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Document 32026R1928

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, esteso alle importazioni trasportate su impianti offshore, alle importazioni spedite dal Regno del Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Regno del Marocco, e alle importazioni spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2026/5541

GU L, 2026/1928, 10.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1928/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1928/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1928

10.8.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1928 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2026

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, esteso alle importazioni trasportate su impianti offshore, alle importazioni spedite dal Regno del Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Regno del Marocco, e alle importazioni spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 (2) (il «regolamento iniziale») la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro («prodotti GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto («inchiesta iniziale»).

(2)

A seguito di una prima inchiesta antielusione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/301 (3) la Commissione ha esteso i dazi compensativi sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina alle importazioni spedite dal Regno del Marocco («Marocco»), a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/806 (4) la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi ai prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto trasportati su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS»).

(4)

A seguito di una seconda inchiesta antielusione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 (5) la Commissione ha esteso i dazi compensativi alle importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, ad eccezione di quelli esportati da alcune specifiche società turche.

(5)

A seguito di un’inchiesta intermedia parziale, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2158 della Commissione (6) è stato aggiunto un ulteriore produttore esportatore turco all’elenco di esenzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478.

(6)

I dazi compensativi attualmente applicabili variano dal 17,0 % al 30,7 % per le importazioni dalla Cina e sono fissati al 10,9 % per le importazioni dall’Egitto.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («Cina») e della Repubblica araba d’Egitto («Egitto») (7) (congiuntamente denominati «paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento di base («domanda di riesame»).

(8)

La domanda di riesame è stata presentata il 12 marzo 2025 da Tech-Fab Europe («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di prodotti GFF ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base.

(9)

La domanda di riesame è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o di reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(10)

Prima di avviare il riesame in previsione della scadenza, e a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Cina e al governo dell’Egitto di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e ha invitato entrambi i governi a partecipare a consultazioni intese a chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame, nonché a pervenire a una soluzione concordata.

(11)

Le consultazioni con il governo della Cina si sono tenute il 10 giugno 2025 e il governo della Cina ha esposto alla Commissione il proprio parere in merito all’apertura dell’inchiesta. Le consultazioni con il governo dell’Egitto si sono tenute l’11 giugno 2025 e anche il governo dell’Egitto ha esposto alla Commissione il proprio parere in merito all’apertura dell’inchiesta inviando una comunicazione scritta. L’inchiesta di riesame in previsione della scadenza è stata aperta il 13 giugno 2025.

1.3.   Apertura

(12)

Una volta stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 giugno 2025 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza degli elementi di prova, contenente la propria valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione e in base ai quali essa ha avviato la presente inchiesta.

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(13)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(14)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della Cina e dell’Egitto, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare.

(15)

Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. A tutte le parti interessate è stata anche data la possibilità di richiedere per iscritto un’audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta e/o del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.1.   Campionamento

(16)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

1.5.2.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(17)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. In conformità dell’articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da due produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 35 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 33 % delle vendite totali stimate dei produttori dell’Unione del prodotto simile sul mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio, senza ricevere tuttavia alcuna osservazione. Il campione provvisorio è stato quindi confermato ed è considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.5.3.   Campionamento degli importatori indipendenti

(18)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione.

1.5.4.   Campionamento dei produttori esportatori

(19)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati a partecipare all’inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste al punto 5.3.1 dell’avviso di apertura. Inoltre la Commissione ha invitato la missione della Cina presso l’Unione europea e la missione dell’Egitto presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. Nessun produttore esportatore dei paesi interessati ha fornito le informazioni richieste.

1.5.5.   Questionari e visite di verifica

(20)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha pubblicato online i questionari per i produttori esportatori, gli importatori indipendenti e i produttori dell’Unione e ha inviato questionari al governo dell’Egitto e al governo della Cina.

(21)

Nessun produttore esportatore ha risposto al questionario. Nemmeno il governo della Cina ha fornito una risposta al questionario. Il governo dell’Egitto ha risposto al questionario.

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio, nonché per determinare l’interesse dell’Unione. Una visita di verifica si è svolta nelle sedi del governo dell’Egitto al Cairo e ad Ain Sokna.

(23)

Sono state inoltre effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.

 

Produttori dell’Unione:

Vitrulan Composites Oy («Vitrulan»), Mikkeli, Finlandia;

European Owens Corning Fiberglas sprl («EOCF»), Bruxelles, Belgio.

1.6.   Divulgazione delle informazioni

(24)

Il 17 giugno 2026 la Commissione ha divulgato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva mantenere i dazi antisovvenzioni in vigore («divulgazione di informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(25)

Il governo dell’Egitto ha presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Tali osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione e valutate nelle sezioni pertinenti che seguono. Nessuna delle parti ha richiesto un’audizione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(26)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00 , ex 7019 62 10 , ex 7019 62 90 , ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 , ex 7019 69 10 , ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84), e originari della Cina e dell’Egitto («prodotto oggetto del riesame»).

(27)

I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.2.   Prodotto simile

(28)

È risultato che il prodotto oggetto del riesame fabbricato in Cina e/o Egitto ed esportato nell’Unione e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione hanno le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O DI REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI: CINA

(29)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza dei dazi esistenti potesse comportare la persistenza delle sovvenzioni.

3.1.   Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

(30)

Il 13 giugno 2025 la Commissione ha inviato un questionario al governo della Cina. Il governo della Cina è stato altresì invitato a trasmettere un questionario a banche e altri istituti finanziari noti al governo della Cina per aver concesso prestiti al settore interessato, nonché a produttori, distributori e altri fornitori di fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto in esame, ed inoltre un questionario specifico per la China Export Import Bank («EXIM») e la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure»). La Commissione non ha ricevuto risposte né dal governo della Cina né da alcuno degli istituti finanziari cui il governo della Cina era stato invitato a inviare un questionario.

(31)

Come indicato anche ai considerando 19 e 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all’inchiesta e nessuno di loro ha fornito risposte al questionario.

(32)

Di conseguenza, con la nota verbale del 17 marzo 2026 la Commissione ha informato il governo della Cina di tale circostanza, sottolineando che intendeva applicare l’articolo 28 del regolamento di base e fondare sui dati disponibili le proprie conclusioni in merito ai produttori esportatori nonché in relazione alle informazioni riguardanti il governo della Cina. Al governo della Cina è stata offerta l’opportunità di presentare osservazioni a tale proposito. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha pertanto ritenuto necessario utilizzare i dati disponibili al fine di esaminare la persistenza delle pratiche di sovvenzione in Cina nel settore dei prodotti GFF.

(33)

Di conseguenza, per la propria analisi la Commissione ha utilizzato tutti i dati a sua disposizione, in particolare la domanda di riesame e le risultanze dell’inchiesta iniziale, nonché tutte le inchieste successive, elencate ai considerando da 2 a 5.

3.2.   Piani, progetti e altri documenti del governo

(34)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha constatato che l’industria dei prodotti GFF è considerata un settore chiave/strategico dal governo della Cina, il cui sviluppo è attivamente perseguito quale obiettivo delle pertinenti politiche. Pertanto, prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni o di programmi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell’amministrazione pubblica che, stando a quanto indicato dal richiedente, erano pertinenti a più di una delle sovvenzioni o di un programma di sovvenzione, per verificare se ciò corrispondesse ancora al vero. La Commissione ha constatato che durante il periodo in esame il governo della Cina ha continuato a promuovere fortemente il settore dei prodotti GFF e a fornire ampie sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base ai produttori di prodotti GFF. Le sovvenzioni o i programmi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell’attuazione della pianificazione centrale del governo della Cina, intesa a incoraggiare l’industria dei prodotti GFF per i motivi esposti in appresso.

(35)

Come rilevato dalla relazione sulle distorsioni significative nell’economia cinese (9) («relazione sulla Cina»), «il quadro generale che emerge riguardo al contesto in cui si svolgono le attività economiche in Cina è quello di uno Stato che continua a esercitare un’influenza determinante sull’allocazione delle risorse e sui loro prezzi» (10). «[L]o Stato esercita un’influenza molto significativa» sulla fissazione dei prezzi e sull’assegnazione dei fattori produttivi, quali terreni, energia, capitale e materie prime (11). Tali risultanze si applicano anche all’industria cinese dei prodotti GFF.

(36)

Il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti che diversi piani a livello nazionale, regionale, generale e settoriale incoraggiano le autorità pubbliche a tutti i livelli e gli istituti finanziari statali a promuovere la crescita dell’industria cinese della fibra di vetro in generale e l’industria dei prodotti GFF in particolare.

(37)

I più recenti documenti strategici cinesi concernenti i settori dei «nuovi materiali» e della «fibra di vetro» confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della Cina al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Le imprese di questo settore beneficiano di numerosi meccanismi di sostegno, tra cui politiche di sostegno finanziario, regimi di bilancio e fiscali agevolati, sostegno a ricerca e sviluppo.

(38)

Nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Cina («quattordicesimo piano quinquennale generale), il governo della Cina si concentra sull’industria dei nuovi materiali, che comprende l’industria dei prodotti GFF, quale priorità strategica fondamentale per l’economia cinese (12). I vantaggi per i produttori cinesi di prodotti GFF comprendono la riduzione di imposte e tasse, la riduzione dei costi di produzione e di esercizio, l’espansione dei prestiti e delle linee di credito a medio e lungo termine (13). In tal modo il governo della Cina intende costruire un nuovo pilastro del sistema industriale e utilizza appieno i fondi di investimento destinati all’industria, aumentando le garanzie di finanziamento e la compensazione del rischio (14).

(39)

L’industria dei nuovi materiali è un settore sostenuto anche nell’ambito della tabella di marcia dell’iniziativa «Made in China 2025» e i produttori cinesi hanno quindi accesso a meccanismi di sostegno strategico, tra cui politiche di sostegno finanziario, sostegno al bilancio e in materia fiscale, supervisione e sostegno da parte del Consiglio di Stato (15).

(40)

Il 1o gennaio 2023 è entrato in vigore il repertorio del 2022 delle industrie che incoraggiano gli investimenti esteri, che ha sostituito l’edizione del 2020. Il repertorio attua i piani strategici del PCC e del Consiglio di Stato e persegue tre obiettivi principali: i) stimolare gli investimenti esteri nel settore manifatturiero per migliorare le catene industriali e di approvvigionamento della Cina, ii) promuovere lo sviluppo integrato dei settori dei servizi e manifatturiero e iii) incoraggiare gli investimenti esteri nelle regioni centrali, occidentali e nord-orientali della Cina. L’industria della produzione di fibre di vetro figura tra i settori incoraggiati (16). Di conseguenza, i produttori cinesi di prodotti GFF possono beneficiare dei vantaggi previsti per i settori incoraggiati inclusi nel repertorio.

(41)

L’industria della fibra di vetro è inoltre inclusa tra i settori incoraggiati nel repertorio di riferimento per la ristrutturazione industriale del 2019, nonché nel repertorio di riferimento per il 2021 dei nuovi materiali essenziali ammissibili ai regimi di primo utilizzo/dimostrativi.

(42)

Analogamente, il repertorio di prodotti cinesi di esportazione ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio estero e dell’amministrazione generale delle Dogane suddivide in otto categorie 1 900 prodotti ad alta tecnologia che sono destinatari di politiche preferenziali di esportazione da parte del governo della Cina. Una delle categorie è quella dei «nuovi materiali», nella quale rientra il settore dei prodotti GFF (17).

(43)

Inoltre, secondo la legge della Cina sul progresso scientifico e tecnologico (18), le imprese ad alta tecnologia stabilite nelle zone di sviluppo ad alta tecnologia possono beneficiare di un elenco di politiche preferenziali, tra le quali figurano un’aliquota del 15 % dell’imposta sul reddito delle imprese in sostituzione dell’aliquota normale del 25 % e, se il valore della produzione dei prodotti esportati raggiunge il 70 % del valore totale per l’anno in questione, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese è ulteriormente ridotta al 10 %. Le imprese ad alta tecnologia di nuova costituzione sono esentate dall’imposta sul reddito delle imprese per i primi due anni dalla data di inizio della produzione, così come dall’imposta sulle costruzioni. Per lo sviluppo di tecnologie nuove e le case di produzione e gestione, i terreni dedicati alla ricerca e allo sviluppo sono esenti da imposte, le attrezzature utilizzate dalle imprese ad alta tecnologia per la produzione e lo sviluppo ad alta tecnologia sono soggette ad ammortamento accelerato e i prodotti esportati fabbricati da imprese ad alta tecnologia sono esenti da dazi all’esportazione, fatta eccezione per quelli limitati dallo Stato o relativi a prodotti specifici. Diversi produttori di prodotti GFF, quali CRD, Hengshi, PGTEX e Jiangsu Jiuding, dispongono di certificazioni di «impresa nazionale ad alta tecnologia» e sono pertanto ammissibili a beneficiare delle corrispondenti sovvenzioni e politiche preferenziali a favore delle imprese ad alta tecnologia.

(44)

Il settore cinese della fibra di vetro è sostenuto anche dal quattordicesimo piano quinquennale specifico per lo sviluppo dell’industria della fibra di vetro, pubblicato dall’associazione dell’industria cinese della fibra di vetro. Il piano guida lo sviluppo dell’intero settore e funge da base per l’orientamento fornito dal governo alle imprese attive nel settore della fibra di vetro. I prodotti GFF rimangono un prodotto fondamentale del piano e possono contare sul sostegno in vari settori, tra cui l’edilizia e le infrastrutture, l’industria automobilistica e dei trasporti, l’agricoltura e l’allevamento di bestiame (19).

(45)

Il governo della Cina inoltre sostiene e guida l’industria cinese dei prodotti GFF attraverso il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione. Il piano invita a ottimizzare la struttura industriale cinese espandendo, tra l’altro, le industrie emergenti quali quelle dei materiali e delle fibre ad alte prestazioni (compresi i prodotti GFF, OMF, GFR e GFY). Il piano prevede cospicui finanziamenti pubblici, misure tributarie, politiche finanziarie e in materia di prezzi, energia e protezione ambientale, e sostegno al capitale per partecipare a fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni di imprese di materiali edili mediante vari strumenti, tra cui i prestiti agevolati.

(46)

L’industria della fibra di vetro è stata inoltre guidata dal quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo della fabbricazione intelligente, pubblicato dal ministero cinese dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione («MIIT»). Il piano fissa diversi obiettivi per l’industria manifatturiera intelligente e prevede un ampio sostegno finanziario, politiche di incentivazione e fondi di sviluppo per i settori oggetto di sostegno, come l’industria della fibra di vetro.

(47)

Esempi analoghi di supervisione e orientamento da parte delle autorità cinesi del settore sono riscontrabili a livello provinciale. I piani a livello provinciale sono dettagliati e specificano il sostegno fornito alle industrie/ai settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi.

(48)

Ad esempio, Zhejiang ha attuato piani specifici per lo sviluppo dell’industria della fibra di vetro. Il quattordicesimo piano quinquennale dello Zhejiang per lo sviluppo dell’industria dei nuovi materiali si focalizza su fibra e materiali compositi ad alte prestazioni per la zona di sviluppo economico di Tongxiang, dove hanno sede Hengshi e CRD, «per creare [una] filiera dell’industria della fibra di vetro e dei materiali compositi ad alte prestazioni […] e una filiera dell’industria dei prodotti a valle, al fine di conseguire un miglioramento della catena del valore» (20).

(49)

Analogamente, anche il quattordicesimo piano quinquennale dello Shandong per l’industria dei materiali da costruzione prevede un sostegno ai piani dell’industria della fibra di vetro e dei materiali compositi. Il piano mira a «promuovere attivamente le imprese leader e portanti con forte influenza del brand e attrazione commerciale, solide capacità di integrazione e un ruolo trainante per le filiere e i distretti industriali, e sostenere la fusione e la riorganizzazione di imprese a livello intersettoriale, interregionale e di proprietà incrociata» e a «sviluppare fibre di vetro e prodotti ad alte prestazioni [e a] incoraggiare lo sviluppo di fibre di vetro e prodotti in fibra di vetro ultrafini, ad alta resistenza, ad alto modulo di elasticità, resistenti agli alcali, a bassa costante dielettrica, a bassa dilatazione, ad alto tenore di silice, degradabili, con sezione trasversale di forma speciale e ad altre elevate prestazioni. Concentrandosi sulle esigenze dell’informazione elettronica, del settore aerospaziale, delle nuove energie, delle aziende agricole su larga scala, delle serre agricole e di altri settori, sviluppare e promuovere prodotti in materiali compositi, termoplastici e termoindurenti, rinforzati con fibra di vetro e reti composte in fibra di vetro per progetti infrastrutturali» (21). È pertanto ragionevole concludere che Taishan Fiberglass, Taian Jingwei Fiberglass, Weihai Guangwei Composites e Feicheng Sanying Fiberglass, tutti situati nella provincia di Shandong, abbiano continuato a ricevere un trattamento preferenziale nel quadro di tale piano.

(50)

Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera a Chongqing prevede un ampio sostegno per i nuovi materiali e la produzione di fibre ad alte prestazioni (22). Il quattordicesimo piano quinquennale di Chongqing per lo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti contiene i piani per «estendere le filiere industriali di fibre e materiali compositi ad alte prestazioni», nonché «accelerare lo sviluppo di progetti quali […] la linea di produzione di fibra di vetro ad alte prestazioni con una produzione annuale pari a 150 000 tonnellate e la base di produzione di fibre di vetro e materiali compositi ultrafini, allo scopo di aumentare le capacità produttive di fibra di vetro e materiali compositi ad alte prestazioni» (23). Tali misure favoriranno la produzione di prodotti GFF da parte di CPIC, che ha sede a Chongqing.

(51)

Anche altre province prevedono misure di sostegno per la propria industria della fibra di vetro, ad esempio Guangxi («materiali compositi ad alte prestazioni in fibra di vetro») (24), Hubei («prodotti in fibra di vetro») (25) ed Hebei («prodotti in vetro» e «materiali compositi») (26).

(52)

I produttori di prodotti GFF possono contare sul sostegno delle autorità locali anche a livello comunale. Ad esempio, secondo il piano locale del distretto di Daiyue della città di Tai’an, le imprese industriali prioritarie, come la Taishan Fiberglass, saranno sostenute garantendo la disponibilità di capitali, terreni, tutela ambientale, talenti e altri elementi necessari per favorirne l’espansione e lo sviluppo (27).

(53)

Oltre a fungere da modello di riferimento per le banche statali ai fini dell’erogazione di sostegno finanziario ai produttori cinesi di prodotti GFF, tali leggi, piani e orientamenti evidenziano la visione strategica del governo della Cina per l’industria dei prodotti GFF. Il richiedente ha fornito le relazioni finanziarie di alcuni produttori cinesi di prodotti GFF che lo riconoscono espressamente.

(54)

Attraverso i suoi vari programmi di sovvenzione, il governo della Cina sta pertanto creando campioni provinciali e nazionali destinati a competere a livello internazionale. Oltre ad attuare i propri piani generali e specifici a livello nazionale, regionale e locale attraverso agenzie governative, il governo della Cina attua le proprie politiche anche attraverso imprese di proprietà dello Stato (28).

3.3.   Sovvenzioni e programmi di sovvenzione esaminati nel presente riesame in previsione della scadenza

(55)

In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame, nella nota sulla sufficienza degli elementi di prova e nell’avviso di apertura, sono stati esaminati i regimi seguenti, che presumibilmente comportano la concessione di sovvenzioni:

 

Trasferimento diretto di fondi

a)

Concessione di prestiti agevolati

b)

Assicurazione dei crediti all’esportazione

c)

Apertura e concessione di linee di credito

d)

Sussidi

 

Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o loro omessa riscossione (29)

e)

Programmi di esenzione e di riduzione delle imposte

 

Fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato

f)

Messa a disposizione di terreni

g)

Fornitura di materie prime

h)

Fornitura di energia elettrica

3.4.   Trasferimento diretto di fondi

3.4.1.   Concessione di prestiti agevolati

(56)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che il governo della Cina sovvenzionava i produttori di prodotti GFF attraverso la concessione di prestiti agevolati (30), con importi di sovvenzione compresi tra il 2,53 % e il 7,39 % per i gruppi di società inseriti nel campione.

Banche statali che agiscono come enti pubblici

(57)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che tali sovvenzioni assumevano la forma di prestiti agevolati concessi da banche statali che agivano in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base (31).

(58)

Inoltre la Commissione ha riscontrato che, sebbene le banche statali non fossero considerate enti pubblici, dovrebbe essere riconosciuto che il governo della Cina le incarica o dà loro l’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Tale conclusione è stata raggiunta anche per quanto riguarda gli istituti finanziari privati (32).

(59)

Infine la Commissione ha stabilito che i rating del credito nazionale assegnati alle società cinesi non erano attendibili, in quanto sottovalutavano i rischi di credito delle attività sottostanti. Tali rating erano ulteriormente falsati dagli obiettivi politici volti a incentivare settori strategici fondamentali, come i prodotti GFF (33).

(60)

Nella presente inchiesta non sono stati presentati elementi di prova tali da invalidare dette conclusioni. Come sottolineato dal richiedente, d’altro canto gli istituti finanziari in Cina operano in un contesto giuridico generale che ordina loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della Cina nell’adottare decisioni finanziarie.

(61)

Le banche statali cinesi hanno concesso prestiti agevolati ai produttori cinesi di prodotti GFF sulla base di direttive politiche delle amministrazioni centrali o provinciali, in particolare i piani quinquennali di cui alla sezione 3.2 (34), piuttosto che sulla solvibilità o su altri fattori di mercato, con l’obiettivo di aumentare la competitività delle imprese cinesi rispetto ai loro concorrenti globali (35).

(62)

L’articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato».

(63)

Inoltre l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: «Conformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone».

(64)

Il capo III delle disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (decisione n. 40 del 2005 del Consiglio di Stato) («decisione n. 40») fa inoltre riferimento al repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, che è composto da tre tipi di contenuti, vale a dire i progetti incoraggiati, i progetti limitati e i progetti eliminati.

(65)

A norma dell’articolo XVII della decisione n. 40, se «rientra nei contenuti relativi all’incoraggiamento, il progetto di investimento sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia di investimentotutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito; le apparecchiature automatizzate importate nell’importo totale dell’investimento, a eccezione del contenuto di merci importate non esenti dei progetti di investimento nazionali (modificato nel 2000) emesso dal ministero delle Finanze, possono essere esentate dal dazio all’importazione e dal pagamento dell’IVA legata alle importazioni, tranne in caso di adozione di nuove norme sul contenuto dei progetti di investimento non esenti. Altre politiche di agevolazione concernenti i progetti industriali incoraggiati sono applicate in conformità delle pertinenti norme nazionali.»

(66)

Tale contesto giuridico è esemplificato dall’EXIM, in particolare dal suo mandato stabilito nell’»avviso di istituzione dell’Export-Import Bank of China» emesso dal Consiglio di Stato e nello statuto dell’EXIM. In base allo statuto, il Consiglio di Stato nomina direttamente il presidente e il vicepresidente della banca EXIM (36). Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Stato e risponde a quest’ultimo (37).

(67)

Il richiedente ha inoltre sottolineato che, nella sua relazione annuale 2023, l’EXIM afferma che «garantire una crescita stabile del commercio estero della Cina» è rimasta la priorità assoluta della banca e che il consiglio di amministrazione ha pienamente attuato le politiche nazionali nel corso dell’anno (38). I prestiti concessi dalla banca EXIM comprendono, tra l’altro, i prestiti per la strategia «going global» e l’iniziativa «One Belt, One Road», il credito agevolato all’esportazione per gli acquirenti, le garanzie sul commercio estero, e così via (39).

(68)

Inoltre la Commissione ha precedentemente rilevato inoltre che la China Banking and Regulatory Commission («CBIRC») dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti in Cina (compresi quelli privati ed esteri) (40), quali: l’approvazione della nomina di tutti i dirigenti degli istituti finanziari (sia a livello di sede centrale che a livello di filiali), l’approvazione per l’apertura di filiali, per l’avvio di nuove linee di business o la vendita di nuovi prodotti ecc.

(69)

La Commissione ha pertanto concluso che gli specifici obiettivi di interesse pubblico previsti nel quadro giuridico delineato in precedenza sono attuati da banche statali nell’esercizio di funzioni pubbliche in relazione all’industria della fibra di vetro, agendo quindi come enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Anche qualora le banche statali non fossero da considerare come enti pubblici, la Commissione ha rilevato che tali banche, come pure le banche private, sarebbero anche da considerare investite, da parte del governo della Cina, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), del regolamento di base.

Elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni

(70)

Il richiedente ha fornito numerosi elementi di prova del fatto che i finanziamenti agevolati al settore dei prodotti GFF da parte di banche statali sono proseguiti dopo l’inchiesta iniziale.

(71)

Alla fine di giugno 2021 il saldo dei prestiti verdi della Bank of China superava i 1 000 miliardi di CNY e da allora ha continuato a crescere. La banca ha inoltre assistito i clienti nell’emissione di 50,9 miliardi di CNY di obbligazioni verdi sul mercato nazionale e intende fornire almeno 1 000 miliardi di CNY di fondi a sostegno delle industrie verdi durante il periodo del quattordicesimo piano generale quinquennale.

(72)

Nel settembre 2021 Zhang Qingsong, presidente della Agricultural Bank of China ha annunciato che la banca «intensificherà il sostegno finanziario per l’energia pulita, i trasporti verdi, l’edilizia verde e la trasformazione delle industrie tradizionali finalizzata al risparmio energetico». Il saldo del credito verde della banca ha raggiunto i 1 760 miliardi di CNY alla fine di giugno 2021, registrando un aumento del 16,4 % su base annua. Secondo il suo presidente, la Agricultural Bank of China svilupperà inoltre attivamente prodotti finanziari innovativi relativi al carbonio, tra cui obbligazioni legate al carbonio, finanziamenti garantiti da attivi legati al carbonio e titoli garantiti da attivi legati al carbonio.

