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Document 51994PC0135
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC) N° 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, Regulation (EEC) N° 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) N° 1408/71, Regulation (EEC) N° 1247/92 amending Regulation (EEC) N° 1408/71 and Regulation (EEC) N° 1945/93 amending Regulation (EEC) N° 1247/92
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92
/* COM/94/135 def. - CNS 94/0111 */
GU C 143 del 26.5.1994, pp. 7–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92 /* COM/94/135DEF - CNS 94/0111 */
Gazzetta ufficiale n. C 143 del 26/05/1994 pag. 0007
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92 (94/C 143/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 135 def. - 94/0111(CNS) (Presentata dalla Commissione il 21 aprile 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che occorre apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (1) e (CEE) n. 574/72 (2), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1945/93 (3), che alcune di tali modifiche sono legate ai mutamenti che gli Stati membri hanno introdotto nelle loro legislazioni in materia di sicurezza sociale e che altre modifiche rivestono carattere tecnico e sono destinate a perfezionare i regolamenti citati; considerando che, nel caso dei lavoratori in disoccupazione completa, le prestazioni di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia e le prestazioni familiari sono a carico dell'istituzione del paese di residenza [articoli 25, paragrafo 2, 39, paragrafo 6, 45, paragrafo 6 e 72 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71], che è competente anche per le prestazioni di disoccupazione (articolo 71 del medesimo regolamento); che le suddette disposizioni del regolamento definiscono lo Stato competente per le prestazioni e rimandano alla legislazione dello Stato membro cosi individuato; che esiste una lacuna riguardo al prelievo dei contributi per queste prestazioni, nel caso in cui la legislazione dello Stato competente per l'erogazione di tali prestazioni lo preveda; che la lacuna va colmata introducendo una disposizione che preveda che lo Stato membro di residenza possa effettuare le trattenute dei contributi nel caso in cui la propria legislazione lo preveda, purché l'applicazione di questa non costituisca una discriminazione verso i cittadini di altri Stati membri e un ostacolo alla loro libera circolazione; considerando che è necessario evitare che la famiglia perda i diritti alle prestazioni familiari a causa di termini di scadenza brevi, modificando a questo scopo l'articolo 86 del regolamento (CEE) n. 1408/71; considerando che, essendo le indennità di alloggio prestazioni speciali strettamente collegate al territorio nazionale, occorre che un articolo 90 del regolamento (CEE) n. 1408/71 precisi che dette indennità sono erogate unicamente dallo Stato membro di residenza; considerando che ragioni d'efficacia rendono preferibile raggruppare l'insieme delle disposizioni transitorie relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo in un nuovo articolo 95 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71; considerando che occorrono alcune modifiche alle rubriche «G. Irlanda» e «L. Regno Unito» dell'allegato 1, parte seconda del regolamento (CEE) n. 1408/71, per tener conto dell'interpretazione data dalle autorità irlandesi e britanniche del concetto di «familiare»; considerando che all'allegato 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 rubrica «D. Danimarca» occorre aggiungere la prestazione fissa di riabilitazione, che costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo non esportabile; considerando che occorre eliminare dall'allegato 2 bis, rubrica «I. Lussemburgo», l'assegno compensativo per il carovita, che non esiste più nella legislazione lussemburghese; considerando che, in seguito all'accordo concluso tra le autorità greche e tedesche, occorre integrare l'allegato III, parte B, punto 24 del regolamento (CEE) n. 1408/71; considerando che è necessario adeguare la rubrica «F. Grecia» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, in seguito alla riorganizzazione delle assicurazioni sociali e a vari emendamenti introdotti nella legislazione greca; considerando che occorre modificare gli articoli 17, paragrafo 2, e 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per estendere alle istituzioni tedesche una disposizione già specificamente prevista per le istituzioni francesi, tenuto conto della possibilità degli assicurati di cambiare più spesso di istituzione competente per malattia; considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 574/72 un nuovo articolo 87, per agevolare la procedura d'applicazione del nuovo paragrafo 2 dell'articolo 86 del regolamento (CEE) n. 1408/71, garantendo che la famiglia non debba rimborsare prestazioni familiari indebitamente versate da un'istituzione, quando la famiglia stessa non abbia ricevuto dall'istituzione competente l'importo dovuto delle prestazioni; considerando che occorre modificare l'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per mantenere un equilibrio tra l'importo da rimborsare e le spese reali sostenute dalle istituzioni degli Stati membri; considerando che occorre modificare il testo dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto degli emendamenti introdotti dai regolamenti (CEE) n. 2195/91, (CEE) n. 1248/92 e (CEE) n. 1249/92; considerando che, in seguito ai cambiamenti intervenuti nell'amministrazione danese, occorre conseguentemente adeguare le rubriche «B. Danimarca» degli allegati 2, 3, 4 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72; considerando che occorre adeguare i punti 13 «Danimarca - Spagna» e 15 «Danimarca - Grecia» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto degli accordi conclusi tra detti Stati membri; considerando che è parimenti necessario modificare l'allegato 5, in seguito alla conclusione di un accordo tra la Grecia e i Paesi Bassi in base all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71; considerando che è necessario modificare la rubrica «A. Belgio» dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, per indicarvi l'istituzione competente prevista all'articolo 10 ter del suddetto regolamento; considerando che, in seguito ad una riorganizzazione amministrativa dell'assicurazione contro le malattie del Lussemburgo occorre modificare gli allegati 2, 3, 4, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, rubrica «I. Lussemburgo»; considerando che, in seguito ad una modifica della denominazione dei Consigli neerlandesi del lavoro, è necessario adeguare gli allegati 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72, rubrica «J. Paesi Bassi»; considerando che occorre eliminare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 e l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1945/93, il cui contenuto viene inserito nel regolamento (CEE) n. 1408/71 stesso, che è perciò necessario correggere la numerazione degli articoli 3 del regolamento (CEE) n. 1247/92 e 4 del regolamento (CEE) n. 1945/93, ed eliminare il punto 10 del secondo articolo, che fa riferimento alle disposizioni eliminate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue: 1) Dopo l'articolo 25 è inserito l'articolo 25 bis seguente: «Articolo 25 bis Contributi a carico dei lavoratori dipendenti in disoccupazione completa L'istituzione di uno Stato membro erogatrice delle prestazioni in natura e in denaro ai disoccupati citati all'articolo 25, paragrafo 2, che applichi una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità, è autorizzata al prelievo delle trattenute in conformità alle disposizioni della propria legislazione.» 2) L'articolo 39 è modificato come segue: al paragrafo 6, dopo il primo comma, è inserito il comma seguente: «Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni di invalidità, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in conformità alle disposizioni della propria legislazione.». 3) L'articolo 45 è modificato come segue: dopo la prima frase del paragrafo 6, va aggiunto il seguente comma: «Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni di vecchiaia e morte (pensioni), essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in conformità alle disposizioni della propria legislazione.» 4) L'articolo 72 bis è modificato come segue: è aggiunto il paragrafo seguente: «Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni familiari, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in conformità alle disposizioni della propria legislazione.» 5) L'articolo 86 è modificato come segue: il testo attuale diventa il paragrafo 1 e viene inserito il paragrafo 2 seguente: «2. Quando una domanda di prestazioni familiari viene presentata in uno Stato membro che non è competente in via prioritaria, la data alla quale la prima domanda è stata presentata è considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente, a condizione che venga presentata una nuova domanda nello Stato competente in via prioritaria. La seconda domanda va presentata entro un anno dalla comunicazione del rifiuto della prima domanda. La prima fase si applica solo se la persona che ha presentato la prima domanda fa parte di potenziali aventi diritto.» 6) Viene inserito un articolo 90 così formulato: «Articolo 90 Indennità di alloggio Le indennità di alloggio sono dovute unicamente ai sensi dello Stato membro sul cui territorio l'interessato risiede. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico.» 7) Viene aggiunto un articolo 95 ter così formulato: «Articolo 95 ter 1. Il regolamento (CEE) n. 1247/92 non fa sorgere alcun diritto per un periodo anteriore al 1° giugno 1992. 2. I periodi di residenza e di attività professionale subordinata o autonoma trascorsi nel territorio di uno Stato membro prima del 1° giugno 1992 sono presi in considerazione per determinare i diritti acquisiti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto può essere acquisito in virtù del regolamento (CEE) n. 1247/92, anche nel caso che si riferisca ad un evento realizzatosi prima del 1° giugno 1992. 4. Ogni prestazione speciale a carattere non contributivo che non sia stata liquidata o sia stata sospesa a causa della nazionalità dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dello stesso, a decorrere dal 1° giugno 1992, a meno che i diritti anteriori non abbiano dato luogo ad una liquidazione in conto capitale della prestazione stessa. 5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1° giugno 1992, la liquidazione di una pensione, possono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92. 