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Document 41993D0010
The Schengen acquis - Decision of the Executive Committee of 14 December 1993 concerning the declarations by the Ministers and State Secretaries (SCH/Com-ex (93) 10)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato (SCH/Com-ex (93) 10)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato (SCH/Com-ex (93) 10)
GU L 239 del 22.9.2000, p. 127–128
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In force
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato (SCH/Com-ex (93) 10)
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0127 - 0128
DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO del 14 dicembre 1993 riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei Segretari di Stato (SCH/Com-ex (93) 10) IL COMITATO ESECUTIVO, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE: sono confermate le dichiarazioni del 19 giugno 1992(1) e del 30 giugno 1993 dei Ministri e Segretari di Stato relative alla messa in vigore della Convenzione di applicazione e alla soddisfazione delle condizioni preliminari. Parigi, 14 dicembre 1993. Il Presidente A. Lamassoure (1) Le dichiarazioni del 19 giugno 1992 non sono riprese nell'acquis. DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO Madrid, 30 giugno 1993. SCH/M (93) 14 1. I Ministri e Segretari di Stato concordano di fissare l'obiettivo politico di applicare la Convenzione del 1990 il 1o dicembre 1993. 2. I Ministri e Segretari di Stato constatano che sono state soddisfatte le seguenti condizioni preliminari: - manuale comune; - modalità relative al rilascio del visto uniforme e istruzione consolare comune; - esame delle domande di asilo; - aeroporti, nel rispetto dell'accordo intervenuto nella dichiarazione dei Ministri e Segretari di Stato del 19 giugno 1992. Notevoli progressi sono stati realizzati per quanto riguarda le altre condizioni preliminari, il cui livello di realizzazione già conseguito dovrebbe consentire tale applicazione il 1o dicembre 1993. A tal fine e nel rispetto della Convenzione del 1990, sono necessari sforzi supplementari per portare a compimento gli accordi già intervenuti nel settore dei controlli alle frontiere esterne e degli stupefacenti. I Ministri e Segretari di Stato confermano che un SIS operativo è una condizione indispensabile alla soppressione dei controlli alle frontiere interne. Notevoli progressi sono stati compiuti in tale settore. Convengono inoltre di accelerare i lavori per permettere un funzionamento progressivo del SIS man mano che gli Stati portano a termine con successo i test e che il loro SIS.N è operativo. 3. Il Comitato esecutivo farà il punto finale della realizzazione dei summenzionati sforzi supplementari in occasione della sua riunione di ottobre. 4. La Convenzione del 1990 sarà applicabile in tutti gli Stati membri che avranno soddisfatto le condizioni preliminari e che disporranno di un SIS operativo. A tal fine, tutti gli Stati membri si impegnano ad adottare tutte le disposizioni per portare a termine le procedure interne necessarie alla ratifica della Convenzione e degli Accordi di adesione. 5. I Ministri e Segretari di Stato convengono che gli Stati primi firmatari della Convenzione del 1990 dovranno depositare gli strumenti di ratifica quanto prima possibile e al più tardi alla data che permetterà di rispettare la data fissata al primo paragrafo, qualora ciò non fosse ancora avvenuto. Gli Stati membri decidono inoltre di depositare, nella misura in cui ciò non sia ancora avvenuto, gli strumenti di ratifica degli Accordi di adesione degli Stati il cui SIS.N sarà integrato nel sistema, quanto prima possibile e al più tardi alla data necessaria per rispettare la data fissata al primo paragrafo. Tale impegno verrà applicato man mano che gli altri Stati aderenti raggiungeranno un livello equivalente del loro SIS.N. I Ministri e Segretari di Stato decidono che la dichiarazione relativa all'articolo 139, ripresa nell'atto finale della Convenzione, implica che la messa in vigore della Convenzione è subordinata ad una decisione del Comitato esecutivo, che dovrà adottarla non appena saranno soddisfatte le condizioni preliminari.