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Dokument 42024X1065
UN Regulation No 167 – Uniform Provisions Concerning the Approval of Motor Vehicles with Regard to Their Direct Vision [2024/1065]
Regolamento ONU n. 167 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta [2024/1065]
Regolamento ONU n. 167 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta [2024/1065]
PUB/2024/56
GU L, 2024/1065, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1065/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Obowiązujące
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1065 |
17.5.2024 |
Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations.
Regolamento ONU n. 167 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta [ 2024/1065]
Data di entrata in vigore: 8 giugno 2023
Il presente documento è inteso esclusivamente come strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è il seguente: ECE/TRANS/WP.29/2022/140/Rev.1.
INDICE
Regolamento
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0. |
Introduzione |
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1. |
Ambito di applicazione |
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2. |
Definizioni |
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3. |
Domanda di omologazione |
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4. |
Omologazione |
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5. |
Specifiche |
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6. |
Procedura di prova |
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7. |
Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione |
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8. |
Conformità della produzione |
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9. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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10. |
Cessazione definitiva della produzione |
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11. |
Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione |
Allegati
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1. |
Scheda informativa per l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la visione diretta |
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2. |
Notifica riguardante il rilascio, il rifiuto, l'estensione, o la revoca di un'omologazione oppure la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la visione diretta |
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3. |
Esempi di marchi di omologazione |
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4. |
Volume di valutazione |
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5. |
Assegnazione dei veicoli ai livelli di visione diretta e metodi di verifica della conformità |
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6. |
Metodo di prova fisico |
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7. |
Metodo di prova numerico |
0. Introduzione (a titolo informativo)
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0.1. |
Le collisioni tra utenti vulnerabili della strada e veicoli commerciali di grandi dimensioni che effettuano manovre a bassa velocità, come manovre di svolta o di partenza, si verificano di norma a velocità ridotte. Di solito le conseguenze per gli utenti vulnerabili della strada sono gravi. In passato, la sicurezza di questi utenti in tali circostanze è stata aumentata migliorando la visione indiretta del conducente mediante specchi retrovisori con visione dell'angolo cieco ed equipaggiando gli autocarri con dispositivi di protezione antincastro laterali. Tuttavia queste collisioni durante le manovre a bassa velocità continuano a verificarsi, per cui sono stati ritenuti necessari ulteriori miglioramenti. |
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0.2. |
Le cause all'origine di questo tipo di collisioni possono dipendere da molti fattori. L'utente vulnerabile della strada può trovarsi in un punto in cui il conducente non può vederlo né attraverso le superfici vetrate né attraverso gli specchi. Può anche accadere che l'utente sia stato visibile subito prima della collisione, ma che il conducente ne abbia rilevato la presenza troppo tardi per evitare la collisione, o che non l'abbia affatto rilevata. Questo rilevamento tardivo o mancato potrebbe derivare dal fatto che il conducente non ha guardato, ha guardato ma non ha visto oppure ha visto ma non ha valutato correttamente il rischio. |
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0.3. |
Per prevenire questo tipo di collisione si possono prendere in considerazione misure volte ad attenuare molte di queste diverse cause. Sono stati introdotti parallelamente altri regolamenti che prevedono l'uso di sistemi elettronici di rilevamento per rilevare gli utenti vulnerabili della strada che si trovano in prossimità del veicolo e informare il conducente della loro presenza attraverso un segnale informativo di urgenza minore (ad esempio luminoso) e far scattare un avvertimento di rischio di collisione (ad esempio audiovisivo) quando la situazione diventa più critica. |
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0.4. |
I sistemi di monitoraggio degli angoli ciechi e gli avvertimenti di collisione sono più efficaci quando attirano l'attenzione del conducente su un pericolo che può essere visto e rapidamente identificato come una minaccia reale. In diverse situazioni di rischio di collisione con molti modelli di veicoli precedenti il presente regolamento, l'utente vulnerabile della strada non è direttamente visibile attraverso il parabrezza o i finestrini laterali del veicolo. Spesso è visibile dagli specchi, ma l'esperienza indica che ciò non è sufficiente a prevenire tutte le collisioni. |
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0.5. |
La visibilità dagli specchi può essere molto utile, ma presenta diversi limiti rispetto alla visione diretta. L'evoluzione ha dotato gli esseri umani di due zone principali di visione. La visione foveale è l'area ad alta risoluzione al centro del campo visivo utilizzata per vedere e riconoscere gli oggetti. La visione periferica è molto meno dettagliata, ma è molto sensibile al movimento e utilizza il rilevamento del movimento per richiamare rapidamente l'attenzione e concentrare la visione foveale sulla minaccia. Nel contesto del presente regolamento, si tratta di un sistema di avvertimento di rischio di collisione di cui ci ha dotato la natura. Le immagini rimandate dagli specchi sono di piccole dimensioni e possono non riflettere il movimento in misura sufficiente da attivare la visione periferica. Esse devono essere deliberatamente e attivamente scrutate dal conducente. Gli specchi consentono soltanto una percezione limitata della profondità. Le immagini provenienti da specchi convessi possono essere distorte, in particolare nei pressi dei bordi, e gli specchi retrovisori con visione dell'angolo cieco possono essere posizionati in posizioni controintuitive e presentare orientamenti imprevisti dell'oggetto. Ad esempio, il conducente potrebbe avere bisogno di alzare lo sguardo verso il tetto del veicolo per vedere un'immagine che mostra la parte superiore della testa di un ciclista posizionato accanto al veicolo. L'uso di sistemi di telecamera ben specificati per sostituire gli specchi può migliorare alcuni di questi aspetti, ma non tutti.