(73)

La banca EXIM concede prestiti condizionati all’andamento delle esportazioni a tassi agevolati alle società cinesi che fabbricano prodotti a nuova e alta tecnologia, come i prodotti GFF. Il richiedente ha fornito elementi di prova relativi a prestiti volti a favorire il commercio estero concessi dall’EXIM nel 2021, nel 2022 e nel 2023, per un totale, rispettivamente, di 2 187 miliardi di CNY, 2 644 miliardi di CNY e 3 016 miliardi di CNY (41) Tali prestiti miravano ad attuare gli obiettivi stabiliti nel tredicesimo e nel quattordicesimo piano quinquennale, in particolare l’attuazione dell’iniziativa «One Belt, One Road», alla quale partecipano attivamente alcuni dei maggiori produttori cinesi di prodotti GFF, quali CPIC, Jiangsu Changhai e Jushi China (42). Nel 2023 i prestiti per progetti concessi dall’EXIM ammontavano a 47 miliardi di USD. Alla fine del 2023 il saldo in essere dei prestiti erogati ammontava a 8 900 miliardi di USD (43).

(74)

Il richiedente ha inoltre affermato che l’EXIM ha assistito gli esportatori attraverso crediti all’esportazione per gli acquirenti. I crediti all’esportazione per gli acquirenti sono concessi alle società estere per finanziare le loro importazioni di prodotti, tecnologie e servizi cinesi (44).

(75)

Il richiedente ha inoltre fornito i conti annuali dei principali produttori di prodotti GFF, da cui risulta, ad esempio, che China National Building Materials Group («CNBM») ha ricevuto contributi pubblici a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, che ha trattato come sussidi pubblici, e che Jushi China aveva un saldo dei prestiti elevato, con tassi di interesse che non superavano l’1,20 % (45).

(76)

Inoltre secondo il piano locale del distretto di Daiyue della città di Tai’an imprese come Taishan Fiberglass riceveranno sostegno attraverso la garanzia della disponibilità, tra l’altro, di capitali. Di conseguenza, il distretto di Daiyue ha istituito un sistema di «banche ospitanti» per le imprese industriali beneficiare di un trattamento agevolato, tra cui Taishan Fiberglass. Nel 2022, nell’ambito di tale sistema, le banche locali, tra cui Industrial Bank e Agricultural Bank of China, hanno concesso 8,2 miliardi di CNY in crediti e 3,2 miliardi di CNY in prestiti.

(77)

In recenti inchieste la Commissione ha inoltre stabilito che le banche statali cinesi offrono accordi di prestito agevolato a tassi inferiori a quelli di mercato in considerazione del profilo di rischio degli esportatori cinesi. I produttori esportatori riceverebbero prestiti rotativi, grazie ai quali alla data di scadenza possono sostituire il capitale rimborsato sui prestiti con altro capitale derivante da nuovi prestiti (46).

(78)

Il richiedente ha affermato che le banche statali cinesi hanno anche concesso prestiti agevolati ai produttori cinesi di prodotti GFF con un basso rating del credito attraverso prodotti di gestione patrimoniale per eludere i requisiti patrimoniali. I prodotti di gestione patrimoniale sono prodotti di investimento non assicurati che offrono tassi di rendimento fissi ben al di sopra dei tassi di interesse regolamentati. In Cina i prodotti di gestione patrimoniale sono spesso utilizzati per finanziare investimenti in settori in cui il credito bancario è limitato o nel caso di imprese con rating del credito bassi.

(79)

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che nel 2022 e nel 2023 Jiangsu Changhai ha ricevuto prodotti di gestione patrimoniale per un totale di 761 milioni di CNY e 751 milioni di CNY, pari a oltre il 25 % e al 28 % del suo fatturato del 2022 e del 2023, che ammontava rispettivamente a 3,0 miliardi di CNY e a 2,6 miliardi di CNY. Nel 2023 e nel primo semestre del 2024 CPIC ha ricevuto prodotti di gestione patrimoniale per un totale di 288 milioni di CNY e 138 milioni di CNY, pari a circa il 4 % e il 4 % del suo fatturato, che ammontava rispettivamente a 7,1 miliardi di CNY e a 3,5 miliardi di CNY (47).

(80)

Durante le consultazioni preliminari il governo della Cina ha sostenuto che l’industria dei prodotti GFF non è un settore specificamente incoraggiato e che le banche cinesi non limitano i propri prestiti né applicano tassi di interesse specifici al settore della fibra di vetro o alle imprese di tale settore. Il governo della Cina non ha però collaborato ulteriormente all’inchiesta e non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno di tale argomentazione. Numerosi elementi di prova contenuti nel fascicolo dimostrano tuttavia che, come descritto in precedenza, è vero il contrario.

(81)

Pertanto, tenendo conto degli elementi di prova e delle considerazione di cui alla presente sezione e del fatto che non è stato comprovato che le pratiche e le politiche descritte non siano più in vigore, la Commissione ha ribadito la conclusione espressa nell’inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame, secondo cui l’industria cinese dei prodotti GFF ha continuato a essere un settore chiave nel periodo dell’inchiesta di riesame, il cui sviluppo continua a essere attivamente perseguito e diretto dal governo della Cina come obiettivo politico strategico.

Vantaggio

(82)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione concessa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Sulla base delle informazioni disponibili, come descritto ai considerando da 56 a 81, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i prestiti agevolati ai produttori di prodotti GFF in Cina siano cessati.

(83)

Pertanto, senza dover quantificare l’importo esatto delle sovvenzioni conferite attraverso i prestiti agevolati, la Commissione ha concluso che il governo della Cina ha continuato a fornire prestiti agevolati a tassi di interesse favorevoli in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive riguardanti l’industria dei prodotti GFF. Il trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti agevolati ha continuato a essere a disposizione delle società operanti nel settore dei prodotti GFF durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

Specificità

(84)

Come dimostrato ai considerando da 34 a 54, gli istituti finanziari sono indirizzati da diversi documenti giuridici specificamente destinati a società operanti nel settore dei prodotti GFF. Dagli elementi di prova disponibili nel fascicolo si evince che gli istituti finanziari erogano prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della Cina.

(85)

La Commissione ha pertanto concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono generalmente accessibili, ma sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre nessuna delle parti interessate ha presentato elementi di prova attestanti che i prestiti agevolati si basano su criteri o condizioni oggettivi a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

Conclusioni

(86)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria cinese dei prodotti GFF ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori cinesi e della sua specificità, tale regime di sovvenzioni continua a essere considerato compensabile.

3.4.2.   Assicurazione dei crediti all’esportazione

(87)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha constatato che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFF beneficiavano di un’assicurazione dei crediti all’esportazione a tasso agevolato, pari a un tasso di sovvenzione compreso tra lo 0,23 % e lo 0,43 %. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni assumevano la forma di una copertura assicurativa del credito all’esportazione a condizioni più favorevoli di quelle disponibili sul mercato e di rimborsi in contanti di una parte dei premi assicurativi. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dimostrano che tale regime è proseguito.

Sinosure quale ente pubblico

(88)

Come indicato ai considerando da 30 a 33, in assenza di collaborazione da parte del governo della Cina la Commissione ha valutato la persistenza di tale regime conformemente all’articolo 28 del regolamento di base sulla base dei dati a sua disposizione, in particolare la domanda di riesame e le risultanze dell’inchiesta iniziale.

(89)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che Sinosure è un ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In particolare, la conclusione secondo la quale Sinosure sarebbe investita dell’autorità per esercitare funzioni pubbliche si basa su fatti disponibili relativi alla proprietà dello Stato, su indizi formali del controllo da parte del governo, nonché su elementi di prova attestanti che il governo della Cina continua a esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.

(90)

Come confermato anche in altre inchieste recenti (48), il governo detiene la piena proprietà e il pieno controllo finanziario di Sinosure. Sinosure è un’impresa individuale statale di cui è proprietario al 100 % il Consiglio di Stato. Lo statuto stabilisce che delle attività dell’impresa è responsabile il ministero delle Finanze, a cui essa è tenuta a presentare, per esame e approvazione, relazioni finanziarie e contabili e il bilancio fiscale.

(91)

Per quanto riguarda il controllo statale, in quanto impresa individuale statale Sinosure non dispone di un consiglio di amministrazione. In merito al collegio dei revisori dei conti, tutti i revisori sono nominati dal Consiglio di Stato ed esercitano le loro funzioni nel rispetto del «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari di proprietà statale». Anche l’alta dirigenza di Sinosure è nominata dal governo. Dal sito web di Sinosure (49) risulta che il presidente dell’impresa è il segretario del comitato del partito e che la maggioranza degli alti dirigenti è anch’essa costituita da membri del comitato del partito.

(92)

Il costante ruolo di Sinosure come piattaforma di sostegno alle politiche governative rimane inoltre invariato, come risulta dall’invito congiunto, formulato nel 2022 dal MOFCOM e da Sinosure, a «sostenere le imprese per approfondire le tradizionali destinazioni di esportazione e sfruttare mercati diversificati, con particolare attenzione alla fornitura di servizi di assicurazione dei crediti all’esportazione verso i paesi interessati dall’iniziativa «One Belt, One Road», i mercati emergenti e i partner delle zone di libero scambio» (50).

(93)

Sinosure rimane un ente pubblico che esercita funzioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda i settori incoraggiati. Fornisce un’assicurazione dei crediti all’esportazione a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario potrebbe normalmente ottenere sul mercato, oppure fornisce una copertura assicurativa che non sarebbe affatto disponibile sul mercato in altro modo. Dato che l’industria cinese dei prodotti GFF, in quanto parte dell’industria dei prodotti ad alta tecnologia e dei nuovi materiali, è un settore fortemente incoraggiato e orientato all’esportazione, la Commissione ha concluso che tale industria continua a fruire del sostegno di Sinosure.

Elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni

(94)

Le basi giuridiche delle sovvenzioni fornite da Sinosure sono le seguenti:

la comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione dei crediti all’esportazione (Shang JiFa [2004], n. 368), elaborata congiuntamente dal MOFCOM e da Sinosure;

il repertorio per l’esportazione dei prodotti cinesi di nuova e alta tecnologia del 2006;

il cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009;

il cosiddetto «piano 421» incluso nella comunicazione sugli aspetti dell’attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell’assicurazione dell’esportazione di grandi attrezzature complete, redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009; e

la comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull’accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti (GuoFa [2010] n. 32 del 18 ottobre 2010), elaborata dal Consiglio di Stato, e relativi orientamenti di attuazione (GuoFa [2011] n. 310 del 21 ottobre 2011).

(95)

Pertanto Sinosure fornisce tra l’altro l’assicurazione dei crediti all’esportazione a breve, medio e lungo termine, l’assicurazione degli investimenti nonché garanzie cauzionali assicurative a condizioni agevolate alle industrie incoraggiate, ad esempio al settore della fibra di vetro.

(96)

Il richiedente ha fornito elementi di prova sotto forma di conti finanziari dei produttori di prodotti GFF che dimostrano che almeno alcuni hanno continuato a beneficiare di tale regime. Ad esempio, Jushi China ha ottenuto un’assicurazione del credito all’esportazione di almeno 2,4 milioni di CNY e 2,1 milioni di CNY rispettivamente nel primo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023, pari allo 0,01 % e allo 0,03 % del suo fatturato nel primo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023 (51).

Specificità

(97)

Le sovvenzioni fornite nell’ambito del regime di assicurazione dei crediti all’esportazione sono specifiche perché non sono ottenibili in assenza di esportazioni e sono pertanto sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

Vantaggio

(98)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, del governo della Cina e di Sinosure, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione ricevuta durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(99)

Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame all’industria dei prodotti GFF hanno continuato a essere concesse assicurazioni dei crediti all’esportazione a condizioni agevolate, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive riguardanti l’industria dei prodotti GFF.

Conclusioni

(100)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che i prodotti GFF in Cina hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di assicurazione dei crediti all’esportazione a condizioni agevolate. Preso atto dell’esistenza di contributi finanziari, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tali programmi di sovvenzione continuano a essere considerati compensabili.

3.4.3.   Apertura e concessione di linee di credito

(101)

Dall’inchiesta iniziale è emerso altresì che alcuni istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito a condizioni agevolate in abbinamento all’erogazione di finanziamenti ai produttori esportatori di prodotti GFF. Si trattava di accordi quadro, in base ai quali la banca consentiva a tali società di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale di esercizio, cambiali di accettazione bancaria, tratte documentarie, altre forme di finanziamento al commercio ecc., entro un certo massimale (52).

(102)

Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. Dall’inchiesta iniziale è emerso che i produttori esportatori avevano stipulato con diverse banche accordi sulle linee di credito che contemplavano vari strumenti di finanziamento a breve termine allo scopo di finanziare le spese di esercizio. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società inserite nel campione dovessero essere coperti da uno strumento somigliante a una linea di credito, comprese le cambiali di accettazione bancaria, che sono regolarmente emesse per finanziare le operazioni correnti.

(103)

Il richiedente ha fornito elementi di prova tratti dalle relazioni annuali di diversi produttori di GGF da cui risulta che essi hanno continuato a beneficiare di tali regimi. Sinoma ha utilizzato almeno 1,9 milioni di CNY della sua linea di credito di 6,3 milioni di CNY, pari allo 0,01 % del suo fatturato del 2023. Diversi altri produttori di prodotti GFF, come CPIC e PGTEX China, hanno ottenuto linee di credito bancario da varie banche (53).

(104)

Il richiedente ha affermato che il settore cinese della fibra di vetro rimane un’industria fortemente incoraggiata, come descritto in precedenza, e ha sottolineato il fatto che la Commissione ha constatato in più occasioni che le industrie cinesi incoraggiate beneficiano di tali regimi di sovvenzione (54). Non vi sono elementi di prova indicanti che nel settore dei prodotti GFF la situazione sia cambiata.

Specificità

(105)

Le linee di credito sono intrinsecamente connesse ad altri tipi di finanziamento agevolato, quali i prestiti, e seguono pertanto la stessa analisi sulla specificità di cui ai considerando 84 e 85 per quanto riguarda i regimi di prestiti agevolati.

(106)

La Commissione ha pertanto concluso che le sovvenzioni sotto forma di apertura e concessione di linee di credito non sono generalmente accessibili, ma sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

Vantaggio

(107)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi e del governo della Cina, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione ricevuta durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(108)

Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha potuto concludere che nel periodo dell’inchiesta di riesame all’industria dei prodotti GFF hanno continuato a essere concesse assicurazioni dei crediti all’esportazione a condizioni agevolate, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive riguardanti l’industria dei prodotti GFF.

Conclusioni

(109)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che i prodotti GFF in Cina hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di apertura e concessione di linee di credito a condizioni agevolate. Preso atto dell’esistenza di contributi finanziari, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tali programmi di sovvenzione continuano a essere considerati compensabili.

3.4.4.   Sussidi

(110)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che i produttori cinesi di prodotti GFF beneficiavano di una serie di sussidi per quanto riguarda la R&S, l’adeguamento tecnologico e l’innovazione, di sussidi per la tutela dell’ambiente e di sussidi ad hoc erogati dalle autorità comunali e/o regionali (55).

3.4.4.1.   Sussidi specifici a livello nazionale

3.4.4.1.1.   Sussidi per l’aggiornamento, il rinnovamento o la trasformazione delle tecnologie

(111)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che i produttori di prodotti GFF in Cina beneficiavano di una serie di sussidi relativi a R&S, adeguamento tecnologico e innovazione, come ad esempio la promozione di compiti di R&S nel quadro di progetti di supporto scientifico e tecnologico, la promozione di investimenti per l’adeguamento, il rilancio e il rinnovamento tecnologico dei settori chiave ecc. Il richiedente ha asserito che le sovvenzioni attraverso tali sussidi sono proseguite anche nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(112)

Le basi giuridiche di tali sovvenzioni sono, tra l’altro, le seguenti:

il quattordicesimo piano quinquennale di innovazione tecnologica;

i pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese, Consiglio di Stato, Guo Fa (2012) n. 44;

il piano di lavoro per il rilancio dell’industria e il rinnovamento tecnologico, elaborato dalla NDRC e dal MIIT, 2015;

la comunicazione della NDRC sul piano del 2015 per l’assegnazione del fondo di R&S della tecnologia industriale alle industrie ad alta tecnologia;

il programma sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006–2020), emanato dal Consiglio di Stato nel 2006;

le misure amministrative per il piano nazionale di sostegno alla scienza e alla tecnologia, nella versione riveduta del 2011;

le misure amministrative per il programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia (programma 863), nella versione riveduta del 2011,

le misure per l’amministrazione di fondi speciali ai fini del conseguimento di obiettivi legati alla trasformazione dell’innovazione indipendente nella provincia di Shandong;

le misure provvisorie per la gestione della trasformazione e del potenziamento industriali (Cai Jian (2012) n. 567);

il fondo speciale della misura provvisoria per la gestione del potenziamento industriale e del miglioramento dell’efficienza (Lu Cai Qi (2014) n. 24);

le misure per la gestione della trasformazione e del potenziamento industriali dei fondi per Made in China 2025/Fabbricazione intelligente;

la comunicazione del Consiglio di Stato sulla pubblicazione dell’iniziativa «Made in China (2025)» (n. 28 (2015)); e

il progetto pilota di dimostrazione della fabbricazione intelligente.

(113)

Dall’inchiesta iniziale è inoltre emersa l’esistenza, a livello locale/provinciale, di fondi speciali per il rilancio industriale, fondi speciali per la trasformazione tecnica, fondi speciali per lo sviluppo industriale, e di una serie di comunicazioni sullo stanziamento di fondi speciali per il rinnovamento tecnologico.

(114)

Il richiedente ha fornito elementi di prova per dimostrare che diversi produttori cinesi di prodotti GFF hanno continuato a beneficiare di vari sussidi per i risultati tecnologici. Ad esempio, nel 2022 e nel primo semestre del 2023 Jiangsu Changhai ha ricevuto una serie di sussidi per la fabbricazione intelligente, per un totale di 12 milioni di CNY e 5,7 milioni di CNY rispettivamente nel 2022 e nel primo semestre del 2023, pari allo 0,40 % e allo 0,44 % delle sue entrate del 2022 e del primo semestre del 2023. Nel 2022 e nel 2023 Jushi China ha ricevuto sovvenzioni per un totale di 197 milioni di CNY e 55 milioni di CNY rispettivamente nel 2022 e nel 2023, pari allo 0,98 % e allo 0,37 % delle sue entrate del 2022 e del 2023 (56).

(115)

Né il governo della Cina né alcun produttore esportatore hanno fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che l’industria dei prodotti GFF in Cina non beneficerebbe più di tali sussidi. In effetti, dato che l’industria dei prodotti GFF è un settore incoraggiato e il suo sviluppo è una priorità per il governo della Cina, e alla luce degli elementi di prova di cui sopra, la Commissione ha ritenuto improbabile che il produttore di prodotti GFF non abbia continuato a ricevere i sussidi di cui sopra.

3.4.4.1.2.   Sussidi per la tutela dell’ambiente: sussidi per il risparmio, la conservazione e la riduzione delle emissioni di energia

(116)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che i produttori di prodotti GFF in Cina hanno beneficiato di una serie di sussidi relativi alla tutela dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni, quali ad esempio gli incentivi per la tutela dell’ambiente e la conservazione delle risorse, la promozione dell’utilizzo sinergico delle risorse, i fondi di incentivazione per i progetti di conservazione dell’energia, la promozione dei centri di dimostrazione della gestione dell’energia, i sussidi relativi a progetti di miglioramento dell’inquinamento atmosferico e gli incentivi per i progetti di economia circolare. Il richiedente ha asserito che le sovvenzioni attraverso tali sussidi sono proseguite anche nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(117)

Il richiedente ha affermato che esiste un ampio quadro giuridico a livello nazionale, regionale e locale nell’ambito del quale sono erogati questi tipi di sovvenzioni. Un elenco non esaustivo di basi giuridiche comprende:

la legge della Repubblica popolare cinese sulla conservazione dell’energia, versione riveduta e adottata il 28 ottobre 2007 e versione modificata il 2 luglio 2016;

la legge della Repubblica popolare cinese per la promozione di una produzione più pulita (ordinanza n. 54 del presidente della Repubblica popolare cinese, modificata il 29 febbraio 2012);

le misure in materia di ispezione per garantire una produzione pulita (decreto n. 38 della NDRC e del ministero per la Protezione ambientale, emanato il 1o luglio 2016);

la comunicazione n. 161 del ministero delle Finanze sulla stampa e sulla distribuzione delle misure provvisorie per la gestione della sovvenzione per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni (2015);

i punti chiave per la conservazione e l’utilizzazione globale dell’energia nell’industria nel 2015, pubblicati dal MIIT il 3 aprile 2015.

(118)

Il richiedente ha fornito elementi di prova per dimostrare che diversi produttori cinesi di prodotti GFF hanno continuato a beneficiare di vari sussidi in questa categoria. Jiangsu Changhai ha ricevuto contributi pubblici per diversi progetti relativi alla produzione verde e ai rifiuti, per un totale di 0,6 milioni di CNY e 0,2 milioni di CNY rispettivamente nel 2022 e nel primo semestre del 2023, pari allo 0,02 % e allo 0,02 % delle sue entrate del 2022 e del primo semestre del 2023. Nel 2022 e nel 2023 Jushi China ha ricevuto sovvenzioni ambientali per un totale rispettivamente di 1,7 milioni di CNY e di 1,6 milioni di CNY, pari allo 0,01 % e allo 0,01 % delle sue entrate del 2022 e del 2023 (57).

(119)

Né il governo della Cina né alcun produttore esportatore hanno fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che l’industria dei prodotti GFF in Cina non beneficerebbe più di tali sussidi. In effetti, dato che l’industria dei prodotti GFF è un settore incoraggiato e il suo sviluppo è una priorità per il governo della Cina, e considerando gli elementi di prova di cui sopra, la Commissione ha constatato che i produttori di prodotti GFF non hanno smesso di ricevere i sussidi di cui sopra.

3.4.4.1.3.   Conclusioni relative ai sussidi descritti ai punti 3.4.4.1.1 e 3.4.4.1.2

(120)

In sede di inchiesta iniziale queste sovvenzioni sono state considerate specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto solo le società che operano nel settore delle tecnologie chiave o nella produzione di prodotti chiave di cui agli orientamenti e ai repertori pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne. In particolare, il documento del MIIT del 2015 menziona specificamente l’industria dei materiali da costruzione, che comprende i prodotti GFF, come un settore al quale destinare specifici incentivi connessi alla conservazione dell’energia.

(121)

In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che i sussidi per la tutela dell’ambiente: sono specifici per gli stessi motivi.

(122)

In assenza di risposte ai questionari da parte dei produttori cinesi e del governo della Cina, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo dei sussidi ricevuti durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(123)

La Commissione ha tuttavia potuto concludere che nel periodo dell’inchiesta di riesame all’industria dei prodotti GFF hanno continuato a essere concessi sussidi per la tutela dell’ambiente, in linea con il programma sancito specifici piani e direttive riguardanti l’industria dei prodotti GFF.

(124)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che i prodotti GFF in Cina hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di sussidi, come sopra indicato. Preso atto dell’esistenza di contributi finanziari, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tali programmi di sovvenzione continuano a essere considerati compensabili.

3.4.4.2.   Sussidi ad hoc erogati dalle autorità municipali/regionali

(125)

In sede di inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che i produttori di GFF in Cina ricevevano ingenti sussidi una tantum o ricorrenti concessi da amministrazioni pubbliche a vari livelli, beneficiando quindi di vantaggi nel corso del periodo dell’inchiesta.

(126)

Il richiedente ha fornito elementi di prova per dimostrare che le sovvenzioni attraverso tali sussidi sono proseguite anche nel periodo dell’inchiesta di riesame. La relazione annuale di Hengshi China e della società madre di Taishan Fiberglass, il gruppo CNBM, indica esplicitamente che la maggior parte dei contributi pubblici ricevuti proviene da enti locali (58).

(127)

Per quanto riguarda la base giuridica, dall’inchiesta iniziale è emerso che tali sussidi sono stati versati alle società da autorità pubbliche a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultati tutti specifici per le società inserite nel campione o specifici in termini di ubicazione o di tipo di settore. I dettagli giuridici relativi alla legge specifica che ha permesso la concessione di tali vantaggi non sono stati comunicati da tutte le società inserite nel campione. La Commissione ha tuttavia ricevuto in alcuni casi una copia del documento, rilasciato da un’autorità pubblica, che accompagnava la concessione dei fondi.

(128)

Né il governo della Cina né alcun produttore esportatore hanno fornito elementi di prova che dimostrino che l’industria dei prodotti GFF in Cina non beneficerebbe più di tali sussidi o che il panorama legislativo sia cambiato. In effetti, dato che l’industria dei prodotti GFF è un settore incoraggiato e il suo sviluppo è una priorità per il governo della Cina, ed è indicato come tale anche in molti piani regionali, e considerando gli elementi di prova raccolti nell’inchiesta iniziale di cui sopra, la Commissione ha constatato che il produttore di prodotti GFF non ha smesso di ricevere i sussidi di cui sopra.

Specificità

(129)

Nell’inchiesta iniziale tali sussidi sono stati considerati specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto, come emerge dalla documentazione pertinente fornita dai produttori esportatori che hanno collaborato, sono limitati a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche e/o al settore dei prodotti GFF. Inoltre alcuni sussidi sono condizionati all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a). Tali sussidi non rispettavano le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto i criteri e le condizioni che disciplinano la spettanza non erano trasparenti né oggettivi e non si applicavano automaticamente.

(130)

In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che tali sussidi ad hoc sono specifici per gli stessi motivi.

