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Document 51994PC0010(18)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e del regolamento (CEE) 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati

/* COM/94/10DEF */

GU C 83 del 19.3.1994, pp. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0010(18)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e del regolamento (CEE) 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati /* COM/94/10DEF */

Gazzetta ufficiale n. C 083 del 19/03/1994 pag. 0027


Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . .

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e del regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati (94/C 83/18)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 (2) e il regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89 (4), prevedono, a determinate condizioni, il pagamento di un aiuto ai trasformatori per la produzione di foraggi essiccati; che si ravvisa l'opportunità di semplificare il calcolo di tale aiuto in modo da tener conto del livello delle spese sostenute per l'essiccazione di tali prodotti; che, nell'ottica di una politica che persegua il miglioramento qualitativo, è opportuno portare al 17 % il tenore minimo di proteine nella sostanza secca; che non è possibile istituire un aiuto forfettario fino al 1° aprile 1995;

considerando che non sarebbe equo versare l'aiuto per i foraggi essiccati prodotti su superfici già prese in considerazione nel quadro dei regimi di aiuto comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (5), modificato dal regolamento (CE) n. 165/94 (6); che per garantire un grado di controllo sufficiente, si ravvisa l'opportunità di avvalersi di un certo numero di elementi del sistema integrato per la gestione delle particelle agricole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1117/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c)

- la campagna di commercializzazione 1994/1995 ha inizio il 1° maggio 1994 e termina il 31 marzo 1995,

- successivamente, le campagne di commercializzazione iniziano il 1° aprile di ogni anno e terminano il 31 marzo dell'anno successivo.»

2. L'articolo 4 è soppresso.

3. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Per i prodotti di cui all' articolo 1, lettere b) e c) è concesso un aiuto il cui importo tiene conto del costo energetico della disidratazione dei foraggi freschi raccolti nella Comunità.

2. L'aiuto è fissato a 40 ECU/t per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c).

3. L'aiuto è fissato a 20 ECU/t per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo e quarto trattino.»

4. È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

In deroga all'articolo 5, non è concesso alcun aiuto:

a) se i prodotti non sono di qualità leale e mercantile;

b) se le materie prime utilizzate per la produzione dei prodotti in esame sono state coltivate nel corso di un periodo in cui le relative superfici sono state prese in considerazione nel quadro di uno dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92.»

5. All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è soppresso.

6. È inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Nel quadro della procedura di cui all'articolo 12 sono adottate le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative:

- alla concessione dell'aiuto di cui all'articolo 5,

- all'accertamento e alla verifica del diritto all'aiuto, comprese le necessarie misure di controllo, avvalendosi eventualmente di taluni elementi contemplati dal sistema integrato,

- ai criteri di determinazione della qualità minima,

- ai requisiti che devono rispettare le imprese di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino,

- ai criteri da rispettare nella conclusione dei contratti previsti all'articolo 6, paragrafo 1 e alle indicazioni che essi devono contenere.»

7. All'articolo 17, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 5, lettera b), primo trattino, la percentuale «15 %» è sostituita da «17 %».

2. Gli articoli 1, 3, 4, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I punti 1 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° maggio 1994, mentre i punti 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, p. 1.

(2) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, p. 17.

(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, p. 1.

(4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, p. 1.

(5) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, p. 1.

(6) GU n. L 24 del 29. 1. 1994, p. 6.

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