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Document 42006D0682

2006/682/CE: Decisione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 9 giugno 2006 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

GU L 285 del 16.10.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/682/oj

Related international agreement

16.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 9 giugno 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

(2006/682/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni paesi terzi europei in vista dell'instaurazione di uno Spazio aereo comune europeo (European Common Aviation Area, ECAA).

(2)

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri un accordo multilaterale con Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Norvegia, Romania, Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo in conformità della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(3)

Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, ferma restando la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDONO:

Articolo 1

1.   La firma dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), di seguito «l'accordo», è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

3.   Nelle more della sua entrata in vigore, l'accordo si applica ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, dello stesso. Il presidente del Consiglio è autorizzato a effettuare la notificazione a cui si fa riferimento in tale disposizione a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

4.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La Comunità europea e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo.

2.   La posizione della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione alle decisioni del comitato misto, a norma dell'articolo 17 dell'accordo, che si limita ad estendere gli atti della legislazione comunitaria inserendoli nell'allegato I dell'accordo, previ eventuali adattamenti tecnici, è adottata dalla Commissione.

3.   Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza comunitaria, la posizione della Comunità e dei suoi Stati membri è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4.   Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza degli Stati membri, la posizione da presentare è stabilita dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione o degli Stati membri

5.   La posizione della Comunità e degli Stati membri in seno al comitato misto viene presentata dalla Commissione, tranne per i settori di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o dalla Commissione, se il Consiglio decide in tal senso.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. GORBACH


Top

16.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/3


ACCORDO MULTILATERALE

tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (1), relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito denominati «Stati membri CE», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata «Comunità» o «Comunità europea», e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA,

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO,

IL REGNO DI NORVEGIA,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SERBIA e

LA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMMINISTRAZIONE AD INTERIM NEL KOSOVO,

tutte le suddette denominate di seguito «parti contraenti»

RICONOSCENDO il carattere integrato dell'aviazione civile internazionale e desiderando istituire uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), fondato sull'accesso reciproco ai mercati dei trasporti aerei delle parti contraenti e sulla libertà di stabilimento, con pari condizioni di concorrenza, e sul rispetto di tali regole, ivi compreso nei settori della sicurezza e della protezione della navigazione aerea e della gestione del traffico, dell'armonizzazione in materia sociale e ambientale;

CONSIDERANDO che le norme riguardanti l'ECAA si applicano, su base multilaterale, all'interno del suddetto spazio aereo e che è pertanto necessario definire norme specifiche al riguardo;

CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare le suddette regole dell'ECAA sulla pertinente legislazione in vigore nella Comunità europea, ricapitolata nell'allegato I, fatte salve le norme contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea;

RICONOSCENDO che la piena conformità alle norme ECAA dà diritto alle parti contraenti di trarre pieno beneficio dall'ECAA, compreso l'accesso al mercato;

COSCIENTI che il rispetto delle norme ECAA, compresa la piena libertà di accesso al mercato, non può essere conseguito in un'unica fase, ma richiederà una transizione facilitata da disposizioni specifiche di durata limitata;

SOTTOLINEANDO che, fatte salve le disposizioni transitorie che si rendano necessarie, le norme riguardanti l'accesso dei vettori aerei al mercato dovrebbero escludere qualsiasi restrizione in materia di frequenze, capacità, rotte aeree, tipo di aeromobile o altra restrizione permessa da disposizioni o da accordi bilaterali di servizi aerei, e che l'accesso al mercato dei vettori aerei non dovrebbe essere subordinato alla conclusione di accordi commerciali o accordi simili;

SOTTOLINEANDO che i vettori aerei dovrebbero beneficiare di un trattamento non discriminatorio in materia di accesso alle infrastrutture di trasporto aereo, in particolare laddove tali infrastrutture sono limitate;

COSCIENTI che gli accordi di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e talune altre parti contraenti prevedono in linea di massima che, al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una liberalizzazione progressiva dei trasporti tra le parti di tali accordi, adeguati alle reciproche esigenze commerciali, le condizioni di accesso reciproco al mercato dei trasporti aerei dovrebbero essere oggetto di accordi speciali;

COSCIENTI del desiderio di ciascuna parte associata di rendere la propria legislazione relativa ai trasporti aerei e alle questioni connesse compatibile con quella della Comunità europea, anche considerando gli sviluppi legislativi futuri nella Comunità;

RICONOSCENDO l'importanza che riveste l'assistenza tecnica in questa prospettiva;

RICONOSCENDO che le relazioni tra la Comunità e gli Stati membri CE e la Norvegia e l'Islanda devono continuare ad essere regolate dall'accordo sullo Spazio economico europeo;

DESIDEROSE di permettere un allargamento ulteriore dello Spazio aereo comune europeo;

RICORDANDO i negoziati tra la Comunità europea e le parti associate volti alla conclusione di accordi su alcuni aspetti dei servizi aerei che allineeranno alla normativa comunitaria gli accordi bilaterali sui servizi aerei sottoscritti tra gli Stati membri della Comunità europea e le parti associate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

1.   Il presente accordo è inteso a istituire uno Spazio aereo comune europeo, di seguito «ECAA». L'ECAA si basa sul libero accesso al mercato, sulla libertà di stabilimento, su pari condizioni di concorrenza e su regole comuni, anche nei settori della sicurezza e della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo, nei settori sociale e ambientale. A tal fine il presente accordo stabilisce le norme applicabili tra le parti contraenti alle condizioni fissate di seguito. Tali norme comprendono le disposizioni stabilite nella legislazione di cui all'allegato I.

2.   Le disposizioni del presente accordo si applicano solo nella misura in cui concernono i trasporti aerei o materie direttamente connesse ai trasporti aerei indicate nell'allegato I.

3.   Il presente accordo è composto da una serie di articoli che definiscono il funzionamento generale dell'ECAA, di seguito «accordo di base», da una serie di allegati, dei quali l'allegato I enumera la normativa comunitaria applicabile tra le parti contraenti nell'ambito dell'accordo di base, e da una serie di protocolli, di cui almeno uno per ciascuna parte associata stabilisce le disposizioni transitorie che trovano applicazione nei suoi confronti.

