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Document 42006X1227(04)R(01)

Rettifica del regolamento n. 114 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di: I. Un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo; II. Un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato; III. Un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante ( GU L 373 del 27.12.2006 )

GU L 121 del 11.5.2007, p. 203–232 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/114(2)/corrigendum/2007-05-11/oj

11.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 121/203


Rettifica del regolamento n. 114 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di:

I.   

Un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo;

II.   

Un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato;

III.   

Un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 373 del 27 dicembre 2007 )

Il regolamento n. 114 va letto come segue:

Regolamento n. 114 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di:

I.   Un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo;

II.   Un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato;

III.   Un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai seguenti componenti venduti sul mercato dei ricambi e accessori:

1.1.

moduli airbag per sistemi airbag sostitutivi destinati ad essere installati su veicoli a motore;

1.2.

volanti sostitutivi per veicoli delle categorie M1 e N1 muniti di modulo airbag di tipo omologato e destinati ad essere installati come sistema di ritenuta complementare alle cinture di sicurezza e ad altri sistemi di ritenuta nei veicoli a motore, cioè un sistema che, in caso di urto violento, gonfia automaticamente una struttura flessibile destinata a ridurre la gravità delle lesioni degli occupanti del veicolo;

1.3.

sistemi airbag sostitutivi diversi da quelli installati sul volante e muniti di moduli airbag di tipo omologato e destinati ad essere installati come sistema di ritenuta complementare alle cinture di sicurezza e ad altri sistemi di ritenuta nei veicoli a motore delle categorie M1 e N1, cioè un sistema che, in caso di urto violento, gonfia automaticamente una struttura flessibile destinata a ridurre la gravità delle lesioni degli occupanti del veicolo.

2.   DEFINIZIONI

2.1.

Per «sistema airbag» si intende un gruppo di componenti che, una volta montati in un veicolo, svolgono tutte le funzioni previste dal fabbricante. Questo sistema comprende almeno un’unità di innesco che attiva uno o più moduli airbag e il cablaggio elettrico, se presente.

2.2.

Per «airbag» si intende un materiale flessibile che forma un volume chiuso in cui si raccoglie il gas prodotto dal dispositivo di gonfiaggio e che serve a trattenere l’occupante.

2.3.

Per «modulo airbag» si intende il più piccolo sottoinsieme comprensivo della fonte di energia per il gonfiaggio e dell’airbag che viene gonfiato.

2.4.

Per «volante sostitutivo» (munito di modulo airbag) si intende un volante venduto sul mercato dei ricambi e accessori per modificare un veicolo a motore, il quale può differire per dimensioni funzionali, forma e/o materiale dal volante originale fornito dal costruttore del veicolo.

2.5.

Per «sistema airbag sostitutivo» si intende un sistema airbag venduto sul mercato dei ricambi e accessori per modificare un veicolo a motore, il quale può differire per dimensioni funzionali, forma, materiali o funzionamento dal sistema airbag originale fornito dal costruttore del veicolo a motore in questione.

2.6.

Categorie di moduli airbag per sistemi airbag sostitutivi:

2.6.1.

categoria A: dispositivo destinato a proteggere il conducente di un veicolo in caso di urto frontale;

2.6.2.

categoria B: dispositivo destinato a proteggere gli occupanti dei sedili anteriori diversi dal conducente in caso di urto frontale;

2.6.3.

categoria C: dispositivo destinato a proteggere gli occupanti di sedili diversi da quelli anteriori in caso di urto frontale;

2.6.4.

categoria D: dispositivo destinato a proteggere gli occupanti dei sedili anteriori in caso di collisione laterale.

2.7.

Per «istante di innesco» si intende il momento in cui, nel caso di un urto che provoca il gonfiaggio dell’airbag, i componenti che producono tale gonfiaggio sono azionati irreversibilmente.

2.8.

Per «unità di comando o unità di innesco» si intende il sottoinsieme comprendente tutti i componenti che permettono il rilevamento dell’urto e che producono l’innesco.

2.9.

Per «cablaggio» si intendono tutti i conduttori elettrici e le connessioni che collegano tra loro ed eventualmente al veicolo le varie parti del sistema airbag completo.

2.10.

Per «massa del veicolo a vuoto» si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, senza occupanti né carico, ma completo di carburante, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se questi ultimi fanno parte dell’attrezzatura fornita normalmente dal costruttore del veicolo).

2.11.

Per «tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo» si intendono moduli airbag che non differiscono in modo essenziale tra loro per quanto riguarda:

a)

la categoria del modulo airbag;

b)

la geometria dell’airbag;

c)

il materiale dell’airbag;

d)

le valvole di sfiato o i dispositivi equivalenti;

e)

il generatore di gas;

f)

il modo di ripiegamento del sacco nel modulo;

g)

il materiale, la struttura e le dimensioni del rivestimento;

h)

la composizione del propellente;

i)

il metodo di fissaggio del modulo.

2.12.

Per «tipo di volante sostitutivo munito di modulo airbag» si intendono volanti venduti sul mercato dei ricambi e accessori che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

a)

la presenza di un airbag;

b)

le dimensioni e il diametro del volante;

c)

la forma, nella misura in cui incide sulle prestazioni di sicurezza e resistenza,

d)

il materiale;

e)

la definizione del tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo ai sensi del punto 2.11 precedente.

2.13.

Per «tipo di sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante» si intendono sistemi airbag sostitutivi che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

a)

la categoria del modulo airbag;

b)

la geometria dell’airbag;

c)

il materiale dell’airbag;

d)

le valvole di sfiato o i dispositivi equivalenti;

e)

il generatore di gas;

f)

il modo di ripiegamento del sacco nel modulo;

g)

il materiale, la struttura e le dimensioni del rivestimento;

h)

la composizione del propellente;

i)

il metodo di fissaggio del modulo.

2.14.

Per «tipo di veicolo» si intende una categoria di veicoli a motore che non presentano differenze sostanziali che possano incidere sui risultati delle prove d’urto prescritte dal presente regolamento per quanto riguarda:

a)

la struttura, le dimensioni, la versione della carrozzeria e i materiali del veicolo;

b)

la massa a vuoto, come definita nel punto 2.10 precedente;

c)

il comando dello sterzo, il sedile e il sistema di cinture di sicurezza e gli altri sistemi di ritenuta;

d)

la posizione e l’orientamento del motore;

e)

le parti e i dispositivi o le finiture opzionali del veicolo che incidono sulle prestazioni dell’airbag.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   Domanda di omologazione di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

3.1.1.

La domanda di omologazione di un modulo airbag deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica del modulo airbag o dal fabbricante o dal loro mandatario.

3.1.2.

