazione necessarie per mantenere le posizioni di mercato rappresentano elementi nuovi, che in parte non potevano logicamente essere previsti né dai fornitori tradizionali ACP né dagli operatori che trattano la loro produzione;

considerando che dovrebbe quindi essere fornita assistenza tecnica e finanziaria, complementare rispetto a quella prevista dalla quarta convenzione ACP-CEE, per l'attuazione di programmi che agevolino l'adeguamento dei produttori alle nuove condizioni di mercato, in particolare migliorando la qualità, le tecniche di commercializzazione e la competitività;

considerando che le nuove condizioni che si determineranno sul mercato potrebbero provocare temporanee turbative, in particolare nei settori del mercato comunitario tradizionalmente riforniti da Stati ACP;

considerando che tali turbative potrebbero incidere gravemente sui proventi degli Stati ACP e quindi minacciare il mantenimento di tale produzione;

considerando che dovrebbe quindi essere fornita assistenza finanziaria per consentire agli Stati ACP di mantenere le rispettive posizioni di mercato fino a quando i mercati si saranno stabilizzati e sarà possibile ricavarne utili normali;

considerando che il sostegno dei redditi dovrebbe essere complementare rispetto ai trasferimenti Stabex motivati dalla stessa serie di circostanze;

considerando che è quindi opportuno allineare il metodo di calcolo del sostegno dei redditi sul metodo di calcolo dei trasferimenti Stabex,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane. L'assistenza può assumere la forma di assistenza tecnica e finanziaria o di sostegno dei redditi.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- «fornitori tradizionali ACP» gli Stati ACP elencati nell'allegato I del presente regolamento; - «banane» le banane fresche o essiccate di cui al codice NC 0803, escluse le frutta della piantaggine. TITOLO I Assistenza tecnica e finanziaria

Articolo 3

1. Ai fornitori tradizionali ACP è offerta assistenza tecnica e finanziaria intesa ad agevolarne l'adattamento alle nuove condizioni di mercato createsi con l'istituzione di una organizzazione comune del mercato delle banane.

2. L'assistenza tecnica e finanziaria sarà fornita per contribuire allo svolgimento di programmi relativi al settore delle banane tendenti a realizzare uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento della qualità;

- adeguamento dei requisiti di produzione, distribuzione o commercializzazione in corrispondenza agli standard qualitativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93;

- costituzione di organizzazioni di produttori allo scopo di migliorare la commercializzazione e la concorrenzialità della loro produzione;

- messa a punto di una strategia in materia di produzione o di commercializzazione, al fine di soddisfare le esigenze del mercato della Comunità alla luce dell'organizzazione comune del mercato delle banane;

- azioni di formazione, informazione sul mercato, messa a punto di tecniche produttive compatibili con l'ambiente, miglioramento delle infrastrutture di distribuzione, dei servizi commerciali e finanziari offerti ai produttori di banane e della concorrenzialità.

3. Può essere concessa assistenza ai programmi aventi obiettivi analoghi attualmente finanziati nell'ambito della convenzione di Lomé o dalle autorità degli Stati membri firmatari della quarta convenzione ACP-CEE, qualora tale assistenza consenta una loro più celere realizzazione.

Articolo 4

4. La Commissione decide in merito all'ammissibilità del programma e al livello di assistenza, previa consultazione del fornitore tradizionale ACP interessato. Essa inoltre tiene conto della conformità del programma previsto agli obiettivi generali di sviluppo dello Stato ACP interessato e del suo impatto sulla cooperazione regionale con altri produttori di banane, in particolare quelli della Comunità.

TITOLO II Sostegno dei redditi

Articolo 5

1. Nei limiti definiti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 404/93 i fornitori tradizionali ACP possono ottenere un sostegno dei redditi.

2. Il sostegno dei redditi è corrisposto quando la contrazione dei proventi ottenuti dall'esportazione nella Comunità di banane che soddisfino alle norme comuni sia causata direttamente dalle condizioni di mercato createsi con l'instaurazione dell'organizzazione comune del mercato delle banane.

Articolo 6

1. Il sostegno dei redditi è calcolato individualmente per ciascun fornitore tradizionale ACP, in base ai quantitativi esportati nella Comunità nell'anno di applicazione e alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo reale.

