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Document 41987D0597

    87/597/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 18 dicembre 1987 relativa alla nomenclatura, alle aliquote dei dazi convenzionali di taluni prodotti, nonché alle regole generali per l'interpretazione e l'applicazione di tale nomenclatura e di tali dazi

    GU L 363 del 23.12.1987, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/597/oj

    41987D0597

    87/597/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 18 dicembre 1987 relativa alla nomenclatura, alle aliquote dei dazi convenzionali di taluni prodotti, nonché alle regole generali per l'interpretazione e l'applicazione di tale nomenclatura e di tali dazi

    Gazzetta ufficiale n. L 363 del 23/12/1987 pag. 0067 - 0067
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0278
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0278


    *****

    DECISIONE

    DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1987

    relativa alla nomenclatura, alle aliquote dei dazi convenzionali di taluni prodotti, nonché alle regole generali per l'interpretazione e l'applicazione di tale nomenclatura e di tali dazi

    (87/597/CECA)

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, DECIDONO:

    Articolo 1

    A partire dal 1o gennaio 1988, la nomenclatura doganale comune agli Stati membri ed i dazi convenzionali in vigore per i prodotti cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sono quelli che figurano nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).

    La nomenclatura ed i dazi di cui sopra devono interpretarsi ed applicarsi conformemente alle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata (NC), contenute nell'allegato I di detto regolamento.

    Articolo 2

    La decisione 79/35/CECA (2) è abrogata.

    Articolo 3

    Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1987.

    Il Presidente

    N. WILHJELM

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 13.

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