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Document 32026R0903
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/903 of 24 April 2026 specifying the details and functionalities of the information and communication system to be used for the purposes of Regulation (EU) 2024/3015 of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/903 della Commissione, del 24 aprile 2026, che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/903 della Commissione, del 24 aprile 2026, che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2026/2484
GU L, 2026/903, 27.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/903/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/903 |
27.4.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/903 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2026
che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 7, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015, il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), noto come sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»), deve essere utilizzato ai fini dei capi I («Disposizioni generali»), III («Indagini»), IV («Decisioni») e V («Esecuzione») del regolamento (UE) 2024/3015, conformemente all’atto di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento. |
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(2) |
Per consentire le comunicazioni tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, tra le autorità competenti stesse e tra le autorità competenti e le autorità doganali ai fini dell’attuazione e dell’applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015, è opportuno creare un nuovo modulo sul lavoro forzato nel sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento («modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato»). Detto modulo deve essere utilizzato dalla Commissione, dalle autorità competenti e dalle autorità doganali ai fini di tali comunicazioni. |
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(3) |
Per garantire l’efficacia dell’applicazione e dell’esecuzione del regolamento (UE) 2024/3015, la Commissione e le autorità competenti dovrebbero inoltre poter accedere alle informazioni contenute nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato e utilizzarle a fini diversi dalle comunicazioni, tra cui lo svolgimento di valutazioni basate sul rischio come previsto all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2024/3015 e l’identificazione di prodotti o gruppi di prodotti conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Per lo stesso motivo, le autorità doganali dovrebbero anche poter accedere alle informazioni contenute nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato e utilizzarle ai fini dell’articolo 7 e del capo V, sezione II, di detto regolamento. |
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(4) |
Per garantire la protezione delle informazioni riservate contenute nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, in particolare delle informazioni condivise nel corso delle indagini, l’accesso a tale modulo dovrebbe essere limitato agli utenti designati dalla Commissione e dalle autorità competenti ai fini dei capi I, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/3015 e agli utenti designati dalle autorità doganali ai fini dell’articolo 7 e del capo V, sezione II, di tale regolamento. |
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(5) |
Per garantire comunicazioni efficaci ed efficienti tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato ai fini dell’applicazione dei capi I, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/3015, e per consentire una ricerca agevole dei dati di interesse e il loro ulteriore trattamento, è opportuno specificare ulteriormente, in un formato standard, gli elementi di dati e le informazioni che la Commissione e le autorità competenti devono trasmettere in relazione alle indagini, alle decisioni e all’esecuzione. |
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(6) |
Per garantire un’applicazione efficace ed efficiente degli articoli 9 e 15 del regolamento (UE) 2024/3015, e in particolare l’efficacia e l’efficienza nell’assegnazione delle indagini e nella presentazione di informazioni, la Commissione dovrebbe comunicare all’autorità competente capofila le informazioni presentate tramite il punto unico di presentazione delle informazioni che riguardano il presunto lavoro forzato nel territorio dello Stato membro cui appartiene l’autorità competente capofila. |
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(7) |
Per conseguire un’applicazione efficace ed efficiente dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3015, e in particolare una stretta collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti, e per garantire l’assistenza reciproca durante le indagini a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, è necessario stabilire nel presente regolamento i dettagli delle informazioni che l’autorità competente capofila o altre autorità competenti devono comunicare in un formato strutturato tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato. Il presente regolamento dovrebbe in particolare stabilire i dettagli delle comunicazioni dell’autorità competente capofila o di altre autorità competenti riguardanti la condivisione di informazioni sul presunto lavoro forzato, le richieste di informazioni e supporto e le richieste di essere strettamente coinvolti in un’indagine a norma dell’articolo 16, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) 2024/3015, nonché delle comunicazioni dell’autorità competente capofila in merito alle sue conclusioni sul non avvio di un’indagine e sulle diverse fasi delle indagini, conformemente all’articolo 17, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafo 7, di tale regolamento. |
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(8) |