Il miglioramento della visione diretta può aiutare molto i conducenti a evitare collisioni, riducendo la possibilità che le zone intorno al veicolo non siano visibili nella visione diretta o indiretta. Può inoltre migliorare la capacità del conducente di reagire rapidamente quando gli utenti vulnerabili della strada sono visibili nella visione indiretta. |
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0.6. |
Il presente regolamento ONU prescrive pertanto che i veicoli commerciali soddisfino determinate norme minime in materia di visione diretta, al fine di massimizzare le possibilità che un conducente riconosca la presenza di utenti vulnerabili della strada e reagisca rapidamente in situazioni critiche durante le manovre a bassa velocità. Mira inoltre a massimizzare l'efficacia dei sistemi di monitoraggio degli angoli ciechi e degli avvertimenti di collisione. |
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0.7. |
In alcune circostanze può però essere molto difficile, per i costruttori di veicoli, garantire una buona visione diretta senza compromettere altre importanti caratteristiche funzionali, quali il comfort e il benessere del conducente, una potenza elevata o un forte raffreddamento per i trasporti ad alta capacità o una determinata altezza libera dal suolo per la guida fuori strada. I dati indicano in maniera inequivocabile che la stragrande maggioranza delle collisioni durante le manovre di prossimità potenzialmente rilevanti si verificano nei grandi agglomerati urbani, mentre sulle principali strade interurbane sono molto rare. Il regolamento ha stabilito pertanto livelli prestazionali diversi per le varie sottocategorie di veicoli, sulla base di criteri ritenuti altamente indicativi della probabilità che i veicoli siano utilizzati regolarmente nelle aree urbane e riconoscendo alcuni limiti funzionali. Resta da valutare la possibilità che, per veicoli con esigenze specifiche, le prescrizioni siano in qualche modo adattate. |
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0.8. |
Il regolamento tiene conto del fatto che consentire la visione diretta di una parte qualsiasi di un utente vulnerabile della strada potrebbe aiutare il conducente a rendersi conto della sua presenza e a evitare la collisione. In particolare si ritiene che possano essere utili innovazioni come i finestrini nei pannelli inferiori delle porte, che aiutano a vedere gli utenti vulnerabili della strada adiacenti al veicolo all'altezza della vita. Per questo motivo il regolamento, piuttosto che prevedere semplicemente la visibilità di un indicatore che rappresenti l'altezza della testa, o di una zona a terra, come nel caso di altri regolamenti relativi alla visibilità, prevede che sia visibile un volume minimo di spazio intorno al veicolo. L'uso di un metodo di valutazione volumetrico offre all'industria maggiore flessibilità per innovare, al fine di fornire la visibilità minima prescritta. |
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0.9. |
Per quanto il metodo di valutazione volumetrico e le relative zone di valutazione siano derivati dalle condizioni geometriche e dall'installazione di dispositivi per la visione indiretta, nello specifico specchi delle classi V e VI, negli autocarri di grandi dimensioni, l'ambito di applicazione del presente regolamento alla sua estremità «inferiore» comprende anche i veicoli delle categorie M2 e N2 derivati da veicoli delle categorie M1 e N1. Questi veicoli rispettano o dovranno presto rispettare le prescrizioni del regolamento n. 125, che riguarda anch'esso la visione diretta del conducente. Per evitare una duplicazione dei regolamenti, è pertanto opportuno che per tali veicoli sia consentito utilizzare la conformità al regolamento n. 125 ai fini del rispetto del presente regolamento. Per i veicoli che non sono derivati da veicoli M1 o N1, però, dal momento che di solito tali veicoli non sono dotati di dispositivi per la visione indiretta delle classi V e VI e poiché le posizioni del punto oculare definite per gli autocarri di grandi dimensioni possono non essere rappresentative per tali veicoli, si propone di includere anche un metodo di valutazione alternativo. Considerato che i veicoli di questa categoria, in ragione delle posizioni a sedere relativamente basse, superano di gran lunga le prescrizioni del presente regolamento, e poiché le statistiche relative agli incidenti non hanno evidenziato un aumento dei rischi associati alla visione diretta, si ritiene giustificato un metodo alternativo semplificato. |
1. Ambito di applicazione
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1.1. |
Il presente regolamento si applica all'omologazione dei veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 per quanto riguarda la visione diretta, al fine di ridurre il più possibile gli angoli ciechi, tenendo conto delle esigenze del tipo specifico di veicolo e dell'utilizzo cui è destinato. |
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1.2. |
Le prescrizioni del presente regolamento sono formulate per i veicoli concepiti per la circolazione a destra o a sinistra. Devono essere applicate come opportuno. |
2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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2.1. |
«visione diretta»: il campo di visibilità dal punto oculare del conducente visibile senza l'ausilio di dispositivi per la visione indiretta quali specchi o telecamere; |
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2.2. |
«tipo di veicolo per quanto riguarda la visione diretta»: veicoli che non differiscono tra loro relativamente a elementi essenziali quali:
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2.3. |
«punto oculare del conducente» o «punto E»: punto che rappresenta il punto intermedio tra il centro dell'occhio sinistro e quello dell'occhio destro del conducente. Vengono definiti tre punti oculari distinti. E2 è il punto oculare di visione in avanti, E1 è il punto oculare di visione verso sinistra e E3 è il punto oculare di visione verso destra. Ciascun punto è definito utilizzando il sistema di riferimento tridimensionale. Il punto E2 viene definito da uno spostamento dal punto di tacco dell'acceleratore di 1 163,25 mm sull'asse Z e di 678 mm all'indietro sull'asse X. La posizione di E2 sull'asse Y è su un piano verticale, parallelo al piano mediano longitudinale, passante attraverso il centro del sedile del conducente. I punti E1 ed E3 sono definiti da una rotazione di 60o, rispettivamente a sinistra e a destra, intorno al punto P; |
Figura 1
Definizione dei punti E
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2.4. |
«superficie trasparente»: la superficie del parabrezza o di un'altra superficie vetrata del veicolo, se presente, il cui fattore di trasmissione della luce misurato perpendicolarmente alla superficie non è inferiore al 70 %, escluse le superfici opache punteggiate; |
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2.5. |
«volume di valutazione»: il volume di spazio intorno alla parte anteriore del veicolo in cui la visibilità di una parte di un utente vulnerabile della strada è considerata utile per la misurazione delle prestazioni della visione diretta del veicolo. La geometria del volume di valutazione è definita nell'allegato 4; |
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2.6. |
«ostruzione della visione»: qualsiasi parte della struttura del veicolo o dell'interno della cabina del conducente, fissata in modo permanente, che ostruisca la linea di visione che passa da uno dei tre punti E definiti verso qualsiasi parte del volume di valutazione; |
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2.7. |
«linea di visione»: linea retta che rappresenta la direzione dello sguardo del conducente da un punto oculare a un punto bersaglio o secondo un angolo definito nel sistema di riferimento tridimensionale; |
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2.8. |
«limite della visione diretta»: l'intersezione di una superficie con una linea di visione tangente alla prima ostruzione della visione che ostruirebbe tale linea (ad esempio montante A, bordo inferiore del parabrezza, tergicristalli, volante ecc.). Cfr. la Figura nell'allegato 7 per un'illustrazione del processo; |
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2.9. |
«volume totale visibile»: spazio compreso per intero nel volume di valutazione, determinato dalle linee di visione, corrispondente ai limiti della visione diretta da uno dei punti E. È la somma dei volumi visibili sul lato passeggero, sul lato anteriore e sul lato conducente del veicolo; |
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2.9.1. |
«volume visibile sul lato passeggero»: la parte del volume visibile che può essere vista da una linea di visione proiettata dal punto E1 per la circolazione a sinistra o dal punto E3 per la circolazione a destra posteriormente al montante A sul lato passeggero del veicolo, con la visuale dal sedile del conducente che è prevalentemente sull'esterno rispetto al piano del lato passeggero del veicolo; |
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2.9.2. |
«volume visibile anteriore»: la parte del volume visibile che può essere vista da una linea di visione proiettata dal punto E2 tra i montanti A del veicolo, con la visuale dal sedile del conducente che è prevalentemente sulla zona che si trova davanti al piano anteriore del veicolo; |
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2.9.3. |
«volume visibile sul lato conducente»: la parte del volume visibile che può essere vista da una linea di visione proiettata dal punto E3 per la circolazione a sinistra o dal punto E1 per la circolazione a destra posteriormente al montante A sul lato conducente del veicolo, con la visuale dal sedile del conducente che è prevalentemente sull'esterno rispetto al piano del lato conducente del veicolo; |
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2.10. |
«potenza del motore»: la potenza netta massima quale definita dal regolamento ONU n. 85; |
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2.11. |
«cabina con cuccetta»: tipo di cabina che possiede, dietro il sedile del conducente, un compartimento destinato al riposo; |
