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Document 32026R0316
Commission Implementing Regulation (EU) 2026/316 of 12 February 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Resins originating in the Republic of Korea and Taiwan
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/316 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/316 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan
C/2026/765
GU L, 2026/316, 13.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/316/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/316 |
13.2.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/316 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2026
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea («Corea») e di Taiwan («paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»). |
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(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 novembre 2024 da INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA e Trinseo Europe GmbH («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.2. Registrazione
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/412 della Commissione (3), («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. |
1.3. Misure provvisorie
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(4) |
In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 18 luglio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Chimei Corporation ha segnalato evidenti discrepanze tra i dati sui costi contenuti nelle serie di dati comunicate, una questione divenuta irrilevante con il ricalcolo del margine di dumping della parte nella fase della divulgazione finale delle informazioni. LG Chem, Ltd e Lotte Chemical Corporation hanno presentato osservazioni sul metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping, e le hanno poi ribadite in merito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. Poiché non riguardavano direttamente l’esattezza del calcolo, tali osservazioni non sono state esaminate nella fase provvisoria e sono ulteriormente precisate nei considerando da 44 a 108. |
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(5) |
Il 18 agosto 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene («ABS») originarie della Corea e di Taiwan con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 della Commissione (4) («regolamento provvisorio»). |
1.4. Fase successiva della procedura
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(6) |
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), varie parti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Tali parti sono elencate in appresso.
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(7) |
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con LG Chem, Lotte, Chimei Corporation, Formosa Chemicals & Fibre Corporation, Ineos, Trinseo e con la coalizione. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione con il consigliere-auditore. |
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(8) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. |
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(9) |
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ABS originarie della Corea e di Taiwan («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. |
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(10) |
Tutti e quattro i produttori esportatori inseriti nel campione, l’industria dell’Unione, due importatori indipendenti che hanno collaborato (Biesterfeld e Interpolimeri), un utilizzatore (LEGO) e la coalizione per un mercato dell’UE aperto e competitivo dell’ABS hanno presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Le loro osservazioni e argomentazioni sono trattate nelle parti pertinenti del presente regolamento. |
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(11) |
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con LG Chem, Lotte, l’industria dell’Unione, LEGO e la coalizione. |
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(12) |
Come illustrato in dettaglio nelle parti pertinenti del presente regolamento, la Commissione ha accolto alcune osservazioni e argomentazioni presentate dalle parti dopo la divulgazione delle informazioni. Di conseguenza la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alle revisioni dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base intendeva istituire dazi antidumping definitivi («ulteriori informazioni finali»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo per presentare osservazioni sulle ulteriori informazioni finali. |
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(13) |
LG Chem, Lotte, l’industria dell’Unione, Biesterfeld e Interpolimeri hanno presentato osservazioni sulle ulteriori informazioni finali. Queste osservazioni e argomentazioni sono trattate nelle parti pertinenti del presente regolamento. |
1.5. Argomentazioni in merito all’apertura
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(14) |
In assenza di osservazioni riguardanti l’apertura, sono stati confermati i considerando da 6 a 16 del regolamento provvisorio |
1.6. Campionamento
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(15) |
In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 17 a 27 del regolamento provvisorio. |
1.7. Esame individuale
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(16) |
Come indicato al considerando 28 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricevuto da un produttore esportatore coreano non inserito nel campione, INEOS Styrolution Korea Ltd., una richiesta di esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della complessità del caso e del carico di lavoro associato all’inchiesta, la Commissione ha ritenuto che eventuali esami individuali sarebbero stati indebitamente gravosi e avrebbero compromesso la tempestiva conclusione dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta di esame individuale presentata da INEOS Styrolution Korea Ltd. è stata pertanto respinta. |
1.8. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
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(17) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno ribadito le proprie osservazioni sulla natura eccezionale degli anni 2020 e 2021 per quanto riguarda le risultanze relative al pregiudizio. LEGO ha sostenuto che, se la Commissione seguisse la sua prassi di limitare il periodo in esame al periodo dell’inchiesta e ai tre anni precedenti, non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra le importazioni da Taiwan e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(18) |
Poiché riguardavano principalmente le risultanze provvisorie relative al pregiudizio e al nesso di causalità, queste osservazioni sono state trattate rispettivamente nelle sezioni 4 (considerando 147 e 148) e 5 (considerando da 152 a 155) del presente regolamento. |
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(19) |
In assenza di altre osservazioni concernenti il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame, sono stati confermati i considerando da 6 a 16 del regolamento provvisorio. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
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(20) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem, sostenuta dal governo della Repubblica di Corea, ha ricordato che nel regolamento provvisorio la Commissione aveva confermato che la polvere secca, un prodotto semifinito contenente tutti e tre i principali monomeri, ma con un elevato tenore di butadiene, non era inclusa nell’ambito della presente inchiesta. Detta società ha insistito sul fatto che, senza un’esplicita menzione di questa circostanze nella definizione del prodotto in esame, le misure potrebbero essere inavvertitamente applicate anche alle importazioni di polvere secca. |
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(21) |
La Commissione ritiene che la polvere secca non dovrebbe essere classificata con il codice NC 3903 30 00 e pertanto il rischio percepito dalla società non dovrebbe concretizzarsi. |
2.1. Tipi di prodotto con un tenore di ABS inferiore al 95 %
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(22) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte, sostenuta dal governo della Repubblica di Corea, ha affermato che la Commissione aveva erroneamente incluso nella determinazione del dumping i tipi di prodotto con un tenore di ABS superiore al 50 %, sebbene il codice NC indicato riguardasse solo i prodotti con un tenore di ABS superiore al 95 %. Lotte ha presentato una decisione di classificazione doganale emessa dalle autorità doganali coreane nel 2017 in relazione a un prodotto con tenore di ABS compreso tra [50 e 70] % per dimostrare che i tipi di prodotto con tenore di ABS superiore al 50 % ma inferiore al 95 % dovrebbero essere classificati con il codice SA 3903 90 (altri). |
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(23) |
La Commissione ha ricordato che l’ambito della presente inchiesta è determinato dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La definizione del prodotto di cui al punto 2 dell’avviso di apertura riguardava l’«ABS puro» e i prodotti con un tenore di ABS superiore al 50 %. Questi prodotti sono stati indicati correttamente dai produttori esportatori e dall’industria dell’Unione, e sono stati esaminati da parte della Commissione. |
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(24) |
La Commissione ha inoltre rilevato che l’osservazione di Lotte e del governo della Repubblica di Corea, secondo cui il codice NC menzionato nell’avviso di apertura e nel regolamento provvisorio riguarda solo i prodotti con un tenore di ABS superiore al 95 %, non è corretta. Non vi sono ragioni tecniche o giuridiche per escludere da tale codice NC le miscele con un tenore di ABS superiore al 50 % e inferiore al 95 %. Tali prodotti non possono essere classificati unicamente in applicazione della nota 1 del capitolo 39 della nomenclatura combinata (5), in quanto non si tratta di prodotti isolati, ma sono miscelati con un altro polimero. Di conseguenza per classificare l’ABS miscelato con un altro polimero occorre applicare anche la nota 4 del capitolo 39, considerando quale polimero predomina, in peso, nella mescola. Di conseguenza i prodotti con un tenore di ABS superiore al 50 % dovrebbero essere classificati con il codice NC 3903 30 00 , in quanto l’ABS predomina nella mescola. Si esclude una classificazione con il codice NC 3903 90 00 in quanto questa sottovoce comprende miscele di ABS con taluni altri polimeri della famiglia stirenica, se questi altri polimeri sono predominanti nella miscela. |
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(25) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Lotte, sostenuta dal governo della Repubblica di Corea, ha insistito sul fatto che i prodotti con tenore di ABS superiore al 50 % ma inferiore al 95 % dovrebbero essere classificati con il codice SA 3903 90 e non con il codice SA 3903 30 . La società ha sostenuto che, pur basandosi sulla nota 4 del capitolo 39, la Commissione ha omesso le note relative alla sottovoce del capitolo 39. A sostegno del suo punto di vista secondo cui i prodotti con tenore di ABS superiore al 50 % ma inferiore al 95 % dovrebbero essere classificati con il codice SA 3903 90 , la società ha presentato una decisione di classificazione interna, decisioni di classificazione da parte delle autorità doganali coreane e statunitensi e documenti di classificazione rilasciati dall’Organizzazione mondiale delle dogane (regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato, nota esplicativa del capitolo 39). |
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(26) |
La Commissione ha osservato che, per classificare correttamente le mescole di ABS con altri polimeri, è necessario non confondere a) la struttura a catena del copolimero ABS considerato isolatamente, che nel caso di una mescola non costituisce l’intero prodotto, e b) la mescola di ABS e altri polimeri, ad esempio il policarbonato («PC»), che costituisce l’intero prodotto. L’ipotetica mescola di ABS e PC (ABS/PC) non può essere classificata isolatamente in base alla nota 1 del capitolo 39, in quanto l’ABS non è un prodotto isolato, ma è miscelato con un altro polimero. Utilizzando l’esempio di cui sopra, il prodotto da classificare è quindi la miscela ABS/PC. |
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(27) |
Per classificare la miscela ABS/PC, occorre applicare la nota 4 del capitolo 39, considerando quale polimero predomina, in peso, nella mescola. |
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(28) |
In questa nota si legge: «Per “copolimeri” si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero. Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme. Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione» (grassetto aggiunto). |
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(29) |
Poiché l’ABS predomina nella mescola utilizzata nell’esempio (ABS/PC), la mescola deve essere classificata con il codice SA 3903 30 . |
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(30) |
A questo proposito si noti che la nota di sottovoce 1 del capitolo 39 afferma chiaramente che si dovrebbe utilizzare il codice SA 3903 90 : «i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale “altrì”, purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un’altra sottovoce» (grassetto aggiunto). Nel contesto di una mescola di ABS con un altro polimero, non è possibile determinare la classificazione tariffaria appropriata prendendo in considerazione soltanto la regola stabilita nella nota di sottovoce 1 del capitolo 39, senza tener conto della nota 4 del capitolo 39. Poiché una mescola con ABS predominante rientra nel codice SA 3903 30 in base alla nota 4 del capitolo 39, la norma stabilita nella nota di sottovoce 1 del capitolo 39 diventa irrilevante nel contesto di una miscela di ABS con un altro polimero. |
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(31) |
Di conseguenza la Commissione ha respinto le argomentazioni di Lotte e del governo della Repubblica di Corea di cui al considerando 25. |
2.2. ABS con tenore bilanciato in termini di massa
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(32) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chimei e LEGO hanno ribadito la richiesta di escludere l’ABS con tenore bilanciato in termini di massa (6). Chimei ha incentrato le proprie argomentazioni sull’ABS prodotto a partire da materie prime biologiche. Ha affermato che l’ABS con tenore bilanciato in termini di massa è un prodotto sostenibile unico non sostituibile con l’ABS generico; ha un’impronta di carbonio significativamente ridotta rispetto all’ABS generico derivato da combustibili fossili; è certificato attraverso la piattaforma ISCC PLUS (7) e l’approvvigionamento è limitato. LEGO ha limitato la richiesta di esclusione all’ABS con tenore bilanciato in termini di massa (sostenibile) superiore al 50 % perché solo pochi utilizzatori si impegnano a effettuare acquisti sostenibili; esso costituisce di conseguenza un segmento di mercato separato, non in concorrenza con l’ABS generico (fossile) a causa del prezzo molto più elevato e degli evidenti benefici in termini di sostenibilità. In alternativa LEGO ha ribadito che se l’ABS con tenore bilanciato in termini di massa non fosse escluso dalla definizione del prodotto, la Commissione dovrebbe riscuotere dazi soltanto su un valore che escluda il cosiddetto premio verde (un supplemento di prezzo che riflette l’uso di materie prime sostenibili) o imporre dazi specifici. Infine LEGO ha chiesto alla Commissione di comunicare in che modo si è tenuto conto del tenore bilanciato in termini di massa ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, nonché dei calcoli del margine di pregiudizio. |
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(33) |
Per quanto riguarda la disponibilità di ABS con tenore bilanciato in termini di massa sul mercato dell’Unione, la Commissione ha constatato che esso è prodotto anche nell’Unione, principalmente a partire da materie prime ottenute attraverso il riciclaggio chimico o meccanico di prodotti circolari. La Commissione ha inoltre stabilito che l’offerta di ABS con tenore bilanciato in termini di massa da parte dei produttori dell’Unione è significativa; in altre parole l’imposizione di misure sull’ABS con tenore bilanciato in termini di massa non comporterà una carenza di approvvigionamento. Di fatto l’industria dell’Unione fornisce a LEGO quantità non trascurabili di ABS con tenore bilanciato in termini di massa. |
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(34) |
Per quanto riguarda la richiesta di limitare il dazio antidumping soltanto a un valore che escluda il premio verde, la Commissione ha osservato che LEGO non pubblica i prezzi né le formule di determinazione dei prezzi concordati con i fornitori. Il valore del premio verde non può essere determinato né da fonti pubblicamente disponibili né dai documenti utilizzati nel processo di sdoganamento. Pertanto non è possibile escludere il premio verde dal valore sul quale sono riscossi i dazi antidumping. Come si indica inoltre al considerando 234 del regolamento provvisorio, l’ABS rappresenta meno del 4 % del costo totale di LEGO nella fabbricazione del prodotto finale, e la società ha costantemente realizzato profitti superiori al 20 %. La Commissione non ha pertanto riscontrato fondati motivi legati all’interesse dell’Unione per discostarsi dalla pratica di istituire misure antidumping sotto forma di un dazio ad valorem. |
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(35) |
