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Document 41996D0013
The Schengen acquis - Decision of the Executive Committee of 27 June 1996 on the principles for issuing Schengen visas in accordance with Article 30(1)(a) of the Convention implementing the Schengen Agreement (SCH/Com-ex (96) 13 rev. 1)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (SCH/Com-ex (96) 13 riv.)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (SCH/Com-ex (96) 13 riv.)
GU L 239 del 22.9.2000, p. 180–181
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In force
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (SCH/Com-ex (96) 13 riv.)
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0180 - 0181
DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (SCH/Com-ex (96) 13 riv.) IL COMITATO ESECUTIVO, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, visti gli articoli 9, 17 e 30 di tale Convenzione, considerando che tutti i partner Schengen riconoscono l'importanza della determinazione dei diritti e degli obblighi dell'essere rappresentato e del rappresentare; tutti i partner Schengen sono infatti o Stati rappresentanti o rappresentati; considerando che l'assoluta fiducia nel modo di applicare il meccanismo della rappresentanza nella prassi Schengen costituisce il principio fondamentale della cooperazione tra gli Stati Schengen, DECIDE: Il rilascio di visti Schengen in Stati terzi, nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1 lettera a) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, avviene secondo i seguenti principi: a) Il meccanismo della rappresentanza si applica ai visti uniformi di transito aeroportuale, visto di transito e visto di breve soggiorno, rilasciati nel quadro della Convenzione di Schengen e in virtù del disposto dell'Istruzione consolare. È obbligo dello Stato rappresentante applicare i criteri dell'Istruzione consolare comune con la stessa diligenza con la quale suole rilasciare i propri visti dello stesso tipo e della stessa durata. b) Il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attività professionale retribuita o di un'attività subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attività in questione verrà svolta. I richiedenti il visto di questo tipo sono tenuti a rivolgersi alla Rappresentanza consolare accreditata dello Stato nel quale verrà esercitata tale attività. c) Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti. Gli Stati membri possono decidere che le richieste di visto presentate in determinati paesi terzi o le richieste per una determinata categoria di visti siano presentate alla Rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale. d) La valutazione del pericolo d'immigrazione clandestina nell'ambito della domanda del visto spetta interamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda di visto. e) Gli Stati rappresentati accettano la responsabilità derivante da richieste di asilo presentate da titolari di visti rilasciati dagli Stati rappresentanti per conto degli Stati rappresentati, come emerge dalla menzione esplicita figurante sul visto (in conformità dell'allegato 13 dell'ICC)(1). f) In casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinate categorie di stranieri, gli Stati rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorità dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviano alla Rappresentanza di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per iscritto (eventualmente per Rappresentanza diplomatica o consolare). In tal caso il rilascio del visto dovrà avvenire con l'autorizzazione dello Stato rappresentato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) CSCH. g) Gli accordi bilaterali potranno via via essere adattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di asilo presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza e di altri dati pertinenti relativi al rilascio di visti. Si può altresì convenire, alla luce dei risultati ottenuti, che presso determinate Rappresentanze (eventualmente anche in relazione a determinate nazionalità) si rinunci alla rappresentanza. h) La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti. Qualora il visto non possa essere rilasciato, perché lo straniero non è in grado di fornire prove sufficienti che egli soddisfa le condizioni, lo straniero dovrà essere informato della possibilità di presentare la propria domanda presso una rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale. i) Un ulteriore perfezionamento del meccanismo della rappresentanza può essere apportato mediante un'estensione della rete di consultazione attraverso un ulteriore sviluppo del software dando così la possibilità allo Stato rappresentante di consultare le autorità centrali dello Stato rappresentato. j) Al presente documento è allegata la tabella relativa alla rappresentanza in materia di rilascio dei visti Schengen nei Paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati. Il Gruppo centrale prende conoscenza delle modifiche apportate a tale tabella, di comune accordo tra gli Stati membri interessati(2). L'Aia, 27 giugno 1996. Il Presidente M. Patijn (1) L'allegato 13 verrà opportunamente adattato. Cfr. SCH/Com-ex (99) 13. (2) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13 allegato 4.