Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51994AC0996

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati"

GU C 393 del 31.12.1994, pp. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC0996

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati"

Gazzetta ufficiale n. C 393 del 31/12/1994 pag. 0001


Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell`impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati () (94/C 393/01)

Il Consiglio, in data 14 giugno 1994, ha deciso conformemente al disposto dell`articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Beltrami, in data 15 luglio 1994.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all`unanimità, il 14 settembre 1994, nel corso della 318a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta di direttiva in esame modifica la Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell`impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati () e risponde a quanto previsto dall`art. 11, par. 4, che impegna la Commissione a presentare al Consiglio proposte supplementari per assicurare un`applicazione sufficientemente coordinata delle sue disposizioni.

1.2. Essa è fondata essenzialmente sulle informazioni fornite dalla relazione della Commissione () riguardante le modalità di applicazione della Direttiva 85/337/CEE (inviata al Parlamento europeo ed al Consiglio in virtù dell`art. 11, par. 3, della direttiva stessa) che risultano variare notevolmente da uno Stato membro all`altro.

1.3. La proposta in esame inoltre tiene conto degli impegni presi dalla Comunità e dagli Stati membri a livello internazionale firmando la Convenzione d`Espoo concernente la valutazione dell`impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ().

1.4. Infine, con la proposta presentata, si vuol tener conto delle preoccupazioni espresse sia dal Parlamento europeo nel quadro della risoluzione concernente l`agricoltura e l`ambiente (), sia dalla Commissione stessa nella comunicazione sullo stesso argomento ().

2. Sintesi del parere del Comitato

2.1. Il Comitato approva la proposta di modifica della Direttiva 85/337/CEE in quanto ritiene che colga gli aspetti essenziali relativamente alle carenze che sono anche state messe in luce dalla relazione della Commissione () sull`applicazione della direttiva stessa.

2.2. Il Comitato ritiene necessario che nel quadro di una codificazione delle normative sull`ambiente già a livello comunitario si stabilisca un coordinamento fra la proposta in esame e la legislazione ambientale che può avere un influsso combinato con essa in alcuni settori specifici come l`IPC (), la Seveso (), ecc.

2.3. Le normative dovranno mettere in grado gli Stati membri di prendere misure appropriate al fine di una semplificazione e concentrazione delle procedure, evitando inutili ritardi nel corso della pianificazione e nell`esecuzione dei progetti.

2.4. A livello nazionale, la maggior integrazione possibile dell`informazione, documentazione e delle procedure autorizzate consentirebbe una riduzione di tempi e di costi a vantaggio delle imprese della pubblica amministrazione, evitando duplicazioni e conflitti di competenza.

2.5. Rimanda inoltre alle osservazioni particolari esposte al punto 4.

3. Osservazioni di carattere generale

3.1.

Base giuridica

3.1.1. A differenza della precedente Direttiva 85/337/CEE emanata in base agli artt. 100 e 235, la proposta in esame si basa ora - dopo l`entrata in vigore del Trattato sull`Unione - sull`art. 130 S, paragrafo 1, che prevede l`obbligo della Comunità a decidere in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità stessa per realizzare gli obiettivi dell`art. 130 R in materia ambientale. Il Comitato concorda sulla nuova base giuridica.

3.2.

Nuove disposizioni proposte dalla Commissione

3.2.1. Il Comitato prende atto con favore che con la nuova proposta, la Commissione intende realizzare un approccio coerente con il 5o Programma sull`ambiente () e con il Libro bianco « Crescita, competitività, occupazione » (). Tale programma riconosce il ruolo centrale che deve avere la valutazione dell`impatto nella presa di decisione tanto a livello dei progetti che a quello delle strategie di sviluppo cui sottendono.

3.2.2. Questo approccio permette alle autorità competenti di meglio apprezzare l`impatto sull`ambiente degli investimenti necessari particolarmente nei settori identificati come prioritari nel 5o Programma e nel Libro bianco.

3.2.3. A tale riguardo il Comitato concorda con la Commissione sulla necessità che le disposizioni in vigore e quelle proposte permettano agli Stati membri di prendere delle misure appropriate al fine di una semplificazione e concentrazione delle procedure di autorizzazione nazionali esistenti, evitando l`insorgere di inutili ritardi nel corso della pianificazione e dell`esecuzione dei progetti prioritari definiti tali a livello comunitario, in particolare nel quadro delle reti transeuropee.