Per garantire un’esecuzione efficace ed efficiente delle decisioni di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2024/3015, quando comunica alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione le decisioni che accertano una violazione dell’articolo 3 di tale regolamento, come prescritto dall’articolo 20, paragrafo 7, dello stesso, l’autorità competente capofila dovrebbe essere tenuta a comunicare determinate informazioni relative a tali decisioni in un formato strutturato. |
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(9) |
Per le medesime finalità, quando comunica alle autorità doganali le decisioni che accertano una violazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3015, come prescritto dall’articolo 26, paragrafo 3, di tale regolamento, l’autorità competente capofila dovrebbe utilizzare mezzi di comunicazione adeguati, che devono essere specificati nel presente regolamento. |
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(10) |
Per garantire un’applicazione efficace ed efficiente degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente interessata dovrebbe comunicare alla Commissione e alle altre autorità competenti informazioni sul rispetto, da parte dell’operatore economico, degli ordini di ritiro e smaltimento contenuti in una decisione. L’autorità competente interessata dovrebbe inoltre informare la Commissione e le altre autorità competenti delle sanzioni applicate in caso di non conformità a una decisione in base all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015. |
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(11) |
Per le medesime finalità, l’autorità competente capofila dovrebbe trasmettere alle autorità di vigilanza del mercato e alle altre autorità pertinenti una copia elettronica della decisione che accerta una violazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3015 e che contiene un ordine di ritiro o smaltimento. |
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(12) |
Per garantire un’applicazione efficace ed efficiente degli articoli 20, 21 e 23 del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila dovrebbe essere tenuta a comunicare alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione la revoca o le modifiche di una decisione che accerta una violazione dell’articolo 3 di tale regolamento, compresi l’esito dei procedimenti di ricorso giurisdizionale e le informazioni ad essi correlate. |
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(13) |
Nel comunicare alle autorità doganali la revoca o le modifiche di una decisione che accerta una violazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3015, conformemente all’articolo 26, paragrafo 5, di detto regolamento, l’autorità competente capofila dovrebbe essere tenuta a comunicare tale revoca o dette modifiche utilizzando mezzi di comunicazione adeguati, che devono essere specificati nel presente regolamento. |
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(14) |
Per consentire scambi efficaci ed efficienti di informazioni pertinenti tra le autorità competenti e le autorità doganali a norma del capo V, sezione II, del regolamento (UE) 2024/3015, e in particolare degli articoli da 28 a 30, è opportuno stabilire nel presente regolamento i dettagli delle informazioni da scambiare. |
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(15) |
Qualora l’applicazione del presente regolamento comporti il trattamento di dati personali, tale trattamento deve avvenire conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare dei regolamenti (UE) 2016/679 (3) e (UE) 2018/1725 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(16) |
Per garantire che i dati personali contenuti nelle informazioni comunicate nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato e i dati personali relativi alle persone fisiche designate come utenti dell’ICSMS siano cancellati quando non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati inseriti nel sistema, e tenendo conto della necessità che i dati siano disponibili per lo svolgimento delle valutazioni basate sul rischio di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2024/3015, nonché della durata delle eventuali procedure di riesame e ricorso di cui all’articolo 21 del medesimo regolamento, nel presente regolamento dovrebbero essere stabiliti i periodi di conservazione di tali dati. |
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(17) |
Qualora i dati personali non siano più conservati nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, è necessario garantire il rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725 e all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. |
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(18) |
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, la Commissione dovrebbe essere considerata contitolare del trattamento a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, mentre le autorità competenti dovrebbero essere contitolari del trattamento a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. La Commissione dovrebbe concludere un accordo di contitolarità del trattamento con le autorità competenti al fine di stabilire le rispettive responsabilità e assicurare il rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. |
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(19) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 marzo 2026. |
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(20) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Uso e funzionalità del modulo sul lavoro forzato del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS») e accesso a tale modulo
1. Ai fini di un’applicazione efficace ed efficiente del regolamento (UE) 2024/3015, nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato è creato un modulo sul lavoro forzato («modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato»).
