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Document 32026D2472

Decisione (UE) 2026/2472 del Consiglio, del 21 ottobre 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel quadro della procedura scritta avviata dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito a una linea comune che deroga alle norme relative ai premi minimi in relazione a un progetto energetico in Egitto

ST/14281/2026/INIT

GU L, 2026/2472, 30.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/2472/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/2472/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/2472

30.10.2026

DECISIONE (UE) 2026/2472 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel quadro della procedura scritta avviata dai partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito a una linea comune che deroga alle norme relative ai premi minimi in relazione a un progetto energetico in Egitto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

In conformità del capitolo IV, sezione 5, dell’accordo, è stata proposta una linea comune («linea comune») che deroga alle norme relative ai premi minimi stabilite nell’accordo in relazione al progetto «Energy Valley» in Egitto («progetto»).

(3)

La linea comune è stata proposta a causa di cambiamenti delle condizioni verificatisi durante l’attuazione del progetto che hanno comportato aumenti inattesi dei costi del progetto e che determinerebbero la non fattibilità dello stesso senza il sostegno competitivo di un’agenzia per il credito all’esportazione.

(4)

I partecipanti all’accordo («partecipanti») devono decidere, mediante procedura scritta, in merito alla proposta di linea comune.

(5)

Se approvata, la linea comune produrrà effetti giuridici per l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto delle nrome dell’Unione.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla linea comune proposta.

(7)

Affinché non sia messa in pericolo la realizzazione del progetto, la posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nell’accettare in via eccezionale la linea comune proposta, a condizione che il tasso di premio minimo più vantaggioso consentito nell’ambito della linea comune sia applicato solo alle esportazioni dei partecipanti e ai costi locali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel quadro della procedura scritta avviata dai partecipanti («partecipanti») all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») per quanto riguarda la linea comune proposta («linea comune») che deroga alle norme relative ai premi minimi in merito al progetto «Energy Valley» in Egitto («progetto») consiste nell’accettare in via eccezionale tale linea comune, a condizione che il tasso di premio minimo più vantaggioso consentito nell’ambito della linea comune sia applicato solo alle esportazioni dei partecipanti all’accordo, e ai costi locali.

Alla luce del fatto che è un principio fondamentale dell’accordo che i tassi di premio addebitati dai partecipanti debbano essere basati sul rischio, l’accettazione della linea comune è concessa in via eccezionale affinché il progetto non sia messo a repentaglio e non costituisce un precedente.

L’Unione osserva che qualsiasi deroga eccezionale alle norme stabilite nell’accordo è concepita in modo da garantire che i partecipanti adottino le misure di attenuazione necessarie per affrontare le questioni connesse alla sicurezza economica, alla cibersicurezza e alla diversificazione/dipendenza.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE


(1)  Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/2472/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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