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Document 51994PC0131
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending for the sixteenth time Regulation (EEC) No 3094/86 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante la sedicesima modifica del regolamento (CEE) n° 3094/86 che istituisce misure techniche per la conservazione delle risorse della pesca
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante la sedicesima modifica del regolamento (CEE) n° 3094/86 che istituisce misure techniche per la conservazione delle risorse della pesca
/* COM/94/131 def. - CNS 94/0108 */
GU C 118 del 29.4.1994, pp. 2–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante la sedicesima modifica del regolamento (CEE) n° 3094/86 che istituisce misure techniche per la conservazione delle risorse della pesca /* COM/94/131DEF - CNS 94/0108 */
Gazzetta ufficiale n. C 118 del 29/04/1994 pag. 0002
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante la sedicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (94/C 118/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 131 def. - 94/0108(CNS) (Presentata dalla Commissione l'8 aprile 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), il Consiglio adotta, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per assicurare lo sfuttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive su base sostenibile, tenendo conto tra l'altro delle implicazioni delle attività di pesca per l'ecosistema marino; che a tale scopo il Consiglio può stabilire misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità di utilizzazione; considerando che è necessario stabilire i principi e alcune modalità a livello comunitario, affinché ciascuno Stato membro possa gestire le attività di pesca dei pescherecci battenti la propria bandiera o di quelli soggetti alla propria giurisdizione; considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/92 (3), stabilisce le norme tecniche generali per la cattura e lo sbarco delle risorse biologiche che si trovano nelle acque da esso delimitate; considerando che le attività di pesca praticate con reti da posta derivanti si sono rapidamente intensificate, in termini di sforzo di pesca, da questi attrezzi sono stati impiegati nella Comunità; che l'espansione incontrollata di queste attività può costituire un grave rischio di incremento eccessivo dello sforzo di pesca esercitato sulle specie bersaglio; considerando che le attività di pesca con reti da posta derivanti praticate per catturare le specie grandemente migratrici e della famiglia dei salmoni presentano un difetto di selettività, sicché comportano catture accessorie e rischi per le popolazioni di specie diverse da quelle bersaglio; considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato sancisce il principio secondo cui tutte le misure comunitarie devono tener conto delle esigenze di tutela dell'ambiente, in uno spirito di precauzione; considerando che il rispetto degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità, di contribuire cioè alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare, esige che venga rigorosamente disciplinato qualsiasi sviluppo della pesca con reti da posta derivanti da parte delle navi comunitarie; considerando che a causa dei rischi di espansione incontrollata negli sforzi di pesca e della mancanza di selettività delle reti da posta derivanti è necessario vietare a termine l'uso di questi attrezzi; che la transizione deve essere rapida per prevenire i rischi ecologici; considerando che le navi comunitarie che nel 1992 e nel 1993 hanno praticato la pesca del tonno bianco nell'Atlantico nord-orientale con reti da posta derivanti di oltre 2,5 km sono soggette a condizionamenti economici, per cui è necessario un periodo di transizione ai fini della loro riconversione; che occorre quindi autorizzare per un anno la proroga delle attività di pesca di un numero limitato di pescherecci e limitare il volume delle loro catture secondo modalità che non comportino rischi ecologici immediati; considerando che fattori economici ed ecologici analoghi consigliano di vietare a termine l'impiego del Mar Baltico delle reti da posta derivanti e di prevedere contestualmente una fase di transizione di un anno per le reti di lunghezza superiore a 2,5; considerando che un eventuale proseguimento delle attività di pesca con reti da posta derivanti va fatto in condizioni che siano controllabili ed effettivamente controllate; considerando che il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), non comprende tutte le zone di pesca in cui vengono utilizzate reti da posta derivanti e che le disposizioni generali del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (5), relative ai giornali di bordo e alle dichiarazioni di sbarco si applicheranno al Mediterraneo soltanto dal 1° gennaio 1999; considerando che il controllo della pesca con reti da posta derivanti implica particolari difficoltà, e che occorre stabilire disposizioni specifiche per questo tipo di attività; considerando che le reti da posta derivanti non devono costituire un rischio per la navigazione e che, a tale scopo, è necessaria l'immersione della lima da sughero delle reti da pesca oceanica; considerando che le conseguenze delle attività di pesca praticate con reti da posta derivanti devono essere oggetto di costante valutazione e che a tal fine si devono raccogliere i dati pertinenti; considerando che i dati dei giornali di bordo vanno raffrontati con i quantitativi sbarcati, i quali devono poter essere effettivamente controllati; considerando che, durante il periodo in cui la loro attività resta