Infine la definizione dei tipi di prodotto utilizzati per il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, nonché per la determinazione dell’undercutting e dell’underselling, rispecchiava l’effetto delle materie prime riciclate o biologiche sul costo o sul prezzo dell’ABS. Sebbene non si rispecchiasse nella definizione di questi tipi di prodotto, il livello del tenore bilanciato in termini di massa è stato preso in considerazione ai fini di un confronto equo nel caso di tipi di ABS con tenore bilanciato in termini di massa superiore alla media sotto forma di adeguamento dei prezzi. |
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(36) |
Di conseguenza le richieste di esclusione e le argomentazioni relative all’ABS con tenore bilanciato in termini di massa sono state respinte. |
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(37) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LEGO ha ribadito che il dazio antidumping non dovrebbe essere applicato al tenore bilanciato in termini di massa dell’ABS importato. La società ha nuovamente offerto un metodo grazie al quale le autorità doganali potrebbero determinare il valore del dazio antidumping in caso di esclusione del tenore bilanciato in termini di massa. Per rendere praticabile l’esclusione del tenore bilanciato in termini di massa, la società si è offerta di chiedere in futuro ai propri fornitori una fatturazione che distingua tra il premio verde e il resto del prezzo all’importazione. |
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(38) |
Considerando che l’ABS con tenore bilanciato in termini di massa rientra chiaramente nella definizione del prodotto in esame di cui al considerando 39 del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che l’esclusione del tenore bilanciato in termini di massa dall’applicazione del dazio antidumping deve essere giustificata in primo luogo da considerazioni relative all’interesse dell’Unione. La praticabilità sarebbe presa in considerazione solo qualora esistano motivi di esclusione basati sull’interesse dell’Unione. A tale riguardo la Commissione ha ricordato le proprie risultanze di cui ai considerando 234 e 235 del regolamento provvisorio. Di fatto un dazio antidumping del 10 % sulle importazioni di ABS dalla Corea e da Taiwan, effettuate da LEGO nel periodo dell’inchiesta, comporterebbe soltanto una riduzione del profitto della società inferiore all’1 %. |
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(39) |
Di conseguenza la Commissione ha confermato il rigetto della richiesta di LEGO di applicare il dazio antidumping solo al tenore non sostenibile di ABS. |
2.3. ABS ritardante di fiamma
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(40) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chimei ha ribadito la richiesta di escludere l’ABS ritardante di fiamma. Ha affermato che l’ABS ritardante di fiamma presentava caratteristiche di base diverse dall’ABS di uso generico. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni Lotte ha inoltre affermato che l’istituzione delle misure sull’ABS ritardante di fiamma avrebbe un effetto negativo sull’approvvigionamento nell’Unione, in quanto nell’Unione si producevano soltanto piccole quantità di ABS ritardante di fiamma. Lotte non ha però richiesto esplicitamente l’esclusione dell’ABS ritardante di fiamma dalla definizione del prodotto. |
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(41) |
Chimei non ha fornito alcuna giustificazione pertinente a sostegno delle sue argomentazioni. Rispetto all’ABS di uso generico l’ABS ritardante di fiamma presenta naturalmente caratteristiche diverse. L’ABS ritardante di fiamma peraltro è prodotto anche nell’Unione. Le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base dell’ABS ritardante di fiamma esportato nell’Unione da Chimei e da altri produttori esportatori sono comparabili a quelle dell’ABS ritardante di fiamma prodotto e venduto dall’industria dell’Unione. |
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(42) |
Se nell’Unione la domanda di ABS ritardante di fiamma dovesse continuare a crescere, i produttori dell’Unione potrebbero aumentare la loro produzione di questo tipo di ABS. Il livello dei dazi in vigore inoltre non impedisce agli utilizzatori di ABS ritardante di fiamma di continuare ad acquistarlo dai paesi interessati. |
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(43) |
La Commissione ha pertanto confermato che la richiesta di esclusione è respinta. |
3. DUMPING
3.1. Repubblica di Corea
3.1.1. Valore normale
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(44) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’industria dell’Unione ha sottolineato che per i produttori esportatori coreani inseriti nel campione i margini di pregiudizio stabiliti erano notevolmente superiori ai rispettivi margini di dumping, e ha ritenuto che la differenza fosse almeno in parte attribuibile al metodo utilizzato dalla Commissione nel calcolo del valore normale. Più specificamente l’industria dell’Unione ha affermato che:
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(45) |
L’industria dell’Unione ha chiesto una divulgazione più dettagliata delle informazioni relative al metodo utilizzato per calcolare il valore normale al fine di corroborare ulteriormente le sue argomentazioni. |
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(46) |
La Commissione ha ritenuto che non sia possibile formulare ipotesi sulla differenza sensibile tra i margini di pregiudizio e i margini di dumping dei produttori coreani inseriti nel campione in quanto, conformemente al regolamento di base, essi sono stabiliti utilizzando metodi diversi. |
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(47) |
La Commissione ha inoltre ricordato che per entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione le sue risultanze si basavano su dati verificati in loco. |
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(48) |
Per quanto riguarda specificamente la lettera a), secondo la Commissione il fatto che il settore petrolchimico di LG fosse marginalmente non remunerativo durante il PI non escludeva, né rendeva improbabile, che la maggior parte delle vendite sul mercato interno di prodotti ABS da parte dei produttori coreani inseriti nel campione fosse remunerativa. |
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(49) |
Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione non ha spiegato come la struttura dell’NCP potrebbe «attribuire un’eccessiva importanza a determinate qualità di alcuni prodotti ABS coreani», quali sarebbero tali qualità, come avrebbero inciso sul loro valore normale e perché non sarebbe opportuno tenerne conto. |
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(50) |
Per quanto riguarda la lettera c), la Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle sue argomentazioni sulla possibilità di una particolare situazione di mercato, comprese le presunte ragioni di fondo. |
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(51) |
Nel complesso la Commissione ha ritenuto che le argomentazioni utilizzate dall’industria dell’Unione per mettere in dubbio il calcolo del valore normale non fossero corroborate dai dati del caso o non fossero suffragate da elementi di prova; tali argomentazioni pertanto sono state respinte. |
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(52) |
Per quanto riguarda la richiesta di una divulgazione più dettagliata delle informazioni relative al metodo utilizzato, la Commissione ha osservato che il metodo in quanto tale è stato divulgato integralmente. I dati ai quali è stato applicato il metodo, vale a dire i dati sulle vendite e sui costi dei produttori esportatori coreani inseriti nel campione, erano però interamente riservati e pertanto non potevano essere divulgati ad altre parti. La richiesta è stata pertanto respinta. |
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(53) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte ha sostenuto che il calcolo del valore normale effettuato dalla Commissione presentava una serie di errori e ha chiesto modifiche. Nello specifico Lotte ha sostenuto che:
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(54) |
Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione ha respinto l’argomentazione. La Commissione non ha riscontrato motivi per rivedere il metodo utilizzato nel calcolo delle SGAV, che escludeva i costi di trasporto. Maggiori dettagli sugli adeguamenti sono stati forniti nella divulgazione delle informazioni specifica di Lotte. |
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(55) |
Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui per le SGAV si dovrebbero prendere in considerazione i dividendi di cui sopra, in quanto Lotte non ha dimostrato che essi si riferiscano alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha tuttavia ritenuto per motivi analoghi che si dovesse escludere un’altra voce, compresa quella indicata dalla società, e ha rivisto di conseguenza il proprio calcolo delle SGAV. Maggiori dettagli sugli adeguamenti sono stati forniti nella divulgazione delle informazioni specifica di Lotte. |
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(56) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Lotte ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente escluso alcune voci dalle SGAV. La Commissione ha in parte accolto tali argomentazioni, e ha rivisto di conseguenza il calcolo delle SGAV. Per quanto riguarda le altre voci escluse dalla Commissione, la società non ha fornito elementi di prova sufficienti a confermare che tali spese dovrebbero essere associate alle vendite del prodotto in esame sul mercato interno; la Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni nella parte rimanente. Dato il carattere riservato di tali spese, sono stati forniti altri dettagli nell’ulteriore divulgazione delle informazioni specifica di Lotte. |
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(57) |
In seguito alle ulteriori informazioni finali, Lotte ha rilevato nel calcolo delle SGAV un errore che ha inciso sul suo margine di dumping. La Commissione ha riconosciuto che, a causa di un errore materiale, alcune SGAV non erano state escluse, e ha corretto il proprio calcolo del margine di dumping per Lotte. I margini corretti sono stati comunicati in una nota al fascicolo. |
3.1.2. Prezzo all’esportazione
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(58) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, LG ha sostenuto che il calcolo del prezzo all’esportazione effettuato dalla Commissione conteneva errori. In particolare secondo LG la Commissione avrebbe sovrastimato il profitto degli importatori indipendenti utilizzato per costruire il prezzo all’esportazione. A parere di LG un profitto al livello del [9 %-12 %] sembrerebbe eccessivamente elevato rispetto ai profitti medi realizzati dagli operatori commerciali sul mercato dell’ABS, e il prezzo risultante da tale profitto non rifletterebbe le reali condizioni di mercato. Anche il governo della Repubblica di Corea ha espresso tali preoccupazioni nelle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni. |
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(59) |
La Commissione ha innanzitutto osservato che LG Chem e il governo della Repubblica di Corea non hanno suffragato la propria argomentazione secondo cui il profitto dell’importatore indipendente, determinato nella divulgazione provvisoria delle informazioni, non rifletteva la media dell’industria. Le parti non hanno neppure presentato dati alternativi utilizzabili per stabilire il livello di tale profitto. In secondo luogo il profitto dell’importatore indipendente utilizzato dalla Commissione è stato determinato come media ponderata dei profitti di due importatori indipendenti che hanno fornito risposte significative al questionario pertinente. Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione di LG Chem e del governo della Repubblica di Corea. |
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(60) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i due importatori indipendenti (Biesterfeld e Interpolimeri) e LG Chem hanno sostenuto che la Commissione avrebbe utilizzato il profitto di un importatore indipendente superiore alla media dell’industria e si sarebbe basata su un’interpretazione errata dei dati forniti dagli importatori indipendenti che hanno collaborato. A sostegno della propria argomentazione LG Chem ha fatto riferimento alla versione non riservata delle risposte al questionario fornite dagli importatori. Biesterfeld ha sostenuto che nel periodo dell’inchiesta il suo margine di profitto netto ha raggiunto solo il 2-5 %. La società ha ribadito che il profitto dichiarato nella risposta al questionario era un margine lordo, e che per ottenere un profitto netto la Commissione avrebbe dovuto tenere conto delle informazioni fornite in un’altra parte del questionario. Interpolimeri ha ricordato che il suo margine di profitto effettivo era dell’1,5-4 % appena. |
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(61) |
LG Chem ha inoltre fatto riferimento a una recente inchiesta relativa alle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia (8), in cui la Commissione ha utilizzato il profitto derivante da una precedente inchiesta relativa a un prodotto dell’industria chimica, ossia un profitto stabilito al livello del 6,89 % nell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati alcoli polivinilici («PVA») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») (9). |
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(62) |
La Commissione ha spiegato di essersi basata sull’utile al lordo delle imposte, dichiarato dagli importatori indipendenti che hanno collaborato oppure calcolato sulla base delle informazioni fornite. Entrambi gli importatori hanno tuttavia continuato a contestare la determinazione della media ponderata del margine di profitto effettuata dalla Commissione. In particolare l’importatore che ha dichiarato un margine lordo ha continuato a mettere in dubbio che la Commissione abbia detratto dal margine lordo dichiarato tutti i pertinenti costi di importazione e successivi all’importazione. A tale riguardo la Commissione ha osservato che nella risposta al questionario la società ha fornito informazioni contraddittorie. Da un lato la società ha sostenuto che i prezzi di acquisto comprendevano già taluni costi di importazione e dazi all’importazione. Dall’altro ha affermato che dal margine lordo si sarebbero dovuti detrarre tutti i costi di importazione e successivi all’importazione dichiarati. Alla luce delle osservazioni degli importatori e dei problemi riscontrati, e considerando che i loro dati non erano stati verificati, la Commissione ha constatato che non era stato possibile confermare in modo attendibile né le argomentazioni delle società né i calcoli della Commissione. Alla luce di quanto precede la Commissione ha deciso di non utilizzare i dati sulla redditività dei due importatori indipendenti che hanno collaborato. |
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(63) |
Successivamente la Commissione ha deciso di basarsi sul profitto divulgato nell’inchiesta antidumping sulle importazioni di PVA dalla RPC, e di riutilizzarlo in una recente inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia, come suggerito anche da LG Chem. In questa fase (e considerando che non è stato possibile utilizzare la redditività degli importatori indipendenti che hanno collaborato) questo margine di profitto era la base più oggettiva disponibile per giungere a una stima soddisfacente di un prezzo all’esportazione di libera concorrenza e quindi ragionevole, in base a dati dettagliati sulle vendite di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale, ossia fabbricato dall’industria chimica. |
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(64) |
In seguito alle ulteriori informazioni finali, LG Chem, l’industria dell’Unione, Biesterfeld e Interpolimeri hanno presentato osservazioni sul profitto dell’importatore indipendente. |
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(65) |
Interpolimeri ha sostenuto che il documento con ulteriori informazioni finali non chiariva il motivo per cui i dati di Interpolimeri erano stati respinti. La società ha ipotizzato che i suoi dati sulla redditività non fossero stati utilizzati in quanto dichiarati soltanto nella versione riservata della risposta al questionario. A tale riguardo la società ha rinunciato al trattamento riservato sul margine di profitto dichiarato. |
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(66) |
Biesterfeld ha sostenuto che le contraddizioni descritte al considerando 62 erano state chiarite dalla società nelle sue osservazioni successive alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, in cui Biesterfeld aveva chiarito che il profitto dichiarato rappresentava un margine lordo e che il margine di profitto netto era stato dichiarato in una parte diversa della risposta al questionario. |
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(67) |
LG Chem ha affermato di aver avuto accesso, sulla base di un accordo di reciprocità, alle informazioni riservate presentate da Biesterfeld e Interpolimeri. In tale contesto ha sostenuto le argomentazioni presentate dalle società, come si è illustrato in dettaglio ai considerando 65 e 66. La parte ha aggiunto che la Commissione aveva frainteso il suo riferimento al profitto dell’importatore indipendente derivante dall’inchiesta sui PVA. La società ha affermato di essersi limitata a fare riferimento al profitto utilizzato in tale inchiesta per dimostrare che il margine di profitto, utilizzato dalla Commissione nella costruzione del suo prezzo all’esportazione, era sproporzionato e non rifletteva il margine di profitto medio dell’industria chimica. Infine la società ha sostenuto che la Commissione non può ignorare i dati dei due importatori indipendenti sulla base della sua scelta deliberata di non verificare le risposte al questionario. |