Articolo 2

1.   Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«accordo»: l'accordo di base, i relativi protocolli e allegati, nonché gli atti menzionati nell'allegato I;

b)

«parte associata»: la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Montenegro, la Romania, la Repubblica di Serbia, o qualsiasi altro Stato o entità che aderisca al presente accordo a norma dell'articolo 32;

c)

«parte associata aggiuntiva» o «UNMIK»: la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999;

d)

«parte contraente»: riguardo alla Comunità e agli Stati membri CE, la Comunità e gli Stati membri CE, oppure la Comunità, o gli Stati membri CE. Il senso da attribuire a questa espressione sarà dedotto, caso per caso, dalle disposizioni in questione del presente accordo, nonché dalle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri CE derivanti dal trattato CE;

e)

«partner ECAA»: una parte associata, la Norvegia o l'Islanda;

f)

«trattato CE»: il trattato che istituisce la Comunità europea;

g)

«accordo SEE»: l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i rispettivi protocolli e allegati, sottoscritto il 2 maggio 1992, cui hanno aderito la Comunità europea, i suoi Stati membri, l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein;

h)

«accordo di associazione»: un accordo che stabilisce un'associazione tra la Comunità europea, o tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la rispettiva parte associata, dall'altro;

i)

«vettore aereo ECAA»: un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio ai sensi del presente accordo, in conformità delle disposizioni degli atti specificati nell'allegato I;

j)

«autorità competente in materia di aviazione civile»: un'agenzia o un organismo pubblico autorizzato per legge a valutare la conformità di prodotti, servizi o licenze, nonché a certificarne e controllarne l'utilizzo o la vendita sul territorio di giurisdizione di una parte contraente, che può adottare misure coercitive atte a garantire che i prodotti o servizi commercializzati sul territorio di propria competenza siano conformi ai requisiti di legge;

k)

«convenzione»: la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, nonché le relative modifiche e i suoi allegati;

l)

«SESAR»: il programma di attuazione tecnica del «cielo unico europeo» che permette di coordinare e di sincronizzare la ricerca, l'elaborazione e l'introduzione sul mercato delle nuove generazioni di sistemi di controllo del traffico aereo;

m)

«piano direttore in materia di gestione dei trasporti aerei»: la base del progetto SESAR;

n)

«Stato membro CE»: uno Stato membro della Comunità europea.

2.   L'utilizzo dei termini «paese», «cittadino», «cittadini» e «territorio» non pregiudica lo status di diritto internazionale di ciascuna parte contraente.

Articolo 3

Le disposizioni applicabili degli atti menzionati o contenuti sia nell'allegato I, adattato conformemente all'allegato II, sia nelle decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti e fanno, o faranno, parte del rispettivo ordinamento giuridico interno secondo le seguenti modalità:

a)

un atto corrispondente ad un regolamento della Comunità europea diventa parte dell'ordinamento giuridico interno delle parti contraenti;

b)

un atto corrispondente a una direttiva della Comunità europea consente alle autorità delle parti contraenti la facoltà di definire la forma e le modalità di attuazione.

Articolo 4

Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 5

Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i rapporti tra le parti contraenti dell'accordo SEE.

NON DISCRIMINAZIONE

Articolo 6

Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in ragione della nazionalità.

DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 7

Nell'ambito di applicazione e alle condizioni del presente accordo e fatte salve le disposizioni degli atti applicabili di cui all'allegato I, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro CE o di un partner ECAA nel territorio di ciascuno di essi. La libertà di stabilimento comporta l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro CE o di un partner ECAA stabilito sul territorio di un'altra parte contraente.

Articolo 8

1.   Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve le disposizioni degli atti applicabili di cui all'allegato I, le società costituite od organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro CE o di un partner ECAA e aventi la sede principale delle proprie attività nell'ECAA, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro CE o di un partner ECAA.

2.   Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 9

1.   Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano alle attività che in qualsiasi parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri.

2.   Le disposizioni degli articoli 7 e 8 e le misure adottate in base alle stesse non pregiudicano l'applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi delle parti contraenti in materia di ingresso, soggiorno e occupazione o che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza.

Articolo 10

1.   Fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative, e le misure aventi effetto equivalente, ai trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi, qualora siano necessari al vettore aereo ECAA per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni stabilite dal presente accordo.

2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito delle parti contraenti giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le parti contraenti.

SICUREZZA AEREA

Articolo 11

1.   Le parti contraenti attuano tutte le misure atte a garantire che gli aeromobili immatricolati in una parte contraente, quando atterrano in aeroporti ubicati sul territorio di un'altra parte contraente, rispettino le norme di sicurezza internazionali stabilite ai sensi della convenzione e siano sottoposti a ispezioni, tanto all'interno che all'esterno, da rappresentanti autorizzati dell'altra parte contraente per verificare la validità dei documenti degli aeromobili e del loro equipaggio, così come la condizione apparente degli aeromobili e del loro equipaggiamento.

2.   Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento richiedere consultazioni concernenti le norme di sicurezza applicate da un'altra parte contraente in settori diversi da quelli contemplati dagli atti citati nell'allegato I.

3.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata nel senso di limitare il diritto dell'autorità competente in materia di aviazione civile di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando constata che un prodotto o un servizio potrebbero:

i)

non soddisfare le norme minime eventuali stabilite ai sensi della convenzione; o

ii)

dare adito a seri dubbi, sulla base di un'ispezione ai sensi del paragrafo 1, sulla conformità di un aeromobile o dell'utilizzo di un aeromobile alle norme minime stabilite ai sensi della convenzione; o

iii)

dare adito a seri dubbi circa una carente manutenzione e amministrazione efficiente delle norme minime stabilite ai sensi della convenzione.

4.   Quando un'autorità competente in materia di aviazione civile adotta misure a norma del paragrafo 3, ne informa tempestivamente le autorità competenti in materia di aviazione civile delle altre parti, motivando la sua decisione.

5.   Qualora le misure adottate ai sensi del paragrafo 3 non cessino benché siano venuti a mancare i motivi che le giustificavano, ciascuna parte contraente ha facoltà di sottoporre la questione al comitato misto.

6.   La parte contraente interessata deve notificare alle altre parti contraenti eventuali modifiche alla legislazione nazionale che incidono sullo status della competente autorità dell'aviazione civile.

PROTEZIONE DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Articolo 12

1.   Per proteggere l'aviazione civile da interferenze illecite, le parti contraenti provvedono a che le norme fondamentali comuni e i meccanismi di controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea indicati nell'allegato I siano attuati in tutti gli aeroporti situati sul loro territorio, conformemente alle pertinenti disposizioni a cui si fa riferimento nel succitato allegato.

2.   Le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, così come qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3.   In caso di sequestro o minaccia di sequestro illecito di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti o degli impianti e servizi di navigazione aerea, le parti contraenti si prestano mutua assistenza facilitando le comunicazioni e altre misure idonee volte a porre fine, con rapidità e senza rischi, a tale incidente o minaccia.

4.   Una parte associata può essere sottoposta ad un'ispezione dalla Commissione europea conformemente alla normativa comunitaria contemplata nell'allegato I, e può essere chiamata a partecipare ad ispezioni effettuate dalla Commissione europea in altre parti contraenti.

GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

Articolo 13

1.   Le parti contraenti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il «cielo unico europeo» all'ECAA e rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, ottimizzare la capacità e ridurre al minimo i ritardi.

2.   Al fine di agevolare l'applicazione della legislazione relativa al «cielo unico europeo» sui loro territori:

le parti associate, nei limiti delle loro rispettive competenze, adottano non appena possibile le misure necessarie per allineare al «cielo unico europeo» le loro strutture istituzionali in materia di traffico aereo, in particolare con la designazione o la creazione di organismi di controllo nazionali indipendenti, almeno sul piano funzionale, dei prestatori di servizi di gestione della navigazione aerea,

la Comunità europea coinvolge le parti associate nelle iniziative operative adottate nei settori dei servizi di navigazione aerea, dello spazio aereo e dell'interoperabilità connesse al «cielo unico europeo», in particolare sollecitando le parti contraenti ad impegnarsi quanto prima possibile all'istituzione di blocchi funzionali dello spazio aereo.