Per ogni categoria di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo, la domanda deve essere accompagnata dai documenti qui di seguito citati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:

3.1.2.1.

una descrizione tecnica comprensiva di istruzioni per il montaggio e nella quale siano specificati il tipo o i tipi di veicolo a cui è destinato il modulo airbag;

3.1.2.2.

disegni sufficientemente dettagliati per consentire la verifica della posizione prevista per il marchio di omologazione di cui al punto 4.1.4 qui appresso;

3.1.2.3.

un numero sufficiente di moduli airbag deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove e della verifica della conformità alle prescrizioni pertinenti dei punti 5 e 6 del presente regolamento.

3.2.   Domanda di omologazione di un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato

3.2.1.

La domanda di omologazione di un volante sostitutivo munito di modulo airbag deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica del volante sostitutivo o dal fabbricante o dal loro mandatario.

3.2.2.

Per ogni tipo di volante sostitutivo munito di modulo airbag, la domanda deve essere accompagnata dai documenti qui di seguito citati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:

3.2.2.1.

una descrizione tecnica comprensiva di istruzioni per il montaggio;

3.2.2.2.

disegni sufficientemente dettagliati;

3.2.2.3.

disegni che mostrino la posizione del modulo o dei moduli airbag e delle relative parti di fissaggio al volante;

3.2.2.4.

la posizione prevista del marchio di omologazione di cui al punto 4.2.4 qui appresso;

3.2.2.5.

un numero sufficiente di volanti sostitutivi muniti di moduli airbag e di veicoli rappresentativi dei tipi per i quali è richiesta l’omologazione del volante sostitutivo deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione allo scopo di verificare la conformità alle prescrizioni pertinenti dei punti 5 e 6 del presente regolamento.

3.3.   Domanda di omologazione di un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

3.3.1.

La domanda di omologazione di un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica del sistema airbag sostitutivo o dal fabbricante o dal loro mandatario.

3.3.2.

Per ogni tipo di sistema airbag sostitutivo, la domanda deve essere accompagnata dai documenti qui di seguito citati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:

3.3.2.1.

una descrizione tecnica comprensiva di istruzioni per il montaggio;

3.3.2.2.

disegni sufficientemente dettagliati;

3.3.2.3.

disegni che mostrino la posizione del sistema o dei sistemi airbag e delle relative parti di fissaggio al veicolo;

3.3.2.4.

la posizione prevista del marchio di omologazione di cui al punto 4.3.4 qui appresso;

3.3.2.5.

un numero sufficiente di sistemi airbag sostitutivi e di veicoli rappresentativi dei tipi per i quali è richiesta l’omologazione del sistema sostitutivo deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione allo scopo di verificare la conformità alle prescrizioni pertinenti dei punti 5 e 6 del presente regolamento.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Omologazione di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

4.1.1.

Se i campioni del modulo airbag presentati per l’omologazione soddisfano le prescrizioni applicabili dei punti 5 e 6 qui appresso, l’omologazione del tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo è concessa.

4.1.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00) indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data in cui viene rilasciata l’omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero di omologazione ad un altro tipo di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo.

4.1.3.

L’omologazione o il rifiuto o l’estensione o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

4.1.4.

I campioni di moduli airbag per sistema airbag sostitutivo devono recare in modo chiaro e indelebile la marca o la denominazione commerciale del fabbricante e un marchio di omologazione composto da:

4.1.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (1);

4.1.4.2.

un numero di omologazione;

4.1.4.3.

un simbolo aggiuntivo indicante la categoria del modulo airbag (cfr. punto 2.6 precedente).

4.1.5.

Il marchio di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

4.1.6.

Nell’allegato 4 del presente regolamento figura un esempio del marchio di omologazione e del simbolo aggiuntivo di cui sopra.

4.2.   Omologazione di un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato

4.2.1.

Se un tipo di volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato presentato per l’omologazione soddisfa le prescrizioni applicabili dei punti 5 e 6 qui appresso, l’omologazione del tipo di volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato viene rilasciata.

4.2.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00) indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data in cui viene rilasciata l’omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di volante sostitutivo.

4.2.3.

L’omologazione o il rifiuto o l’estensione o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 2 del presente regolamento.

4.2.4.

I campioni del volante sostitutivo munito di modulo airbag e del mozzo (adattatore) devono recare in modo chiaro e indelebile la marca o la denominazione commerciale del fabbricante e un marchio di omologazione composto da:

4.2.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.2.4.2.

un numero di omologazione;

4.2.4.3.

un simbolo aggiuntivo indicante la categoria del modulo airbag (cfr. punto 2.6 precedente).

4.2.5.

Il marchio di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

4.2.6.

Il marchio di omologazione deve essere apposto sul volante sostitutivo e sul mozzo (adattatore). Se il volante sostitutivo e il mozzo formano un unico pezzo, è sufficiente un marchio di omologazione e un marchio con la marca o la denominazione commerciale del fabbricante.

4.2.7.

Nell’allegato 5 del presente regolamento figura un esempio del marchio di omologazione e del simbolo aggiuntivo di cui sopra.

4.3.   Omologazione di un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

4.3.1.

Se un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante presentato per l’omologazione soddisfa le prescrizioni applicabili dei punti 5 e 6 qui appresso, l’omologazione del tipo di sistema airbag sostitutivo viene rilasciata.

4.3.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00) indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data in cui viene rilasciata l’omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di sistema airbag sostitutivo.

4.3.3.

L’omologazione o il rifiuto o l’estensione o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un sistema airbag sostitutivo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 3 del presente regolamento.

4.3.4.

I campioni del sistema airbag sostitutivo devono recare in modo chiaro e indelebile la marca o la denominazione commerciale del fabbricante e un marchio di omologazione composto da:

4.3.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.3.4.2.

un numero di omologazione;

4.3.4.3.

un simbolo aggiuntivo indicante la categoria del modulo airbag (cfr. punto 2.6 precedente).

4.3.5.

Il marchio di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

4.3.6.

Nell’allegato 6 del presente regolamento figura un esempio del marchio di omologazione e del simbolo aggiuntivo di cui sopra.

5.   REQUISITI

5.1.

Prescrizioni generali relative all’omologazione di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo, un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato, o un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

5.1.1.

Prima di concedere l’omologazione conformemente ai punti 4.1, 4.2 e/o 4.3, l’autorità competente verifica che esistano disposizioni appropriate atte a garantire:

5.1.1.1.

l’installazione, la manutenzione, la riparazione e lo smontaggio del sistema unicamente da parte di tecnici addestrati secondo le istruzioni contenute in un manuale preparato dal richiedente dell’omologazione;

5.1.1.2.

la sostituzione di una parte del sistema o del sistema completo alla fine della vita utile garantita;

5.1.1.3.

la presenza di etichette di avvertimento e di indicazioni per i soccorritori, e di etichette di avvertimento e di indicazioni relative all’uso dei sistemi di ritenuta per bambini.

