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Document 41985D0567

    85/567/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione del 20 dicembre 1985 relativa alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile agli scambi dal 1o gennaio 1986 al 28 febbraio 1986 tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro

    GU L 370 del 31.12.1985, p. 38–39 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/567/oj

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    41985D0567

    85/567/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione del 20 dicembre 1985 relativa alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile agli scambi dal 1o gennaio 1986 al 28 febbraio 1986 tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro

    Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0038 - 0039
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 25 pag. 0073
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 25 pag. 0073


    *****

    DECISIONE

    DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 1985

    relativa alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile agli scambi dal 1o gennaio 1986 al 28 febbraio 1986 tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro

    (85/567/CECA)

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E LA COMMISSIONE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 179 e 366,

    considerando che in virtù dell'atto di adesione gli accordi e le intese del 22 luglio 1972 e del 5 ottobre 1973 tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, devono essere applicati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese a decorrere dal 1o gennaio 1986;

    considerando che è tuttavia opportuno concludere con detti paesi dei protocolli che stabiliscano gli adattamenti e le misure transitorie necessari per l'applicazione di detti accordi e intese;

    considerando che la Commissione ha condotto a tal fine negoziati con i detti paesi e che i negoziati sono sfociati in accordi sul regime da applicare agli scambi tra la Spagna e il Portogallo da un lato, e i detti paesi, dall'altro, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 28 febbraio 1986;

    considerando che i negoziati sul regime transitorio da applicare oltre il 28 febbraio 1986 sono tuttora in corso e che la presente decisione deve lasciarne impregiudicato l'esito;

    considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni delle Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che dette misure entrano in vigore con riserva ed alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

    DECIDONO:

    Articolo 1

    Sono approvati, a nome degli stati membri e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, gli accordi in forma di scambio di lettere tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile dal 1o gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, per i prodotti coperti dal trattato CECA.

    Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione (1).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio e la Commissione sono abilitati a firmare l'accordo di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

    1.2 // Per la Commissione Il Presidente Jacques DELORS // A nome degli stati membri Il Presidente del Consiglio R. KRIEPS

    (1) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

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