3.   La Comunità europea provvede affinché le parti associate siano pienamente associate all'elaborazione di un piano direttore in materia di gestione del traffico aereo (ATM) nell'ambito del programma SESAR della Commissione.

CONCORRENZA

Articolo 14

1.   Le disposizioni dell'allegato III si applicano nell'ambito del presente accordo. Quando altri accordi conclusi tra due o più parti contraenti, come gli accordi di associazione, contengono norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, queste norme si applicano tra le parti interessate.

2.   Gli articoli 15, 16 e 17 non si applicano per quanto riguarda le disposizioni dell'allegato III.

ESECUZIONE

Articolo 15

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, ciascuna parte contraente garantisce che i diritti derivanti dal presente accordo, e in particolare dagli atti elencati nell'allegato I, possano essere tutelati presso i tribunali nazionali.

2.   Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei effettivi o potenziali che devono essere autorizzati ai sensi del presente accordo, le istituzioni della Comunità europea esercitano i poteri loro conferiti dalle disposizioni degli atti citati o contenuti nell'allegato I.

3.   Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo, in particolare dagli atti di cui all'allegato I, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee, di seguito «Corte di giustizia».

INTERPRETAZIONE

Articolo 16

1.   Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato I sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato CE e agli atti adottati ai sensi del trattato CE, tali disposizioni sono interpretate, per l'attuazione e l'applicazione, conformemente alle sentenze e alle decisioni del caso della Corte di giustizia e della Commissione delle Comunità europee che precedono la firma del presente accordo. Le sentenze e le decisioni successive alla firma del presente accordo sono comunicate alle altre parti contraenti. Su richiesta di una parte contraente il comitato misto chiarisce le implicazioni delle suddette sentenze e decisioni successive al fine di garantire il corretto funzionamento del presente accordo. Le interpretazioni esistenti sono comunicate prima della firma del presente accordo ai partner ECAA. Le decisioni del comitato misto nell'ambito della presente procedura sono conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

2.   Qualora, in un giudizio pendente dinanzi a una giurisdizione di un partner ECAA, sia sollevata una questione di interpretazione del presente accordo, di disposizioni degli atti di cui all'allegato I o di atti adottati conformemente ad essi, identici, nella sostanza, a disposizioni del trattato CE o ad atti adottati in virtù del medesimo, tale giurisdizione chiede, ove lo ritenga necessario per emettere una sentenza e in conformità dell'allegato IV, alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Un partner ECAA può, con una sua decisione e in conformità dell'allegato IV, stabilire in quale misura e secondo quali modalità i suoi organi giurisdizionali applicano la presente disposizione. La suddetta decisione è notificata al depositario e alla Corte di giustizia. Il depositario informa le altre parti contraenti.

3.   Qualora, conformemente al paragrafo 2, una giurisdizione di una parte contraente avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno non sia in grado di fare riferimento alla Corte di giustizia, qualsiasi sentenza di detta giurisdizione è notificata dalla parte contraente interessata al comitato misto che agisce in modo da tutelare l'interpretazione omogenea del presente accordo. Se il comitato misto, entro due mesi da quando gli è stata sottoposta una differenza tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e una sentenza di una giurisdizione di detta parte contraente, non è riuscito a tutelare l'interpretazione omogenea del presente accordo, si possono applicare le procedure stabilite nell'articolo 20.

NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Articolo 17

1.   Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 18, paragrafo 4, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente la sua legislazione riguardante i trasporti aerei o un settore connesso citato all'allegato I. Le parti associate adottano tali disposizioni legislative soltanto se sono conformi al presente accordo.

2.   Quando adotta nuove disposizioni legislative o apporta modifiche alla propria legislazione, ciascuna parte contraente ne informa le altre parti contraenti, per il tramite del comitato misto, entro un mese dall'adozione delle stesse. Su richiesta di una parte contraente, il comitato misto, entro i successivi due mesi, procede ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tale innovazione o modifica legislativa sulla corretta applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato misto ha il compito di:

a)

adottare una decisione che modifichi l'allegato I per recepire, eventualmente su base di reciprocità, la nuova legislazione o la modifica considerata; oppure

b)

adottare una decisione che abbia come effetto di far considerare le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione conformi al presente accordo; oppure

c)

stabilire ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta applicazione del presente accordo.

4.   Per quanto riguarda la legislazione adottata nel periodo intercorrente tra la firma del presente accordo e la sua entrata in vigore e di cui le altre parti contraenti sono state informate, la data in cui la questione è deferita al comitato misto si considera la data in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il comitato misto giunge ad una decisione non può essere anteriore al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

COMITATO MISTO

Articolo 18

1.   È istituito un comitato misto demandato a gestire il presente accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato, fatti salvi l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 21 e 22. A tal fine, il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni del comitato misto sono eseguite dalle parti contraenti in conformità delle rispettive norme.

2.   Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti.

3.   Il comitato misto delibera all'unanimità. Può tuttavia decidere di applicare una procedura di voto a maggioranza per alcune questioni specifiche.

4.   Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, le parti contraenti si informano reciprocamente, tra l'altro, su legislazione o decisioni nuove che abbiano rilevanza per il presente accordo e, su richiesta di una parte, si consultano nell'ambito del comitato misto, anche per le questioni sociali.

5.   Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

6.   Il comitato misto è presieduto, a turno, da un partner ECAA o dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento interno.

7.   Il presidente del comitato misto convoca le riunioni dello stesso almeno una volta all'anno per riesaminare l'applicazione generale del presente accordo e, in casi particolari, su richiesta di una parte contraente. Il comitato misto segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia. A tale scopo, la Comunità europea comunica ai partner ECAA tutte le sentenze della Corte di giustizia che abbiano rilevanza per l'applicazione del presente accordo. Il comitato misto delibera nei tre mesi in modo da garantire l'interpretazione omogenea del presente accordo.

8.   Il comitato misto può decidere di istituire eventuali gruppi di lavoro che lo coadiuvino nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 19

1.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti. Qualora una decisione adottata dal comitato misto richiedesse l'attivazione di una parte contraente, quest'ultima adotta le misure necessarie e ne informa il comitato misto.

2.   Le decisioni del comitato misto sono pubblicate nelle gazzette ufficiali dell'Unione europea e dei partner ECAA. Ogni decisione contiene la data in cui le parti contraenti vi danno attuazione ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 20

1.   La Comunità, deliberando con gli Stati membri CE, o un partner ECAA, può sottoporre al comitato misto qualsiasi controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo, tranne nei casi in cui il presente accordo prevede procedure specifiche.

2.   Quando una controversia viene sottoposta al comitato misto ai sensi del paragrafo 1, le parti coinvolte nella controversia si consultano immediatamente. Se la Comunità europea non rientra fra le parti coinvolte nella controversia, una delle parti in lite può invitare un rappresentante della Comunità alle consultazioni. Le parti coinvolte nella controversia possono preparare una proposta di soluzione che viene immediatamente sottoposta all'attenzione del comitato misto. Le decisioni del comitato misto nell'ambito della presente procedura rispettano la giurisprudenza della Corte di giustizia.