5.1.2.

Le interferenze dei campi magnetici non devono disturbare il funzionamento del sistema airbag.

5.1.3.

Un sistema completo deve comprendere un dispositivo che avverta l’utilizzatore nel caso in cui il sistema airbag non sia nello stato di funzionamento previsto.

5.1.4.

I moduli airbag per sistemi airbag sostitutivi della categoria A devono essere progettati in modo tale che, quando sono sottoposti a prova conformemente alle prescrizioni del punto 5.2.2.7 (prova di gonfiaggio statico), sia possibile rimuovere manualmente l’airbag dopo il completo gonfiaggio.

5.1.5.

Tossicità e ustioni

Deve essere presentato un certificato in cui si dichiari che la natura, la concentrazione e la temperatura delle particelle solide e dei gas emessi durante il gonfiaggio di un airbag non sono tali da poter provocare lesioni gravi agli occupanti del veicolo. Le autorità che rilasciano l’omologazione si riservano il diritto di verificare l’esattezza di tali dichiarazioni.

5.2.   Prescrizioni relative all’omologazione di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

5.2.1.

Ogni modulo airbag deve soddisfare le prescrizioni della norma internazionale «ISO 12097-2 ROAD VEHICLES-AIRBAG COMPONENT TESTING-PART 2: Testing of Airbag Modules» versione: 1996-08-00, per garantire la sicurezza di funzionamento dei moduli airbag.

I moduli airbag progettati per i sedili anteriori dotati di sistemi airbag laterali devono essere conformi, per quanto possibile, alle prescrizioni dello standard ISO sopra citato (ad es. prove conformi al punto 5.2.2).

Il fabbricante del modulo deve dichiarare che le prove summenzionate sono state eseguite con risultati positivi. In caso di dubbi l’autorità che rilascia l’omologazione si riserva il diritto di verificare l’esattezza di tale dichiarazione.

5.2.2.

Invece di quanto prescritto nel punto 5.2.1, è ammesso un programma di prove ridotto che comprenda almeno le prove seguenti:

5.2.2.1.

prova di caduta;

5.2.2.2.

prova d’urto meccanico;

5.2.2.3.

prova di esposizione simultanea a vibrazioni e temperatura;

5.2.2.4.

prova di variazione ciclica di temperatura e umidità;

5.2.2.5.

prova di simulazione della radiazione solare;

5.2.2.6.

prova di sbalzo termico;

5.2.2.7.

prova di gonfiaggio statico.

5.3.   Prescrizioni relative all’omologazione di un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato

5.3.1.

Prima di concedere l’omologazione conformemente al punto 4.2, l’autorità competente verifica che esistano disposizioni appropriate relative all’esecuzione di:

5.3.1.1.

una prova di resistenza al calore sul volante sostitutivo (con tutti i componenti tranne il modulo airbag) quale descritta nel punto 6.2.1.1 per garantire la coesione di tutti i materiali;

5.3.1.2.

una prova di piegamento quale descritta nel punto 6.2.1.2 per garantire una deformazione minima della corona del volante;

5.3.1.3.

una prova di torsione quale descritta nel punto 6.2.1.3 per garantire una rigidità sufficiente quando al volante sostitutivo viene applicato un carico in direzione tangenziale alla corona del volante;

5.3.1.4.

una prova di fatica quale descritta nel punto 6.2.1.4 per garantire una durata sufficiente di vita utile.

5.3.2.

Nel caso di un volante sostitutivo, deve essere garantito che il diametro effettivo non sia notevolmente inferiore al diametro effettivo del volante montato dal costruttore del veicolo. Questa prescrizione si ritiene soddisfatta quando il diametro effettivo del volante sostitutivo non è inferiore a 9/10 del diametro effettivo del volante usato dal costruttore del veicolo.

5.3.3.

Le dimensioni del volante sostitutivo e il modo di montaggio sul piantone di guida non devono eccedere le dimensioni e le tolleranze specificate dal costruttore del veicolo. In caso contrario, il fabbricante del volante sostitutivo deve dimostrare al servizio tecnico il funzionamento corretto del metodo di fissaggio scelto.

5.3.4.

Il volante sostitutivo deve permettere al conducente di vedere direttamente tutti gli strumenti e gli indicatori importanti, quali:

a)

il tachimetro

b)

le spie relative a:

indicatori di direzione

fari abbaglianti

luci posteriori per nebbia

luci di emergenza

sistema automatico antibloccaggio

anomalie dell’impianto frenante

indicatore di funzionamento dell’airbag.

Le prove devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.2.2.

5.3.5.

I volanti sostitutivi muniti di modulo airbag di tipo omologato devono avere caratteristiche tali per cui, quando sono installati in un veicolo, detto veicolo soddisfi le prescrizioni dei punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie 01 di modifiche.

In caso di dubbio, all’atto di verificare la conformità del volante sostitutivo dotato di un modulo airbag di tipo omologato alle prescrizioni del regolamento, occorre tener conto di tutti i dati e i risultati delle prove forniti dal richiedente dell’omologazione, e se ne può tener conto nel convalidare la prova di omologazione effettuata dal servizio tecnico.

5.4.   Prescrizioni relative all’omologazione di un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

5.4.1.

I sistemi airbag sostitutivi devono essere muniti di un modulo airbag omologato o altrimenti si deve dimostrare adeguatamente al servizio tecnico incaricato di questa prova che il sistema usato soddisfa le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2.

5.4.2.

I sistemi airbag sostitutivi diversi da quelli installati sul volante devono avere caratteristiche tali per cui, quando sono installati in un veicolo, detto veicolo soddisfi, in caso di un sistema airbag di:

5.4.2.1.

categoria B, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie di modifiche 01;

5.4.2.2.

categoria C, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie di modifiche 01; inoltre, per la verifica delle prestazioni del sistema airbag, si devono usare manichini strumentati;

5.4.2.3.

categoria D, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 95, serie di modifiche 01; in questo caso si deve usare per la prova il manichino per l’urto laterale.

6.   PROVE

6.1.   Prove su un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

Le prove devono essere eseguite conformemente alla norma ISO 12097-Part 2, versione 1996-08-00.

6.2.   Prove su un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato

6.2.1.

Prove di resistenza

6.2.1.1.   Prova di resistenza al calore

Il volante sostitutivo (escluso il modulo airbag) è esposto al seguente ciclo di temperature successive:

16 ore a

- 15 oC ± 2 oC

30 minuti a

+ 22 oC ± 2 oC

3 ore a

+ 80 oC ± 2 oC

30 minuti a

- 22 oC ± 2 oC

La prova non deve lasciare alcuna deformazione permanente superiore alle tolleranze di progetto, né alcuna incrinatura o frattura.

