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Document 51994PC0041

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE LICENZE E DI ALTRE AUTORIZZAZIONI NAZIONALI PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

/* COM/94/41DEF - COD 438 */

GU C 108 del 16.4.1994, pp. 11–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0041

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE LICENZE E DI ALTRE AUTORIZZAZIONI NAZIONALI PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI /* COM/94/41DEF - COD 438 */

Gazzetta ufficiale n. C 108 del 16/04/1994 pag. 0011


Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali per i servizi di telecomunicazioni (94/C 108/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 41 def. - COD 438

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 24 marzo 1994)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

(1) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (3), in particolare l'articolo 7, stabilisce che il Consiglio, ove necessario, adotti misure di armonizzazione delle procedure di dichiarazione e/o autorizzazioni relative alla fornitura di servizi attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni, al fine di stabilire le condizioni alle quali verrà effettuato il riconoscimento reciproco delle dichiarazioni e/o autorizzazioni;

(2) considerando che, in base alle direttive adottate dopo la direttiva 90/387/CEE, in particolare la direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate (4), i requisiti essenziali sono armonizzati in maniera da facilitare il riconoscimento reciproco di licenze nazionali, dichiarazioni ed altre autorizzazioni a gestire determinati servizi senza licenza;

(3) considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 22 luglio 1993 concernente il riesame della situazione nel settore delle telecomunicazioni e la necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (5), riconosce come fattori chiave nello sviluppo della futura politica regolamentare per le telecomunicazioni nella Comunità l'attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali basate su condizioni armonizzate e con una soluzione di transizione incentrata su una procedura «a sportello unico»;

(4) considerando che l'articolo 7 della direttiva 90/387/CEE prevede l'armonizzazione delle procedure di dichiarazione e/o autorizzazione con riguardo ai servizi gestiti tramite reti pubbliche di telecomunicazioni; che inoltre sussiste un necessario collegamento tra le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dei servizi mobili e via satellite e l'uso esclusivo di certe frequenze; che, per tale motivo, il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio di tali servizi può essere previsto soltanto congiuntamente all'assegnazione delle frequenze richieste negli Stati membri; che l'uso delle frequenze negli Stati membri è stato per ora armonizzato solo in misura limitata e per molti servizi mobili si continua a ricorrere a larghezze di banda, frequenze e norme differenti; che il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi mobili e via satellite richiede perciò misure ulteriori quanto all'assegnazione e al coordinamento delle frequenze; che ciò sarà oggetto di direttive specifiche; che per tali motivi i servizi di telecomunicazioni, quali i servizi radiomobili e i servizi via satellite, restano per il momento esclusi dalla presente direttiva;

(5) considerando che, conformemente all'approccio per tappe proposto dalla Commissione nella sua comunicazione del 28 aprile 1993 al Consiglio e al Parlamento europeo sulla consultazione relativa al riesame della situazione del settore dei servizi di telecomunicazioni (6) e approvato nella risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993, i servizi di telefonia vocale e i servizi telex definiti all'articolo 2 della direttiva 90/387/CEE sono anche esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva; che si dovrebbero adottare provvedimenti specifici per estendere a questi servizi il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni, tenendo conto delle loro specificità;

(6) considerando che la divergenza degli attuali regimi di autorizzazione per i servizi di telecomunicazione nella Comunità ostacola la realizzazione del mercato interno per detti servizi, che è un obiettivo fissato all'articolo 8 A del trattato; che l'entità di queste differenze e la necessità di garantire la possibilità di fornire servizi di telecomunicazione in tutta la Comunità impongono un'armonizzazione a livello comunitario; che, in linea con il principio di sussidiarietà, il disposto della direttiva si limita allo stretto necessario per superare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del mercato interno dei servizi di telecomunicazione e lascia pertanto alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri i compiti principali;

(7) considerando che la presente direttiva non concerne il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni rilasciate dai paesi terzi; che il coordinamento degli Stati membri sarà rafforzato relativamente ai servizi verso/da paesi non comunitari per elaborare procedure comuni per questi servizi, partendo dai principi generali che vengono attualmente definiti nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