Vantaggio

(131)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi e del governo della Cina, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo dei sussidi ricevuti durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(132)

Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha tuttavia potuto concludere che nel periodo dell’inchiesta di riesame all’industria dei prodotti GFF hanno continuato a essere concessi sussidi per la tutela dell’ambiente, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive relativi all’industria dei prodotti GFF.

Conclusioni

(133)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che il settore dei prodotti GFF in Cina ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di sussidi, come sopra indicato. Preso atto dell’esistenza di contributi finanziari, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tali programmi di sovvenzione continuano a essere considerati compensabili.

3.5.   Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o loro omessa riscossione

(134)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha rilevato che una serie di produttori di prodotti GFF beneficiavano di vari programmi di esenzione e di riduzione delle imposte, che comprendevano, tra gli altri, agevolazioni EIT per le imprese a nuova e alta tecnologia (59), credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo (60), esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate (61), nonché esenzioni dall’imposta sull’uso di terreni (62). Il richiedente ha asserito che i produttori di prodotti GFF in Cina continuavano a beneficiare di questi quattro programmi e hanno fornito elementi di prova in tal senso.

3.5.1.   Agevolazioni EIT per le imprese a nuova e alta tecnologia

(135)

In base alla legge cinese sull’imposta sul reddito delle imprese (63), le imprese a nuova e alta tecnologia cui lo Stato deve fornire un sostegno fondamentale beneficiano di un’aliquota ridotta dell’imposta sul reddito delle imprese (IET) pari al 15 % invece dell’aliquota ordinaria del 25 %. Il regolamento iniziale ha confermato che i produttori cinesi di prodotti GFF sono considerati imprese a nuova e alta tecnologia.

(136)

La base giuridica di questo programma comprende l’articolo 28 della legge EIT e l’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della Cina sull’imposta sul reddito delle imprese (64), nonché:

la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle «Misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia», G.K.F.H. [2016] n. 32;

la notifica del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato in merito alla revisione, alla stampa e alla pubblicazione degli orientamenti per la gestione del riconoscimento delle imprese a nuova e alta tecnologia, G.K.F.H. [2016] n. 195;

la comunicazione [2017] n. 24 dell’amministrazione tributaria dello Stato sull’applicazione di politiche preferenziali in materia di imposta sul reddito alle imprese ad alta tecnologia; e

gli orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall’Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.

(137)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, le società che possono beneficiare della riduzione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto e nuovo contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato e nelle attuali priorità su tali ambiti, come indicato negli orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia. Tali orientamenti fanno chiaramente riferimento alle tecnologie di produzione e alle materie prime chiave per il vetro, compresi i prodotti GFF, in quanto ambito prioritario.

(138)

Per essere ammissibili, le società devono soddisfare i seguenti criteri:

il totale delle loro spese per R&S deve rappresentare una determinata percentuale del fatturato totale delle vendite;

i loro introiti provenienti da prodotti di nuova e alta tecnologia devono rappresentare una determinata percentuale del fatturato totale delle vendite;

il personale impegnato in attività di R&S deve rappresentare una determinata percentuale del totale dell’organico.

(139)

Le società che beneficiano di questa misura devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L’importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.

(140)

Il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti che diverse società produttrici di prodotti GFF hanno continuato a essere considerate imprese ad alta tecnologia, tra cui ad esempio il gruppo Jiangsu Changhai e la sua controllata Changzhou Tianma; Jushi China e la sua controllata Jushi Jiugiang; PGTex China e la sua controllata Hongfa Vertical and Horizontal; la controllata di CPIC Hongfa New Materials e Zhuhai Zhubo Glass; Jiangsu Juding; Sinoma e le sue controllate Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composite Materials Group Co., Ltd., Zhongfu Lianzhong (Jiuquan) Composite Materials Co., Ltd., Zhongfu Lianzhong (Anyang) Composite Materials Co., Ltd., Zhongfu Lianzhong (Yuxi) Composite Materials Co., Ltd., Taishan Fiberglass Co., Ltd., Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd., Taishan Fiberglass Zibo Co., Ltd., Sinoma Science & Technology (Suzhou) Co., Ltd., Sinoma Science & Technology (Chengdu) Co., Ltd., Sinoma Science & Technology (Jiujiang) Co., Ltd., Nanjing Fiberglass Research and Design Institute Co., Ltd., e Jiangsu Hengzhou Special Glass Fiber Materials Co., Ltd.

(141)

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che diversi produttori di prodotti GFF hanno chiaramente continuato a beneficiare di tale regime. Nel 2022 CNBM, la società madre di Hengshi China e Taishan Fiberglass, ha registrato una diminuzione del 68,4 % degli oneri per imposte sul reddito dovuto all’aumento, all’interno del gruppo, del numero di società considerate società ad alta e nuova tecnologia e pertanto soggette a un’aliquota d’imposta sul reddito inferiore (65). Nella sua relazione annuale Jushi China spiega che «[q]ualora in futuro le modifiche delle politiche fiscali nazionali impediscano alla società di essere riconosciuta come impresa ad alta tecnologia o di ottenere nuove sovvenzioni pubbliche, i risultati operativi della società ne risentirebbero notevolmente» (66).

(142)

Né il governo della Cina né alcun produttore esportatore hanno fornito elementi di prova atti a dimostrare che l’industria dei prodotti GFF in Cina non beneficerebbe più di tali agevolazioni EIT o che il panorama legislativo su cui si fonda la base giuridica sia cambiato.

Specificità

(143)

Nell’inchiesta iniziale tali agevolazioni EIT sono state considerate specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio alcune tecnologie chiave nell’ambito dei prodotti GFF.

(144)

In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che tali agevolazioni EIT sono specifiche per gli stessi motivi.

Vantaggio

(145)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi e del governo della Cina, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo delle agevolazioni EIT ricevute durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(146)

Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha tuttavia potuto concludere che nel periodo dell’inchiesta di riesame all’industria dei prodotti GFF hanno continuato a essere concesse agevolazioni EIT per le imprese ad alta e nuova tecnologia, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive relativi all’industria dei prodotti GFF.

Conclusioni

(147)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che l’industria dei prodotti GFF in Cina ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di agevolazioni EIT, come sopra indicato. Preso atto dell’esistenza di contributi finanziari, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tali regimi di sovvenzione continuano a essere considerati compensabili.

3.5.2.   Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo

(148)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che le spese di R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e perdite dell’esercizio corrente, sono soggette a una deduzione ulteriore del 50 % dopo la piena deduzione alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali.

(149)

La base giuridica del regime è l’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT in combinato disposto con l’articolo 95 del regolamento di esecuzione della legge cinese sull’imposta sul reddito delle imprese («regolamento di esecuzione della legge EIT»), le disposizioni di esecuzione della legge cinese sull’imposta sul reddito delle imprese e le comunicazioni seguenti:

la comunicazione del ministero delle Finanze, dell’amministrazione tributaria dello Stato e del ministero della Scienza e della tecnologia sul miglioramento delle politiche di deduzione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese. (Cai Shui [2015] n. 119);

la comunicazione [2015] n. 97 dell’amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni pertinenti riguardanti un’ulteriore detrazione al lordo delle imposte delle spese delle imprese relative a ricerca e sviluppo;

la comunicazione del 2017 n. 40 dell’amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni riguardanti l’entità ammissibile dei calcoli per un’ulteriore detrazione al lordo delle imposte delle spese relative a ricerca e sviluppo; e

gli Orientamenti per l’ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell’industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall’Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.

(150)

Come stabilito in precedenza, il settore dei prodotti GFF rimane un’industria fortemente incoraggiata, e da molteplici inchieste della Commissione è emerso che le industrie cinesi incoraggiate beneficiano di tali regimi di sovvenzione (67). Il richiedente sottolinea inoltre che, secondo il regime di sovvenzioni speciali in favore dell’innovazione e dell’imprenditorialità di massa, i crediti fiscali per R&S sono una delle 83 sovvenzioni a disposizione delle industrie importanti (68).

(151)

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che i produttori di prodotti GFF continuano a investire in capacità di ricerca e in gruppi di R&S all’interno delle proprie organizzazioni (69). A titolo di esempio concreto, Jiangsu Changhai ha aumentato la propria spesa per R&S di quasi il 26 % tra il 2021 e il 2022, potendo così beneficiare nel 2023 di sgravi fiscali pari al 150 % di tali spese per R&S. Ciò significa che Jiangsu Changhai avrebbe potuto ridurre il proprio reddito imponibile di 197 milioni di CNY per le spese per R&S, corrispondente al 7,52 % delle sue entrate del 2023, pari a 2,6 miliardi di CNY.

(152)

Né il governo della Cina né alcun produttore esportatore hanno fornito elementi di prova atti a dimostrare che l’industria dei prodotti GFF in Cina non beneficerebbe più di tali agevolazioni EIT o che il panorama legislativo su cui si fonda la base giuridica sia cambiato.

Specificità

(153)

Nell’inchiesta iniziale il credito EIT è stato considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore dei prodotti GFF.

(154)

In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che tale credito EIT è specifico per gli stessi motivi.

Vantaggio

(155)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi e del governo della Cina, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo del credito EIT ricevuto durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(156)

Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha tuttavia potuto concludere che nel periodo dell’inchiesta di riesame all’industria dei prodotti GFF ha continuato a essere riconosciuto credito EIT, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive relativi all’industria dei prodotti GFF.

Conclusioni

(157)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che il settore dei prodotti GFF in Cina ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di credito EIT, come sopra indicato. Preso atto dell’esistenza di contributi finanziari, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tali programmi di sovvenzione continuano a essere considerati compensabili.

3.5.3.   Esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate

(158)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che la legge EIT offre agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in industrie o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato e, in particolare, le esenta dalle imposte sui redditi provenienti da investimenti azionari, quali dividendi e bonus, distribuiti tra imprese residenti ammissibili.

(159)

La base giuridica di questo programma è rappresentata dall’articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge relativa all’imposta sul reddito delle imprese. La Commissione non ha ricevuto elementi di prova indicanti che il regime di sovvenzione non sarebbe stato applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame o che le disposizioni giuridiche che lo disciplinano sarebbero cambiate. Sulla base degli elementi di prova e dei dati disponibili, la Commissione ha concluso che la base giuridica rimane invariata.

(160)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che svariati produttori di prodotti GFF in Cina sono gruppi societari di grandi dimensioni, composti da diverse società e persone giuridiche cinesi, e avrebbero pertanto il diritto di continuare a utilizzare questo regime di sovvenzione. Il gruppo Yuntianhua e la sua controllata CPIC, il gruppo CNBM e le sue controllate Zhenshi Holding, Sinoma, Jushi China e Taishan Fiberglass, e Jiangsu Changhai e le sue controllate sono imprese di diritto cinese e/o hanno la sede di direzione effettiva in Cina. Fanno parte di gruppi societari di grandi dimensioni, composti da diverse società e persone giuridiche in Cina.

Specificità

(161)

Nell’inchiesta iniziale tale esenzione fiscale è stata considerata specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate che godono del massimo sostegno dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo.

(162)

In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che tale esenzione fiscale è specifica per gli stessi motivi.

Vantaggio

(163)

Il vantaggio per i beneficiari di questo regime sarebbe pari al risparmio fiscale. In assenza di risposte al questionario da parte dei produttori cinesi e del governo della Cina, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo del credito EIT ricevuto durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(164)

Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha tuttavia potuto concludere che nel periodo dell’inchiesta di riesame all’industria dei prodotti GFF ha continuato a essere riconosciuto credito EIT, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive relativi all’industria dei prodotti GFF.

Conclusioni

(165)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che il settore dei prodotti GFF in Cina ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di esenzione fiscale, come sopra indicato. Preso atto dell’esistenza di contributi finanziari, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tali programmi di sovvenzione continuano a essere considerati compensabili.

3.5.4.   Esenzione dall’imposta sull’uso dei terreni

(166)

A norma della legge cinese, un’organizzazione o un singolo individuo che utilizzano terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versano di norma un’imposta sull’uso dei terreni. L’imposta sull’uso dei terreni viene riscossa dalle autorità fiscali locali nei luoghi in cui sono utilizzati tali terreni. Tuttavia determinate categorie di terreni, quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi pubblici e i siti storici e panoramici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani sono esentati dall’imposta sull’uso dei terreni.

(167)

La base giuridica di questo programma è costituita:

dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle tasse sui beni immobili (Guo Fa [1986] n. 90, modificati nel 2011); e

dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull’uso dei terreni urbani (ordinanza n. 645 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2013]).

(168)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha constatato che CNBM ha beneficiato di rimborsi del pagamento delle imposte sull’uso dei terreni da parte dell’Ufficio locale per i terreni, pur non rientrando in nessuna delle categorie esentate secondo la normativa nazionale di cui sopra (70).

(169)

Il denunciante ha sottolineato che non si tratta, in realtà, di un caso isolato. La Commissione ha constatato anche in diverse altre inchieste che società cinesi hanno beneficiato di questo regime anche se non rientravano in una delle categorie esentate (71). In inchieste recenti la Commissione ha constatato che le società beneficiano di una riduzione compresa tra il 50 % e il 60 %, e persino fino al 100 % (nel quadro delle misure del governo della Cina connesse alla COVID-19), dell’imposta sull’uso dei terreni (72).

(170)

Il richiedente ha pertanto sostenuto che era improbabile che tali pratiche fossero state interrotte nel periodo dell’inchiesta di riesame. Al contrario, come spiegato in precedenza, le riduzioni dell’imposta sull’uso dei terreni sono state ulteriormente prorogate nel contesto della pandemia di COVID-19.

(171)

In assenza di elementi di prova che dimostrino che il gruppo CNBM ha smesso di ricevere tali rimborsi del pagamento delle imposte sull’uso dei terreni da parte dell’ufficio locale per i terreni, sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha concluso che quantomeno CNBM ha continuato a ricevere tali benefici.

Specificità

(172)

In base all’inchiesta iniziale si è concluso che i terreni utilizzati dal produttore esportatore che ha collaborato, il quale ha beneficiato dell’esenzione dall’imposta sull’uso dei terreni, non rientravano in alcuna delle categorie di terreni esentate per legge dall’imposta sull’uso dei terreni. Non si può pertanto concludere che i produttori esportatori in questione soddisfacevano alcuno dei criteri stabiliti dai regolamenti relativi all’imposta sull’uso dei terreni. Di conseguenza, la misura che esenta tali produttori esportatori dall’imposta sull’uso dei terreni è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(173)

In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che tale esenzione fiscale è specifica per gli stessi motivi.

Vantaggio

(174)

Il vantaggio per i beneficiari di questo regime sarebbe pari al rimborso dell’imposta pagata sull’uso dei terreni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi e del governo della Cina, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo del credito EIT ricevuto durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(175)

Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha tuttavia potuto concludere che nel periodo dell’inchiesta di riesame all’industria dei prodotti GFF ha continuato a essere riconosciuto credito EIT, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive relativi all’industria dei prodotti GFF.

Conclusioni

(176)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che il settore dei prodotti GFF in Cina ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di rimborso fiscale, come sopra indicato. Preso atto dell’esistenza di contributi finanziari, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tali programmi di sovvenzione continuano a essere considerati compensabili.

3.6.   Fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato

3.6.1.   Fornitura di materie prime

(177)

Il richiedente ha sostenuto che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a percepire un vantaggio sotto forma di fornitura di beni e servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(178)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito che, poiché i gruppi di società oggetto dell’inchiesta erano integrati verticalmente, nell’ambito dell’inchiesta della Commissione erano stati inclusi i principali fornitori di materie prime. Pertanto le sovvenzioni ricevute a livello di tali fornitori collegati sono state integrate nei calcoli relativi a ciascun regime di sovvenzione. Dall’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza non sono tuttavia emersi elementi di prova sufficienti a comprovare l’asserzione secondo cui fornitori indipendenti avrebbero fornito ai fabbricanti di prodotti GFF beni a un prezzo inferiore al valore adeguato.

(179)

La Commissione non ha pertanto ritenuto necessario esaminare tale regime.

3.6.2.   Messa a disposizione di terreni

(180)

In Cina tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo, costituito da villaggi o città, prima che un titolo di proprietà o possesso del terreno possa essere registrato o concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbane appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città.

(181)

A norma della Costituzione cinese e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti di uso dei terreni». Per i terreni industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni. Anche i seguenti documenti contengono norme pertinenti per la fornitura di diritti di uso dei terreni:

la legge in materia di proprietà della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 62 del presidente della Repubblica popolare cinese);

la legge sull’amministrazione fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 28 del presidente della Repubblica popolare cinese);

la legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano (ordinanza n. 18 del presidente della Repubblica popolare cinese);

il regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull’assegnazione e sul trasferimento dei diritti d’uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane (decreto n. 55 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese);

il regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 653 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2014]);

le disposizioni sull’assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta (avviso n. 39 della CSRC); e

l’avviso del Consiglio di Stato su importanti aspetti riguardanti il rafforzamento del controllo fondiario (Guo Fa (2006) n. 31).

(182)

Secondo l’articolo 10 delle «Disposizioni sull’assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta» le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, che è aggiornato solo ogni tre anni, e alla politica industriale del governo.

(183)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, i prezzi corrisposti per i diritti di uso dei terreni in Cina non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell’offerta, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato constatato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Come indicato, sono invece le autorità a fissare i prezzi in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, che impone loro di tenere conto, tra i vari criteri, anche della politica industriale nello stabilire il prezzo dei terreni industriali.

(184)

Dall’inchiesta iniziale è emerso inoltre che la maggior parte degli esportatori inseriti nel campione ha ottenuto i diritti di uso dei terreni mediante assegnazione diretta a tariffe negoziate e non mediante procedure di gara competitive. Nei casi in cui sono state effettivamente presentate offerte, vi ha partecipato un solo offerente e il prezzo finale corrispondeva a quello iniziale. Non è stato possibile dimostrare che il prezzo iniziale fosse stato stabilito indipendentemente e corrispondesse al valore di mercato dei diritti di uso dei terreni. Inoltre alcune società hanno ricevuto rimborsi dalle autorità locali dopo l’acquisto dei diritti di uso dei terreni, mentre altre (ad esempio il gruppo CNBM) sono state autorizzate a rinviare i pagamenti per anni dopo l’inizio dell’uso dei terreni.

(185)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame il quadro giuridico che disciplina la concessione di diritti di uso dei terreni in Cina è rimasto invariato. Inoltre, nelle recenti inchieste antisovvenzioni la Commissione ha stabilito che i settori incoraggiati, in cui rientrano i prodotti GFF, continuano a percepire diritti di uso di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato (73).

(186)

In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che i produttori di prodotti GFF in Cina continuano a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di diritti di uso di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, conferendo in tal modo un vantaggio alle società beneficiarie.

Specificità

(187)

Come indicato al considerando 183, il prezzo dei diritti di uso dei terreni fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo. Nell’ambito di tale politica industriale, come descritto in precedenza, l’industria dei prodotti GFF è repertoriata come settore incoraggiato. Inoltre la decisione n. 40 del Consiglio di Stato impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incoraggiati. L’articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti di uso di terreni.

(188)

Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso il settore dei prodotti GFF, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti.

Vantaggio

(189)

Il vantaggio per i beneficiari di questo regime è pari alla differenza tra il prezzo di mercato che avrebbero pagato per i diritti di uso di terreni e il prezzo effettivamente pagato. In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi e del governo della Cina, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo del contributo finanziario ricevuto durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(190)

Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha potuto tuttavia concludere che nel periodo dell’inchiesta di riesame i terreni hanno continuato a essere concessi ai produttori esportatori per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive relativi all’industria dei prodotti GFF.

Conclusioni

(191)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che l’industria dei prodotti GFF in Cina ha continuato a ricevere terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tali programmi di sovvenzione continuano a essere considerati compensabili.

3.6.3.   Fornitura di energia elettrica

(192)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha constatato che determinati grandi utenti industriali chiave di energia elettrica sono autorizzati ad acquistare energia elettrica direttamente dai produttori di elettricità, anziché acquistarla dalla rete, sottoscrivendo contratti di acquisto diretto oppure essendo ammessi a partecipare al «sistema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato». Alcuni dei produttori di prodotti GFF inseriti nel campione dell’inchiesta iniziale beneficiavano di tale trattamento. Per la maggior parte delle società oggetto dell’inchiesta, i prezzi praticati per mezzo di tali contratti/tale sistema di scambio erano più bassi di quelli stabiliti a livello provinciale per i grandi clienti industriali.

(193)

Nell’ambito dell’inchiesta iniziale è stato riscontrato che la possibilità di stipulare tali contratti diretti o di essere ammessi a partecipare al «sistema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato» non era aperta a tutti i grandi consumatori industriali. A livello nazionale i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico precisavano che «le imprese che non si conformano alla politica industriale e nazionale e i cui prodotti e processi vengono soppressi non dovrebbero prendere parte a transazioni dirette» (74).

(194)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che la legislazione prevedeva un’applicazione selettiva delle transazioni dirette sul mercato dell’energia elettrica ad alcuni settori, quali le industrie dei materiali da costruzione e quelle ad alta tecnologia. Tale applicazione selettiva si traduce in una riduzione delle tariffe dell’energia elettrica da parte dello Stato a favore delle società attive in tali settori (75).

(195)

Il quadro giuridico pertinente nel periodo dell’inchiesta di riesame rimane invariato e comprende:

la circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull’ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio, Fa Gua Yun Xing [2018] n. 1027, emessa il 16 luglio 2018;

diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico [Zhong Fa (2015) n. 9];

la comunicazione sull’impegno nella costruzione del mercato dell’energia elettrica nel 2017 del comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong, LJXDL [2017] n. 93;

la comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell’energia elettrica dell’ufficio di supervisione di Shandong dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale, LJNSC [2017] n. 36.

(196)

Durante le consultazioni preliminari il governo della Cina ha sostenuto che il sistema energetico cinese ha subito profonde riforme orientate al mercato e che le recenti inchieste della Commissione non hanno individuato tali programmi come sovvenzioni. Il governo della Cina non ha tuttavia collaborato ulteriormente all’inchiesta, né ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno di tale argomentazione oppure dimostrato quali potrebbero essere tali modifiche legislative.

(197)

In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che il regime di sovvenzioni continua ad applicarsi allo stesso modo, concedendo ai produttori selezionati di prodotti GFF la possibilità di firmare accordi di acquisto diretto o di essere ammessi a partecipare al «sistema di scambio dell’energia elettrica orientato al mercato» e di beneficiare di energia elettrica a tariffe agevolate.

Specificità

(198)

L’inchiesta iniziale ha concluso che tale sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime alle imprese con determinati obiettivi di politica industriale stabiliti dallo Stato e i cui prodotti o processi non sono stati soppressi in quanto non ammissibili.

(199)

In assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che tale sovvenzione è specifica per gli stessi motivi.

Vantaggio

(200)

Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio sul prezzo dell’energia elettrica, in quanto quest’ultima è stata erogata a tariffe inferiori a quella normale di rete corrisposta da altri grandi utenti industriali che non possono beneficiare della fornitura diretta.

(201)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi e del governo della Cina, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo del contributo finanziario ricevuto nell’ambito di questo regime durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(202)

Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha potuto concludere che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’energia elettrica ha continuato a essere fornita all’industria dei prodotti GFF per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive relativi all’industria dei prodotti GFF.

Conclusioni

(203)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che il settore dei prodotti GFF in Cina ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di fornitura di energia elettrica, come sopra indicato, per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Preso atto dell’esistenza di contributi finanziari, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tali regimi di sovvenzione continuano a essere considerati compensabili.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O DI REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI EGITTO

(204)

In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame, nella nota sulla sufficienza degli elementi di prova, nell’avviso di apertura e nella risposta del governo dell’Egitto al questionario della Commissione, sono state esaminate le presunte sovvenzioni erogate dal governo dell’Egitto mediante gli strumenti di seguito indicati.

 

Trasferimento diretto di fondi

a)

Concessione di prestiti agevolati

b)

Sostegno agli investimenti in capitale

c)

Assicurazione dei crediti all’esportazione

 

Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o loro omessa riscossione

d)

Agevolazioni fiscali sul reddito delle imprese

e)

Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per le apparecchiature importate

f)

Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di materiali importati

 

Fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato

g)

Messa a disposizione di terreni

(205)

Le presunte sovvenzioni in Egitto riguardano due società collegate: Jushi Egypt Fiberglass Industry S.A.E («Jushi Egypt») ed Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E («Hengshi Egypt»). Le società madri di entrambe le società hanno sede in Cina e fanno parte del gruppo CNBM, controllato in ultima istanza dalla commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato («SASAC») (76). Il governo dell’Egitto ha confermato che questi due produttori sono gli unici produttori di prodotti GFF in Egitto.

(206)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che le sovvenzioni sotto forma di rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o loro omessa riscossione e di messa a disposizione di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato (ai sensi delle lettere d), e), f) e g) di cui sopra) sono state erogate direttamente dal governo dell’Egitto in favore di Jushi Egypt e/o di Hengshi Egypt (77). È risultato tuttavia che il governo della Cina ha fornito trasferimenti diretti di fondi attraverso banche statali o altrimenti dirette dallo Stato (78). Dall’inchiesta iniziale è emerso che il governo dell’Egitto aveva riconosciuto e adottato tali sovvenzioni, che sono state quindi attribuite al governo dell’Egitto come sovvenzioni proprie. Il governo dell’Egitto è stato pertanto considerato l’autorità concedente ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base in relazione a tali sovvenzioni (79). Nella domanda di riesame si sosteneva che le sovvenzioni di cui sopra erano proseguite con le stesse modalità.

4.1.   Collaborazione da parte del governo della Cina, del governo dell’Egitto e dei produttori esportatori egiziani

(207)

Come già descritto nella sezione 3.1, il governo della Cina non ha collaborato all’inchiesta né sono pervenute risposte ai questionari specifici destinati a EXIM e Sinosure.