autorizzata, le navi che utilizzano reti di lunghezza superiore a 2,5 chilometri devono essere soggette a disposizioni di controllo supplementari, in funzione del loro potenziale impatto biologico; considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione alcune informazioni necessarie per la supervisione a livello comunitario dei controlli eseguiti dagli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue: 1. L'articolo 9 bis è sostituito dal testo seguente: «Articolo 9 bis 1. È vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o svolgere attività di pesca con una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 km. 2. In deroga al paragrafo 1, le navi che hanno già beneficiato di una deroga per l'utilizzazione di reti da posta derivanti di lunghezza addizionata superiore a 2,5 km che risultano iscritte dal 1992 in un registro comunitario e che hanno effettuato operazioni di pesca con reti da posta derivanti negli anni 1992 e 1993, possono continuare a tenere a bordo e a svolgere attività di pesca con reti da posta derivanti la cui lunghezza addizionata non superi un totale di 5 km e destinate alla cattura delle specie elencate nell'allegato VIa. 3. In deroga al paragrafo 1, le navi che hanno praticato la pesca del salmone con rete da posta derivante nel Mar Baltico durante almeno gli anni 1992 e 1993 sono autorizzate a tenere a bordo e a utilizzare reti da posta derivanti aventi una lunghezza totale addizionata fino a 21 km. Queste navi devono figurare in un elenco compilato dalla Commissione sulla base di domande motivate che gli Stati membri devono inoltrare anteriormente al 15 maggio 1994. 4. Le deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 scadono il 31 dicembre 1994. Articolo 9 bis bis 1. Dopo il 31 dicembre 1997, è vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti, destinate alla cattura delle specie elencate negli allegati VIa e VIb. 2. Fino al 31 dicembre 1997, una nave può tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più delle reti da posta derivanti menzionate al paragrafo 1 soltanto dopo aver ottenuto un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Nessuna autorizzazione può essere rilasciata alle navi che non abbiano pescato con tale attrezzo almeno in uno degli anni 1992 e 1993. 3. Per il 1995, il 1996 e il 1997, agli Stati membri adottano le misure necessarie per ridurre progressivamente, rispetto all'anno di riferimento 1994, di un quarto nel 1995, della metà nel 1996 e di tre quarti nel 1997 le catture e gli forzi di pesca realizzati con le reti da posta derivanti di cui al paragrafo 2. 4. Lo sforzo di pesca è calcolato sulla base di una giornata di impiego di 1 km di rete da posta derivante. Lo sforzo di pesca e le catture di riferimento per ciascuna specie bersaglio corrispondono alla somma degli sforzi di pesca e delle catture delle navi che nel 1994 hanno utilizzato le reti da posta derivanti di lunghezza non superiore a 2,5 km, maggiorati rispettivamente: - per la pesca di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, della metà degli sforzi di pesca e delle catture delle navi autorizzate nel 1994 a pescare con reti fino a 5 km; - per la pesca del salmone di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, dell'11,5 % degli sforzi di pesca e delle catture delle navi autorizzate nel 1994 a pescare con reti da posta derivanti di lunghezza non superiore a 21 km. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna specie bersaglio: - anteriormente al 1° gennaio di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate a praticare la pesca con le reti da posta derivanti di cui al paragrafo 2; tuttavia, per il 1994 questa comunicazione deve essere effettuata anteriormente al 30 maggio 1994; - anteriormente al 15 gennaio di ogni anno, lo sforzo di pesca totale e le catture globali per specie, relativamente all'anno precedente, di tutte le navi alle quali è stata concessa un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 2; per il 1994, gli sforzi di pesca e le catture delle navi autorizzate ad utilizzare reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km sono comunicati separatamente. Articolo 9 ter 1. Qualsiasi nave che utilizza una o più reti da posta derivanti, destinate alla cattura delle specie che figurano negli allegati VIa e VIb, deve soddisfare le seguenti condizioni: - per tutta la durata dell'attività di pesca, la rete deve rimanere attaccata alla nave; - alle estremità di ogni pezza devono essere ormeggiate boe segnaletiche galleggianti, per poterne determinare in qualsiasi momento l'ubicazione; le boe sono contrassegnate in modo permanente con la(le) lettera(e) e il numero d'immatricolazione della nave a cui appartengono. 2. Qualsiasi nave che utilizza reti da posta derivanti per la cattura delle specie elencate nell'allegato VIa deve fare in modo che la lima da sughero sia immersa ad una profondità minima di 2 metri. 3. Il comandante di una nave che utilizza una o più delle reti da posta derivanti menzionate al paragrafo 1 tiene un giornale di bordo ed è tenuto a registrare quotidianamente i seguenti dati: - lunghezza addizionata delle reti che si trovano a bordo; - lunghezza addizonata delle reti utilizzate in ciascuna operazione di pesca; - quantitativi di ogni specie catturati nel corso di ciascuna operazione di pesca, comprese le catture accessorie e i rigetti in mare, con particolare riguardo a cetacei, rettili e uccelli marini; - quantitativi di ogni specie conservati a bordo; - data e luogo delle catture. 