3.   Se il comitato misto non giunge ad una decisione che risolva la controversia entro quattro mesi dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta, le parti in lite possono adire la Corte di giustizia, la cui decisione è definitiva e vincolante. Le modalità per adire la Corte di giustizia sono stabilite nell'allegato IV.

4.   Se il comitato misto non decide entro quattro mesi dalla data in cui la questione gli è stata deferita, le parti contraenti possono adottare le necessarie misure di salvaguardia a norma degli articoli 21 e 22 per un periodo non superiore a sei mesi. Al termine di tale periodo ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con effetto immediato. Le parti contraenti non adottano misure di salvaguardia su questioni deferite alla Corte di giustizia ai sensi del presente accordo, fatti salvi i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, o in conformità dei meccanismi previsti dagli atti specifici di cui all'allegato I.

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 21

Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, e le valutazioni di sicurezza e protezione della navigazione aerea menzionate nei protocolli del presente accordo, le misure di salvaguardia sono limitate, con riferimento al campo di applicazione e alla durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.

Articolo 22

1.   Se una parte contraente sta valutando l'opportunità di adottare misure di salvaguardia, ne dà notifica alle altre parti contraenti per il tramite del comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

2.   Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.

3.   Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, la parte contraente interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, sempre che la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 non si sia conclusa prima di tale scadenza.

4.   La parte contraente interessata notifica senza indugio al comitato misto le misure adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 23

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti, nonché i funzionari e gli altri dipendenti pubblici che operano nell'ambito del presente accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, ai loro rapporti commerciali o ai costi.

PAESI TERZI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 24

1.   Le parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, nell'ambito del comitato misto e su richiesta di una parte contraente, in conformità delle procedure previste dagli articoli 25 e 26:

a)

sulle questioni di trasporto aereo trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali; e

b)

sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo nonché sull'applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

2.   Le consultazioni di cui al paragrafo 1 devono tenersi entro un mese dalla richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.

Articolo 25

1.   I principali obiettivi delle consultazioni previste dall'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), sono i seguenti:

a)

stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di interesse comune; e

b)

in funzione della natura di tali problemi:

esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l'azione delle parti contraenti nell'ambito delle organizzazioni internazionali interessate, oppure

esaminare congiuntamente ogni altra linea d'azione che appaia opportuna.

2.   Le parti contraenti si scambiano, non appena possibile, tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

Il principale obiettivo delle consultazioni previste dall'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), è quello di analizzare le questioni rilevanti ed esaminare le linee d'azione più opportune.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 27

1.   I protocolli da I a IX stabiliscono le disposizioni transitorie applicabili tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da un lato, e la rispettiva parte associata, dall'altro, e ne indicano la durata. Per quanto riguarda le relazioni tra Norvegia o Islanda e una parte associata, sono applicabili le stesse condizioni valide per i rapporti tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da un lato, e la parte associata in questione, dall'altro.

2.   Nei periodi transitori, di cui al paragrafo 1, i pertinenti elementi del regime riguardante i trasporti aerei in vigore tra due parti associate sono determinati sulla base del protocollo più restrittivo dei due che designano le parti associate in questione.

3.   La progressiva transizione di ciascuna parte associata alla piena applicazione dell'ECAA è oggetto di valutazioni. Le valutazioni sono effettuate dalla Comunità europea in cooperazione con la parte associata interessata. Quando una parte associata ritiene che siano soddisfatte le condizioni necessarie al completamento di un periodo transitorio come definite nel protocollo che la riguarda, informa la Comunità europea della necessità di procedere ad una valutazione.

4.   Se la Comunità europea ritiene che le condizioni siano rispettate, ne informa il comitato misto e decide che la parte associata ha i requisiti necessari per passare al successivo periodo di transizione o per essere definitivamente inclusa nello Spazio aereo comune europeo, secondo il caso.

5.   Se la Comunità europea stabilisce che le condizioni non sono rispettate, ne informa il comitato misto. La Comunità raccomanda alla parte associata specifici miglioramenti e fissa un periodo entro il quale sia ragionevolmente possibile realizzarli. Prima della scadenza del periodo in questione viene effettuata una seconda valutazione ed eventualmente altre valutazioni per verificare se i miglioramenti raccomandati siano stati realizzati in maniera efficace e soddisfacente.

RELAZIONE CON GLI ACCORDI E LE DISPOSIZIONI BILATERALI IN MATERIA DI TRASPORTO AEREO

Articolo 28

1.   Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni applicabili di accordi e/o disposizioni bilaterali in materia di trasporto aereo in vigore tra le parti associate, da un lato, e la Comunità europea, uno Stato membro CE, la Norvegia o l'Islanda, dall'altro, nonché tra parti associate.

2.   In deroga al paragrafo 1, durante i periodi transitori di cui all'articolo 27, le disposizioni in materia di proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambio di aeromobile, code-sharing e tariffe contenute in accordi e/o disposizioni bilaterali vigenti tra una parte associata e la Comunità europea, uno Stato membro CE, la Norvegia o l'Islanda o tra due parti associate si applicano alle parti firmatarie degli stessi, se tali accordi e/o disposizioni bilaterali sono più flessibili, in termini di libertà dei vettori aerei interessati, rispetto alle disposizioni del protocollo applicabile nei confronti della parte associata interessata.

3.   Eventuali controversie che dovessero insorgere tra una parte associata e un'altra parte contraente in merito al fatto che le disposizioni del protocollo rispetto alla parte associata interessata o gli accordi e/o le disposizioni bilaterali siano, in vista della piena applicazione dell'ECAA, più flessibili sono risolte nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 20. Le controversie sulle modalità applicabili per determinare il rapporto tra protocolli divergenti tra loro sono risolte nella stessa maniera.

ENTRATA IN VIGORE, RIESAME, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI E ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 29

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (depositario), che li notifica a tutti gli altri firmatari e all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

2.   Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte della Comunità europea e degli Stati membri CE e di almeno una parte associata. Per ciascun firmatario che ratifica o approva il presente accordo dopo tale data, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte del suddetto firmatario.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Comunità europea e i suoi Stati membri e almeno una parte associata, possono decidere di applicare il presente accordo temporaneamente tra loro a partire dalla data della firma, conformemente al diritto nazionale applicabile, dandone comunicazione al depositario che provvede a informarne le altre parti contraenti.

Articolo 30

Riesame

Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una parte contraente e comunque cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 31

Cessazione degli effetti

1.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo notificando tale decisione al depositario, che comunica tale denuncia alle altre parti contraenti e all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Se è denunciato dalla Comunità europea e dagli Stati membri CE, il presente accordo cessa di essere in vigore un anno dopo la data della notifica. Se la denuncia è notificata da ogni altra parte contraente, il presente accordo cessa di essere in vigore per la suddetta parte contraente un anno dopo la data di notifica. Tuttavia, i servizi aerei effettuati alla data di scadenza del presente accordo possono proseguire fino al termine della stagione aeronautica IATA nella quale rientra la data di scadenza.

