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Document 41976A0164

    ACCORDO INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE E ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME ( 76/164/CEE )

    GU L 25 del 30.1.1976, p. 164–167 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1980

    41976A0164

    ACCORDO INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE E ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L' APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ACP-CEE DI LOME ( 76/164/CEE )

    Gazzetta ufficiale n. L 025 del 30/01/1976 pag. 0164 - 0167


    ++++

    ACCORDO INTERNO

    relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l ' applicazione della convenzione ACP-CEE di Lomù

    ( 76/164/CEE )

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in appresso denominato il trattato , e la convenzione ACP-CEE di Lomù , firmata il 28 febbraio 1975 , in appresso denominata la convenzione ,

    considerando che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla convenzione , in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE ; che , d ' altro canto , l ' applicazione delle decisioni , delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere , a seconda dei casi , un ' azione della Comunità , un ' azione comune degli Stati membri o l ' azione di uno Stato membro ;

    considerando che le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere nei settori di competenza della stessa saranno fissate conformemente alle disposizioni del trattato , le quali saranno parimenti applicabili per adottare iprovvedimenti per applicazione delle decisioni , delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio dei ministri ACP-CEE che rientrano in un ' azione della Comunità per gli stessi settori ; che , inoltre , spetterà al Consiglio delle Comunità europee fissare , con regolamento , le modalità secondo le quali saranno attuate le misure di salvaguardia previste all ' articolo 10 della convenzione ;

    considerando che è però necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate , nei settori di loro competenza , le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE ; che spetterà loro , inoltre , prendere negli stessi settori i provvedimenti per l ' applicazione delle decisioni , delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un ' azione comune degli Stati membri o l ' azione di uno Stato membro ;

    considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la convenzione ,

    previa consultazione della Commissione delle Comunità europee ,

    HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

    Articolo 1

    1 . La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE quando esso è investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri , è fissata dal Consiglio che delibera all ' unanimità previa consultazione della Commissione .

    2 . Quando , in applicazione dell ' articolo 75 della convenzione , il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al comitato degli ambasciatori previsto dalla convenzione , il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri , la posizione comune è fissata dal Consiglio ch delibera all ' unanimità , previa consultazione della Commissione .

    3 . La posizione comune che i rappresentanti della Comunità prendono in seno al comitato degli ambasciatori è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1 .

    Articolo 2

    1 . La decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto , ai fini della loro applicazione , di atti da essi adottati .

    2 . Il paragrafo precedente è anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal comitato degli ambasciatori in applicazione dell ' articolo 77 della convenzione .

    Articolo 3

    Qualsiasi trattato , convenzione , accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato , di convenzione , di accordo o di intesa che riguardi materie trattate nella convenzione , di qualsiasi forma o natura , concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e uno o più Stati ACP , è comunicato senza indugio , a cura dello Stato o degli membri interessati , agli altri Stati membri ed alla Commissione .

    A richiesta di uno Stato membro o della Commissione , il testo comunicato è oggetto di una deliberazione in seno al Consiglio .

    Articolo 4

    Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all ' articolo 81 della convenzione per i settori che sono di competenza degli Stati membri , consulta in precedenza gli altri Stati membri .

    Se il Consiglio dei ministri ACP-CEE è indotto a prendere posizione sull ' azione dello Stato membro di cui al primo comma , la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato , a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , non decidano diversamente .

    Articolo 5

    Le controversie sorte tra Stati membri circa la convenzione , i protocolli che vi sono allegati nonchù gli accordi interni firmati per l ' applicazione della convenzione sono sottoposte , a richiesta della parte più diligente , alla Corte di giustizia della Comunità europee alle condizioni previste dal trattato e dal protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto trattato .

    Articolo 6

    I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio , previa consultazione della Commissione , possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente accordo .

    Articolo 7

    Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali . Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato del Consiglio delle Comunità europee l ' adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore .

    Il presente accordo entra in vigore , nella misure in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma , contemporaneamente alla convenzione . Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest ' ultima .

