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Document 42011A0708(01)

    Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea

    GU C 202 del 8.7.2011, p. 13–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 122 del 19.4.2017, p. 20–25 (HR)

    Legal status of the document In force

    8.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/13


    ACCORDO

    tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea

    2011/C 202/05

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli Stati membri dell'Unione europea («le parti») riconoscono che la cooperazione e la consultazione esaurienti ed efficaci possono richiedere, nell'interesse dell'Unione europea, lo scambio reciproco di informazioni classificate nonché lo scambio di tali informazioni tra di essi e le istituzioni dell'Unione europea, ovvero le agenzie, gli organi o gli uffici istituiti da tali istituzioni.

    (2)

    Le parti condividono la volontà comune di contribuire alla creazione di un quadro generale coerente e globale per la protezione delle informazioni classificate originate dalle parti nell'interesse dell'Unione europea, dalle istituzioni dell'Unione europea o dalle agenzie, dagli organi o dagli uffici istituiti da tali istituzioni ovvero ottenute in tale contesto da Stati terzi o organizzazioni internazionali.

    (3)

    Le parti sono consapevoli che l'accesso alle informazioni classificate e lo scambio delle stesse necessitano di misure di sicurezza appropriate, volte alla protezione di tali informazioni,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il presente accordo è inteso ad assicurare la protezione, a cura delle parti, delle informazioni classificate:

    a)

    originate dalle istituzioni dell'Unione europea ovvero dalle agenzie, dagli organi o dagli uffici istituiti da quest'ultima, e fornite alle parti o scambiate con esse;

    b)

    originate dalle parti e fornite alle istituzioni dell'Unione europea ovvero alle agenzie, agli organi o agli uffici istituiti da quest'ultima, o scambiate con essi;

    c)

    originate dalle parti a fini di comunicazione o di scambio tra le parti nell'interesse dell'Unione europea e contrassegnate per indicare che sono oggetto del presente accordo;

    d)

    ricevute da Stati terzi o organizzazioni internazionali da parte delle istituzioni dell'Unione europea ovvero delle agenzie, degli organi o degli uffici istituiti da quest'ultima e comunicate alle parti o scambiate con esse.

    Articolo 2

    Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intendono le informazioni e i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea ovvero a uno o più Stati membri, e che recano uno dei seguenti contrassegni di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica elencati in allegato:

    —   «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.

    —   «SECRET UE/EU SECRET»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.

    —   «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.

    —   «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.

    Articolo 3

    1.   Le parti adottano gli opportuni provvedimenti in conformità alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali affinché il livello di protezione accordato alle informazioni classificate oggetto del presente accordo sia equivalente a quello accordato alle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea per proteggere le informazioni classificate UE che recano un contrassegno di classifica corrispondente come indicato nell'allegato.

    2.   Il presente accordo fa salve le disposizioni legislative e regolamentari nazionali delle parti relative all'accesso del pubblico ai documenti, alla protezione dei dati personali o alla protezione delle informazioni classificate.

    3.   Le parti informano il depositario del presente accordo di ogni modifica apportata alle classifiche di sicurezza elencate nell'allegato. L'articolo 11 non si applica a tali notifiche.

    Articolo 4

    1.   Ciascuna parte provvede affinché le informazioni classificate, comunicate o scambiate in conformità del presente accordo non siano:

    a)

    declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore;

    b)

    utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore;

    c)

    divulgate a uno Stato terzo o ad un'organizzazione internazionale senza il previo consenso scritto dell'originatore e senza un opportuno accordo o intesa di protezione delle informazioni classificate con lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale in questione.

    2.   Ciascuna parte rispetta il principio del consenso dell'originatore in conformità dei rispettivi requisiti costituzionali, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

    Articolo 5

    1.   Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle informazioni classificate sia accordato in base al principio della necessità di conoscere.

    2.   Le parti garantiscono che l'accesso alle informazioni classificate con il contrassegno di classifica «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o superiore o contrassegno corrispondente di cui all'allegato sia accordato soltanto alle persone titolari di un nulla osta di sicurezza adeguato o altrimenti autorizzate in virtù delle loro funzioni in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

    3.   Ciascuna parte provvede affinché tutte le persone alle quali è stato accordato l'accesso alle informazioni classificate siano informate delle responsabilità che incombono loro quanto alla protezione di tali informazioni in conformità delle pertinenti regolamentazioni di sicurezza.