2.   Al momento dell'adesione all'Unione europea di una parte associata, quest'ultima cessa automaticamente di essere una parte associata in virtù del presente accordo e diventa invece uno Stato membro CE.

3.   Il presente accordo cessa di produrre i suoi effetti o è sospeso in relazione ad una parte associata se l'accordo di associazione corrispondente cessa di produrre i suoi effetti o è sospeso.

Articolo 32

Allargamento dello Spazio aereo comune europeo

Qualsiasi Stato o qualsiasi entità, che siano disposti a rendere la propria legislazione in materia di trasporti aerei e le questioni connesse compatibile con quella della Comunità e con cui la Comunità ha stabilito o ha intrapreso di stabilire un quadro di cooperazione economica stretta, come un accordo di associazione, possono essere invitati dalla Comunità europea a partecipare allo Spazio aereo comune europeo. A tal fine, le parti contraenti modificano l'accordo di conseguenza.

Articolo 33

Aeroporto di Gibilterra

1.   Resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

2.   L'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti.

Articolo 34

Lingue

Il presente accordo è redatto in un unico originale nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e delle parti contraenti diverse dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, ciascuno di questi testi facente egualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Për Republikën e Shqipërisë

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Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

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За Република България

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Za Republiku Hrvatsku

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За Бивша Югославска Република Македония

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

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Za Republiku Crnu Goru

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For Kongeriket Norge

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Pentru România

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За Републику Србију

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For the United Nations Interim Administration in Kosovo

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Luxembourg, 9 June 2006

Dear Sirs,

Hereby I declare that the final text from 22 May 2006 of the Multilateral ECAA Agreement is acceptable for the Government of the Republic of Macedonia.

With this letter, the Government of the Republic of Macedonia considers itself as signatory of the Multilateral Agreement between the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the European Community and its Member States, the Republic of Iceland, the Republic of Macedonia, the Kingdom of Norway, Serbia and Montenegro, Romania and United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the Establishment of a European Common Aviation Area.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Agreement, having in view that the constitutional name of my country is Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Xhemali MEHAZI

Minister of Transport and Communications

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Luxembourg, 9 June 2006

Mr. Xhemali MEHAZI,

Minister of Transport and Communications

of the former Yugoslav Republic of Macedonia,

Sir,

The European Community and its Member States take note of your letter of today's date and confirms that your letter and this reply shall together take the place of the signature of the Multilateral Agreement between the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the European Community and its Member States, the Republic of Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Kingdom of Norway, Serbia and Montenegro, Romania and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the Establishment of a European Common Aviation Area (ECAA). However, this cannot be construed as acceptance or recognition by the European Community and its Member States, in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration.

On behalf of the European Community and its Member States

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(1)  Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


ALLEGATO I

NORME APPLICABILI ALL'AVIAZIONE CIVILE

Le «disposizioni applicabili» degli atti della Comunità europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni dell'accordo di base e dell'allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a IX. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

A.   ACCESSO AL MERCATO E QUESTIONI CONNESSE

N. 2407/92

Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 18 e l'allegato, ad eccezione del riferimento all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE fatto nell'articolo 13, paragrafo 3.

N. 2408/92

Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie,

modificato o adattato da:

articolo 29 dell'atto relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

decisione del Comitato misto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 e alcuni allegati dell'accordo SEE,

articolo 20 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, di seguito «atto di adesione del 2003».

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 15 e gli allegati I, II e III.

N. 2409/92

Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 10.

N. 95/93

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità,

modificato dai seguenti atti:

regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio,

regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio,

regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 12 e l'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, il termine «la Commissione» deve essere inteso come «il comitato misto».

N. 96/67

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 25 e l'allegato.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, il termine «Stati membri» deve essere inteso come «Stati membri CE».

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine «la Commissione» deve essere inteso come «il comitato misto».

N. 785/2004

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 8 e l'articolo 10, paragrafo 2.

B.   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

N. 549/2004

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del «cielo unico europeo» («regolamento quadro»).

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 4, l'articolo 6 e gli articoli da 9 a 14.

N. 550/2004

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»).

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 19 e gli allegati I e II.

N. 551/2004

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»).

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 11.

N. 552/2004

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità»).

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 12 e gli allegati da I a V.

N. 2096/2005

Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 9 e gli allegati da I a V.

N. 2150/2005

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 9 e l'allegato.

C.   SICUREZZA AEREA

N. 3922/91

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile,

modificato da:

regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione, del 13 novembre 1996, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio,

regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio,

regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile,

regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 10, l'articolo 12 e l'articolo 13 (ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, e della seconda frase dell'articolo 8, paragrafo 2), gli allegati da I a III.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, il termine «Stati membri» va letto come «Stati membri CE».

N. 94/56/CE

Direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 12.

Per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 9 e 12, il termine «Commissione» deve essere inteso come «tutte le altre parti contraenti dell'ECAA».

N. 1592/2002

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

modificato da:

regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002,

regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 57 e gli allegati I e II.

N. 2003/42

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 11 e gli allegati I e II.

N. 1702/2003

Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione,

modificato da:

regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 4 e l'allegato. I periodi transitori previsti in questo regolamento sono determinati dal comitato misto.

N. 2042/2003

Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 6 e gli allegati da I a IV.

N. 104/2004

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 7 e l'allegato.

N. 488/2005

Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

N. 2111/2005

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 13 e l'allegato.

D.   PROTEZIONE DELLA NAVIGAZIONE AEREA

N. 2320/2002

Regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile,

modificato da:

regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 12 e l'allegato.

N. 622/2003

Regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione,

modificato da:

regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003,

regolamento (CE) n. 781/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003,

regolamento (CE) n. 857/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 5 e l'allegato.

N. 1217/2003

Regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 11 e gli allegati I e II.

N. 1486/2003

Regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 16.

N. 1138/2004

Regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 8.

E.   AMBIENTE

N. 89/629

Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 8.

N. 92/14

Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988),

modificata da:

direttiva 98/20/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE,

direttiva 1999/28/CE della Commissione, del 21 aprile 1999, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio,

regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica l'allegato della direttiva 92/14/CEE del Consiglio.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 11 e l'allegato.

N. 2002/30

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità,

modificata o adattata dall'atto di adesione del 2003.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 15 e gli allegati I e II.

N. 2002/49

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 16 e gli allegati da I a IV.

F.   ASPETTI SOCIALI

N. 89/391

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 16 e gli articoli 18 e 19.

N. 2003/88

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 19, da 21 a 24 e da 26 a 29.

N. 2000/79

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 5.

G.   TUTELA DEI CONSUMATORI

No. 90/314

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 10.

N. 92/59

Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 19.

N. 93/13

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 10 e l'allegato.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, il termine «Commissione» deve essere inteso come «tutte le altre parti contraenti dell'ECAA».

N. 95/46

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 34.

N. 2027/97

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti,

modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 8.

N. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 17.

H.   NORMATIVA IN ALTRI SETTORI

N. 2299/89

Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione,

modificato da:

regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89,

regolamento (CE) n. 323/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 22 e l'allegato.

