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Document 51994PC0112
Proposal for a COUNCIL DECISION Providing further macro- financial assistance for Albania
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore dell' Albania
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore dell' Albania
/* COM/94/112 def. - CNS 94/0102 */
GU C 112 del 22.4.1994, pp. 10–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore dell' Albania /* COM/94/112DEF - CNS 94/0102 */
Gazzetta ufficiale n. C 112 del 22/04/1994 pag. 0010
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore dell'Albania (94/C 112/04) COM(94) 112 def. - 94/0102(CNS) (Presentata dalla Commissione il 29 marzo 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che l'Albania ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato; considerando che le suddette riforme sono in corso di attuazione con il sostegno finanziario della Comunità e che il processo di riforma va consolidato ed ampliato; considerando che ci si attende uno sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra la Comunità e l'Albania nel quadro dell'accordo di cooperazione; considerando che l'assistenza finanziaria della Comunità contribuirà a sostenere l'azione di aggiustamento e di riforma dell'Albania, rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà l'Albania alla Comunità; considerando che, con decisione 92/482/CEE del 28 settembre 1992 (1), il Consiglio ha deciso di fornire all'Albania un'assistenza finanziaria per un importo massimo di 70 milioni di ECU, al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti di tale paese; considerando che, benché il governo albanese abbia attuato coraggiosamente misure di aggiustamento e riforme strutturali, la fase di stabilizzazione dell'economia albanese è ancora in corso ed è indispensabile un ulteriore sostegno ufficiale per sostenere la bilancia dei pagamenti e consolidare le riserve valutarie; considerando che l'Albania è un paese a basso reddito ammesso a beneficiare di prestiti a condizioni estremamente favorevoli da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale; considerando che le autorità albanesi hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al Gruppo dei 24 paesi industrializzati (G-24) e alla Comunità europea; considerando che il comitato esecutivo del FMI ha approvato i primi accordi annuali nel quadro di uno strumento triennale «Enhanced Structural Adjustment Facility» (ESAF) il 14 luglio 1993 e che il Gruppo dei 24 paesi industrializzati (G-24) ha accettato di prendere in esame la possibilità di un'assistenza finanziaria complementare, in particolare mediante finanziamenti a fondo perduto o prestiti agevolati; considerando che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI, dalla Banca mondiale e dai creditori bilaterali ufficiali, resta da finanziare una somma di circa 72 Mio di USD per rafforzare le riserve valutarie dell'Albania e per evitare un'ulteriore compressione delle importazioni che pregiudicherebbe il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo albanese si prefigge di raggiungere con la sua azione di riforma; considerando che la Commissione, in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei 24 paesi industrializzati, ha invitato questi ultimi a fornire all'Albania un'assistenza finanziaria a condizioni estremamente favorevoli al fine di sostenere l'azione di aggiustamento e di riforma di tale paese; considerando che la situazione economica e finanziaria dell'Albania è tale da richiedere che l'assistenza finanziaria destinata a sostenere la bilancia dei pagamenti di tale paese assuma la forma di finanziamenti a fondo perduto; considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione; considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235, DECIDE: Articolo 1 1. La Comunità fornisce all'Albania un'assistenza finanziaria per un importo massimo di 35 Mio di ECU sotto forma di finanziamenti a fondo perduto, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve. 2. Il finanziamento è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e l'Albania. Articolo 2 1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità albanesi le condizioni di politica economica cui è subordinato il finanziamento. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e con gli accordi conclusi con il G-24. 2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il G-24 e il FMI, che la politica economica dell'Albania sia conforme agli obiettivi del finanziamento e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte. Articolo 3 1. Il finanziamento è messo a disposizione dell'Albania in due quote. La prima quota, pari a 17 milioni di ECU, è svincolata non appena concluso con esito positivo l'esame intermedio del primo accordo annuale nel quadro dello strumento ESAF tra l'Albania e il FMI; la seconda non prima del quarto trimestre del 1994, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 e subordinatamente alla realizzazione di progressi soddisfacenti nell'applicazione dell'accordo ESAF da parte dell'Albania. 2. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Albania. Articolo 4 Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. (1) GU n. L 287 de 2. 10. 1992, pag. 25.