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Document 41998D0021

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto (SCH/Com-ex (98) 21)

GU L 239 del 22.9.2000, p. 200–201 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/21(3)/oj

41998D0021

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto (SCH/Com-ex (98) 21)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0200 - 0201


DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 23 giugno 1998

riguardante l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto

(SCH/Com-ex (98) 21)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 9 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 17 di tale Convenzione,

considerando che è nell'interesse di tutti gli Stati partner Schengen armonizzare di comune accordo la prassi in materia di rilascio dei visti nell'ambito della politica comune nel settore della circolazione delle persone al fine di prevenire la presentazione di domande simultanee o successive di visto da parte di una stessa persona,

desideroso di rafforzare la cooperazione consolare nell'intento di lottare contro l'immigrazione illegale e le reti clandestine,

fondandosi sul Capitolo VIII dell'ICC(1) relativo alla cooperazione consolare,

considerando che l'informazione reciproca degli Stati partner Schengen sulla presentazione di una domanda di visto presso una delle loro Rappresentanze consente di prevenire domande simultanee o successive,

considerando che l'identificazione di una domanda di visto mediante un timbro consente di prevenire che una stessa persona presenti domande di visto simultanee o successive,

considerando che la generalizzazione della prassi dell'apposizione del timbro su ogni domanda di visto in tutti gli Stati senza eccezione contribuisce ad attenuare le eventuali reticenze derivanti da una prassi differenziata,

DECIDE:

1. Il timbro è apposto sul passaporto di ogni richiedente il visto. L'apposizione di un timbro sui passaporti diplomatici e di servizio è lasciata alla valutazione della Rappresentanza competente cui è stata presentata una domanda di visto.

2. Il timbro ha un terzo spazio riservato al codice del tipo di visto richiesto.

3. Il timbro può essere apposto in caso di richiesta di un visto di lungo soggiorno.

4. Il timbro è apposto qualora uno Stato agisca in rappresentanza di un altro Stato Schengen. In questo caso, il terzo spazio del timbro riservato al codice del tipo di visto richiesto conterrà anche una menzione che indica che lo Stato agisce in rappresentanza.

5. In casi eccezionali nei quali risulta inattuabile apporre il timbro, dopo aver proceduto alla concertazione consolare locale, la Rappresentanza del paese che esercita la presidenza informa il gruppo Schengen competente e sottopone alla sua approvazione l'applicazione di misure alternative all'apposizione del timbro quali, ad esempio, lo scambio di fotocopie dei passaporti o di elenchi dei visti rifiutati indicandovi il motivo del rifiuto.

6. Alla luce di quanto precede, il capitolo VIII, punto 2 dell'ICC viene modificato come segue: "Mediante lo scambio di informazioni e l'identificazione di una domanda tramite timbro o altre misure sostitutive o complementari, si deve evitare che il richiedente presenti più domande di visto uniforme - simultanee o successive ad un rifiuto recente - presso varie Rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.

Fermi restando la reciproca consultazione ed il reciproco scambio di informazione, le Rappresentanze diplomatiche e consolari cui è stata presentata una domanda di visto appongono sul passaporto di ogni richiedente un timbro recante la seguente dicitura 'Visto richiesto il ... a ...'. In corrispondenza dei primi puntini si utilizzeranno sei cifre, due per il giorno, due per il mese e due per l'anno, mentre al posto dei puntini successivi si indicherà la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente. Il terzo spazio è riservato al codice del tipo di visto richiesto.

L'apposizione del timbro sui passaporti diplomatici o di servizio è lasciata alla discrezione della Rappresentanza competente cui è stata presentata la domanda di visto.

Il timbro può essere apposto in caso di richiesta di un visto di lungo soggiorno.

In caso di visto rilasciato nel quadro del sistema di rappresentanza, il terzo spazio del timbro recherà, dopo l'indicazione del codice del tipo di visto richiesto, la lettera 'R' seguita dal codice dello Stato rappresentato.

Se il visto è rilasciato, la vignetta sarà, nella misura del possibile, apposta sul timbro di identificazione della domanda.

In casi eccezionali nei quali risulta inattuabile apporre il timbro, dopo aver proceduto alla concertazione consolare locale, la Rappresentanza del paese che esercita la presidenza informa il gruppo Schengen competente e sottopone alla sua approvazione l'applicazione di misure alternative all'apposizione del timbro quali, ad esempio, lo scambio di fotocopie dei passaporti o di elenchi dei visti rifiutati indicandovi il motivo del rifiuto.

I capi delle Rappresentanze diplomatiche o consolari definiranno eventualmente a livello locale, ove necessario e dietro iniziativa della Presidenza, misure di prevenzione complementari."

Ostenda, 23 giugno 1998.

Il Presidente

L. Tobback

(1) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.

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