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(68) |
L’industria dell’Unione ha espresso disaccordo con la decisione della Commissione di sostituire il profitto dell’importatore indipendente pari al [9-12] % con il profitto stabilito nell’inchiesta sui PVA. L’industria ha sottolineato in primo luogo che la mancata verifica dell’informazione fornita dagli importatori non rende tale informazione erronea né necessariamente poco attendibile, come concluso dal Tribunale di primo grado nella causa T-299/05 (10). In secondo luogo la parte ha osservato che nessuno dei due importatori aveva pubblicato i propri rendiconti finanziari. L’industria dell’Unione ha tuttavia presentato i rendiconti finanziari di due distributori appartenenti al gruppo Biesterfeld, dimostrando che i loro margini di profitto (11) rientravano ampiamente nell’intervallo di redditività inizialmente stabilito dalla Commissione. In terzo luogo l’industria dell’Unione ha sostenuto che la redditività inizialmente stabilita era giustificata alla luce della mancanza di collaborazione effettiva e leale da parte di Biesterfeld e Interpolimeri, nonché della mancata collaborazione da parte di altri due importatori indipendenti (Koryfes e Snetor) che inizialmente si erano dichiarati disposti a fornire i dati richiesti quando avevano risposto al questionario di campionamento. Infine la parte ha sostenuto che il margine di profitto del 6,89 % era obsoleto in quanto si basava sul periodo dell’inchiesta relativa ai PVA che copriva il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019. |
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(69) |
Per quanto riguarda l’argomentazione di Interpolimeri secondo cui la Commissione avrebbe ignorato i suoi dati sulla redditività soltanto per motivi di riservatezza, la Commissione ha chiarito che entrambe le società, Biesterfeld e Interpolimeri, avevano messo in discussione l’uso dei loro dati nella determinazione della media ponderata dei profitti degli importatori indipendenti nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Successivamente la Commissione ha riesaminato la propria valutazione delle informazioni ricevute dalle società. Nelle ulteriori informazioni finali la Commissione in effetti si è concentrata sulle contraddizioni contenute nella risposta di Biesterfeld al questionario. Poiché Biesterfeld aveva dichiarato un margine lordo e aveva contestato il fatto che la Commissione avesse detratto tutti i pertinenti costi di importazione e successivi all’importazione per giungere a un profitto netto, la Commissione ha ritenuto che la sua risposta al questionario fosse la principale fonte del margine di profitto asseritamente sproporzionato. A seguito però delle argomentazioni ricevute da Interpolimeri in merito alla divulgazione finale delle informazioni, in cui i margini netti stabiliti dalla Commissione, sulla base tra l’altro dei dati di Interpolimeri, sono stati messi in discussione dalla società, la Commissione ha ulteriormente riesaminato la sua risposta al questionario al fine di individuare l’origine del problema e ha riscontrato diverse incongruenze. Data la natura riservata delle rispettive informazioni, la Commissione ha comunicato individualmente alla società le incongruenze rilevate. Analogamente a quanto era stato constatato per Biesterfeld, la Commissione ha pertanto rilevato l’impossibilità di stabilire il profitto di Interpolimeri in modo attendibile sulla base dei dati presentati dalla società; è stato quindi necessario respingerlo. |
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(70) |
Per quanto riguarda le argomentazioni di Biesterfeld secondo cui le sue osservazioni sulle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni avevano chiarito le contraddizioni, la Commissione ha espresso disaccordo. In entrambe le comunicazioni la società si è limitata ad affermare che il profitto dichiarato rifletteva il margine lordo e che il profitto netto effettivo dovrebbe essere pari al [2-5] %. In nessuna di queste comunicazioni la società ha fornito elementi di prova a sostegno dell’argomentazione né un calcolo più dettagliato. |
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(71) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha confermato la propria conclusione di cui al considerando 62 per quanto riguarda le argomentazioni di Biesterfeld, Interpolimeri e LG Chem di cui ai considerando 65, 66 e 67. |
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(72) |
In merito alle argomentazioni relative all’utilizzo o al rifiuto dei dati sulla base della mancata verifica, la Commissione ha osservato di aver esercitato il proprio potere discrezionale quando ha deciso di non verificare le risposte degli importatori al questionario. Come l’industria dell’Unione ha correttamente osservato, la mancata verifica delle informazioni non rende tali informazioni erronee né necessariamente poco attendibili. Inoltre le visite di verifica sono intese a verificare una serie completa e coerente di dati; non costituiscono attività di accertamento dei fatti. Come si illustra ai considerando 62, 69 e 70, né Biesterfeld né Interpolimeri hanno presentato alla Commissione una serie completa e coerente di dati che consentisse di stabilire, o ancor meno di verificare, un margine di profitto netto chiaro e incontestabile per le due società. La Commissione ha tentato di stabilire tale margine sulla base dei dati presentati, ma entrambe le società hanno contestato l’esito. Inizialmente i dati forniti dai due importatori sembravano sufficientemente completi, internamente coerenti e in larga misura suffragati da elementi di prova. Solo l’insistenza delle società sul fatto che la Commissione avesse frainteso e utilizzato in modo errato i loro dati ha indotto la Commissione a riesaminare nuovamente le loro risposte al questionario. Da tale riesame supplementare sono emersi elementi in base ai quali non è stato possibile confermare né l’interpretazione dei dati proposta dalle società né quella della Commissione. |
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(73) |
Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione di LG Chem secondo cui il rifiuto dei dati dell’importatore era dovuto alla scelta deliberata della Commissione di non verificare le informazioni presentate. |
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(74) |
La Commissione ha respinto altresì le argomentazioni presentate dall’industria dell’Unione. L’industria ha correttamente sottolineato che non è possibile ignorare i dati degli importatori semplicemente per la mancata verifica. Ha inoltre fornito validi esempi a sostegno della tesi secondo cui un margine di profitto del [9-12] % non è un obiettivo irragionevole da conseguire per una società commerciale/di distribuzione dell’industria chimica. In effetti la Commissione ha individuato altre due società commerciali/di distribuzione del gruppo Biesterfeld (12) con profitti netti superiori al 10 %. Queste argomentazioni non possono tuttavia confutare le risultanze cui è giunta la Commissione in merito alle contraddizioni e alle incongruenze contenute nelle risposte al questionario fornite dalle società, in seguito alle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha rilevato inoltre che la decisione sull’eventuale possibilità di utilizzare determinate informazioni non è adottata a titolo di ricompensa per la collaborazione della parte o di sanzione per la mancata collaborazione. L’attendibilità e l’accuratezza di tali dati costituiscono il principio guida fondamentale. |
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(75) |
Per quanto riguarda l’uso del margine di profitto stabilito nell’inchiesta sui PVA, la Commissione ha osservato che nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni LG Chem ha utilizzato il margine di profitto del 6,89 % come esempio di "[margine] di profitto notevolmente inferiore utilizzato […] in altre inchieste recenti relative a prodotti chimici». LG Chem ha inoltre correttamente osservato che «tali margini notevolmente inferiori sono stati utilizzati anche nei casi in cui gli importatori non hanno collaborato o l’unico importatore che ha collaborato non ha fornito dati nella versione non riservata». Considerando tali osservazioni, non è chiaro per quale motivo si dovrebbe adottare un approccio diverso, in una situazione in cui nessuno dei due importatori indipendenti che hanno collaborato ha presentato alla Commissione un margine di profitto netto attendibile. Alla luce delle questioni relative al profitto dichiarato dai due importatori che hanno collaborato alla presente inchiesta, il margine di profitto emerso nell’inchiesta relativa alle importazioni di PVA originari della Repubblica popolare cinese ha costituito naturalmente l’indicatore più adatto. L’argomentazione formulata a questo proposito da LG Chem è stata pertanto respinta. |
3.1.3. Confronto
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(76) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte ha sostenuto che:
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(77) |
Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione ha respinto l’argomentazione considerando che, come si osserva nella relazione di verifica, l’assegnazione alternativa è stata presentata nella fase avanzata della visita di verifica e la Commissione non è stata in grado di verificare l’accuratezza dei dati e del metodo di calcolo. Inoltre la società ha proposto ancora un metodo globale di calcolo dell’adeguamento, e non è stata in grado di indicare l’adeguamento per tipo o modello. Maggiori dettagli sui motivi per cui l’argomentazione è stata respinta sono stati forniti nella divulgazione delle informazioni specifica di Lotte al fine di tutelare la riservatezza dei dati pertinenti. |
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(78) |
Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha ritenuto che l’argomentazione fosse parzialmente giustificata e ha rivisto di conseguenza il calcolo delle SGAV di LCHU. Maggiori dettagli sugli adeguamenti sono stati forniti nella divulgazione delle informazioni specifica di Lotte al fine di tutelare la riservatezza dei dati pertinenti. |
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(79) |
Per quanto riguarda la lettera c), la Commissione ha ritenuto che l’argomentazione fosse giustificata, e ha adeguato la quantità utilizzata nel calcolo alla quantità esportata da Lotte e utilizzata come fattore produttivo da LCHU. |
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(80) |
A seguito delle modifiche di cui sopra la Commissione ha ricalcolato il prezzo all’esportazione per Lotte. |
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(81) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni Lotte ha inoltre chiesto il calcolo mensile del margine di dumping. Lotte ha giustificato la richiesta con il fatto che durante il PI i prezzi delle materie prime erano aumentati, mentre nella verifica delle normali operazioni commerciali la Commissione ha utilizzato i costi medi. Secondo Lotte in tal modo alcune vendite sul mercato interno, remunerative al momento della loro realizzazione, sono state (erroneamente) considerate non remunerative. Per consentire alla Commissione di effettuare un calcolo mensile del margine di dumping, Lotte ha fornito una tabella riveduta DMCOP e una tabella riveduta G (PL) con dati mensili, sostenendo che tali tabelle si basavano sulle informazioni incluse in un documento fornito durante la visita di verifica e costituivano pertanto informazioni verificate e accurate. |
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(82) |
In primo luogo la Commissione ha osservato che l’aumento dei costi non è stato straordinario, e in media è risultato inferiore al 15 % durante tutto il PI. La Commissione ha aggiunto che lo scopo della visita di verifica consisteva nel verificare le informazioni fornite nella risposta al questionario, e che tali informazioni non comprendevano dati mensili sui costi o sulla redditività. Lo scopo dei documenti forniti durante la visita era quello di corroborare la verifica dei dati contenuti nella risposta al questionario. Di conseguenza sono stati valutati solo nella misura necessaria a confermare le informazioni fornite nella risposta al questionario. Prima della verifica non è stata presentata alcuna argomentazione relativa al calcolo mensile. Pertanto i documenti stessi potrebbero essere considerati informazioni a sé stanti verificate e accurate. La Commissione ha inoltre osservato che la richiesta, basata su una situazione di fatto nota alla società fin dall’inizio, è giunta solo in una fase avanzata dell’inchiesta (dopo l’istituzione delle misure provvisorie), quando la Commissione non era più in grado di verificare le informazioni pertinenti. Infine l’argomentazione non era chiaramente giustificata, in quanto le vendite sul mercato interno erano distribuite quasi uniformemente sull’intero periodo dell’inchiesta. In un caso del genere anche un aumento significativo dei costi, che come si è osservato in precedenza non si era verificato nel caso di specie, non avrebbe dato luogo a un problema di comparabilità. La richiesta di Lotte è stata pertanto respinta. |
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(83) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Lotte ha rilevato un errore nella formula di calcolo di alcune SGAV. La Commissione ha accolto tali argomentazioni, e ha rivisto di conseguenza le SGAV per LCHU. |
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(84) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, LG ha sostenuto che:
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(85) |
Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione ha ritenuto giustificata l’argomentazione. La Commissione ha chiarito che gli adeguamenti per le differenze fisiche non erano stati eliminati dalla tabella M-RLSALUR a causa di un errore materiale e ha rivisto la tabella di conseguenza. |
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(86) |
Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha ritenuto che anche tale argomentazione fosse giustificata e ha escluso le voci pertinenti dal calcolo delle SGAV di LGCEG. |
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(87) |
Per LG, a seguito di un’ulteriore analisi dei suoi dati verificati, la Commissione ha apportato le modifiche seguenti:
Maggiori dettagli sulle modifiche di cui sopra sono stati forniti nella divulgazione delle informazioni specifica di LG. |
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(88) |
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, LG ha sostenuto che l’applicazione dell’adeguamento del premio verde per affrontare presunte differenze nel livello di sostenibilità è illegale ai sensi del diritto dell’OMC e dell’UE, oltre che ingiustificata. A sostegno della sua argomentazione LG ha esposto le argomentazioni seguenti, riferendosi anche a due prodotti per i quali è stato effettuato un adeguamento (prodotto A e prodotto B):
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(89) |
Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione non ha contestato il fatto che per la fissazione dei prezzi dell’ABS si prendano in considerazione diversi fattori, nessuno dei quali tuttavia aveva un’importanza così unica da essere esplicitamente incluso nella formula di determinazione dei prezzi. Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo inoltre tale premio non è stato applicato a nessuno dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno, ossia utilizzati per stabilire il valore normale. La società non ha contestato tale fatto, né ha fornito prove contrarie. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno prendere in considerazione il fatto che il premio era applicato solo alle vendite all’esportazione ai fini di un confronto equo. |
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(90) |
La Commissione ha inoltre osservato che il panel dell’OMC nel caso DS UE-Biodiesel (Indonesia) ha analizzato il premio nel contesto della costruzione del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2.3 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («accordo antidumping dell’OMC») o dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il panel ha concluso che il premio si sarebbe dovuto includere come parte del prezzo all’esportazione costruito. Nel caso di specie il premio verde è stato riconosciuto come parte del prezzo all’esportazione. È stato effettuato un adeguamento per il premio verde ai fini di un confronto equo a norma dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping dell’OMC o dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
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(91) |
Inoltre il rispettivo regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio (15) ha precisato al considerando 100 che «[a]nche se la Commissione accettasse tale richiesta e aggiungesse i premi al prezzo all’esportazione, tali premi dovrebbero essere nuovamente dedotti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), per poter confrontare il prezzo all’esportazione con lo stesso valore normale tenendo debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.» Il panel non ha analizzato quest’ulteriore argomentazione, in quanto aveva già concluso che l’Unione aveva violato l’articolo 2.3 dell’accordo antidumping dell’OMC non includendo il premio nel prezzo all’esportazione costruito. Al punto 7.119 della relazione del panel, quest’ultimo ha dichiarato di «[n]on essere tenuto a esaminare ulteriori argomentazioni dell’Indonesia o dell’Unione europea in merito alla pertinenza delle norme di cui all’articolo 2.4, terza e quarta frase, dell’accordo antidumping o delle norme relative alle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi contenute altrove nell’articolo 2.4». La Commissione ha pertanto ritenuto che le risultanze del panel nella suddetta controversia dell’OMC non fossero applicabili ai fini dell’applicazione dell’adeguamento del premio verde a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere a) e k), del regolamento di base. |