N. 91/670

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 8 e l'allegato.

N. 3925/91

Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 5.

N. 437/2003

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta,

modificato da:

regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 11 e gli allegati I e II.

N. 1358/2003

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso.

Disposizioni applicabili: gli articoli da 1 a 4 e gli allegati da I a III.

N. 2003/96

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Disposizioni applicabili: l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 14, paragrafo 2.


ALLEGATO II

ADATTAMENTI ORIZZONTALI E ALCUNE NORME PROCEDURALI

Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento nell'allegato I si applicano conformemente alle disposizioni dell'accordo e ai punti da 1 a 4 del presente allegato, salvo qualora sia altrimenti previsto nell'allegato I. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati nell'allegato I.

Il presente accordo si applica conformemente alle norme procedurali di cui ai punti 5 e 6 del presente allegato.

1.   PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini del presente accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell'ambito del presente accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

2.   TERMINOLOGIA SPECIFICA DEGLI ATTI

I seguenti termini utilizzati negli atti specificati nell'allegato 1 sono da intendersi come segue:

a)

il termine «Comunità» va letto come «Spazio aereo comune europeo»;

b)

i termini «diritto comunitario», «legislazione comunitaria», «strumenti comunitari» e «trattato CE» vanno letti come «accordo ECAA»;

c)

il termine «aeroporto comunitario» va letto come «aeroporti situati nello Spazio aereo comune europeo»;

d)

il termine «gazzetta ufficiale delle Comunità europee» o «gazzetta ufficiale dell'Unione europea» va letto come «gazzette ufficiali delle parti contraenti»;

e)

il termine «vettore aereo comunitario» deve leggersi «vettore aereo dell'ECAA».

3.   RIFERIMENTI AGLI STATI MEMBRI

Fatto salvo il punto 4 del presente allegato, ogni rinvio al termine «Stato membro» o «Stati membri» contenuto negli atti specificati nell'allegato I va inteso come rinvio fatto, oltre che agli Stati membri della CE, anche ai partner ECAA.

4.   DISPOSIZIONI SUI COMITATI DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONSULTAZIONE DELLE PARTI ASSOCIATE

La Commissione europea consulta gli esperti delle parti associate e concede loro l'opportunità di fornire una consulenza, qualora gli atti specificati nell'allegato I prevedano che la Commissione europea consulti i comitati della Comunità europea e che i suddetti esperti forniscano una consulenza o un parere.

Per consultazione si intende una riunione presieduta dalla Commissione europea che avviene in seno al comitato misto su invito della Commissione europea, precedentemente alla consultazione del comitato della Comunità europea competente. La Commissione europea fornisce a ciascuna parte associata, con almeno due settimane di anticipo rispetto alla riunione, salvo in circostanze specifiche che richiedano un minore anticipo, tutte le informazioni necessarie.

Le parti associate sono invitate a presentare il proprio parere alla Commissione europea; quest'ultima tiene nella dovuta considerazione tale parere.

Le suddette disposizioni non si applicano in materia di attuazione delle norme sulla concorrenza di cui al presente accordo che rientrano nelle procedure specifiche di consultazione stabilite nell'allegato III.

5.   COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri delle autorità competenti delle parti contraenti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente accordo.

6.   RIFERIMENTI ALLE LINGUE

Le parti contraenti hanno la facoltà di utilizzare, nelle procedure istituite nell'ambito del presente accordo e senza pregiudizio dell'allegato IV, una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o di un'altra parte contraente. Le parti contraenti devono tuttavia essere consapevoli che il ricorso all'inglese agevola lo svolgimento delle procedure in questione. Se in un documento ufficiale è utilizzata una lingua diversa da una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, deve essere contemporaneamente presentata una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, tenendo conto di quanto disposto nella frase precedente. Qualora una parte contraente intenda usare in un procedimento orale una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, detta parte contraente provvede a fornire una interpretazione simultanea in inglese.


ALLEGATO III

NORME IN MATERIA DI CONCORRENZA E DI AIUTI DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO DI BASE

Articolo 1

Monopoli di Stato

Ciascuna parte associata adegua gradualmente i monopoli di Stato di carattere commerciale, di modo che al termine del secondo periodo considerato nel protocollo del presente accordo, il quale contiene le misure transitorie applicabili alla parte associata interessata, non esista alcun tipo di discriminazione tra i cittadini delle parti contraenti per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di vendita. Il comitato misto è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 2

Ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di aiuti di Stato e di concorrenza

1.   Le parti contraenti riconoscono l'importanza che riveste il ravvicinamento delle disposizioni legislative esistenti in materia di aiuti di Stato e di concorrenza delle parti associate con quelle della Comunità europea. Ciascuna parte associata si adopera per assicurare che la propria legislazione, attuale e futura, in materia di aiuti di Stato e di concorrenza sia resa gradualmente compatibile con l'acquis comunitario.

2.   Tale processo di ravvicinamento comincia all'entrata in vigore del presente accordo ed è gradualmente esteso a tutti gli elementi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contemplati nel presente allegato, al più tardi al termine del secondo periodo definito nel protocollo del presente accordo contenente le misure transitorie applicabili alla parte associata interessata. La parte associata definisce altresì, di concerto con la Commissione europea, le modalità relative al controllo dell'attuazione del ravvicinamento della legislazione e all'adozione di misure di esecuzione delle disposizioni di legge.

Articolo 3

Norme di concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1.   Le pratiche seguenti sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono influire sugli scambi tra due o più parti contraenti:

i)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii)

l'abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;

iii)

qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Qualsiasi pratica contraria al presente articolo è valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nella Comunità europea, in particolare quelle degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3.   Ciascuna parte associata provvede a che un organismo pubblico funzionalmente indipendente sia dotato dei poteri necessari per l'applicazione integrale del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese private e pubbliche e le imprese alle quali sono stati accordati diritti speciali.

4.   Ciascuna parte associata designa o istituisce un'autorità funzionalmente indipendente, dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, punto iii). Tale autorità ha, tra l'altro, il potere di autorizzare regimi di aiuti di Stato e aiuti individuali conformemente al paragrafo 2, e di esigere il recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi.

5.   Ciascuna parte contraente garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato, tra l'altro fornendo alle altre parti contraenti una relazione annuale, o equivalente documento periodico, secondo la metodologia e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una parte contraente, un'altra parte contraente fornisce informazioni su alcuni particolari casi individuali di aiuto pubblico.

6.   Ciascuna parte associata redige un inventario completo dei regimi di aiuti esistenti prima dell'istituzione dell'autorità di cui al paragrafo 4 e rende tali regimi conformi ai criteri citati al paragrafo 2.

7.

a)

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti contraenti decidono che, per i periodi considerati nel protocollo del presente accordo che contiene le misure transitorie applicabili ad una parte associata, ciascun aiuto pubblico concesso dalla suddetta parte associata è valutato tenendo conto del fatto che detta parte associata è considerata alla stregua delle regioni della Comunità descritte all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

b)

Entro il termine del primo periodo riferito nel protocollo del presente accordo contenente le misure transitorie applicabili a una parte associata, questa parte presenta alla Commissione europea i dati riguardanti il PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'organismo di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della parte associata interessata, così come le intensità massime degli aiuti corrispondenti, per elaborare la carta degli aiuti regionali sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8.   Se una delle parti contraenti ritiene che una pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, può adottare misure idonee previa consultazione del comitato misto o dopo trenta giorni lavorativi dal deferimento per tale parere.

