Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41981D0644

81/644/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo per i prodotti di competenza di detta Comunità

GU L 236 del 21.8.1981, pp. 26–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/644/oj

41981D0644

81/644/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo per i prodotti di competenza di detta Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 21/08/1981 pag. 0026 - 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0261
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0261


++++

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,

del 27 luglio 1981

che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo per i prodotti di competenza di detta Comunità

( 81/644/CECA )

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ;

considerando che il 30 aprile 1981 è stato siglato un protocollo all ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , da una parte , e la Repubblica portoghese , dall ' altra ( 1 ) , in appresso denominati rispettivamente « protocollo » e « accordo » , per tener conto dell ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità ;

considerando che in attesa dell ' entrata in vigore del protocollo è opportuno , tenendo conto di quest ' ultimo , ch gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio fissino autonomamente il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo ;

d ' accordo con la Commissione ,

DECIDONO :

Articolo 1

Fino all ' entrata in vigore del protocollo , il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo è quello che risulta dall ' accordo , modificato conformemente all ' allegato della presente decisione .

Articolo 2

Gli Stati membri applicano le misure necessarie all ' esecuzione della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1981 .

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . L 350 del 19 . 12 . 1973 , pag . 53 .

ALLEGATO

Condizioni particolari di applicazione dell ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , da una parte , e la Repubblica portoghese , dall ' altra , in seguito all ' adesione della Repubblica ellenica

Articolo 1

Per i prodotti oggetto dell ' accordo , la Repubblica ellenica gradualmente i dazi doganali , secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore della presente decisione , ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1982 , ciascun dazio è ridotto all ' 80 % del dazio di base ;

- le altre quattro riduzioni , del 20 % ciascuna , sono effettuate il :

- 1° gennaio 1983 ,

- 1° gennaio 1984 ,

- 1° gennaio 1985 ,

- 1° gennaio 1986 .

Articolo 2

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all ' articolo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti del Portogalio .

Articolo 3

1 . La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all ' importazione per il prodotti originari del Portogallo , secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore della presente decisione , ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell ' aliquota di base ;

- il 1° gennaio 1982 ciascuna tassa è ridotta all ' 80 % dell ' aliquota di base ;

- le altre quattro riduzioni , del 20 % ciascun sono effettuate il :

- 1° gennaio 1983 ,

- 1° gennaio 1984 ,

- 1° gennaio 1985 ,

- 1° gennaio 1986 .

2 . L ' aliquota di base cui si devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove .

3 . Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all ' importazione , istituita con decorrenza 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Portogallo , è soppressa .

Articolo 4

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto previsto nel calendario fissato , essa deve anche sospendere o ridurre , della stessa percentuale , i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo .

Articolo 5

1 . I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all ' importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Portogallo sono ridotti secondo il seguente calendario :

- alla data di entrata in vigore della presente decisione : 25 % ,

- 1° gennaio 1982 : 25 % ,

- 1° gennaio 1983 : 25 % ,

- 1° gennaio 1984 : 25 % ,

2 . Se la Repubblica ellenica riduce , nei confronti della Comunità a nove , l ' aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all ' importazione più rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nel paragrafo 1 , essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Portogallo .

Top