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Document 41998D0052
The Schengen acquis - Decision of the Executive Committee of 16 December 1998 on the Handbook on cross-border police cooperation (SCH/Com-ex (98) 52)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia (SCH/Com-ex (98) 52)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia (SCH/Com-ex (98) 52)
GU L 239 del 22.9.2000, p. 408–408
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia (SCH/Com-ex (98) 52)
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0408 - 0408
DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO del 16 dicembre 1998 riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia (SCH/Com-ex (98) 52) IL COMITATO ESECUTIVO, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, visti gli articoli 2, paragrafo 3, 7, 39, 40, 41, 46, 47 e 92 di tale Convenzione, DECIDE: 1. Il Vademecum Schengen sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia (doc. SCH/I (98) 90(1)) è approvato nella versione qui allegata. La dichiarazione del Comitato esecutivo del 29 giugno 1995 (doc. SCH/Com-ex (95) decl. 2) è abrogata. 2. Il Manuale Schengen sulla cooperazione di polizia nel settore del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (doc. SCH/I (97) 36, 5a rev.) è stato integrato nel Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia. La decisione del Comitato esecutivo del 24 giugno 1997 (doc. SCH/Com-ex (97) 6, 2a rev.) è abrogata. 3. Le Parti contraenti inseriscono il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nelle loro istruzioni nazionali e lo trasmettono ai servizi di polizia in previsione della sua attuazione. 4. Gli aspetti redazionali del Vademecum, che avrà la forma di una raccolta di fogli sciolti, sono curati dal Segretariato Schengen. A tal fine, le Parti contraenti comunicano regolarmente al Segretariato generale le modifiche riguardanti le loro schede nazionali. 5. La presidenza di turno si consulta semestralmente con gli Stati circa la necessità di aggiornare la Parte generale del Vademecum e procede all'aggiornamento del Vademecum stesso. 6. La presidenza trasmette il Vademecum all'Unione europea per conoscenza. Berlino, 16 dicembre 1998. Il Presidente C. H. Schapper (1) Documento "restreint".