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Document 51994PC0189

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che fissa i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle albicocche per il mese di giugno 1994

/* COM/94/189DEF */

GU C 162 del 14.6.1994, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0189

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che fissa i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle albicocche per il mese di giugno 1994 /* COM/94/189DEF */

Gazzetta ufficiale n. C 162 del 14/06/1994 pag. 0010


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, dei pomodori e delle albicocche per il mese di giugno 1994 (94/C 162/07) COM(94) 189 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 maggio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di questo regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che la commercializzazione di tali prodotti, raccolti nel corso di una data campagna di produzione, è scaglionata tra il mese di gennaio e il mese di dicembre di ogni anno per quanto riguarda i pomodori, tra il mese di maggio e il mese di agosto per le albicocche, dal mese di maggio al mese di ottobre per le pesche e le nettarine, dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo per i cavolfiori e dal mese di giugno al mese di maggio dell'anno successivo per i limoni; che tuttavia, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo di acquisto non devono essere fissati nel corso dei periodi di minore commercializzazione all'inizio e alla fine della campagna;

considerando che per garantire la continuità dei prezzi dei cavolfiori e dei limoni e la possibilità di intervento per le pesche, le nettarine e le albicocche a partire dal 1° giugno 1994 e a partire dall'11 giugno 1994 per i pomodori, è necessario fissare il prezzo di base e di acquisto di tali prodotti per il periodo dal 1° al 30 giugno 1994, in attesa di una decisione relativa all'intera campagna 1994/1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° al 30 giugno 1994, il prezzo di base e il prezzo di acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine, dei limoni, delle albicocche e dei pomodori, espressi in ecu/100 kg netti, sono fissati come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Questi prezzi si riferiscono rispettivamente:

- ai cavolfiori «coronati» della categoria di qualità I, presentati in imballaggio,

- alle pesche delle varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro da 61 a 67 millimetri, presentati in imballaggio,

- alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold, categoria di qualità I, calibro da 61 a 67 millimetri, presentate in imballaggio,

- ai limoni della categoria I, calibro da 53 a 62 millimetri, presentati in imballaggio,

- alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 millimetri, presentate in imballaggio,

- ai pomodori dei tipi «tondo» e «costoluto» della categoria di qualità I, calibro da 57 a 67 millimetri, presentati in imballaggio.

Questi prezzi non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

(3) Parere reso il 21 aprile 1994.

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