9.   Le parti contraenti scambiano informazioni tenendo conto delle restrizioni imposte dalle esigenze di segreto professionale e commerciale.


ALLEGATO IV

RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1.   Principi generali di cui all'articolo 16 dell'accordo

1.

Per quanto possibile e opportuno, si applicano le procedure per adire la Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito «Corte di giustizia») in via pregiudiziale. A seguito della pronuncia in via pregiudiziale, gli organi giurisdizionali della parte contraente applicano i criteri interpretativi stabiliti dalla Corte di giustizia.

2.

Nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti contraenti godono degli stessi diritti di presentare le proprie osservazioni alla Corte di giustizia che spettano agli Stati membri della Comunità europea.

2.   Misura e modalità di utilizzo della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo

1.

Quando, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, una parte contraente stabilisce con una propria decisione in quale misura e con quali modalità sia adita la Corte di giustizia, questa decisione deve specificare che:

a)

quando una questione concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui all'articolo 16, paragrafo 2, viene sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di una parte contraente avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale questione; oppure

b)

quando una questione concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui all'articolo 16, paragrafo 2, viene sollevata dinanzi a qualunque organo giurisdizionale di una parte contraente, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale questione, domandare alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.

2.

Le modalità di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, sono conformi ai principi che ispirano le norme che disciplinano il funzionamento della Corte di giustizia, tra le quali figurano i pertinenti articoli del trattato CE, lo statuto e il regolamento di procedura della Corte di giustizia nonché la giurisprudenza della stessa. Qualora una parte contraente stabilisca con una sua decisione le modalità di applicazione relative a questa disposizione, la parte contraente tiene inoltre in considerazione le indicazioni formulate dalla Corte di giustizia nella nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali.

3.   Procedimenti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo

Alle controversie di cui la Corte di giustizia conosce ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, si applica lo stesso trattamento previsto per le controversie presentate alla Corte conformemente all'articolo 239 del trattato CE.

4.   Uso delle lingue e procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia

Nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia nell'ambito di applicazione dell'accordo, le parti contraenti hanno il diritto di avvalersi di qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o di un'altra parte contraente. Quando in un documento ufficiale si utilizza una lingua che non è lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, va fornita contemporaneamente una traduzione francese. Qualora una parte contraente intenda usare in un procedimento orale una lingua che non è una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, detta parte contraente provvede a fornire una interpretazione simultanea in francese.


ALLEGATO V

PROTOCOLLO I

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

Articolo 1

Periodi transitori

1.   Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Albania, di seguito «Albania», avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

2.   Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'Albania avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

1.   Entro la fine del primo periodo transitorio, l'Albania:

i)

diventa membro a pieno titolo delle autorità aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I;

ii)

applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I;

iii)

applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I;

iv)

separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o più blocchi funzionali e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

v)

ratifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi)

ha compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo.

2.   Entro la fine del secondo periodo transitorio, l'Albania applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base:

a)

nel corso del primo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Albania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Albania e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii)

i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'Albania o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dall'Albania non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini;

b)

nel corso del secondo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Albania sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i);

ii)

i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Albania e nelle altre parti associate e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii)

i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Albania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Albania.

2.   Ai fini del presente articolo, si intende per «vettore aereo comunitario» un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

3.   Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete all'Albania e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'Albania o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

1.   All'inizio del primo periodo transitorio, l'Albania partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2.   Al termine del secondo periodo transitorio, il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione dell'Albania all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

3.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'Albania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

1.   All'inizio del secondo periodo transitorio, la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I è messa a disposizione dell'autorità competente dell'Albania.

2.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'Albania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

PROTOCOLLO II

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

Articolo 1

Periodi transitori

1.   Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Bosnia-Erzegovina avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

2.   Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando la Bosnia-Erzegovina avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

1.   Entro la fine del primo periodo transitorio, la Bosnia e Erzegovina:

i)

diventa membro a pieno titolo delle autorità aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I;

ii)

applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I;

iii)

applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I;

iv)

ratifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

v)

ha compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo.

2.   Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Bosnia-Erzegovina:

i)

separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o più blocchi funzionali e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

ii)

applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base:

a)

nel corso del primo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bosnia-Erzegovina e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii)

i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Bosnia-Erzegovina o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini;

b)

nel corso del secondo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i);

ii)

i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bosnia-Erzegovina e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii)

i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bosnia-Erzegovina.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per «vettore aereo comunitario» un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

3.   Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Bosnia-Erzegovina e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bosnia-Erzegovina o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

1.   All'inizio del primo periodo transitorio la Bosnia-Erzegovina partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2.   Al termine del secondo periodo transitorio il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

3.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

1.   All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I è messa a disposizione dell'autorità competente della Bosnia-Erzegovina.

2.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

PROTOCOLLO III

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

Articolo 1

Periodo transitorio

1.   Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Bulgaria, di seguito «Bulgaria», avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea, e al più tardi con l'adesione della Bulgaria all'Unione europea.

2.   I riferimenti al «secondo periodo transitorio» fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Bulgaria, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

Entro la fine del periodo transitorio la Bulgaria applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I, in conformità dell'articolo 3 dell'accordo di base.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base,

nel corso del periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bulgaria e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii)

i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bulgaria e nelle altre parti associate e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii)

i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bulgaria.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per «vettore aereo comunitario» un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

3.   Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Bulgaria e alla Comunità di rilasciare, a partire dall'inizio del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bulgaria o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

1.   Al termine del periodo transitorio il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Bulgaria all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2.   Fino alla fine del periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

Fino alla fine del periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

PROTOCOLLO IV

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

Articolo 1

Periodi transitori

1.   Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Croazia, di seguito «Croazia», avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

2.   Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando la Croazia avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

1.   Entro la fine del primo periodo transitorio la Croazia:

i)

diventa membro a pieno titolo delle autorità aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I;

ii)

applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I;

iii)

applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I;

iv)

separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o più blocchi funzionali e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

v)

ratifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi)

ha compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, o nell'allegato III del presente accordo.

2.   Entro la fine del secondo periodo transitorio la Croazia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base:

a)

nel corso del primo e secondo periodo transitorio i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Croazia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

b)

nel corso del secondo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a);

ii)

i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Croazia e nelle altre parti associate e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii)

i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Croazia;

c)

fino alla fine del secondo periodo transitorio i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Croazia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Croazia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per «vettore aereo comunitario» un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

3.   Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Croazia e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Croazia o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

1.   All'inizio del primo periodo transitorio la Croazia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2.   Al termine del secondo periodo transitorio il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Croazia all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

3.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Croazia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

1.   All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I è messa a disposizione dell'autorità competente della Croazia.