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2.12. |
«cabina corta»: cabina sprovvista di vano cuccetta; |
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2.13. |
«sistema di riferimento tridimensionale»: il sistema di coordinate definito nell'appendice 2 dell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3). In questo sistema, l'asse longitudinale del veicolo è designato come asse X, l'asse laterale è l'asse Y e l'asse verticale è l'asse Z; |
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2.14. |
«manichino per il punto H»: la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H definita nell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3); |
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2.15. |
«punto R»: il punto di riferimento dei posti a sedere definito nell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3); |
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2.16. |
«punto di tacco dell'acceleratore»: il punto più basso all'intersezione tra il tallone del piede e il pavimento del veicolo, con la scarpa posizionata sul pedale dell'acceleratore non premuto; |
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2.17. |
«punto P»: il punto intorno al quale ruota la testa del conducente quando osserva oggetti su un piano orizzontale all'altezza degli occhi. Si trova 98 mm dietro al punto E2 sull'asse X; |
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2.18. |
«configurazione degli assi»: codice della forma AxB in cui A rappresenta il numero totale di posizioni delle ruote disponibili sul veicolo e B il numero totale di posizioni delle ruote quando la forza di trazione è applicata dal gruppo propulsore del veicolo. Così, ad esempio, 6x2 rappresenta un veicolo a tre assi con una ruota posizionata su ciascun lato dell'asse (sei posizioni delle ruote) con un asse motore (due posizioni corrispondono alle ruote motrici). Le configurazioni degli assi estese che prevedono ulteriori sottovarianti sono incluse nelle caratteristiche di base. Una X che sostituisce un numero indica qualsiasi numero. Ad esempio, 10xX include qualsiasi configurazione con cinque assi; |
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2.19. |
«piano anteriore del veicolo»: il piano perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo che ne tocca il punto più avanzato, senza tenere conto della sporgenza dei dispositivi per la visione indiretta e di qualsiasi parte del veicolo che si trova a oltre 2,0 m di altezza dal suolo; |
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2.20. |
«lato passeggero»: il lato destro del veicolo per la circolazione a destra o il lato sinistro del veicolo per la circolazione a sinistra; |
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2.21. |
«piano del lato passeggero»: il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo che tocca il punto più esterno del lato del passeggero davanti a un punto che si trova 1,0 m dietro il punto di riferimento oculare del conducente, senza tenere conto della sporgenza dei dispositivi per la visione indiretta e di qualsiasi parte del veicolo di prova che si trova a oltre 2,0 m di altezza dal suolo; |
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2.22. |
«lato conducente»: il lato sinistro del veicolo per la circolazione a destra o il lato destro del veicolo per la circolazione a sinistra; |
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2.23. |
«piano del lato conducente»: il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo che tocca il punto più esterno del lato del conducente davanti a un punto che si trova 1,0 m dietro il punto di riferimento oculare del conducente, senza tenere conto della sporgenza dei dispositivi per la visione indiretta e di qualsiasi parte del veicolo di prova che si trova a oltre 2, 0 m di altezza dal suolo; |
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2.24. |
«veicolo di prova»: il veicolo sottoposto alla prova; |
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2.25. |
«angolo di montaggio previsto della cabina»: l'angolo di beccheggio e di rollio del pavimento della cabina rispetto al piano orizzontale con la cabina nelle condizioni nominali di progettazione; |
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2.26. |
«punto V2»: punto la cui posizione nell'abitacolo è determinata come funzione di un piano verticale longitudinale che attraversa il centro del sedile del conducente e rispetto al punto «R» e all'angolo di progetto dello schienale; si tratta del punto utilizzato per la verifica della conformità; |
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2.27. |
«montante A»: sostegno del tetto situato davanti al piano verticale trasversale posto 68 mm davanti al punto V. Comprende parti non trasparenti come i telai del parabrezza e delle porte, fissati o contigui ad esso; |
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2.28. |
«veicoli delle categorie N2 e M2 derivati da M1 o N1 »: i veicoli delle categorie N2 e M2 che, anteriormente ai montanti B, hanno la stessa struttura e forma generale di un veicolo preesistente della categoria M1 o N1; |
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2.29. |
«linea della cintura»: il profilo inferiore della superficie trasparente, misurato in prospettiva orizzontale, che copre il campo di visibilità posteriore del parabrezza. |
3. Domanda di omologazione
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3.1. |
La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la visione diretta deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario. |
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3.2. |
La domanda deve essere corredata dei documenti sottoelencati, in triplice copia, e comprendere le seguenti informazioni, segnatamente: |
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3.2.1. |
una descrizione del tipo di veicolo in relazione alle prescrizioni di cui al punto 2.2, nonché i disegni quotati e la documentazione di cui all'allegato 1. Devono essere specificati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo di veicolo. Nell'allegato 1 è riportato un modello di scheda informativa. |
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3.3. |
Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione deve essere messo a disposizione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. |
4. Omologazione
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4.1. |
Deve essere rilasciata l'omologazione se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del punto 5. |
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4.2. |
La conformità alle prescrizioni del punto 5 deve essere verificata mediante la procedura di prova definita al punto 6, sebbene il funzionamento non debba essere limitato a tali condizioni di prova. |
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4.3. |
A ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione, le cui prime due cifre (00 per il presente regolamento nella versione originale) devono indicare la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al presente regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo ai sensi del punto 2.1. |
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4.4. |
La notifica del rilascio, del rifiuto o della revoca dell'omologazione a norma del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 2 del presente regolamento. |
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4.5. |
Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da: |
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4.5.1. |
un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita da:
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4.5.2. |
un ovale al cui interno sono iscritte le lettere «UI» seguite dall'identificatore unico. |
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4.6. |
Se nel paese che rilascia l'omologazione a norma del presente regolamento il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più regolamenti ONU allegati all'accordo, non occorre ripetere il simbolo di cui al punto 4.5; in tale caso, il numero del regolamento ONU, il numero di omologazione e gli altri simboli supplementari devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.5. |
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4.7. |
Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. |
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4.8. |
Il marchio di omologazione deve essere apposto accanto alla targhetta di .identificazione del veicolo o sulla medesima. |
5. Specifiche
5.1. Requisiti generali
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5.1.1. |
Il volume visibile deve essere quantificato conformemente alle procedure di cui al punto 6. |
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5.1.2. |
Se un veicolo è munito di più di due montanti A, il costruttore del veicolo può scegliere quali due montanti costituiranno i limiti tra i volumi visibili del lato anteriore, del lato passeggero e del lato conducente. |
5.2. Prescrizioni relative alle prestazioni
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5.2.1. |
I veicoli devono essere classificati in uno dei tre livelli seguenti conformemente alla tabella dei criteri di cui all'allegato 5: |
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5.2.1.1. |
livello 1: veicoli che viaggiano spesso in aree urbane; |
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5.2.1.2. |
livello 2: veicoli che talvolta viaggiano in aree urbane ma che presentano limiti funzionali specifici; |
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5.2.1.3. |
livello 3: veicoli che entrano raramente nelle aree urbane. |
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5.2.2. |
I veicoli di ciascun livello devono raggiungere volumi visibili superiori ai valori limite associati al determinato livello, come indicato nella tabella 1. |
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5.2.2.1. |
I veicoli che soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato 5 devono essere considerati conformi al limite corrispondente senza che sia eseguita la quantificazione del volume visibile di cui al punto 6.