6.2.1.2.   Prova di piegamento

Il volante sostitutivo è esposto ad una temperatura di almeno - 15 oC ± 2 oC per 16 ore. Il volante sostitutivo viene poi montato insieme al mozzo su un albero rigido, e alla corona del volante viene applicato un carico statico di 70 daN ± 0,5 daN perpendicolarmente al piano della corona. Il carico di prova deve essere applicato alla corona tra due razze che formano l’angolo più grande.

La prova non deve lasciare sulla corona del volante sostitutivo alcuna deformazione permanente superiore all’8 per cento del diametro del volante. Non devono esserci segni di incrinature o fratture tali da incidere sulla sicurezza d’uso del volante.

6.2.1.3.   Prova di torsione

Il volante sostitutivo è montato con il mozzo su un albero rigido e sottoposto ad un carico di prova statico di 70 daN ± 0,5 daN applicato tangenzialmente alla corona del volante. La deformazione permanente provocata da questa prova non deve essere superiore a 1 grado nel senso di rotazione. La prova non deve lasciare alcun segno di incrinature o fratture che possano incidere sulla sicurezza d’uso del volante. Alla corona del volante viene poi applicato un carico tangenziale corrispondente ad una coppia di 22 daNm ± 0,5 daNm. Non devono esserci ripercussioni sulla sicurezza d’uso del volante anche se la deformazione permanente è superiore a 1 grado nel senso di rotazione.

6.2.1.4.   Prova di fatica

Il volante sostitutivo è montato con la corona in un’attrezzatura di prova, come illustrato nella figura dell’allegato 7, e sottoposto ad un ciclo sinusoidale di carico con una coppia di 14 daNm ± 0,5 daNm alla frequenza di 1,5 Hz ± 0,25 Hz.

Il volante sostitutivo deve resistere ad almeno 1 x 105 cicli senza mostrare alcun segno di incrinature o fratture che possano incidere sulla sua sicurezza d’uso.

6.2.2.   Prescrizioni relative all’installazione e alla visibilità del quadro strumenti per il conducente

6.2.2.1.

Deve essere garantita la visibilità dei seguenti elementi per il conducente:

a)

tachimetro

b)

spie relative a:

indicatori di direzione

fari abbaglianti

luci posteriori per nebbia

luci di emergenza

sistema automatico antibloccaggio

anomalie dell’impianto frenante

indicatore di funzionamento dell’airbag.

La visibilità è valutata per mezzo di un esame comparativo di fotografie del quadro strumenti del veicolo sottoposto alla prova munito di volante sostitutivo. I punti H sono misurati dopo aver allineato il veicolo nel dispositivo di misurazione tridimensionale.

La relazione tra il veicolo ed il sistema di coordinate viene stabilita mediante punti di riferimento della carrozzeria.

Se le coordinate del punto R non sono note, il punto H viene determinato usando un manichino corrispondente al 50 percentile. Il sedile del conducente viene regolato nel modo seguente:

a)

sedile nella posizione più arretrata del dispositivo di regolazione longitudinale;

b)

schienale inclinato ad un’angolazione di 25o del dorso del manichino;

c)

gli altri dispositivi di regolazione in posizione centrale.

Per simulare la visione binoculare viene usata una macchina fotografica da 35 mm inclinata di 15o verso il piano orizzontale e le fotografie sono scattate da entrambi i punti corrispondenti agli occhi.

Posizione dei punti corrispondenti agli occhi rispetto al punto R o H nel sistema di coordinate conformemente alla norma UNI ISO 4130 (dimensioni in mm):

x

y

z

 

x

y

z

0

-32,5

+ 635,0

 

0

+32,5

+ 635,0

Per la macchina fotografica i punti corrispondenti agli occhi sono determinati 35 mm davanti al piano di rappresentazione (normalmente il piano della pellicola) e sull’asse centrale del sistema ottico.

6.2.2.2.   Funzionamento dei comandi

Viene effettuato un esame per determinare se sono rispettate le distanze minime e massime indicate qui appresso tra i comandi, ad esempio degli indicatori di direzione e dei lampi luce, e la corona del volante. Si verifica che sia possibile azionare senza difficoltà i comandi e manovrare senza difficoltà il volante sostitutivo:

a)

la misura «a» con un limite minimo di 30 mm si riferisce al dispositivo di comando più vicino al volante sostitutivo. Indica la distanza minima tra il dispositivo di comando ed il piano posteriore della corona del volante (piano rivolto verso il quadro strumenti);

b)

la misura «b» con un limite massimo di 130 mm indica la distanza tra il centro del dispositivo di comando degli indicatori di direzione e il piano anteriore della corona del volante (piano rivolto verso il conducente).

6.2.2.3.   Prova dell’installazione

Questa prova consiste nell’esame delle condizioni di installazione, del diametro del volante sostitutivo rispetto a quello del volante originale fornito dal costruttore del veicolo, del ritorno del comando degli indicatori di direzione, del funzionamento del segnalatore acustico e del funzionamento della spia dell’airbag. Viene anche esaminato il funzionamento degli eventuali sensori del sedile del conducente o del passeggero che controllano il dispositivo di apertura dell’airbag.

6.2.2.4.   Prova degli adattatori

Le dimensioni di montaggio (ad es. della dentatura del piantone di guida) sono confrontate alle dimensioni fornite dal costruttore usando un proiettore di profili.

Viene controllata la resistenza degli adattatori sostitutivi serrando il dado/vite di fissaggio con una coppia di serraggio doppia rispetto a quella indicata dal costruttore del veicolo ma non superiore a 85 Nm.

Vengono effettuati esami appropriati per verificare che gli adattatori dei tipi di veicoli muniti di sistema antifurto integrato nel volante siano conformi agli elementi corrispondenti del volante prodotto dal costruttore del veicolo dal punto di vista della resistenza, delle dimensioni, dei materiali e del funzionamento, oppure si effettuano prove del sistema antifurto conformemente al regolamento n. 18, allo scopo di dimostrare che il sistema del volante sostitutivo soddisfa le prescrizioni del suddetto regolamento.

6.2.3.

Prova(e) d’urto frontale con veicolo per i volanti sostitutivi muniti di modulo airbag di tipo omologato

I volanti sostitutivi muniti di modulo airbag di tipo omologato devono avere caratteristiche tali per cui, quando sono installati in un veicolo, detto veicolo soddisfi le prescrizioni dei punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie 01 di modifiche.

In caso di dubbio, all’atto di verificare la conformità del volante sostitutivo dotato di un modulo airbag di tipo omologato alle prescrizioni del regolamento, occorre tener conto di tutti i dati e i risultati delle prove forniti dal richiedente dell’omologazione, e se ne può tener conto nel convalidare la prova di omologazione effettuata dal servizio tecnico.