(208)

Come indicato ai considerando 19 e 21, neanche Jushi Egypt ed Henghsi Egypt hanno collaborato all’inchiesta, né hanno fornito risposte al questionario. Di conseguenza, con nota verbale del 18 marzo 2026, la Commissione ha informato il governo dell’Egitto di tale circostanza, sottolineando che intendeva applicare l’articolo 28 del regolamento di base e fondare sui dati disponibili le proprie conclusioni in relazione ai produttori esportatori, e lo ha invitato a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni riguardo a questa questione.

(209)

Il governo dell’Egitto, d’altro canto, ha collaborato all’inchiesta e ha risposto al questionario. Il questionario per il governo dell’Egitto comprendeva anche un questionario specifico per TEDA Egypt Investment Co. («TEDA Egypt»). Inizialmente il governo dell’Egitto non aveva fornito alcuna risposta al questionario specifico relativo a TEDA Egypt. Il governo dell’Egitto l’ha tuttavia presentata solo dopo la visita di verifica. La Commissione ha pertanto deciso di applicare i dati disponibili.

(210)

È stata effettuata una visita di verifica anche presso le sedi delle autorità governative egiziane seguenti:

General Authority for Investment («GAFI»), Il Cairo, Egitto;

General Authority of the Suez Canal Economic Zone («Autorità generale della zona SC»), zona economica del canale di Suez, Egitto.

(211)

La Commissione ha tuttavia ritenuto di non aver ricevuto, nemmeno dopo la verifica, spiegazioni esaurienti in merito ad alcune questioni sollevate nel corso dell’indagine, e che alcuni documenti richiesti non fossero stati presentati dal governo greco. Inoltre, sebbene tra le visite di verifica fosse inizialmente prevista una visita a TEDA Egypt, quest’ultima si è alla fine rifiutata di incontrare il gruppo della Commissione.

(212)

Di conseguenza, il 18 marzo 2026 la Commissione ha informato il governo dell’Egitto di tale circostanza con una nota verbale, sottolineando che intendeva applicare l’articolo 28 del regolamento di base in relazione alle questioni che non erano state pienamente chiarite.

(213)

Il governo dell’Egitto ha contestato l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, sostenendo che dovrebbe trattarsi di una misura eccezionale che richiede di dimostrare che la parte interessata ha deliberatamente rifiutato di concedere l’accesso alle informazioni necessarie o ha ostacolato gravemente l’inchiesta. Il governo dell’Egitto ha sottolineato di aver collaborato diligentemente durante l’inchiesta e che eventuali difficoltà nel fornire tutti i dettagli richiesti derivavano dall’incapacità di fatto o di diritto di fornire le informazioni, piuttosto che da un tentativo di nasconderle.

(214)

Il governo dell’Egitto ha inoltre sottolineato che il ricorso all’articolo 28 del regolamento di base non può essere utilizzato come strumento punitivo volto a penalizzare la parte interessata. L’unico scopo del ricorso ai dati disponibili ai sensi di tale disposizione è piuttosto quello di consentire alla Commissione di proseguire l’inchiesta nonostante l’assenza di determinati dati.

(215)

Infine il governo dell’Egitto ha sottolineato che la Commissione non ha fornito una motivazione adeguata per giustificare il rifiuto totale dei dati effettivi, come previsto dall’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base.

(216)

A tale riguardo la Commissione ha chiarito che, come indicato nella nota verbale del 18 marzo 2026 e in altre comunicazioni con il governo dell’Egitto, la Commissione riconosceva gli sforzi e la diligenza con cui il governo dell’Egitto ha collaborato con la Commissione, come pure il fatto che questi avesse fornito la maggior parte delle spiegazioni e dei documenti richiesti. Come spiegato nella nota verbale, la Commissione non intendeva rifiutare completamente tutti i dati forniti. La nota verbale aveva lo scopo di informare il governo dell’Egitto che la Commissione intendeva ricorrere ai dati disponibili solo in relazione al numero limitato di questioni che non erano state pienamente chiarite, proprio per poter proseguire la propria inchiesta nonostante l’assenza di alcuni dati.

(217)

A tal riguardo, la Commissione ha sottolineato che la nota verbale non attribuiva un tentativo di occultamento di informazioni. In ogni caso, il fatto che determinate informazioni e/o determinati documenti siano deliberatamente occultati o non possano essere forniti per motivi tecnici, di fatto o di diritto è irrilevante. L’elenco delle informazioni mancanti fornito con la nota verbale era un’esposizione dei fatti senza un giudizio di valore, che indicava quali documenti erano stati richiesti ma non ricevuti e quali spiegazioni la Commissione riteneva incomplete, giustificando pertanto un’applicazione parziale dei dati disponibili limitata a tali punti. Gli elementi specifici per i quali la Commissione si è basata sui dati disponibili sono illustrati in dettaglio nelle parti pertinenti dell’analisi che segue.

4.2.   La zona di cooperazione economica e commerciale di Suez

(218)

Jushi Egypt ed Henghsi Egypt sono situate nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez («zona SETC»). La zona si estende per una superficie di 7,34 km2, suddivisa in un’area iniziale di 1,34 km2 e un’area di espansione di 6 km2.

(219)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che tale zona economica speciale è stata istituita congiuntamente dalla Cina e dall’Egitto. Il contesto giuridico e fattuale dell’istituzione della zona SETC è stato descritto ai considerando da 647 a 669 dell’inchiesta iniziale.

(220)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la cooperazione per la creazione della zona SETC è iniziata negli anni ‘90, con l’intenzione del governo dell’Egitto di attingere all’esperienza della Cina nello sviluppo di zone economiche speciali, al fine di istituire una zona analoga in Egitto. Nel 1997 i primi ministri della Cina e dell’Egitto hanno firmato un memorandum d’intesa secondo cui i due paesi «conven[ivano] di cooperare allo sviluppo di una libera zona economica a nord del Golfo di Suez». Tianjin Teda Investment Holding Co., Ltd. («Tianjin TEDA»), un’impresa di proprietà dello Stato cinese, e diverse imprese di proprietà dello Stato egiziano hanno costituito la Egypt China Joint Venture Company («ECJV») per gestire lo sviluppo iniziale della zona, in cui la parte egiziana deteneva una partecipazione del 90 %. I terreni sono stati trasferiti all’ECJV nel 1998, ma per diversi anni non vi sono stati ulteriori progressi. Nel 2002 una più vasta zona in cui si situava la zona SETC è stata classificata come zona economica speciale, rendendo così le disposizioni della legge n. 83/2002 sulle zone economiche di carattere speciale («legge 83/2002») applicabili alla zona SETC.

(221)

Lo sviluppo ha ricevuto nuovo impulso nel 2006, grazie alla politica «Go Global» promossa dal governo cinese volta a spingere le società cinesi a investire maggiormente all’estero, che ha portato il ministero del Commercio a proporre l’istituzione delle cosiddette «zone commerciali e di cooperazione d’oltremare» e a dichiarare la zona SETC una delle prime di 18 zone ufficialmente approvate. Nel 2007 il ministero del Commercio ha organizzato un’asta per la nomina dei promotori per tali zone e Tianjin TEDA ha vinto l’asta per la zona SETC.

(222)

Nel 2008 Tianjin TEDA ha costituito una joint venture con il Fondo di sviluppo Cina-Africa, fondando la China-Africa TEDA Investment Co., Ltd. («China-Africa TEDA»), come principale entità di investimento di parte cinese nella zona di cooperazione. Cina-Africa TEDA ed ECJV hanno quindi costituito una nuova società, TEDA Egypt, per gestire lo sviluppo della zona SETC. Come indicato al considerando 218, la zona aveva una superficie iniziale di 1,34 km2, che nel 2013 è stata ampliata di ulteriori 6 km2.

(223)

Successivamente i lavori sono proseguiti rapidamente e alla fine del 2011 tutte le infrastrutture nell’area di partenza erano state completate. Lo sviluppo della zona SETC è poi proseguito nell’ambito delle principali strategie di ciascun paese: l’iniziativa cinese «One Belt, One Road» del 2013 e il «piano di sviluppo del corridoio del canale di Suez» avviato dall’Egitto nel 2014. Nell’ambito di tale piano, nel 2015 la zona SETC è stata ufficialmente incorporata nella più ampia zona economica del canale di Suez («zona SC»). Da quel momento l’intera superficie di circa 461 km2 è stata classificata come «zona economica di carattere speciale» a norma della legge 83/2002 e delle sue versioni modificate.

(224)

Durante la visita di Stato di Xi Jinping in Egitto, nel gennaio 2016 i due governi hanno altresì firmato l’accordo tra il ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese e l’Autorità generale della zona economica del Canale di Suez della Repubblica araba d’Egitto relativo alla zona di cooperazione economica e commerciale di Suez («accordo di cooperazione»). L’obiettivo di tale accordo era codificare la prassi consolidata e formalizzare la cooperazione Cina-Egitto nel quadro dell’iniziativa «One Belt, One Road», includendovi il sostegno offerto dal governo della Cina alle società all’estero.

(225)

Infine, nel 2016 è stato firmato anche un accordo di cooperazione tra il governo dell’Egitto e il governo della Cina, quale quadro definito per iscritto ai fini della cooperazione nella zona SETC, per formalizzarlo nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road». L’accordo ha specificamente riconosciuto la zona SETC come zona di cooperazione economica e commerciale d’oltremare della Cina, che ha diritto al pertinente sostegno politico e alle agevolazioni concessi dal governo della Cina. È stato inoltre istituito un meccanismo di consultazione a tre livelli, che coinvolge vari dipartimenti governativi di entrambe le nazioni per agevolare la sua attuazione.

(226)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha constatato che il governo dell’Egitto ha approvato la concessione di un sostegno finanziario agevolato da parte del governo della Cina ai produttori situati nella zona SETC, in linea con gli impegni concordati che mirano a sviluppare e sostenere le attività economiche all’interno della zona. La Commissione ha pertanto concluso che i contributi finanziari erogati dagli enti pubblici cinesi a Jushi Egypt ed Hengshi Egypt sotto forma di finanziamenti agevolati possono essere attribuiti al governo dell’Egitto in quanto governo del paese d’origine o di esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base (80).

(227)

Durante le consultazioni preliminari con il governo dell’Egitto e il governo della Cina, entrambi i governi hanno sostenuto che l’inchiesta relativa a tali sovvenzioni «transnazionali» violava l’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM») e che non vi erano elementi di prova del fatto che l’Egitto avesse «riconosciuto e adottato» sovvenzioni cinesi. Il governo dell’Egitto ha ribadito tali argomentazioni nel corso dell’inchiesta, sostenendo che non vi è alcuna base giuridica né nell’accordo SCM né nel regolamento di base per attribuire al governo dell’Egitto il sostegno finanziario fornito dalla Cina a Jushi Egypt ed Henghsi Egypt.

(228)

Nel corso della presente inchiesta, è stata pubblicata la relazione del panel nella controversia European Union – Countervailing Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia (DS616). Il panel ha constatato che l’attribuzione di contributi finanziari forniti da un governo (entità statali cinesi) al governo di un altro paese (Indonesia) viola l’accordo SCM. Il governo dell’Egitto ha affermato che le risultanze del panel convalidavano le sue argomentazioni in merito all’illegittimità della suddetta attribuzione ai sensi dell’accordo SCM, e che la Commissione dovrebbe pertanto chiudere la presente inchiesta.

(229)

La Commissione ha tuttavia presentato ricorso contro le suddette risultanze del panel, e in sede di OMC non è stata ancora adottata una decisione definitiva. Pertanto le risultanze del panel relative al caso DS616 non costituiscono un precedente pertinente in questo momento. Allo stesso tempo, nelle cause riunite C-269/23P e C-272/23P (81) a seguito di un ricorso contro il regolamento iniziale e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 (82), la Corte di giustizia ha stabilito che un contributo finanziario fornito dal governo di un paese A a soggetti esportatori stabiliti nel paese B può, di fatto, essere attribuito al paese B a determinate condizioni.

(230)

La Corte di giustizia ha sostenuto che, a norma degli articoli 2 e 6 del regolamento di base, una sovvenzione può assumere la forma di un investimento estero, effettuato dalla pubblica amministrazione di un dato paese terzo (paese A), in una o più imprese stabilite in un altro paese terzo (paese B), purché il comportamento dell’amministrazione di quest’ultimo paese consenta di ritenere che essa stessa abbia concesso il contributo finanziario a tali società, accordandolo formalmente o consentendone nei fatti il beneficio (83). Ciò può verificarsi, in particolare, quando l’emanazione di una normativa, l’adozione di una decisione, la concessione di un’autorizzazione o il ricorso a qualsiasi altra misura da parte del paese B sia necessaria o necessario al fine di consentire a dette società di ottenere, nel territorio del paese B, un contributo finanziario da parte del paese A, indipendentemente dal fatto che tale necessità sia legale o derivi dal fatto che tale paese A abbia, in pratica, subordinato il diritto a detto contributo finanziario a una siffatta legislazione, decisione, autorizzazione o altra misura.

(231)

Come stabilito nel regolamento iniziale, il governo della Cina e il governo dell’Egitto hanno istituito, in stretta collaborazione, la zona SETC quale zona con peculiarità giuridiche ed economiche che consentivano al governo della Cina di perseguire gli obiettivi di espansione verso l’esterno delle sue industrie nell’ambito dell’iniziativa «One Belt, One Road» e delle politiche di «internazionalizzazione», nonché di concedere le agevolazioni inerenti a tali iniziative. Gli sforzi compiuti dal governo dell’Egitto per istituire la zona SETC e l’ampio coordinamento con il governo della Cina in relazione a tale zona costituiscono chiaramente un comportamento che consente di ritenere che il governo dell’Egitto stesso abbia concesso tali contributi finanziari a Jushi Egypt ed Hengshi Egypt, consentendo loro nei fatti di beneficiarne nel quadro della cooperazione descritta.

(232)

Sebbene la Commissione si sia basata in parte sui dati disponibili per giungere alle proprie conclusioni in merito al quadro giuridico e fattuale relativo all’istituzione della zona SETC (84), non sono stati presentati, né sono altrimenti disponibili, nuovi elementi di prova tali da invalidare alcuna delle conclusioni raggiunte al riguardo. La Commissione ha pertanto sostenuto che, sulla base degli elementi di prova disponibili, la concessione di sostegno finanziario da parte del governo della Cina a Jushi Egypt ed Hengshi Egypt può essere attribuita al governo dell’Egitto.

(233)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’Egitto ha ribadito le sue argomentazioni secondo cui l’attribuzione al governo dell’Egitto di un qualsiasi sostegno finanziario fornito dalla Cina a Jushi Egypt ed Henghsi Egypt è contraria alle disposizioni dell’accordo SCM e del regolamento di base, come confermato nel caso DS616.

(234)

La Commissione ha sottolineato di aver già spiegato ai considerando da 227 a 230 che le risultanze del panel nel caso DS616 non costituiscono un precedente pertinente, in quanto la Commissione ha presentato ricorso contro tali risultanze. Allo stesso tempo, come descritto agli stessi considerando, la Corte di giustizia ha confermato che tale attribuzione è possibile a norma del regolamento di base.

(235)

In assenza di nuove argomentazioni contrarie, la Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo dell’Egitto.

4.3.   Trasferimento diretto di fondi

4.3.1.   Concessione di prestiti agevolati

(236)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che Jushi Egypt ha ricevuto sovvenzioni attraverso la concessione di prestiti agevolati da parte di banche cinesi demandate all’attuazione delle politiche del governo, che agiscono in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 3 del regolamento di base. Tali prestiti sono stati erogati sia direttamente a Jushi Egypt dalla China Development Bank («CDB») e dall’EXIM (85), sia come prestiti intersocietari dalla sua società madre, Jushi China (86). In quest’ultimo caso, anziché lasciare che Jushi Egypt ricevesse i prestiti direttamente dalle banche cinesi, tali istituti hanno erogato i finanziamenti agevolati a Jushi (China), che ne ha poi trasferito il vantaggio alle sue attività produttive in Egitto (Jushi Egypt).

(237)

Nella presente inchiesta, in assenza di collaborazione da parte del governo della Cina, delle banche statali cinesi per la quale la Commissione ha inviato questionari specifici al governo della Cina o dei produttori esportatori della Cina o dell’Egitto, la Commissione si è basata sui dati disponibili per determinare se i produttori esportatori egiziani continuino a beneficiare della concessione di prestiti agevolati.

Banche statali che agiscono come enti pubblici

(238)

Come illustrato ai considerando da 56 a 69, la Commissione ha concluso che gli specifici obiettivi di interesse pubblico sono attuati da banche statali nell’esercizio di funzioni pubbliche in relazione all’industria della fibra di vetro, in particolare EXIM, agendo quindi come enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Anche qualora non fossero da considerare come enti pubblici, la Commissione ha rilevato che tali banche, come pure le banche private, sarebbero anche da considerare investite, da parte del governo della Cina, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(239)

Come già stabilito nell’ambito dell’inchiesta iniziale, ai prestiti concessi da EXIM e CDB a Jushi Egypt si applica un ulteriore quadro giuridico (87).

(240)

Il 6 novembre 2009 China-Africa TEDA ed EXIM hanno firmato un protocollo d’intesa per la cooperazione strategica, proponendo un piano d’azione con un importo totale di 6 miliardi di CNY per realizzare una cooperazione strategica globale nelle zone di cooperazione commerciale ed economica d’oltremare.

(241)

Il 7 novembre 2009 sei zone africane di cooperazione economica e commerciale, tra cui la zona SETC, hanno firmato un patto (Joint Meeting Pact) tra le zone cinesi di cooperazione economica e commerciale d’oltremare (africane) e il fondo cinese per lo sviluppo dell’Africa («CADF»), una filiale della CDB.

(242)

Inoltre nel 2013 il ministero del Commercio ha pubblicato una comunicazione sugli aspetti relativi al sostegno della China Development Bank alla creazione e allo sviluppo di zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare. Secondo tale comunicazione, il MOFCOM la CDB «forniranno un sostegno politico agli investimenti e ai finanziamenti per le imprese che entrano a far parte delle zone di cooperazione ammissibili». La CDB «chiarirà le condizioni di base per il finanziamento prioritario nella zona di cooperazione in conformità delle disposizioni del ministero del Commercio e del ministero delle Finanze», e «sosterrà in modo selettivo i progetti in via di elaborazione e i progetti di cooperazione che il ministero del Commercio e i governi ospitanti della zona di cooperazione hanno trovato particolarmente interessanti».

(243)

Inoltre l’articolo 4 dell’accordo di cooperazione del 2016 firmato tra la Cina e l’Egitto afferma che «il governo cinese identifica la zona di cooperazione come la zona di cooperazione economica e commerciale d’oltremare della Cina. La zona di cooperazione […] ha diritto al pertinente sostegno politico e alle agevolazioni concessi dal governo cinese alle zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare». Inoltre, conformemente all’articolo 5, il governo cinese sostiene la zona di cooperazione «incoraggiando le istituzioni finanziarie competenti a fornire strumenti di finanziamento per […] progetti di investimento all’interno della zona di cooperazione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di prestito e i requisiti per il suo utilizzo».

(244)

Oltre a ciò, l’articolo 2, paragrafo IV, dell’accordo di cooperazione per l’istituzione di un comitato di gestione della zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez, che attua l’anzidetto accordo, specifica inoltre che il comitato di gestione istituito «si adopera al massimo per attuare in modo regolare tutte le politiche di incentivazione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari cinesi ed egiziane» e l’articolo 2, paragrafo V, aggiunge che il comitato «coordina e agevola gli istituti finanziari competenti, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, istituti bancari, istituti assicurativi e vari fondi che forniscono supporto creditizio alla zona di cooperazione e alle imprese residenti, e assiste la zona di cooperazione e le imprese residenti nella ricerca di altri canali di finanziamento».

(245)

Alla luce di quanto precede e in assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari statali cinesi, compresi EXIM e CDB, hanno applicato il suesposto quadro giuridico nell’esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore dei prodotti GFF, e in particolare alle controllate estere di società cinesi stabilite nella zona SETC. Essi erano pertanto enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. Anche qualora non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha stabilito che essi sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della Cina, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

Elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni

(246)

I contratti di prestito specifici e i dettagli dei prestiti intersocietari tra le entità del gruppo Jushi non sono informazioni pubblicamente disponibili e non sono stati messi a disposizione della Commissione. Non è stato pertanto possibile determinare con precisione la natura esatta, il numero, l’importo e le condizioni preferenziali di tali prestiti. Non vi erano tuttavia elementi di prova che dimostrassero la cessazione delle sovvenzioni nell’ambito di tale regime. Al contrario, i dati disponibili hanno dimostrato che le sovvenzioni nell’ambito di questo regime sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(247)

In particolare, nell’inchiesta iniziale la Commissione ha constatato che CDB ed EXIM hanno concesso due prestiti a Jushi Egypt per un importo totale di 200 milioni di USD. Il primo prestito (a partire dal 2012) è stato utilizzato per finanziare l’avvio dello stabilimento e il secondo prestito (a partire dal 2016) corrispondeva a un progetto di espansione di una linea di produzione supplementare (88). Tali prestiti, di per sé, non erano tuttavia sufficienti a coprire il fabbisogno totale di finanziamento per lo sviluppo delle attività manifatturiere. Pertanto nel periodo 2014-2018, Jushi China ha anche erogato a Jushi Egypt serie di prestiti intersocietari, per un totale di 260 milioni di USD (89).

(248)

Dagli elementi di prova raccolti nella presente inchiesta è emerso che durante il periodo in esame Jushi Egypt era impegnata in un altro progetto di espansione della capacità produttiva. I conti finanziari di Jushi China hanno evidenziato che Jushi Egypt era una delle sue entità estere in cui era in corso un progetto di costruzione di una linea di produzione. Dall’inchiesta è inoltre emerso che, dopo l’inchiesta iniziale, Jushi Egypt ha effettuato l’acquisto di almeno un ulteriore lotto di terreno per l’ampliamento dei propri impianti (90), che ha comportato un ingente fabbisogno finanziario.

(249)

Il governo dell’Egitto ha confermato che nessuna banca egiziana ha concesso prestiti a Jushi Egypt o a Hengshi Egypt durante il periodo in esame; da ciò si evince che Jushi Egypt deve aver continuato a fare affidamento, quale fonte di finanziamento di tali spese elevate, sui prestiti delle banche CDB ed EXIM, su prestiti infragruppo della sua società madre, o su entrambi.

(250)

Allo stesso tempo, come stabilito ai considerando da 70 a 81, i produttori cinesi di prodotti GFF hanno continuato a beneficiare di ingenti importi di finanziamenti agevolati da parte di banche statali, compresi prestiti a favore di Jushi China.

(251)

Inoltre la Commissione ha costantemente riscontrato, in diverse inchieste recenti, che i settori incoraggiati, come quello dei prodotti GFF, ricevono sovvenzioni compensabili sotto forma di finanziamenti agevolati da banche statali (91).

(252)

La Commissione ha pertanto concluso, sulla base dei dati disponibili, che Jushi Egypt ha continuato a ricevere prestiti agevolati dalle banche CDB ed EXIM, dalla propria società madre o da entrambe.

Vantaggio

(253)

In assenza di collaborazione da parte del governo della PRC, dei produttori esportatori cinesi, e dei produttori esportatori egiziani in qualità di loro succursali, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione ricevuta durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(254)

Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha tuttavia potuto concludere che durante il periodo dell’inchiesta di riesame Jushi Egypt ha continuato a ricevere prestiti agevolati, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive relativi all’industria dei prodotti GFF.

Specificità

(255)

Come descritto nelle sezioni 4.1 e 4.2, la Commissione ha concluso che il governo dell’Egitto è stato l’autorità concedente per quanto riguarda i finanziamenti agevolati. Il governo dell’Egitto ha consentito nei fatti a Jushi Egypt di beneficiare di tali finanziamenti agevolati nel quadro della cooperazione descritta con il governo della Cina, riconoscendo e adottando la designazione da parte del governo della Cina della zona SETC come territorio di investimento d’oltremare di cui all’articolo 4 dell’accordo di cooperazione e ne ha approvato la piena attuazione mediante, tra l’altro, la concessione di finanziamenti agevolati da parte del governo della Cina.

(256)

In tale contesto, dette sovvenzioni erano limitate alle società costituite nella zona SETC. La Commissione ha pertanto concluso che si trattava di sovvenzioni regionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base e rientranti nell’ambito della competenza dell’autorità concedente a norma dell’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di base.

Conclusioni

(257)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che Jushi Egypt ha continuato a ricevere sovvenzioni compensabili sotto forma di finanziamenti agevolati da parte di banche statali cinesi, sotto forma di prestiti diretti o di prestiti infragruppo dalla sua società madre, Jushi China.

4.3.2.   Sostegno agli investimenti in capitale

(258)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che Jushi Egypt ha beneficiato anche di sovvenzioni compensabili sotto forma di sussidi, erogati a favore di Jushi Egypt da CNBM, un’entità controllata dallo Stato, per mezzo di conferimenti di capitale versato e trasferimenti di fondi mediante altri tipi di conti di capitale. Tali fondi erano necessari in aggiunta ai prestiti diretti e intrasocietari sopra descritti per coprire il fabbisogno finanziario degli investimenti di Jushi Egypt (92).

(259)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che, tra il 2012 e il periodo dell’inchiesta iniziale, il capitale di Jushi Egypt è aumentato fino a raggiungere 162 milioni di USD. Dai rendiconti finanziari di Jushi China, presentati dal richiedente nell’ambito della presente inchiesta, è emerso che, tra il periodo dell’inchiesta iniziale e il periodo dell’inchiesta di riesame, il capitale di base di Jushi Egypt è rimasto stabile. Gli elementi di prova disponibili hanno pertanto dimostrato che nel periodo in esame non sono stati effettuati ulteriori conferimenti di capitale a favore di Jushi Egypt.

