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Document 32026R0046

Regolamento delegato (UE) 2026/46 della Commissione, del 3 dicembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere la Russia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

C/2025/8435

GU L, 2026/46, 9.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/46/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/46/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/46

9.1.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/46 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere la Russia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione deve proteggere con efficacia l’integrità e il corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 prevede pertanto che la Commissione individui le giurisdizioni di paesi terzi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione («paesi terzi ad alto rischio»).

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 (2) della Commissione individua i paesi terzi ad alto rischio.

(3)

Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, del grande volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenta anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2025/1393 della Commissione (3) riconosce che i paesi terzi che non sono individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI potrebbero comunque rappresentare una minaccia per l’integrità del sistema finanziario dell’Unione, in particolare quando l’adesione di tali paesi al GAFI è sospesa a causa di gravi violazioni dei principi fondamentali su cui si basa il GAFI. A norma dell’articolo 1 bis del regolamento delegato (UE) 2025/1184 della Commissione (4), la Commissione deve concludere il riesame di tali paesi terzi entro il 31 dicembre 2025 al fine di valutare l’opportunità di modificare di conseguenza l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(5)

L’adesione al GAFI della Federazione russa («Russia») è stata sospesa a causa della grave violazione, da parte di questo paese, dei principi fondamentali del GAFI. La Russia rientra pertanto nei criteri di valutazione di cui all’articolo 1 bis del regolamento delegato (UE) 2025/1184. Considerando che le carenze del regime russo in materia di AML/CFT potrebbero rappresentare una grave minaccia per il sistema finanziario dell’Unione, la Commissione, in cooperazione con il Servizio europeo per l’azione esterna e le autorità degli Stati membri, ha completato una valutazione prima facie del regime AML/CFT del paese.

(6)

Nella valutazione sono state individuate una serie di carenze strategiche, in particolare per quanto riguarda le leggi e le politiche della Russia in materia di indipendenza dell’unità di informazione finanziaria e capacità di cooperare con le controparti di altri paesi, le leggi e le politiche della Russia in materia di trasparenza della titolarità effettiva e di disponibilità e accuratezza delle informazioni, nonché le leggi e le politiche della Russia in materia di applicazione del regolamento AML/CFT alle cripto-attività. Tali carenze espongono il mercato unico a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che dovrebbero essere attenuati.

(7)

La Commissione conclude pertanto che la Russia deve essere identificata come paese terzo ad alto rischio e dovrebbe essere aggiunta all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. Poiché la Russia non rientra in nessuna delle categorie ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, deve essere aggiunta nell’allegato una nuova categoria relativa ai paesi terzi ad alto rischio che non sono individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI, ma la cui adesione a tale ente di normazione internazionale è sospesa.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1675/oj.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2025/1393 della Commissione, dell’8 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2025/1184 al fine di introdurre una clausola di riesame (GU L, 2025/1393, 21.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1393/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2025/1184 della Commissione, del 10 giugno 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione e per depennare Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda (GU L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).


ALLEGATO

Il seguente punto IV è aggiunto all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675:

«IV)

Paesi terzi ad alto rischio che non sono individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI, ma la cui adesione a tale ente di normazione internazionale è sospesa

N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Federazione russa»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/46/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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