2. Il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato è utilizzato per le finalità seguenti:
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a) |
la comunicazione, da parte degli Stati membri alla Commissione e agli altri Stati membri, dei recapiti e dei settori di competenza dell’autorità o delle autorità competenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, nonché degli aggiornamenti di tali informazioni; |
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b) |
ai fini degli articoli 9 e 15 del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione, da parte della Commissione all’autorità competente capofila dello Stato membro interessato a norma dell’articolo 9 del medesimo regolamento, delle informazioni presentate tramite il punto unico di presentazione delle informazioni in merito al presunto lavoro forzato che ha luogo nel suo territorio; |
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c) |
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila, di nuove informazioni sul presunto lavoro forzato in un territorio per il quale non è competente, in base a quanto previsto all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, e dei relativi dettagli; |
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d) |
la comunicazione della richiesta di sostegno rivolta dall’autorità competente capofila ad altre autorità competenti interessate, nonché delle richieste di altre autorità competenti di essere strettamente coinvolte in un’indagine in base all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015, e dei relativi dettagli; |
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e) |
la comunicazione di una richiesta di informazioni rivolta da un’autorità competente a un’altra autorità competente, nonché degli scambi che ne conseguono, in base all’articolo 16, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/3015, e dei relativi dettagli; |
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f) |
ai fini dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione di una richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione a un’autorità competente, nonché degli scambi che ne conseguono, in base all’articolo 16, paragrafi 5, 6 e 7, di tale regolamento, e dei relativi dettagli; |
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g) |
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione, dell’esito della sua valutazione in base alla quale decide di non avviare un’indagine, come previsto all’articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/3015, e dei relativi dettagli; |
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h) |
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione, dell’avvio di un’indagine come previsto all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/3015, e dei relativi dettagli; |
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i) |
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila, della chiusura di un’indagine, se del caso, alla Commissione ai fini dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015 e alle altre autorità competenti come previsto all’articolo 20, paragrafo 3, di tale regolamento, e dei relativi dettagli; |
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j) |
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione conformemente all’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/3015, di una decisione che accerta una violazione dell’articolo 3 di tale regolamento, e dei relativi dettagli; |
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k) |
la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila, di un ordine di ritiro e smaltimento di prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione alle autorità di vigilanza del mercato o alle altre autorità pertinenti, come previsto all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015; |
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l) |
ai fini degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione, da parte dell’autorità competente interessata alla Commissione e alle altre autorità competenti, di informazioni sull’esecuzione degli ordini di ritiro e smaltimento di cui all’articolo 24 di tale regolamento; |
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m) |
ai fini degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione, da parte dell’autorità competente interessata alla Commissione e alle altre autorità competenti, delle sanzioni applicate in caso di non conformità come previsto all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento; |
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n) |
ai fini degli articoli 20, 21 e 23 del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione, da parte dell’autorità competente capofila alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione, di qualsiasi revoca o modifica di una decisione, compreso l’esito dei procedimenti di ricorso giurisdizionale, e dei relativi dettagli, a seguito di un riesame in base all’articolo 21 di tale regolamento; |
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o) |
ulteriori comunicazioni tra la Commissione e le autorità competenti, nonché tra le autorità competenti stesse, ai fini dell’effettiva applicazione dei capi I («Disposizioni generali»), III («Indagini»), IV («Decisioni») e V («Esecuzione») del regolamento (UE) 2024/3015. |
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le relative informazioni di cui agli articoli da 2 a 8 del presente regolamento sono automaticamente notificate alla Commissione, se del caso, all’autorità o alle autorità competenti interessate e ad altre autorità pertinenti.