(260)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha tuttavia calcolato l’importo della sovvenzione nel periodo dell’inchiesta iniziale nel modo seguente. Per ammortizzare l’importo della sovvenzione, la Commissione ha utilizzato la vita utile media del patrimonio di Jushi Egypt, ipotizzando che il finanziamento mediante conferimenti di capitale sia stato utilizzato per colmare il deficit per i progetti di investimento. È stato utilizzato un periodo di ammortamento di dodici anni. Pertanto il vantaggio calcolato nell’inchiesta iniziale per i conferimenti di capitale era ancora valido nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale sovvenzione è rimasta specifica, come descritto nella sezione 4.2.3.3 del regolamento iniziale.

(261)

In assenza di collaborazione da parte di Jushi Egypt, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione ricevuta durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Come spiegato, la Commissione ha potuto concludere che durante il periodo dell’inchiesta di riesame Jushi Egypt ha continuato a beneficiare del sostegno agli investimenti in capitale come nell’inchiesta iniziale.

(262)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che Jushi Egypt ha continuato a ricevere sovvenzioni compensabili sotto forma di conferimenti di capitale versato e di trasferimenti di fondi mediante altri tipi di conti di capitale.

4.3.3.   Assicurazione dei crediti all’esportazione

(263)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha constatato che Jushi Egypt ha beneficiato anche di sovvenzioni compensabili sotto forma di credito all’esportazione concesso da Sinosure nel quadro di un accordo firmato da Jushi China, la cui copertura comprende anche le esportazioni effettuate da Jushi Egypt. Dall’inchiesta iniziale è emerso che Sinosure è di proprietà del governo cinese, che esercita su di essa un controllo significativo, e costituisce pertanto un ente pubblico o, in ogni caso, agisce su incarico o per ordine del governo della Cina, e che i premi per l’assicurazione dei crediti all’esportazione versati a Sinosure dai produttori di prodotti GFF in Cina si basavano su condizioni agevolate. Le stesse conclusioni sono state raggiunte anche nella presente inchiesta (cfr. la sezione 3.4.2).

(264)

Dall’inchiesta iniziale è emerso inoltre che il premio richiesto per le esportazioni dall’Egitto era uguale al premio per le esportazioni dalla Cina, a dimostrazione del fatto che il rischio paese non è stato preso in considerazione da Sinosure nel determinare il suo prezzo per l’assicurazione del credito all’esportazione e che le risultanze applicabili alle esportazioni di Jushi China si applicano anche a Jushi Egypt. L’inchiesta iniziale ha inoltre riscontrato che la sovvenzione è specifica, in quanto è condizionata all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(265)

Tuttavia, nonostante la compensabilità di tale programma, nell’inchiesta iniziale la Commissione ha deciso di non esaminarlo in maniera più dettagliata, in quanto qualsiasi vantaggio nell’ambito di questo programma sarebbe stato minimo.

(266)

Alla luce di quanto precede e del fatto che la Commissione non sarebbe stata in grado di calcolare alcun margine di sovvenzione nel periodo dell’inchiesta di riesame in assenza di risposte al questionario, la Commissione ha deciso che non era necessario esaminare tale regime nella presente inchiesta in previsione della scadenza, fatte salve le risultanze relative alla sua compensabilità.

4.3.4.   Osservazioni sulla divulgazione delle informazioni

(267)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, in linea con le osservazioni già descritte al considerando 233, il governo dell’Egitto ha ribadito l’argomentazione secondo cui non è stato dimostrato che ai produttori esportatori egiziani siano stati forniti contributi finanziari da enti pubblici egiziani o da entità private su incarico o per ordine del governo dell’Egitto.

(268)

Poiché non sono state presentate nuove argomentazioni o elementi di prova per invalidare alcuna delle conclusioni raggiunte nelle sezioni 4.2 e 4.3, la Commissione ha respinto tali argomentazioni.

4.4.   Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o loro omessa riscossione

4.4.1.   Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per le apparecchiature importate

Risultanze dell’inchiesta iniziale

(269)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che Jushi Egypt ed Henghsi Egypt hanno beneficiato di un’esenzione dall’IVA e dai dazi doganali per le importazioni di apparecchiature utilizzate nei processi di produzione delle società con sede nella zona SC (93).

(270)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che, a norma dell’articolo 22 della legge n. 83/2002, modificata dalla legge n. 27/2015 che modifica alcune disposizioni della legge sulla zona economica di carattere speciale di cui alla legge n. 83/2002 («legge n. 27/2015»), la zona SC rientra in uno spazio doganale separato in Egitto. A norma dell’articolo 42 della legge 83/2002, le apparecchiature, gli strumenti o gli apparecchi importati sono esenti da imposte e dazi all’importazione, purché siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell’attività autorizzata all’interno della zona SC.

(271)

Per quanto riguarda il trattamento IVA, dall’inchiesta iniziale è emerso che le società aventi sede al di fuori della zona SC versano in anticipo l’IVA all’importazione e la compensano con l’IVA applicata alle vendite effettuate sul mercato nazionale o, eventualmente, ne chiedono il rimborso al momento dell’esportazione dei prodotti finiti. Per le società con sede nella zona SC, l’IVA viene trattenuta e non è pertanto inizialmente addebitata. Le autorità fiscali si riservano il diritto di richiederla solo successivamente.

(272)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che le società situate nell’Egitto continentale (al di fuori della zona SC) che acquistano macchinari soggetti all’aliquota IVA applicabile dovrebbero utilizzare gli importi dell’IVA versata come credito a fronte di pagamenti futuri. Tuttavia, laddove il saldo attivo sia trattenuto per più di sei periodi d’imposta (mesi) consecutivi, come avviene per le società fortemente impegnate nelle esportazioni tanto da non poter compensare l’IVA a monte come credito a fronte dei successivi pagamenti, il soggetto registrato deve presentare una richiesta scritta di rimborso del saldo in essere. L’autorità fiscale egiziana dovrebbe verificare l’esattezza del saldo e procedere al rimborso entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

(273)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che l’importo delle imposte e dei dazi all’importazione da cui le società della zona SC sono esentate costituisse un contributo finanziario compensabile, tenendo conto del fatto che le apparecchiature utilizzate nella fabbricazione dei prodotti, compreso il prodotto oggetto del riesame, saranno con ogni probabilità utilizzate per l’intera vita utile all’interno del territorio egiziano senza essere riesportate o vendute sul mercato interno. Non vi è pertanto alcun motivo per concedere un’esenzione dalle imposte o dai dazi all’importazione di tali apparecchiature, se non quello di conferire un vantaggio alle società site nella zona SC. Ciò costituisce pertanto una rinuncia alla riscossione di entrate altrimenti dovute pari all’importo delle imposte e dei dazi all’importazione non riscossi sull’importazione di tali apparecchiature (94). Al fine di garantire che l’importo compensabile riguardasse solo il periodo dell’inchiesta, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull’arco della vita utile delle apparecchiature.

(274)

Per quanto riguarda il trattamento IVA dei macchinari importati per la produzione nella zona SC, nell’inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che l’IVA trattenuta costituisse un vantaggio solo nella misura in cui il trattenerla abbia influito positivamente sul flusso di cassa di una società nella zona SC, rispetto alle società nel resto dell’Egitto, che avrebbero dovuto versare l’IVA in anticipo (95). Di conseguenza il vantaggio in termini di flusso di cassa sull’IVA trattenuta è stato considerato equivalente al tasso di interesse medio sui depositi in Egitto durante il periodo dell’inchiesta iniziale, applicato agli importi IVA trattenuti per i beni acquistati a partire dal 2017.

(275)

La Commissione ha pertanto esaminato se tale quadro giuridico fosse ancora in vigore e se Jushi Egypt ed Hengshi Egypt avessero continuato a beneficiare di tale regime nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Base giuridica

(276)

Il quadro giuridico fondamentale pertinente per questo regime è rimasto invariato, sebbene il quadro procedurale doganale sia stato modernizzato. Nel 2020 è stata adottata la nuova legge doganale n. 207 («legge 207/2020»), che sostituisce la vecchia legge n. 66 del 1963. La nuova legge 207/2020, che si applica a livello nazionale, ha unificato le procedure doganali (comprese quelle per le zone economiche speciali) e ha consolidato le esenzioni fiscali, che erano distribuite in leggi diverse. Il governo dell’Egitto ha tuttavia sottolineato che la legge 207/2020 non ha modificato il regime specifico dei dazi doganali applicabile nella zona SC.

(277)

La Commissione ha pertanto concluso che la legislazione sostanzialmente pertinente in Egitto nel periodo dell’inchiesta di riesame è rimasta invariata rispetto all’inchiesta iniziale:

la legge 83/2002;

la legge 27/2015;

la legge n. 72 del 2017 sugli investimenti («legge 72/2017»);

il progetto di risoluzione n. 2310, del 2017, del primo ministro, relativo all’emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017;

la legge sugli investimenti n. 67 del 2016 («legge 67/2016»);

il regolamento esecutivo della legge sull’IVA, decreto del ministero delle Finanze n. 66/2017.

Elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni

(278)

Le norme che disciplinano l’esenzione dalle imposte e dai dazi all’importazione dei macchinari importati nella zona SC, nonché il suo trattamento speciale ai fini dell’IVA rispetto al resto dell’Egitto, come descritto ai considerando da 270 a 273, sono pertanto rimaste invariate rispetto all’inchiesta iniziale.

(279)

Per calcolare l’importo della sovvenzione nell’ambito di tale regime nel periodo dell’inchiesta iniziale la Commissione ha ammortizzato il vantaggio ricevuto nell’arco della vita utile delle apparecchiature importate da Jushi Egypt ed Hengshi Egypt. Quasi tutte le apparecchiature su cui si basavano tali calcoli nell’inchiesta iniziale erano ancora in fase di ammortamento nel periodo dell’inchiesta di riesame. Pertanto, sulla base dei calcoli matematici effettuati, questi due produttori esportatori hanno continuato a ricevere vantaggi nell’ambito di detto regime per quanto riguarda tali apparecchiature anche nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(280)

Il governo dell’Egitto ha fornito alla Commissione gli elenchi delle apparecchiature che Jushi Egypt ed Hengshi Egypt hanno importato nella zona SC durante il periodo in esame, a dimostrazione del fatto che entrambe le società hanno importato alcuni nuovi macchinari. Poiché il quadro giuridico non è cambiato rispetto all’inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che entrambe le società hanno beneficiato di tale regime per quanto riguarda tali apparecchiature, analogamente a quanto avvenuto nell’inchiesta iniziale.

Specificità

(281)

Il governo dell’Egitto ha sostenuto che tale regime non poteva essere considerato una sovvenzione, in quanto le esenzioni dai dazi all’importazione e il trattamento dell’IVA per i beni strumentali sono incentivi agli investimenti non specifici ai sensi del diritto egiziano.

(282)

Tuttavia, come stabilito sia nell’inchiesta iniziale che nella presente sezione, l’articolo 42 della legge 83/2002 prevede specificamente un’esenzione dai dazi all’importazione su apparecchiature, strumenti o apparecchi purché destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell’attività autorizzata all’interno della zona SC. Tale esenzione non si applica all’importazione di apparecchiature nel resto dell’Egitto.

(283)

Per quanto riguarda il trattamento speciale dell’IVA, come illustrato ai considerando 274 e 280, così come nell’inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che il fatto di poter trattenere l’IVA sulle apparecchiature importate nella zona SC abbia avuto un impatto positivo sul flusso di cassa di una società nella zona SC, rispetto alle società con sede nel resto dell’Egitto che dovrebbero versare l’IVA in anticipo. La Commissione non ha pertanto riscontrato alcun motivo per modificare le proprie conclusioni.

(284)

La Commissione ha quindi concluso che tale sovvenzione ha continuato a essere specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non è generalmente applicabile in Egitto e si applica solo alle società situate in zone economiche di carattere speciale, come la zona SC.

Vantaggio

(285)

Data l’assenza di collaborazione da parte di Jushi Egypt ed Hengshi Egypt, non è stato possibile calcolare l’importo esatto del vantaggio conferito. Tuttavia, come spiegato ai considerando 279 e 280, la Commissione ha potuto concludere che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i due produttori esportatori hanno continuato a beneficiare delle agevolazioni in termini di esenzione IVA e di sgravi dei dazi all’importazione sopra descritti.

Conclusioni

(286)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che i produttori di prodotti GFF in Egitto hanno continuato a beneficiare di questo regime. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tale programma di sovvenzione continua a essere considerato compensabile.

4.4.2.   Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di materiali importati

Risultanze dell’inchiesta iniziale

(287)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha constatato che le società che operano in una zona economica speciale, come la zona SC, in cui hanno sede Jushi Egypt ed Hengshi Egypt, hanno beneficiato di esenzioni IVA e di sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di materiali importati (96).

(288)

A norma dell’articolo 42 della legge 83/2002, le materie prime, le forniture, le parti di ricambio e qualsiasi altro materiale o componente importati dall’estero sono esenti dal pagamento di imposte e dazi purché siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell’attività autorizzata all’interno della zona SC. Qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno al di fuori della zona SC è invece soggetto alla totalità delle imposte e dei dazi. Tuttavia, considerato che la zona SC rientra in uno spazio doganale separato, come indicato al considerando 270, qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno egiziano al di fuori di tale zona è soggetto alla totalità delle imposte e dei dazi.

(289)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che, in linea con le disposizioni della legge 83/2002, entrambi i produttori esportatori avevano beneficiato di esenzioni dai dazi all’importazione sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame esportato. Tale situazione corrisponde a un regime di restituzione del dazio, quale descritto all’allegato I, lettera i), del regolamento di base. Ai sensi della lettera i) dell’allegato I, i sistemi di restituzioni del dazio possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri all’importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.

(290)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che durante il periodo di tale inchiesta non era stato applicato in modo efficace un sistema di monitoraggio del regime restituzione del dazio che consentisse di verificare che non si verificassero restituzioni di importo superiore agli oneri all’importazione (97). La Commissione ha pertanto ritenuto compensabile tale regime di restituzione del dazio.

(291)

Il trattamento IVA dei materiali importati è risultato essere lo stesso dei macchinari importati di cui alla sezione 4.4.1: nella zona SC l’IVA sulle merci importate, anziché essere versata in anticipo, viene trattenuta. Le autorità fiscali si riservano il diritto di richiederla solo successivamente.

(292)

Nella presente inchiesta la Commissione si è pertanto dedicata a esaminare se durante il periodo dell’inchiesta di riesame esistesse un meccanismo di verifica affidabile che consentisse di controllare che la restituzione del dazio non fosse superiore agli oneri all’importazione, se il quadro giuridico che disciplina le esenzioni dall’IVA sui materiali importati sia rimasto in vigore e se Jushi Egypt ed Hengshi Egypt abbiano continuato a beneficiare di tale regime nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Base giuridica

(293)

Così come nel caso dell’importazione di apparecchiature nella zona SC, come illustrato ai considerando 276 e 277, il quadro giuridico di riferimento per questo regime è rimasto invariato, mentre il quadro procedurale doganale è stato modernizzato. L’introduzione della nuova legge doganale 207/2020 e dei relativi regolamenti ha introdotto novità nel funzionamento delle procedure doganali. La legislazione pertinente per l’esame di tale regime nel periodo dell’inchiesta di riesame era pertanto la seguente:

la legge 207/2020;

il decreto del presidente dell’autorità doganale n. 34 del 2020 («decreto 34/2020») relativo all’istituzione di un comitato specifico per il controllo delle merci in entrata e in uscita dalla zona SC («comitato doganale della zona SC»);

la legge 83/2002;

la legge 27/2015;

la legge 72/2017;

il progetto di risoluzione n. 2310, del 2017, del primo ministro, relativo all’emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017;

la legge 67/2016;

il regolamento esecutivo della legge sull’IVA, decreto del ministero delle Finanze n. 66/2017.

Persistenza delle sovvenzioni

(294)

Le norme relative all’esenzione dalle imposte e dai dazi all’importazione dei materiali importati nella zona SC, nonché il suo trattamento speciale ai fini dell’IVA rispetto al resto dell’Egitto, di cui al considerando 291, disciplinati dalla legge 83/2002 e da altre normative materiali riguardanti specificamente le zone economiche speciali come la zona SC, sono pertanto rimasti invariati rispetto all’inchiesta iniziale.

(295)

Per quanto riguarda la riscossione delle imposte e dei dazi all’importazione sui fattori produttivi, come spiegato in precedenza e confermato dal governo dell’Egitto, la zona SC è considerata uno spazio doganale separato e l’importazione di materie prime in tale zona non è soggetta al pagamento di dazi doganali, che sono sospesi. Invece, solo nel caso i cui i prodotti finali siano successivamente importati in Egitto, i dazi all’importazione sulle materie prime sono pagati dall’acquirente in Egitto, sulla base del valore dei prodotti importati.

(296)

Nella sua risposta al questionario e nei successivi scambi intercorsi con la Commissione, il governo dell’Egitto ha spiegato che la nuova legge doganale 207/2020 ha unificato le procedure doganali, comprese quelle per le zone economiche speciali. La modifica principale è stata la modernizzazione procedurale, in particolare l’introduzione e l’attuazione obbligatoria del sistema di informazioni anticipate sul carico (Advanced Cargo Information, ACI) attraverso la piattaforma/interfaccia informatica denominata «Nafeza», che digitalizza il processo di riscossione e accertamento delle imposte.

(297)

Il governo dell’Egitto ha spiegato che l’autorità generale per la zona SC ha accesso a moduli specifici di tale sistema, pertinenti per l’approvazione delle autorizzazioni e il controllo delle scorte per quanto riguarda le società situate nella zona SC, garantendo l’integrazione tra le approvazioni della zona SC e gli sdoganamenti effettuati dall’autorità doganale. Il governo dell’Egitto ha spiegato che il sistema Nafeza calcola automaticamente i dazi e l’IVA sui fattori produttivi importati, ma ha osservato che le società nella zona SC sono esentate dal pagamento di tali prelievi.

(298)

Il governo dell’Egitto ha inoltre spiegato che l’autorità generale della zona SC e l’autorità doganale monitorano la destinazione dei prodotti finiti provenienti dalla zona SC con l’ausilio di «certificati di destinazione». I produttori della zona SC devono presentare tali certificati sia per le vendite di prodotti finiti sul mercato interno egiziano sia per le esportazioni. L’autorità doganale calcola la percentuale delle vendite sul mercato interno rispetto al totale delle vendite registrate per un determinato produttore e determina su tale base l’onere fiscale sui fattori produttivi importati. Il governo dell’Egitto ha spiegato che le autorità doganali conservano fascicoli specifici delle società ai fini di tale calcolo.

(299)

Inoltre, considerando che la zona SC è uno spazio doganale separato in Egitto, con il decreto 34/2020 è stato istituito un apposito comitato doganale per la zona SC al fine di monitorare i fattori produttivi importati nella zona SC e i prodotti esportati al di fuori di essa. Il governo dell’Egitto ha affermato che, grazie alla nuova infrastruttura informatica, l’autorità generale può tracciare le scorte delle società all’interno della zona SC in tempo reale. Per determinare l’importo dei dazi all’importazione che devono essere pagati sulle importazioni di fattori produttivi quando il prodotto a valle è venduto sul mercato egiziano sono utilizzate le formule di produzione dei prodotti finali fornite dai produttori.

(300)

Infine, il governo dell’Egitto ha altresì affermato che sono effettuati audit a posteriori per verificare che quanto dichiarato al momento dello sdoganamento o dell’esportazione corrisponda a quanto effettivamente registrato nella contabilità e nei registri delle società. Tuttavia durante il periodo dell’inchiesta di riesame, presso Jushi Egypt o Hengshi Egypt non sono stati effettuati tali audit.

(301)

Il quadro giuridico e procedurale per un sistema di monitoraggio del regime di restituzione dei dazi sembrava quindi essere in vigore. La Commissione non è stata tuttavia in grado di verificare se funzionasse effettivamente nella pratica.

(302)

In primo luogo, il governo dell’Egitto ha fornito i riepiloghi delle operazioni in entrata e in uscita delle società Jushi Egypt ed Hengshi Egypt per gli esercizi finanziari 2023-24 e 2024-25. Tali informazioni erano tuttavia limitate al peso e al valore complessivi di tutti i fattori produttivi importati e dei prodotti esportati nel periodo. Dai fascicoli è emerso che erano state effettuate alcune vendite del prodotto finale sul mercato interno egiziano. Tuttavia, tali fascicoli non riportavano alcun calcolo dell’importo dei dazi all’importazione che dovrebbero essere pagati sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti, come descritto al considerando 298.

(303)

Nella lettera di richiesta di maggiori informazioni era stato chiesto al governo dell’Egitto di fornire i fascicoli specifici delle società di cui al considerando 298 per Jushi Egypt ed Hengshi Egypt, contenenti il calcolo degli importi dell’IVA e dei dazi all’importazione da versare sulle materie prime importate utilizzate nella produzione di beni venduti sul mercato interno. Il governo dell’Egitto ha tuttavia fornito alla Commissione un fascicolo solo dopo la visita di verifica, nel quale erano elencate tutte le operazioni relative ai materiali importati e l’importo dei dazi e dell’IVA che avrebbero dovuto essere normalmente pagati su tali importazioni, qualora queste non fossero state effettuate nella zona SC. Sebbene, essendo stato presentato solo dopo la visita di verifica, non sia stato possibile verificarne in modo approfondito i dettagli e l’autenticità, tale documento sembrava corroborare l’esistenza di un sistema di calcolo dei dazi e dell’IVA che normalmente dovrebbero essere applicati ai fattori produttivi importati nella zona SC, descritto al considerando 297.

(304)

La Commissione non ha tuttavia ricevuto documenti che dimostrassero i calcoli dell’IVA e dei dazi all’importazione riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati nella fabbricazione di beni venduti sul mercato interno egiziano da Jushi Egypt o da Hengshi Egypt. Inoltre non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che tali calcoli si baserebbero su fatture dei materiali, formulazioni dei prodotti o altri metodi in base ai quali tali importi potrebbero essere correttamente calcolati.

(305)

In secondo luogo, durante la visita di verifica, il gruppo della Commissione non ha potuto prendere visione del funzionamento e dell’interfaccia del sistema Nafeza di cui sopra. La Commissione non è stata pertanto in grado di verificare il funzionamento effettivo del sistema né se le restituzioni dei dazi all’importazione potessero essere o fossero efficacemente monitorati attraverso tale sistema.

(306)

In terzo luogo, non sono stati forniti elementi di prova documentali del fatto che il governo dell’Egitto abbia effettuato controlli in loco o audit delle scorte di fattori produttivi di Jushi Egypt o Hengshi Egypt nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(307)

La Commissione non è stata pertanto in grado di confermare l’esistenza o l’effettiva attuazione di un meccanismo di verifica affidabile per controllare ed evitare la restituzione di un importo superiore agli oneri all’importazione. Ciò è stato comunicato al governo dell’Egitto mediante una nota verbale (98), in cui si sottolineava l’intenzione della Commissione di applicare l’articolo 28 del regolamento di base e di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili a tale riguardo.

(308)

Nelle sue osservazioni in cui contestava l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base (cfr. il considerando 213), il governo dell’Egitto ha sostenuto che i fascicoli contenenti i calcoli dell’IVA e dei dazi doganali specifici per società di cui al considerando 298 costituiscono documenti interni della società di cui l’autorità generale della zona SC non disponeva. La Commissione ha tuttavia constatato che tale affermazione non coincide con le spiegazioni date in precedenza: nella sua risposta al questionario il governo dell’Egitto ha dichiarato che tali fascicoli sono conservati dall’autorità doganale; quindi avrebbero potuto essere forniti nel corso dell’inchiesta.

(309)

Il GOE ha inoltre affermato che, durante la visita di verifica, al gruppo della Commissione è stato concesso di incontrare il personale dell’Amministrazione doganale presso la sede dell’Autorità generale ed è stato permesso di prendere visione dell’interfaccia Nafeza. La Commissione non ha contestato il fatto che il gruppo della Commissione abbia effettivamente potuto incontrare il personale per discutere e osservare il funzionamento del sistema. Tuttavia il personale dell’amministrazione doganale ha spiegato che da tale stazione non era possibile accedere alle funzionalità del sistema Nafeza che mostrano in che modo il governo dell’Egitto calcola e monitora la riscossione dell’IVA e dei dazi all’importazione. La Commissione non è stata pertanto in grado di verificare il funzionamento del sistema in tempo reale durante la visita di verifica.

(310)

Pertanto, come descritto in precedenza, nonostante il quadro legislativo per il monitoraggio del sistema di restituzione dei dazi sembri essere in vigore, non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che tale quadro sia stato effettivamente applicato nella pratica. La Commissione ha pertanto concluso che il regime di esenzione dai dazi non presenta tutte le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio ammissibile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, né è conforme alle norme di cui all’allegato I, lettera i), e all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) del regolamento di base. Non è stata dimostrata l’esistenza di un sistema o di una procedura efficaci per stabilire quali fattori produttivi siano utilizzati nella fabbricazione dei prodotti venduti sul mercato interno e in che quantità. Inoltre il governo dell’Egitto non sembra effettuare un esame o un audit degli effettivi fattori produttivi utilizzati.

(311)

Per quanto riguarda il trattamento IVA dei materiali importati, anche se tale sistema fosse in vigore, la Commissione ha ritenuto, come nell’inchiesta iniziale, che il fatto di poter trattenere l’IVA sulle materie prime importate nella zona SC abbia avuto un impatto positivo sul flusso di cassa delle società in tale zona. Le società del resto dell’Egitto che devono versare l’IVA in anticipo non registrerebbero questo impatto positivo sul proprio flusso di cassa. La Commissione non ha riscontrato alcun motivo per modificare le proprie conclusioni al riguardo.

