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Document 41981D0644
81/644/ECSC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community meeting within the Council of 27 July 1981 laying down the arrangements applicable to trade between Greece and Portugal in products covered by that Community
81/644/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo per i prodotti di competenza di detta Comunità
81/644/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo per i prodotti di competenza di detta Comunità
GU L 236 del 21.8.1981, pp. 26–27
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
81/644/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo per i prodotti di competenza di detta Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 21/08/1981 pag. 0026 - 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0261
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0261
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO , del 27 luglio 1981 che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo per i prodotti di competenza di detta Comunità ( 81/644/CECA ) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO , considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ; considerando che il 30 aprile 1981 è stato siglato un protocollo all ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , da una parte , e la Repubblica portoghese , dall ' altra ( 1 ) , in appresso denominati rispettivamente « protocollo » e « accordo » , per tener conto dell ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità ; considerando che in attesa dell ' entrata in vigore del protocollo è opportuno , tenendo conto di quest ' ultimo , ch gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio fissino autonomamente il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo ; d ' accordo con la Commissione , DECIDONO : Articolo 1 Fino all ' entrata in vigore del protocollo , il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo è quello che risulta dall ' accordo , modificato conformemente all ' allegato della presente decisione . Articolo 2 Gli Stati membri applicano le misure necessarie all ' esecuzione della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1981 . Il Presidente P . WALKER ( 1 ) GU n . L 350 del 19 . 12 . 1973 , pag . 53 . ALLEGATO Condizioni particolari di applicazione dell ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , da una parte , e la Repubblica portoghese , dall ' altra , in seguito all ' adesione della Repubblica ellenica Articolo 1 Per i prodotti oggetto dell ' accordo , la Repubblica ellenica gradualmente i dazi doganali , secondo il seguente calendario : - alla data di entrata in vigore della presente decisione , ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ; - il 1° gennaio 1982 , ciascun dazio è ridotto all ' 80 % del dazio di base ; - le altre quattro riduzioni , del 20 % ciascuna , sono effettuate il : - 1° gennaio 1983 , - 1° gennaio 1984 , - 1° gennaio 1985 , - 1° gennaio 1986 . Articolo 2 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all ' articolo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti del Portogalio . Articolo 3 1 . La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all ' importazione per il prodotti originari del Portogallo , secondo il seguente calendario : - alla data di entrata in vigore della presente decisione , ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell ' aliquota di base ; - il 1° gennaio 1982 ciascuna tassa è ridotta all ' 80 % dell ' aliquota di base ; - le altre quattro riduzioni , del 20 % ciascun sono effettuate il : - 1° gennaio 1983 , - 1° gennaio 1984 , - 1° gennaio 1985 , - 1° gennaio 1986 . 2 . L ' aliquota di base cui si devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove . 3 . Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all ' importazione , istituita con decorrenza 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Portogallo , è soppressa . Articolo 4 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto previsto nel calendario fissato , essa deve anche sospendere o ridurre , della stessa percentuale , i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo . Articolo 5 1 . I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all ' importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Portogallo sono ridotti secondo il seguente calendario : - alla data di entrata in vigore della presente decisione : 25 % , - 1° gennaio 1982 : 25 % , - 1° gennaio 1983 : 25 % , - 1° gennaio 1984 : 25 % , 2 . Se la Repubblica ellenica riduce , nei confronti della Comunità a nove , l ' aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all ' importazione più rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nel paragrafo 1 , essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Portogallo .