2.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Croazia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

PROTOCOLLO V

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra

Articolo 1

Periodi transitori

1.   Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

2.   Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

1.   Entro la fine del primo periodo transitorio l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

i)

diventa membro a pieno titolo delle autorità aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I;

ii)

applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I;

iii)

applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I;

iv)

separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o più blocchi funzionali e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

v)

ratifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi)

ha compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo.

2.   Entro la fine del secondo periodo transitorio l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base:

a)

nel corso del primo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii)

i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini;

b)

nel corso del secondo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i);

ii)

i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nelle altre parti associate e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii)

i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per «vettore aereo comunitario» un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

3.   Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da suoi cittadini.

Articolo 4

Applicazione di alcune disposizioni legislative da parte dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

In deroga all'articolo 2 del presente protocollo, all'entrata in vigore del presente accordo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

i)

applica nella pratica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

ii)

impone ai vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di conformarsi al regolamento (CE) n. 261/2004;

iii)

mette fine o rende conforme alla normativa comunitaria il contratto stipulato tra il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Macedonian Airlines (MAT).

Articolo 5

Sicurezza aerea

1.   All'inizio del primo periodo transitorio, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2.   Al termine del secondo periodo transitorio, il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

3.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 6

Protezione della navigazione aerea

1.   All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I dell'accordo di base è messa a disposizione dell'autorità competente dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

PROTOCOLLO VI

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

Articolo 1

Periodi transitori

1.   Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Serbia, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

2.   Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Serbia, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

1.   Entro la fine del primo periodo transitorio, la Repubblica di Serbia:

i)

diventa membro a pieno titolo delle autorità aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I;

ii)

applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I;

iii)

applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I;

iv)

separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione per la Repubblica di Serbia, istituisce un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo per la Repubblica di Serbia, intraprende la riorganizzazione dello spazio aereo della Repubblica di Serbia in uno o più blocchi funzionali e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

v)

ratifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi)

ha compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo.

2.   Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Repubblica di Serbia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base:

a)

nel corso del primo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nella Repubblica di Serbia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii)

i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Repubblica di Serbia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini;

b)

nel corso del secondo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i);

ii)

i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nella Repubblica di Serbia e nelle altre parti associate e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii)

i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nella Repubblica di Serbia.

2.   Ai fini del presente articolo, si intende per «vettore aereo comunitario» un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

3.   Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Repubblica di Serbia e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Repubblica di Serbia o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

1.   All'inizio del primo periodo transitorio la Repubblica di Serbia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2.   Al termine del secondo periodo transitorio il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Repubblica di Serbia all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

3.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

1.   All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della sicurezza aerea prevista nell'allegato I è messa a disposizione dell'autorità competente della Repubblica di Serbia.

2.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

PROTOCOLLO VII

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

Articolo 1

Periodi transitori

1.   Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Montenegro, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

2.   Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Montenegro, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

1.   Entro la fine del primo periodo transitorio, la Repubblica di Montenegro:

i)

diventa membro a pieno titolo delle autorità aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I;

ii)

applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I;

iii)

applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I;

iv)

separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione per la Repubblica di Montenegro, istituisce un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo per la Repubblica di Montenegro, intraprende la riorganizzazione dello spazio aereo della Repubblica di Montenegro in uno o più blocchi funzionali e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo;

v)

ratifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi)

ha compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo.

2.   Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Repubblica di Montenegro applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base:

a)

nel corso del primo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nella Repubblica di Montenegro e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii)

i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Repubblica di Montenegro o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini;

b)

nel corso del secondo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i);

ii)

i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nella Repubblica di Montenegro e nelle altre parti associate e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii)

i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nella Repubblica di Montenegro.

2.   Ai fini del presente articolo, si intende per «vettore aereo comunitario» un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

3.   Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Repubblica di Montenegro e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Repubblica di Montenegro o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

1.   All'inizio del primo periodo transitorio la Repubblica di Montenegro partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2.   Al termine del secondo periodo transitorio il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Repubblica di Montenegro all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

3.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

1.   All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della sicurezza aerea prevista nell'allegato I è messa a disposizione dell'autorità competente della Repubblica di Montenegro.

2.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

PROTOCOLLO VIII

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e gli Stati membri CE, da una parte, e la Romania, dall'altra

Articolo 1

Periodo transitorio

1.   Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Romania avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

2.   I riferimenti al «secondo periodo transitorio» fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Romania, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Condizioni relative al periodo di transizione

Entro la fine del periodo transitorio la Romania applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base,

durante il periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Romania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Romania e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii)

i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Romania e nelle altre parti associate e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii)

i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Romania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Romania.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per «vettore aereo comunitario» un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

3.   Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Romania e alla Comunità di rilasciare, a partire dall'inizio del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Romania o da suoi cittadini.

Articolo 4

Sicurezza aerea

1.   Al termine del periodo transitorio il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Romania all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2.   Fino alla fine del periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Romania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 5

Protezione della navigazione aerea

Fino alla fine del periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Romania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

PROTOCOLLO IX

Disposizioni transitorie tra la Comunità europea e gli Stati membri Ce, da una parte, e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, dall'altra

Articolo 1

Competenze dell'UNMIK

Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le competenze della Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, di seguito «UNMIK», conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Articolo 2

Periodi transitori

1.   Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando l'UNMIK avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

2.   Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'UNMIK avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.

Articolo 3

Condizioni relative al periodo di transizione

1.   Entro la fine del primo periodo transitorio, l'UNMIK:

i)

fatto salvo il suo status speciale di diritto internazionale, dà attuazione ai codici JAR promulgati dalle autorità aeronautiche comuni e si adopera per applicare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea citata all'allegato I;

ii)

applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I;

iii)

applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I;

iv)

separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorità di regolamentazione, istituisce o designa un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo;

v)

applica effettivamente la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal);

vi)

ha compiuto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III.

2.   Entro la fine del secondo periodo transitorio, l'UNMIK applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base:

a)

nel corso del primo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nel Kosovo e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;

ii)

i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'UNMIK o di residenti del Kosovo e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalle autorità dell'UNMIK non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE né dei loro cittadini;

b)

nel corso del secondo periodo transitorio:

i)

i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i);

ii)

i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nel Kosovo e nelle altre parti associate e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;

iii)

i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nel Kosovo.

2.   Ai fini del presente articolo, si intende per «vettore aereo comunitario» un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.

3.   Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete all'UNMIK e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'UNMIK o da residenti nel Kosovo.

Articolo 5

Convenzioni e accordi internazionali

Quando la legislazione citata all'allegato I prevede l'obbligo di diventare parte di convenzioni o accordi internazionali, si tiene conto dello status speciale dell'UNMIK ai sensi del diritto internazionale.

Articolo 6

Sicurezza aerea

1.   All'inizio del primo periodo transitorio l'UNMIK partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

2.   Al termine del secondo periodo transitorio il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione dell'UNMIK all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

3.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'UNMIK di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Articolo 7

Protezione della navigazione aerea

1.   All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I è messa a disposizione dell'autorità competente dell'UNMIK.

2.   Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'UNMIK di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

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