(312)

Come indicato ai considerando precedenti, dagli elenchi delle operazioni forniti dal governo dell’Egitto è emerso che Jushi Egypt ed Hengshi Egypt hanno importato materie prime nella zona SC durante il periodo in esame e che hanno effettuato alcune vendite sul mercato interno egiziano. Poiché il quadro giuridico che disciplina l’esenzione dall’IVA non è cambiato rispetto all’inchiesta iniziale e non è stata dimostrata l’esistenza di un meccanismo di verifica affidabile per monitorare ed evitare la restituzione in eccesso dei dazi sulle importazioni di materie prime, la Commissione ha concluso che entrambe le società hanno beneficiato di tale regime così come nell’inchiesta iniziale.

Specificità

(313)

Come stabilito anche nell’inchiesta iniziale, le remissioni in eccesso sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non sono generalmente applicabili in Egitto e si applicano solo alle società aventi sede nella zona SC. Analogamente, il vantaggio in termini di flusso di cassa derivante dall’esenzione dall’IVA è specifico, in quanto la legislazione limita l’esenzione dall’IVA solo alle imprese aventi sede nella zona SC.

(314)

La Commissione ha quindi concluso che tale sovvenzione ha continuato a essere specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non è generalmente applicabile in Egitto e si applica solo alle società situate in zone economiche di carattere speciale, come la zona SC.

Vantaggio

(315)

Data l’assenza di collaborazione da parte di Jushi Egypt ed Hengshi Egypt, non è stato possibile calcolare l’importo esatto del vantaggio conferito. Tuttavia, come illustrato al considerando 312, la Commissione ha potuto concludere che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i due produttori esportatori hanno continuato a beneficiare delle agevolazioni sopra descritte, ossia l’esenzione IVA e lo sgravio dei dazi doganali sulle importazioni.

(316)

Il governo dell’Egitto ha inoltre sostenuto che, come confermato dall’organo d’appello dell’OMC nella controversia UE — PET (Pakistan) (DS486), nel contesto dei regimi di restituzione del dazio, la componente di contributo finanziario della sovvenzione è limitata alla remissione o alla restituzione in eccesso degli oneri all’importazione sui fattori produttivi e non comprende l’intero importo della remissione o della restituzione degli oneri all’importazione.

(317)

La Commissione non ha tuttavia ritenuto pertinente tale argomentazione in quanto, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, non ha potuto calcolare il livello dei margini di sovvenzione. Anche se potessero essere calcolati, la Commissione non può in alcun caso modificare il livello dei margini di sovvenzione nelle inchieste di riesame in previsione della scadenza rispetto ai margini stabiliti nell’inchiesta iniziale. La Commissione si limita a esaminare se gli stessi regimi siano ancora in vigore, ossia se sussista un rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni. In caso affermativo, il livello dei dazi calcolato nell’inchiesta iniziale sarà applicato senza modifiche. Infine, nei suoi calcoli nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha di fatto compensato solo la restituzione in eccesso degli oneri all’importazione, ossia gli oneri che avrebbero dovuto essere riscossi sui fattori produttivi trasformati in prodotti GFF successivamente venduti sul mercato interno egiziano (99). La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione in quanto irrilevante.

Conclusioni

(318)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che i produttori di prodotti GFF in Egitto hanno continuato a beneficiare di questo regime. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tale programma di sovvenzione continua a essere considerato compensabile.

4.4.3.   Agevolazioni fiscali sul reddito delle imprese

Risultanze dell’inchiesta iniziale

(319)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che Jushi Egypt ed Henghsi Egypt hanno beneficiato di agevolazioni fiscali sul reddito delle imprese (100), sulla base di un principio contabile speciale e di una norma fiscale speciale per gestire le differenze di cambio, introdotti dal governo dell’Egitto. Come spiegato al considerando 860 del regolamento iniziale, tale normativa è stata introdotta per far fronte alle improvvise fluttuazioni valutarie causate dall’introduzione, nel 2016, di un tasso di cambio flessibile per la sterlina egiziana. In conseguenza di tali norme, alle società è stato consentito di detrarre le differenze di cambio legate alla svalutazione della sterlina egiziana dal loro reddito imponibile in maniera più estesa.

(320)

Sebbene fosse generalmente applicabile a tutte le società in Egitto e fosse intesa a compensare gli effetti negativi della svalutazione della valuta egiziana, tale normativa ha generato di fatto un vantaggio sostanziale solo per le società orientate all’esportazione che svolgono la propria attività commerciale quasi interamente in valute estere quali il dollaro USA oppure l’euro, che è risultato essere il caso di Jushi Egypt ed Hengshi Egypt. Questa categoria di società non ha subito alcuna perdita effettiva in seguito alla svalutazione della sterlina egiziana, ma ha potuto beneficiare del principio contabile speciale emesso dal governo dell’Egitto a fini fiscali. D’altro canto, le società egiziane che conducono la propria attività in sterline egiziane hanno invece subito effettive perdite che hanno avuto un impatto concreto sulla loro attività, situazione per cui il governo dell’Egitto ha emesso una norma fiscale speciale.

(321)

La Commissione ha pertanto esaminato se la legislazione pertinente fosse ancora applicabile e se Jushi Egypt ed Hengshi Egypt avessero continuato a beneficiare di tale regime nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Base giuridica

(322)

Il governo dell’Egitto ha confermato che le norme in materia di tassazione delle società sono rimaste le stesse dell’inchiesta iniziale. Il governo dell’Egitto ha inoltre confermato che il trattamento contabile speciale è proseguito, con decreti del 2022, del 2023 e del 2024 che hanno reintrodotto/esteso tale principio contabile. La base giuridica applicabile durante il periodo in esame era pertanto la seguente:

la legge relativa all’imposta sul reddito, attuata dalla legge n. 91 del 2005; e

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4706 del 2022 e successive modifiche (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1847 del 2023 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1711 del 2024).

Persistenza delle sovvenzioni

(323)

A parte alcune modifiche limitate, le norme in materia di imposta sul reddito delle società non sono quindi sostanzialmente cambiate rispetto all’inchiesta iniziale. Per quanto riguarda il principio contabile in sé, il governo dell’Egitto ha spiegato che la svalutazione della valuta avvenuta nel periodo in esame ha determinato fluttuazioni valutarie anomale. Per tale motivo il governo dell’Egitto ha reintrodotto l’allegato «Gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio delle valute» del principio contabile egiziano (EAS) n. 13.

(324)

La Commissione ha pertanto concluso che le norme che consentono alle società di detrarre le differenze di cambio legate alla svalutazione della sterlina egiziana dal loro reddito imponibile, come stabilito nell’inchiesta iniziale, si applicavano con gli stessi effetti nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(325)

La Commissione ha poi cercato di stabilire se Jushi Egypt ed Hengshi Egypt continuassero a svolgere la loro attività quasi interamente in valuta estera. Data l’omessa collaborazione da parte dei due produttori, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili.

(326)

Come stabilito nella sezione 4.3.1, Jushi Egypt ha continuato a ricevere prestiti agevolati da banche statali cinesi e/o dalla propria società madre. Come stabilito ai considerando 280 e 312, la società continua a importare le loro attrezzature e materie prime. Infine, dai riepiloghi delle operazioni in entrata e in uscita dei due produttori per gli esercizi finanziari 2023-24 e 2024-25 forniti dal governo dell’Egitto è emerso che la stragrande maggioranza della loro produzione è destinata all’esportazione. Alla luce di quanto precede e in assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che Jushi Egypt ed Henghsi Egypt continuano a svolgere la propria attività quasi interamente in valuta estera.

Specificità

(327)

Il governo dell’Egitto ha sostenuto che tale regime non poteva essere considerato una sovvenzione, in quanto riguarda una norma contabile generale applicabile a tutte le società in Egitto, introdotta come risposta normativa alle pressioni iperinflazionistiche.

(328)

La Commissione non ha contestato il fatto che tale norma sia generalmente applicabile a tutte le società in Egitto. Tuttavia, come nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha sostenuto che le società principalmente orientate all’esportazione e che svolgono la propria attività quasi interamente in valute estere quali il dollaro USA oppure l’euro, hanno beneficiato in maniera sproporzionata di tale normativa.

(329)

In particolare, le società orientate all’esportazione che svolgono la propria attività principalmente in valuta estera non avrebbero subito alcuna perdita effettiva significativa a causa della svalutazione della sterlina egiziana, in quanto le perdite dovute ai tassi di cambio subite sui propri acquisti/passività in dollari USA sono state compensate dai profitti sui tassi di cambio registrati sulle vendite in dollari USA. Di conseguenza, anziché compensare una perdita, tale normativa ha in realtà generato un vantaggio fiscale di cui questa tipologia di società poteva beneficiare specificamente.

(330)

La Commissione ha pertanto concluso che tale sovvenzione ha continuato a essere di fatto specifica per i produttori esportatori Jushi Egypt ed Hengshi Egypt, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, in quanto essa è utilizzata prevalentemente da un gruppo ristretto di società che operano quasi esclusivamente in valuta estera.

Vantaggio

(331)

Come spiegato al considerando 329, il vantaggio conferito ai beneficiari è pari al vantaggio fiscale ottenuto nell’ambito di tale regime.

(332)

Data l’assenza di collaborazione da parte di Jushi Egypt ed Hengshi Egypt, non è stato possibile calcolare l’importo esatto del vantaggio conferito. Tuttavia, sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha potuto concludere che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i due produttori esportatori hanno continuato a beneficiare delle agevolazioni relative all’imposta sul reddito di cui sopra.

Conclusioni

(333)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che i produttori di prodotti GFF in Egitto hanno continuato a beneficiare di questo regime. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tale programma di sovvenzione continua a essere considerato compensabile.

4.4.4.   Osservazioni sulla divulgazione delle informazioni

(334)

In primo luogo, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni il governo dell’Egitto ha ribadito l’argomentazione secondo cui il regime IVA applicabile nella zona economica del Canale di Suez fa parte del sistema fiscale generale dell’Egitto e non costituisce una rinuncia a entrate altrimenti dovute da parte della pubblica amministrazione. Il governo dell’Egitto non ha tuttavia presentato ulteriori argomentazioni o elementi di prova per invalidare le conclusioni raggiunte dalla Commissione nelle sezioni 4.4.1 e 4.4.2 per quanto riguarda il trattamento IVA dei materiali e dei macchinari importati nella zona SC. Questa argomentazione è stata quindi respinta.

(335)

In secondo luogo, analogamente all’argomentazione di cui sopra, il governo dell’Egitto ha ribadito che il regime doganale opera nell’ambito di un meccanismo globale di monitoraggio e verifica e che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di restituzioni eccessive dei dazi, senza ulteriori argomentazioni o elementi di prova per contestare le conclusioni della Commissione di cui alle sezioni 4.4.1 e 4.4.2.

(336)

La Commissione ha già spiegato per quale motivo l’esenzione dei macchinari importati nella zona SC dai dazi e dalle imposte all’importazione costituisce una rinuncia a entrate altrimenti dovute (101) e perché non ha ritenuto che esista o sia effettivamente attuato un sistema di verifica affidabile per monitorare ed evitare la restituzione in eccesso degli oneri all’importazione sui materiali importati (102). La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni in quanto prive di fondamento.

(337)

Infine, il governo dell’Egitto ha sostenuto che il trattamento fiscale delle perdite sui cambi, descritto nella sezione 4.4.3, è stato adottato come risposta generale a circostanze macroeconomiche eccezionali e pertanto non conferisce un vantaggio specifico né costituisce una sovvenzione compensabile. Il governo dell’Egitto non ha tuttavia presentato nuove argomentazioni né nuovi elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.   Messa a disposizione di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato

Risultanze dell’inchiesta iniziale

(338)

Dall’inchiesta iniziale è emerso che Jushi Egypt ed Henghsi Egypt hanno ricevuto terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. In particolare, Juhsi Egypt ha acquistato terreni dall’ECJV e dal suo successore TEDA Egypt, mentre Hengshi Egypt ha affittato edifici da TEDA Egypt a prezzi fissati in modo non trasparente da enti pubblici o da enti privati su incarico o per ordine dello Stato.

(339)

L’inchiesta ha confermato che le norme che disciplinano l’uso dei terreni nella zona SC non sono cambiate rispetto all’inchiesta iniziale. Con la promulgazione della legge 83/2002, la proprietà di tutti i terreni demaniali della zona SC è stata conferita all’autorità generale. Dopo l’adozione della legge 27/2015 non è più possibile acquistare la piena proprietà dei terreni dall’Autorità generale, la quale concede i diritti di usufrutto dei terreni solo alla società Main Development Company («MDC»), un promotore egiziano. MDC mette poi l’usufrutto del terreno all’asta, cui partecipano sub-promotori come TEDA Egypt. Tali sub-promotori affittano successivamente il terreno alle società ubicate nella zona.

(340)

Tuttavia i soggetti che possedevano terreni nella zona prima di tali modifiche legislative hanno mantenuto la proprietà di tali terreni e potevano trasferirla. Jushi Egypt ha quindi potuto acquistare un lotto di terreno da TEDA Egypt nel 2011, quando ha iniziato a costruire il proprio stabilimento. TEDA Egypt aveva acquistato il terreno dal suo predecessore, ECJV, che nel 1998 lo aveva acquistato dal governatorato di Suez a un prezzo basso (meno di 1 USD/m2) e senza alcuna procedura d’asta. Dopo l’acquisto iniziale nel 1998, TEDA Egypt ha investito in infrastrutture di base per rendere il terreno desertico non edificato utilizzabile a fini industriali.

(341)

Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha inoltre concluso che ECJV e TEDA Egypt erano enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base (103). Anche qualora non fossero stati enti pubblici, essi sarebbero stati considerati almeno investiti, da parte del governo della Cina e del governo dell’Egitto, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo dell’Egitto (104).

(342)

Nel 2016 Jushi Egypt ha inoltre acquistato un altro lotto di terreno da un’altra società di promozione egiziana, Wadi Degla. La Commissione ha ritenuto che anche tale promotore fosse stato investito dallo Stato dell’incarico o dell’ordine, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base, di perseguire politiche pubbliche e di fornire terreni a Jushi Egypt a un prezzo agevolato (105).

(343)

Per quanto riguarda Hengshi Egypt, dall’inchiesta iniziale è emerso che tale società affittava terreni da TEDA Egypt a prezzi inferiori alla metà di quelli praticati dai concorrenti nella zona SC (106).

(344)

La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell’inchiesta iniziale entrambe le società beneficiavano di un vantaggio da parte del governo dell’Egitto sotto forma di messa a disposizione di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, che dovrebbe essere considerata quale sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il programma è risultato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in quanto era stato destinato solo ad alcune società all’interno di una determinata area geografica (107).

Base giuridica

(345)

Il quadro giuridico è rimasto lo stesso dell’inchiesta iniziale:

la legge 83/2002;

la legge 27/2015;

la legge n. 8 del 1997 sulle garanzie e sugli incentivi agli investimenti («legge 8/1997»);

la legge sugli investimenti, attuata dalla legge n. 72 del 2017;

il progetto di risoluzione n. 2310, del 2017, del primo ministro, relativo all’emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017.

Persistenza delle sovvenzioni

(346)

Come spiegato al considerando 339, e come confermato dal governo dell’Egitto, le norme che disciplinano l’uso dei terreni nella zona SC non sono cambiate rispetto all’inchiesta iniziale. L’Autorità generale della zona SC non può vendere i terreni di sua proprietà nella zona SC, ma li assegna mediante usufrutto o concessioni a società di promozione, le quali provvedono poi alla promozione e all’edificazione dei terreni e concedono diritti di uso su di essi alle società di produzione a un prezzo che ritengono adeguato.

(347)

Come già stabilito nell’inchiesta iniziale, TEDA Egypt ha l’usufrutto sui terreni che provvede a edificare. Un comitato di esperti procede periodicamente alla valutazione del terreno, che costituisce la base su cui l’Autorità Generale stabilisce il prezzo nei contratti di usufrutto.

(348)

Nell’inchiesta iniziale l’importo della sovvenzione per Jushi Egypt è stato calcolato confrontando i prezzi pagati da Jushi Egypt per metro quadrato di terreno nel 2011 e nel 2016 con un prezzo di riferimento. Tale prezzo di riferimento è stato calcolato sulla base del contratto di usufrutto relativo alla zona di ampliamento di 6 km2 firmato tra TEDA Egypt e la zona SC e di una valutazione dei beni immobili effettuata dal comitato di esperti nel 2016, che ha elaborato una mappa dei prezzi per l’usufrutto fondiario praticati nella zona SC. Partendo da tale mappa dei prezzi è stato calcolato il valore medio annuo dell’usufrutto di terreni della zona SC. Al fine di calcolare il prezzo di riferimento, tale prezzo medio annuo dell’usufrutto è stato poi moltiplicato per la durata di tale usufrutto (50 anni) e sono stati aggiunti importi adeguati per i costi delle opere infrastrutturali e il profitto dello sviluppatore (108).

(349)

Considerato che il prezzo di riferimento è stato calcolato sulla base di un usufrutto della durata di 50 anni, il vantaggio derivante dall’acquisto di terreni da parte di Jushi Egypt continua ad applicarsi per tale periodo di tempo. Jushi Egypt ha quindi continuato a beneficiare di tale regime anche nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(350)

L’inchiesta ha inoltre dimostrato che Jushi Egypt ha acquistato almeno un ulteriore lotto di terreno dopo l’inchiesta iniziale. Gli elementi di prova presentati dal richiedente hanno dimostrato che Jushi Egypt ha acquistato un appezzamento di terreno di circa 60 000 metri quadrati da TEDA Egypt nel 2023.

(351)

Per quanto riguarda Henghsi Egypt, durante la visita di verifica presso l’Autorità generale della zona SC, il governo dell’Egitto ha confermato che, per quanto a sua conoscenza, lo status di Hengshi Egypt in termini di uso dei terreni e locazione di edifici è rimasto invariato rispetto all’inchiesta iniziale.

(352)

La Commissione ha chiesto al governo dell’Egitto di fornire eventuali contratti relativi all’affitto/all’usufrutto dei terreni in favore di Hengshi Egypt e ai nuovi acquisti di terreni da parte di Jushi Egypt, ma non ne è stato presentato alcuno. Non è stato possibile esaminare la situazione in modo più approfondito a causa dell’omessa collaborazione da parte dei due produttori esportatori e di TEDA Egypt.

(353)

La Commissione ha informato il governo dell’Egitto in merito a tale questione con nota verbale del 18 marzo 2026 (109), indicando che avrebbe potuto ricorrere all’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base e fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili a tale riguardo.

(354)

A seguito di tale nota verbale, il governo dell’Egitto ha presentato due contratti di acquisto di terreni risalenti al 2020 (110), con i quali la società Huamei Egypt per New Composite Materials S.A.E. («Huamei Egypt») sembra aver acquistato un lotto di terreno da Hengshi Egypt e un lotto di terreno da TEDA Egypt.

(355)

La Commissione ha osservato che nel corso dell’inchiesta non erano state fornite informazioni su Huamei Egypt e sulle sue relazioni con Jushi Egypt ed Hengshi Egypt, né informazioni che dimostrassero che Hengshi Egypt avesse acquisito la proprietà di terreni dopo l’inchiesta iniziale. In ogni caso, la Commissione non ha ritenuto tali operazioni pertinenti per determinare se Henghsi Egypt continui o meno ad affittare alcuni terreni da TEDA Egypt e a quali condizioni, né se, più in generale, continui a ricevere terreni dallo Stato per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(356)

La Commissione ha pertanto ritenuto di non aver ricevuto la documentazione richiesta e le informazioni necessarie relative al nuovo acquisto di terreni da parte di Jushi Egypt. Tuttavia, alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 348 a 349, che dimostrano chiaramente che Jushi Egypt ha continuato a beneficiare della messa a disposizione di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, la Commissione non ha ritenuto necessario, ai fini del presente riesame in previsione della scadenza, trarre conclusioni definitive sul fatto che anche tale acquisto sia stato effettuato per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(357)

Analogamente, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto le informazioni necessarie relative all’uso dei terreni da parte di Hengshi Egypt. Pertanto, sulla base dei dati disponibili, in particolare del fatto che Henghsi Egypt continua a operare nella zona SC e che la sua consorella, Jushi Egypt, ha continuato a beneficiare della messa a disposizione di terreni, acquistati da TEDA Egypt, per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, nonché di precedenti dichiarazioni del governo dell’Egitto secondo cui la posizione di Hengshi Egypt in termini di uso dei terreni e locazione di edifici è rimasta invariata rispetto all’inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che Hengshi Egypt continua a beneficiare della messa a disposizione di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

Conclusioni

(358)

Data l’assenza di collaborazione da parte di Jushi Egypt ed Hengshi Egypt, non è stato possibile calcolare l’importo esatto del vantaggio conferito. Tuttavia, sulla base degli elementi di prova di cui ai considerando da 347 a 357, la Commissione ha potuto concludere che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i due produttori esportatori hanno continuato a beneficiare della messa a disposizione di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(359)

La sovvenzione è stata considerata specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la concessione di terreni alle società operanti nella zona SETC a un prezzo inferiore al valore adeguato è riservata ad alcune società all’interno di una determinata area geografica.

(360)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che il settore dei prodotti GFF in Egitto ha continuato a beneficiare di sovvenzioni a titolo di tale regime. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tale programma di sovvenzione continua a essere compensabile.

Osservazioni sulla divulgazione delle informazioni

(361)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni il governo dell’Egitto ha ribadito la sua posizione, secondo cui la Commissione non ha stabilito che i contratti di vendita o di locazione di terreni all’interno della zona economica del Canale di Suez fossero forniti per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, sostenendo nel contempo che i prezzi di riferimento su cui la Commissione si è basata nell’inchiesta iniziale non rispecchiavano le condizioni di mercato prevalenti.

(362)

Il governo dell’Egitto non ha presentato nuove argomentazioni o elementi di prova per invalidare le conclusioni della Commissione delineate nella presente sezione, né per dimostrare che il prezzo di riferimento non rispecchiava le condizioni di mercato prevalenti. Allo stesso tempo, la Commissione ha descritto in dettaglio il motivo per cui ha ritenuto che il prezzo di riferimento calcolato fosse adeguato per un appezzamento di terreno edificato in tale zona (111).

(363)

La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni in quanto prive di fondamento.

5.   CONCLUSIONI GENERALI SULLA PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI

(364)

Per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi, nell’inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito un tasso di sovvenzione compensabile ad valorem compreso tra il 17,0 % e il 30,7 % per le società che hanno collaborato inserite nel campione. Ha inoltre stabilito sovvenzioni compensabili del 24,8 % o del 30,7 % per le società che hanno collaborato non inserite nel campione, a seconda che abbiano collaborato sia all’inchiesta iniziale che all’inchiesta antidumping parallela, oppure solo all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni iniziale. La Commissione ha inoltre stabilito un’aliquota del dazio a livello nazionale del 30,7 % per tutti gli altri produttori esportatori.

(365)

Per i produttori esportatori dell’Egitto, nell’inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito un tasso di sovvenzione ad valorem compensabile del 10,9 %.

(366)

Alla luce delle risultanze della Commissione in merito ai vari regimi e programmi di sovvenzione esaminati ai punti 3 e 4, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i produttori di prodotti GFF in Cina e le loro società controllate in Egitto hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili a un livello superiore al livello minimo.

(367)

La Commissione ha quindi esaminato il rischio di persistenza delle importazioni oggetto di sovvenzione dai paesi interessati in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina e in Egitto e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

5.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina e in Egitto

(368)

A causa dell’assenza di collaborazione da parte del governo della Cina e dei produttori esportatori della Cina e dell’Egitto, le conclusioni sulle capacità produttive e sulle capacità inutilizzate si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

(369)

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che la capacità produttiva totale di prodotti GFF in Cina era di circa 1 400 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, con circa 800 000 tonnellate di capacità in eccesso. Previa detrazione della domanda interna e delle esportazioni totali, la capacità inutilizzata dei produttori cinesi disponibile per il mercato dell’Unione è stata stimata pari a circa 700 000 tonnellate, un valore cinque volte superiore al consumo totale dell’Unione.

(370)

Per quanto riguarda le capacità egiziane, gli elementi di prova dimostrano che gli unici due produttori di prodotti GFF in Egitto (Hengshi Egypt e Jushi Egypt) sono stati istituiti con l’obiettivo di rifornire il mercato dell’Unione. Hengshi Egypt e Jushi Egypt appartengono allo stesso gruppo di società costituite in Cina e sono entrambe situate nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez. Sono controllate in ultima istanza da un’agenzia governativa cinese e sono state istituite nell’ambito di una strategia volta a promuovere l’espansione della Cina verso l’esterno.

(371)

Mentre Jushi Egypt è stata costituita con l’obiettivo principale di esportare rinforzi in fibra di vetro nell’UE, Hengshi Egypt è stata costituita in un momento successivo per integrare il suo portafoglio di prodotti con i prodotti GFF. Nel 2017 la capacità produttiva di prodotti GFF di Hengshi, secondo le stime del richiedente, ammontava a 30 000 tonnellate, pari al 22 % del consumo totale dell’Unione.

(372)

Il richiedente ha inoltre dimostrato che, a partire dal 2022, l’Unione è stata una delle principali destinazioni dei prodotti GFF egiziani, mentre il mercato interno egiziano dei prodotti GFF è minimo, con una domanda che non supera 1 500 tonnellate all’anno.