Tabella 1 Valori minimi del volume visibile
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5.3. |
Se si può dimostrare che il motivo per cui un veicolo non può rispettare il limite del volume visibile anteriore risiede in una progettazione innovativa, ad esempio con i montanti A più vicini rispetto a una progettazione convenzionale, il veicolo può essere considerato conforme se rispetta tutti gli altri limiti applicabili oltre alla prescrizione seguente. La dimostrazione deve essere effettuata posizionando cinque oggetti di prova equidistanti tra i piani del lato passeggero e del lato conducente. Gli oggetti di prova devono essere spostati sul piano longitudinale fino a posizionarli in modo che la relativa parte superiore sia appena visibile dal punto E2 attraverso qualsiasi finestrino/superficie vetrata. L'oggetto usato per la prova deve essere un palo di 1,40 m di altezza e 30 mm di diametro. Un punto di riferimento che rappresenti la spalla di un utente vulnerabile della strada deve essere collocato 0,130 m più vicino al veicolo, sul piano longitudinale, rispetto al centro del palo. Deve essere calcolata la distanza media nel piano longitudinale tra il piano anteriore del veicolo e il punto di riferimento della spalla per ciascun palo quando è appena visibile. Per ogni oggetto di prova il cui punto di riferimento della spalla si trova dietro il piano anteriore, per calcolare la media deve essere utilizzata una distanza di 0,0 m. La distanza media deve essere pari o inferiore a: |
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5.3.1. |
Livello 1: 1,65 m. |
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5.3.2. |
Livello 2: 1,97 m. |
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5.3.3. |
Livello 3: 1,97 m. |
6. Procedura di prova
6.1. Condizioni di prova
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6.1.1. |
La prova deve essere effettuata su una superficie piana e asciutta di cemento o asfalto. |
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6.1.2. |
La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0 °C e 45 °C. |
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6.1.3. |
La prova deve essere eseguita in condizioni di visibilità che consentano in modo chiaro di osservare correttamente i bersagli utilizzati per quantificare il campo visivo mediante una telecamera a luce visibile. |
6.2. Condizioni dei veicoli
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6.2.1. |
Il veicolo di prova deve essere il veicolo del tipo più sfavorevole per quanto riguarda la visione diretta. |
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6.2.2. |
Il veicolo di prova deve essere valutato con il punto di tacco dell'acceleratore posizionato a un'altezza dal suolo non inferiore al punto mediano tra l'altezza a cui, secondo i calcoli del costruttore, si troverebbe nel caso di un telaio cabinato (senza carrozzeria) e quella a cui, secondo i calcoli del costruttore, si troverebbe con il veicolo caricato al livello massimo tecnicamente ammissibile. |
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6.2.2.1. |
Il punto di tacco dell'acceleratore deve essere misurato conformemente alla pratica raccomandata SAE J1100 Rev. 2009 utilizzando il manichino per il punto H. L'angolo del piede (A46) deve essere di almeno di 87o quando il manichino per il punto H è posizionato in corrispondenza del punto R. Per i veicoli il cui punto R è situato a una distanza verticale superiore a 405 mm rispetto al tacco (H30), il pedale dell'acceleratore può essere premuto come indicato dal costruttore. Se si utilizza il pedale premuto, il piede deve essere adagiato di piatto sul pedale dell'acceleratore. |
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6.2.3. |
La cabina del veicolo deve essere posizionata all'angolo di montaggio previsto. |
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6.2.4. |
Il volante deve essere collocato al centro della gamma di posizioni possibili, considerando tutti gli assi di regolazione. |
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6.2.5. |
I dispositivi per la visione indiretta (se del caso) devono essere regolati in modo che siano rispettati i campi di visibilità prescritti dal regolamento ONU n. 46. |
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6.2.6. |
Sedile del passeggero (se presente): |
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6.2.6.1. |
per i veicoli per i quali può essere specificata una gamma di modelli di sedili per i passeggeri, il sedile scelto per la valutazione deve essere a discrezione del costruttore; |
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6.2.6.2. |
se la posizione del sedile è regolabile, il sedile del passeggero deve essere messo nella posizione più arretrata e più bassa, con un angolo dello schienale di 18o rispetto alla verticale; |
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6.2.6.3. |
se il sedile del passeggero selezionato è pieghevole, il veicolo può essere valutato con il sedile in uso (aperto) o in posizione non in uso (ripiegato), a discrezione del costruttore. La posizione scelta per il sedile deve essere mantenuta per tutta la durata della valutazione; |
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6.2.6.4. |
se regolabili, i braccioli possono essere messi nella posizione di utilizzo (abbassati) o di non utilizzo (alzati), a discrezione del costruttore; |
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6.2.6.5. |
i poggiatesta devono trovarsi nella posizione più bassa adatta a un uso normale in servizio. Non devono trovarsi in una posizione prevista unicamente per lo stivaggio quando non sono in uso. |
6.3. Quantificazione del volume visibile
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6.3.1. |
Il volume visibile può essere quantificato indirettamente con il metodo di prova fisico di cui all'allegato 6. Questo metodo misura la lunghezza delle linee del reticolo su più piani come approssimazione del volume e la converte matematicamente. Deve essere ammessa una tolleranza di 0,10 m3 per tenere conto del fatto che questo metodo non è perfettamente correlato per tutte le costruzioni. Questo valore non tiene conto delle tolleranze di misurazione nell'esecuzione del metodo di prova fisico né delle tolleranze di fabbricazione nella costruzione del veicolo di prova. |
|
6.3.2. |
In alternativa: il volume visibile può essere quantificato direttamente con il metodo di prova numerico di cui all'allegato 7 o qualsiasi metodo numerico che produca risultati almeno altrettanto accurati del metodo di cui all'allegato 7 e che possa essere dimostrato dal costruttore alle autorità di omologazione. |
|
6.4. |
Nell'allegato 7 sono riportate informazioni dettagliate su una cabina generica e sui valori di tolleranza consigliati, che rappresentano un esempio di un metodo che può essere utilizzato, a discrezione del costruttore e dell'autorità di omologazione, per dimostrare l'accuratezza dei metodi numerici. |
7. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione
|
7.1. |
Ogni modifica del tipo di veicolo di cui al punto 2.1 del presente regolamento deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Tale autorità può quindi: |
|
7.1.1. |
ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi sulle condizioni di rilascio dell'omologazione e accordare l'estensione di quest'ultima; |
|
7.1.2. |
ritenere che le modifiche apportate alterino le condizioni di rilascio dell'omologazione e chiedere ulteriori prove o controlli prima di accordare l'estensione. |
|
7.2. |
Della conferma o del rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.4. |
|
7.3. |
L'autorità di omologazione deve informare dell'estensione le altre parti contraenti mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 2 del presente regolamento, e assegnare a ogni estensione un numero di serie, denominato numero di estensione. |
8. Conformità della produzione
|
8.1. |
Le procedure per garantire la conformità della produzione devono essere conformi alle disposizioni generali definite nell'articolo 2 e nella scheda 1 dell'accordo del 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) e rispettare le prescrizioni che seguono. |
|
8.2. |
Un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato, rispettando cioè le prescrizioni del punto 5. |
|
8.3. |
L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili ad ogni unità di produzione. Tali verifiche devono avere di norma cadenza biennale. |
9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
|
9.1. |
L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 8. |
|
9.2. |
La parte contraente che revochi un'omologazione da essa in precedenza rilasciata deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento. |
10. Cessazione definitiva della produzione
Il titolare di un'omologazione che cessi definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, la quale, a sua volta, deve informare le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione
Le parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione nonché delle autorità che rilasciano le omologazioni alle quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione.
(1) I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 - https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.
ALLEGATO 1
Scheda informativa per l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la visione diretta
Le seguenti informazioni devono eventualmente essere fornite in triplice copia e includere un indice.
I disegni devono essere forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in una scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.
Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.
1.
Marca (denominazione commerciale del costruttore): …
2.
Tipo e denominazione commerciale generale: …
3.
Mezzi di identificazione del tipo: …
4.
Categoria del veicolo: …
5.
Nome e indirizzo del costruttore: …
6.
Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione: …
6.1.
Altri mezzi di identificazione che rimandano al marchio di omologazione: …
7.
Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: …
8.
Le dimensioni e le forme dei componenti della struttura del veicolo situati davanti a un piano verticale posto 1 000 mm dietro il punto oculare del conducente (E2) e perpendicolare al piano longitudinale del veicolo.
9.
Il numero, le dimensioni, la forma o la posizione delle superfici trasparenti del veicolo situate davanti a un piano verticale posto 1 000 mm dietro il punto oculare del conducente (E2) e perpendicolare al piano longitudinale del veicolo.
10.
Altre dimensioni rilevanti del veicolo (ad esempio la gamma di altezze della cabina).
ALLEGATO 2
Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la visione diretta
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
|
|
Emessa da: |
(Nome dell'amministrazione) … … … |
|
Relativa a: (2) |
rilascio dell'omologazione estensione dell'omologazione rifiuto dell'omologazione revoca dell'omologazione cessazione definitiva della produzione |
di un tipo di veicolo in relazione alla visione diretta a norma del regolamento ONU n. 167.