6.3.   Prove su un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

6.3.1.   Prove su un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

Il sistema airbag sostitutivo deve essere munito di un modulo airbag omologato, altrimenti il fabbricante del sistema airbag sostitutivo deve dimostrare adeguatamente al servizio tecnico incaricato di questa prova che il sistema usato soddisfa le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 precedenti.

6.3.2.

I sistemi airbag sostitutivi diversi da quelli installati sul volante devono avere caratteristiche tali per cui, quando sono installati in un veicolo, detto veicolo soddisfi:

6.3.2.1.

in caso di un sistema airbag di categoria B, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie di modifiche 01;

6.3.2.2.

in caso di un sistema airbag di categoria C, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 94, serie di modifiche 01; inoltre, per la verifica delle prestazioni del sistema airbag, si devono usare manichini strumentati;

6.3.2.3.

in caso di un sistema airbag di categoria D, le prescrizioni di cui ai punti 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.2.1.5 del regolamento n. 95, serie di modifiche 01; in questo caso si deve usare per la prova il manichino per l’urto laterale.

7.   ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

7.1.

Il fabbricante dei sistemi airbag sostitutivi deve includere nelle istruzioni per l’uso tutte le raccomandazioni e le indicazioni relative alle precauzioni da adottare durante l’uso, la manutenzione o la distruzione del sistema o di qualsiasi suo componente.

7.1.1.

In particolare:

7.1.1.1.

se il sistema è munito di un dispositivo di sorveglianza per informare l’utilizzatore delle sue condizioni operative, deve essere chiaramente indicato come devono essere interpretati i messaggi di qualsiasi tipo presentati dal sistema. Devono essere indicate le misure da attuare nel caso di un messaggio di avvertimento che segnali un’avaria, e descritti gli eventuali rischi derivanti dall’uso del veicolo in tali condizioni;

7.1.1.2.

deve essere indicato se gli interventi di manutenzione o riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale appositamente addestrato, e se lo smontaggio del sistema comporta dei rischi;

7.1.1.3.

deve essere spiegata la procedura da seguire in caso di gonfiaggio. In particolare devono essere precisate le eventuali precauzioni da adottare relativamente ai prodotti gassosi, liquidi o solidi emessi durante il gonfiaggio. Allo stesso modo, se in seguito al gonfiaggio i componenti del sistema comportano dei pericoli come ad esempio superfici rugose, spigoli vivi, temperatura, corrosione, ecc., questi pericoli devono essere descritti, così come il modo per evitarli;

7.1.1.4.

se la rottamazione dei sistemi airbag sostitutivi può determinare situazioni pericolose per l’ambiente o direttamente per l’uomo, deve essere indicata una procedura appropriata per evitarle. Tale procedura può consistere in un metodo per innescare deliberatamente l’airbag, se l’innesco non comporta pericoli, con l’obbligo di restituire il sistema o parte di esso al costruttore o fabbricante, o in qualsiasi altra misura appropriata.

7.2

Il sistema airbag sostitutivo deve recare le etichette e le indicazioni relative all’uso dei sistemi di ritenuta per bambini conformemente al regolamento n. 94.

I sistemi airbag con moduli airbag della categoria A, B, C o D devono recare l’iscrizione «AIRBAG» nella parte interna della circonferenza del volante sostitutivo o sul rivestimento del modulo airbag; l’iscrizione deve essere apposta in maniera durevole e deve essere facilmente visibile.

Inoltre, nel caso di un sistema airbag per protezione anteriore destinato a qualsiasi posto a sedere per passeggeri, sulla superficie visibile del rivestimento del modulo airbag deve essere affissa in modo da non potersi staccare la seguente etichetta (le informazioni indicate sono quelle minime).

L’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue del paese in cui è venduto il dispositivo.

Dimensioni minime dell’etichetta: 60 x 120 mm.

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8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e ai seguenti requisiti.

8.1.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può in qualsiasi momento verificare i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. La frequenza normale di queste verifiche è una volta ogni due anni. Se durante una di queste verifiche vengono riscontrati risultati negativi, la frequenza può essere aumentata.

8.2.   Conformità della produzione di un modulo airbag per sistema airbag sostitutivo

I moduli airbag omologati a norma del presente regolamento devono essere fabbricati in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 precedenti.

8.3.   Conformità della produzione di un volante sostitutivo munito di modulo airbag di tipo omologato

I volanti sostitutivi muniti di modulo airbag di tipo omologato e omologati a norma del presente regolamento devono essere fabbricati in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.3 precedenti.

8.4.   Conformità della produzione di un sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante

I sistemi airbag sostitutivi diversi da quelli installati sul volante omologati a norma del presente regolamento devono essere fabbricati in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5.1 e 5.4 precedenti.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

L’omologazione rilasciata a norma del presente regolamento ad un tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo, un tipo di volante sostitutivo munito di airbag di tipo omologato, o un tipo di sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante, può essere revocata se le disposizioni di cui al punto 8 non sono rispettate.

10.   MODIFICHE DEL TIPO DI MODULO AIRBAG PER SISTEMA AIRBAG SOSTITUTIVO O DEL TIPO DI VOLANTE SOSTITUTIVO MUNITO DI MODULO AIRBAG DI TIPO OMOLOGATO O DEL TIPO DI SISTEMA AIRBAG SOSTITUTIVO DIVERSO DA QUELLO INSTALLATO SUL VOLANTE

10.1.

Ogni modifica del tipo di sistema summenzionato deve essere segnalata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo. Detto servizio può:

10.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un’incidenza negativa rilevante e che in ogni caso il modulo o sistema o volante sostitutivo soddisfa ancora le prescrizioni;

10.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova dal servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove.

10.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui ai punti da 4.1 a 4.3 precedenti.

10.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme ai modelli di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il detentore dell’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di modulo airbag per sistema airbag sostitutivo o di un tipo di volante sostitutivo munito di airbag di tipo omologato o di un tipo di sistema airbag sostitutivo diverso da quello installato sul volante a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione la quale, a sua volta, informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme ai modelli di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente regolamento.

12.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione rilasciate negli altri paesi.

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

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ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

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ALLEGATO 4

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DI UN MODULO AIRBAG PER UN SISTEMA AIRBAG SOSTITUTIVO

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a = 5 mm min.

Il modulo airbag su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è un modulo airbag della categoria A omologato in Francia (E2) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento nella sua versione originaria.

Nota:

Il numero di omologazione e il simbolo o i simboli supplementari devono essere posizionati in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa.

Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. Il simbolo o i simboli supplementari devono essere collocati in posizione diametralmente opposta al numero di omologazione. L’uso dei numeri romani deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.

ALLEGATO 5

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DI UN VOLANTE SOSTITUTIVO DOTATO DI MODULO AIRBAG DI TIPO OMOLOGATO

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a = 5 mm min.