4. Al fine di garantire le interazioni con le autorità doganali prescritte dall’articolo 7 e dal capo V, sezione II, del regolamento (UE) 2024/3015, il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato consente:
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a) |
a decorrere dall’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione alle autorità doganali tramite tale interconnessione, a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del medesimo regolamento, della decisione adottata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015; |
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b) |
a decorrere dall’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3015, la comunicazione tramite tale interconnessione e il trattamento di dati, richieste, notifiche e altri messaggi tra le autorità competenti e le autorità doganali, nonché lo scambio delle successive comunicazioni e azioni intraprese dalle autorità doganali e dalle autorità competenti a norma del capo V, sezione II, del medesimo regolamento, e in particolare degli articoli da 28 a 30 dello stesso, compreso il trattamento delle informazioni indicate di seguito sulle merci di cui si sospetta o è accertata la violazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3015, se del caso:
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c) |
la comunicazione, il trattamento, la conservazione e l’uso di informazioni sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione o ne escono, estratte e trasmesse a norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/3015; |
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d) |
la comunicazione, il trattamento, la conservazione e l’uso delle informazioni ottenute o fornite in virtù dello scambio di informazioni e della cooperazione di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2024/3015. |
5. Le informazioni contenute nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato sono utilizzate anche per effettuare le valutazioni basate sul rischio come previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, nonché per identificare i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali possono essere adottati atti delegati in base all’articolo 27 del medesimo regolamento.
6. L’accesso al modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato è limitato agli utenti designati dalla Commissione e dalle autorità competenti ai fini dei capi I, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/3015, nonché dalle autorità doganali ai fini dell’articolo 7 e del capo V, sezione II, di tale regolamento.
Articolo 2
Coordinamento delle indagini e assistenza reciproca
1. Qualora trovi nuove informazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato le informazioni seguenti:
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a) |
una descrizione dettagliata delle informazioni scoperte; |
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b) |
in allegato, tutti i documenti giustificativi pertinenti; |
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c) |
il territorio in cui si sospetta che abbia o abbia avuto luogo il lavoro forzato. |
2. Quando chiede il sostegno di altre autorità competenti interessate a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato le informazioni seguenti:
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a) |
se del caso, un riferimento all’indagine per la quale è chiesto il sostegno; |
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b) |
l’autorità o le autorità competenti di cui è chiesto il sostegno; |
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c) |
una descrizione dettagliata del sostegno richiesto, inclusa, se del caso, la richiesta di contattare gli operatori economici di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015. |
3. L’autorità competente che abbia un interesse in un’indagine condotta da un’altra autorità competente e intenda essere strettamente coinvolta in tale indagine a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015 comunica, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, le informazioni seguenti:
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a) |
se del caso, un riferimento all’indagine cui si riferisce la richiesta; |
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b) |
l’autorità competente capofila incaricata dell’indagine; |
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c) |
una descrizione dettagliata dei motivi della richiesta. |
4. Nei casi in cui chiede informazioni ad altre autorità competenti ai fini dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3015, la Commissione o un’autorità competente comunica, a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, di tale regolamento, le informazioni seguenti tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato:
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a) |
se del caso, un riferimento all’indagine cui si riferisce la richiesta; |
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b) |
l’autorità o le autorità competenti cui sono richieste le informazioni; |
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c) |
una descrizione dettagliata delle informazioni richieste; |
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d) |
eventuali documenti giustificativi; |
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e) |
il termine di risposta stabilito all’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3015. |
Articolo 3
Non avvio di una indagine
Quando informa la Commissione, se del caso, e le altre autorità competenti dell’esito della sua valutazione secondo cui non sarà avviata un’indagine a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato le informazioni seguenti:
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(1) |
le informazioni che identificano il prodotto o i prodotti oggetto della sua valutazione; |
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(2) |
le informazioni sull’operatore o sugli operatori economici oggetto della sua valutazione, tra cui nome e indirizzo di stabilimento; |
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(3) |
le ragioni alla base della valutazione dell’autorità competente capofila, tra cui, se del caso, l’inesistenza di un sospetto fondato o l’eliminazione delle ragioni alla base di un sospetto fondato, come previsto all’articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento. |
Articolo 4
Avvio di un’indagine
Quando informa la Commissione, se del caso, e le altre autorità competenti dell’avvio di un’indagine a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica loro le informazioni seguenti tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato:
