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Document 51994PC0010(32)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

/* COM/94/10DEF */

GU C 83 del 19.3.1994, p. 53–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0010(32)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione /* COM/94/10DEF */

Gazzetta ufficiale n. C 083 del 19/03/1994 pag. 0053


Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . .

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (94/C 83/32)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1567/93 (4), gli Stati membri possono prevedere che le associazioni di produttori siano assimilate ai produttori agli effetti della distillazione obbligatoria e che il paragrafo 4 del medesimo prevede la presentazione di una relazione sull'applicazione del paragrafo 3; che è opportuno che le misure proposte siano coerenti con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente e che è pertanto necessario rinviare la scadenza prevista al paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2046/89, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il paragrafo 3 si applica fino al 31 agosto 1995.

Entro il 31 marzo 1995, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di detto paragrafo, eventualmente corredata di una proposta appropriata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle misure eventualmente applicabili a decorrere dal 1° settembre 1995.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

(4) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 41.

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