    4.   A richiesta, le parti si assistono reciprocamente nello svolgimento delle indagini di sicurezza connesse ai nulla osta di sicurezza, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

    5.   In conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ciascuna parte provvede affinché qualsiasi soggetto sotto la sua giurisdizione che può ottenere o produrre informazioni classificate sia in possesso di un nulla osta di sicurezza adeguato e sia in grado di assicurare la protezione di sicurezza del livello adeguato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

    6.   Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte può riconoscere i nulla osta di sicurezza del personale e delle imprese rilasciati da un'altra parte.

    Articolo 6

    Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito del presente accordo, tutte le informazioni classificate trasmesse, scambiate o trasferite con una di esse o tra di esse siano adeguatamente protette, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

    Articolo 7

    Le parti provvedono affinché siano attuati tutti gli opportuni provvedimenti per la protezione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, delle informazioni classificate trattate, memorizzate o trasmesse nei sistemi di comunicazione e di informazione. Tali provvedimenti assicurano riservatezza, integrità, disponibilità e, in caso, non disconoscibilità e autenticità delle informazioni classificate, nonché un livello adeguato di responsabilità e di tracciabilità delle azioni per quanto riguarda tali informazioni.

    Articolo 8

    Le parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, informazioni pertinenti relative ai rispettivi regolamenti e norme di sicurezza.

    Articolo 9

    1.   Le parti adottano tutti gli opportuni provvedimenti, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, per indagare sui casi in cui sia noto o vi siano ragionevoli motivi di sospettare che informazioni classificate nell'ambito del presente accordo siano state compromesse o perdute.

    2.   Una parte che rileva una compromissione o una perdita informa immediatamente, attraverso i canali appropriati, l'originatore di tale fatto e successivamente informa l'originatore dei risultati finali dell'indagine e dei provvedimenti correttivi adottati per evitare il ripetersi dell'evento. A richiesta, ogni altra parte interessata può fornire assistenza alle indagini.

    Articolo 10

    1.   Il presente accordo fa salvi gli accordi o le intese vigenti in materia di protezione o scambio di informazioni classificate conclusi dalle parti.

    2.   Il presente accordo fa salva la facoltà delle parti di concludere altri accordi o intese in materia di protezione e scambio di informazioni classificate da esse originate, a condizione che tali accordi o intese non siano in contrasto con il presente accordo.

    Articolo 11

    Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti. Eventuali modifiche entrano in vigore all'atto della notifica in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2.

    Articolo 12

    Le controversie tra due o più parti connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazioni tra le parti interessate.

    Articolo 13

    1.   Le parti notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.

    2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea dell'espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore ad opera dell'ultima parte che procede alla notifica.

    3.   Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 14

    Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuna delle ventitre lingue facente ugualmente fede.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Bruxelles il quattro maggio dell'anno duemilaundici.

    Voor de regering van het Koninkrijk België

    Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

    Für die Regierung des Königreichs Belgien

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    За правителството на Република България

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    Za vládu České republiky

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    For Kongeriget Danmarks regering

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    Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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    Eesti Vabariigi valitsuse nimel

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    Thar ceann Rialtas na hÉireann

    For the Government of Ireland

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    Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

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    Por el Gobierno del Reino de España

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    Pour le gouvernement de la République française

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    Per il Governo della Repubblica italiana

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    Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

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    Latvijas Republikas valdības vārdā

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    Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

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    Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

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    A Magyar Köztársaság kormánya részéről

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    Għall-Gvern ta’ Malta

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    Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Regierung der Republik Österreich

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    W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

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    Pelo Governo da República Portuguesa

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    Pentru Guvernul României

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    Za vlado Republike Slovenije

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    Za vládu Slovenskej republiky

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    Suomen tasavallan hallituksen puolesta

    För Republiken Finlands regering

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    För Konungariket Sveriges regering

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    For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    ALLEGATO

    Equivalenza delle classifiche di sicurezza

    UE

    TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

    SECRET UE/EU SECRET

    CONDIFENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

    RESTREINT UE/EU RESTRICTED

    Belgio

    Très Secret (Loi 11.12.1998)

    Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)

    Secret (Loi 11.12.1998)