(8) considerando che l'approccio adottato per conseguire il riconoscimento reciproco delle licenze nazionali di altre autorizzazioni consiste nell'introdurre procedure in base alle quali le imprese interessate possono ottenere un riconoscimento reciproco delle loro autorizzazioni nazionali; che l'obiettivo principale è quello di realizzare questo risultato attraverso il reciproco riconoscimento sulla base di condizioni armonizzate di autorizzazione; che per i servizi di telecomunicazioni per i quali non sono ancora state armonizzate le condizioni di autorizzazione, un periodo di transizione a sportello unico faciliterà l'ottenimento delle autorizzazioni;

(9) considerando che, sulla base delle autorizzazioni nazionali reciprocamente riconosciute, i fornitori di servizi di telecomunicazioni saranno autorizzati ad esercitare in tutta la Comunità una o tutte le attività per le quali detengono un'autorizzazione di uno Stato membro, aprendo filiali o fornendo servizi; che le autorizzazioni nazionali reciprocamente riconosciute non esonerano i detentori dall'obbligo di conformarsi alla legislazione nazionale non specificamente connessa con le telecomunicazioni;

(10) considerando che, per alcune categorie di servizi di telecomunicazioni, può sembrare superfluo procedere ad un'armonizzazione preventiva delle condizioni di autorizzazione; che dovrebbe pertanto essere possibile concedere il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali per determinate categorie di servizi di telecomunicazioni senza un'armonizzazione preventiva;

(11) considerando che, per avvalersi della competenza delle autorità nazionali di regolamentazione in un contesto europeo più ampio, dovrebbe essere possibile conferire mandati di armonizzazione delle condizioni di autorizzazione al comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA), istituito nell'ambito della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT);

(12) considerando che si dovrebbe introdurre, a titolo di misura transitoria, una procedura coordinata di sportello unico per facilitare le domande di autorizzazione nazionale nei casi in cui non è ancora stato raggiunto il riconoscimento reciproco; che l'introduzione di termini obbligatori è necessaria per rendere più efficiente la procedura; che, con l'introduzione di opportune condizioni di armonizzazione, il regime di transizione a sportello unico per la concessione di licenze nel caso di domande individuali dovrebbe gradualmente essere sostituito dal meccanismo di concessione di licenze nazionali per categorie di servizio sulla base del riconoscimento reciproco;

(13) considerando che, relativamente alla procedura di sportello unico, organismi come l'ECTRA, la cui competenza nel settore è riconosciuta, potrebbero essere incaricati della gestione di questa procedura, a condizione che siano introdotti opportuni accordi di cooperazione;

(14) considerando che, nel caso di nuove categorie di servizi per le quali non sono ancora state convenute condizioni armonizzate a livello comunitario per la concessione di licenze e nei casi in cui determinati servizi di telecomunicazioni non siano contemplati nelle categorie di servizi installate, le richieste di riconoscimento reciproco possono essere trattate nell'ambito del regime di transizione di sportello unico, in attesa che siano state elaborate le condizioni armonizzate per la categoria di servizio di cui si tratta;

(15) considerando che la nuova procedura di riconoscimento reciproco può aumentare l'attuale carico di lavoro delle autorità nazionali di regolamentazione e implicare nuovi costi; che dette autorità debbono avere il diritto di addebitare i costi supplementari ai richiedenti il riconoscimento reciproco; che il principio di trasparenza impone che siano debitamente pubblicate le tariffe stabilite per il trattamento ed il controllo delle autorizzazioni;

(16) considerando che l'osservanza, da parte dei detentori delle autorizzazioni nazionali reciprocamente riconosciute, delle condizioni contenute nelle licenze deve essere garantita; che le autorità nazionali di regolamentazione debbono prendere opportune misure per garantire tale osservanza; che queste misure tuttavia devono essere sottoposte a riesame nell'ambito di un meccanismo di ricorso;

(17) considerando che, in questo contesto, occorre prevedere una procedura efficiente per la modifica e il ritiro di un'autorizzazione nazionale reciprocamente riconosciuta, tale da garantire al contempo che nell'accertamento di eventuali violazioni, siano tutelati i diritti della difesa;