2. Il prezzo di riferimento è il prezzo medio per tonnellata di banane prodotta nello Stato ACP interessato e esportata nella Comunità nei sei anni di calendario precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, escludendo i due anni in cui si sono registrate le cifre minime e massime.

Il prezzo effettivo è il prezzo medio per tonnellata di banane prodotta nello Stato ACP interessato e esportata nella Comunità nell'anno di applicazione.

3. Le statistiche necessarie per calcolare il sostegno dei redditi sono quelle elaborate dall'Istituto statistico delle Comunità europee in relazione alle importazioni comunitarie.

4. Entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione determina il sostegno dei redditi per l'anno precedente, previa consultazione dello Stato ACP interessato.

5. In via eccezionale, in particolare nel corso del primo anno d'applicazione del presente regolamento, possono essere versati anticipi qualora si registri una consistente contrazione dei redditi dei produttori rispetto all'anno precedente o nell'ambito di un anno determinato.

L'opportunità e il livello di tali anticipi sono definiti dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP interessato.

TITOLO III Disposizioni generali

Articolo 7

1. Gli impegni finanziari di cui al titolo I si aggiungono ai fondi messi a disposizione degli Stati ACP nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE.

2. Gli impegni finanziari di cui al titolo II sono complementari rispetto ai fondi disponibili nel quadro del sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione di cui agli articoli 186 e seguenti della quarta convenzione ACP-CEE. Il titolo II conferisce pertanto il diritto all'erogazione di un sostegno dei redditi unicamente nella misura in cui i trasferimenti operati per quantitativi identici, conformemente agli articoli 186 e seguenti della quarta convenzione ACP-CEE, non compensano interamente gli effetti della diminuzione dei prezzi sui redditi dei fornitori ACP tradizionali.

3. Le risorse versate a titolo di sostegno dei redditi sono utilizzate, secondo un sistema di obblighi reciproci da convenire caso per caso tra il fornitore ACP tradizionale interessato e la Commissione, a favore dei produttori colpiti dalla diminuzione di reddito nonché per accrescere la redditività della produzione.

4. a) Qualora l'applicazione del titolo II dia luogo ad una base di trasferimento, il fornitore ACP tradizionale interessato invia alla Commissione, nel mese successivo alla ricezione della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 4, un'approfondita analisi del settore della banana indicando le cause della diminuzione di proventi registrata, le politiche intraprese dalle autorità, nonché i progetti, i programmi o le operazioni cui le risorse sono destinate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

b) I progetti, i programmi o le operazioni cui il fornitore ACP tradizionale beneficiario si impegna a destinare le risorse trasferite sono esaminati dalla Commissione e dagli Stati ACP interessati.

c) Le risorse sono utilizzate per sostenere interventi immediati a favore della produzione o operazioni di aggiustamento intese a ristrutturare le attività di produzione e di esportazione nel quadro di sostanziali politiche di riforma del settore della banana.

Articolo 8

1. L'erogazione dell'assistenza di cui all'articolo 1 è subordinata alla designazione, da parte dello Stato ACP interessato, di un'organizzazione rappresentativa abilitata ad agire e a ricevere versamenti per conto dello Stato in questione, nel quadro del presente regolamento.

2. Le organizzazioni rappresentative di cui al paragrafo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costituite interamente o principalmente da produttori di banane di uno o più fornitori ACP tradizionali;

- perseguire almeno due degli obiettivi sotto elencati:

- miglioramento della qualità della produzione,

- miglioramento della qualità della distribuzione e della commercializzazione,

- miglioramento del reddito dei produttori,

- miglioramento del ruolo dei produttori nell'organizzazione del mercato delle banane.

3. La designazione, conformemente al paragrafo 2, dell'organizzazione rappresentativa dev'essere comunicata alla Commissione.

Articolo 9

1. La Commissione provvede, nella misura del necessario, a stabilire norme particolareggiate di applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione è assistita da un comitato di carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, eventualmente procedendo a votazione.

4. Il parere è verbalizzato; inoltre, ciascuno degli Stati membri ha il diritto di chiedere che la propria posizione venga registrata nei verbali.

5. La Commissione tiene il massimo conto del parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui è stato tenuto conto di tale parere.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. C 344 del 29. 12. 1992, pag. 9.

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 2, primo trattino

Paesi ACP fornitori tradizionali di banane:

Belize

Camerun

Capo Verde

Costa d'Avorio

Dominica

Grenada

Giamaica

Santa Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Somalia

Suriname

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