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Document 51994PC0010(09)
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) No fixing the derived intervention prices for white sugar, the intervention price for raw sugar, the minimum prices for A and B beet, the threshold prices and the amount of compensation for storage costs for the 1994/95 marketing year
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d' entrata nonché l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d' entrata nonché l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio
/* COM/94/10DEF - VOL III */
GU C 83 del 19.3.1994, pp. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d' entrata nonché l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio /* COM/94/10DEF - VOL III */
Gazzetta ufficiale n. C 083 del 19/03/1994 pag. 0015
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (94/C 83/09) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CE) n. . . . del Consiglio, del . . ., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, determinati prezzi applicabili nel settore dello zuchero e la qualità tipo delle barbabietole (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 52,33 ECU/100 kg per le zone non deficitarie; considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato; considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna e del Portogallo; considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco; considerando che il regolamento (CE) n. . . . ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 39,48 ECU per tonnellata; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento; considerando che a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese di trasporto calcolate forfettariamente a partire dalla zona più eccedentaria della Comunità fino alla zona di consumo deficitaria più distante della Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo; considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine di trasformazione e una resa forfettaria; considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle imprese di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola; considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (5), prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio; che è opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 6,25 %, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le zone deficitarie della Comunità, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato, per 100 chilogrammi, a: a) 53,54 ECU per tutte le zone del Regno Unito; b) 53,54 ECU per tutte le zone dell'Irlanda; c) 53,54 ECU per tutte le zone del Portogallo; d) 53,73 ECU per tutte le zone della Spagna; e) 53,27 ECU per tutte le zone dell'Italia. Articolo 2 Il prezzo d'intervento per 100 chilogrammi di zucchero greggio è fissato a 43,37 ECU. Articolo 3 1. Il prezzo minimo della barbabietola A applicabile nella Comunità è fissato a 38,69 ECU/t. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B applicabile nella Comunità è fissato a 26,85 ECU/t. Articolo 4 Il prezzo d'entrata è fissato a: a) 63,18 ECU/100 kg di zucchero bianco; b) 53,99 ECU/100 kg di zucchero greggio; c) 6,80 ECU/100 kg di melasso. Articolo 5 L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,35 ECU/100 kg di zucchero bianco per mese. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la durata della campagna di commercializzazione 1994/1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a . . . Per il Consiglio . . . (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7. (3) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. (5) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.