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(92) |
Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha osservato che l’uso degli NCP non garantiva che non fosse necessario alcun adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in quanto l’NCP potrebbe non cogliere ogni singola caratteristica che influenza i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nel corso dell’inchiesta possono venire alla luce ulteriori fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità; sarà pertanto necessario un adeguamento per tenerne conto. |
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(93) |
Per quanto riguarda le lettere da c) a e), la Commissione ha osservato che nel caso di specie le differenze tra i due tipi di prodotto esportati e i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che rientrano negli stessi NCP erano oggettive, e potevano essere quantificabili sulla base delle informazioni presentate dalla società. In primo luogo come si è illustrato al considerando 52 del regolamento provvisorio, esistono tre categorie principali di ABS con tenore bilanciato in termini di massa: 1) prodotto a partire da ABS riciclati meccanicamente, 2) prodotto a partire da materie prime riciclate chimicamente e 3) prodotto a partire da materie prime biologiche. La categoria degli ABS con tenore bilanciato in termini di massa non è stata rilevata dall’NCP. Nel caso di specie, le vendite all’esportazione dei tipi di prodotto ai quali è stato applicato l’adeguamento del premio verde non avevano vendite equivalenti sul mercato interno di un tipo di prodotto con la stessa categoria di tenore bilanciato in termini di massa, oppure la quota di tipi di prodotto con la stessa categoria di tenore bilanciato in termini di massa era talmente modesta che le vendite di tali tipi di prodotto avevano un impatto trascurabile, se non nullo, sulla determinazione del valore normale. In secondo luogo le differenze tra i tipi di prodotto esportati e quelli venduti sul mercato interno potrebbero essere quantificabili sulla base del premio verde applicato alle vendite all’esportazione. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che, in una certa misura, il prezzo praticato per i tipi di prodotto con tenore bilanciato in termini di massa rispecchiasse in parte il costo più elevato di tali prodotti. Per determinare il valore dell’adeguamento, la Commissione ha pertanto ridotto il valore del premio verde in misura pari alla differenza nel costo di produzione tra tipi di prodotto con le stesse caratteristiche, fatta eccezione per l’esistenza di un tenore bilanciato in termini di massa. In relazione alla lettera d) e al presunto importo errato per l’adeguamento del premio verde per il prodotto A, la Commissione ha osservato che il prezzo finale si basava sul costo di riferimento delle materie prime, su diverse altre categorie di costi di produzione e sul premio verde. Nel caso del prodotto A, la società ha tuttavia utilizzato il costo delle materie prime di un tipo di prodotto (prodotto C) che non era equivalente al tipo di prodotto esportato (prodotto A). Il prodotto C non era neppure venduto sul mercato interno con l’NCP pertinente per il prodotto A. La Commissione ha pertanto ritenuto che il costo delle materie prime utilizzato nella formula del prezzo fosse sovrastimato e ha constatato che l’utilizzo del premio verde applicabile al prodotto B compensava ragionevolmente l’effetto del costo sovrastimato delle materie prime nella formula del prezzo. |
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(94) |
Per quanto riguarda la lettera f), la Commissione ha osservato che la società non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’affermazione secondo cui la maggior parte delle sue vendite (sul mercato interno) si basava su tipi di prodotto unici specificamente sviluppati per i suoi clienti. Al contrario la Commissione ha constatato che il sistema di codificazione dei prodotti della società conteneva codici di prodotto specifici per i tipi di prodotto, venduti nell’Unione al cliente in questione, per i quali è stato applicato l’adeguamento del premio verde al prezzo all’esportazione. |
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(95) |
Sulla base delle considerazioni di cui sopra le argomentazioni di LG Chem sintetizzate al considerando 88, lettere da a) a f), sono state pertanto respinte. |
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(96) |
Per quanto riguarda la lettera g), la Commissione ha ritenuto giustificata l’argomentazione. Ha pertanto corretto il tasso di cambio utilizzato, e ha ricalcolato di conseguenza l’adeguamento del premio verde. |
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(97) |
In seguito alle ulteriori informazioni finali, LG Chem ha ribadito le proprie argomentazioni concernenti il livello dell’adeguamento del premio verde per uno dei tipi di prodotto e le asserzioni secondo cui uno dei tipi di prodotto non aveva in realtà tenore bilanciato in termini di massa, ed esistevano vendite comparabili sul mercato interno di uno dei tipi di prodotto. |
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(98) |
Poiché l’adeguamento del premio verde non era contemplato dalle ulteriori informazioni finali, la Commissione ha giudicato irrilevanti le ulteriori argomentazioni. Ha aggiunto peraltro che le questioni menzionate da LG Chem erano state affrontate al considerando 93. |
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(99) |
Per quanto riguarda l’ABS con tenore bilanciato in termini di massa e l’adeguamento del premio verde, nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni LEGO ha sostenuto che la revisione dell’NCP era insufficiente in quanto l’NCP non specificava la categoria del tenore bilanciato in termini di massa né il suo livello. Secondo la società, le varie categorie di ABS con tenore bilanciato in termini di massa (riciclato meccanicamente, riciclato chimicamente o prodotto a partire da materie prime biologiche) hanno prezzi diversi. Allo stesso modo il livello del tenore bilanciato in termini di massa influenza il prezzo. Non avendo incluso le due caratteristiche di cui sopra nell’NCP, la Commissione non ha pertanto stabilito tipi di prodotto che avrebbero garantito un confronto equo. |
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(100) |
La società ha inoltre sostenuto che la detrazione del premio verde dal prezzo all’esportazione penalizza due volte gli importatori di ABS con tenore bilanciato in termini di massa. La società ha sottolineato che la detrazione del premio verde dal prezzo all’esportazione ha aumentato il margine di dumping, ma in pratica il premio sarà incluso nei prezzi all’importazione sui quali saranno riscossi i dazi antidumping. |
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(101) |
La Commissione ha osservato che, fatta eccezione per LG Chem, nessuna delle parti ha contestato la composizione dell’NCP all’apertura dell’inchiesta. Sebbene LG Chem abbia proposto una struttura NCP alternativa, nessuna delle due proposte includeva la categoria e il livello del tenore bilanciato in termini di massa. Quando nel corso dell’inchiesta è emerso che il tenore bilanciato in termini di massa influenza i costi e i prezzi dell’ABS, la Commissione ha chiesto alle parti di rivedere l’NCP dichiarato e di includere nell’NCP informazioni indicanti se il tipo di prodotto contenesse ABS con tenore bilanciato in termini di massa. Un’ulteriore inchiesta ha effettivamente dimostrato che la categoria e il livello del tenore bilanciato in termini di massa hanno influenzato i costi e i prezzi. Tale risultanza ha comportato la necessità di applicare l’adeguamento del premio verde contestato da LEGO. In altre parole applicando l’adeguamento del premio verde la Commissione ha corretto le carenze nella struttura dell’NCP. |
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(102) |
La Commissione ha inoltre osservato che tutti gli adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, che riducono il prezzo all’esportazione, comportano di norma un dumping più elevato, sebbene i dazi siano istituiti su un prezzo all’importazione che comprende almeno alcuni degli elementi eliminati ai fini del confronto (quelli sostenuti prima della frontiera dell’Unione). Lo scopo degli adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base è consentire un confronto equo e non penalizzare gli importatori. |
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(103) |
Di conseguenza le argomentazioni di LEGO riassunte nei considerando 99 e 100 sono state respinte. |
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(104) |
LG ha inoltre sostenuto che l’adeguamento del costo del credito al prezzo all’esportazione non è giustificato in quanto i tassi di interesse interbancari a breve termine sono un indicatore ragionevole per i prestiti a breve termine alle imprese. Se tuttavia decidesse di aggiungere uno spread ai tassi di interesse interbancari nel calcolo del costo del credito per le vendite all’esportazione, la Commissione dovrebbe effettuare un adeguamento analogo per le vendite sul mercato interno. |
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(105) |
La Commissione ha ritenuto che i tassi interbancari riflettano il rischio dei prestiti agli istituti finanziari, che sono soggetti a una regolamentazione rigorosa, tra l’altro al fine di garantirne la solvibilità. Alla luce di tutto ciò, il rischio di tali prestiti non è paragonabile al rischio di prestiti a una categoria più ampia di imprese. I tassi interbancari non si possono pertanto considerare un indicatore valido dei tassi sui prestiti alle imprese. |
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(106) |
La Commissione ha accolto comunque l’argomentazione di LG secondo cui anche per le vendite sul mercato interno è giustificato un adeguamento analogo, e ha ricalcolato di conseguenza il valore normale. |
3.1.4. Valore cif
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(107) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte ha sostenuto che, al fine di stabilire un valore cif alla frontiera dell’Unione e un prezzo cif allo sbarco nell’Unione per le vendite all’esportazione effettuate tramite un operatore commerciale indipendente in Corea, la Commissione avrebbe dovuto aggiungere al prezzo praticato da Lotte le SGAV e il profitto dell’operatore commerciale indipendente. A tal fine Lotte ha ritenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare i rendiconti finanziari pubblicati da tale operatore commerciale per calcolare le SGAV e il profitto per il PI, oppure richiedere i dati pertinenti direttamente all’operatore commerciale. |
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(108) |
La Commissione ha in parte accolto tale argomentazione. In primo luogo la Commissione osserva che Lotte ha fornito essa stessa una stima del valore cif nella sua risposta al questionario. La Commissione ha verificato in loco il cif proposto da Lotte, lo ha accettato e lo ha utilizzato di conseguenza nel calcolo del dumping della società. Soltanto dopo l’istituzione delle misure provvisorie Lotte ha contestato il cif che essa stessa aveva proposto. L’argomentazione pertanto è stata presentata in una fase in cui era troppo tardi per consentire alla Commissione di verificare i dati dell’operatore commerciale indipendente o anche di chiedere informazioni più dettagliate sul produttore esportatore a tale operatore commerciale o ad altri operatori commerciali indipendenti. Sulla base dei dati pubblicamente disponibili di questo operatore commerciale indipendente, la Commissione ha stabilito i costi associati alle attività commerciali di esportazione e ha calcolato le SGAV e i profitti. La Commissione ha adeguato di conseguenza le vendite a tale operatore commerciale. |
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(109) |
Per LG la Commissione ha rilevato un errore nel calcolo delle stime del valore cif per le operazioni di esportazione, e le ha corrette sulla base delle informazioni relative ai costi di trasporto fornite dalla società. |
3.1.5. Margini di dumping
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(110) |
A seguito delle argomentazioni delle parti interessate e di un’ulteriore analisi delle informazioni disponibili, la Commissione ha rivisto i margini di dumping. |
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(111) |
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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3.2. Taiwan
3.2.1. Valore normale
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(112) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’industria dell’Unione ha messo in discussione la risultanza di cui al considerando 93 del regolamento provvisorio, secondo cui il 99 % delle vendite sul mercato interno di Taiwan era remunerativo. Ha chiesto inoltre la divulgazione dei calcoli effettuati dalla Commissione per determinare i valori normali taiwanesi e i corrispondenti margini di dumping. |
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(113) |
La Commissione ha respinto le argomentazioni. Analogamente all’argomentazione relativa alla Corea di cui ai considerando 51 e 52, la Commissione ha constatato che le argomentazioni dell’industria dell’Unione non erano corroborate dai dati del caso o non erano suffragate da elementi di prova. La Commissione ribadisce che nel regolamento provvisorio il metodo di calcolo del valore normale è stato spiegato in modo esauriente alle parti interessate. I dettagli richiesti dall’industria dell’Unione non si riferiscono al metodo stesso, bensì ai calcoli effettuati dalla Commissione sulla base del metodo descritto, concernente i dati riservati dei produttori esportatori che non possono essere divulgati ad altre parti interessate. |
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(114) |
Non sono pervenute altre osservazioni in merito al valore normale. Sono state pertanto confermate le risultanze di cui ai considerando da 86 a 98 del regolamento provvisorio. |
3.2.2. Prezzo all’esportazione
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(115) |
In assenza di osservazioni in merito al prezzo all’esportazione, sono state confermate le risultanze di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio. |
3.2.3. Confronto
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(116) |
Nella fase definitiva la Commissione ha eliminato le poche transazioni non prime dagli elenchi delle vendite sul mercato interno di Chimei Corporation al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione stabilito per Chimei Corporation allo stesso livello qualitativo. La parte non ha effettuato vendite all’esportazione non prime di ABS nell’Unione. |
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(117) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha sostenuto che l’attuale classificazione NCP era eccessivamente ampia, e non teneva conto delle differenze critiche che incidevano sull’equa comparabilità dei prezzi. |
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(118) |
La Commissione ha osservato che da un lato Formosa Chemicals & Fibre Corporation non ha presentato osservazioni sulla definizione del prodotto entro il termine di 10 giorni stabilito nell’avviso di apertura del procedimento e ha presentato osservazioni sulla classificazione NCP soltanto in una fase avanzata del procedimento. Dall’altro, la parte non ha sostenuto né dimostrato che fosse giustificato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. La Commissione ha osservato che in ogni caso l’argomentazione della parte relativa a una comparabilità più equa era di fatto (parzialmente) soddisfatta nella misura in cui la Commissione ha debitamente tenuto conto del fatto che alcuni tipi di prodotto contenevano ABS con tenore bilanciato in termini di massa, ai fini di un confronto equo nel contesto della determinazione dei margini di dumping e di pregiudizio, come si è rilevato al considerando 54 del regolamento provvisorio, e ha modificato l’NCP iniziale durante la fase provvisoria dell’inchiesta al fine di prendere in considerazione le differenze pertinenti che incidono sensibilmente sui prezzi, come si osserva al considerando 72 del regolamento provvisorio. La Commissione ha respinto l’argomentazione di Formosa Chemicals & Fibre Corporation. |
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(119) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha ribadito che i suoi codici dei costi fornirebbero una base più accurata e più equa per la corrispondenza tra i prodotti, il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione e il calcolo di un margine di dumping. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha ribadito le stesse osservazioni senza apportare nuovi elementi. |
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(120) |
La Commissione ha giudicato non appropriato fare affidamento sui codici dei costi specifici della parte; ha ritenuto che la struttura dell’NCP fosse sufficientemente dettagliata da garantire un confronto equo, e ove necessario consentisse comunque adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10. Si osservi inoltre che l’NCP garantisce anche un confronto equo con l’industria dell’Unione per la valutazione del pregiudizio, e pertanto non può essere completamente ignorato per l’uso di codici specifici della società. La Commissione ha respinto l’argomentazione di Formosa Chemicals & Fibre Corporation. |
3.2.3.1.
