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Document 32026R0326
Commission Delegated Regulation (EU) 2026/326 of 3 December 2025 amending Delegated Regulation (EU) 2023/332 supplementing Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council as regards determining cases where identity data are considered as same or similar for the purpose of the multiple identity detection
Regolamento delegato (UE) 2026/326 della Commissione, del 3 dicembre 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/332 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple
Regolamento delegato (UE) 2026/326 della Commissione, del 3 dicembre 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/332 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple
C/2025/8210
GU L, 2026/326, 12.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/326/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/326 |
12.2.2026 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/326 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2025
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/332 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione. |
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(2) |
Tale quadro consta di una serie di componenti dell’interoperabilità, tra cui un rilevatore di identità multiple. Il rilevatore di identità multiple crea e conserva i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell’UE a fini di individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di combattere la frode di identità. La creazione e la memorizzazione di tali collegamenti è fondamentale per garantire la corretta identificazione delle persone i cui dati sono conservati nei diversi sistemi di informazione dell’UE. |
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(3) |
Il processo di individuazione di identità multiple dà luogo alla creazione di collegamenti automatizzati bianchi e gialli. Un collegamento bianco indica che i dati di identità dei fascicoli collegati sono identici o simili, mentre un collegamento giallo indica che i dati di identità dei fascicoli collegati non possono essere considerati simili e che occorre effettuare una verifica manuale delle identità diverse. |
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(4) |
Per consentire al rilevatore di identità multiple di creare collegamenti, il regolamento delegato (UE) 2023/332 della Commissione (3) stabilisce le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità relativi a una persona conservati in diversi sistemi sono considerati identici o simili a fini d’individuazione di identità multiple. |
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(5) |
Il regolamento (UE) 2019/818 si applica in relazione all’Eurodac soltanto a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) diventa applicabile. Pertanto, a seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce l’«Eurodac», è necessario adeguare il regolamento delegato (UE) 2023/332 per elencare i dati di identità dell’Eurodac che saranno messi a confronto nel processo di individuazione di identità multiple al fine di stabilire se siano considerati identici o simili. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/332. |
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(7) |
Dato che il regolamento (UE) 2019/818 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento. |
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(8) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(9) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8). |
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(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10). |
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(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12). |
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(12) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003. |
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(13) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 27 maggio 2025, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/332, punto 1), è inserita la seguente lettera i):
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«(i) |
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»; cittadinanza o cittadinanze; data di nascita; luogo di nascita e sesso, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all’articolo 19, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all’articolo 22, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), all’articolo 23, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), e all’articolo 26, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). |
(*1) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).» "
Articolo 2
Gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2023/332 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj.
(2) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) 2023/332 della Commissione, dell’11 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/332/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che istituisce l’ «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180, 29.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj).
(5) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).
(6) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(8) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).
(9) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.
(10) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(11) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.
(12) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
(13) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ALLEGATO
1.
L’allegato I al regolamento delegato (UE) 2023/332 è così modificato:|
(1) |
Nella sezione 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(2) |
Nella sezione 3.1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(3) |
Nella sezione 3.2, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(4) |
Nella sezione 3.3, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(5) |
Nella sezione 3.4, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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2.
L’allegato II al regolamento delegato (UE) 2023/332 è così modificato:|
(1) |
Nella sezione 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(2) |
Nella sezione 3,1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(3) |
Nella sezione 3.2, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(4) |
Nella sezione 3,3, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(5) |
Nella sezione 3.4, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/326/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)