6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro il termine di 2 anni dal 1° giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1247/92 lo sono a decorrere da tale data, senza che possano essere opposte all'interessato le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti. 7. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del periodo di due anni successivi al 1° giugno 1992, i diritti non decaduti o non prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data di richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli di ciascuno Stato membro. 8. L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1247/92 non può avere per effetto la soppressione di prestazioni erogate anteriormente al 1° giugno 1992 da parte delle istituzioni competenti degli Stati membri in conformità del titolo terzo del regolamento (CEE) n. 1408/71, e a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del medesimo regolamento. 9. L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1247/92 non può avere per effetto il rifiuto della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall'interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione prima del 1° giugno 1992, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni a decorrere dal 1° giugno 1992. 10. Nonostante il paragrafo 1, ogni prestazione speciale a carattere non contributivo accordata a complemento di una pensione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a motivo della residenza dell'interessato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è liquidata o ripristinata, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1° giugno 1992, con efficacia nel primo caso alla data alla quale avrebbe dovuto essere liquidata, e nel secondo caso alla data della sospensione della prestazione. 11. Se le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, possono essere erogate nel corso del medesimo periodo e per la medesima persona in virtù dell'articolo 10 bis dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede e in virtù dei paragrafi da 1 a 10 del presente articolo dall'istituzione competente di un altro Stato membro, l'interessato può cumulare queste prestazioni soltanto nei limiti della prestazione più elevata che potrebbe pretendere in applicazione di una delle legislazioni in questione. 12. Le modalità di applicazione del paragrafo precedente, in particolare in applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno o più Stati membri e l'attribuzione di complementi differenziali, sono determinate di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro competenti autorità, o eventualmente con decisione della Commissione amministrativa.» 8) All'allegato 1, parte II, la rubrica «G. IRLANDA» è sostituita dal testo seguente: «G. IRLANDA: Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità ai sensi del regolamento, il termine "familiare" designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore dipendente o autonomo ai fini del diritto a tali prestazioni conformemente alle disposizioni delle leggi sulla sanità (Health Acts 1947-1970).» 9) All'allegato 1, parte II, la rubrica «L. REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente: «L. REGNO UNITO: Per determinare il diritto alle prestazioni in natura il termine "familiare" designa: 1. per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, 1) un coniuge, a condizione che a) il lavoratore i) risieda con il coniuge o ii) contribuisca al mantenimento del coniuge; e b) il coniuge non i) abbia redditi da lavoro, o ii) riceva prestazioni della sicurezza sociale o pensione sulla base dell'assicurazione del coniuge; 2) una persona che si prende cura di un bambino a condizione che: a) il lavoratore i) viva insieme alla persona come marito o moglie, o ii) contribuisca al mantenimento della persona; e b) la persona non i) abbia redditi da lavoro, o ii) riceva prestazioni della sicurezza sociale o una pensione sulla base dell'assicurazione della persona; 3) un bambino nei riguardi del quale il lavoratore beneficia o potrebbe beneficiare di assegni familiari. 2. Per quanto riguarda la legislazione di Gibilterra qualsiasi persona che si consideri a carico ai sensi dell'Ordinanza sanitaria del 1987 (Gibraltar Health Authority).» 10) L'allegato II bis è modificato come segue: a) alla rubrica «B. DANIMARCA» occorre iscrivere la disposizione seguente «La prestazione fissa di riabilitazione versata in forza della legge sugli aiuti sociali a beneficio delle persone in fase di riabilitazione.»; b) alla rubrica «I. LUSSEMBURGO», la lettera «a) Assegno compensativo per il carovita (legge del 13 giugno 1975)» è soppressa, le lettere b) e c) diventano rispettivamente a) e b). 11) All'allegato 3, parte B, punto 24, occorre sostituire il termine «nulla» con il testo seguente: «24. GERMANIA-GRECIA Protocollo del 7 ottobre 1991, unitamente all'accordo stipulato il 6 luglio 1984 tra i governi della Repubblica democratica tedesca e della Grecia in materia di regolamentazione delle questioni inerenti alle pensioni.» 