    Geheim (Wet 11.12.1998)

    Confidentiel (Loi 11.12.1998)

    Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)

    nota (1) infra

    Bulgaria

    Cтpoгo ceкретно

    Ceкретно

    Поверително

    За служебно ползване

    Repubblica ceca

    Přísně tajné

    Tajné

    Důvěrné

    Vyhrazené

    Danimarca

    Yderst hemmeligt

    Hemmeligt

    Fortroligt

    Til tjenestebrug

    Germania

    STRENG GEHEIM

    GEHEIM

    VS (2) — VERTRAULICH

    VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

    Estonia

    Täiesti salajane

    Salajane

    Konfidentsiaalne

    Piiratud

    Irlanda

    Top Secret

    Secret

    Confidential

    Restricted

    Grecia

    Άκρως Απόρρητο

    Abr: ΑΑΠ

    Απόρρητο

    Abr: (ΑΠ)

    Εμπιστευτικό

    Αbr: (ΕΜ)

    Περιορισμένης Χρήσης

    Abr: (ΠΧ)

    Spagna

    SECRETO

    RESERVADO

    CONFIDENCIAL

    DIFUSIÓN LIMITADA

    Francia

    Très Secret Défense

    Secret Défense

    Confidentiel Défense

    nota (3) infra

    Italia

    Segretissimo

    Segreto

    Riservatissimo

    Riservato

    Cipro

    Άκρως Απόρρητο

    Αbr: (AΑΠ)

    Απόρρητο

    Αbr: (ΑΠ)

    Εμπιστευτικό

    Αbr: (ΕΜ)

    Περιορισμένης Χρήσης

    Αbr: (ΠΧ)

    Lettonia

    Sevišķi slepeni

    Slepeni

    Konfidenciāli

    Dienesta vajadzībām

    Lituania

    Visiškai slaptai

    Slaptai

    Konfidencialiai

    Riboto naudojimo

    Lussemburgo

    Très Secret Lux

    Secret Lux

    Confidentiel Lux

    Restreint Lux

    Ungheria

    Szigorúan titkos!

    Titkos!

    Bizalmas!

    Korlátozott terjesztésű!

    Malta

    L-Ogħla Segretezza

    Sigriet

    Kunfidenzjali

    Ristrett

    Paesi Bassi

    Stg. ZEER GEHEIM

    Stg. GEHEIM

    Stg. CONFIDENTIEEL

    Dep. VERTROUWELIJK

    Austria

    Streng Geheim

    Geheim

    Vertraulich

    Eingeschränkt

    Polonia

    Ściśle tajne

    Tajne

    Poufne

    Zastrzeżone

    Portogallo

    Muito Secreto

    Secreto

    Confidencial

    Reservado

    Romania

    Strict secret de importanță deosebită

    Strict secret

    Secret

    Secret de serviciu

    Slovenia

    Strogo tajno

    Tajno

    Zaupno

    Interno

    Slovacchia

    Prísne tajné

    Tajné

    Dôverné

    Vyhradené

    Finlandia

    ERITTÄIN SALAINEN

    YTTERST HEMLIG

    SALAINEN

    HEMLIG

    LUOTTAMUKSELLINEN

    KONFIDENTIELL

    KÄYTTÖ RAJOITETTU

    BEGRÄNSAD TILLGÅNG

    Svezia (4)

    HEMLIG/TOP SECRET

    HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

    HEMLIG/SECRET

    HEMLIG

    HEMLIG/CONFIDENTIAL

    HEMLIG

    HEMLIG/RESTRICTED

    HEMLIG

    Regno Unito

    Top Secret

    Secret

    Confidential

    Restricted


    (1)  Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding non è una classifica di sicurezza in Belgio. Il Belgio tratta e protegge le informazioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» in un modo non meno rigoroso delle norme e procedure descritte nelle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea.

    (2)  Germania: VS = Verschlusssache.

    (3)  La Francia non utilizza la classifica «RESTREINT» nel suo sistema nazionale. La Francia tratta e protegge le informazioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» in un modo non meno rigoroso delle norme e procedure descritte nelle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea.

    (4)  Svezia: i contrassegni di classifica nella riga superiore sono utilizzati dalle autorità della difesa e quelli nella riga inferiore dalle altre autorità.


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