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Document 51994PC0097

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva del Consiglio 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un' alimentazione particolare

/* COM/94/97 def. - COD 94/0076 */

GU C 108 del 16.4.1994, pp. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0097

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva del Consiglio 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un' alimentazione particolare /* COM/94/97DEF - COD 94/0076 */

Gazzetta ufficiale n. C 108 del 16/04/1994 pag. 0017


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (94/C 108/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 97 def. - 94/0076(COD)

(Presentata dalla Commissione il 28 marzo 1994)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che l'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), stabilisce che le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti indicati nell'allegato I siano stabilite mediante direttive specifiche della Commissione;

considerando che a tutt'oggi è stata adottata una direttiva specifica riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento; che per motivi di tutela della salute delle persone appare opportuno adottare disposizioni specifiche, conformemente al disposto dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati alla prima infanzia, per gli alimenti destinati alle diete di controllo del peso e per gli alimenti destinati a fini medici particolari, di cui all'allegato I della sumenzionata direttiva;

considerando che non sussistono i medesimi motivi imperativi per adottare disposizioni specifiche per le altre categorie elencate nell'allegato I della direttiva 89/398/CEE, vale a dire gli alimenti con scarso tenore di sodio, compresi i sali dietetici iposodici o asodici, gli alimenti senza glutine, gli alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi, e gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete); che tali prodotti possono essere commercializzati e controllati ufficialmente in maniera adeguata attraverso l'attuazione delle disposizioni generali della direttiva 89/398/CEE;

considerando che la soppressione di tali categorie di prodotti dall'allegato I della direttiva 89/398/CEE risulta conforme all'opportunità di evitare una legislazione specifica superflua,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 83/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di direttive specifiche (*)

1. Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

2. Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia

3. Alimenti utilizzati nelle diete di controllo del peso

4. Alimenti dietetici per fini medici particolari

(*) Si intende che al momento dell'adozione della direttiva non saranno colpiti da essa i prodotti in commercio.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali provvedimenti devono essere attuati in modo da:

- permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal . . . (2);

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal . . . (3).

2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità del riferimento.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

(2) 12 mesi dalla data di adozione.

(3) 24 mesi dalla data di adozione.

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