3.2.4. A tal fine il Comitato ravvisa l`opportunità che, già a livello comunitario, si stabilisca un coordinamento tra la proposta in esame e la legislazione ambientale che può avere un influsso combinato con essa in alcuni settori specifici come l`IPC, la Seveso, ecc.

3.2.5. A livello nazionale, la maggior integrazione possibile dell`informazione, documentazione e delle procedure autorizzative consentirebbe una riduzione di tempi e di costi, sia a vantaggio delle imprese che della pubblica amministrazione, evitando duplicazioni e conflitti di competenza.

3.2.6. Peraltro un`applicazione più sistematica e meglio coordinata della procedura di valutazione ambientale potrà altresì contribuire a ridurre le distorsioni della concorrenza che potrebbero invece risultare dall`adozione di pratiche molto diverse fra gli Stati membri.

3.2.7. Il Comitato si compiace che la Commissione - con la nuova proposta di direttiva - abbia codificato un`interpretazione fino ad oggi informale conferendo precisione e chiarezza, in particolare

a)

sulle informazioni da fornire da parte del committente;

b)

sul diritto di accesso del committente (compresi i collaboratori al progetto e all`esecuzione dell`opera) alle informazioni pertinenti in possesso delle autorità;

3.2.8. La proposta ha inoltre il merito di assicurare :

a)

maggior controllo della qualità degli studi d`impatto e loro valutazione;

b)

miglior considerazione delle misure di attenuazione;

c)

diminuzione del numero di valutazioni per l`esclusione di progetti molto piccoli (allorché è improbabile un loro influsso sull`ambiente).

3.3.

Costi e tempi

3.3.1. Il Comitato prende atto delle indicazioni fornite al riguardo dalla Commissione nella Relazione COM(93) 28, secondo la quale

a)

per quanto in questo stadio non sia possibile fare stime precise - le esperienze fatte nell`ambito degli Stati membri indicano le spese per uno studio d`impatto come un`infima parte del costo totale del progetto (0,5-1 %). Solo nel caso di piccoli progetti senza investimenti di una certa entità detti costi possono eccezionalmente superare l`1 % del costo totale del progetto.

b)

Il calendario globale della realizzazione dei progetti non pare venga influenzato in misura grave dai tempi necessari alla realizzazione della valutazione ambientale, quando questa può essere integrata nella procedura di autorizzazione. Il Comitato rinnova comunque il proprio invito alla Commissione perché segua da vicino la trasposizione della direttiva, da parte degli Stati membri e la invita ad elaborare alla fine di tre anni dall`applicazione una nuova relazione valutativa che sintetizzi l`esperienza fatta, in particolare in termini di tempi e di costi.

3.4.

Sussidiarietà e proporzionalità

3.4.1. Il Comitato riconosce come l`armonizzazione delle disposizioni in materia di valutazione dell`impatto sull`ambiente ha per obiettivo essenziale di stabilire un quadro generale di riferimento a livello comunitario che permette di assicurare negli Stati membri lo stesso intervento a favore della protezione dell`ambiente. Tale obiettivo è valido anche per le nuove disposizioni della proposta in esame nella misura in cui le modifiche previste non alterano la portata reale degli obblighi degli Stati membri che derivano dalla direttiva.

3.4.2. In effetti resta compito degli Stati membri, al livello amministrativo previsto dalla legislazione nazionale, da attuarsi però in base ai principi stabiliti a livello comunitario, di :

- definire il contenuto e la forma delle informazioni da fornirsi da parte del committente;

- precisare il modo in cui sono presi in considerazione i risultati della valutazione;

- esaminare se, in certe condizioni, l`impatto probabile sull`ambiente dei progetti dell`Allegato II necessitano o meno una valutazione.

3.4.3. Pertanto queste disposizioni sono coerenti col principio della sussidiarietà.

3.5.