Omologazione n.: …
1.
Marca: …
2.
Tipo e denominazione o denominazioni commerciali: …
3.
Nome e indirizzo del costruttore: …
4.
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: …
5.
Breve descrizione del veicolo: …
6.
Veicolo presentato per l'omologazione in data: …
7.
Servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione: …
8.
Data del verbale rilasciato da tale servizio: …
9.
Numero del verbale rilasciato da tale servizio: …
10.
Motivi dell'eventuale estensione dell'omologazione: …
11.
L'omologazione per quanto riguarda la visione diretta è rilasciata/rifiutata (2):
12.
Luogo: …
13.
Data: …
14.
Firma: …
15.
Alla presente notifica sono allegati i seguenti documenti, contrassegnati dal numero di omologazione sopra indicato: …
16.
Eventuali osservazioni: …
(1) Kennzahl des Landes, das die Genehmigung erteilt/erweitert/versagt/zurückgenommen hat (siehe die Vorschriften über die Genehmigung in der Regelung).
(2) Cancellare quanto non pertinente.
ALLEGATO 3
Esempi di marchi di omologazione
(cfr. il punto 4.5 del presente regolamento)
a = almeno 8 mm.
Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato per quanto riguarda la visione diretta in Belgio (E6) ai sensi del regolamento ONU n. 167. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni della versione originale del regolamento ONU n. 167.
L'identificatore unico indica che il tipo in questione è stato omologato e che le informazioni relative a tale omologazione sono reperibili nella banca dati ONU protetta accessibile via internet utilizzando l'identificatore unico 270650. Nel marchio di omologazione possono essere omessi gli zeri non significativi in testa all'identificatore unico.
ALLEGATO 4
Volume di valutazione
1.
Il volume di valutazione deve essere definito come il volume dello spazio compreso tra il piano anteriore, quello del lato passeggero e quello del lato conducente del veicolo e i limiti orizzontali e verticali della zona di valutazione, come definito di seguito e illustrato nella figura 1.
1.1.
Il limite anteriore della zona di valutazione deve essere costituito da un piano parallelo al piano anteriore del veicolo e situato 2 000 mm davanti al piano anteriore del veicolo.
1.2.
Il limite del lato passeggero della zona di valutazione deve essere costituito da un piano parallelo al piano del lato passeggero del veicolo e situato a una distanza di 4 500 mm da tale piano.
1.3.
Il limite del lato conducente della zona di valutazione deve essere costituito da un piano parallelo al piano del conducente e situato a una distanza di 2 000 mm da tale piano.
1.4.
Il limite posteriore della zona di valutazione deve essere costituito da un piano parallelo al piano anteriore del veicolo e posizionato 1 000 mm dietro il punto oculare del conducente (E2).
1.5.
I limiti verticali della zona di valutazione devono essere costituiti dal piano del suolo e da un piano ad esso parallelo, ma situato a 1 602 mm di altezza dal suolo.
Figura 1
Definizione del volume di valutazione (esempio di un veicolo di categoria N3)
ALLEGATO 5
Assegnazione dei veicoli ai livelli di visione diretta e metodi di verifica della conformità
1.
L'assegnazione dei livelli di visione diretta deve essere effettuata conformemente alla tabella 1.Tabella 1
Assegnazione dei veicoli ai livelli di visione diretta
|
Livello di visione diretta |
Peso lordo (in tonnellate) |
Tipo di telaio |
Configurazione degli assi |
Potenza del motore (kW) |
Tipo di cabina |
Categoria del veicolo |
|
Livello 1 |
≤ 7,5 |
Tutti |
Tutti |
Tutti |
Tutti |
N2, N2G |
|
> 7,5 |
Tutti |
Tutti |
Tutti |
Tutti |
N2 |
|
|
Tutti |
Tutti |
Tutti |
Tutti |
Tutti |
M2 |
|
|
Tutti |
Tutti |
Tutti |
Tutti |
Tutti |
M3 |
|
|
≤ 16 |
Tutti |
4×2 6×2 6×4 8×2 8×4 |
Tutti |
Tutti |
N3 |
|
|
> 16 |
Articolato |
4×2 |
Tutti |
Giorno |
N3 |
|
|
≤ 265 |
Con cuccetta |
N3 |
||||
|
6×2 |
Tutti |
Giorno |
N3 |
|||
|
Rigido |
4×2 |
Tutti |
Giorno |
N3 |
||
|
≤ 265 |
Con cuccetta |
N3 |
||||
|
6×2 |
Tutti |
Giorno |
N3 |
|||
|
6×4 8×2 8×4 |
Tutti |
Giorno |
N3 |
|||
|
≤ 350 |
Con cuccetta |
N3 |
||||
|
Livello 2 |
> 7,5 |
Tutti |
4×4 |
Tutti |
Tutti |
N2G |
|
≤ 16 |
Tutti |
4×2 6×4 8×4 |
Tutti |
Tutti |
N3G |
|
|
> 16 |
Articolato |
4×2 |
Tutti |
Giorno |
N3G |
|
|
≤ 265 |
Con cuccetta |
N3G |
||||
|
Rigido |
4×x2 |
Tutti |
Giorno |
N3G |
||
|
≤ 265 |
Con cuccetta |
N3G |
||||
|
6×4 8×x4 |
Tutti |
Giorno |
N3G |
|||
|
≤ 350 |
Con cuccetta |
N3G |
||||
|
Livello 3 |
> 16 |
Articolato |
4×2 |
≥ 265 |
Con cuccetta |
N3, N3G |
|
6×2 |
Tutti |
Con cuccetta |
N3 |
|||
|
6×x4 8×2 8×4 |
Tutti |
Tutti |
N3, N3G |
|||
|
Rigido |
4×2 |
≥ 265 |
Con cuccetta |
N3, N3G |
||
|
6×2 |
Tutti |
Con cuccetta |
N3 |
|||
|
6×4 8×2 8×4 |
≥ 350 |
Con cuccetta |
N3, N3G |
|||
|
Tutti |
Tutti |
4×4 6×6 8×6 8×x8 10×X |
Tutti |
Tutti |
N3, N3G |
2.
Ammissibilità del metodo alternativo per la dimostrazione della conformità
2.1.
A scelta del costruttore, i veicoli delle categorie M2 e N2 non dotati di specchi di classe V o VI a norma del regolamento ONU n. 46 devono essere considerati conformi alle prescrizioni se è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui al punto 2.1.1 o 2.1.2:
2.1.1.
Misurata secondo la procedura di cui al punto 2.1.1.1, la distanza verticale della linea di cintura dal suolo è inferiore a 1 450 mm o la distanza verticale tra la linea di cintura del veicolo e il punto oculare del conducente è superiore a 260 mm. In questi casi il veicolo deve soddisfare anche le prescrizioni del punto 2.1.1.2.
2.1.1.1.
Determinazione dell'altezza della linea di cinturaIl sedile deve essere regolato sul punto R definito dal costruttore.
La posizione del punto oculare V2 rispetto al punto R deve essere determinata utilizzando le distanze descritte nelle tabelle 2 e 3 del punto 2.2.
Senza ulteriori regolazioni dell'altezza di seduta, il sedile deve essere spostato dalla posizione del punto R al punto mediano tra la posizione di regolazione più avanzata e quella più arretrata. Se questa posizione si colloca tra due tacche, deve essere presa come riferimento la tacca successiva più arretrata. Il punto oculare deve essere spostato in modo collineare rispetto al sedile dal punto R alla posizione media.
La misurazione deve essere effettuata su un piano perpendicolare alla direzione longitudinale del veicolo che si intersechi con tale punto oculare.