Il volante sostitutivo su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è un volante con modulo airbag della categoria A omologato in Francia (E2) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento nella sua versione originaria.

Nota:

Il numero di omologazione e il simbolo o i simboli supplementari devono essere posizionati in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa.

Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. Il simbolo o i simboli supplementari devono essere collocati in posizione diametralmente opposta al numero di omologazione. L'uso dei numeri romani deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.

ALLEGATO 6

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DI UN SISTEMA AIRBAG SOSTITUTIVO DIVERSO DA QUELLO INSTALLATO SUL VOLANTE

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a = 8 mm min.

Il sistema airbag sostitutivo su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è un sistema airbag della categoria B omologato in Francia (E2) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento nella sua versione originaria.

Nota:

Il numero di omologazione e il simbolo o i simboli supplementari devono essere posizionati in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa.

Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. Il simbolo o i simboli supplementari devono essere collocati in posizione diametralmente opposta al numero di omologazione. L’uso dei numeri romani deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.

ALLEGATO 7

DISPOSITIVO PER PROVE DI FATICA

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ALLEGATO 8

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H E DELL’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO PER I POSTI A SEDERE DEI VEICOLI A MOTORE

1.   OBIETTIVO

La procedura descritta nel presente allegato è finalizzata a determinare la posizione del punto H e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per uno o più posti a sedere di un veicolo a motore e a verificare la relazione tra i valori misurati e le specifiche di progettazione fornite dal costruttore del veicolo (3).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si intende per:

2.1.

«Dati di riferimento»: una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere:

2.1.1.

il punto H e il punto «R» e la loro relazione;

2.1.2.

l’angolo effettivo di inclinazione del tronco e l’angolo teorico di inclinazione del tronco e la loro relazione.

2.2.

«Macchina tridimensionale per la determinazione del punto H» (macchina 3D H): il dispositivo usato per la determinazione dei punti H e degli angoli effettivi di inclinazione del tronco. Tale dispositivo è descritto nell’appendice 1 del presente allegato;

2.3.

«Punto H»: il centro dell’articolazione del tronco e delle cosce di una macchina 3D H installata sul sedile del veicolo conformemente al punto 4 qui appresso. Il punto H è situato al centro dell’asse del dispositivo compreso tra le estremità visibili da entrambi i lati del punto H della macchina 3D H. Il punto H corrisponde teoricamente al punto R (per le tolleranze cfr. punto 3.2.2 qui appresso). Una volta determinato conformemente alla procedura descritta al punto 4, il punto H è considerato fisso rispetto alla struttura del cuscino del sedile e mobile con esso in caso di regolazione del sedile;

2.4.

«Punto R» o «punto di riferimento del sedile»: un punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere, determinato rispetto ad un sistema di riferimento tridimensionale;

2.5.

«Linea del tronco»: l’asse di riferimento del tronco della macchina 3D H nella posizione più arretrata;

2.6.

«Angolo effettivo di inclinazione del tronco»: l’angolo misurato tra una verticale passante per il punto H e la linea del tronco utilizzando il quadrante dell’angolo dello schienale sulla macchina 3D H. Teoricamente l’angolo effettivo di inclinazione del tronco corrisponde all’angolo teorico di inclinazione del tronco (per le tolleranze si rinvia al successivo paragrafo 3.2.2.);

2.7.

«Angolo teorico di inclinazione del tronco»: l’angolo misurato tra una retta verticale passante per il punto R e l’asse del tronco in una posizione corrispondente alla posizione teorica dello schienale stabilita dal costruttore del veicolo;

2.8.

«Piano centrale dell’occupante» (C/LO): il piano mediano della macchina 3D H disposta in ciascuna posizione a sedere prevista; è rappresentato dalla coordinata del punto H sull’asse Y. Per i sedili individuali, il piano centrale del sedile coincide con il piano centrale dell’occupante. Per gli altri sedili, il piano centrale dell’occupante è specificato dal costruttore;

2.9.

«Sistema di riferimento tridimensionale»: un sistema quale descritto nell’appendice 2 del presente allegato;

2.10.

«Punti di riferimento»: punti fisici (fori, superfici, marche o tacche) sulla carrozzeria del veicolo specificati dal costruttore;

2.11.

«Posizione del veicolo per la misurazione»: la posizione del veicolo quale definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale.

3.   REQUISITI

3.1.   Presentazione dei dati

Per ciascun posto a sedere per il quale sono richiesti dati di riferimento al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, vanno presentati, nella forma indicata nell’appendice 3 del presente allegato, tutti i dati di seguito indicati o una loro selezione adeguata:

3.1.1.

le coordinate del punto R rispetto al sistema di riferimento tridimensionale;

3.1.2.

l’angolo teorico di inclinazione del tronco;

3.1.3.

tutti i dati necessari alla regolazione del sedile (se regolabile) nella posizione di misurazione di cui al punto 4.3 qui appresso.

3.2.   Relazione tra dati misurati e specifiche di progetto

3.2.1.

Le coordinate del punto H e il valore dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco ottenuti applicando la procedura di cui al successivo paragrafo 4. sono confrontati rispettivamente con le coordinate del punto R e con il valore dell’angolo teorico di inclinazione del tronco indicati dal costruttore del veicolo.

3.2.2.

Le posizioni relative del punto R e del punto H e la relazione tra l’angolo teorico e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco saranno considerate soddisfacenti per il posto a sedere in questione se il punto H, quale definito dalle sue coordinate, si situa all’interno di un quadrato di 50 mm di lato, con lati verticali e orizzontali, le cui diagonali si intersecano nel punto R e se l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non si discosta di più di 5o dall’angolo teorico di inclinazione del tronco.

3.2.3.

Se queste condizioni sono soddisfatte, il punto R e l’angolo teorico di inclinazione del tronco vengono utilizzati per dimostrare la conformità con le disposizioni del presente regolamento.

3.2.4.

Se il punto H o l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non soddisfano i requisiti del punto 3.2.2, il punto H e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco devono essere determinati altre due volte (tre volte complessivamente). Se i risultati di due di queste tre operazioni soddisfano i requisiti, si applicano le condizioni di cui al punto 3.2.3.

3.2.5.

Se i risultati di almeno due delle tre operazioni descritte al punto 3.2.4 non soddisfano i requisiti del punto 3.2.2, oppure se la verifica non può essere eseguita perché il costruttore del veicolo non ha fornito le informazioni relative alla posizione del punto R o all’angolo teorico di inclinazione del tronco, si utilizza il centro geometrico dei tre punti misurati oppure la media dei tre angoli misurati che possono essere applicati in tutti i casi in cui nel presente regolamento si fa riferimento al punto R o all’angolo teorico di inclinazione del tronco.

4.   PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H E DELL’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO

4.1.