(18) considerando che si dovrebbero introdurre possibilità di ricorso per garantire la piena applicazione delle procedure stabilite dalla presente direttiva; che elemento essenziale di questo sistema di ricorso dovrebbe essere una procedura di conciliazione che consenta una soluzione amichevole delle controversie relative all'applicazione delle procedure;

(19) considerando che il comitato comunitario per le telecomunicazioni istituito dalla presente direttiva è composto di rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione e assiste la Commissione nell'applicazione della presente direttiva; che i principali compiti in termini di applicazione della presente direttiva sono stati conferiti agli Stati membri;

(20) considerando che si deve assicurare in ogni caso la riservatezza dei dati raccolti conformemente alle procedure della presente direttiva e soggetti all'obbligo del segreto professionale;

(21) considerando tuttavia la necessità di conseguire la trasparenza delle procedure di autorizzazione stabilite nella presente direttiva per migliorarne l'efficienza; che le autorità nazionali di regolamentazione competenti devono essere chiaramente individuate;

(22) considerando che la Commissione, nel quadro dell'esame delle disposizioni della presente direttiva e della sua attuazione fino al 1° gennaio 1996, esaminerà per quali servizi di telecomunicazioni non sono ancora state adottate decisioni concernenti il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni; che, nell'ambito di questo esame, si dovrà conferire un'attenzione speciale ai servizi che possono essere coperti dal reciproco riconoscimento dell'autorizzazione senza armonizzazione preventiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è realizzare un mercato unico dei servizi via satellite mediante l'istituzione di procedure che consentano ad un fornitore di servizi, autorizzato a fornire in uno Stato membro servizi di telecomunicazione, di fornire detti servizi, parzialmente o interamente, su scala comunitaria senza che ciò comporti la necessità di ottenere dagli altri Stati membri apposite licenze od autorizzazioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono, se rilevanti, le definizioni fornite nella direttiva 90/387/CEE. Ai fini della presente direttiva s'intende inoltre per:

1) «autorità nazionale di regolamentazione», l'organismo o gli organismi di ciascuno Stato membro, giuridicamente autonomi e funzionalmente indipendenti dalle organizzazioni di telecomunicazioni, ai quali gli Stati membri attribuiscono fra l'altro le competenze regolamentari previste nella presente direttiva;

2) «autorizzazioni nazionali», le autorizzazioni individuali, quali le licenze, le dichiarazioni o le autorizzazioni generali, come ad esempio le licenze basate su una normativa o rilasciate per categoria, che consentono la fornitura di servizi di telecomunicazione in uno Stato, conformemente al diritto comunitario;

3) «servizi via satellite», la costituzione e l'esercizio di reti di stazioni a terra per collegamenti via satellite (servizi di rete via satellite) e la fornitura di servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite (servizi di comunicazione via satellite);

4) «servizi radio mobili», servizi di telecomunicazione forniti mediante un collegamento radio al terminale mobile dell'utente;

5) «licenza», un'autorizzazione individuale rilasciata da un'autorità nazionale di regolamentazione e necessaria come condizione per la fornitura di un servizio via satellite, in conformità del diritto comunitario;

6) «dichiarazione», la comunicazione ad un'autorità nazionale di regolamentazione da parte di un fornitore di servizio della sua intenzione di fornire un servizio via satellite;

7) «procedura a sportello unico», un accordo inteso a facilitare l'ottenimento di autorizzazioni nazionali per servizi via satellite da parte di più di un'autorità nazionale di regolamentazione, nell'ambito di una procedura coordinata e in un'unica località;

8) «comitato comunitario per le telecomunicazioni (CCT)», il comitato istituito dall'articolo 16 della presente direttiva.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le autorizzazioni nazionali riguardanti la fornitura di servizi di comunicazione via satellite e/o di servizi di rete via satellite.

2. Essa non si applica alle autorizzazioni nazionali per la fornitura di servizi di telefonia vocale e servizi telex definiti all'articolo 2 della direttiva 90/387/CEE, servizi radio mobili e servizi via satellite.