(373)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori cinesi ed egiziani dispongono di capacità sufficienti e sarebbero pronti a utilizzarle per aumentare drasticamente le loro esportazioni verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

5.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(374)

Nonostante i dazi antidumping e compensativi in vigore, che si aggiungono ai dazi all’importazione convenzionali nel caso della Cina (compresi tra il 5 % e il 7 % per i diversi codici doganali in cui rientra il prodotto in esame), i produttori esportatori cinesi ed egiziani hanno continuato a esportare nell’Unione. Nel periodo in esame i volumi delle importazioni da entrambi i paesi sono addirittura aumentati in termini assoluti: i volumi delle importazioni cinesi sono cresciuti del 102 % e quelli delle importazioni egiziane del 115 %.

(375)

Dai dati sulle esportazioni del GTA è emerso che i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione, al netto dei costi di spedizione e dei dazi, erano superiori di circa il 15 % rispetto alla media ponderata dei prezzi all’esportazione verso i dieci maggiori mercati di esportazione. Considerando l’importanza del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi ed egiziani e il fatto che i produttori esportatori cinesi sono comunque in grado di vendere a prezzi del genere nell’Unione nonostante le misure in vigore, è evidente che il mercato dell’Unione rimane molto attraente.

(376)

Inoltre l’esistenza di pratiche di elusione e di assorbimento, che sono state affrontate mediante modifiche delle misure descritte nella sezione 1.1, è un’ulteriore dimostrazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione.

5.3.   Conclusioni

(377)

Come indicato in precedenza, è stata riscontrata la persistenza delle pratiche di sovvenzione sia per l’Egitto che per la Cina. Considerata la notevole capacità inutilizzata in Cina e le dimensioni delle capacità in Egitto, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione e le precedenti pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure implica il rischio che le esportazioni oggetto di sovvenzioni continuino a entrare nel mercato dell’Unione in quantità consistenti.

5.4.   Osservazioni sulla divulgazione delle informazioni

(378)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni il governo dell’Egitto ha sostenuto che le risultanze della Commissione relative alla presunta persistenza dei programmi di sovvenzione in Egitto non erano suffragate da sufficienti elementi di prova fattuali o giuridici, in quanto la Commissione si è basata in diversi casi sulle conclusioni dell’inchiesta iniziale senza stabilire, sulla base di elementi di prova positivi, che i requisiti giuridici per le sovvenzioni compensabili continuano a essere soddisfatti durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(379)

La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale affermazione. Come descritto nell’analisi di ciascuna delle presunte sovvenzioni di cui alla sezione 4, la Commissione si è basata su tutti gli elementi di prova a sua disposizione, compresi quelli presentati dal governo dell’Egitto. Tuttavia, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori egiziani e in considerazione dell’incompletezza di alcune informazioni fornite, descritte nelle sezioni pertinenti di cui sopra, la Commissione ha dovuto basarsi anche sui dati disponibili per giungere alle sue conclusioni, a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. Tra queste figurano, se del caso, le risultanze dell’inchiesta iniziale.

(380)

Allo stesso tempo, fare affidamento sui risultati dell’inchiesta iniziale era in alcuni casi inevitabile per effettuare un’analisi adeguata. Ciò vale in particolare nel caso delle sovvenzioni calcolate nell’inchiesta iniziale, di cui i produttori esportatori hanno continuato a beneficiare nel periodo dell’inchiesta di riesame, come emerge da tali calcoli matematici (112).

(381)

La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto infondata.

6.   PREGIUDIZIO

6.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(382)

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 18 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’»industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(383)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a 100 653 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali:

la risposta al questionario macroeconomico fornita dal richiedente;

i dati verificati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

Come indicato al considerando 17, per il campione sono stati selezionati due produttori dell’Unione. Essi rappresentavano il [30 % - 40 %] della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

6.2.   Consumo dell’Unione

(384)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base della risposta al questionario macroeconomico e dei dati Eurostat sulle importazioni.

(385)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo dell’Unione

120 045

133 260

138 175

136 112

Indice

100

111

115

113

Fonte:

Eurostat, risposta al questionario macroeconomico.

(386)

Il consumo dell’Unione è aumentato dell’11 % tra il 2021 e il 2022, trainato dalla ripresa e dalla ricostituzione delle scorte nelle industrie a valle dopo la pandemia.

(387)

Tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta di riesame il consumo dell’Unione ha registrato un andamento influenzato da due tendenze opposte. Da un lato, la domanda da parte dei produttori di turbine e pale eoliche è diminuita, in quanto tali produttori hanno dovuto far fronte a una maggiore pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni cinesi nell’Unione. Dall’altro lato, è aumentata la domanda da parte di altri mercati di uso finale, in particolare il settore dei sistemi di risanamento delle tubazioni (cured-in-place pipe lining, «CIPP»). Nel complesso, questi andamenti opposti hanno portato a una stabilizzazione del consumo dell’Unione, che dopo il 2021 ha oscillato all’interno di un intervallo ristretto.

6.3.   Importazioni dai paesi interessati

6.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(388)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al volume delle importazioni e al consumo totale dell’Unione.

(389)

Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla Cina e dall’Egitto (in tonnellate)

6 778

9 871

9 570

13 859

Indice

100

146

141

204

Quota di mercato (%)

6

7

7

10

Indice

100

131

123

180

Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

5 611

5 535

4 693

11 345

Indice

100

99

84

202

Quota di mercato (%)

5

4

3

8

Indice

100

89

73

178

Volume delle importazioni dall’Egitto (in tonnellate)

1 168

4 336

4 877

2 514

Indice

100

371

418

215

Quota di mercato (%)

1

3

4

2

Indice

100

335

363

190

Fonte:

Eurostat.

(390)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina e dall’Egitto è aumentato rispettivamente del 102 % e del 115 %.

(391)

Nello stesso periodo il consumo dell’Unione è cresciuto soltanto del 13 %. Di conseguenza, la quota di mercato dei paesi interessati è aumentata: dal 5 % all’8 % per la Cina, dall’1 % al 2 % per l’Egitto.

6.3.2.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(392)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni dai paesi interessati in base ai dati di Eurostat.

(393)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina ed Egitto

1 640

2 022

1 982

1 687

Indice

100

123

121

103

Cina

1 770

2 494

2 331

1 744

Indice

100

141

132

99

Egitto

1 015

1 421

1 647

1 431

Indice

100

140

162

141

Fonte:

Eurostat – Prezzi forniti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF franco frontiera dell’Unione).

(394)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati sul mercato dell’Unione è aumentata del 23 % dal 2021 al 2022, nel 2023 è rimasta stabile, e nel periodo dell’inchiesta di riesame è scesa tornando all’incirca al livello del 2021.

(395)

Per quanto riguarda l’esame dell’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta, l’omessa collaborazione dei produttori esportatori e la conseguente mancanza di dati sulle operazioni hanno reso impossibile il calcolo dell’effettivo undercutting dei prezzi (confronto per tipo di prodotto). In particolare, data la natura statistica dei dati, i prezzi medi all’importazione non tengono conto delle differenze nel mix di prodotti, che sono intrinsecamente rilevanti per il prodotto oggetto del riesame. Ciò è dimostrato dagli elementi di prova ottenuti dai produttori dell’Unione, i cui prezzi di vendita variano notevolmente da un tipo di prodotto all’altro. Pertanto la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori ha creato proprio quella lacuna probatoria che ha impedito alla Commissione di calcolare l’undercutting.

(396)

In tali circostanze, poiché le statistiche sulle importazioni non potevano essere utilizzate per concludere che non vi fosse stato alcun undercutting durante il periodo dell’inchiesta, è stato necessario prendere in considerazione altri elementi. In particolare, la Commissione ha potuto dedurre l’esistenza di effetti significativi sui prezzi derivanti dalle importazioni provenienti dai paesi interessati sulla base dei dati disponibili.

(397)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato a un ritmo più sostenuto rispetto al contenuto incremento del consumo dell’Unione. L’aumento delle importazioni dai paesi interessati ha contribuito all’erosione del volume delle vendite e della quota di mercato dell’industria dell’Unione, nonché alla sua incapacità cronica di aumentare i prezzi per coprire i costi. In tale scenario, i dati disponibili indicano quindi l’esistenza di un undercutting e di una contrazione dei prezzi.

6.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Egitto

(398)

Le importazioni di prodotti GFF da paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Egitto provenivano principalmente da India, Turchia e Thailandia.

(399)

Il volume delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di GFF da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

India

Volume (in tonnellate)

6 402

5 866

10 783

15 384

 

Indice

100

92

168

240

 

Quota di mercato (%)

5

4

8

11

 

Prezzo medio (in EUR/unità di misura)

1 479

1 850

1 786

1 753

 

Indice

100

125

121

119

Turchia

Volume (in tonnellate)

3 161

19 540

10 524

8 151

 

Indice

100

618

333

258

 

Quota di mercato (%)

3

15

8

6

 

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

1 448

1 809

2 078

1 791

 

Indice

100

125

144

124

Thailandia

Volume (in tonnellate)

229

3 014

5 246

3 968

 

Indice

100

1 314

2 288

1 730

 

Quota di mercato (%)

0

2

4

3

 

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

1 388

1 794

1 338

1 208

 

Indice

100

129

96

87

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

11 665

5 919

3 796

5 044

 

Indice

100

51

33

43

 

Quota di mercato (%)

10

4

3

4

 

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

1 641

3 587

3 126

2 905

 

Indice

100

219

191

177

Totale di tutti i paesi terzi esclusi la Cina e l’Egitto

Volume (in tonnellate)

21 457

34 340

30 349

32 547

 

Indice

100

160

141

152

 

Quota di mercato (%)

18

26

22

24

 

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

1 561

2 121

1 978

1 875

 

Indice

100

136

127

120

Fonte:

Eurostat – prezzi forniti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF franco frontiera dell’Unione).

(400)

La Commissione ha esaminato l’evoluzione dei volumi, dei prezzi CIF e dei prezzi dazio corrisposto (Delivered Duty Paid, DDP) delle importazioni da paesi terzi. Il prezzo dazio corrisposto è stato ottenuto aggiungendo al prezzo CIF il dazio convenzionale e il dazio antidumping applicabili.

(401)

Per quanto riguarda l’India, il volume delle importazioni ha registrato un notevole aumento nel periodo in esame e ha raggiunto una quota di mercato dell’11 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Durante tutto il periodo in esame i prezzi medi CIF e DDP delle importazioni dall’India sono stati notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi a livello DDP erano inferiori rispettivamente del 16 % e del 24 %.

(402)

Per quanto riguarda la Turchia, tra il 2021 e il 2022 il volume delle importazioni è sestuplicato, raggiungendo una quota di mercato del 15 % nel 2022. Nel settembre 2022, a seguito dell’inchiesta antielusione di cui al considerando 4 (113), la Commissione ha esteso le misure antidumping alle importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, ad eccezione di quelli esportati da alcune specifiche società turche. Nel 2023 le importazioni dalla Turchia hanno iniziato a diminuire, ma durante il periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano ancora una quota di mercato del 6 %. Durante tutto il periodo in esame i prezzi medi CIF e DDP delle importazioni dalla Turchia sono stati notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi a livello DDP erano inferiori rispettivamente del 14 % e del 22 %.

(403)

Per quanto riguarda la Thailandia, il volume delle importazioni è partito da un livello molto basso di 229 tonnellate nel 2021 e ha raggiunto una quota di mercato del 3 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Durante tutto il periodo in esame i prezzi medi CIF e DDP delle importazioni dalla Thailandia sono stati notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi a livello DDP erano inferiori rispettivamente del 42 % e del 48 %.

(404)

Nel periodo in esame il volume totale delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito e la relativa quota di mercato è scesa dal 10 % al 4 %. Dal 2022 al periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio CIF delle importazioni da altri paesi terzi è stato notevolmente superiore al prezzo medio di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione.

6.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

6.5.1.   Osservazioni generali

(405)

L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(406)

Come indicato al considerando 17, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(407)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.

(408)

La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati verificati contenuti nel questionario macroeconomico trasmesso dal richiedente. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(409)

Tenendo conto del fatto che gli indicatori microeconomici utilizzati nell’analisi del pregiudizio sono stati ottenuti da soli due produttori dell’Unione inseriti nel campione, le cifre determinate sulla base di tali dati presentati di seguito sono indicate in intervalli di valori per tutelare la riservatezza dei dati dei produttori dell’Unione.

(410)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dei tassi di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

(411)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

6.5.2.   Indicatori macroeconomici

6.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(412)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

113 426

104 578

111 728

100 653

Indice

100

92

99

89

Capacità produttiva (in tonnellate)

251 530

235 308

231 444

246 427

Indice

100

94

92

98

Utilizzo degli impianti (%)

45

44

48

41

Indice

100

99

107

91

Fonte:

risposta al questionario macroeconomico.

(413)

Il volume di produzione dei produttori dell’Unione ha subito fluttuazioni, ma nel periodo in esame ha registrato una diminuzione complessiva dell’11 %. Tale diminuzione era dovuta a un calo della domanda da parte dei fabbricanti di pale eoliche, che sono a loro volta esposti alla concorrenza cinese. Il calo della domanda è stato parzialmente compensato dalla domanda in altri settori di cui al considerando 387. I cicli di produzione destinati a questi altri settori sono però più brevi, determinando una riconfigurazione più frequente dei macchinari e tempi di fermo macchina più lunghi, con ripercussioni negative sull’utilizzo degli impianti.

(414)

La capacità produttiva a livello mondiale è diminuita solo del 2 % nel periodo in esame e, di conseguenza, l’utilizzo degli impianti è diminuito del 9 %. Il basso utilizzo degli impianti, dovuto all’incapacità di vendere volumi sufficienti a prezzi redditizi, ha contribuito alla situazione precaria in cui versa l’industria dell’Unione.

6.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(415)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

91 810

89 049

98 257

89 706

Indice

100

97

107

98

Quota di mercato (%)

76

67

71

66

Indice

100

87

93

86

Fonte:

Risposta al questionario macroeconomico.

(416)

Il volume delle vendite sul mercato dell’Unione è rimasto stabile nel 2022 rispetto al 2021, per poi aumentare di 10 punti percentuali nel 2023. Nel periodo dell’inchiesta di riesame le vendite sono però diminuite di 8 551 tonnellate, ossia di 9 punti percentuali su base annua. Nel periodo in esame le vendite sono diminuite del 2 %, mentre il consumo dell’Unione è aumentato del 13 %, il che si è tradotto in una riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, che nel periodo in esame è scesa dal 76 % al 66 %. L’industria dell’Unione, non solo non ha beneficiato della crescita del mercato dell’Unione, ma ha addirittura perso una parte significativa della propria quota di mercato.

6.5.2.3.   Crescita

(417)

Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione non ha potuto mantenere la propria quota di mercato in un contesto di crescita della domanda, a differenza dei paesi interessati, che hanno guadagnato quote di mercato durante il periodo in esame.

6.5.2.4.   Occupazione e produttività

(418)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

1 106

1 114

1 154

1 126

Indice

100

101

104

102

Produttività (in tonnellate/dipendente)

103

94

97

89

Indice

100

92

94

87

Fonte:

Risposta al questionario macroeconomico.

(419)

Nel periodo in esame l’occupazione è rimasta relativamente stabile.

(420)

A fronte di un’occupazione rimasta sostanzialmente stabile e di un calo dei volumi di produzione, la produttività del lavoro è peggiorata del 13 % nel periodo in esame. Come illustrato al considerando 413, la domanda si è progressivamente spostata verso prodotti fabbricati in serie più ridotte, rendendo necessarie riconfigurazioni più frequenti delle macchine, con un conseguente aumento dei tempi di fermo macchina e un impatto negativo anche sulla produttività.

6.5.2.5.   Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(421)

I margini di sovvenzione sia cinesi che egiziani sono stati notevolmente superiori al livello minimo.

(422)

I volumi delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati notevolmente nel periodo in esame.

(423)

Nonostante le misure compensative in vigore, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha subito un peggioramento nel periodo in esame e nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione versava in una situazione precaria.

6.5.3.   Indicatori microeconomici

6.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(424)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

[1 900 – 2 200 ]

[2 200 – 2 500 ]

[2 200 – 2 500 ]

[2 100 – 2 400 ]

Indice

100

112

116

109

Costo di produzione unitario

[1 900 – 2 200 ]

[2 300 – 2 600 ]

[2 400 – 2 700 ]

[2 300 – 2 600 ]

Indice

100

118

126

120

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

(425)

Il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione è stato inferiore al costo medio unitario di produzione durante l’intero periodo in esame. Il prezzo unitario di vendita più elevato è stato raggiunto nel 2023 in quanto era stato fissato in accordi firmati nel 2022 sulla base di costi dell’energia elevati.

(426)

Nel periodo in esame il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione è aumentato del 9 %. Tale aumento ha compensato solo in parte l’incremento del 20 % del costo di produzione registrato nello stesso periodo, con il conseguente deterioramento della sua redditività.

6.5.3.2.   Costo del lavoro

(427)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

[57 000 – 62 000 ]

[61 000 – 66 000 ]

[62 000 – 67 000 ]

[61 000 – 66 000 ]

Indice

100

105

109

106

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

(428)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 6 % nel periodo in esame.

6.5.3.3.   Scorte

(429)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

[5 300 – 5 800 ]

[4 200 – 4 700 ]

[5 500 – 6 000 ]

[7 500 – 8 000

Indice

100

79

102

139

Scorte finali in percentuale della produzione

[15 - 20 ]

[10 - 15 ]

[15 - 20 ]

[20 - 25 ]

Indice

100

84

111

140

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

(430)

Dopo un calo nel 2022 dovuto al riequilibrio legato alla pandemia di COVID-19, il livello delle scorte è nuovamente aumentato, raggiungendo il [20 % - 25 %] della produzione alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. L’aumento dei livelli delle scorte indica che l’industria dell’Unione produceva beni che non riusciva a vendere a prezzi redditizi o in quantità sufficienti. Ciò riflette in modo evidente un deterioramento della posizione concorrenziale dell’industria.

6.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(431)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

[0 - 3 ]

[(-2 ) -1 ]

[(-7 ) – (-4 )]

[(-10 ) – (-7 )]

Indice

100

-50

- 228

- 364

Flusso di cassa (in EUR)

[550 000 – 600 000 ]

[3 000 000 – 3 500 000 ]

[(-5 400 000 ) – (-4 900 000 )]

[(-6 600 000 ) – (-6 100 000 )]

Indice

100

545

- 881

-1 104

Investimenti (in EUR)

[1 600 000 – 1 900 000 ]

[1 700 000 – 2 000 000 ]

[1 900 000 – 2 200 000 ]

[2 000 000 – 2 300 000 ]

Indice

100

106

120

125

Utile sul capitale investito (%)

[5 -10 ]

[(-5 ) -0 ]

[(-20 ) – (-15 )]

[(-30 ) - (-25 )]

Indice

100

-52

- 246

- 414

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

(432)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Come indicato nella tabella 8, il costo unitario di produzione è aumentato più rapidamente del prezzo unitario di vendita e pertanto nel corso del periodo in esame la redditività ha subito un costante e significativo peggioramento.

(433)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Ad eccezione del 2022, quando il riequilibrio delle scorte post-pandemia ha influito positivamente sul flusso di cassa, nel periodo in esame questo indicatore di pregiudizio ha registrato un peggioramento, attestandosi su valori nettamente negativi nel periodo dell’inchiesta di riesame. La diminuzione dei flussi di cassa ha inoltre ridotto la capacità di ottenere capitali.

(434)

Nel periodo in esame gli investimenti sono aumentati del 25 %. Si è trattato di investimenti risultati principalmente legati a interventi di sostituzione, razionalizzazione e alla conformità della legislazione ambientale e sociale.

(435)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale dato ha mostrato un inizio positivo nel 2021, per poi diminuire costantemente nel periodo in esame e scendere al di sotto del -25 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(436)

Nonostante l’andamento negativo del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito, l’industria dell’Unione è stata in grado di finanziare gli investimenti necessari, come descritto al considerando 434.

6.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(437)

La maggior parte degli indicatori del pregiudizio ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame.

(438)

La produzione dell’industria dell’Unione è diminuita nel periodo in esame e le vendite sul mercato dell’Unione sono diminuite del 2 % nonostante l’aumento del 13 % del consumo dell’Unione. Ciò ha determinato una perdita di quota di mercato, che è scesa dal 76 % nel 2021 al 66 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel corso del periodo in esame tale perdita di quota di mercato in un mercato in crescita ha favorito la Cina, l’Egitto e altri paesi terzi.

(439)

La perdita di quota di mercato subita dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è stata aggravata dal calo del 49 % delle vendite all’esportazione registrato nel periodo in esame, come illustrato nella tabella 13.

(440)

Nel periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è diminuita del 2 % e l’utilizzo degli impianti è sceso dal 45 % al 41 % a causa del calo della produzione.

(441)

Nello stesso periodo l’occupazione è rimasta stabile. La produttività ha seguito un andamento in linea con l’evoluzione della produzione ed è diminuita del 13 % nel periodo in esame.

(442)

Il costo di produzione unitario è aumentato del 20 % nel periodo in esame.

(443)

Il prezzo medio di vendita dei produttori dell’Unione è aumentato solo del 9 % in un mercato soggetto alla pressione esercitata dai prezzi bassi, un aumento insufficiente per compensare l’incremento dei costi di produzione.

(444)

Nel periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita costantemente, raggiungendo un intervallo di valori compreso tra [-7 e -10 %] nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(445)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

7.   NESSO DI CAUSALITÀ

(446)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione.

7.1.   Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni

(447)

Come illustrato al punto 6.3.2, nonostante le misure antidumping e antisovvenzioni, nel periodo in esame il volume delle importazioni cinesi ed egiziane è aumentato e la loro quota di mercato è passata dal 6 % registrato nel 2021 al 10 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(448)

Il costante aumento della quota di mercato delle importazioni a prezzi di dumping dall’Egitto e dalla Cina registrato nel periodo in esame ha sottoposto l’industria dell’Unione a una duplice pressione, sia in termini di prezzi che di volumi. Il conseguente calo dei volumi delle vendite e la contrazione dei prezzi sono una causa diretta del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

7.2.   Effetti di altri fattori

7.2.1.   Importazioni da altri paesi terzi

(449)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato l’andamento illustrato nella tabella 5.

(450)

I considerando da 401 a 403 dimostrano che i prezzi medi delle importazioni dall’India, dalla Turchia e dalla Thailandia, dazio corrisposto, erano notevolmente inferiori ai prezzi medi delle importazioni cinesi ed egiziane, dazio corrisposto, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. In considerazione della loro ampia quota di mercato e dei loro bassi prezzi medi dazio corrisposto, la Commissione ha concluso che anche le importazioni dall’India, dalla Turchia e dalla Thailandia hanno esercitato una pressione sui prezzi e hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia, poiché le importazioni dalla Cina e dall’Egitto sono quasi raddoppiate nel periodo in esame, registrando un aumento significativo in particolare tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta di riesame a prezzi che hanno esercitato una notevole pressione al ribasso, la Commissione ha concluso che le importazioni da paesi terzi non hanno modificato tale fatto, né hanno attenuato il nesso di causalità.

7.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(451)

Nel periodo in esame il volume totale delle esportazioni dell’industria dell’Unione e i prezzi medi di vendita all’esportazione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

 

2021

2022

2023

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

[19 000 – 23 000 ]

[14 000 – 18 000 ]

[11 000 – 15 000 ]

[9 000 – 13 000 ]

Indice

100

76

62

51

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

[2 000 – 2 400 ]

[2 800 – 3 200 ]

[2 800 – 3 200 ]

[2 600 – 3 000 ]

Indice

100

135

132

124

Fonte:

risposte al questionario macroeconomico e risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

(452)

Sui mercati dei paesi terzi, i produttori dell’Unione sono stati esposti a una concorrenza agguerrita per quanto riguarda i prodotti per l’energia eolica e sono stati progressivamente confinati in mercati più ristretti, quali il mercato dei CIPP e quello del tempo libero (scafi di imbarcazioni, case mobili), caratterizzati da prezzi più elevati ma anche da costi di produzione più alti.

(453)

Nel periodo in esame l’andamento delle esportazioni ha subito un costante peggioramento, con un conseguente calo del 49 % del volume delle esportazioni.

(454)

Poiché le vendite dell’industria dell’Unione erano destinate in gran parte al mercato dell’Unione e non prevalentemente alle esportazioni, la Commissione ha concluso che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha attenuato il nesso di causalità.

7.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(455)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le esportazioni cinesi ed egiziane oggetto di sovvenzioni hanno causato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Allo stesso tempo, anche le importazioni da paesi terzi hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha tuttavia concluso che tali fattori, individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi ed egiziane oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame.

8.   RISCHIO DI PERSISTENZA E/O DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(456)

La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(457)

La Commissione ha concluso che le importazioni cinesi ed egiziane hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che le importazioni da paesi terzi hanno contribuito in modo significativo al pregiudizio notevole. In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla Cina e dall’Egitto in caso di scadenza delle misure nei confronti di tali paesi.

(458)

A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e le capacità inutilizzate nei paesi interessati, l’attrattiva del mercato dell’Unione, e i probabili livelli del prezzo delle importazioni dai paesi interessati in assenza delle misure compensative e il loro impatto sull’industria dell’Unione.

8.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina e in Egitto

(459)

Come spiegato al considerando 369, la capacità produttiva totale di prodotti GFF in Cina era di circa 1 400 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Previa detrazione della domanda interna e delle esportazioni totali, la capacità inutilizzata dei produttori cinesi disponibile per il mercato dell’Unione è di circa 700 000 tonnellate, un valore cinque volte superiore al consumo totale dell’Unione

(460)

Come illustrato ai considerando da 370 a 372, la capacità produttiva di prodotti GFF in Egitto è di almeno 30 000 tonnellate, pari a circa il 22 % del consumo totale nell’Unione, mentre il mercato interno egiziano per i prodotti GFF sembra essere minimo.

(461)

Si può pertanto concludere che esistono una notevole capacità inutilizzata in Cina e una considerevole capacità in Egitto che, in caso di scadenza delle misure compensative, possono essere dirette verso il mercato dell’Unione in quantitativi ancora maggiori a prezzi sovvenzionati.