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(1) |
lo stato dell’indagine («indagine avviata»); |
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(2) |
le informazioni che identificano il prodotto o i prodotti oggetto dell’indagine; |
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(3) |
le informazioni sull’operatore o sugli operatori economici oggetto dell’indagine, tra cui nome e indirizzo di stabilimento; |
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(4) |
la data di avvio dell’indagine; |
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(5) |
una sintesi dei motivi alla base dell’avvio dell’indagine; |
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(6) |
una copia delle informazioni notificate all’operatore o agli operatori economici. |
Articolo 5
Chiusura di un’indagine
Nei casi in cui, a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, informa della chiusura di un’indagine le altre autorità competenti e, se del caso, la Commissione ai fini dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità competente capofila comunica loro, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, le informazioni seguenti:
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(1) |
un riferimento all’indagine che è stata chiusa; |
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(2) |
lo stato dell’indagine («indagine chiusa»); |
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(3) |
una copia delle informazioni notificate all’operatore o agli operatori economici; |
|
(4) |
una sintesi dei motivi della chiusura dell’indagine (tra cui, a seconda dei casi, la mancanza di elementi di prova sufficienti o l’eliminazione delle ragioni alla base di sospetti fondati) e, se del caso, informazioni su eventuali ispezioni in loco effettuate a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/3015; |
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(5) |
la data di chiusura dell’indagine. |
Articolo 6
Comunicazione delle decisioni in materia di violazione e delle informazioni sul ritiro e sullo smaltimento dei prodotti
1. Quando comunica una decisione che accerta, a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3015, una violazione dell’articolo 3 di detto regolamento alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 7, di tale regolamento, l’autorità competente capofila comunica, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, le informazioni seguenti:
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a) |
un riferimento all’indagine cui si riferisce la decisione; |
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b) |
lo stato dell’indagine («decisione adottata»); |
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c) |
le informazioni che identificano il prodotto o i prodotti oggetto della decisione; |
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d) |
le informazioni sull’operatore o sugli operatori economici destinatari della decisione, tra cui nome e indirizzo di stabilimento; |
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e) |
una sintesi dei motivi alla base dell’adozione della decisione; |
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f) |
un’indicazione che precisi se l’ordine stabilito nella decisione prescriva di:
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g) |
la data di scadenza del termine stabilito nella decisione entro il quale l’operatore o gli operatori economici devono conformarsi agli ordini a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/3015; |
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h) |
una copia elettronica della decisione adottata. |
2. Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila di uno Stato membro comunica alle autorità doganali indicate di seguito una decisione che accerta, a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, di tale regolamento, una violazione dell’articolo 3 dello stesso regolamento utilizzando i mezzi di comunicazione seguenti:
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a) |
prima dell’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015: alle autorità doganali di tale Stato membro, tramite protocolli nazionali da concordare tra l’autorità competente capofila e le autorità doganali di detto Stato membro; |
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b) |
dopo l’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015: a tutte le autorità doganali, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, attraverso il quale la decisione adottata a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, di tale regolamento è automaticamente trasmessa al sistema doganale di gestione dei rischi. |
Ai fini del primo comma, lettera a), le autorità doganali di uno Stato membro cui è stata comunicata tramite protocolli nazionali una decisione di cui al primo comma comunicano tale decisione alle autorità doganali degli altri Stati membri registrandola nel sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015.
3. Ai fini della comunicazione alle autorità doganali di una decisione di cui al paragrafo 2 prima dell’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, la Commissione, qualora agisca in qualità di autorità competente capofila, comunica tale decisione alle autorità doganali registrandola nel sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4. Ai fini degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente interessata comunica senza indebito ritardo alle altre autorità competenti e, se del caso, alla Commissione le informazioni seguenti tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato:
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a) |
la data entro la quale è stato completato il processo di ritiro e smaltimento dei prodotti di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015; |
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b) |
la data in cui sono state applicate le sanzioni in caso di non conformità alla decisione come previsto all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento. |
Articolo 7
Comunicazione degli ordini di ritiro e smaltimento dei prodotti alle autorità di vigilanza del mercato e alle altre autorità pertinenti
L’autorità competente capofila che ha adottato una decisione contenente un ordine di ritiro o smaltimento la comunica alle autorità di vigilanza del mercato e alle altre autorità pertinenti come previsto all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015 fornendo una copia elettronica della decisione contenente tale ordine di ritiro o smaltimento.