CAPITOLO II

RICONOSCIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NAZIONALI

Articolo 4

Diritto a fornire servizi in base ad autorizzazioni riconosciute

Gli Stati membri garantiscono che le imprese cui è stata rilasciata un'autorizzazione nazionale, riconosciuta secondo le procedure definite nella presente direttiva, possano fornire tempestivamente sul loro territorio i servizi di telecomunicazione, specificati in detta autorizzazione.

Articolo 5

Effetti del riconoscimento

1. Gli Stati membri garantiscono che alla fornitura di servizi da parte dei titolari di autorizzazioni nazionali riconosciute siano imposte unicamente le restrizioni stabilite in conformità delle procedure definite nella presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di assoggettare la fornitura di servizi alla normativa nazionale non riguardante specificamente le telecomunicazioni e i servizi via satellite.

CAPITOLO III

RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN CONFORMITÀ DEI REGIMI COMUNI DI LICENZE E PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE

Articolo 6

Armonizzazione delle condizioni di autorizzazione

1. Ove opportuno, saranno definite per alcuni servizi di telecomunicazione condizioni armonizzate di autorizzazione. A tal fine la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17 può adottare:

a) come prima tappa, la misura per individuare la categoria di servizi di telecomunicazione per la quale occorrono condizioni armonizzate nonché, come mandato per l'ECTRA, l'elaborazione di dette condizioni; nel mandato si dovranno in particolare definire i compiti da eseguire e dovrà essere stabilito uno scadenzario per l'elaborazione delle condizioni;

b) come seconda tappa, dopo l'elaborazione da parte dell'ECTRA delle condizioni armonizzate per la concessione delle licenze, una decisione per stabilire le corrispondenti condizioni comuni per la concessione di licenze o parti di esse che attuano i requisiti essenziali in conformità del diritto comunitario.

2. Ove opportuno, in particolare nei casi di inosservanza dello scadenzario di cui al paragrafo 1, lettera a), le condizioni comuni per il rilascio di licenze possono essere adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, senza seguire le procedure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 7

Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali senza necessità di armonizzazione preventiva

1. La Commissione potrà inoltre decidere, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, di concedere il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali per determinate categorie di servizi di telecomunicazione che non sono stati assoggettati all'armonizzazione di cui all'articolo 6.

2. Una decisione presa in applicazione del paragrafo 1, può comprendere condizioni che garantiscono la conformità con i requisiti essenziali stabiliti dal diritto comunitario, nonché le condizioni necessarie per tutelare diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni compatibili con il diritto comunitario, le quali devono essere osservate dai fornitori del servizio in questione.

Articolo 8

Riconoscimento reciproco

I servizi di telecomunicazione che rientrano in una categoria di servizi armonizzata, contemplata da una decisione adottata in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o 6, paragrafo 2, oppure una categoria di servizi via satellite, contemplata da una decisione adottata in base all'articolo 7, possono essere forniti nella Comunità europea alle condizioni stabilite in detta decisione.

Articolo 9

Pubblicazione delle categorie di servizi riconosciute

La Commissione pubblica un elenco delle categorie di servizi via satellite, contemplate dalle decisioni adottate in forza degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b), 6, paragrafo 2 o 7, comprese, ove opportuno, le condizioni pertinenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o lo aggiorna ogniqualvolta necessario.

CAPITOLO IV

PROCEDURA DI TRANSIZIONE DI SPORTELLO UNICO

Articolo 10

Portata della procedura di transizione

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 stabiliscono una procedura a sportello unico applicabile ai servizi di telecomunicazione che non sono stati oggetto di una decisione in conformità agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b), 6, paragrafo 2 o 7.

Articolo 11

Gestione

1. La Commissione compie i passi necessari, ove opportuno, per stabilire accordi per la procedura a sportello unico di cui all'articolo 12, compreso il riconoscimento di opportuni accordi di gestione tecnica.

2. I riferimenti a detti accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Procedura di sportello unico

Una procedura di sportello unico, introdotta in conformità dell'articolo 11, deve essere conforme alle condizioni seguenti:

1) La procedura di sportello unico è aperta a tutti i fornitori di servizio che intendono gestire servizi di telecomunicazione nella Comunità europea.