L'altezza esterna della linea di cintura è la sua distanza verticale dal suolo. Se uno degli elementi esclusi sotto indicati si interseca con la linea di cintura in questo piano, l'altezza della linea di cintura deve essere valutata nella successiva posizione arretrata libera da ostruzioni.
L'altezza interna della linea di cintura è la sua distanza verticale rispetto al punto oculare. Se uno qualsiasi degli elementi esclusi sotto indicati si interseca con la linea di cintura in questa posizione del piano, l'altezza della linea di cintura deve essere valutata nella successiva posizione arretrata libera da ostruzioni.
Per la misurazione delle distanze della linea di cintura devono essere esclusi gli elementi seguenti:
|
a) |
bocchette di areazione fisse o mobili; |
|
b) |
barre divisorie dei finestrini laterali; |
|
c) |
antenne radio esterne; |
|
d) |
dispositivi per la visione indiretta che coprono il campo obbligatorio di visibilità indiretta; |
|
e) |
conduttori per antenne radio, incorporati o stampati, di larghezza non superiore a 0,5 mm; |
|
f) |
maniglie interne o esterne; |
|
g) |
elementi montati all'interno del vano del conducente, come sedili |
o console. Tutte le parti delle vetrature coperte da zone punteggiate devono essere considerate non trasparenti.
2.1.1.2.
Un oggetto cilindrico alto 1 200 mm e del diametro di 300 mm posto all'interno dello spazio delimitato da un piano verticale situato 2 000 mm davanti al veicolo, un piano verticale situato 2 300 mm davanti al veicolo, un piano verticale situato 400 mm dal lato del conducente del veicolo e un piano verticale situato 600 mm dal lato opposto del veicolo deve essere direttamente visibile almeno in parte da V2 (cfr. figura 1), indipendentemente da dove esattamente sia collocato l'oggetto all'interno di tale spazio, a meno che non sia invisibile a causa di angoli ciechi causati dal montante A, dai tergicristalli o dal volante.Se il sedile del conducente si trova nella posizione di guida centrale del veicolo, l'oggetto cilindrico alto 1 200 mm deve trovarsi all'interno dello spazio delimitato da un piano verticale situato 2 000 mm davanti al veicolo, un piano verticale situato 2 300 mm davanti al veicolo e un piano verticale situato 500 mm dal lato del veicolo (cfr. figura 2).
|
Figura 1 Titolo figura
|
Figura 2 Titolo figura
|
2.1.2.
I veicoli delle categorie M2 e N2 derivati da M1 o N1 omologati a norma del regolamento ONU n. 125 devono essere considerati conformi alle prescrizioni relative alla visione diretta.
2.2.
Posizione del punto V2
2.2.1.
Le tabelle 2 e 3 riportano la posizione del puntoV2 rispetto al punto R, come risultante dalle coordinate X, Y e Z del reticolo tridimensionale di riferimento.
2.2.2.
La tabella 2 indica le coordinate di base per un angolo di progetto dello schienale di 25°.Tabella 2
Posizione del punto V2 per un angolo di progetto dello schienale di 25o
|
Punto V |
X |
Y |
Z |
|
V2 |
68 mm |
-5 mm |
589 mm |
2.2.3.
Correzione per gli angoli di progetto dello schienale diversi da 25°.La tabella 3 indica le ulteriori correzioni da apportare alle coordinate X e Z di ciascun punto V quando l'angolo di progetto dello schienale è diverso da 25°.
Tabella 3
Correzioni del punto V2 per diversi angoli dello schienale
|
Angolo di inclinazione dello schienale (in gradi) |
Coordinate orizzontali Δx |
Coordinate verticali ΔZ |
Angolo di inclinazione dello schienale (in gradi) |
Coordinate orizzontali Δx |
Coordinate verticali ΔZ |
|
5 |
- 186 mm |
28 mm |
23 |
-18 mm |
5 mm |
|
6 |
- 177 mm |
27 mm |
24 |
-9 mm |
3 mm |
|
7 |
- 167 mm |
27 mm |
25 |
0 mm |
0 mm |
|
8 |
- 157 mm |
27 mm |
26 |
9 mm |
-3 mm |
|
9 |
- 147 mm |
26 mm |
27 |
17 mm |
-5 mm |
|
10 |
- 137 mm |
25 mm |
28 |
26 mm |
-8 mm |
|
11 |
- 128 mm |
24 mm |
29 |
34 mm |
-11 mm |
|
12 |
- 118 mm |
23 mm |
30 |
43 mm |
-14 mm |
|
13 |
- 109 mm |
22 mm |
31 |
51 mm |
-18 mm |
|
14 |
-99 mm |
21 mm |
32 |
59 mm |
-21 mm |
|
15 |
-90 mm |
20 mm |
33 |
67 mm |
-24 mm |
|
16 |
-81 mm |
18 mm |
34 |
76 mm |
-28 mm |
|
17 |
-72 mm |
17 mm |
35 |
84 mm |
-32 mm |
|
18 |
-62 mm |
15 mm |
36 |
92 mm |
-35 mm |
|
19 |
-53 mm |
13 mm |
37 |
100 mm |
-39 mm |
|
20 |
-44 mm |
11 mm |
38 |
108 mm |
-43 mm |
|
21 |
-35 mm |
9 mm |
39 |
115 mm |
-48 mm |
|
22 |
-26 mm |
7 mm |
40 |
123 mm |
-52 mm |
ALLEGATO 6
Metodo di prova fisico
0.
Il metodo di prova fisico permette di calcolare il volume visibile effettuando una mappatura dell'area di 8 piani orizzontali che formano sezioni attraverso il volume di valutazione visibile dai tre punti E. La visione a partire da ciascun punto E è assicurata da una telecamera montata nella posizione indicata. La zona visibile da ciascun punto E è mappata sulla base della visibilità di un oggetto marcatore calibrato posizionato sulle linee della griglia all'interno della zona di valutazione riguardante ciascun punto oculare. L'area visibile risultante è estrapolata per quantificare il volume visibile.
Figura 1
Esempio delle linee visibili individuate per il finestrino lato conducente
1. Zona di valutazione
|
1.1. |
La zona di valutazione deve essere definita tramite 8 piani paralleli al piano del suolo (piano X-Y) distanziati in altezza come indicato nella tabella 1 e delimitati dai bordi del volume di valutazione definito nell'allegato 4.