Articolo 8
Comunicazione della revoca o delle modifiche di una decisione a seguito di un riesame
1. Ai fini degli articoli 20, 21 e 23 del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica alla Commissione, se del caso, e alle altre autorità competenti, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, le informazioni indicate di seguito relative a qualsiasi revoca o modifica di una decisione adottata a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015, a seguito di un riesame effettuato conformemente all’articolo 21 del medesimo regolamento:
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a) |
un riferimento alla decisione adottata a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015 oggetto del riesame, comprese le informazioni che identificano il prodotto o i prodotti interessati dalla decisione e l’operatore o gli operatori economici destinatari della stessa, tra cui nome e indirizzo di stabilimento; |
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b) |
una copia elettronica della decisione da essa adottata in merito alla domanda di riesame a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015, compresa qualsiasi modifica o revoca di una decisione che accerta una violazione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, di tale regolamento; |
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c) |
in caso di controllo giurisdizionale di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3015, l’esito di tale controllo, compresa una copia della relativa decisione giudiziaria, un’indicazione che precisi se la decisione adottata a norma dell’articolo 20 di detto regolamento sia stata annullata in tutto o in parte e una sintesi delle motivazioni sottostanti; |
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d) |
la data in cui prendono effetto la revoca della decisione o le relative modifiche. |
2. Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila di uno Stato membro, a seguito di un riesame effettuato a norma dell’articolo 21 di tale regolamento, comunica alle autorità doganali indicate di seguito la revoca o le modifiche di una decisione adottata a norma dell’articolo 20 di detto regolamento utilizzando i mezzi di comunicazione seguenti:
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a) |
prima dell’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015: alle autorità doganali di tale Stato membro, tramite protocolli nazionali da concordare tra l’autorità competente capofila e le autorità doganali di detto Stato membro; |
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b) |
dopo l’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015: a tutte le autorità doganali, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, attraverso il quale la revoca o le modifiche di tali decisioni sono automaticamente trasmesse al sistema doganale di gestione dei rischi. |
Ai fini del primo comma, lettera a), le autorità doganali di uno Stato membro cui sono state comunicate tramite protocolli nazionali la revoca o le modifiche di una decisione di cui al primo comma comunicano tale revoca o tali modifiche alle autorità doganali degli altri Stati membri registrandole nel sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015.
3. Nei casi in cui agisce in qualità di autorità competente capofila, la Commissione, fino all’entrata in funzione dell’interconnessione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, comunica alle autorità doganali la revoca o le modifiche di una decisione di cui al paragrafo 2 registrandole nel sistema doganale di gestione dei rischi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015.
Articolo 9
Periodi di conservazione dei dati personali contenuti nelle informazioni comunicate nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato
La Commissione provvede affinché i dati personali contenuti nelle informazioni inserite nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato e conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati siano conservati nell’ICSMS per 10 anni a decorrere dagli eventi seguenti:
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(1) |
la comunicazione della chiusura di un’indagine preliminare, come previsto all’articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/3015; |
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(2) |
la comunicazione della chiusura di un’indagine, come previsto all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015; |
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(3) |
la comunicazione di una decisione relativa alla violazione, come previsto all’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/3015; |
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(4) |
la comunicazione della revoca o delle modifiche di una decisione che accerta una violazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3015 a norma degli articoli 20, 21 e 23 di tale regolamento. |
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(5) |
I dati personali contenuti nelle comunicazioni nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato sono automaticamente cancellati l’ultimo giorno del periodo di conservazione di cui alle lettere a), b), c) e d). |
Articolo 10
Periodo di conservazione dei dati personali degli utenti dell’ICSMS
La Commissione cancella i dati personali contenuti nel modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato relativi a una persona fisica designata dalla Commissione, da un’autorità competente o da un’autorità doganale come utente dell’ICSMS entro il termine massimo di un mese dal momento in cui è informata dai propri servizi, dall’autorità competente interessata o dall’autorità doganale che la persona fisica ha cessato di essere un utente dell’ICSMS.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj.
(2) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/903/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)