    Articolo 8

    Il presente accordo , redatto in un unico esemplare in lingua danese , francese , inglese , italiana , olandese e tedesca , i sei testi facenti tutti ugualmente fede , sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari .

    Fatto a Bruxelles , addì undici luglio millenovecentosettantacinque . ++++

    ACCORDO NTERNO

    relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l ' applicazione della convenzione ACP-CEE di Lomù

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in appresso denominato il trattato , e la convenzione ACP-CEE di Lomù , firmata il 28 febbraio 1975 , in appresso denominata la convenzione ,

    considerando che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla convenzione , in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE , d ' altro canto , l ' applicazione delle decisioni , delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere , a seconda dei casi , un ' azione della Comunità , un ' azione comune degli Stati membri o l ' azione di uno Stato membro ;

    considerando che le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere nei settori di competenza della stessa saranno fissate conformemente alle disposizioni del trattato , le quali saranno parimenti applicabili per adottare i provvedimenti per l ' applicazione delle decisioni , delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio dei ministri ACP-CEE che rientrano in un ' azione della Comunità per gli stessi accessori ; che , inoltre , spetterà al Consiglio delle Comunità europee fissare , con regolamento , le modalità secondo le quali saranno attuate le misure di salvaguardia previste all ' articolo 10 della convenzione ;

    considerando che è però necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate , nei settori di loro competenza , le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE ; che spetterà loro , inoltre , prendere negli stessi settori i provvedimenti per l ' applicazione delle decisioni , delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un ' azione comune degli Stati membri o l ' azione di uno Stato membro ;

    considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la convenzione ,

    previa consultazione della Commissione delle Comunità europee ,

    HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

    Articolo 1

    1 . La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE quando esso è investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri , è fissata dal Consiglio che delibera all ' unanimità previa consultazione della Commissione .

    2 . Quando , in applicazione dell ' articolo 75 della convenzione , il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al comitato degli ambasciatori previsto dalla convenzione , il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri , la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all ' unanimità , previa consultazione della Commissione .

    3 . La posizione comune che i rappresentanti della Comunità prendono in seno al comitato degli ambasciatori è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1 .

    Articolo 2

    1 . Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membro sono oggetto , ai fini della loro applicazione , di atti da essi adottati .

    2 . Il paragrafo precedente è anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal comitato degli ambasciatori in applicazione dell ' articolo 77 della convenzione .

    Articolo 3

    Qualsiasi trattato , convenzione , accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato , di convenzione , di accordo o di intesa che riguardi materie trattate nella convenzione , di qualsiasi forma o natura , concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e uno o più Stati ACP , è comunicato senza indugio , a cura dello Stato o degli Stati membri interessati , agli altri Stati membri ed alla Commissione .

    A richiesta di uno Stato membro o della Commissione , il testo comunicano è oggetto di una deliberazione in seno al Consiglio .

    Articolo 4

    Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all ' articolo 81 della convenzione per i settori che sono di competenza degli Stati membri , consulta in precedenza gli altri Stati membri .

    Se il consiglio dei ministri ACP-CEE è indotto a prendere posizione sull ' azione dello Stato membro di cui al primo comma , la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato , a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , non decidano diversamente .

    Articolo 5

    Le controversie sorte tra Stati membri circa la convenzione , i protocolli che vi sono allegati nonchù gli accordi interni firmati per l ' applicazione della convenzione sono sottoposte , a richiesta della parte più diligente , alla Corte di giustizia della Comunità europee alle condizioni previste dal trattato e dal protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto trattato .

    Articolo 6

    I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio , previa consultazione della Commissione , possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente accordo .

    Articolo 7

    Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali . Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato del Consiglio delle Comunità europee l ' adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore .

    Il presente accordo entra in vigore , nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma , contemporaneamente alla convenzione . Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest ' ultima .

    Articolo 8

    Il presente accordo , redatto in un unico esemplare in lingua danese , francese , inglese , italiana , olandese e tedesca , i sei testi facenti tutti ugualmente fede , sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì undici luglio millenovecentossettantacinque .

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