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(121) |
Chimei Corporation ha espresso disaccordo con i motivi comunicati in via riservata alla parte nella fase provvisoria, in base ai quali la Commissione ha respinto l’adeguamento richiesto dello stadio commerciale. Benché nelle sue osservazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni la parte avesse convenuto che la base normale per il calcolo di una differenza di prezzo tra utilizzatori e distributori è costituita dalle vendite sul mercato interno, la parte stessa ha affermato che, data la sua (asserita) modesta percentuale di alcune vendite sul mercato interno, nel caso di specie nulla nell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base impediva un adeguamento calcolato sulla base delle differenze osservate per le vendite nell’Unione. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chimei Corporation ha aggiunto che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), «qualora una differenza esistente nello stadio commerciale non possa essere quantificata per l’assenza di tali stadi sul mercato interno dei paesi esportatori, o quando si dimostri che talune funzioni si riferiscono a stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato in sede di confronto può essere accordato uno speciale adeguamento». La parte ha sostenuto che tale disposizione non impone di quantificare l’adeguamento esclusivamente in riferimento alle vendite sul mercato interno e ha citato esempi di inchieste antidumping (Sacchi e sacchetti originari dell’India (16), Fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita (17), FeSi (18) e Granturco dolce originario della Tailandia (19)) in cui la Commissione si sarebbe basata su approssimazioni per quantificare le differenze relative allo stadio commerciale in circostanze in cui gli stadi commerciali pertinenti erano assenti dal mercato interno degli esportatori. La parte ha espresso disaccordo sul fatto che le imprecisioni nella classificazione dei clienti nazionali come utilizzatori o distributori per le fatture inserite nel campione mettano in discussione la classificazione dei suoi numerosi clienti effettuata da Chimei Corporation. |
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(122) |
In primo luogo la Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che la parte abbia dimostrato la necessità dell’adeguamento. A questo proposito la Commissione ricorda che, nelle sezioni D.1 (vendite sul mercato interno) ed E.1 (vendite all’esportazione nell’Unione) della risposta al questionario, Chimei Corporation ha dichiarato di non pubblicare listini prezzi per i clienti e che il prezzo di vendita era determinato caso per caso mediante trattative con il cliente. Alla Commissione inoltre non sono stati messi a disposizione contratti o altri elementi di prova concreti che potessero suffragare la necessità di un adeguamento per neutralizzare un fattore che incideva sui prezzi e sulla loro comparabilità. In secondo luogo qualora fosse stato necessario un adeguamento, quod non, la Commissione ha messo in discussione l’attendibilità delle informazioni che potrebbero servire a quantificare un eventuale adeguamento. L’attendibilità delle informazioni che potrebbero servire a quantificare un adeguamento non era in questione per Sacchi e sacchetti originari dell’India, Fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, FeSi o Granturco dolce originario della Tailandia. I quattro esempi forniti da Chimei Corporation, e in particolare il Granturco dolce originario della Tailandia (in cui, contrariamente a quanto affermato dalla parte, lo stadio commerciale pertinente era presente sul mercato interno degli esportatori), non possono quindi corroborare la posizione della parte. Nel caso di Chimei Corporation la verifica della classificazione dei clienti nazionali come utilizzatori o distributori per le fatture inserite nel campione ha evidenziato inesattezze. Questa e altre carenze nella classificazione dei clienti sono state comunicate alla parte in via riservata nella fase provvisoria. Tali inesattezze e carenze hanno messo in dubbio la classificazione dei suoi numerosi clienti effettuata da Chimei Corporation. Inoltre la differenza nei prezzi a livello di NCP non era «costante» (come previsto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base) nella misura in cui i prezzi ai distributori non erano sempre inferiori a quelli praticati agli utilizzatori. In sintesi Chimei Corporation non ha dimostrato che, come ha sostenuto, le vendite ai distributori si collocassero a prezzi inferiori e che il livello dei prezzi di vendita ai distributori fosse legato a uno stadio commerciale diverso. La Commissione ha invece concluso che il prezzo di vendita era determinato caso per caso mediante trattative con il cliente. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di Chimei Corporation. |
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(123) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chimei Corporation ha ribadito l’argomentazione secondo cui le SGAV e i profitti dovrebbero essere esclusi dal calcolo del valore normale per le vendite sul mercato interno effettuate dalla sua parte collegata a Taiwan. Chimei Corporation ha affermato che i motivi addotti nella fase provvisoria per respingere la sua argomentazione erano irrilevanti. Chimei Corporation ha sostenuto che il confronto effettuato tra il prezzo all’esportazione e il valore normale non era allo stesso stadio commerciale, in quanto le vendite tramite la sua parte collegata comprendevano doppie SGAV e doppi profitti. Chimei Corporation ha chiesto alla Commissione di adottare per la sua entità nazionale collegata l’approccio coerente della Commissione, che consiste nell’effettuare adeguamenti quando operatori commerciali collegati sono coinvolti in esportazioni nell’Unione. |
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(124) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chimei Corporation ha insistito sul fatto che, contrariamente a quanto prescritto dalla parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione e il valore normale non erano allo stesso stadio commerciale, in quanto il valore normale comprendeva due livelli di SGAV e di profitti (sia quelli di Chimei Corporation che quelli della sua parte collegata), mentre il prezzo all’esportazione conteneva un unico livello di SGAV e di profitti (soltanto quelli di Chimei). La parte ha ritenuto che la Commissione non avesse spiegato perché la sua parte collegata non poteva essere considerata un operatore commerciale collegato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, e non avesse neppure esaminato gli elementi di prova fattuali né le considerazioni relative alla remunerazione forniti da Chimei nelle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni. A suo avviso la Commissione avrebbe dovuto spiegare perché l’esistenza di un’ulteriore trasformazione o di modifiche dell’NCP (nella misura in cui si verificano) le impedirebbe di isolare e detrarre la parte del margine corrispondente alle funzioni di distribuzione e vendita, lasciando nel contempo che l’NCP e la struttura dei costi riflettano adeguatamente qualsiasi elemento relativo alla trasformazione (20). La parte ha chiesto alla Commissione di procedere "[al]l’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche aventi importanza essenziale nell’economia della decisione» (21) e ha chiesto ulteriori spiegazioni sui motivi per cui alcune argomentazioni non erano state accettate al fine di esercitare correttamente i suoi diritti di difesa. |
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(125) |
In seguito alle argomentazioni comunicate a Chimei Corporation a titolo riservato nella fase provvisoria, la Commissione ha osservato che nel caso di specie l’esclusione di SGAV e profitti per la parte collegata di Chimei Corporation non sarebbe appropriata, tenendo presente la natura delle attività svolte dalla parte collegata in questione. La richiesta di Chimei Corporation implicherebbe che il valore normale comprenderebbe soltanto le SGAV e i profitti di Chimei Corporation per l’ABS ulteriormente trasformato dalla parte collegata di Chimei Corporation, oltre a una modifica dell’NCP. Sia la prassi della Commissione che gli organi giurisdizionali hanno confermato che la realizzazione di un profitto sulla rivendita da parte di un operatore commerciale collegato soddisfa il requisito di un «rialzo» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i); il merito di ciascun caso riveste però la massima importanza. Per giustificare un adeguamento per le commissioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), il partner del contratto/commerciante in questione deve svolgere funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Secondo la giurisprudenza, ciò deve essere dimostrato dalla parte che chiede l’adeguamento, nella fattispecie Chimei Corporation. Chimei Corporation non ha dimostrato tale circostanza. |
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(126) |
Nella presente inchiesta, in linea con Çolakoğlu (22), la Commissione ha preso in considerazione la realtà del caso (ossia il fatto che la parte collegata a Chimei Corporation rivende sul mercato interno solo dopo aver trasformato i prodotti di Chimei Corporation) e anche i dati disponibili. A questo proposito, poiché qualsiasi elemento relativo alla trasformazione dovrebbe riflettersi adeguatamente nella struttura dei costi, il valore normale comprendeva due livelli di SGAV e di profitti (uno di Chimei Corporation e un altro della sua parte collegata). Anche se variavano a seconda del prodotto, le attività di trasformazione della parte collegata hanno sempre avuto luogo. La richiesta di Chimei Corporation, dopo la divulgazione finale delle informazioni, di isolare e detrarre la parte del margine corrispondente specificamente alle funzioni di distribuzione e vendita della sua parte collegata è contraria all’onere della prova stabilito dalle disposizioni della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (secondo cui spetterebbe al richiedente dimostrare e isolare la sua argomentazione). L’argomentazione di Chimei Corporation inoltre è giunta troppo tardi nel procedimento. In nessuna fase del procedimento Chimei Corporation ha isolato una parte del margine della parte collegata corrispondente specificamente alle funzioni di distribuzione e vendita (rispetto al margine della parte collegata corrispondente ad altre attività (di trasformazione)], né ha risposto in modo significativo alle preoccupazioni della Commissione in merito a una quantificazione, anche se la Commissione ha condiviso in tempo utile tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno costituito la base delle sue decisioni. A tale riguardo il 18 agosto 2025, nella divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione aveva segnalato alla parte le difficoltà pratiche incontrate per quantificare un eventuale adeguamento. A questo proposito Chimei Corporation non ha approfondito i tentativi della Commissione di analizzare il rapporto specifico tra le due parti, in particolare sulla base del legame tra le tabelle DMSAL (ossia le vendite transazione per transazione del produttore ad acquirenti collegati e indipendenti sul mercato interno) e DMSALRL (ossia le vendite transazione per transazione della parte collegata di Chimei Corporation sul suo mercato interno) (23). Se vi fosse stata una buona tracciabilità e se DMSALRL fosse stato compilato integralmente seguendo tutte le istruzioni alla scadenza prevista, quod non, si sarebbero potuti esaminare ulteriori dettagli sulle attività specifiche del partner del contratto transazione per transazione nonché l’esistenza di modelli. La Commissione ha respinto le argomentazioni di Chimei Corporation. |
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(127) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha chiesto un adeguamento al ribasso del valore normale che tenga conto delle differenze nelle strutture del mercato interno e del mercato di esportazione dell’Unione, nonché delle differenze di fissazione dei prezzi basate sui quantitativi venduti, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di base, e infine della posizione della Commissione in Filati di poliesteri ad alta tenacità originari della Bielorussia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (24). La parte ha basato la sua richiesta su un’analisi empirica secondo la quale, per una percentuale significativa delle vendite sul mercato interno, il prezzo unitario medio mensile dei grandi ordinativi nel quadro di un determinato NCP era inferiore al prezzo unitario medio mensile dei piccoli ordinativi nel quadro dello stesso NCP. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la parte ha ribadito la richiesta di adeguare il valore normale per tenere conto delle differenze nelle strutture del mercato interno e del mercato di esportazione dell’UE, nonché delle differenze di fissazione dei prezzi basate sui quantitativi venduti, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di base. Non sono stati presentati nuovi elementi. |
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(128) |
Nel corso dell’inchiesta la Commissione si è adoperata per raccogliere elementi di prova concreti del modo in cui Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha fissato i prezzi di vendita. A questo proposito nelle sezioni D.1 (vendite sul mercato interno) ed E.1 (vendite all’esportazione nell’Unione) della risposta al questionario, Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha dichiarato di non pubblicare listini prezzi per i clienti. Nel corso della visita di verifica non sono stati messi a disposizione della Commissione contratti né altri elementi di prova concreti a sostegno dell’affermazione secondo cui gli ordini al di sopra di una determinata soglia beneficiavano di prezzi inferiori, o erano stati concessi sconti quantitativi per le differenze di quantità direttamente legate alle vendite in questione. La Commissione ha ritenuto infondata l’argomentazione di Formosa Chemicals & Fibre Corporation e pertanto l’ha respinta. |
3.2.3.2.