2) È possibile presentare le domande e/o dichiarazioni in un'unica località e sono definiti uno o più enti cui inviare le domande e/o le dichiarazioni.

3) Entro sette giorni dalla presentazione, l'ente che ha ricevuto la/le domande, le trasmette alle autorità nazionali di regolamentazione interessate.

4) Quando un'autorità nazionale di regolamentazione subordina la fornitura di un servizio ad una licenza, prende una decisione sul rilascio di detta licenza e ne informa il richiedente e l'ente cui era stata presentata la domanda, entro sei settimane dal ricevimento della domanda.

Quando un'autorità nazionale di regolamentazione subordina la fornitura di un servizio ad una dichiarazione obbligatoria, può sollevare obiezioni alla fornitura del servizio dichiarato e ne informa il richiedente e l'ente cui era stata presentata la domanda, entro sei settimane dal ricevimento della domanda.

5) Ove opportuno, la autorità nazionali di regolamentazione si adoperano per abbreviare il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4, per determinate categorie di servizi di telecomunicazione, onde tener conto di necessità commerciali.

6) Qualora non venga rilasciata una licenza oppure se non sono sollevate obiezioni entro i termini di cui al paragrafo 4, l'autorità nazionale di regolamentazione ne informa il richiedente e l'ente cui era stata presentata la domanda, indicando i motivi della decisione.

7) L'ente cui si possono presentare le domande e/o le dichiarazioni riferisce ogni anno alla Commissione in merito al funzionamento della procedura di sportello unico includendo, in particolare, informazioni sulle domande respinte e sulle obiezioni sollevate alle dichiarazioni.

CAPITOLO V

PROCEDURA DI MONITORAGGIO

Articolo 13

Applicazione, modifica e revoca delle autorizzazioni da parte degli Stati membri

1. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che un licenziatario non ottemperi più alle condizioni stabilite in conformità alla presente direttiva essa può prendere opportuni provvedimenti per garantire l'osservanza di tali condizioni.

2. La Commissione, su richiesta di una parte interessata, può avviare la procedura di cui all'articolo 15.

3. Se entro due settimane dal ricevimento della richiesta della parte interessata la Commissione non avvia una procedura di conciliazione, oppure non è raggiunto alcun accordo in merito alla procedura di cui all'articolo 15, la Commissione, dopo aver offerto alle parti interessate la possibilità di esporre le proprie ragioni, decide, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, se mantenere o modificare le misure prese.

4. La Commissione notifica alle imprese interessate le decisioni prese conformemente ai paragrafi 2 e 3 e ne informa le autorità nazionali di regolamentazione.

CAPITOLO VI

PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 14

Ricorso alla Commissione

1. Qualora un'autorizzazione non sia rilasciata come stabilito nella presente direttiva, il richiedente può presentare alla Commissione una copia della/e sua/e domande e/o dichiarazione/i e chiedere alla Commissione di avviare la procedura di conciliazione di cui all'articolo 15.

2. Se entro tre settimane dal ricevimento del ricorso da parte della Commissione non è avviata la procedura di conciliazione oppure non è raggiunto alcun accordo secondo la procedura di cui all'articolo 15, al più tardi tre mesi dopo la prima riunione del gruppo di lavoro, la Commissione prende una decisione conformemente all'articolo 17 sulla base, ove applicabile, del pertinente regime nazionale di rilascio delle licenze, notificato conformemente all'articolo 20.

Articolo 15

Procedura di conciliazione

Senza pregiudizio:

a) di qualsiasi iniziativa che la Commissione o qualsiasi Stato membro possano prendere in forza del trattato, in particolare degli articoli 169 e 170, nonché

b) dei diritti del richiedente o di qualsiasi altra persona nell'ambito della legislazione nazionale applicabile,

si può ricorrere alla seguente procedura di conciliazione:

1) Il presidente del comitato comunitario per le telecomunicazioni (CCT) convoca il più presto possibile un gruppo di lavoro costituito da almeno due membri e dal presidente del comitato medesimo ovvero da un funzionario della Commissione da lui designato. Al gruppo di lavoro non possono partecipare membri del CCT che rappresentano un'autorità nazionale di regolamentazione interessata.