Tabella1 Altezza dei piani della zona di valutazione
|
2. Reticolo della zona di valutazione
|
2.1. |
Il reticolo della zona di valutazione consiste in una serie di linee parallele al piano longitudinale mediano del veicolo (X) e perpendicolari al piano longitudinale mediano del veicolo (Y) distanziate a intervalli di 100 mm, delimitate dalle zone di valutazione definite al punto 1.1. |
Figura 2
Suddivisione della zona di valutazione all'interno di un reticolo
3. Lunghezza visibile delle linee
|
3.1. |
La lunghezza totale visibile delle linee è la lunghezza delle linee del reticolo contenute interamente all'interno della zona di valutazione visibili da uno dei punti E. Si tratta della somma delle lunghezze visibili delle linee su ciascun lato, come definite ai punti 3.2, 3.3 e 3.4. |
|
3.2. |
La lunghezza visibile delle linee sul lato passeggero è la lunghezza delle linee del reticolo visibili sul piano di valutazione dal punto E1 per la circolazione a destra o dal punto E3 per la circolazione a sinistra e attraverso qualsiasi superficie trasparente situata dietro il montante A sul lato passeggero del veicolo, con la visuale dal sedile del conducente che è prevalentemente sull'esterno rispetto al piano del lato passeggero del veicolo. La lunghezza della linea misurata a partire dal punto E1 o E3 deve comprendere solo le linee perpendicolari al piano longitudinale mediano del veicolo. |
|
3.3. |
La lunghezza visibile delle linee sul davanti è la lunghezza delle linee del reticolo, all'interno della zona di valutazione, visibili sul piano di valutazione dal punto E2 e attraverso qualsiasi superficie trasparente situata tra i montanti A del veicolo, in cui la visuale dal sedile del conducente è prevalentemente sulla zona che si trova davanti al piano anteriore del veicolo. La lunghezza delle linee misurata a partire dal punto E2 deve comprendere unicamente le linee parallele al piano longitudinale mediano del veicolo. |
|
3.4. |
La lunghezza visibile delle linee sul lato del conducente è la lunghezza delle linee del reticolo, all'interno della zona di valutazione, visibili sul piano di valutazione dal punto E3 per la circolazione a destra o dal punto E1 per la circolazione a sinistra e attraverso qualsiasi superficie trasparente situata posteriormente al montante A sul lato del conducente del veicolo, con la visuale dal sedile del conducente che è prevalentemente sull'esterno rispetto al piano del lato conducente del veicolo. La lunghezza della linea misurata a partire dal punto E3 o E1 deve comprendere unicamente le linee perpendicolari al piano longitudinale mediano del veicolo. |
|
3.5. |
La definizione della lunghezza visibile delle linee è illustrata nelle figure da 3 a Figure 5. |
Figura 3
Utilizzo delle linee del reticolo per la valutazione della visibilità su ciascun lato sulla base di un esempio inteso per la circolazione a sinistra
Figura 4
Lunghezza visibile delle linee su ciascun lato, rappresentata dall'intersezione delle linee di visione proiettate dai punti E e della zona di valutazione, sulla base di un esempio inteso per la circolazione a sinistra
Figura 5
Lunghezza visibile delle linee su ciascun lato sulla base di un esempio inteso per il traffico a sinistra
4. Configurazione della procedura di prova fisica
4.1. Dispositivo di valutazione
|
4.1.1. |
Il campo di visibilità di ciascuno dei punti oculari E1, E2 ed E3 deve essere valutato utilizzando un dispositivo adeguato montato sul punto oculare pertinente. |
|
4.1.2. |
Il dispositivo può essere un ricevitore, ad esempio una telecamera, con un campo di visibilità sufficiente a garantire che tutte le superfici trasparenti siano visibili su un determinato lato dal punto E ad esso associato. |
|
4.1.3. |
In alternativa, il dispositivo può essere un emettitore (ad esempio laser) collegato a un ricevitore situato sull'oggetto marcatore (cfr. punto 4.3) per stabilire la linea di visione. |
4.2. Posizionamento del dispositivo di valutazione nei punti oculari
|
4.2.1. |
Il dispositivo di valutazione deve essere posizionato nei punti E1, E2 ed E3. |
|
4.2.2. |
Il metodo utilizzato a tale fine deve essere accurato e solido, in modo che siano ridotti al minimo gli errori di posizionamento. |
|
4.2.3. |
Ciò può essere ottenuto, ad esempio, utilizzando un dispositivo di prova fisica come quello illustrato nella figura 6. |
Figura 6
Esempio di dispositivo di prova adatto per il posizionamento di telecamere nei punti oculari predefiniti E1, E2 ed E3
4.3. Marcatura del reticolo di valutazione
|
4.3.1. |
Il reticolo di valutazione deve essere definito sul piano del suolo con un qualsiasi mezzo adeguato (ad esempio marcature permanenti sul pavimento, un tappeto amovibile adeguatamente allineato al veicolo, una proiezione laser sul pavimento o utilizzando un banco di prova con componenti mobili e installando dispositivi di misurazione e di controllo precisi). |
|
4.3.2. |
Il reticolo di valutazione deve essere trasposto all'altezza necessaria utilizzando un oggetto marcatore appropriato. Ad esempio, un palo verticale rigido di 30 mm di diametro montato perpendicolarmente al piano del suolo. La visibilità dei punti che indicano le altezze prescritte dal punto oculare pertinente per ciascuno dei piani di valutazione deve essere garantita con certezza (ad esempio con colore a contrasto elevato, sorgente luminosa a forte intensità in caso di rilevazione tramite telecamera posta sul punto oculare o ricevitore ad alta precisione in caso di segnale laser emesso dal punto oculare). |
|
4.3.3. |
La base dell'oggetto marcatore dovrebbe essere progettata e costruita in modo da consentire di allineare facilmente e con precisione il suo asse centrale con il reticolo di valutazione e di spostarlo comodamente su di esso. |
5. Procedura di valutazione
|
5.1. |
La valutazione consiste nello spostare l'oggetto marcatore lungo ciascuna linea del reticolo di valutazione e nel determinare la lunghezza di ciascuna linea visibile dal punto oculare appropriato (E1, E2 o E3). |
|
5.2. |
La valutazione deve essere ripetuta al fine di determinare separatamente le lunghezze visibili delle linee sul lato del passeggero, nella parte anteriore e sul lato del conducente. |
|
5.3. |
Determinare l'ordine di esecuzione della valutazione (ad esempio da davanti a dietro, da sinistra a destra) e valutare in modo incrementale la visibilità sull'intera lunghezza di ciascuna linea del reticolo. |
Figura 7
Determinazione dell'ordine con cui procedere alla misurazione delle linee del reticolo di valutazione sulla base di un esempio inteso per la circolazione a sinistra
|
5.4. |
Posizionare l'oggetto marcatore in un punto estremo del reticolo di valutazione pertinente sulla prima linea idonea del reticolo. Ad esempio, per il reticolo di valutazione della parte anteriore, potrebbe trattarsi dell'angolo in basso a sinistra del tappetino. |
|
5.5. |
Allineare il marcatore alla base dell'oggetto del marcatore sulla linea del reticolo. |
Figura 8
Esempio di allineamento di un oggetto marcatore semplice sulle linee di un reticolo precedentemente segnate sul suolo
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5.6. |
Per ciascuna linea pertinente della zona di valutazione, determinare la lunghezza della linea per la quale le marcature che rappresentano l'altezza di ciascuna zona di valutazione sono visibili dal punto oculare pertinente. |
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5.6.1. |
Per ogni altezza di valutazione pertinente, registrare la distanza tra il bordo della griglia della zona di valutazione e l'oggetto marcatore in cui è visibile l'altezza pertinente. A tale fine può essere utilizzata la tabella 2. Se l'oggetto marcatore si trova al limite della zona di valutazione, la distanza da registrare è zero. |
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5.6.1.1. |
Ciò segna l'inizio della prima lunghezza visibile di tale linea del reticolo. |
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5.6.1.2. |
Spostare il marcatore lungo la linea fino a raggiungere il punto in cui l'altezza del piano di valutazione è ancora visibile ma sta per essere nascosta dalla struttura del veicolo (cfr. figura 9). Registrare tale distanza nella tabella 2. |
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5.6.1.3. |
Ciò segna la fine della prima lunghezza visibile di tale linea del reticolo. |
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5.6.1.4. |
Se l'oggetto marcatore raggiunge l'estremità della linea del reticolo prima di essere celato alla vista, registrare la distanza tra il bordo della zona di valutazione e l'oggetto marcatore posizionato all'estremità della linea del reticolo. |
Figura 9
Posizionamento dell'oggetto marcatore per la determinazione delle porzioni di linee del reticolo in cui è visibile l'altezza del piano di valutazione
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5.6.2. |
Se il marcatore all'altezza del piano di valutazione in questione non può essere visto, spostare l'oggetto del marcatore lungo la linea del reticolo fino al punto in cui è visibile l'altezza del piano di valutazione o fino al raggiungimento dei limiti della zona di valutazione: |
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5.6.2.1. |
Se l'altezza del piano di valutazione diventa visibile, registrare la distanza tra il bordo del reticolo della zona di valutazione e l'oggetto marcatore nella tabella 2. |
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5.6.2.2. |
Se la parte superiore dell'oggetto marcatore non è visibile su tutta la linea del reticolo, registrare «zero» nella tabella 2 e passare alla linea successiva. |
