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Document 41985D0567
85/567/EEC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, and the Commission of 20 December 1985 concerning the conclusion of Agreements in the form of an Exchange of Letters between the Member States and the European Coal and Steel Community, on the one hand, and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation respectively, on the other, on the arrangements applicable to trade between Spain and Portugal, on the one hand, and Austria, Finland, Iceland, Norway, Sweden and Switzerland respectively on the other, from 1 January to 28 February 1986
85/567/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione del 20 dicembre 1985 relativa alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile agli scambi dal 1o gennaio 1986 al 28 febbraio 1986 tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro
85/567/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione del 20 dicembre 1985 relativa alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile agli scambi dal 1o gennaio 1986 al 28 febbraio 1986 tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro
GU L 370 del 31.12.1985, p. 38–39
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1986
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/567/oj
85/567/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione del 20 dicembre 1985 relativa alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile agli scambi dal 1o gennaio 1986 al 28 febbraio 1986 tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0038 - 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 25 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 25 pag. 0073
***** DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1985 relativa alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile agli scambi dal 1o gennaio 1986 al 28 febbraio 1986 tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro (85/567/CECA) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E LA COMMISSIONE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 179 e 366, considerando che in virtù dell'atto di adesione gli accordi e le intese del 22 luglio 1972 e del 5 ottobre 1973 tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, devono essere applicati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese a decorrere dal 1o gennaio 1986; considerando che è tuttavia opportuno concludere con detti paesi dei protocolli che stabiliscano gli adattamenti e le misure transitorie necessari per l'applicazione di detti accordi e intese; considerando che la Commissione ha condotto a tal fine negoziati con i detti paesi e che i negoziati sono sfociati in accordi sul regime da applicare agli scambi tra la Spagna e il Portogallo da un lato, e i detti paesi, dall'altro, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 28 febbraio 1986; considerando che i negoziati sul regime transitorio da applicare oltre il 28 febbraio 1986 sono tuttora in corso e che la presente decisione deve lasciarne impregiudicato l'esito; considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni delle Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che dette misure entrano in vigore con riserva ed alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato, DECIDONO: Articolo 1 Sono approvati, a nome degli stati membri e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, gli accordi in forma di scambio di lettere tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile dal 1o gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, per i prodotti coperti dal trattato CECA. Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione (1). Articolo 2 Il presidente del Consiglio e la Commissione sono abilitati a firmare l'accordo di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. 1.2 // Per la Commissione Il Presidente Jacques DELORS // A nome degli stati membri Il Presidente del Consiglio R. KRIEPS (1) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.