Il veicolo deve essere portato a una temperatura di 20 ± 10 oC, a scelta del costruttore, in modo che il materiale del sedile sia a temperatura ambiente. Se il sedile da sottoporre alla prova non è mai stato usato, si colloca sullo stesso una persona o un dispositivo della massa di 70-80 kg per due volte e per la durata di un minuto onde flettere il cuscino e lo schienale. A richiesta del costruttore, tutte le combinazioni di sedili possono restare scariche per un periodo minimo di 30 minuti prima di installare la macchina 3D H.

4.2.

Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di misurazione definite al punto 2.11.

4.3.

Il sedile, se regolabile, deve essere regolato anzitutto nella posizione normale più arretrata di guida o a sedere, quale indicata dal costruttore del veicolo, tenendo conto soltanto della regolazione longitudinale del sedile, escluse le posizioni diverse dalle normali posizioni di guida o a sedere. In caso di altre possibilità di regolazione del sedile (verticale, angolare, schienale, ecc.), queste saranno regolate nella posizione precisata dal costruttore del veicolo. Per i sedili a sospensione, la posizione verticale deve essere bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida quale specificata dal costruttore.

4.4.

La superficie del posto a sedere a contatto con la macchina 3D H deve essere coperta da una mussola di cotone, di dimensioni sufficienti e di trama adeguata, definita come una stoffa a maglia unita di cotone di 18,9 fili per cm e di 0,228 kg/m2 di peso o come una stoffa lavorata a maglia o non tessuta avente caratteristiche equivalenti. Se la prova è condotta su un sedile non montato sul veicolo, il pavimento sul quale il sedile è posto deve presentare le stesse caratteristiche fondamentali (4) del pavimento del veicolo in cui il sedile dovrà essere utilizzato.

4.5.

Disporre il sedile e il complesso della macchina 3D H che costituisce la schiena in modo che il piano centrale dell’occupante (C/LO) coincida con il piano mediano della macchina 3D H. A richiesta del costruttore, la macchina 3D H può essere spostata verso l’interno rispetto al C/LO se detta macchina è talmente all’esterno che il bordo del sedile non consente di livellare la macchina 3D H.

4.6.

Fissare il piede e le parti inferiori della gamba al pannello della parte seduta individualmente o utilizzando una barra a T e la parte inferiore della gamba. Una retta passante per le estremità visibili del punto H deve essere parallela al pavimento e perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile.

4.7.

Regolare come segue la posizione dei piedi e delle gambe della macchina 3D H.

4.7.1.   Posto a sedere previsto: conducente o passeggero anteriore esterno:

4.7.1.1.

entrambe le parti che costituiscono i piedi e la gambe vengono mosse in avanti in modo tale che i piedi assumano la posizione naturale sul pavimento, eventualmente tra i pedali di comando. Se possibile, il piede sinistro è disposto verso sinistra del piano centrale della macchina 3D H approssimativamente alla stessa distanza del piede destro verso destra. Con livella a bolla d’aria si verifica l’orizzontalità trasversale della macchina 3D H regolando all’occorrenza il pannello della parte seduta o spostando all’indietro le parti che costituiscono la gamba e il piede. La retta passante per le estremità visibili del punto H deve restare perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile;

4.7.1.2.

se la gamba sinistra non può essere mantenuta parallela alla gamba destra e il piede sinistro non può essere sostenuto dalla struttura, si muove quest’ultimo sino a quando esso può appoggiarsi. Deve essere conservato l’allineamento delle estremità visibili del punto H.

4.7.2.   Posizione a sedere prevista: esterna posteriore.

Per sedili posteriori o sedili ausiliari, le gambe sono disposte come specificato dal costruttore. Se i piedi appoggiano su parti del pavimento che si trovano a livelli diversi, il piede che per primo giunge a contatto con il sedile anteriore serve da riferimento e l’altro piede deve essere sistemato in modo che la livella a bolla d’aria indichi l’orizzontalità trasversale della parte a sedere del dispositivo.

4.8.

Applicare i pesi che rappresentano le masse delle cosce e delle parti inferiori delle gambe e mettere a livello la macchina 3D H.

4.9.

Inclinare il pannello del dorso in avanti sino all’arresto anteriore ed allontanare la macchina 3D H dallo schienale del sedile utilizzando la barra a T. Riportare la macchina 3D H sul sedile con uno dei seguenti metodi:

4.9.1.

Se la macchina 3D H tende a scivolare all’indietro, si ricorre alla seguente procedura: si consente alla macchina 3D H di scivolare all’indietro fino a quando non occorre più applicare alla barra a T un carico orizzontale in avanti per trattenerla, ossia fino a che il pannello della parte seduta tocca lo schienale. All’occorrenza si modifica la posizione della parte inferiore della gamba.

4.9.2.

Se la macchina 3D H non tende a scivolare all’indietro, si ricorre alla seguente procedura: si fa scivolare la macchina 3D H all’indietro applicando alla barra a T un carico orizzontale sino a che il pannello della parte seduta tocca lo schienale (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato).

4.10.

Applicare un carico di 100 ± 10 N alla parte che costituisce il dorso ed il bacino della macchina 3D H nel punto di intersezione del quadrante dell’angolo dell’anca con l’alloggiamento della barra a T. La direzione di applicazione del carico deve essere mantenuta lungo una retta che passa dall’intersezione summenzionata a un punto posto appena sopra l’alloggiamento della barra delle cosce (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato). Si riporta quindi con cautela il pannello del dorso verso lo schienale. La stessa cautela deve essere utilizzata per tutto il resto della procedura onde impedire che la macchina 3D H scivoli in avanti.

4.11.

Applicare i pesi che simulano la parte a sedere destra e sinistra e quindi gli otto pesi che simulano il tronco mantenendo livellata la macchina 3D H.

4.12.

Inclinare in avanti il pannello che simula il dorso per allentare la tensione che agisce sullo schienale. Fare oscillare la macchina 3D H da un lato all’alto per un arco di 10o (5o da ciascun lato del piano mediano verticale) per tre cicli completi per allentare l’attrito accumulato tra la macchina 3D H ed il sedile.

Durante l’oscillazione, la barra a T della macchina 3D H può tendere a scostarsi dall’allineamento orizzontale e verticale indicato. La barra a T deve pertanto essere trattenuta applicando un opportuno carico laterale durante i movimenti di oscillazione. Occorre cautela nel trattenere la barra a T e nel far oscillare la macchina 3D H per garantire che non vengano applicati involontariamente dei carichi esterni in una direzione verticale o avanti e indietro.

In questa fase non si devono trattenere i piedi della macchina 3D H. Se i piedi cambiano di posizione, possono restare per il momento in tale posizione.