8.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(462)

Come già illustrato nella sezione 5.2, l’attrattiva del mercato dell’Unione è dimostrata dal fatto che, nonostante il livello relativamente elevato dei dazi antidumping e compensativi in vigore, che si aggiungono al dazio convenzionale all’importazione compreso tra il 5 % e il 7 % per le importazioni dalla Cina, l’Unione è rimasta uno dei principali mercati di esportazione per i produttori esportatori cinesi ed egiziani, che hanno addirittura aumentato il volume delle loro esportazioni nel periodo in esame, con un incremento del 102 % per la Cina e del 115 % per l’Egitto, e le esportazioni cinesi verso l’Unione sono state in grado di ottenere prezzi elevati rispetto ad altri mercati, anche nonostante le misure in vigore.

(463)

Ulteriori elementi di prova dell’attrattiva del mercato dell’Unione sono forniti dall’esistenza, nel periodo in esame, delle seguenti pratiche di elusione e assorbimento, che sono state affrontate dai regolamenti di cui alla sezione 1.1:

è stata accertata l’elusione dei dazi antidumping istituiti sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto mediante importazioni spedite dalla Turchia;

è stata accertata l’elusione dei dazi antidumping istituiti sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina mediante importazioni spedite dal Marocco, e

è stato accertato l’assorbimento dei dazi antidumping da parte del produttore esportatore egiziano mediante una significativa riduzione del prezzo all’esportazione verso l’Unione.

8.3.   Probabile livello dei prezzi delle importazioni in assenza di misure antidumping

(464)

Come indicato nella tabella 3, i prezzi all’importazione a livello CIF nell’Unione dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano pari a 1 744 EUR/tonnellata, ossia inferiori al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione di [2 100 - 2 400] EUR/tonnellata di cui alla tabella 8, nonché inferiori al costo di produzione di [2 300 - 2 600] EUR/tonnellata.

(465)

In assenza di misure compensative, con le sole misure antidumping in vigore, le importazioni cinesi sarebbero entrate nell’Unione a prezzi ancora più bassi. Come spiegato al considerando 397, in realtà l’undercutting dovrebbe essere ancora più elevato.

(466)

Come indicato nella tabella 3, i prezzi all’importazione a livello CIF nell’Unione dall’Egitto durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano pari a 1 431 EUR/tonnellata, ossia inferiori al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione di [2 100 - 2 400] EUR/tonnellata di cui alla tabella 8, nonché inferiori al costo di produzione di [2 300 - 2 600] EUR/tonnellata.

(467)

In assenza di misure compensative, con le sole misure antidumping in vigore, le importazioni egiziane sarebbero entrate nell’Unione a prezzi ancora più bassi.

(468)

È pertanto probabile che, in assenza di dazi compensativi, le importazioni cinesi ed egiziane avrebbero un impatto ancora più negativo sui prezzi dell’Unione.

(469)

Tale risultanza dimostra chiaramente che in ogni caso sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni, che per di più, in caso di scadenza delle misure, potrebbero affluire in quantitativi molto più elevati.

8.4.   Conclusioni

(470)

Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni originarie della Cina e dell’Egitto. Inoltre, fatta salva tale conclusione, la Commissione ha stabilito che esiste un evidente rischio di reiterazione del pregiudizio notevole causato da tali importazioni in caso di scadenza delle misure. Se le misure non fossero prorogate, con ogni probabilità le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da entrambe le origini tornerebbero in volumi notevolmente più elevati e a prezzi pregiudizievoli. La proroga delle misure è pertanto giustificata sia dal persistere del pregiudizio causato dalle importazioni dai paesi interessati sia, in modo indipendente, dal rischio di reiterazione di tale pregiudizio.

9.   INTERESSE DELL’UNIONE

(471)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure compensative esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori.

9.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(472)

L’inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione. La situazione dell’industria dell’Unione, già precaria, si deteriorerebbe rapidamente con un abbassamento dei volumi di vendita e dei prezzi di vendita, determinando un forte calo della redditività e mettendo potenzialmente a rischio la sua stessa sopravvivenza.

(473)

Il mantenimento in vigore delle misure compensative è pertanto nell’interesse dell’industria dell’Unione.

9.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(474)

La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti noti e li ha invitati a collaborare alla presente inchiesta. Non ha collaborato alcun importatore.

(475)

Nell’inchiesta iniziale ha collaborato un unico importatore il cui volume di importazioni di prodotti GFF è risultato trascurabile.

(476)

Sia nell’inchiesta iniziale che nella presente inchiesta è emerso che la maggior parte degli utilizzatori di volumi elevati necessita di prodotti GFF specifici realizzati su ordinazione e pertanto i prodotti GFF non costituiscono un prodotto di base regolarmente importato in volumi elevati da importatori indipendenti.

(477)

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sostanziale sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

9.3.   Interesse degli utilizzatori

(478)

La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori noti nel contesto della presente inchiesta di riesame e li ha invitati a collaborare. Nessun utilizzatore ha collaborato, il che conferma che le misure in vigore non hanno avuto un impatto molto negativo sugli utilizzatori.

(479)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione (246 427 tonnellate) è risultata superiore al consumo dell’Unione (136 112 tonnellate). L’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato complessivamente del 41 %. In particolare, le due società inserite nel campione, che sono fornitori certificati di prodotti GFF per l’industria eolica, dispongono di una notevole capacità inutilizzata e potrebbero soddisfare una domanda aggiuntiva. Inoltre l’industria dell’Unione è composta da più di dieci gruppi o società, il che la rende competitiva.

(480)

Dall’inchiesta di riesame è emerso altresì che le misure compensative non hanno bloccato le importazioni dalla Cina e dall’Egitto, che nel periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano complessivamente una quota di mercato del 10 %. Inoltre la quota di mercato di altri paesi terzi è aumentata dal 18 % al 24 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(481)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non comprometterebbe la stabilità dell’approvvigionamento.

(482)

Dall’inchiesta iniziale è emerso (114) che i prodotti GFF rappresentavano tra il 4 % e il 14 % del costo totale di fabbricazione di una pala per turbine, che le pale non sono vendute separatamente bensì come parte di turbine eoliche e che i produttori di turbine eoliche vendono regolarmente materiali e servizi aggiuntivi ai costruttori di parchi eolici. La Commissione ha pertanto calcolato il costo dei prodotti GFF in proporzione al costo totale di una turbina eolica e al costo totale di costruzione di un intero parco eolico. Di conseguenza la percentuale dei prodotti GFF nei costi dei produttori di turbine eoliche è stata stabilita tra lo 0,1 % e il 2 %. Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che l’eventuale aumento dei costi dovuto a dazi compensativi potrebbe essere trasferito ai costruttori di parchi eolici oppure facilmente assorbito dai produttori di turbine eoliche.

(483)

Dalla presente inchiesta è emerso che il prezzo dell’industria dell’Unione nel periodo in esame era in media solo del [5-6] % superiore al prezzo medio nel periodo in esame dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 2015 e il 2018. Si può quindi concludere che le misure compensative abbiano avuto un impatto minimo, se non addirittura nullo, sul prezzo dei prodotti GFF.

(484)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non inciderebbe sulla competitività del settore dell’energia eolica.

(485)

Poiché non compromettono la stabilità dell’approvvigionamento né la competitività dei prodotti GFF, come concluso ai considerando 481 e 484, non si prevede che le misure favoriscano la delocalizzazione della produzione; tali misure sono inoltre compatibili con gli obiettivi dell’Unione in materia di energie rinnovabili.

(486)

Nell’inchiesta iniziale diversi utilizzatori dell’industria sciistica hanno sostenuto che l’esistenza di produttori di prodotti GFF nell’Unione era essenziale per la stabilità del loro approvvigionamento, data la loro necessità di una stretta cooperazione con partner locali e di prodotti GFF personalizzati.

(487)

La Commissione ha pertanto concluso che non vi erano validi motivi per non mantenere le misure per quanto riguarda l’interesse degli utilizzatori.

9.4.   Interesse delle società di servizi di taglio e allestimento in kit

(488)

Dall’inchiesta iniziale e da quella attuale è emerso che l’industria e gli utilizzatori dell’Unione si avvalgono dei servizi di prestatori di servizi esterni, comunemente noti come società di servizi di taglio e allestimento in kit. Il servizio di taglio consiste nel ricevere i prodotti GFF in rotoli e nel tagliare le stoffe alle dimensioni richieste. Il servizio di allestimento in kit consiste nell’assemblare gli strati di prodotti GFF tagliati confezionandoli in kit su misura che facilitano la fabbricazione nell’industria a valle.

(489)

Nella presente inchiesta non si è manifestata alcuna società di servizi di taglio o di allestimento in kit.

(490)

L’inchiesta iniziale ha stimato a circa 2 000 i posti di lavoro presso le società di servizi di taglio nell’Unione e ha rilevato che i produttori esportatori cinesi ed egiziani integravano sempre più spesso i servizi di taglio e di allestimento in kit nei loro servizi. Non vi erano indicazioni che la situazione fosse cambiata. In caso di abrogazione delle misure, tali fornitori di servizi perderebbero pertanto una parte sostanziale della loro attività.

(491)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse delle società di servizi di taglio e allestimento in kit dell’Unione.

9.5.   Interesse dei fornitori

(492)

I produttori dell’Unione di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, ossia le principali materie prime per la produzione di prodotti GFF, non hanno collaborato alla presente inchiesta. Tuttavia il mantenimento in vigore di misure che tutelano i loro acquirenti è chiaramente nel loro interesse.

9.6.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(493)

In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano fondati motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di prodotti GFF originari dei paesi interessati.

10.   MISURE COMPENSATIVE

(494)

Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza delle pratiche di sovvenzione, al rischio di reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure compensative sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto.

(495)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio compensativo per i produttori esportatori cinesi sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi e delle esenzioni individuali. L’applicazione di dazi o esenzioni individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società» in Cina.

(496)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo e le esenzioni, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio o dell’esenzione sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(497)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio compensativo inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 23 del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(498)

Le aliquote del dazio compensativo applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e dell’Egitto e fabbricato dai soggetti giuridici menzionati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società cinese o egiziana non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni» originarie, rispettivamente, della Cina o dell’Egitto. Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote individuali del dazio.

(499)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (115) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(500)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (116), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(501)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (117)],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00 , ex 7019 62 10 , ex 7019 62 90 , ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 , ex 7019 69 10 , ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84) e originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto.

2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese di origine

Società

Dazio compensativo (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Jushi Group Co. Ltd;

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd;

Taishan Fiberglass Inc.

30,7

C531

PGTEX China Co. Ltd;

Chongqing Tenways Material Corp.

17,0

C532

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni iniziale sia all’inchiesta antidumping iniziale, elencate nell’allegato I

24,8

Cfr. l’allegato I

Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping iniziale ma non all’inchiesta antisovvenzioni iniziale, elencate nell’allegato II

30,7

Cfr. l’allegato II

Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese

30,7

C999

Repubblica araba d’Egitto

Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E;

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E

10,9

C533

Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica araba d’Egitto

10,9

C999

3.   Il dazio compensativo definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 10 81, 7019 62 90 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81 e 7019 90 00 81). Il dazio esteso è il dazio compensativo applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».

4.   Il dazio compensativo definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7019 61 00 83, 7019 62 10 83, 7019 62 90 83, 7019 63 00 83, 7019 64 00 83, 7019 65 00 83, 7019 66 00 83, 7019 69 10 83, 7019 69 90 83 e 7019 90 00 83), ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito indicate:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Turchia

Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti.

C115

Turchia

Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş.

C116

Turchia

Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi

C117

Turchia

Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS

899G

Il dazio esteso è il dazio compensativo applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».

5.   Il dazio compensativo definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, come indicato al paragrafo 2, è esteso ai tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84), che sono riesportati ai sensi del codice doganale dell’Unione su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.

6.   Il dazio compensativo definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, come indicato al paragrafo 2, è esteso ai tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84), che sono ricevuti su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS, e che non rientrano nell’ambito del paragrafo 5.

7.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo stabilite per le società di cui al paragrafo 2 e le esenzioni dall’estensione delle misure a seguito dell’inchiesta antielusione indicata al paragrafo 4 sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il [volume] di [prodotto oggetto del riesame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese in questione.

8.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio compensativo e antidumping combinato stabilito nell’inchiesta di restituzione.

9.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/776/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/301 della Commissione, del 24 febbraio 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (GU L 46 del 25.2.2022, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/301/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/806 della Commissione, del 23 maggio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto trasportati su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/806/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione, del 6 settembre 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1478/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2158 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (GU L, 2023/2158, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2158/oj).

(7)   GU C, C/2024/5525, 17.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5525/oj.

(8)   GU C, C/2025/3223, 13.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3223/oj.

(9)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final), disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en (ultima consultazione: 8 maggio 2026).

(10)  Relazione sulla Cina, pag. 3.

(11)   Ibidem, pag. 3.

(12)  Quattordicesimo piano quinquennale generale, capitolo 9, sezione 1.

(13)  Quattordicesimo piano quinquennale generale, capitolo 8, sezione 4.

(14)  Quattordicesimo piano quinquennale generale, capitolo 9, sezione 1. Cfr. anche il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione, del 13 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179, 14.7.2023, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1452/oj), considerando 49.

(15)  Cfr. la tabella di marcia dell’iniziativa Made in China 2025, disponibile al seguente indirizzo: https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf (ultima consultazione: 8 maggio 2026). Cfr. anche il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/328/oj), considerando 54-55; il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108, 6.4.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj), considerando 125; il regolamento (UE) 2023/1452, considerando 49.

(16)  Cfr. la relazione sulla Cina, pagg. 224-225.

(17)  Cfr. il repertorio dei prodotti cinesi di esportazione ad alta tecnologia, pagg. 3 e 7 (allegato 26 della versione consultabile della denuncia). Cfr. inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni spedite dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/357, 24.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/357/oj), considerando 124; il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328, considerando 59.

(18)  Cfr. le politiche preferenziali delle zone nazionali di sviluppo industriale ad alta tecnologia («Preferential policies of the National High-Tech Industrial Development Zones»), pagg. 12-14. Cfr. anche il regolamento (UE) 2021/328, considerando 60; il regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 125.

(19)  Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria della fibra di vetro, pagina 7.

(20)  Cfr. il regolamento di esecuzione 2024/357, considerando 105; il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 55 e nota 27.

(21)  Cfr. il regolamento di esecuzione 2024/357, considerando 103; il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 55.

(22)  Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera a Chongqing, pagg. 69, 71, 72.

(23)  Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 55.

(24)  Piano d’azione triennale dello Guangxi sulle industrie strategiche ed emergenti, pag. 4.

(25)  Quattordicesimo piano quinquennale dell’Hubei sullo sviluppo di alta qualità di nuovi materiali, pag. 7.

(26)  Quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Hebei per lo sviluppo delle industrie caratteristiche, pag. 18.

(27)  Politiche distrettuali di Daiyue, pag. 32; disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.006259.

(28)  Decisione n. 40 del Consiglio di Stato, articolo 17.

(29)  Articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base.

(30)  Cfr. il regolamento iniziale, considerando da 222 a 344.

(31)  Cfr. il regolamento iniziale, considerando da 225 a 266.

(32)  Cfr. il regolamento iniziale, considerando da 267 a 278.

(33)  Cfr. il regolamento iniziale, considerando da 279 a 285.

(34)  Cfr, ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12, 19.1.2022, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/72/oj), considerando 243; il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146, 9.6.2017, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/969/oj), considerando 83 e seguenti; il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1187/oj), considerando 53 e seguenti.

(35)  Lee, H., Zhigang, L., Coles, T., Out of China: The activities of China’s export credit agencies and development banks in Africa, disponibile al seguente indirizzo: https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TS0009/submission/e689f04d-5b69-411a-997b-2a89f4a42588/document/70bcb25d-3b25-48b0-9e42-28812efef8d1/ (consultazione: 22 marzo 2026).

(36)  Articolo 8 dello statuto dell’Export-Import Bank of China, 19 marzo 1994, disponibile all’indirizzo: https://flylib.com/books/en/4.408.1.107/1/ (consultazione: 8 maggio 2026).

(37)  Disponibile online al seguente indirizzo: http://www.eximbank.gov.cn/aboutExim/profile/zczy/201902/t20190225_8813.html (consultazione: 8 maggio 2026).

(38)  China Export-Import Bank, «Relazione annuale 2023», pagg. 6, 54 e 60 [disponibile all’indirizzo: http://english.eximbank.gov.cn/News/AnnualR/2023/ (consultazione: 8 maggio 2026)].

(39)  Cfr. la relazione annuale 2023 di EXIM, pagg. 6, 54 e 60.

(40)  Regolamento iniziale, considerando 243.

(41)  Relazioni annuali 2021, 2022 e 2023 della banca EXIM, rispettivamente pagg. 41, 43 e 55. Relazioni annuali disponibili al seguente indirizzo: http://english.eximbank.gov.cn/News/AnnualR/2025eng_1233/ (consultazione: 8 maggio 2026).

(42)  Relazione annuale 2022 di EXIM, pagg. 2, 19 e 49.

(43)  Relazione annuale 2023 di EXIM, pagina 59.

(44)  Relazione annuale 2022 di EXIM, pagina 47.

(45)  Relazione annuale 2022 di CNBM, pagina 176; relazione annuale 2022 di Jushi China, pagg. 21 e 147; relazione annuale, primo semestre 2023, di Jushi China, pagg. 12 e 99; disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.006259.

(46)  Cfr. il regolamento (UE) 2021/328, considerando 82 e seguenti; il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, considerando 281 e seguenti; il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1123 della Commissione, del 7 giugno 2023, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148, 8.6.2023, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1123/oj), considerando 49 e seguenti; il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647 della Commissione, del 21 agosto 2023, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 207, 22.8.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1647/oj),. considerando 40 e seguenti.

(47)  Relazione annuale 2022 di Jiangsu Changhai, pagg. 9 e 79; relazione annuale 2023 di Jiangsu Changhai, pagg. 11 e 74; relazione annuale 2023 di CPIC, pagg. 9 e 151; relazione annuale 2024 di CPIC, pagg. 8 e 79; disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.006259.

(48)  Cfr. ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, considerando 453, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647, considerando 146.

(49)   https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml (ultima consultazione: 22 marzo 2026).

(50)  Relazione sulla Cina, sezione 6.6.

(51)  Relazione annuale, primo semestre 2023, di Jushi China, pagg. 6 e 106; disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.006259.

(52)  Cfr. il regolamento iniziale, considerando da 345 a 357.

(53)  Relazione annuale 2023 di Sinoma, pagg. 7 e 189; relazione semestrale 2024 di Sinoma, pagg. 7 e 134; relazione semestrale 2024 di CPIC, pag. 134; relazione annuale sulla Cina di PGTex, pagina 109; disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.006259.

(54)  Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1690/oj), considerando da 295 a 301; il regolamento iniziale, considerando da 345 a 357; il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328, considerando da 93 a 105; il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2287/oj), considerando da 317 a 333; il regolamento (UE) 2022/72, considerando da 340 a 356; il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/72/oj), considerando da 297 a 302.

(55)  Cfr. i considerando da 593 a 645 del regolamento iniziale.

(56)  Relazione annuale 2022 di Jiangsu Changhai, pagg. 9 e pagg. da 192 a 194, allegato 10, relazione annuale, primo semestre 2023, di Jiangsu Changhai, pagg. 9 e pagg. 128-129; relazione annuale 2022 di Jushi China, pagg. 6, 149-151 e 155; relazione annuale 2023 di Jushi China, pagg. 6 e 163-165; disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.006259.

(57)  Relazione annuale 2022 di Jiangsu Changhai, pagg. 9 e pagg. da 192 a 194, allegato 10, relazione annuale, primo semestre 2023, di Jiangsu Changhai, pagg. 9 e pagg. 128-129; relazione annuale 2022 di Jushi China, pagg. 6, 149-151 e 155; relazione annuale 2023 di Jushi China, pagg. 6 e 163-165; disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.006259.

(58)  Relazione annuale 2023 del gruppo CNBM, pag. 191; disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.006259.

(59)  Cfr. i considerando da 541 a 556 del regolamento iniziale.

(60)  Cfr. i considerando da 557 a 568 del regolamento iniziale.

(61)  Cfr. i considerando da 569 a 577 del regolamento iniziale.

(62)  Cfr. i considerando da 584 a 591 del regolamento iniziale.

(63)  Articolo 28 della legge della Repubblica popolare cinese sull’imposta sul reddito delle imprese (revisione del 2018), disponibile all’indirizzo: https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c28479830/content.html (consultazione: 8 maggio 2026).

(64)  Regolamento di esecuzione della legge della Repubblica popolare cinese sull’imposta sul reddito delle imprese (emesso con ordinanza n. 512 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese il 6 dicembre 2007, modificato conformemente alla decisione del Consiglio di Stato di modificare alcuni regolamenti amministrativi mediante l’ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato il 23 aprile 2019).

(65)  Cfr. la relazione annuale 2023 di CNBM, pag. 27; disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.006259.

(66)  Cfr. la relazione annuale 2022 di Jushi China, pag. 21; la relazione annuale, primo semestre 2023, di Jushi China, pag. 12; disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.006259.

(67)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, considerando 550; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287, considerando 485 e seguenti.

(68)  Regime di sovvenzioni speciali in favore dell’innovazione e dell’imprenditorialità di massa, sovvenzioni da 47 a 49.

(69)  Relazione annuale 2022 di Jiangsu Changhai, pagine 30-34; relazione annuale 2022 di Jushi China, pag. 13; relazione annuale 2022 di Shandong, pagg. 15 e 20-21; relazione intermedia 2024 di PGTEX China, pagg. 105-106.

(70)  Cfr. il regolamento iniziale, considerando da 584 a 591.

(71)  Cfr. ad esempio il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, considerando 531; il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328, considerando 199.

(72)  Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287, considerando 508 e 509; il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, considerando da 509 a 511.

(73)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/114 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/114, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/114/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1123.

(74)  Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico [Zhong Fa (2015) n. 9].

(75)  Cfr. il regolamento iniziale, considerando da 520 a 540.

(76)  Cfr. il considerando 93 del regolamento iniziale.

(77)  Cfr. i considerando da 810 a 930 del regolamento iniziale.

(78)  Cfr. i considerando da 726 a 809 del regolamento iniziale.

(79)  Cfr. i considerando da 647 a 725 del regolamento iniziale.

(80)  Cfr., in particolare, i considerando da 684 a 699 del regolamento iniziale.

(81)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE, cause riunite C-269/23P e C-272/23P, ECLI:EU:C:2024:984.

(82)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/870/oj).

(83)  Sentenza del 28 novembre 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE , Cause riunite C-269/23P e C-272/23P, ECLI:EU:C:2024:984, punti da 69 a 101.

(84)  Cfr. il punto 4.2.2 del regolamento iniziale.

(85)  Cfr. i considerando da 726 a 744 del regolamento iniziale.

(86)  Cfr. i considerando da 745 a 757 del regolamento iniziale.

(87)  Cfr. i considerando da 729 a 735 del regolamento iniziale.

(88)  Cfr. il considerando 726 del regolamento iniziale.

(89)  Cfr. i considerando 745 e 746 del regolamento iniziale.

(90)  Cfr. il considerando 350.

(91)  Cfr. ad esempio il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2754, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj), considerando 276; il regolamento di esecuzione (UE) 2025/61 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/61, 16.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/61/oj), considerando 93; il regolamento di esecuzione (UE) 2025/114, considerando 77.

(92)  Cfr. i considerando da 758 a 804 del regolamento iniziale.

(93)  Cfr. i considerando da 870 a 901 del regolamento iniziale.

(94)  Cfr. i considerando 878 e 899, trattino 1, del regolamento iniziale.

(95)  Cfr. i considerando 895 e 899, trattino 2, del regolamento iniziale.

(96)  Cfr. il regolamento iniziale, considerando da 902 a 930.

(97)  Cfr., in particolare, i considerando da 907 a 915 e da 922 a 923 del regolamento iniziale.

(98)  Cfr. i considerando da 212 a 217.

(99)  Cfr. i considerando 908 e 922 del regolamento iniziale.

(100)  Cfr. i considerando da 859 a 869 del regolamento iniziale.

(101)  Cfr. in particolare il considerando 273.

(102)  Cfr. in particolare i considerando da 301 a 310.

(103)  Cfr. i considerando da 816 a 823 del regolamento iniziale.

(104)  Cfr. il considerando 821 del regolamento iniziale.

(105)  Cfr. i considerando da 824 a 832 del regolamento iniziale.

(106)  Cfr. i considerando da 833 a 835 del regolamento iniziale.

(107)  Cfr. i considerando da 836 a 838 del regolamento iniziale.

(108)  Cfr. i considerando da 839 a 851 del regolamento iniziale.

(109)  Cfr. i considerando 211 e 212.

(110)  Disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate con il numero di riferimento: t25.002279.

(111)  Cfr. i considerando da 840 a 850 del regolamento iniziale.

(112)  Cfr. «Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per le attrezzature importate» di cui alla sezione 4.4.1, in particolare il considerando 286, e «Messa a disposizione di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato» di cui alla sezione 4.5, in particolare il considerando 349.

(113)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1477 della Commissione, del 6 settembre 2022, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1477/oj).

(114)  Cfr. i considerando 480 e 481 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492.

(115)  Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(116)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(117)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj).


ALLEGATO I

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni iniziale sia all’inchiesta antidumping iniziale

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd

B995

Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd

C534

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd;

C535

Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd

C537

NMG Composites Co., Ltd

C538

Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd

C539


ALLEGATO II

Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping iniziale ma non all’inchiesta antisovvenzioni originale

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

C536


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1928/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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