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(129) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chimei Corporation ha ritenuto che la Commissione non avesse soddisfatto i requisiti relativi all’onere della prova per gli adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione della società in merito ai costi del credito e agli sconti di fine anno. |
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(130) |
La Commissione ha rivisto la sua posizione provvisoria per quanto riguarda gli sconti di fine anno, e nella fase finale ha ritenuto che la natura degli sconti di fine anno indicati da Chimei Corporation per le vendite all’esportazione li rendesse inammissibili a un adeguamento. |
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(131) |
Per quanto riguarda i costi del credito la Commissione ha confermato le proprie risultanze provvisorie. In primo luogo a parere della Commissione il fatto che Chimei Corporation abbia dichiarato i costi del credito per le vendite all’esportazione significa che la parte li considerava un fattore preso in considerazione nella determinazione dei prezzi praticati. In secondo luogo le strategie di regolamento dei pagamenti sul mercato interno e sui mercati di esportazione differivano notevolmente. Questa situazione ha giustificato un adeguamento al ribasso per i costi del credito (soltanto) sul prezzo all’esportazione, perché per i clienti nell’Unione non sono stati riscontrati i problemi di regolamento dei pagamenti a causa dei quali l’adeguamento dei costi del credito è stato respinto per i calcoli del valore normale. |
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(132) |
In assenza di altre osservazioni in merito a un confronto equo, sono state confermate le risultanze di cui ai considerando da 100 a 105 del regolamento provvisorio. |
3.2.4. Margini di dumping
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(133) |
A seguito delle modifiche descritte ai considerando 116 e 130, la Commissione ha rivisto il margine di dumping per Chimei Corporation, aumentandolo dal 10,8 % al 10,9 %. |
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(134) |
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione
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(135) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno ribadito che i miscelatori dovrebbero essere considerati parte dell’industria dell’Unione e inclusi nell’analisi del pregiudizio. A tale riguardo le parti hanno fatto riferimento alle risultanze dei panel e dell’organo d’appello dell’OMC in diversi casi di composizione delle controversie, secondo cui i produttori sono coloro che fabbricano il prodotto, mentre coloro che producono fattori produttivi per fabbricare tale prodotto non possono essere considerati produttori. A questo proposito le parti hanno ricordato che i miscelatori partecipano alla produzione di ABS in due modi:
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(136) |
Nella fase provvisoria in effetti la Commissione ha analizzato solo le attività di miscelazione descritte al considerando 135, lettera a). La Commissione ha constatato che tali società non dovrebbero essere considerate parte dell’industria dell’Unione in quanto non hanno svolto la fase di produzione più importante (il completamento del processo di polimerizzazione) e il loro valore aggiunto era relativamente modesto (7-10 %) (cfr. considerando da 114 a 116 del regolamento provvisorio). |
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(137) |
Oltre a questo la Commissione ha esaminato anche le informazioni disponibili nel fascicolo relative ai miscelatori, di cui al considerando 135, lettera b). In primo luogo si deve osservare che le società che acquistano polvere secca possono utilizzarla per fabbricare prodotti che non sono oggetto della presente inchiesta (ad esempio PC/ABS, una miscela contenente oltre il 50 % di policarbonato, o MABS, una miscela contenente oltre il 50 % di metacrilato di metile). Pertanto le società che trasformano polvere secca non fabbricano necessariamente il prodotto oggetto della presente inchiesta. |
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(138) |
Le vendite dell’industria dell’Unione e le importazioni dalla Corea e da Taiwan rappresentano il 94 % del consumo di ABS dell’Unione. Dei quattro produttori esportatori inseriti nel campione, nel periodo dell’inchiesta uno soltanto ha venduto un volume modesto di polvere secca (meno di 20 tonnellate) a distributori nell’Unione. L’industria dell’Unione ha venduto [3 800-4 100] tonnellate di polvere secca sul mercato dell’Unione. L’[83-86] % di tale quantitativo è stato venduto a un unico cliente che ha trasformato il prodotto semilavorato in prodotti finiti. Secondo le informazioni pubblicamente disponibili, tale cliente offriva [42-46] tipi di PC/ABS, prodotto che non rientra nell’ambito della presente inchiesta, e solo [1-3] tipi di ABS/PC, prodotto che rientra nell’ambito della presente inchiesta. Si è pertanto concluso che era altamente improbabile che tale cliente producesse quantità significative dei tipi che potevano rientrare nell’ambito della presente inchiesta. |
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(139) |
Anche se il totale delle vendite note di polvere secca sul mercato dell’Unione fosse utilizzato per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, il volume aggiuntivo totale ammonterebbe solo al 3 % della produzione di ABS nell’Unione nel periodo dell’inchiesta, come si illustra al considerando 141 del regolamento provvisorio. |
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(140) |
Come si indica infine al considerando 115 del regolamento provvisorio, i potenziali miscelatori sono stati contattati prima dell’apertura dell’inchiesta per l’esame della rappresentatività e anche al momento dell’apertura dell’inchiesta. Nel corso dell’intera inchiesta soltanto una società, Romira GmbH, ha dichiarato di essere un miscelatore registrato come parte interessata. La società non ha mai presentato osservazioni, né ha fornito dati per l’inchiesta. |
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(141) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che, anche in presenza sul mercato dell’Unione di miscelatori che utilizzavano polvere secca per produrre volumi aggiuntivi di ABS, la loro quota rispetto alla produzione e alle vendite totali non sarebbe stata di entità tale da modificare le risultanze della Commissione relative al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione. La decisione della Commissione di non considerarli parte dell’industria dell’Unione non ha pertanto falsato il quadro del pregiudizio. |
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(142) |
L’argomentazione presentata da Lotte e dal governo della Repubblica di Corea in merito alla composizione dell’industria dell’Unione è stata pertanto respinta. |
4.2. Consumo dell’Unione
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(143) |
In assenza di osservazioni riguardo al consumo dell’Unione, sono stati confermati i considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio. |
4.3. Importazioni dai paesi interessati
4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
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(144) |
In assenza di osservazioni sulla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, sono stati confermati i considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
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(145) |
A seguito delle modifiche dei prezzi all’esportazione coreani di cui ai considerando da 58 a 75 e della revisione dei profitti dell’importatore indipendente di cui ai considerando da 60 a 63, nel periodo dell’inchiesta il margine di undercutting medio ponderato sul mercato dell’Unione variava dal 26,2 % al 28,1 % per la Corea. |
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(146) |
In assenza di osservazioni concernenti i prezzi delle importazioni e l’undercutting, sono stati confermati gli altri elementi di cui ai considerando da 128 a 135 del regolamento provvisorio. |
4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.4.1. Osservazioni generali
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(147) |
Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del carattere eccezionale degli anni 2020 e 2021. Le parti hanno affermato che ciò ha falsato il quadro del pregiudizio e hanno fatto riferimento all’evoluzione delle importazioni, che nel 2020 sono diminuite (rispetto al 2019) nel contesto della pandemia di COVID-19, e a partire dal 2021 hanno iniziato ad aumentare fino a raggiungere i livelli antecedenti la pandemia. |
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(148) |
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, nel regolamento provvisorio la Commissione ha trattato il carattere eccezionale degli anni 2020 e 2021, in particolare nei considerando da 177 a 179 del regolamento provvisorio. Le parti non hanno presentato ulteriori elementi di prova tali da invalidare le risultanze raggiunte dalla Commissione nella fase provvisoria dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
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(149) |
In assenza di osservazioni relative agli indicatori macroeconomici, sono stati confermati i considerando da 141 a 155 del regolamento provvisorio. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
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(150) |
In assenza di osservazioni relative agli indicatori microeconomici, sono stati confermati i considerando da 156 a 170 del regolamento provvisorio. |
4.5. Conclusioni sul pregiudizio
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(151) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sull’esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, come si illustra ai considerando da 171 a 173 del regolamento provvisorio. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(152) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, LEGO ha sostenuto che le misure dovrebbero essere revocate per quanto riguarda Taiwan. A tale riguardo la società ha sostenuto che la Commissione, secondo la sua prassi consolidata, avrebbe dovuto utilizzare come periodo in esame l’arco di tempo compreso tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta, in quanto il 2020 è stato un anno eccezionale che ha risentito della pandemia di COVID-19. La società ha fatto notare che il carattere eccezionale del 2020, a causa del quale tale anno non si può considerare rappresentativo, è stato rilevato in diverse altre inchieste. La parte ha inoltre affermato che se come inizio del periodo in esame si fosse utilizzato il 2021, si sarebbe riscontrata una diminuzione delle importazioni da Taiwan in termini assoluti e relativi, e pertanto per quanto riguarda Taiwan l’inchiesta si dovrebbe chiudere. |
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(153) |
Analogamente nelle loro osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni le autorità taiwanesi hanno sostenuto l’assenza di un nesso di causalità tra le importazioni da Taiwan e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. In particolare le autorità hanno fatto notare che le importazioni da Taiwan sono diminuite dopo il 2022, ossia nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, e che pertanto la situazione economica dell’industria dell’Unione sarebbe dovuta migliorare. |
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(154) |
A questo proposito la Commissione ha osservato che in effetti non è stato possibile considerare rappresentativo il 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Anche il 2021 però è stato un anno eccezionale in considerazione del boom economico successivo alla pandemia. La Commissione ha condotto un’analisi equilibrata del pregiudizio tenendo conto del fatto che entrambi gli anni sono stati alquanto straordinari. La questione è stata affrontata nei considerando da 177 a 179 del regolamento provvisorio e nei precedenti considerando 147 e 148. |
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(155) |
Come si illustra inoltre ai considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che le importazioni dalla Corea e da Taiwan dovrebbero essere esaminate cumulativamente in quanto sono state soddisfatte tutte le condizioni per il cumulo. Il fatto che le importazioni dalla Corea siano aumentate durante l’intero periodo in esame mentre le importazioni da Taiwan sono diminuite in una parte del periodo in esame (nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta) non può essere considerato un motivo che impedisca alla Commissione di effettuare un’analisi cumulativa. Le argomentazioni di entrambe le parti sono state pertanto respinte. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Costo dell’energia e delle materie prime
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(156) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno ribadito che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è stato causato dalle importazioni dalla Corea, bensì dall’aumento del costo dell’energia e delle materie prime. Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno dimostrato l’aumento dei prezzi dell’energia sulla base dei dati dell’AIE, da cui è emerso che il prezzo dell’energia elettrica nell’Unione era più che raddoppiato tra il 2021 e il 2023, mentre il costo dell’energia elettrica in Corea era aumentato solo del 50 % circa. Per quanto riguarda le materie prime, le parti hanno citato valori di riferimento per la Cina e l’Europa basati sulle informazioni di mercato di Platts. |
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(157) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, LG Chem ha sostenuto che il motivo ultimo dell’aumento delle importazioni di ABS originarie della Corea era l’elevata qualità dei suoi prodotti, associata a un processo di produzione più efficiente e a un corrispondente costo di produzione inferiore. La società ha fatto notare che la Commissione non ha quantificato l’aumento globale del costo dell’energia e dei costi di trasporto durante il periodo in esame. |
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(158) |
La Commissione ha analizzato i dati verificati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e dei produttori esportatori inseriti nel campione nei paesi interessati. Mentre il costo delle materie prime per unità di prodotto finito era effettivamente inferiore in Corea e a Taiwan, il costo dell’energia per unità di prodotto finito sostenuto dall’industria dell’Unione rientrava nella gamma del costo dell’energia ottenuto dai produttori esportatori inseriti nel campione. Il costo dei materiali dei produttori esportatori inseriti nel campione era inferiore del 5-15 % rispetto al costo delle materie prime sostenuto dall’industria dell’Unione. |
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(159) |
L’analisi di cui sopra ha confermato le conclusioni della Commissione di cui al considerando 198 del regolamento provvisorio, secondo cui l’aumento del costo di produzione ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, ma non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. La Commissione ha inoltre ricordato che, in assenza di concorrenza sleale, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di recuperare almeno una parte dei suoi costi di produzione e conseguire quindi profitti più ragionevoli. L’argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato causato unicamente dagli elevati costi dell’energia e delle materie prime nell’Unione è stata pertanto respinta. |
5.2.2. Mancata ottimizzazione dei costi e assenza di investimenti
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(160) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno ribadito che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalla mancata ottimizzazione dei costi e dall’assenza di investimenti, volti a migliorare le operazioni dell’industria nell’Unione. Le parti hanno citato l’aumento della capacità produttiva dell’industria dell’Unione, che ha avuto luogo nel 2021 e nel 2022 nonostante la riduzione del mercato dell’Unione. Hanno aggiunto che INEOS investiva in Cina, ma contemporaneamente trascurava le proprie attività nell’Unione. |
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(161) |
In primo luogo la Commissione ha osservato che le parti non hanno presentato nuove argomentazioni né elementi di prova in merito alla mancata ottimizzazione dei costi. |
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(162) |
Al contrario la Commissione ha constatato che l’industria dell’Unione ha consolidato il numero degli occupati ottimizzando le funzioni di gestione e amministrazione, e che continua a farlo anche dopo il periodo in esame. La riduzione del personale addetto alla produzione è stata tuttavia limitata dal numero di addetti necessario per gestire gli impianti e le linee di produzione esistenti. |
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(163) |
La questione della capacità produttiva supplementare era già stata esaminata nei considerando da 199 a 201 del regolamento provvisorio. Oltre alle spiegazioni fornite nel regolamento provvisorio, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostengono le parti, il mercato dell’Unione è cresciuto nei due anni (2021 e 2022) in cui l’industria dell’Unione ha messo in funzione nuova capacità produttiva. Soltanto nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta il mercato ha registrato un calo che è giunto persino al di sotto del livello del 2020, l’inizio del periodo in esame. |
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(164) |
Per quanto riguarda gli investimenti di INEOS in Cina, il semplice fatto che il gruppo globale abbia investito in una regione non dimostra di per sé che INEOS abbia trascurato la propria attività in un’altra regione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione avevano, sembra, una strategia di internazionalizzazione diversa da quella dei produttori esportatori coreani. Mentre le società coreane servivano il mercato mondiale principalmente dai loro impianti di produzione situati in Corea, i gruppi cui appartengono i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno stabilito una presenza regionale più vicina ai propri clienti. |
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(165) |
L’argomentazione di cui al considerando 160 è stata pertanto respinta. |
5.2.3. Importazioni da paesi terzi
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(166) |
In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 183 a 186 del regolamento provvisorio. |
5.2.4. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