Riportare con cautela il pannello che simula il dorso contro lo schienale e controllare l’azzeramento. Se durante l’oscillazione della macchina 3D H si è verificato un movimento dei piedi, questi devono essere rimessi in posizione nel modo seguente:

sollevare ciascun piede dal pavimento il minimo necessario sino a che il piede non si muove più. Durante tale sollevamento i piedi devono poter ruotare e non devono essere applicati carichi anteriori o laterali. Riabbassare i piedi in modo che il tallone sia a contatto con la struttura appositamente prevista;

controllare l’azzeramento della livella laterale e se necessario applicare un carico laterale all’estremità superiore del pannello che simula il dorso tale da livellare il pannello che simula la parte seduta nella macchina 3D H sul sedile.

4.13.

Per sostenere la barra a T ed evitare lo scivolamento in avanti della macchina 3D H sul cuscino del sedile si procede nel modo seguente:

a)

riportare il pannello che simula il dorso sullo schienale;

b)

applicare e togliere alternativamente un carico orizzontale volto all’indietro, non superiore a 25 N, alla barra dell’angolo del dorso ad un’altezza pari approssimativamente al centro delle masse del tronco sino a che l’indice dell’angolo dell’anca indica il raggiungimento di una posizione stabilizzata dopo aver tolto il carico. L’operazione va attuata con cautela per garantire che alla macchina 3D H non vengano applicati carichi esterni verso il basso o laterali. Qualora fosse necessaria un’ulteriore regolazione del livello della macchina 3D H, si ruota in avanti il pannello che simula la schiena, si esegue un nuovo livellamento e si ripete la procedura di cui al punto 4.12.

4.14.

Misurazioni:

4.14.1.

le coordinate del punto H sono misurate in un sistema di riferimento tridimensionale;

4.14.2.

l’angolo effettivo di inclinazione del tronco è letto sul quadrante angolare del dorso della macchina 3D H con l’asse di riferimento del tronco nella posizione più arretrata.

4.15.

Se si desidera reinstallare la macchina 3D H, l’insieme del sedile deve restare scarico per un periodo di almeno 30 minuti prima della ripetizione. La macchina 3D H non dovrebbe restare sul sedile più a lungo del tempo richiesto per l’esecuzione della prova.

4.16.

Se i sedili della stessa fila possono essere ritenuti simili (sedile a panchina, sedili identici, ecc.), è sufficiente determinare un unico punto H e un unico angolo effettivo d’inclinazione del tronco per ciascuna fila di sedili e la macchina 3D H descritta nell’appendice 1 del presente allegato può essere sistemata in un posto considerato rappresentativo per la fila. Tale posto può essere:

4.16.1.

il sedile del conducente nel caso di una fila anteriore;

4.16.2.

un sedile laterale nel caso di una fila o di file posteriori.

ALLEGATO 8

Appendice 1

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA TRIDIMENSIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H (5)

(macchina 3D H)

1.   Pannelli che simulano il dorso e la parte seduta

I pannelli che simulano il dorso e la parte seduta sono in materia plastica rinforzata e metallo; essi simulano il tronco umano e le cosce e sono incernierate meccanicamente nel punto H. Un quadrante è fissato all’asse di riferimento del tronco incernierato nel punto H per misurare l’angolo d’inclinazione effettivo del tronco. Una barra regolabile che simula la coscia, fissata al pannello che simula la parte seduta, determina la linea mediana della coscia e serve quale linea di riferimento per il quadrante dell’angolo dell’anca.

2.   Elementi che costituiscono il tronco e le gambe

Dei segmenti che simulano la parte inferiore delle gambe sono fissati al pannello che simula la parte seduta tramite la barra a T che congiunge le ginocchia e che costituisce un’estensione laterale della barra regolabile che simula le cosce. Nei segmenti che simulano la parte inferiore delle gambe sono incorporati dei quadranti per misurare gli angoli d’inclinazione delle ginocchia. Le parti che costituiscono la scarpa ed il piede sono tarate per misurare l’angolo del piede. Due livelle a bolla d’aria orientano il dispositivo nello spazio. Le masse degli elementi che costituiscono il corpo sono disposte nei rispettivi baricentri onde fornire una penetrazione della parte seduta equivalente ad un uomo del peso di 76 kg. Controllare la libertà di movimento di tutti i giunti che non devono presentare attriti degni di nota.

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ALLEGATO 8

Appendice 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE

1.

Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (cfr. figura) (6).

2.

La posizione del veicolo per la misurazione è stabilita disponendo il veicolo sulla superficie di appoggio in modo tale che le coordinate dei punti di riferimento corrispondano ai valori indicati dal costruttore.

3.

Le coordinate del punto R e del punto H sono determinate rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo.

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ALLEGATO 8

Appendice 3

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE

1.   Codificazione dei dati di riferimento

I dati di riferimento sono elencati successivamente per ciascun posto a sedere. I posti a sedere sono identificati da un codice formato da due caratteri. Il primo carattere è un numero arabo e designa la fila di sedili iniziando il conteggio dalla parte anteriore verso la parte posteriore del veicolo. Il secondo carattere è una lettera maiuscola ed indica l’ubicazione del posto a sedere nella fila, vista nella direzione di avanzamento del veicolo. Sono usate le seguenti lettere:

 

L = sinistra

 

C = centro

 

R = destra

2.   Descrizione della posizione del veicolo per la misurazione

2.1.

Coordinate dei punti di riferimento:

X …………………………

Y …………………………

Z …………………………

3.   Elenco dei dati di riferimento

3.1.

Posto a sedere: …………………………

3.1.1.

Coordinate del punto R:

X …………………………

Y …………………………

Z …………………………

3.1.2.

Angolo teorico di inclinazione del tronco: …………………………

3.1.3.

Specifiche per la regolazione del sedile (7)

orizzontale: …………………………

verticale: …………………………

angolare: …………………………

inclinazione schienale: …………………………

Nota: Elencare i dati di riferimento di altri posti a sedere ai punti 3.2, 3.3, ecc.


(1)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia e Montenegro, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (libero), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (libero), 31 per la Bosnia Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (libero), 34 per la Bulgaria, 35 (libero), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (libero), 39 per l’Azerbaigian, 40 per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (libero), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dai suoi Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (libero), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sud Africa e 48 per la Nuova Zelanda. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dalla segreteria generale delle Nazioni Unite.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Nei posti a sedere diversi dai sedili anteriori dove il punto H non può essere determinato con la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H e le relative procedure, il punto R indicato dal fabbricante può essere considerato punto di riferimento a discrezione dell’autorità competente.

(4)  Angolo d’inclinazione, differenza di altezza con un sedile montato, composizione della superficie, ecc.

(5)  Per ulteriori dettagli della costruzione della macchina 3D H rivolgersi alla Society of Automobile Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.

La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO 6549-1980.

(6)  Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130, 1978.

(7)  Cancellare la dicitura inutile.


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