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5.6.3. |
Per alcune linee del reticolo possono esservi più lunghezze visibili sulla stessa linea. Per ciascun segmento visibile, registrare la distanza tra il bordo della zona di valutazione e l'inizio di ciascuna linea visibile e tra il bordo della zona di valutazione e l'estremità di ciascuna linea visibile. |
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5.6.4. |
In alcuni casi sarà visibile l'intera linea della griglia. Non è necessario allora effettuare misurazioni, ma occorre semplicemente registrare la «linea intera» o la lunghezza appropriata, ad esempio 2 000 mm verso la parte anteriore, 2 000 mm sul lato del conducente o 4 500 mm sul lato del passeggero. |
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5.6.5. |
Quando la valutazione di una linea del reticolo è terminata, passare alla successiva. |
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5.6.6. |
Ripetere il procedimento per ogni linea del reticolo di ciascuna zona di valutazione, procedendo da una estremità all'altra. |
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5.6.7. |
Occorre valutare l'estensione totale di ciascuna zona (cfr. figura 10). |
Figura 10
Utilizzo di zone del reticolo di valutazione sulla base di un esempio inteso per la circolazione a sinistra
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5.7. |
Una volta registrate tutte le lunghezze visibili delle linee, ciascuna delle lunghezze visibili sul lato sinistro, anteriore e laterale deve essere calcolata come segue:
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Tabella 2
Modello di risultato
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Visione |
Linea del reticolo |
Parte visibile 1 |
Parte visibile 2 |
Parte visibile N |
Lunghezza totale visibile per linea |
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Inizio |
Fine |
Lunghezza |
Inizio |
Fine |
Lunghezza |
Inizio |
Fine |
Lunghezza |
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Lato passeggero |
1 |
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2 |
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n |
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Lunghezza totale visibile delle linee sul lato del passeggero |
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Anteriore |
1 |
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2 |
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n |
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Lunghezza totale visibile delle linee nella parte anteriore |
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Lato conducente |
1 |
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|
2 |
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|
|
n |
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|
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Lunghezza totale visibile delle linee visibili sul lato del conducente |
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6.1. Calcolo del volume visibile
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6.1.1. |
La lunghezza visibile delle linee sul lato del passeggero (in mm) è convertita in volume visibile (in mm3) sul lato del passeggero come segue:
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6.1.2. |
La lunghezza visibile delle linee nella parte anteriore (in mm) è convertita nel volume visibile (in mm3) nella parte anteriore come segue:
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6.1.3. |
La lunghezza visibile (in mm) delle linee sul lato del conducente è convertita in volume visibile sul lato del conducente (in mm3) come segue:
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ALLEGATO 7
Metodo di prova numerico
1. Proprietà del modello
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1.1. |
Il modello CAD utilizzato per la valutazione deve possedere tutte le caratteristiche e la geometria necessarie a fornire una rappresentazione accurata di ciò che sarebbe visibile dai punti oculari definiti in un veicolo fisico idoneo alla vendita. |
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1.2. |
Il modello CAD dovrebbe includere tutte le ostruzioni visive possibili. |
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1.3. |
Il software CAD utilizzato è lasciato alla discrezione del costruttore, ma quest'ultimo deve dimostrare all'autorità di omologazione che i risultati con esso prodotti sono affidabili. Il procedimento di misurazione della cabina generica di cui all'allegato 7, punto 5, è un esempio di metodo che può essere utilizzato a tale fine. |
2. Creazione del volume di valutazione
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2.1. |
Il volume di valutazione deve essere creato all'interno dell'ambiente CAD. |
3. Definizione dei limiti della visione diretta
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3.1. |
Per definire il limite della visione sul lato del passeggero, il punto oculare del modello deve essere posizionato in corrispondenza del punto E1 per la circolazione a sinistra o del punto E3 per la circolazione a destra. Per il limite della visione frontale, il punto oculare del modello deve essere posizionato in corrispondenza del punto E2, mentre per il limite della visione sul lato del conducente va posizionato in corrispondenza del punto E3 per la circolazione a sinistra e del punto E1 per la circolazione a destra. |
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3.2 |
Da questa visione prospettica, il limite della visibilità deve essere tracciato .attorno ai bordi della superficie trasparente e alle sue intersezioni con le ostruzioni della visione. Esempi sono illustrati nella figura 1. |
Figura 1
Esempi di limiti della visione diretta (in giallo) per la visione frontale (in alto), la visione a sinistra (a sinistra) e la visione a destra (a destra) in un ambiente CAD basato su un esempio inteso per la circolazione a sinistra
4. Definizione tridimensionale della visione del conducente
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4.1. |
A partire dal punto oculare E1, tracciare le linee di visione tangenti ai limiti della visione diretta sul lato sinistro del veicolo, nello spazio esterno ad esso, fino a raggiungere il suolo o a oltrepassare il volume di valutazione. |
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4.2. |
A partire dal punto oculare E2, tracciare le linee di visione tangenti ai limiti della visione diretta davanti al veicolo, nello spazio esterno ad esso, fino a raggiungere il suolo o a oltrepassare il volume di valutazione. |
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4.3. |
A partire dal punto oculare E3, tracciare le linee di visione tangenti ai limiti della visione diretta sul lato destro del veicolo, nello spazio esterno al veicolo, fino a raggiungere il suolo o a oltrepassare il volume di valutazione. |
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4.4 |
La figura 2 mostra esempi di visione del conducente in prospettiva .tridimensionale. |
Figura 2
Esempi di visione del conducente verso sinistra (in alto), in avanti (al centro) e verso destra (in basso) rispettivamente a partire dai punti oculari E1, E2 ed E3, sulla base di un esempio inteso per la circolazione a sinistra
5. Calcolo del volume visibile
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5.1. |
Ogni campo di visibilità sul lato passeggero, nella parte anteriore e sul lato del conducente, deve essere limitato ai volumi che si trovano all'interno della zona di valutazione (il volume visibile su ciascun lato). I rimanenti volumi di spazio devono essere designati come segue: |
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5.1.1. |
il volume visibile sul lato del passeggero; |
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5.1.2. |
il volume visibile nella parte anteriore; |
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5.1.3. |
il volume visibile sul lato del conducente. |
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5.2. |
Il volume totale visibile è la somma dei volumi visibili su ciascun lato. |
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5.3. |
Un esempio del risultato è illustrato nella figura 3. |
Figura 3
Esempio di volume visibile del veicolo. Volume visibile (in giallo lato passeggero, in arancione parte anteriore, in rosso lato conducente) sulla base di un esempio inteso per la circolazione sulla sinistra
6. Utilizzo del modello generico di autocarro per la convalida di metodi numerici
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6.1. |
Il procedimento di cui ai punti da 1 a 5 del presente allegato si applica a un modello standardizzato generico di autocarro. |
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6.2. |
Il modello generico è illustrato nella figura 4. |
Figura 4
Illustrazione del modello generico di cabina
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6.3. |
Il modello 3-D completo da utilizzare nella presente valutazione è disponibile in formato .stp (1). |
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6.4. |
I risultati delle valutazioni devono rientrare nei limiti definiti nella tabella 1.
Tabella 1 Risultati nominali attesi della valutazione della cabina generica e limiti consentiti
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(1) Il modello 3-D completo è disponibile in formato .stp sul sito web dell'UNECE all'indirizzo https://wiki.unece.org/display/trans/General+Information+IWG+VRU-Proxi.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1065/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)