12) L'allegato VI è modificato come segue: a) alla rubrica «F. GRECIA» il punto 3 è soppresso. Il punto 4 diventa punto 3. Vengono aggiunti i punti seguenti: «4. Nei casi per i quali le disposizioni statutarie delle casse assistenziali greche per le pensioni (casse complementari) prevedano la possibilità del riconoscimento di periodi di assicurazione obbligatoria nel settore pensioni effettuati presso organismi greci di assicurazione principale, tali disposizioni si applicano anche in ordine a periodi di assicurazione obbligatoria per il rischio pensioni effettuati in base alla legislazione di ogni Stato membro competente per il campo materiale di applicazione del presente regolamento. 5. a) Il lavoratore che sia soggetto all'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro per il rischio pensioni fino al 31 dicembre 1992 e diventi soggetto per la prima volta dopo il 1° gennaio 1993 all'assicurazione sociale greca obbligatoria è considerato come "ex assicurato" ai sensi delle disposizioni della parte IV della legge 2084/92 relative ai contributi (articoli 44-46). b) Al lavoratore che sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro per il rischio pensioni fino al 31 dicembre 1992, e diventi soggetto all'assicurazione sociale greca pensioni obbligatoria per la prima volta dopo il 1° gennaio 1993, sono applicate le disposizioni della parte IV della legge 2084/92 relative all'acquisizione del diritto alla pensione e alla determinazione delle prestazioni (articoli 47-51) a condizione che la presa in considerazione dei periodi di assicurazione effettuati in un altro paese comunitario risulti necessaria per l'acquisizione di tale diritto in base alle disposizioni greche.» Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: 1) L'articolo 17, paragrafo 2, seconda frase e l'articolo 30, paragrafo 1, ultima frase, sono sostituiti dal testo seguente: «Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione tedesca oppure francese, è valido soltanto per un periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.» 2) Dopo l'articolo 86 è inserito un articolo 87 così formulato: «Articolo 87 Applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento Quando, per un periodo determinato, un'istituzione ha erogato prestazioni familiari, mentre avrebbe dovuto erogarle un'altra, è necessaria una compensazione tra tali istituzioni. Si ritiene che il diritto alle prestazioni familiari dovute nello Stato membro competente in virtù della propria legislazione, eventualmente in applicazione degli articoli 73 o 74 del regolamento, sia soddisfatto con il raggiungimento dell'importo versato dall'istituzione non competente durante lo stesso periodo e per lo stesso familiare.» 3) L'articolo 95 è modificato come segue: dopo il paragrafo 4 va aggiunto il paragrafo 4 bis seguente: «4 bis. Per l'applicazione di questo articolo i due coniugi entrambi titolari di pensione o di rendita di vecchiaia in virtù della legislazione di uno Stato membro, e che convivono in un altro Stato membro, vanno considerati come un unico titolare di pensione o di rendita. Questa disposizione non si applica se fino alla data di inizio della concessione della pensione o della rendita suddetta i due coniugi avevano diritto alle prestazioni in qualità di lavoratori subordinati.» 4) All'articolo 107 il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni: a) Disposizioni del regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 14 quinquies paragrafo 1, articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase, articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase, articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase, articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d), articolo 46, paragrafo 4, articolo 46 bis, paragrafo 3, articolo 50, articolo 52, lettera b), ultima frase, articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase, articolo 70, paragrafo 1, primo comma, articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), penultima frase; b) Disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5: Il tasso di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in monete nazionali diverse è il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile - durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2 - del corso dei cambi di tali monete comunicati alla Commissione per l'applicazione del sistema monetario europeo.» 5) L'allegato 2 è modificato come segue: a) alla rubrica «B. DANIMARCA», i) al punto 2, lettera a), sostituire le parole «Socialministeriet (ministero degli affari sociali), København» con le parole «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione generale della sicurezza e dell'assistenza sociale), København»; ii) al punto 3, lettera a), sostituire le parole «Socialministeriet (ministero degli affari sociali), København» con le parole «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione generale della sicurezza e dell'assistenza sociale), København»; b) i punti 1 e 6 della rubrica «I. LUSSEMBURGO» vanno così formulati: «1. Malattia e maternità a) Prestazioni in natura: Cassa malattia competente e/o unione delle casse malattia b) Prestazioni di denaro Cassa malattia competente 6. Assegni in caso di morte Ai fini dell'applicazione dell'art. 66 del regolamento: Unione delle casse malattia, Lussemburgo.» c) al punto 5, lettere a) e b) della rubrica «J. PAESI BASSI», i termini «Raad van Arbeid» devono essere sostituiti ogni volta da «districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank» (ufficio distrettuale della banca delle assicurazioni sociali). 