4. Il comandante di cui al paragrafo 3 trasmette alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo lo sbarco una dichiarazione indicante almeno i quantitativi sbarcati per ogni specie, le date e le zone di cattura. 5. Il comandante di una nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 2 e che intende effettuare uno sbarco in un luogo situato in uno Stato membro, deve notificare alle autorità competenti di detto Stato membro, almeno due ore prima del suo arrivo in porto, il luogo di sbarco e l'ora prevista per l'arrivo. 6. Qualsiasi nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 deve recare a bordo l'autorizzazione preventiva di pesca rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Detta autorizzazione viene revocata o sospesa dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera in caso d'inadempimento degli obblighi del presente regolamento per un periodo più o meno lungo a seconda della gravità dell'infrazione. 7. Il comandante di una nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera ciascuna entrata e uscita dai settori statistici corrispondenti alle sottozone CIEM - laddove esse sono delimitate - o, in mancanza di queste, alle divisioni FAO, nonché l'inizio e la fine delle operazioni di pesca. Articolo 9 quater 1. Qualsiasi attività di pesca praticata con reti da posta derivanti di oltre 2,5 km è subordinata, oltre che alle disposizioni dell'articolo 9 ter, all'approvazione preventiva da parte della Commissione di un programma particolareggiato d'ispezione e di controllo specifico redatto dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. Detto programma è presentato alla Commissione, che lo approva nel termine di 10 giorni feriali. Esso prevede, come minimo, ispezioni a terra e in mare effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati e reca le seguenti disposizioni: a) le ispezioni a terra vertono in particolare sul controllo della lunghezza addizionata delle reti sbarcate e imbarcate, effettuato in occasione di ogni partenza e arrivo di tutti i pescherecci interessati; b) le ispezioni in mare devono coprire almeno 10 giorni al mese durante la stagione di pesca. Una missione d'ispezione in mare deve comprendere come minimo, per ciascuna nave ispezionata, le seguenti operazioni: - verifica del giornale di bordo, con particolare riguardo alla coerenza dei dati sulla posizione e sulle catture; - stima dei quantitativi di ogni specie conservati a bordo e confronto con le catture registrate nel giornale di bordo; - misurazione della lunghezza delle reti che si trovano a bordo e/o calate in mare; - verifica dell'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 ter, paragrafi 1 e 2. 2. Ciascuna nave di cui all'articolo 9 bis, paragrafi 2 e 3 deve recare a bordo un radiofaro che consenta alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di localizzarne permanentemente la posizione, in tutte le acque marittime o in qualunque porto si trovi. 3. Le informazioni figuranti nel giornale di bordo e nelle schede di sbarco, i dati di posizione desunti ai sensi del paragrafo 2 e gli elementi ottenuti nel corso delle ispezioni di cui al paragrafo 1 sono oggetto di sistematiche convalide incrociate, eventualmente suffragate di ricognizioni aeree. 4. Le navi che esercitano attività di pesca ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafi 2 e 3, imbarcano osservatori designati dallo Stato membro di bandiera per almeno 10 giorni consecutivi per nave durante la campagna di pesca. Il dispositivo deve consentire ogni mese la permanenza a bordo di osservatori per almeno la metà del totale dei giorni di pesca. Gli osservatori constatano e riferiscono le operazioni di pesca della nave su cui sono imbarcati in una relazione che trasmettono, alla fine del periodo di osservazione, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, le quali la trasmettono a loro volta alla Commissione. 5. Il peso totale di tonno bianco sbarcato dai pescherecci di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, non può superare 2 800 tonnellate nel 1994. 6. Una volta esauriti i quantitativi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri provvedono affinché le navi da pesca in questione non possano più utilizzare per il resto dell'anno reti da posta derivanti. 7. Le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 21 del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano, per quanto di ragione, alle attività di pesca descritte all'articolo 9 bis, paragrafo 2 del presente regolamento. Articolo 9 quinquies Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, le disposizioni degli articoli da 9 bis a 9 quater si applicano a tutte le navi da pesca della Comunità in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, nonché al di fuori di tali acque.» 2. Il testo allegato è aggiunto come allegati VIa e VIb. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1. (5) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. ALLEGATO «ALLEGATO VIa - Tonno bianco: Thunnus alalunga - Tonno rosso: Thunnus thynnus - Tonno obeso: Thunnus obesus - Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis - Tonno pinna gialla: Thunnus albacores - Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus - Tonnetti: Euthynnus spp. - Tonno del sud: Thunnus maccoyii - Tombarelli: Auxis spp. - Pesci castagna: Bramidae - Aguglie imperiali: Tetrapturus spp.; Makaira spp. - Pesci vela: Istriophorus spp. - Pesce spada: Xiphias gladius - Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp. - Corifene: Coryphaena spp. - Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carchahinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae - Cefalopodi: (tutte le specie) ALLEGATO VIb - Salmoni e trote: Salmo spp.»