Impatto transfrontaliero

3.5.1. Il Comitato prende atto delle nuove disposizioni contenute nella proposta in esame per la consultazione e la partecipazione alla procedura di valutazione ambientale delle autorità di un altro Stato membro, nel caso di progetti ad impatto transfrontaliero. In particolare constata come la nuova formulazione dell`art. 7 sia stata elaborata in funzione degli obiettivi della Convenzione d`Espoo firmata il 25 febbraio 1991 in Finlandia, ivi comprese le disposizioni relative alla sorveglianza degli effetti transfrontalieri sull`ambiente dovuti alla realizzazione del progetto (nuovo articolo 7, comma 2, punto iv).

3.6.

Sorveglianza

3.6.1. Il Comitato si compiace che la Commissione intenda approfondire con uno studio la questione dei costi e dei benefici e della conformità al principio di sussidiarietà, di un`eventuale estensione del meccanismo di sorveglianza (monitoring), anche agli aspetti non transfrontalieri, prima di presentare proposte concrete in merito.

4. Osservazioni particolari

4.1.

Articolo 1, paragrafo 2

Il Comitato chiede di meglio definire la « modifica di un progetto » aggiungendo alla fine del testo proposto « suscettibile di avere effetti significativi sull`ambiente ». Al riguardo si richiama la proposta formulata nel parere () in merito alla proposta di direttiva sulla « Proposta di direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell`inquinamento ».

4.2.

Articoli 4 e 5

La nuova formulazione degli articoli 4 e 5, che lascia in base alla sussidiarietà ampi margini di discrezione agli Stati membri per quanto riguarda la definizione delle zone di protezione speciale e delle soglie da rispettare, potrebbe ingenerare distorsioni di concorrenza. Il Comitato invita pertanto la Commissione a dedicare particolare attenzione a tale aspetto, formulando se del caso proposte di armonizzazione.

4.3.

Articolo 8

Il Comitato chiede di integrare come segue il testo proposto dalla Commissione :

« I pareri e le informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione e valutati nel quadro della procedura di autorizzazione. »

4.4.

Articolo 9

Il Comitato si compiace che il nuovo articolo 9, garantendo la trasparenza della procedura, rafforzi il disposto dell`articolo 8 per quanto riguarda la debita presa in considerazione dei pareri raccolti in conformità degli articoli 5, 6 e 7.

4.5.

Allegato I, punto 6

Il Comitato invita a verificare la terminologia impiegata nelle varie versioni linguistiche per la definizione degli « Impianti chimici integrati », in particolare per quanto concerne le espressioni « zona geografica », « stabilimenti di produzione » e « funzionalmente connessi ».

4.6.

Allegato II, punto 11, lettera a)

Il Comitato chiede di integrare il testo proposto aggiungendo anche « autocarri » e di aggiungere : « Bacini e idroscali destinati allo svolgimento di gare nautiche ad alta velocità ».

4.7.

Allegato II, punto 11, lettera e)

Il Comitato chiede di integrare il testo proposto con « e di altri metalli non ferrosi ».

4.8.

Allegato II bis

Il Comitato chiede di meglio definire il quinto trattino specificando « rischio di incidenti suscettibili di avere un notevole impatto negativo sull`uomo e/o l`ambiente circostante ».

4.9.

Allegato III, punto 2

Un aspetto che, qualora interpretato in termini restrittivi, potrebbe portare ad un inutile eccesso di produzione cartacea, è quello connesso alla richiesta di descrivere le alternative possibili. La dizione andrebbe conseguentemente precisata richiedendo : « una descrizione delle alternative possibili e praticabili » in analogia a quanto già specificato nell`Appendice II della Convenzione d`Espoo, concernente la valutazione dell`impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

Bruxelles, 14 settembre 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

() GU n. C 130 del 12. 5. 1994, pag. 8.

() GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

() Doc. COM(93) 28 def. del 2. 4. 1993.

() GU n. C 313 del 30. 11. 1992.

() GU n. C 68 del 24. 3. 1986.

() Doc. COM(88) 338 def. dell`8. 6. 1988.

() GU n. C 311 del 17. 11. 1993.

() GU n. C 106 del 14. 4. 1994.

() Doc. COM(93) 23 del 12. 6. 1992, pag. 26-27.

() Doc. COM(93) 700 def. del 5. 12. 1993.

() GU n. C 195 del 18. 7. 1994.

Top