6) L'allegato 3 è modificato come segue: a) alla rubrica «B. DANIMARCA», punto «I. Istituzioni del paese di residenza», lettere b) e c), punto i), sostituire le parole «Socialministeriet (ministero degli affari sociali), København» con le parole «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione generale della sicurezza e assistenza sociale), København». b) alla rubrica «I. LUSSEMBURGO», il punto «1. Malattia e maternità» va modificato come segue: Il testo che figura nella colonna di destra, per quanto riguarda la lettera a), deve essere sostituito con le parole: «Cassa malattia degli operai e/o unione delle casse malattia». Il testo che figura nella colonna di destra, per quanto riguarda la lettera b), deve essere sostituito con le parole «cassa malattia competente, secondo la legislazione lussemburghese, per la pensione parziale lussemburghese e/o unione delle casse malattia». c) alla rubrica «J. PAESI BASSI», punto 3, lettera c), i termini «Bureau voor Duitse Zaken van de Vereniging van Raden van Arbeid, Nijmegen» sono sostituiti da «Bureau voor Duitse zaken (ufficio affari tedeschi), Nijmegen». Punto 5, i termini «Raad van Arbeid» sono sostituiti da «districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank» (ufficio regionale della banca delle assicurazioni sociali). 7) L'allegato 4 è modificato come segue: a) alla rubrica «B. DANIMARCA» lettera a), punti 1, 2, 3 e 5, i termini «Socialministeriet (ministero degli affari sociali), København» sono sostituiti dai termini «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione generale della sicurezza e assistenza sociale), København». b) alla rubrica «I. LUSSEMBURGO» i punti 1 e 6 vanno modificati come segue: «1. Malattia e maternità: Unione delle casse malattia, Lussemburgo. 6. Assegni in caso di decesso: a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 del regolamento: Unione delle casse malattia, Lussemburgo. b) Negli altri casi: A seconda del ramo assicurativo debitore della prestazione, gli istituti di cui ai paragrafi 1 o 3»; c) alla rubrica «J. PAESI BASSI», punto 2, lettera c), i termini «Bureau voor Duitse Zaken van de Vereniging van Raden van Arbeid, Nijmegen» sono sostituiti da «Bureau voor Duitse Zaken (ufficio affari tedeschi, Nijmegen». 8) L'allegato 5 è modificato come segue: a) al punto «13. DANIMARCA-SPAGNA» il testo è sostituito dal testo seguente: «L'accordo del 1° luglio 1990 sulla parziale rinuncia al rimborso ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento, e rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di attuazione. (Rinuncia parziale al rimborso delle spese sostenute per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese sostenute per controlli amministrativi e medici)»; b) al punto «15. DANIMARCA-GRECIA» il testo è sostituito dal testo seguente: «Accordo dell'8 maggio 1986 sulla parziale rinuncia al rimborso ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento, e rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di attuazione. (Rinuncia parziale al rimborso delle spese sostenute per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese sostenute per controlli amministrativi e medici)»; c) al punto 49 «GRECIA-PAESI BASSI» il termine «nulla» è sostituito dal testo seguente: «Lo scambio di lettere dell'8 settembre 1992 e 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.» 9) L'allegato 9 è modificato come segue: alla rubrica «I. LUSSEMBURGO» il testo va così formulato: «Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione l'insieme delle casse malattia e l'unione delle casse malattia.» 10) L'allegato 10 è modificato come segue: a) alla rubrica «A. BELGIO», va aggiunto il punto seguente: «1. Per l'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento d'applicazione: Lavoratori subordinati: L'istituto di assicurazione cui risulta affiliato o iscritto l'assicurato Lavoratori autonomi: Istituto nazionale di assicurazioni per lavoratori autonomi, Bruxelles)» L'attuale punto 1 diventa punto 2 e così via. b) alla rubrica «B. DANIMARCA» i) ai punti 1, 2 e 3 i termini «Socialministeriet (ministero degli affari sociali), København» sono sostituiti dai termini «Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione generale della sicurezza e assistenza sociale), København»; ii) la lettera b) del punto 7 è sostituita dal testo seguente: «b) Prestazioni in denaro ai sensi della parte III, capitolo 1 del regolamento e prestazioni ai sensi della parte III, capitoli 2, 3, 7 e 8 del regolamento: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione generale della sicurezza e assistenza sociale), København»; c) alla rubrica «I. LUSSEMBURGO» occorre sostituire ai punti 8 e 9 il testo che figura nella colonna di destra alle lettere a) malattia, maternità, con «Unione delle casse malattia, Lussemburgo». Articolo 3 L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 è soppresso. L'articolo 3 diventa articolo 2. Articolo 4 L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1945/93 è soppresso. L'articolo 4 diventa articolo 3 e viene modificato come segue: il punto 10 è soppresso. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. (1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. (2) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. (3) GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 1.