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(167) |
In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 187 a 191 del regolamento provvisorio. |
5.3. Consumo
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(168) |
In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 192 a 193 del regolamento provvisorio. |
5.4. Conclusioni sul nesso di causalità
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(169) |
In considerazione delle conclusioni della Commissione sulle argomentazioni relative al costo dell’energia e delle materie prime, all’ottimizzazione e agli investimenti, nonché del fatto che non sono pervenute osservazioni in merito all’effetto delle importazioni da paesi terzi e all’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie risultanze relative al nesso di causalità di cui ai considerando 210 e 211 del regolamento provvisorio. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
6.1. Margine di pregiudizio
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(170) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, le autorità taiwanesi hanno sostenuto che l’inclusione dei futuri costi di conformità nel calcolo del margine di pregiudizio avrebbe potuto comportare una duplice misura correttiva. Secondo le autorità taiwanesi il costo di conformità era già incluso nel costo di produzione, i produttori dell’Unione hanno ricevuto quote ETS gratuite al 100 % e continueranno a riceverle fino al 2034. |
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(171) |
A questo proposito la Commissione ha osservato che l’acquisto di certificati ETS da parte dell’industria dell’Unione è stato verificato. Inoltre non vi è stata una duplice misura correttiva: infatti nel calcolo del margine di pregiudizio si riflette soltanto il costo aggiuntivo legato all’acquisto di certificati ETS, che è basato sul prezzo futuro più elevato di tali certificati o su una maggiore necessità di quote ETS supplementari, e che non era incluso nel costo di produzione sostenuto dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. |
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(172) |
Di conseguenza l’argomentazione relativa a una potenziale duplice misura correttiva dovuta all’inclusione dei futuri costi di conformità nel calcolo del margine di pregiudizio è stata respinta. |
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(173) |
A seguito della revisione dei prezzi all’esportazione coreani, di cui ai considerando da 58 a 75, e del profitto dell’importatore indipendente, di cui ai considerando da 60 a 63, i margini di underselling per la Corea sono cambiati. I margini finali di underselling stabiliti per i paesi interessati sono stati i seguenti:
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6.2. Conclusioni sul livello delle misure
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(174) |
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
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7. INTERESSE DELL’UNIONE
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(175) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’industria dell’Unione ha ribadito di aver subito un pregiudizio notevole. In particolare le società hanno menzionato l’aumento delle importazioni dalla Corea dopo l’apertura dell’inchiesta, i prezzi inferiori per l’ABS originario della Corea segnalati dai loro clienti, la minore capacità di finanziare la manutenzione delle attrezzature di produzione, la continua riduzione dell’occupazione e l’imminente rischio di chiusura di almeno uno degli impianti di produzione situati nell’Unione. |
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(176) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’associazione Plastics Recyclers Europe ha criticato il modesto livello dei dazi provvisori. In particolare secondo l’associazione i dazi istituiti in via provvisoria sulle importazioni originarie della Corea non erano sufficienti a ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione. L’associazione ha affermato che, oltre a un ulteriore pregiudizio per i produttori di ABS riciclato o vergine, il livello dei dazi ha compromesso il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di riciclaggio e recupero di cui alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26). |
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(177) |
La Commissione ha preso atto delle osservazioni di cui sopra ricevute dall’industria dell’Unione, che dimostrano chiaramente che l’istituzione delle misure era nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
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(178) |
Per quanto riguarda gli obiettivi di riciclaggio e recupero, la Commissione ha riconosciuto l’importanza della transizione verso un’economia circolare, ma il regolamento di base non prevede la possibilità di istituire misure antidumping a un livello superiore a quello del margine di dumping. |
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(179) |
La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze relative all’interesse dell’industria dell’Unione di cui ai considerando 224 e 225 del regolamento provvisorio. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori
7.2.1. Elevata qualità dei prodotti e dei servizi offerti dai produttori coreani
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(180) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, LG Chem ha sostenuto che non vi erano elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione fosse in grado di fornire l’intera gamma di prodotti offerti da LG Chem. A questo proposito la parte ha aggiunto che, a causa delle procedure di approvazione, non è stato possibile effettuare a breve termine il passaggio da un utilizzatore a un altro. |
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(181) |
Nello stesso spirito, in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la coalizione ha sostenuto che LG Chem offriva prodotti unici e insostituibili. La coalizione ha aggiunto che l’industria dell’Unione non era in grado di offrire alternative competitive in materia di ABS, e ha sottolineato che soltanto uno dei tre denuncianti produceva ABS mediante emulsione, asseritamente preferito sul mercato. |
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(182) |
In primo luogo la qualità dei prodotti forniti dai produttori dei paesi interessati non è contestata. L’obiettivo della presente inchiesta non è quello di impedire le importazioni da tali paesi, bensì quello di correggere le pratiche di dumping per garantire condizioni di parità. |
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(183) |
In secondo luogo non si poteva neppure mettere in dubbio la qualità dei prodotti offerti dall’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione serviva circa il 63 % del mercato dell’Unione, compresa una serie di clienti con esigenze molto specifiche per quanto riguarda le proprietà dell’ABS. Contrariamente a quanto sostengono LG Chem e la coalizione, non vi erano elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione non fosse in grado di soddisfare la domanda sul mercato dell’Unione, compresi specifici tipi di ABS. Le argomentazioni delle parti erano semplici asserzioni non suffragate da alcun elemento di prova. |
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(184) |
In terzo luogo l’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova del fatto che i principali produttori originali di apparecchiature (OEM), i quali esigono requisiti molto specifici per le proprietà dell’ABS e sottopongono i fornitori di ABS a procedure di approvazione, non dipendevano esclusivamente da un unico fornitore ma collaboravano con una serie di produttori di ABS certificati, tra cui i produttori dell’Unione e i produttori dei paesi interessati, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Anche se i dazi antidumping limitassero l’accesso degli utilizzatori all’ABS proveniente dalla Corea e da Taiwan, quod non, ciò pertanto non dovrebbe avere effetti sugli utilizzatori, i quali dispongono già di fornitori preventivamente approvati diversi dai produttori esportatori dei paesi interessati. |
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(185) |
Come infine si è già illustrato nel regolamento provvisorio, a seconda dell’applicazione e del metodo utilizzato per fabbricare i prodotti a valle, l’ABS prodotto in massa può costituire un’alternativa adeguata all’ABS prodotto mediante emulsione. Contrariamente a quanto afferma la coalizione, due produttori dell’Unione producevano ABS mediante emulsione. Sebbene non vi fossero elementi di prova del fatto che il mercato in generale preferisca l’ABS prodotto mediante emulsione, il potenziale dei due produttori dell’Unione di soddisfare la domanda di ABS prodotto mediante emulsione sul mercato dell’Unione era notevole, in considerazione della loro capacità produttiva. |
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(186) |
Di conseguenza le argomentazioni di cui ai considerando 180 e 181 sono state respinte. |
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(187) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la coalizione, esplicitamente sostenuta da Biesterfeld, HROMATKA e Interpolimeri durante un’audizione, ha ribadito le proprie argomentazioni in merito all’elevata qualità e alla gamma di prodotti offerti da LG Chem rispetto all’offerta limitata dell’industria dell’Unione. La parte ha fornito un’analisi di tutti i tipi di prodotti di LG Chem e dell’eventuale produzione di sostituti da parte dell’industria dell’Unione. Per una serie di tipi di prodotti, la coalizione ha sostenuto che sul mercato dell’Unione non esistono sostituti equivalenti. |
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(188) |
La coalizione ha aggiunto che, mentre LG Chem offriva [75-100] tipi di prodotti, la gamma dell’industria dell’Unione era limitata a [10-25] tipi di prodotti. |
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(189) |
La coalizione ha citato infine la procedura di omologazione che i fornitori di ABS devono seguire prima di diventare fornitori qualificati in determinati settori. La parte ha sostenuto che la procedura di omologazione richiede fino a due anni per i dispositivi medici e fino a 18 mesi nell’industria automobilistica. In alcuni casi LG Chem sarebbe l’unico fornitore qualificato. Consentire l’accesso all’ABS coreano, in particolare a quello di LG Chem, è quindi fondamentale per il funzionamento senza soluzione di continuità delle industrie utilizzatrici. |
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(190) |
In primo luogo la Commissione ha osservato che l’analisi della disponibilità di prodotti da parte dell’industria dell’Unione, tali da sostituire in misura sufficiente l’ABS di LG Chem, potrebbe essere incompleta ed errata. Ad esempio la coalizione ha sostenuto che l’industria dell’Unione non produce ABS ad alto impatto, ma ciò non è corretto. I produttori dell’Unione offrono una serie di tipi di prodotti, alcuni dei quali caratterizzati da una resistenza all’impatto molto elevata. Il tipo di prodotto in questione inoltre è pubblicizzato dalla stessa LG Chem come ABS di uso generico, ossia non come un tipo di prodotto speciale. |
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(191) |
Non è neppure corretto asserire che l’industria dell’Unione offra un numero esiguo di tipi di prodotti. I soli produttori dell’Unione inseriti nel campione producevano tra 60 e 300 tipi diversi di ABS. |
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(192) |
Qualora un tipo di prodotto importato dalla Corea dovesse scarseggiare dopo l’istituzione delle misure, l’industria dell’Unione in ogni caso potrebbe facilmente adattare il proprio portafoglio miscelando l’ABS con gli additivi necessari per ottenere le proprietà desiderate. |
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(193) |
Per quanto riguarda la procedura di omologazione, la Commissione ha ricordato che 1) la maggior parte degli OEM lavorava con diversi fornitori qualificati (cfr. considerando 184), e 2) la presente inchiesta non aveva lo scopo di impedire completamente le importazioni dalla Corea e da Taiwan, ma piuttosto quello di garantire condizioni di parità sul mercato dell’Unione. |
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(194) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni esposte in dettaglio ai considerando da 187 a 189. |
7.2.2. Stabilità dell’offerta
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(195) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la coalizione ha ribadito gli eventi di forza maggiore dichiarati dai produttori dell’Unione nel 2021. Nella sua osservazione sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, LG Chem ha messo in evidenza la propria capacità di garantire la stabilità dell’offerta, dimostrata durante la pandemia di COVID-19 o la crisi nel Mar Rosso. |
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(196) |
La Commissione ha osservato che le parti non hanno presentato nuove argomentazioni né nuovi elementi di prova. La Commissione ha trattato gli eventi di forza maggiore del 2021 nei considerando da 202 a 205 del regolamento provvisorio. Tali eventi sono stati limitati nel tempo (2-5 mesi), non hanno interrotto completamente l’offerta del produttore e altri produttori dell’Unione hanno riferito di essere stati in grado di aumentare le vendite nell’Unione in tale periodo, ossia di ovviare alla carenza di offerta da parte dei produttori dell’Unione che hanno subito gli eventi di forza maggiore. La Commissione ha altresì constatato che nei complessi chimici gli eventi di forza maggiore non costituiscono un evento eccezionale. LG Chem e Lotte hanno subito anch’essi eventi di questo tipo, che hanno interessato la produzione di ABS (27) (interruzioni di corrente negli impianti di produzione di ABS) o altre parti degli impianti di produzione di prodotti chimici (28). |
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(197) |
Di conseguenza la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 205 del regolamento provvisorio. |
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(198) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la coalizione, esplicitamente sostenuta da Interpolimeri durante un’audizione, ha ribadito le proprie preoccupazioni in merito alla capacità dell’industria dell’Unione di fornire un approvvigionamento stabile di ABS sul mercato dell’Unione. Secondo la parte vari distributori hanno riferito di non essere in grado di assicurarsi una consegna tempestiva da parte dei fornitori abituali dell’Unione. In quel momento inoltre l’industria dell’Unione avrebbe operato al 50 % appena della sua capacità produttiva. |
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(199) |
Non esistono elementi di prova a sostegno delle argomentazioni di cui sopra; se anche corrispondessero a verità, tali resoconti si limiterebbero a confermare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e da Taiwan. Una volta ripristinate condizioni di parità sul mercato dell’Unione, l’industria dell’Unione dovrebbe essere in grado di aumentare la propria produzione. L’argomentazione della coalizione è stata pertanto respinta. |
7.2.3. Capacità degli importatori e degli utilizzatori di competere sul mercato dell’Unione e a livello mondiale
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(200) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la coalizione ha sostenuto che anche un dazio antidumping modesto, come il dazio provvisorio del 3,7 % istituito sulle importazioni provenienti da LG Chem, ridurrebbe la capacità dei suoi membri di competere a livello mondiale e nell’Unione. |
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(201) |
A questo proposito la Commissione ha ribadito le risultanze della fase provvisoria sulla base dei dati specifici delle società, presentati da diversi importatori e utilizzatori. Come si indica nella sezione 7.2 del regolamento provvisorio, la quota degli importatori nel commercio di ABS sulla loro attività complessiva era inferiore al 10 %. Nel commercio di ABS essi hanno inoltre realizzato utili sani (fino al 10 %). Per quanto riguarda gli utilizzatori, come si illustra nella sezione 7.3 del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che la quota di ABS sul costo totale della produzione è stata inferiore al 4 %, e che anch’essi hanno realizzato utili sani. Contrariamente alla risultanza di cui sopra basata su dati specifici delle società, le argomentazioni presentate dalla coalizione erano mere asserzioni non suffragate da alcun elemento di prova. |
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(202) |
Sebbene il livello dei dazi sia aumentato dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, in particolare per quanto riguarda le importazioni di ABS originario della Corea, la Commissione ha constatato che l’entità dell’aumento non è stata tale da modificare le sue conclusioni relative all’interesse degli importatori e degli utilizzatori, in quanto il contributo dell’ABS ai loro risultati commerciali complessivi, come quota del totale delle loro attività commerciali o del totale dei costi di produzione, rimane modesto. |
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(203) |
La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
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(204) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la coalizione ha ribadito che in caso di istituzione di dazi antidumping sarebbe a rischio la capacità di vari settori di competere a livello locale e mondiale. La parte ha sostenuto che l’ABS rappresentava il 10-25 % del costo dei fattori produttivi materiali per l’elettronica di consumo, il 20-35 % per le apparecchiature e il 15-25 % per i componenti automobilistici. |
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(205) |
A questo proposito la Commissione ha ricordato le risultanze dell’inchiesta concernenti i due utilizzatori che hanno collaborato. L’ABS può rappresentare una quota elevata del costo dei materiali. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che l’ABS ha contribuito in misura modesta al costo totale degli utilizzatori che hanno collaborato, uno dei quali era un produttore di componenti automobilistici. L’argomentazione della coalizione è stata pertanto respinta. |
7.2.4. Conclusioni sull’interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori
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(206) |
Sulla base delle considerazioni di cui ai considerando da 180 a 203, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 232 e 235 del regolamento provvisorio. |
7.3. Interesse dei consumatori
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(207) |