2) Il gruppo di lavoro si riunisce entro dieci giorni. Il presidente del CCT può decidere, su proposta di uno dei membri del gruppo di lavoro, di invitare non più di due altri esperti indipendenti con funzioni di consulenza.

3) Il gruppo di lavoro offre al richiedente, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati, alle organizzazioni per le telecomunicazioni ed alle altre parti interessate l'opportunità di esprimere il proprio parere verbalmente o per iscritto.

4) Il gruppo di lavoro si adopera per pervenire ad un accordo tra il richiedente e le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati.

5) Il richiedente ed i membri del CCT interessati sostengono i loro costi di partecipazione alla procedura.

6) Una volta raggiunto un accordo, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità (dalle autorità) nazionali di regolamentazione, entro due settimane dell'accordo.

CAPITOLO VII

COMITATO COMUNITARIO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo 16

Composizione del CCT

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato comunitario delle telecomunicazioni (CCT).

Articolo 17

Procedure del CCT

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Se necessario, la Commissione informa il comitato circa il risultato delle consultazioni svoltesi con i rappresentanti delle organizzazioni delle telecomunicazioni, delle organizzazioni di satelliti, delle agenzie spaziali, degli utenti, dei consumatori, dei produttori, dei fornitori di servizi e dei sindacati.

Inoltre il CCT promuove, tendendo conto in generale della politica comunitaria nel campo delle telecomunicazioni, lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione in merito alla situazione ed all'evoluzione delle attività regolamentari concernenti l'autorizzazione di servizi di telecomunicazione.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Tariffe

Gli Stati membri possono consentire alla propria autorità nazionale di regolamentazione di imporre tariffe ragionevoli destinate a coprire le spese amministrative attinenti al trattamento della richiesta di riconoscimento delle autorizzazioni nazionali e al controllo delle autorizzazioni riconosciute, conformemente alle procedure della presente direttiva.

Articolo 19

Riservatezza

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione, i loro funzionari ed altri dipendenti, come pure gli esperti convocati in forza dell'articolo 15, paragrafo 2 sono vincolati a non divulgare alcuna informazione, acquisita in seguito all'applicazione della presente direttiva, che sia coperta dall'obbligo del segreto professionale o commerciale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano alla pubblicazione d'informazioni riguardanti le condizioni di rilascio della licenza che non abbiano carattere riservato.

Articolo 20

Notifica

1. Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:

- nomi e indirizzi delle autorità nazionali e degli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni nazionali,

- dati sui propri regimi nazionali di autorizzazione, comprese condizioni e procedure, in particolare se e per quali servizi sono necessarie autorizzazioni individuali,

- criteri in base ai quali sono valutate le domande,

- la regolamentazione nazionale generale attinente in modo specifico al settore dei servizi di telecomunicazioni.

Queste informazioni dovrebbero essere sufficientemente particolareggiate e contenere le clausole e le condizioni in base alle quali sono rilasciate le autorizzazioni nazionali oppure i criteri seguenti nel valutare le domande.

2. Gli Stati membri notificano qualsiasi modifica delle informazioni fornite in base al paragrafo 1 entro due settimane dalla loro entrata in vigore.

Articolo 21

Procedure di riesame

1. Le autorità nazionali di regolamentazione redigono ogni anno un rapporto sulle procedure di cui ai capitoli III e IV e lo trasmettono alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo.

2. In base ai risultati dell'attuazione della presente direttiva sino al 1° gennaio 1996, la Commissione esamina se sia necessario modificare le sue disposizioni e trasmette una relazione al riguardo al Parlamento e al Consiglio. La relazione comprende una valutazione, in base all'esperienza acquisita, della necessità di un'ulteriore valutazione delle strutture regolamentari in materia di autorizzazioni.

Articolo 22

Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco dei rappresentanti presso il CCT entro due mesi dall'adozione della presente direttiva. Il CCT assume le sue funzioni tre mesi dopo l'adozione della presente direttiva.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente direttiva.

(1) GU n. C 248 del 25. 9. 1992, pag. 4.

(2) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 45.

(3) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

(4) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27.

(5) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.

(6) COM(93) 159 def.

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