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Document 41999D0018
The Schengen acquis - Decision of the Executive Committee of 28 April 1999 on the improvement of police cooperation in preventing and detecting criminal offences (SCH/Com-ex (99) 18)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili (SCH/Com-ex (99) 18)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili (SCH/Com-ex (99) 18)
GU L 239 del 22.9.2000, p. 421–423
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili (SCH/Com-ex (99) 18)
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0421 - 0423
DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO del 28 aprile 1999 riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili (SCH/Com-ex (99) 18) IL COMITATO ESECUTIVO, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, visto l'articolo 39 di tale Convenzione, proseguendo nell'intento di migliorare le condizioni di base per la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, considerando la decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 (doc. SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev.), DECIDE: Sono approvati i principi relativi alla cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili di cui alla nota della presidenza SCH/I (98) 75, 5a rev. del 28 aprile 1999. Lussemburgo, 28 aprile 1999. Il Presidente C. H. Schapper Oggetto: Applicazione dell'articolo 39 della Convenzione di Schengen - Miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili SCH/I (98) 75, 5a rev. Uno degli obiettivi della presidenza tedesca Schengen è il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella ricerca di fatti punibili. Nella riunione del Gruppo di lavoro I, tenutasi il 14 settembre 1998, la presidenza tedesca ha presentato la nota (SCH/I (98) 55 riv.) in cui, da un lato, sono stati illustrati i problemi constatati e, dall'altro, sono state avanzate proposte di soluzione. Tutte le delegazioni erano concordi nel ritenere che le carenze evidenziate nell'ambito della cooperazione tra forze di polizia in sede di perseguimento di fatti punibili potessero senz'altro essere ovviate grazie ad un'interpretazione uniforme e ad un'applicazione mirata delle disposizioni della Convenzione di Schengen. Al riguardo gli Stati Schengen concordano sul fatto che un miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella ricerca di fatti punibili non può pregiudicare le competenze direttive delle autorità giudiziarie. Soluzioni realizzabili a breve termine: 1) Soluzione dell'elenco In applicazione dell'articolo 39 della Convenzione di Schengen e al fine di migliorare la ricerca e l'attività di prevenzione di fatti punibili, gli uffici di polizia degli Stati Schengen possono procedere ad uno scambio d'informazioni, a condizione che: - l'esecuzione dello scambio di informazioni non richieda misure coercitive, - lo scambio di informazioni sia ammesso dal diritto dello Stato richiesto, e l'esecuzione degli atti non sia riservata esclusivamente alle autorità giudiziarie o non sia subordinata ad autorizzazione. Un miglioramento della ricerca e dell'attività di prevenzione di fatti punibili deve essere conseguito consentendo agli uffici di polizia degli Stati Schengen, in situazioni concrete di sospetto o di pericolo, di collaborare senza ricorrere alle autorità giudiziarie, in particolare, nel porre in atto le misure di seguito enumerate. L'elenco non è esaustivo. Gli atti citati in appresso potranno essere posti in essere nella misura in cui ciò sia ammesso dal diritto nazionale dello Stato richiesto e dello Stato richiedente: - accertamenti relativi a detentori e conducenti di autoveicoli, - domande di patenti di guida, - determinazione del luogo di residenza e di domicilio, - accertamenti relativi ad intestatari di linee di telecomunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet), nella misura in cui si tratti di dati pubblici, - raccolta di informazioni ad opera della polizia, a titolo volontario, presso le persone interessate(1), - accertamenti d'identità, - trasmissione di informazioni di polizia tratte da sistemi informatici e da atti di polizia, purché ammessa dalle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, - preparazione di piani e coordinamento di misure nel settore della ricerca nonché attivazione di ricerche d'urgenza (indipendentemente dalla ricerca nel SIS), - informazioni relative alla provenienza di oggetti, in particolare armi e veicoli (richieste relative ai canali di vendita), - accertamento di indizi (ad esempio, ispezione di danni ad un veicolo in caso di fuga del conducente, cancellature in documenti, ecc.). Gli Stati Schengen, nelle loro relazioni con uno o tutti gli Stati Schengen, possono inoltre, in conformità dell'articolo 39 della Convenzione di Schengen, definire altri settori che formano oggetto di assistenza tra forze di polizia senza l'intervento delle autorità giudiziarie. 2) Mantenimento della riserva di accordo delle autorità giudiziarie (articolo 39, paragrafo 2) L'utilizzazione tempestiva delle informazioni quale mezzo di prova nell'ambito di un procedimento penale è possibile solo se lo Stato richiesto non esige a tal fine la presentazione di una domanda formale di assistenza giudiziaria, oltre alla domanda già formulata dall'autorità di polizia. Le limitate risorse a disposizione delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale dovrebbero essere impiegate per far fronte ai problemi pressanti della lotta alla criminalità e non essere osteggiate inutilmente da riserve di accordo. L'articolo 39, paragrafo 2 CSCH non disciplina il modo in cui deve essere ottenuto l'accordo dell'autorità giudiziaria ai fini dell'introduzione di atti scritti come mezzi di prova in un procedimento penale. La procedura per l'ottenimento dell'accordo è pertanto organizzata a discrezione degli Stati partner. Gli Stati Schengen concordano sul fatto che gli uffici di polizia o le autorità giudiziarie possano trasmettere le richieste di autorizzazione e la documentazione relativa al disbrigo di tali richieste servendosi di qualsiasi mezzo che permetta una rapida trasmissione, a condizione che il tipo di trasmissione lasci una traccia scritta della sua provenienza (per esempio, fax, e-mail). 3) Semplificazione delle procedure La semplificazione delle procedure consente inoltre di sveltire la ricerca di fatti punibili proprio nei casi urgenti. Possiamo citare a titolo di esempio la regola prevista da un accordo concluso fra due Stati Schengen secondo cui le autorità di polizia possono in caso di pericolo imminente prestarsi direttamente mutua assistenza a richiesta di un'autorità giudiziaria procedendo ad interrogatori, perquisizioni e sequestri di oggetti. Alla luce delle esperienze acquisite nell'applicazione di questo accordo o di accordi analoghi, le Parti contraenti esamineranno se sia possibile sviluppare modi di procedere corrispondenti nell'intero spazio Schengen. (1) Per Austria, Germania e Paesi Bassi vale, in conformità del loro diritto interno: audizione di polizia a titolo volontario.