In assenza di osservazioni riguardanti l’interesse dei consumatori, il considerando 238 del regolamento provvisorio è stato confermato. |
7.4. Altri fattori
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(208) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e la coalizione hanno sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping sull’ABS proveniente dalla Corea e da Taiwan potrebbe involontariamente aprire la strada all’afflusso di importazioni a basso prezzo, asseritamente oggetto di dumping, dalla Cina. L’Unione dovrebbe invece continuare a fare affidamento sulle importazioni provenienti dai paesi interessati. |
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(209) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la coalizione ha ribadito che la misura non aiuterebbe l’industria dell’Unione a riprendersi dal pregiudizio subito, bensì aprirebbe il mercato dell’Unione all’afflusso di ABS cinese. I prodotti cinesi riguarderebbero principalmente l’ABS di uso generico, i produttori fornirebbero un’assistenza tecnica limitata, solleverebbero preoccupazioni in materia di qualità e presenterebbero problemi di conformità normativa. |
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(210) |
In primo luogo la Commissione ha osservato che le importazioni dai produttori esportatori inseriti nel campione nei paesi interessati, su cui l’Unione dovrebbe asseritamente continuare a fare affidamento, sono risultate oggetto di dumping. A questo proposito l’obiettivo delle misure non è impedire le importazioni dai paesi interessati, ma solo correggere il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalla concorrenza sleale della Corea e di Taiwan. |
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(211) |
In secondo luogo qualora dovesse verificarsi un’ondata di importazioni dalla Cina a basso prezzo, a causa dei dazi antidumping istituiti nei confronti dei paesi interessati o semplicemente perché i produttori cinesi di ABS offrono alternative a basso prezzo, l’industria dell’Unione potrà chiedere l’apertura di una nuova inchiesta purché siano soddisfatte tutte le condizioni. |
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(212) |
Di conseguenza la Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto irrilevante ai fini dell’analisi dell’interesse dell’Unione. |
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(213) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno contestato le affermazioni della Commissione secondo cui l’istituzione dei dazi antidumping potrebbe motivare l’ulteriore espansione delle controllate di Lotte nell’Unione. Lotte ha osservato che la sua controllata in Ungheria non era un impianto completamente indipendente, ma si basava piuttosto sulle importazioni di polvere secca per la miscelazione o sulle importazioni del prodotto finito le cui proprietà sono ulteriormente migliorate dalla miscelazione con pigmenti e/o additivi. |
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(214) |
La Commissione non può ovviamente discutere con Lotte in merito al modo in cui la società dovrebbe reagire all’istituzione dei dazi. Nell’analisi dell’interesse dell’Unione la Commissione non può tuttavia considerare individualmente l’interesse di società specifiche, ma deve tener conto invece dell’interesse delle società dell’Unione nel loro complesso. |
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(215) |
Di conseguenza la Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto irrilevante ai fini dell’analisi dell’interesse dell’Unione. |
7.5. Conclusioni sull’interesse dell’Unione
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(216) |
Sulla base delle considerazioni esposte in dettaglio alle sezioni da 7.1 a 7.4, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui al considerando 244 del regolamento provvisorio, concludendo che non vi erano fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di ABS originarie della Corea e di Taiwan. |
8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1. Misure definitive
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(217) |
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(218) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
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(219) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «Tutte le altre importazioni originarie della Corea» oppure a «Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan» a seconda del paese d’origine. |
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(220) |
Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione (29). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(221) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «Tutte le altre importazioni originarie della Corea» oppure a «Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan» a seconda del paese d’origine. |
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(222) |
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
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(223) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
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(224) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «Tutte le altre importazioni originarie della Corea» oppure «Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan» a seconda del paese d’origine dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
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(225) |
I produttori esportatori della Corea che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. I nuovi esportatori di Taiwan possono chiedere un singolo margine di dumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. |
8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori
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(226) |
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. |
8.3. Riscossione retroattiva
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(227) |
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(228) |
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. |
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(229) |
Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Ai fini di tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame, durante il periodo compreso tra il mese successivo all’apertura della presente inchiesta e l’ultimo mese intero precedente l’istituzione delle misure provvisorie, con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha stabilito un aumento dell’8 % delle importazioni dai paesi interessati. Confrontando inoltre i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame, durante il periodo compreso tra il mese successivo all’apertura della presente inchiesta e il mese in cui sono state istituite le misure provvisorie, con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta, non è stato possibile osservare alcun ulteriore aumento sostanziale. In questo caso la Commissione ha stabilito un aumento del 6 % delle importazioni dai paesi interessati. Tabella Evoluzione delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta
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(230) |
Dall’apertura dell’inchiesta inoltre i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono leggermente aumentati, e si sono collocati a un livello superiore, per una percentuale compresa fra il 2 % e il 3 %, rispetto ai prezzi medi all’importazione nel periodo dell’inchiesta. |
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(231) |
A questo proposito la Commissione non dispone tuttavia di informazioni nel fascicolo secondo cui l’aumento dei volumi delle importazioni a prezzi leggermente più elevati avrebbe causato un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(232) |
Su tale base la Commissione ha concluso che non sussistevano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo. |
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(233) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’industria dell’Unione ha fornito dati dettagliati sulle esportazioni di ABS dalla Corea e da Taiwan e sulle loro importazioni nell’Unione. L’industria ha sottolineato che nei tre mesi successivi all’apertura dell’inchiesta le esportazioni dalla Corea sono notevolmente aumentate, il che si è tradotto in un aumento delle importazioni nell’Unione con un ritardo di circa due mesi. In seguito le esportazioni sono nuovamente diminuite, in quanto gli esportatori rischierebbero di consegnare le merci nell’Unione dopo l’istituzione dei dazi provvisori. |
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(234) |
La Commissione ha osservato che, per un’applicazione retroattiva delle misure, devono sussistere elementi di prova di un significativo accumulo di scorte in seguito all’apertura dell’inchiesta. L’aumento temporaneo delle esportazioni dalla Corea non è stato tuttavia di entità tale da tradursi in un aumento significativo delle importazioni nell’Unione nel periodo analizzato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
9. DISPOSIZIONI FINALI
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(235) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(236) |
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene, un copolimero termoplastico costituito da acrilonitrile, butadiene e stirene in proporzioni diverse, indipendentemente dal colore o da qualsiasi altra proprietà fisica o meccanica, anche ulteriormente trasformato o trattato per conferire specifiche proprietà fisiche aggiuntive, attualmente classificate con il codice NC 3903 30 00 e originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
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Paese d’origine |
Società |
Dazio antidumping definitivo (%) |
Codice addizionale TARIC |
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Repubblica di Corea |
LG Chem |
7,5 |
89UC |
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Repubblica di Corea |
Lotte Chemical Corporation |
5,2 |
89UD |
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Repubblica di Corea |
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato |
6,8 |
Cfr. allegato |
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Repubblica di Corea |
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica di Corea |
7,5 |
8999 |
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Taiwan |
Chimei Corporation Grand Pacific Petrochemical Corporation |
10,9 |
89UE |
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Taiwan |
Formosa Chemicals & Fibre Corporation |
21,7 |
89UF |
|
Taiwan |
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan |
21,7 |
8999 |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Corea e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
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a) |
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2024); |
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b) |
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e |
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c) |
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) GU C, C/2024/7490, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7490/oj.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/412 della Commissione, del 3 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L, 2025/412, 4.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/412/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 della Commissione, del 14 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L, 2025/1739, 18.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1739/oj).
(5) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(6) L’ABS con tenore bilanciato in termini di massa è l’ABS prodotto a partire da materie prime riciclate (meccanicamente o chimicamente) o da materie prime biologiche, ad esempio olio da cucina usato (anziché combustibili fossili). Il tipo di ABS disponibile in commercio può avere un tenore bilanciato in termini di massa variabile. Tutti tipi contenenti una certa quantità di ABS con tenore bilanciato in termini di massa sono normalmente considerati ABS con tenore bilanciato in termini di massa.
(7) L’«ISCC PLUS» è un sistema volontario di certificazione concepito per convalidare le caratteristiche di sostenibilità delle materie prime alternative (https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell’Indonesia (GU L 18 del 19.1.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/111/oj).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj).
(10) Cfr. causa T-299/05, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio: ECLI:EU:T:2009:72, punti dal 207 al 2013.
(11) Biesterfeld Chemia Specjalna sp. z o.o. (Polonia) ha ottenuto un profitto netto dell’8,08 % nel 2024, anno che corrispondeva in gran parte al periodo dell’inchiesta. Biesterfeld Spezialchemie d.o.o. (Croazia) ha generato un profitto netto del 10,35 % nello stesso periodo.
(12) Nel 2024 BIESTERFELD SILCOM SLOVAKIA s.r.o. ha realizzato un utile netto al lordo delle imposte pari al 19,15 %. Conto profitti e perdite dell’esercizio 2024. Disponibile all’indirizzo: https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/9492214/552 (ultima consultazione: 19 dicembre 2025). Biesterfeld Silcom s.r.o. (Cechia) ha generato un utile netto al lordo delle imposte pari al 13,6 %. Relazione annuale 2024, pagg. 11-12. Disponibile all’indirizzo: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=85721392&subjektId=445690&spis=100807 (ultima consultazione: 19 dicembre 2025).
(13) Cfr. la sezione 2.2 sul «Premio verde».
(14) WT/DS480/R del 25 gennaio 2018, Unione europea – Anti-Dumping Measures on Biodiesel fom Indonesia Report of the Panel, punto 7.116.
(15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1194/oj).
(16) Regolamento (CE) n. 1763/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l’altro, dell’India (GU L 267 del 4.10.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1763/oj, considerando 37).
(17) Regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio, del 10 marzo 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/428/oj, considerando 90).
(18) Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/172/oj, considerando 48 e 50).
(19) Regolamento (CE) n. 1888/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Tailandia (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 68, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1888/oj, considerando 36).
(20) Punto 19 di t25.011742.
(21) A questo riguardo, la parte si è richiamata a Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio, causa T-401/06, sentenza del Tribunale del 4 marzo 2010, ECLI:EU:T:2010:67, punto 181; e la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010 Whirlpool Europe/Consiglio, causa T-314/06, punto 114.
(22) Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2024 - Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret/Commissione Causa T-630/21: punto 94.
(23) Al punto 4 di t25.008442, Chimei Corporation ha scritto: « Per quanto riguarda l’asserita impossibilità della Commissione di calcolare il ‘rialzo’ (e quindi l’adeguamento), il nostro cliente osserva che la prassi della Commissione consiste nel quantificare l’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), sulla base delle SGAV (come indicato nella tabella PL) dell’operatore commerciale collegato e di un profitto nozionale (generalmente ottenuto da un altro profitto non collegato). Il fatto che non sia possibile collegare una determinata rivendita a un acquisto specifico – o che una rivendita si riferisca a un acquisto effettuato prima del PI – è pertanto irrilevante ai fini del calcolo dell’adeguamento » (grassetto aggiunto).
(24) Decisione 2005/289/CE della Commissione, del 5 aprile 2005, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità originari della Bielorussia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/289/oj), considerando 47, secondo il quale »…gli sconti quantitativi possono ottenere un adeguamento solo quando vengono effettivamente concessi per le differenze di quantità direttamente legate alle vendite in questione…».
(25) I nomi alternativi per questo prodotto semilavorato, utilizzato dalle parti interessate alla presente inchiesta, erano polvere di gomma, concentrato di gomma innestata o gABS.
(26) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche («direttiva RAEE») (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj).
(27) «ABS, PP: Force majeure follows power outage in Daesan, South Korea / Key EU import volumes at risk?». Disponibile all’indirizzo: https://www.plasteurope.com/news/PETROCHEMICAL_MARKETS_t257486/ (ultima consultazione: 22 ottobre 2025). «Power outage halts LG Chem, Lotte Chemical operations in Daesan, Korea». Disponibile all’indirizzo: https://www.polymerupdate.com/News/Details/1370604 (ultima consultazione: 22 ottobre 2025). «Lotte Chemical declares force majeure after explosion» [2020; evento che ha inciso sulla produzione di monomero di stirene]. Disponibile all’indirizzo: https://www.businessinsurance.com/lotte-chemical-declares-force-majeure-after-explosion/ (ultima consultazione: 22 ottobre 2025). «Lotte shuts Daesan cracker after explosion» [2020; evento che ha inciso sulla produzione di monomero di stirene]. Disponibile all’indirizzo:https://www.argusmedia.com/ja/news-and-insights/latest-market-news/2082292-lotte-shuts-daesan-cracker-after-explosion (ultima consultazione: 22 ottobre 2025). «Lotte Chemical announces FM on styrene supplies from Daesan unit». Disponibile all’indirizzo: http://www.apic-online.org/top_story.asp?ID=11336 (ultima consultazione: 22 ottobre 2025).
(28) «South Koreàs LG Chem to declare force majeure on ethylene supply starting Oct» [2022]. Disponibile all’indirizzo: https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/chemicals/080422-south-koreas-lg-chem-to-declare-force-majeure-on-ethylene-supply-starting-oct (ultima consultazione: 22 ottobre 2025). «BPA Prices Rise After LG Chem’s Force Majeure but Lose Momentum in March». Disponibile all’indirizzo: https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/bpa-prices-rise-after-lg-chem-force-majeure-but-lose-momentum-in-march-35060 (ultima consultazione: 22 ottobre 2025).
(29) Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(30) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ALLEGATO
Altri produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione
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Paese |
Nome |
Codice addizionale TARIC |
|
Corea |
KUMHO PETROCHEMICAL Co., Ltd. |
89UG |
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INEOS Styrolution Korea Ltd. |
89UH |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/316/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)